Amundi Formula Garantita High Diversification 2014 – Fondo a

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Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di
aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.
Amundi Formula Garantita High Diversification 2014 – Fondo a formula
ISIN al portatore: IT0004284201 – Società di gestione: Amundi SGR S.p.A. - Gruppo Crédit Agricole
Obiettivi e politica di investimento
Amundi Formula Garantita High Diversification 2014 (il Fondo) è un fondo comune di investimento mobiliare aperto non
armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE. Il Fondo è di tipo strutturato fino al 25 febbraio 2014, data in cui i partecipanti
beneficiano di un rendimento determinato dall’applicazione di una formula di calcolo predefinita, la cui realizzazione è
assicurata da un soggetto garante.
Alla Scadenza della Formula (25 febbraio 2014) Lei potrà beneficiare:
 della garanzia del 100% del capitale (il Valore della Quota Garantito è il valore della quota iniziale a cui avvengono le
sottoscrizioni, pari a 5 euro), e
 di una partecipazione pari al 70% del rendimento positivo di un paniere equiponderato composto da quattro indici ed un
fondo speculativo (Paniere): 20% Euro Stoxx 50; 20% DJ AIG Commodity Index; 20% EPRA Index; 20% iBOXX Euro
Sovereign Eurozone Performance Index; 20% Amundi Alternative Weekly Nav.
I predetti indici si intendono nella verisione “price index”, che non tiene cioè conto del reinvestimento dei dividendi percepiti sui
titoli azionari che compongono l’indice. Rispetto ad un analogo indice che tenesse invece conto del re-investimento dei
dividendi (versione “total return”), il rendimento dell’indice considerato assumerà pertanto valori sempre inferiori, Ipotizzando di
mantenere invariati i parametri della formula, la considerazione dell’indice nella versione “price index” invece che “total return”
determina in taluni scenari di mercato un rendimento del fondo alla scadenza della formula inferiore.
Successivamente alla scadenza della formula, l'obiettivo di gestione del Fondo diventa il mantenimento del valore assunto dal
Suo investimento.
Per conseguirlo, il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria e depositi bancari.
I proventi realizzati dal Fondo vengono reinvestiti nella gestione medesima.
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota del
giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, ovvero al primo valore utile successivo (il calcolo è settimanale, con
riferimento a ciascun martedì), secondo le modalità descritte nel Prospetto.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rischio più alto
Rendimento di norma più basso
1
2
3
Rendimento di norma più alto
4
5
6
7
Il Fondo è classificato nella categoria 1 in relazione ai
risultati passati in termini di volatilità (misura della
variabilità dei prezzi) dei suoi investimenti. Il livello di
rischio di questo fondo riflette principalmente l'esposizione
della gestione del fondo nel mercato monetario dell’area
euro.
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo
potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente
rilevati dall’Indicatore sintetico, sono:
– Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno
strumento finanziario in cui investe il Fondo non
corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto o
parte del capitale e/o degli interessi maturati.
– Rischio di controparte per l’operatività al di fuori dei
mercati regolamentati: l’eventualità che la controparte
di un’operazione effettuata per conto del Fondo non
adempia l’impegno assunto.
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Spese
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo ed i costi di commercializzazione e
collocamento dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Nessuna
Spesa di sottoscrizione
Nessuna
Spesa di rimborso
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo
capitale prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito
(rimborso).
Spese prelevate dal Fondo in un anno
0,42%
Spese correnti
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
Nessuna
rendimento
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate
sono misure massime. In alcuni casi Lei potrebbe
pagare di meno. Può informarsi di ciò presso il
Suo consulente finanziario o intermediario
collocatore.
Le spese correnti sono indicate nella misura
massima della provvigione unica di gestione del
Fondo. L’importo relativo alle spese correnti qui
riportato riflette una stima delle spese sulla base
della provvigione unica applicata successivamente
alla Data di Quota Garantita. Le spese correnti
possono variare di anno in anno e non
comprendono
le
commissioni
legate
al
rendimento.
Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il Regolamento del Fondo, disponibile nel sito internet
www.amundi.com/ita.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati del Fondo non sono indicativi
del suo rendimento futuro.
Il calcolo dei risultati include le spese correnti, le
commissioni legate al rendimento e, fino al 30
giugno 2011, gli oneri fiscali in capo ai
sottoscrittori.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono
escluse dal calcolo dei risultati passati.
Il Fondo è operativo dal 2010.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati
in Euro.
Informazioni pratiche
La Banca depositaria del Fondo è State Street Bank S.p.A.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e il rendiconto annuale o la relazione semestrale più recenti,
disponibili in lingua italiana nel nostro sito internet www.amundi.com/ita ed in quelli dei collocatori. Tali documenti Le
saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta scritta ad Amundi SGR S.p.A., Piazza Cavour 2, 20121 Milano, oppure
all’e-mail [email protected]. I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso la Banca depositaria.
L’offerta del Fondo si è chiusa in data 25 febbraio 2008 e pertanto non è più possibile sottoscrivere nuove quote.
Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito internet www.amundi.com/ita.
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale.
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.
Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 18 febbraio 2014.
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DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI
Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della
prestazione del servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in
forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e
prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.
Incentivi
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad
oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie.
Precisamente la SGR:
•
riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte del collocamento di tali quote e delle attività
di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate agli investitori
(in quanto accrescono la qualità del servizio offerto):
- la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione,
- una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione.
La SGR può, direttamente o avvalendosi dell’operato di terzi, fornire utilità ai distributori per
l’organizzazione e la prestazione dell’attività di formazione del personale dei medesimi distributori;
•
può percepire, dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti,
retrocessioni commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi
stessi;
•
può percepire dai negoziatori prestazioni non monetarie sotto forma di ricerca in materia di
investimenti (cosiddetta soft commission), in aggiunta a e a sostegno di quella prodotta
internamente, al fine di incrementare la qualità del servizio reso e per servire al meglio gli interessi
dei clienti. Detta prestazione non monetaria può essere percepita anche dai soggetti cui sia
conferita una delega gestionale. La ricerca in materia di investimenti si caratterizza per
un’incidenza economica sulla commissione di negoziazione pagata per l’esecuzione degli ordini
riguardanti gli OICR, risultando inglobata a livello complessivo nell’ambito di tale commissione.
Sebbene l’incidenza economica della ricerca in materia di investimenti non sia separatamente
contabilizzata, la SGR effettua un apprezzamento della stessa in base a criteri di ragionevolezza,
oggettività ed attendibilità del servizio fornito.
La ricerca in materia di investimenti di cui la SGR ed i soggetti delegati possono avvalersi dovrà
rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di novità, originalità, rigorosità,
significatività.
Reclami
Per eventuali reclami gli investitori possono rivolgersi alla SGR inoltrando comunicazione in forma
scritta all’indirizzo della sede della medesima SGR.
I reclami sono trattati dall’ufficio Client Administration con il supporto della funzione di controllo di
conformità (Compliance).
Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di gestione collettiva si
conclude indicativamente in 90 giorni dal ricevimento del reclamo.
La SGR ha definito un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un
esame articolato della problematica emergente dal reclamo.
La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, al fine di comporre il reclamo nei
termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dagli investitori.
* * *
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di:
- una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse;
- strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
- strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR
gestiti.
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet
della SGR www.amundi.com/ita (sezione Prodotti).
18 febbraio 2014
* * *
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con
il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a),
ha determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal
reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.
Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e
resa nota ai partecipanti.
Amundi SGR S.p.A.
18 febbraio 2014
Amundi SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Crédit Agricole
Amundi Formula Garantita High Diversification 2014
Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare
aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE
Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I
(Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II
(Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi del fondo)
- messo gratuitamente a disposizione dell’investitore su richiesta del
medesimo per le informazioni di dettaglio. Il Regolamento di gestione
del fondo forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.
Il Prospetto è volto ad illustrare all’investitore le principali caratteristiche dell’investimento proposto.
Data di deposito in Consob della Copertina: 14 febbraio 2014
Data di validità della Copertina: dal 18 febbraio 2014
La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento
proposto.
Avvertenza:
La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo.
Avvertenza:
Il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito
non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti
necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se
non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere
legittimamente utilizzato.
