ABORTO
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SPONTANEO: Provocato per cause naturali senza intervento umano né consenso
della volontà.
N.B. Non c’è responsabilità morale.
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INDIRETTO: Interruzione della gravidanza, come conseguenza non voluta, a causa
di un intervento per curare una malattia della madre.
N.B. Lecito perché non diretto a provocare l’aborto, ma a recuperare la salute.
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PROCURATO o DIRETTO: Soppressione deliberata e diretta di un essere umano nel
grembo materno.
a) Tecniche chirurgiche: aspirazione, raschiamento (embriotomia), isterotomia,
induzione di contrazioni, avvelenamento, nascita parziale…
b) Tecniche farmacologiche: DIU, pillola del giorno dopo, RU 486, prostaglandine…
N.B. I tipi di aborto diretto (contraccettivo, eugenetico, terapeutico e di
sperimentazioni su embrioni in vitro è gravemente illecito.
Diagnosi prenatale:
E’ l’insieme di esami compiuti sull’embrione stesso, per accertare se è affetto da malattie.
TECNICHE: ecografia (ultrasuoni sul grembo materno), risonanza magnetica nucleare
(immagini nitide), amniocentesi (prelievo di liquido amniotico), cordocentesi (prelievo di
sangue dal cordone ombellicale), fetoscopia (visione e prelievo di sangue e tessuti fetali),
placentocentesi (prelievo di sangue fatale dalla placenta), prelievo dei villicoriali (prelievo
di tessuti dal corion, membrana esterna che avvolge l’embrione)…
GIUDIZIO ETICO:
1)Dal punto di vista dell’oggetto dell’azione non pone problemi etici perché è una
diagnosi.
2)Dal punto di vista delle circostanze in cui si svolge è lecita se le tecniche
salvaguardano la vita e l’integrità dell’embrione e della madre.
3)Dal punto di vista del fine per cui si fa è illecita quando si vuole provocare un aborto, a
causa della scoperta di difetti o malformazioni nell’embrione e quando le tecniche sono
così invasive che non c’è proporzione tra rischi reali e benefici ipotetici.
LA VITA NELLA FASE
TERMINALE
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EUTANASIA (suicidio, omicidio, suicidio assistito): Azione o omissione che di natura
sua o nelle intenzioni procura la morte allo scopo di eliminare ogni dolore.
N.B. E’ sempre illecita, anche quando praticata per fini pietosi e su richiesta del
paziente, poiché si tratta della soppressione di un essere umano e della violazione
del principio della difesa della vita.
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ACCANIMENTO TERAPEUTICO: Uso di terapie inutili o inefficaci per la cura del
malato, che aumentano la penosità della malattia e si configurano come
sproporzionate nel rapporto tra rischio e beneficio.
N.B. Si ha l’obbligo di curarsi e farsi curare, ma la rinuncia a mezzi sproporzionati di
assistenza non equivale al suicidio o all’eutanasia, piuttosto si tratta dell’accettazione
della condizione umana di fronte alla morte.
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CURE PALLIATIVE (pallium=manto): Somministrazione di medicine che non
possono più curare la malattia ma, controllano i sintomi senza peggiorare
significativamente la qualità della vita.
N.B. Il criterio generale è di dire la verità e non mentire la gravità della situazione, poiché
il paziente ha diritto all’informazione, nonché alla vicinanza e premura accompagnata
da sostegno spirituale e psicologico.
Morte encefalica:
Cessazione totale e irreversibile dell’unitarietà funzionale dell’organismo,
indicata dall’assenza di ogni attività encefalica.
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Criteri:
1) Irreversibilità
2) Unità funzionale dell’organismo
3) Certezza (legge n°578, 29/12/93)
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Stato di coma:
1) Coscienza alterata
2) Coscienza nascosta
3) Coscienza assente
4) Coscienza totalmente abolita
Trapianti
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Tipi:
1) Autotrapianto
2) Eterotrapianto
3) Omotrapianto
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Giudizio etico:
1) Rispetto della vita del donatore e del ricevente
2) Tutela dell’identità personale del ricevente
3) Consenso informato e rispetto del cadavere
4) Totale gratuità
Legge 27 maggio 1991, n. 176
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(New York 20 novembre 1989)
http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm