Il rischio biologico e la sorveglianza sanitaria

Il rischio biologico e la
sorveglianza sanitaria
Dec. Leg.vo 626/94
Tutela della sicurezza e della
salute psicofisica dei lavoratori
G. Martinelli
Decreto leg.vo 626/94
Attuazione delle direttive CEE:
391 – 654 – 655 – 656/89
269 – 270 – 394 – 679/90
88/93
63/95 CE
42/97
24/98
38/99
Miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro

G. Martinelli
Decreto leg.vo 626/94
Documento di valutazione dei rischi:


Rischi generali derivanti dalla struttura e dagli
impianti
Rischi specifici derivanti dall’attività professionale
svolta (rischio chimico, mmc, cancerogeno, biologico)
Rischio biologico
Esposizione di tipo accidentale con fluidi biologici e/o
aerosol contaminanti ( agenti biologici infettivi )
capaci di causare malattie nell’uomo
G. Martinelli
Rischio biologico
Titolo VIII
Protezione da agenti biologici
Art. 73
Tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio
di esposizione ad agenti biologici
Art. 74
Definizioni
Art. 75
Classificazione degli agenti biologici
Allegato XI
Elenco degli agenti biologici classificati
G. Martinelli
Rischio biologico
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

ART. 74 DEFINIZIONI
Agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni;
Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari
G. Martinelli
Rischio biologico
ART. 75 CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
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Gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani
Gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi
nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche
o terapeutiche;
Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani
e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche;
Gruppo 4: agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può
presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non
sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
G. Martinelli
Rischio biologico
allegato XI elenco degli agenti biologici classificati
(estratto)
Agente biologico
Virus Ebola
Virus della febbre emorragica C e C
Virus dell’epatite B C D E G
Virus dell’epatite A
Virus AIDS
Mycobacterium tuberculosis
Bacillus anthracis
Chlamidia psittaci
Salmonella paratyphi A B C
Salmonella Typhi
Candida albicans e tropicalis
Echinococcus
Classificazione
Virus gruppo 4
Virus gruppo 4
Virus gruppo 3
Virus gruppo 2
Virus gruppo 3
Batteri gruppo 3
Batteri gruppo 3
Batteri gruppo 3
Batteri gruppo 2
Batteri gruppo 3
Funghi gruppo 2
Parassiti gruppo 3
V
V
D
D
V
V
V
G. Martinelli
Rischio biologico
Dispositivi di protezione collettiva
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Adeguatezza delle strutture, impianti ed
attrezzature
Analisi dell’organizzazione del lavoro
Verifica delle procedure adottate
Formazione ed informazione dei lavoratori
G. Martinelli
Rischio biologico
Dispositivi di protezione individuali
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Divisa da lavoro
Zoccoli sanitari
Guanti in lattice monouso
Mascherina chirurgica monouso
Occhiali a stanghetta con prot.ne laterale, lenti in acetato,
struttura in pvc
Schermo facciale
Camice monouso in TNT
Sovrascarpe monouso in TNT
G. Martinelli
Rischio biologico
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Art. 80 Misure igieniche
Art. 81 Misure specifiche per le strutture sanitarie
Servizi sanitari adeguati provvisti di docce, nonché di lavaggi
oculari ed antisettici per la pelle
Indumenti protettivi idonei, da riporre in posti separati dagli
abiti civili, disinfettati, puliti e, quando necessario, distrutti.
Adeguate procedure per la manipolazione, decontaminazione
ed eliminazione, senza rischi per l’operatore e per la comunità,
dei materiali e dei rifiuti contaminati.
Nei reparti di isolamento che ospitano pazienti che sono o
potrebbero essere contaminati da agenti biologici del gruppo 3
o 4 devono essere adottate le misure di contenimento del rischio
infezione indicate nell’allegato XII
G. Martinelli
Rischio biologico
Allegato XII (estratto)
Misure di contenimento
Accesso limitato alle persone autorizzate
Specifiche procedure di disinfezione
Controllo efficace dei vettori quali insetti o roditori
Superfici idrorepellenti e di facile pulitura
Superfici resistenti agli acidi, alcali, solventi e
disinfettanti
Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti
Livello di contenimento
Gr. 2
Raccomandato
Gr. 3
si
si, con
CdC
si
Raccomandato
si
si
Si x il banco lav.
si
si
Raccomandato
si
si
si
si con
steriliz.
si
si
si
Gr. 4
G. Martinelli
Sorveglianza Sanitaria
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Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro
idoneità fisica alla mansione specifica
Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Gli accertamenti comprendono esami clinici, biologici ed indagini
diagnostiche, nonché specialistiche mirati al rischio professionale e ritenuti
necessari dal medico competente.
I costi di tali accertamenti sono a totale carico del datore di lavoro e
devono essere eseguiti durante l’orario di servizio
G. Martinelli
Sorveglianza Sanitaria
Medico competente
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Collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla predisposizione
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità
psicofisica dei lavoratori
Effettua la sorveglianza sanitaria rilasciando il certificato di idoneità
specifica alla mansione
Istituisce ed aggiorna per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di
lavoro con salvaguardia del segreto professionale
Informa i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell’attività che comporta tale esposizione
Informa il lavoratore dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta
dell’interessato, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
G. Martinelli
Sorveglianza Sanitaria
Certificato di idoneità specifica alla mansione




idoneo
idoneo con prescrizione
temporaneamente non idoneo
non idoneo
E’ ammesso il ricorso avverso il giudizio emesso dal medico competente
entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso all’organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica e la revoca dello stesso
G. Martinelli
Sorveglianza Sanitaria
Misure protettive particolari

Messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni agli agenti
biologici presenti nell’attività lavorativa.

L’allontanamento temporaneo del lavoratore, per
motivi sanitari e su parere del medico competente,
ed assegnazione ad altra unità produttiva
nell’ambito della qualifica svolta.
G. Martinelli
Sorveglianza Sanitaria
Registro degli esposti e degli infortuni
Tutti i lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo 3 o 4
sono iscritti in un registro istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività
svolta e gli eventuali casi di esposizione individuale.
Registro dei casi di malattia e di decesso
Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia o di
decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici.
G. Martinelli
Procedure di sicurezza universali
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Considerare il paziente sempre come potenzialmente infetto
Indossare i guanti
Non reincappucciare, piegare o spezzare gli aghi con le mani
Eliminarli negli appositi contenitori rigidi per aghi e taglienti
Indossare la maschera facciale trasparente quando si effettua una procedura che
comporti il rischio di contatto accidentale con fluidi biologici o la mascherina
chirurgica monouso nelle altre attività assistenziali
Per quanto possibile non lavorare da soli
Non toccare maniglie od arredi con i guanti già utilizzati
Disinfettare tutti gli strumenti , non monouso, secondo le procedure note
Pulire i piani di lavoro con un germicida prima e dopo il loro utilizzo
Effettuare frequenti ed accurati lavaggi delle mani
Non indossare monili
Non masticare chewing-gum
G. Martinelli
Il Rischio biologico e la
Sorveglianza Sanitaria
Bibliografia

La normativa essenziale di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro (M. Lepore Editore EPC Libri)

ABC delle procedure di sicurezza nel settore
sanitario (A. Messineo, F. Nori, M. Lepore, C. Cini
editore EPC Libri)