Amundi SGR SpA
Capitale Sociale € 15.000.000 - Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n° 251
Sito internet: www.amundi.com/ita
Amundi Formula Garantita HIGH DIVERSIFICATION 2014
PARTE I del Prospetto
Caratteristiche del Fondo e modalità di partecipazione
Data di deposito in Consob della Parte I: 14 febbraio 2014
Data di validità della Parte I: dal 18 febbraio 2014
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE
Amundi SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, di nazionalità italiana, con sede legale in Milano, Piazza
Cavour 2, tel. 02 00651, sito Internet www.amundi.com/ita, indirizzo di posta elettronica [email protected],
costituita in data 5 luglio 2007 con atto del Notaio Mario Notari di Milano ed iscritta al n. 251 dell’Albo ex art. 35, 1°
comma del D.Lgs. 58/98, in virtù di delibera n. 1061 del 24 ottobre 2007 della Banca d’Italia, è la Società di Gestione del
Risparmio del Fondo (di seguito anche la “SGR”).
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre
di ogni anno.
Il Capitale sociale è di Euro 15.000.000, sottoscritto e interamente versato. Azionista unico della società è Amundi SA.
Le attività svolte dalla SGR sono le seguenti:
a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione e
l’organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la
gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, in tal caso anche in regime di delega, mediante
l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili;
b) la prestazione del servizio di gestione di portafogli;
c) l’istituzione e la gestione di fondi pensione aperti nonché la gestione, in regime di delega, di fondi pensione aperti di
altrui istituzione o di fondi pensione chiusi, italiani ed esteri;
d) la gestione in regime di delega conferita da parte di soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di
investimento; da parte di organismi di investimento collettivo esteri (ivi incluse funzioni di natura amministrativa); da
parte di Investitori Istituzionali italiani ed esteri nei limiti previsti tempo per tempo dagli ordinamenti ad essi
rispettivamente relativi;
e) la commercializzazione di quote o azioni di OICR;
f) lo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing
Sono state affidate a soggetti esterni le seguenti funzioni aziendali:
– gestione delle attività di valorizzazione della quota;
– elaborazione grafica dei rendiconti periodici;
– stampa e postalizzazione corrispondenza ordinaria con la clientela;
– elaborazione delle segnalazioni di vigilanza prisma e trasmissione alle scadenze stabilite;
– gestione operativa e/o manutenzione di sistemi informativi (hardware e software) e servizi di facility management;
– gestione dell’archivio documenti cartaceo e ottico.
Organo Amministrativo
L’organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri che durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. L’attuale Consiglio, in carica fino all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2015, è
così composto:
Presidente:
Fathi JERFEL, nato a Kairouan (Tunisia) il 16.05.1959
Vice-Presidente:
Giampiero MAIOLI, nato a Vezzano sul Crostolo (RE) il 01.11.1956
Amministratore Delegato:
Michel PELOSOFF, nato a Parigi (Francia) il 6.02.1959
Amministratori indipendenti:
Paul – Henry de LA PORTE DU THEIL, nato a Parigi (Francia) il 09.08.1947
Alessandro DE NICOLA, nato a Milano il 23.10.1961
Amministratori:
Giovanni CARENINI, nato a Milano il 05.07.1961
-
Ariberto FASSATI, nato a Milano il 4.08.1946
Pascal BLANQUÉ, nato a Béziers (Francia) il 24.09.1964
Palma MARNEF, nata a Parigi (Francia) il 22.03.1964
Fathi Jerfel
Laureato in Ingegneria, è Directeur Général Délégué e Amministratore di Amundi S.A..
Ricopre cariche di amministratore nelle seguenti altre società del Gruppo: Amundi Alternative
Investments Holding S.A., Amundi Alternative Investments S.A.S., Amundi Finance S.A.,
Amundi Hellas Mfmc S.A., Amundi Immobilier S.A., Amundi IS Americas Inc, Amundi Japan
Ltd, Amundi Private Equity Funds, BFT Gestion, Ca Cheuvreux, Dna, Etoile Gestion, Iks Kb,
Lcl Actions France, Société Générale Gestion, Structura e Wafa Gestion. In precedenza ha
ricoperto incarichi dirigenziali in Crédit Lyonnais e Crédit Agricole Asset Management S.A..
Giampiero Maioli
Amministratore Delegato della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Senior Country
Officer per l’Italia del Gruppo Crédit Agricole. Ricopre cariche di amministratore nelle seguenti
altre società del Gruppo: Banca Popolare FriulAdria, Cassa di Risparmio della Spezia, Crédit
Agricole Leasing Italia Srl, Agos Ducato S.p.A. e Crédit Agricole Vita S.p.A.. E’ inoltre membro
del Consiglio e del Comitato Esecutivo dell’ABI. In precedenza, dal 1996, è stato Direttore
Area Lombardia del Credito Commerciale e, dal 2002, Responsabile Marketing, Direttore
Commerciale e poi Direttore Generale di Cariparma S.p.A..
Michel Pelosoff
Laureato presso l’HEC (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) di Parigi. Ricopre cariche
nelle seguenti altre società del Gruppo: membro del Comitato Esecutivo di Amundi S.A.,
Presidente di Amundi RE Italia SGR S.p.A., Consigliere della Cassa di Risparmio della
Spezia. In precedenza, ha svolto mansioni direttive presso il Crédit Lyonnais nella direzione
finanziaria ed è stato direttore degli investimenti presso la “Union des assurances Fédérales
(UAF)”.
È membro del Consiglio direttivo di Assogestioni.
Paul Henri
de La Porte du Theil
Alessandro
De Nicola
Laureato presso l'Ecole Nationale de l'Aéronautique, è entrato nel 1975 presso la Caisse
Nationale de Crédit Agricole, dove ha ricoperto, dal 1991, la carica di Responsabile della
Divisione di Asset Management. Fino al 2009 è stato Directeur Général Délégué di Amundi
S.A..
Attualmente è Presidente dell’AGF (Associazione di categoria francese tra le società di
gestione del risparmio).
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano, ha conseguito un LL.M e
un Ph.D in Corporate Law and Economics presso l’Università di Cambridge. Avvocato in
Milano (specializzato in diritto commerciale, societario e finanziario) è autore di numerose
pubblicazioni e tiene corsi di Business Law presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano.
Giovanni Carenini
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano. Ricopre cariche nelle seguenti altre società del Gruppo: Consigliere di
Amministrazione di Amundi RE ITALIA SGR S.p.A. E’ altresì Condirettore Generale di Amundi
SGR S.p.A. In precedenza ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito del
Gruppo Crédit Lyonnais (poi Gruppo Crédit Agricole) in Italia e all’estero. In particolare è stato
Amministratore Delegato di Crédit Lyonnais Asset Management SIM S.p.A. e responsabile
della funzione di controllo interno di Crédit Agricole Asset Management SGR S.p.A.
Ariberto Fassati
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano. Ricopre cariche nelle seguenti altre società del Gruppo: Presidente di Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Presidente di Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l., Vice
Presidente di Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., Vice Presidente di Banca Popolare
Friuladria S.p.A. Consigliere di Crédit Agricole Suisse, Crédit Agricole Vita S.p.A. e Agos
Ducato S.p.A.. E’ inoltre membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo dell’ABI.
Pascal Blanqué
Laureato presso l’École Normale Supérieure Sciences Po. Ricopre cariche nelle seguenti altre
società del Gruppo: Directeur Général Délégué e Amministratore di Amundi S.A..
Direttore degli Investimenti di Amundi S.A. dal 2005. Ha iniziato la sua carriera presso la
banca Paribas nel 1991 nella gestione istituzionale e privata. Di seguito ha svolto la funzione
di strategist nell’allocazione degli attivi di Paribas Asset Management a Londra e ricoperto la
carica di direttore della ricerca economica di Paribas.
Palma Marnef
Dal 2004 presso Amundi S.A. dove ricopre la carica di responsabile delle aree
Europa/Regione Mediterranea in seno alla Direzione per lo Sviluppo delle Entità
Internazionali, in precedenza ha ricoperto le cariche di responsabile dell’International Client
Servicing e di responsabile del Controllo, Sviluppo e Coordinamento delle filiali estere presso
2 di 13
Crédit Lyonnaise A.M., di responsabile del Supporto Commerciale Internazionale presso
Banque de Gestion Privèe e di responsabile del Servizio Filiali Internazionali presso Banque
Hervet.
Organo di controllo
L’organo di controllo della SGR è il collegio sindacale, composto da 3 membri che durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili; l’attuale collegio, i cui membri rimangono in carica fino all’assemblea di approvazione del Bilancio al 31
dicembre 2015, è così composto:
Presidente:
Bruno RINALDI, nato a Iseo (BS) il 26.02.1945
Sindaci effettivi:
Filippo DI CARPEGNA BRIVIO, nato a Meda (MI) il 05.09.1950
Patrizia FERRARI, nata a Milano il 29.04.1966
Sindaci supplenti:
Marco ETTORRE, nato a Parma il 24.04.1970
Maurizio DATTILO, nato a Milano il 19.03.1963
Bruno Rinaldi
Ragioniere Commercialista, Consulente del Lavoro e Revisore Contabile.
Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo presso I2 Capital S.p.A. e di
ENPAP. In passato ha svolto la medesima funzione presso Intesa BCI Sistemi e
Servizi S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Ossimo; ha ricoperto l’incarico di
Consigliere di Amministrazione presso Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Cassa di
Risparmio di Fermo, CARIVITA S.p.A. e Fondo Pensione PREVICLAV.
Filippo Di Carpegna Brivio
Laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano. Dottore
Commercialista e Revisore Contabile. Svolge attività professionale in materia fiscale
e societaria. In passato ha ricoperto incarichi dirigenziali in Citibank – filiale di Milano
e in Cariplo.
Patrizia Ferrari
Laureata in Economia e Commercio all’Università L. Bocconi di Milano. A far data dal
1991 svolge la sua attività presso lo Studio Tributario Deiure, Ha maturato
esperienze in campo tributario, societario, nel settore delle fusioni e acquisizioni
societarie e nel settore bancario/finanziario. Nel 1992 ha conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e nel 1995 quella di
Revisore Contabile.
Marco Ettorre
Laureato in Economia e Commercio. Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Svolge attività professionale in materia fiscale e societaria. È altresì Sindaco effettivo
di Amundi RE Italia SGR S.p.A.
Maurizio Dattilo
Laureato in Economia e Commercio. Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Svolge attività professionale in materia fiscale e societaria. È altresì Sindaco effettivo
di Amundi RE Italia SGR S.p.A.
Altri fondi istituiti dalla SGR
Oltre ai Fondi disciplinati dal presente Prospetto, Amundi SGR S.p.A. ricopre il ruolo di:
- SGR GESTORE e PROMOTRICE dei fondi mobiliari: Amundi Absolute; Amundi Formula Garantita Equity Recall 2013;
Amundi Formula Garantita Equity Recall DUE 2013; Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2013;
Amundi Formula Garantita High Diversification 2014; Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2014;
Amundi Formula Garantita Equity Recall 2014; Amundi Più; Amundi Liquidità; Amundi Obbligazionario Breve Termine;
Amundi Obbligazionario Euro; Amundi Equipe 1; Amundi Equipe 2; Amundi Equipe 3; Amundi Equipe 4; Amundi Europe
Equity; Amundi Global Equity; Amundi Global Emerging Equity; Amundi Eureka Double Call; Amundi Eureka Dragon;
Amundi Corporate 3 anni; Amundi Eureka Ripresa 2014; Amundi Eureka Double Win 2013; Amundi Eureka Ripresa
DUE 2014; Amundi Eureka Doppia Opportunità 2014; Amundi Eureka Cina Ripresa 2015, Amundi Eureka Settori 2016;
Amundi Eureka Oriente 2015; Amundi Eureka Ripresa 2016; Amundi Eureka Materie Prime 2015; Amundi Eureka CINA
2015; Amundi Eureka Brasile 2016; Amundi Eureka Crescita Italia 2015; Amundi Eureka Crescita Finanza 2015; Amundi
Eureka Europa Emergente Ripresa 2017; Amundi Eureka BRIC 2017; Amundi Eureka Sviluppo Energia 2016; Amundi
Eureka Crescita Cina 2017; Amundi Eureka Sviluppo Materie Prime 2016; Amundi Eureka Crescita Azionaria 2017;
Amundi Eureka Sviluppo USA 2016; Amundi Eureka Progetto Imprese Verdi 2017; Amundi Eureka Crescita Valore 2017;
Amundi Eureka Crescita Settore Immobiliare 2017; Amundi Eureka Crescita Finanza 2017; Amundi Eureka BRICT
Progetto 2017; Amundi Eureka Crescita Azionaria DUE 2017; Amundi Eureka Sviluppo Mercati Emergenti 2017; Amundi
Eureka Crescita Taiwan 2018; Amundi Eureka Crescita Italia 2018; Amundi Eureka Materiali Industriali Doppia
Opportunità 2018; Amundi Eureka Mercati Emergenti 2018; Amundi Eureka Crescita Valore 2018; Amundi Eureka
Utilities Doppia Opportunità 2018; Amundi Eureka Energia Doppia Opportunità 2018; Amundi Eureka Sviluppo Germania
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2018; Amundi Eureka Sviluppo USA 2018; Amundi Eureka Sviluppo Italia-Francia-Spagna 2018; Amundi Eureka
Sviluppo Russia 2018; Amundi Eureka Sviluppo Grande Cina 2018; Amundi Crescita Area Euro 2019; Amundi
Traguardo 3%; Amundi Eureka Italia Doppia Opportunità 2019; Amundi Meta 2018; Amundi Meta 2018 DUE; Amundi
Meta 2018 TRE; Amundi Diversificazione Attiva 2018; Amundi Meta 2018 PREMIUM; Amundi Meta 2018 QUATTRO;
Amundi Diversificazione Attiva 2018 DUE; Amundi Meta Plus 2019 Area Euro; Amundi Meta 2019 PREMIUM; Amundi
Meta Plus 2019 Area Euro DUE; Amundi Orizzonte 2019 Cedole e Dividendi; Amundi Diversificazione Attiva 2018 TRE;
Amundi Orizzonte 2019 Cedole e Dividendi DUE; Amundi Meta Plus 2019 USA; Amundi Diversificazione Attiva 2018
QUATTRO; Amundi Meta Plus 2019 Area Euro TRE; Amundi Orizzonte 2019 Marchi Globali e Lusso; Amundi Meta 2019
Premium DUE; Amundi Diversificazione Attiva 2019; Amundi Meta Plus 2019 Mercati Sviluppati; Amundi Orizzonte 2020
Silver Age; Amundi Meta Opportunità 2017.
- SGR GESTORE dei fondi mobiliari: (i) BancoPosta Trend, BancoPosta Corporate 2014 e BancoPosta Obbligazionario
Giugno 2017 promossi da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR; (ii) Arca Formula Eurostoxx 2015 e Arca Formula II Eurostoxx
2015 promossi da Arca SGR S.p.A..
- SGR PROMOTRICE del fondo immobiliare Amundi Soluzione Immobiliare.
2. LA BANCA DEPOSITARIA
State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti 10, è la banca depositaria del Fondo (di seguito
anche la “Banca Depositaria”). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo
sono espletate dalla Banca Depositaria per il tramite dell’Ufficio Controlli Banca Depositaria, dislocato presso la sede di
Via Nizza 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati sono invece svolte dalla
Banca Depositaria per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano – Corso di Porta Nuova 7.
I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso la sede legale della Banca Depositaria.
La Banca Depositaria è altresì incaricata di procedere alla determinazione del valore unitario della quota del Fondo.
3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE
Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2, Milano è la società di revisione della SGR e del Fondo.
4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI
Il collocamento delle quote del Fondo avviene, oltre che da parte della SGR che opera presso la propria sede sociale,
anche da parte di:
 Banca Popolare FriulAdria S.p.A., con Sede Legale in Pordenone, Piazza XX Settembre 2, che ha attivato anche
tecniche di comunicazione a distanza (banca telefonica);
 Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., con Sede Legale in Parma, Via Università 1, che ha attivato
anche tecniche di comunicazione a distanza (banca telefonica);
 Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., con Sede Legale in La Spezia, Corso Cavour 86, che ha attivato anche
tecniche di comunicazione a distanza (banca telefonica).
5. IL FONDO
Il fondo comune d’investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di partecipanti
ed investite in strumenti finanziari. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali
diritti, proporzionale all’importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del fondo costituisce patrimonio
autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti, nonché da quello di ogni altro
patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo risponde esclusivamente con
il proprio patrimonio.
Il fondo è “mobiliare” poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. E’ “aperto” in quanto il
risparmiatore può ad ogni data di valorizzazione della quota richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già
sottoscritte.
Caratteristiche del Fondo
Il Fondo è stato istituito nel corso della seduta del 26 luglio 2007 del Consiglio di Amministrazione della SGR, ed il
relativo Regolamento di Gestione non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra
nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale. Il Fondo è operativo dal 21 gennaio 2008.
La SGR ha affidato ad Amundi SA, appartenente al Gruppo Crédit Agricole, specifiche scelte d’investimento nel quadro
di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal Gestore, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.
Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento
La gestione del Fondo è effettuata da Amundi SGR S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli orientamenti
generali di investimento tenendo conto del Regolamento di Gestione e della politica di gestione di ciascun fondo,
disponendo i piani operativi di gestione dei portafogli cui l’Amministratore Delegato conferisce esecutività avvalendosi
dell’Area Investimenti.
Il soggetto preposto all’Area Investimenti della SGR, responsabile delle scelte finali di investimento relative al patrimonio
gestito è il dottor Simone Facchinato, nato a Treviso il 2 gennaio 1972. Laureato in Matematica presso l’Università di
Padova, opera nel Gruppo Crédit Agricole dal 2006 prima come responsabile Financial Engineering e dal dicembre 2007
come Responsabile Marketing. Nel 1996 lavora come gestore di portafogli obbligazionari presso Arca SGR. In seguito
ricopre la carica di responsabile Asset Allocation e Gestione del Rischio Clienti Istituzionali, dove si occupa della gestione
dei portafogli bilanciati della clientela istituzionale. Nel 2002 viene nominato responsabile Sviluppo della Clientela
Istituzionale e dal 2005 anche responsabile Sviluppo Prodotti, sia per il mercato istituzionale sia per il mercato retail.
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6. I SOGGETTI CHE PRESTANO LA GARANZIA E CONTENUTO DELLA GARANZIA
Il soggetto garante è Amundi Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con sede in 90, Boulevard Pasteur
75015 Parigi (Francia) (di seguito anche il “Soggetto Garante”), iscritta al registro camerale delle società di Parigi al n.
PARIS B 421304601. La Società, autorizzata in qualità di Istituto di credito dall’Autorité de Controle Prudentiel (Banque
de France), è soggetta al controllo della Commission Bancaire.
La Garanzia consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della SGR, ogni e qualsiasi
eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una determinata somma di denaro al fine di ottenere il
Valore della Quota Garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti.
La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla capacità dello stesso di
onorare l’obbligo assunto. La SGR non assume alcun obbligo in termini di Garanzia di rendimento o di restituzione del
capitale investito.
La Garanzia opera a favore del Fondo alla Scadenza della Formula.
Le richieste di rimborso relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, al pari delle richieste di rimborso relative
a date differenti, dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dalla Parte B), art. 6.3 del
Regolamento di Gestione.
I rimborsi richiesti relativamente a date diverse sono regolati sulla base dei valori di mercato del giorno di riferimento,
tenuto conto delle commissioni di rimborso di cui al paragrafo 17.1 della Parte I del Prospetto.
La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR di svolgere l’attività di
cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la Garanzia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 228/99 e del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato
dalla Banca d’Italia. Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di portata
tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l’impossibilità per la SGR di svolgere l’attività di gestione.
Non sono fattispecie idonee ad escludere l’applicazione della Garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee
delle linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.
Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella Garanzia. Nel caso in cui tali mutamenti
avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si impegna a rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per
i medesimi e per il Fondo.
7. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO
La partecipazione ad un fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro
volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo.
L’andamento del valore della quota del fondo può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di
investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.
In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari
occorre considerare i seguenti elementi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche
peculiari della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in
modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è
connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la
perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di
mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al
rimborso del capitale di debito a scadenza;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi
prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In
generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente
smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso
l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta
diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta
di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
d) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di
rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di
conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno
o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
e) rischio di credito e di controparte: trattasi del rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il
Fondo ovvero una controparte di un’operazione effettuata per conto del Fondo medesimo risultino inadempienti, vale a
dire non corrispondano al Fondo alle scadenze previste tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati ovvero non
adempiano all’impegno assunto come controparte in operazioni concluse con il Fondo. Tali inadempimenti – che
possono derivare, ad esempio, da situazioni di fallimento, dall’avvio di altre procedure concorsuali ovvero dall’adozione
di altre misure o interventi applicabili in situazioni di crisi nonché da ogni altra situazione che comporti il mancato
adempimento degli obblighi assunti – determinano un impatto negativo sul valore complessivo del Fondo, se tale evento
dovesse verificarsi prima della Scadenza della Formula. Tale evento non avrà invece effetti sul Valore della Quota
Garantito relativo al giorno di Scadenza della Formula, in considerazione della Garanzia;
f) rischi operativi inclusi quelli legati alla custodia delle attività, connessi ad eventi esterni ed a cause di forza maggiore;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi connessi al
fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono
poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
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La presenza di tali rischi può comportare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del
capitale. Invece gli stessi rischi (eccetto quello di controparte, con riferimento al Soggetto Garante) non incidono sul
Valore della Quota Garantito, in considerazione della Garanzia (cfr. par. 16 della presente Parte I).
8. STRATEGIA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI
Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato in relazione al Fondo, la SGR applica e mantiene una
strategia efficace e adeguata per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza
degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell’esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.
La SGR rende disponibile ai partecipanti una descrizione della strategia sopra indicata ed i relativi aggiornamenti sul
proprio sito Internet.
9. BEST EXECUTION
Per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto del Fondo, la SGR si avvale dei principali operatori del mercato
nazionale ed internazionale.
La SGR, nell’ambito del servizio di gestione collettiva, adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi
efficaci per ottenere il miglior risultato possibile sia quando esegue le decisioni di negoziare (gli Ordini), sia quando
trasmette ordini a terze parti selezionate per la loro esecuzione.
La SGR ha quindi definito rispettivamente una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione degli Ordini, allo
scopo di ottenere il miglior risultato possibile per gli investitori cui presta il servizio di gestione collettiva del risparmio.
La Società, pur riservandosi la facoltà di trasmettere ed eseguire direttamente, in ogni momento, gli Ordini per conto dei
portafogli gestiti nonché il diritto di impartire istruzioni per ciascuno degli Ordini e/o delle decisioni di investimento, al fine
di conseguire maggiore efficienza nei processi produttivi e di avvalersi di specifiche competenze professionali di terzi,
esternalizza a Amundi Intermédiation S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, le attività riguardanti la trasmissione
e/o l’esecuzione di Ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari (esclusi gli OICR) di taluni portafogli gestiti (come di
volta in volta specificato dalle procedure aziendali vigenti).
La SGR sottopone periodicamente a monitoraggio l’efficacia delle misure di esecuzione e delle strategie di trasmissione
degli Ordini e, se del caso, corregge eventuali carenze; inoltre, riesamina le misure e le strategie adottate con periodicità
almeno annuale e, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo
duraturo il miglior risultato possibile per i portafogli gestiti.
La SGR mette a disposizione sul proprio sito Internet informazioni più dettagliate, tra cui l’elenco degli intermediari
negoziatori ed il documento informativo sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nel servizio di gestione
collettiva del risparmio.
10. INCENTIVI
In conformità alla normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi,
commissioni o prestazioni non monetarie.
Incentivi corrisposti a terzi
La SGR retrocede commissioni agli intermediari distributori di cui si avvale per il collocamento delle quote dei Fondi. Tali
pagamenti trovano giustificazione nel fatto che il distributore è in grado di aumentare la qualità del servizio fornito
all’investitore attraverso una o più delle seguenti prestazioni:
• abbinamento al servizio di collocamento del servizio di consulenza in materia di investimenti;
• messa a disposizione di una più ampia gamma di prodotti, con una conseguente prospettiva di “architettura aperta”;
• assistenza nelle fasi di collocamento e, soprattutto, di post vendita nel corso della durata del rapporto contrattuale,
secondo le modalità definite dallo stesso distributore.
La SGR, in base alla convenzione di collocamento con il distributore, riconosce allo stesso una parte della propria
remunerazione per il servizio di gestione in relazione alle masse collocate, prevedendo a favore dello stesso:
- la retrocessione della “commissione di sottoscrizione” a carico dell’investitore o della “commissione di collocamento” a
carico del Fondo, se previste (e comunque tra loro alternative), ovvero in subordine l’eventuale pagamento di
“commissioni una tantum”,
- la retrocessione di una quota parte della “commissione di gestione”.
La misura della quota parte del riconoscimento economico al distributore è direttamente proporzionale all’insieme dei
servizi che lo stesso si attiva per rendere nell’interesse dell’investitore. Non sono previsti riconoscimenti che seguano la
variabilità del risultato della gestione (eventuale “commissione di performance”) e, comunque, il riconoscimento non è
collegato al raggiungimento di dati volumi distributivi (“bonus”).
La SGR può, direttamente o avvalendosi dell’operato di terzi, fornire utilità ai distributori per l’organizzazione e la
prestazione dell’attività di formazione del personale dei medesimi distributori.
Con particolare riferimento ai Fondi di cui al presente Prospetto la SGR, in relazione all’attività di collocamento dei Fondi
e al servizio di assistenza offerti all’investitore successivamente alla fase di sottoscrizione e per tutta la durata
dell’investimento, riconosce al distributore:
- a titolo di commissione di distribuzione: la retrocessione totale degli importi percepiti a titolo di commissione di
sottoscrizione;
- a titolo di commissione di mantenimento: la retrocessione di una percentuale degli importi percepiti a titolo di
commissione di gestione. Tale quota parte è comunicata all’investitore dallo stesso soggetto distributore nell’ambito delle
operazioni di sottoscrizione. La misura media della quota parte della commissione di gestione è indicata nella Parte II del
presente Prospetto. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell’investitore.
Incentivi ricevuti da terzi
Nell’attività di gestione collettiva, la SGR ha attivato procedure di selezione degli OICR da inserire nei portafogli gestiti
che, in generale, prescindono dal riconoscimento di eventuali incentivi e si basano sulla qualità e consistenza dei risultati
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e della trasparenza nella comunicazione, nonché sulla solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team
di analisi, comunque nell’esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione dei portafogli.
La SGR, qualora dall’investimento in parti dell’OICR terzo ottenga incentivi nella forma di retrocessioni commissionali,
provvede ad attribuire il vantaggio economico al patrimonio degli OICR gestiti.
La SGR non percepisce benefici monetari da parte degli “intermediari negoziatori”, di cui si avvale per la compravendita
degli strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, né incentivi, che possano assumere la forma di retrocessioni delle
commissioni di negoziazione/intermediazione corrisposte dalla SGR.
La SGR può percepire dai negoziatori prestazioni non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti
(cosiddetta soft commission), in aggiunta a e a sostegno di quella prodotta internamente, al fine di incrementare la
qualità del servizio reso e per servire al meglio gli interessi dei clienti. Detta prestazione non monetaria può essere
percepita anche dai soggetti cui sia conferita una delega gestionale. La ricerca in materia di investimenti si caratterizza
per un’incidenza economica sulla commissione di negoziazione pagata per l’esecuzione degli ordini riguardanti gli OICR,
risultando inglobata a livello complessivo nell’ambito di tale commissione. Sebbene l’incidenza economica della ricerca in
materia di investimenti non sia separatamente contabilizzata, la SGR effettua un apprezzamento della stessa in base a
criteri di ragionevolezza, oggettività ed attendibilità del servizio fornito.
La ricerca in materia di investimenti di cui la SGR ed i soggetti delegati possono avvalersi dovrà rispettare i requisiti
previsti dalla normativa vigente in termini di novità, originalità, rigorosità, significatività. Ulteriori dettagli sono disponibili
su richiesta dell’investitore.
11. RECLAMI
Per eventuali reclami l’investitore può rivolgersi alla SGR inoltrando comunicazione in forma scritta all’indirizzo della
sede della medesima SGR.
I reclami sono trattati dall’ufficio Client Administration con il supporto della funzione di controllo di conformità
(Compliance).
Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di gestione collettiva si conclude indicativamente
in 90 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR ha definito un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in
modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene
inviata tempestivamente, al fine di comporre il reclamo nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio
indicato dall’investitore.
B) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO
“Amundi Formula Garantita HIGH DIVERSIFICATION 2014”
Denominazione del Fondo
Data di istituzione
ISIN al portatore
Fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzato alla
Direttiva 2009/65/CE.
26 luglio 2007
IT0004284201
12. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
Structured fund (fino al 25/02/2014).
Market fund, successivamente alla scadenza della Formula (dal 26/02/2014)
Tipologia di gestione del
Fondo
Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di
rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Valuta di denominazione
Euro.
13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark)
rappresentativo della politica d’investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di rischio alternativa.
Circa 0,25%.
Volatilità annualizzata
Tale misura è coerente con la misura di rischio espressa dall’Indicatore sintetico di
cui al par. 15.
14. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO
1 anno.
15. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
Indicatore sintetico del grado
di rischio connesso
all’investi-mento nel Fondo
Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
1
2
Rischio più alto
Rendimento solitamente più alto
3
4
5
6
7
L’indicatore sintetico classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi
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risultati passati in termini di volatilità. La scala, in ordine ascendente da sinistra a
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento potenziale dal più basso al più
elevato. Il Fondo è stato classificato nella categoria 1 sulla base dei risultati
passati in termini di volatilità dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo
fondo riflette principalmente l'esposizione della gestione del fondo nel mercato
monetario dell’area euro.
Avvertenza: I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio/rendimento dell’OICR.
Avvertenza: La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare
nel tempo.
Meccanismo di
funzionamento della Formula
(fino al 25 febbraio 2014)
La Formula determina il valore finale della quota alla data del 25.02.2014 in
assenza di variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo (Valore della Quota
Garantito). Tale valore è dato dalla somma tra:
–
il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la
sottoscrizione, pari a euro 5 e
–
una performance pari al 70% del rendimento di un paniere composto da
quattro indici ed un fondo speculativo: DJ EUROSTOXX 50 (Indice azionario
composto dai primi 50 titoli per capitalizzazione di Società dell’Area Euro), DJ
AIG Commodity Index (Indice rappresentativo del mercato delle materie
prime),EPRA Index (Indice europeo rappresentativo delle principali azioni del
settore immobiliare),iBOXX Euro Sovereign Indice obbligazionario
governativo Eurozone Performance Index (Indice obbligazionario governativo
area Euro),CAAIPG Weekly Nav (Fondo di Fondi speculativo a NAV
settimanale).
I predetti indici si intendono nella versione price index che non tiene conto della
ricapitalizzazione dei dividendi.
La Formula può essere rappresentata mediante la seguente equazione:
Valore della Quota Garantito* = Valore della Quota Iniziale × {100% + [(1/0,875) ×
Partecipazione] – (–0,56%)}
16. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
Categoria del Fondo
Flessibile garantito (fino al 25/02/2014).
Obbligazionario euro breve termine
Principali tipologie di
strumenti finanziari e valuta di
denominazione
Fino alla Scadenza della Formula
Investimento principale in strumenti finanziari – anche OICR – di natura
obbligazionaria e monetaria.
Investimento in depositi bancari in via residuale.
Investimento fino al 20% del totale delle attività in fondi speculativi italiani o esteri.
L’investimento in OICR non armonizzati aperti è al massimo contenuto.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati OTC.
L’investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell’UE,
da loro enti locali, da Stati aderenti all’OCSE o da organismi pubblici internazionali
di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE può essere superiore al 35% del
patrimonio del Fondo.
Successivamente alla Scadenza della Formula
Al termine del periodo di validità della Garanzia il portafoglio del Fondo sarà
costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi
bancari e da liquidità.
La valuta di denominazione principale è l’Euro.
La scala qualitativa della rilevanza degli investimenti (principale, prevalente,
significativo, contenuto, residuale) è illustrata nel Glossario.
Aree geografiche/mercati di
riferimento
Categorie di emittenti e/o
settori industriali
Specifici fattori di rischio
Europa, America, Asia e Pacifico.
Componente obbligazionaria: governi, enti governativi e sovranazionali, emittenti
societari.
Componente azionaria: non sono previsti vincoli in ordine alle categorie di
emittenti.
Diversificazione degli investimenti nei vari settori industriali.
Duration del portafoglio: decrescente con l’avvicinarsi della Scadenza della
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Formula. Successivamente alla Scadenza della Formula la duration complessiva
del Fondo è inferiore a 6 mesi.
Rating: investimento in obbligazioni con rating almeno pari all’investment grade.
Paesi Emergenti: è escluso l’investimento in strumenti finanziari di emittenti di
Paesi Emergenti.
Operazioni in strumenti
derivati
L’utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato:
 alla copertura dei rischi;
 alla buona gestione del Fondo;
 all’investimento.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere
superiore al valore complessivo netto del Fondo. L’esposizione complessiva in
strumenti finanziari derivati è pari agli impegni assunti dal Fondo in relazione a
transazioni in strumenti finanziari derivati, determinati in conformità alla normativa
applicabile (metodo degli impegni).
Successivamente alla Scadenza della Formula, l’esposizione complessiva in
strumenti finanziari derivati con finalità di investimento non può essere superiore al
10% del valore complessivo netto del Fondo.
Garanzia
Il Valore della Quota Garantito, esclusivamente per le quote il cui rimborso è
richiesto alla scadenza della Formula, é pari al più alto tra i seguenti valori:
 il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la
sottoscrizione, pari a Euro 5;
 il valore della quota determinato secondo l’applicazione della Formula.
La Garanzia opera esclusivamente per le quote il cui rimborso è richiesto nelle
date in cui il NAV è garantito. I rimborsi richiesti in date diverse sono regolati sulla
base dei valori di mercato del giorno di riferimento, tenuto conto delle commissioni
di rimborso.
Tecnica di gestione
Al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, determinato secondo
l’applicazione della Formula descritta in precedenza, il Fondo investe in strumenti
finanziari derivati OTC.
Il portafoglio del Fondo si compone di due parti: una componente
monetaria/obbligazionaria ed una componente che consiste in uno o più strumenti
derivati OTC.
Con riferimento alla prima componente, sono selezionati quegli strumenti finanziari
di natura monetaria e obbligazionaria che consentono di generare un rendimento
che, diminuito dei costi addebitabili al Fondo, verrà ceduto mediante uno o più
contratti derivati OTC. La componente derivativa prevede che, a fronte di tale
pagamento, il Fondo riceva un flusso corrispondente alla partecipazione ai
rendimenti dei mercati azionari derivanti dall'applicazione della Formula.
Completata la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, la gestione diviene
passiva.
Successivamente alla Scadenza della Formula
Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi delle principali variabili
macroeconomiche e selezione degli strumenti finanziari mediante una tecnica di
gestione che si basa sulle previsioni circa la crescita dell’economia, l’evoluzione
dei tassi di interesse e sull’analisi della qualità e del merito creditizio degli
emittenti.
La gestione del Fondo è dinamica, più in particolare il Gestore porrà attenzione:
 all’allocazione tra le diverse classi di attivo investibili;
 alla gestione della duration (effettuata anche tramite la combinazione di
titoli a tasso fisso e variabile);
 all’allocazione in termini di settori industriali e di classi di rating;
 alla selezione degli emittenti e dei singoli titoli.
Destinazione dei proventi
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli
amministratori all’interno del rendiconto annuale d’esercizio.
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C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
17. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO
17.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore del Fondo sono indicati nelle seguenti tabelle:
a)
Diritti fissi
Diritti fissi a carico del sottoscrittore
Per ogni versamento in unica soluzione
Per l’emissione del certificato rappresentativo delle quote (prevista esclusivamente
per un controvalore minimo di 100 quote), nonché per il suo frazionamento o
raggruppamento
Per il rimborso di spese di spedizione dei certificati, emissione degli stessi e delle
spese postali e amministrative connesse
b)
Importo in euro
5,00
25,00 a favore della Banca
Depositaria
Esborsi effettivamente
sostenuti
una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare determinato sulla base del
valore unitario della quota iniziale, parzialmente riaccreditata al Fondo, secondo le seguenti modalità:
Anno*
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
Anno 6
Alla scadenza della Formula
Commissione di rimborso
3,50%
2,00%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
Quota riaccreditata al Fondo
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,00%
*L’Anno 1 (somma di 12 mesi) decorre dalla data di calcolo del primo valore unitario della quota del Comparto.
Non sono previste retrocessioni della commissione di rimborso a favore dei soggetti collocatori.
17.2 ONERI A CARICO DEL FONDO
17.2.1 ONERI DI GESTIONE
E’ prevista una provvigione unica su base annuale, nella misura di seguito indicata, comprensiva di tutti i costi a carico
del Fondo sotto indicati ad eccezione di quelli di cui al par. 17.2.2.
Intervallo
Dall’avvio del Fondo all’ultimo giorno del secondo anno di operatività
Dal primo giorno del terzo anno di operatività all’ultimo giorno del sesto
anno di operatività del Fondo
Successivamente alla data di scadenza della Formula
Provvigione Unica
2,40%
1,00%
0,50%
Tale commissione è calcolata settimanalmente sul Valore Iniziale della quota moltiplicato per il numero delle quote in
circolazione al momento del calcolo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di quest’ultimo nel primo giorno
lavorativo di ogni mese successivo al trimestre di calcolo ed è comprensiva dei seguenti oneri:
la commissione di garanzia da corrispondersi a favore del Soggetto Garante;
gli oneri dovuti alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, compresivi delle spese legate alle attività generali di
regolamento delle operazioni;
i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es. costi di intermediazione inerenti alla
compravendita degli strumenti finanziari);
le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo; i costi della stampa dei
documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (es.
gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo) purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o comunque
al collocamento delle quote;
le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di
vigilanza;
le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (es. le spese di istruttoria);
le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
il contributo di vigilanza, che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per i fondi.
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17.2.2 ALTRI ONERI
Fermi restando gli oneri di gestione indicati al punto 17.2.1 sono a carico del Fondo gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
Le spese e i costi effettivi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.
18. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
È possibile concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di esenzione totale dei diritti fissi.
19. REGIME FISCALE
Il Fondo è esente dalle imposte sui redditi e dall’Irap. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle
imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte
sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società residenti non quotate, nonché alla
ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie e a quella sui proventi dei titoli atipici.
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 20%. La ritenuta si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di
liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime
determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date (per le sottoscrizioni o gli acquisti
precedenti al 1° luglio 2011, è previsto che si assuma il valore delle quote rilevato al 30 giugno 2011), al netto del 37,5%
dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri
sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di
altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in
Stati UE e SEE inclusi nella white list), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare,
è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di
distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto
semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la
percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione
intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo
d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La
ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che
consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da altri organismi di investimento italiani e da forme
pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da
società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal partecipante
(ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di
valore delle quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.
461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del
partecipante di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli
pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo
ridotto del 37,5% del loro ammontare.
Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote concorre alla
formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di
successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di
valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti
dallo Stato italiano e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR
fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.
D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO
20. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il periodo di raccolta al pubblico (Periodo
di Raccolta). Il Periodo di Raccolta iniziale avrà una durata di un mese decorrente dal giorno di validità del Prospetto
Informativo ovvero inferiore in caso di raggiungimento anticipato della dimensione massima del Fondo o a seguito di
decisione della SGR. Durante tale periodo, i soggetti incaricati del collocamento raccolgono le richieste di partecipazione,
le quali saranno valorizzate alla data di avvio di operatività del Fondo, con valore della quota pari a euro 5.
La data di fine del Periodo di Raccolta al pubblico sarà comunicata mediante apposita pubblicazione sul quotidiano "Il
Sole 24 Ore". Con analoga modalità la SGR può comunicare il prolungamento o la riapertura del Periodo di Raccolta.
L'acquisto delle quote avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo e il versamento del
relativo importo.
La sottoscrizione delle quote può avvenire versando subito per intero il controvalore delle quote che si è deciso di
acquistare (versamento in unica soluzione o PIC). L'importo minimo previsto per ciascuna sottoscrizione è di 250,00 Euro.
Il numero delle quote di partecipazione, e delle eventuali frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto, da attribuire
ad ogni partecipante si determina dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il
valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto
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notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di decorrenza dei giorni di valuta riconosciuti al mezzo di
pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione.
Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la domanda di sottoscrizione pervenuta entro le ore 15.30.
Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento
da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una
volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso
senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica
alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del
soggetto incaricato della promozione e del collocamento, nonché ai versamenti successivi.
Per la descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote si rinvia al Regolamento di Gestione dei fondi.
21. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE
E’ possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun preavviso.
Il rimborso delle quote può avvenire in un’unica soluzione – parziale o totale – secondo le modalità indicate all’art. 6.3 del
Regolamento di gestione del Fondo.
Per la descrizione delle modalità di richiesta del rimborso delle quote nonché dei termini di valorizzazione e di
effettuazione del rimborso si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.
Gli oneri applicabili alle operazioni di rimborso sono indicati alla precedente Sez. C. par. 17.1.
22. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE
Durante il Periodo di Raccolta il partecipante al Fondo può effettuare versamenti successivi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede
è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. In tal caso,
l’esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale
termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti
incaricati del collocamento.
Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da
parte dell’investitore, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il
Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.
A fronte di ogni operazione viene applicato il diritto fisso previsto alla precedente Sez. C. par. 17.1.
23. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO
La sottoscrizione delle quote può essere effettuata direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di
comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine la SGR e/o i
soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio
di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di
piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che
hanno attivato servizi “on line” per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono
indicati al paragrafo 4.
Gli investimenti successivi durante il Periodo di Raccolta e le richieste di rimborso possono essere effettuati direttamente
dal sottoscrittore – oltre che mediante Internet – anche tramite il servizio di banca telefonica.
Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico
bancario.
L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle
quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno
lavorativo successivo.
L’utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri indicati al paragrafo 17.
Previo assenso dell’investitore, la lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica
(mediante e-mail inoltrata direttamente o tramite il soggetto collocatore) in alternativa a quella scritta, conservandone
evidenza.
Sussistono procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione e di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei
partecipanti al Fondo e scoraggiare pratiche abusive.
A fronte di ogni operazione di sottoscrizione e rimborso, la SGR invia all’avente diritto, entro un giorno lavorativo dalla
data di regolamento, una lettera di conferma dell’avvenuta operazione, il contenuto della quale è specificato nella parte
C) del Regolamento di Gestione del Fondo.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui al successivo paragrafo 25, vengono effettuate al sottoscrittore al recapito
da questi indicato, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali cointestatari.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
24. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con indicazione della relativa data
di riferimento, Il valore unitario della quota può essere altresì rilevato sul sito Internet della SGR indicato alla precedente
Sez. A. par. 1.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A e all’art. V. Parte C del Regolamento di gestione.
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25. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
La SGR o i soggetti collocatori inviano annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischiorendimento e costi del Fondo riportate nella Parte II del Prospetto, nonché le variazioni, non altrimenti comunicate ai
sensi del regolamento della Banca d’Italia, delle informazioni contenute nel KIID. Previo assenso del partecipante, tali
informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici.
26. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
L’investitore può richiedere alla SGR l’invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
a) il Prospetto (costituito dalla Parte I e dalla Parte II);
b) le Informazioni chiave per gli investitori (KIID);
c) il Regolamento di gestione del Fondo;
d) l’ultimo rendiconto annuale e l’ultima relazione semestrale pubblicati.
La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto a Amundi SGR S.p.A., Piazza Cavour 2, Milano,
indirizzo di posta elettronica [email protected], che ne curerà l’inoltro a stretto giro di posta all’indirizzo indicato
dal richiedente. L’invio ai partecipanti dei predetti documenti è gratuito.
L’investitore può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.
I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso la SGR e la Banca depositaria.
La documentazione indicata ai parr. 25 e 26, potrà essere inviata, ove richiesto dall’investitore, anche in formato
elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò
compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
Il KIID, le Parti I e II del Prospetto, il Regolamento di gestione, i documenti contabili del Fondo, il Documento Informativo
in materia di Incentivi e Reclami, il Documento Informativo sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nel
servizio di gestione collettiva del risparmio, il Documento Informativo sulla politica di gestione delle situazioni di conflitto
di interesse e il Documento di sintesi della strategia per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti
finanziari degli OICR gestiti sono pubblicati sul sito Internet della SGR www.amundi.com/ita. Il partecipante può anche
richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Amundi SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel
presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.
Il Rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
(Michel Pelosoff)
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Amundi Formula Garantita High Diversification 2014
PARTE II del Prospetto
Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi del Fondo
Data di deposito in Consob della Parte II: 14 febbraio 2014
Data di validità della Parte II: dal 18 febbraio 2014
DATI PERIODICI DI RISCHIO / RENDIMENTO DEL FONDO
Fondo
Qualifica
Categoria
Valuta di denominazione
Misura di rischio
Amundi Formula Garantita High Diversification 2014 – Fondo a
Formula
Fondo a formula garantito (fino al 25 febbraio 2014, Scadenza della
Formula)
Flessibile garantito (fino al 25 febbraio 2014, Scadenza della Formula)
Euro
Ex ante: volatilità annualizzata pari a circa 0,25%. Tale misura è coerente
con la misura di rischio-rendimento espressa dall’Indicatore sintetico di cui
alla Parte I, Sez. B), par. 15.
Ex post: (volatilità annualizzata dei rendimenti settimanali realizzati dal
Fondo nel corso del 2013): 0,22%.
Rendimento annuo del Fondo
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso)
a carico dell’investitore.
Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell’investitore. I dati di rendimento del Fondo sono esposti
al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011, al lordo successivamente.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inizio collocamento
Durata del fondo
Patrimonio netto al 27/12/2013 (milioni di euro)
Valore della quota al 27/12/2013 (euro)
21 gennaio 2008
31 dicembre 2050
21,47
5,069
La SGR ha affidato ad Amundi SA, appartenente al Gruppo Crédit Agricole, specifiche scelte
d’investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da essa definiti di tempo in tempo.
Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2013 con riferimenti ai costi di cui ai paragrafi 17.1 e
17.2 della Parte I del Prospetto
Diritti fissi
Commissione di rimborso
Provvigione unica
0%
0%
3,68%
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO
Spese correnti
0,42%
Annotazioni:
- Le spese correnti sono indicate nella misura massima della provvigione unica di gestione del
Fondo. L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese sulla
base della provvigione unica applicata successivamente alla Data di Quota Garantita. Le
spese correnti possono variare di anno in anno e non comprendono le commissioni legate al
rendimento.
- Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno
gravato sul patrimonio del Fondo.
- Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul
Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I,
Sez. C), par. 17.1).
- Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota
Integrativa del rendiconto del Fondo.
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APPENDICE
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO
A
Aree geografiche:
– Area Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna;
– Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Ungheria;
– Nord America: Canada e Stati Uniti d’America;
– Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore;
– Paesi Emergenti: Paesi caratterizzati da una situazione politica, sociale ed economica instabile e
che presentano un debito pubblico con rating basso (di norma inferiore all’investment grade) e
sono, quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.
Per un elenco completo si rimanda al sito www.worldbank.org.
B
Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al
controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e
di trasparenza amministrativa.
Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato
a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee
guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi.
C
Capitale investito: Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dalla SGR in quote di
fondi. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione,
nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale nominale: Importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti al netto dei
diritti fissi d’ingresso.
Capitalizzazione: Prodotto tra il valore di mercato degli strumenti finanziari e il numero degli stessi in
circolazione.
Categoria: La categoria del fondo è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica
della sua politica di investimento.
Classe: Articolazione di un fondo in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori
caratteristiche distintive.
Commissioni di gestione: Compensi pagati alla SGR mediante addebito diretto sul patrimonio del
fondo per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul
patrimonio netto del fondo e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono
espressi su base annua.
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Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo per
aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono
essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo in un determinato intervallo temporale.
Nei fondi con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza
tra il rendimento del fondo e quello del benchmark.
Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall’investitore a fronte dell’acquisto di quote di
un fondo.
Comparto: Strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi
caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.
Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote dei
fondi sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote di altri fondi.
D
Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione
agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa
in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash
flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di
cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una
misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di
interesse.
E
Exchange Traded Funds (ETF): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene
negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di
negoziazione con almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue
quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) ed,
eventualmente, rispetto ala suo NAV indicativo.
F
Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una
pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.
Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito
connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in
circolazione.
Fondo indicizzato: Fondo la cui strategia è replicare o riprodurre l’andamento di un indice o di indici,
per esempio attraverso la replica fisica o sintetica.
G
Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce,
anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società
di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.
L
Leva finanziaria: Effetto in base al quale risulta amplificato l’impatto sul valore del portafoglio delle
variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è
connessa all’utilizzo di strumenti derivati.
2 di 5
M
Mercati regolamentati: Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell’elenco
previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D.Lgs.
n. 58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista
approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it.
Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall’investitore con il quale egli aderisce al
fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e
alle condizioni indicate nel Modulo stesso.
N
NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle
informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato
secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni.
O
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): I fondi comuni di investimento e le
Sicav.
OICR collegati: OICR istituiti o gestiti dalla SGR o da Società di gestione del gruppo di appartenenza
della SGR.
P
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento: orizzonte temporale minimo
raccomandato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio ed alla
tipologia di gestione.
Piano di accumulo (PAC): Modalità di sottoscrizione delle quote di un fondo/comparto mediante
adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel
fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.
Piano di Investimento di Capitale (PIC): Modalità di investimento in fondi realizzata mediante un
unico versamento.
Q
Quota: Unità di misura di un fondo comune di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è
suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote
(tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
R
Rating o merito creditizio: In relazione al rating dell’emittente (Issuer Rating), è un indicatore
sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di
natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di assolvere i propri obblighi
relativamente a rimborsi del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i
tempi previsti delle obbligazioni emesse.
In relazione al singolo strumento finanziario, il rating è un indicatore della qualità e del rischio dello
strumento ed esprime la capacità dell’emittente, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso titolo
(garanzie, grado di subordinazione, ecc.), di assolvere agli obblighi relativi.
Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s e Standard
& Poor’s. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente o dell’emissione
considerati:
Rating alto: da Aaa a Aa3 Moody’s / da AAA a AA- S&P. Valutazione attribuita agli emittenti o alle
emissioni che offrono altissime garanzie di solvibilità.
Rating medio: da A1 a Baa3 Moody’s / da A+ a BBB- S&P. Valutazione attribuita agli emittenti o alle
emissioni che offrono una buona capacità di fronteggiare i propri impegni finanziari.
3 di 5
Rating basso: C per entrambe le agenzie (al di sotto del cosiddetto “investment grade” pari a Baa3
Moody’s o BBB- S&P). Valutazione attribuita agli emittenti o alle emissioni caratterizzate da scarse
capacità di fronteggiare i propri impegni finanziari.
Il livello base di rating affinché l’emittente o l’emissione sia caratterizzato da adeguate capacità di
assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade (pari a Baa3 di
Moody’s o BBB- di Standard & Poor’s).
Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): Documento che completa le
informazioni contenute nel Prospetto di un fondo. Il Regolamento di un fondo deve essere approvato
dalla Banca d’Italia e contiene l’insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un
fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’utilizzo di uno strumento
derivato (tipicamente un total return swap).
Replica fisica di un indice: modalità di replica realizzata attraverso l’acquisto di tutti i titoli inclusi
nell’indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell’indice o attraverso l’acquisto di un campione
di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell’indice ma con un
numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.
Rilevanza degli investimenti:
Definizione
Principale
Prevalente
Significativo
Contenuto
Residuale
Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo
> 70%
Compreso tra il 50% e il 70%
Compreso tra il 30% e il 50%
Compreso tra il 10% e il 30%
< 10%
I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo,
posti i limiti definiti nel relativo regolamento.
S
Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività
disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ovvero la
società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del
risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all’albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione
è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia e il cui statuto prevede quale oggetto
sociale esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle
proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le
azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.
Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto
della Sicav deve essere approvato dalla Banca d’Italia e contiene tra l’altro l’insieme di norme che
definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano
i rapporti con i sottoscrittori.
Swap a rendimento totale (total return swap): Il Total Return Swap è uno strumento finanziario
derivato OTC in base al quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un
sottostante (reference assets), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso
monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno spread.
T
Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla
politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro
alternative: la tipologia di gestione “market fund” deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui
4 di 5
politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato
dei capitali; le tipologie di gestione “absolute return”, “total return” e “life cycle” devono essere
utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli
strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio
(“absolute return”) o di rendimento (“total return” e “life cycle”); la tipologia di gestione “fondi strutturati”
deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti
basati su un algoritmo e legati al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività
finanziarie, indici o portafogli di riferimento.
Tracking error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo indicizzato e il rendimento
dell’indice o degli indici replicati.
U
UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.
V
Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value),
rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo,
al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota di un fondo, anche definito unit Net Asset
Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il
numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Value At Risk (VaR): è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un
determinato orizzonte temporale, e all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di
confidenza).
Volatilità: È l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento
finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.
5 di 5
Il presente Regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la
conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 39, comma 3-bis del
D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni.
Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto
rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.
A) Scheda Identificativa del Prodotto
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche
del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
Denominazione, tipologia, durata e Fondo comune di investimento mobiliare aperto non armonizzato
strutturato (di seguito “Fondo”):
dimensione del Fondo
•
Società di gestione del risparmio
Banca Depositaria
Periodicità di calcolo del valore
della quota e quotidiano di
riferimento per la pubblicazione
del suo valore nonché delle
modifiche regolamentari
Soggetto Garante
Amundi Formula Garantita High Diversification 2014
La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga da assumersi
con deliberazione almeno 2 anni prima della scadenza.
La dimensione del Fondo è compresa tra un minimo di 3 milioni di
quote ed un massimo di 200 milioni quote (orientativamente compreso
tra 15 milioni di euro e 1.000 milioni di euro).
Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito “SGR”)
o, per brevità, Amundi SGR S.p.A. - iscritta al n. 251 dell’albo delle
SGR, con sede in Milano, Piazza Cavour 2.
Il sito Internet della SGR è: www.amundi.com/ita
State Street Bank S.p.A. (di seguito “Banca Depositaria”), con sede
legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10; iscritta al n. 5461 dell’albo
delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia.
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle
quote del Fondo sono espletate dalla Banca Depositaria per il tramite
dell’Ufficio Controlli Banca Depositaria, dislocato presso la sede di
Via Nizza 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di
consegna e ritiro dei certificati sono invece svolte dalla Banca
Depositaria per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di
Milano – Corso di Porta Nuova 7.
I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso la sede legale
della Banca Depositaria.
Il valore unitario della quota del Fondo è calcolato con cadenza
settimanale, con riferimento a ciascun martedì. Qualora tale giorno sia
di chiusura delle Borse Valori Nazionali o della Borsa Euronext, di
festività nazionali italiane o francesi, il calcolo verrà effettuato con
riferimento al primo giorno lavorativo successivo.
Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul
quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Sul medesimo quotidiano è pubblicato,
mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.
Amundi Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con
sede in 90, Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia), iscritta al
registro camerale delle società di Parigi al n. PARIS B 421304601. La
Società, autorizzata in qualità di Istituto di credito dal Comitato degli
Istituti di Credito e delle Imprese di Investimento (Banque de France),
è soggetta al controllo della Commission Bancaire.
1
B) Caratteristiche del Prodotto
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche
del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
1. POLITICA D’INVESTIMENTO DEL FONDO
1.
E’ un fondo strutturato il cui obiettivo di gestione, in assenza di variazioni del regime fiscale
applicabile al Fondo, è permettere ai partecipanti di beneficiare alla data del 25.02.2014:
-
della garanzia del 100% del capitale (il Valore della Quota Garantito è il valore della quota
iniziale a cui avvengono le sottoscrizioni, pari a euro 5, secondo le modalità descritte al
paragrafo 2 del presente Regolamento);
-
di una partecipazione pari al 70% del rendimento positivo di un paniere composto da quattro
indici ed un fondo speculativo, ognuno dei quali con medesimo peso:
20% EUROSTOXX 50;
20% DJ AIG Commodity Index;
20% EPRA Index;
20% iBOXX Euro Sovereign Eurozone Performance Index;
20% Amundi Alternative Weekly Nav.
In caso di cambiamento del regime fiscale applicabile al Fondo, gli obiettivi dello stesso
verranno rideterminati e comunicati ai partecipanti.
Per una descrizione più dettagliata della Formula, si veda l’art. 2 del presente Regolamento.
2.
Il patrimonio del Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria e monetaria di emittenti governativi e societari dei Paesi dell’OCSE, con rating
almeno pari all’investment grade nonché in depositi bancari.
Al fine di conseguire l’obiettivo di gestione, il fondo investe, altresì, in strumenti finanziari
derivati, OTC, stipulati con una o più controparti di elevato standing che prevedono lo scambio
del rendimento derivante dalla componente obbligazionaria di cui al precedente paragrafo, al
netto dei costi addebitabili al Fondo, con la partecipazione ai rendimenti dei mercati azionari
come descritta al precedente comma 1, secondo alinea.
3.
Lo stile di gestione è finalizzato al conseguimento dell’obiettivo di gestione espresso dalla
Formula.
4.
Al termine del periodo di validità della Formula il portafoglio del Fondo sarà costituito, in via
esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da liquidità.
5.
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e in
conformità alla specifica politica di investimento sopra descritta, nei seguenti strumenti:
-
strumenti finanziari di cui all’art.1, comma 2, lett. a), b), b - bis) ed e) del TUF quotati in
mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico nei Paesi
aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan;
-
strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita
residua non superiore a sei mesi;
-
strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può
investire, indici finanziari azionari o obbligazionari, tassi d'interesse, tassi di cambio o
valute;
2
-
strumenti finanziari derivati non quotati (“strumenti derivati OTC”);
-
strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), b), b - bis) ed e) del TUF non quotati;
-
parti di OICR armonizzati;
-
parti di OICR non armonizzati aperti;
-
depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al
"Gruppo dei dieci" (G-10);
-
fondi speculativi italiani o esteri.
6.
Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto
dei divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti non armonizzati dal Regolamento sulla gestione
collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia.
7.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in
misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o
garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’O.C.S.E a
condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del
Fondo.
8.
Nella selezione degli investimenti denominati in valuta diversa dall’Euro viene tenuto conto del
criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente
componente aggiuntiva di rischio di cambio.
9.
La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche
negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione del Fondo.
10. Resta comunque ferma la possibilità di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del
Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in
relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali,
scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.
11. La SGR ha, inoltre, facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle
condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza – con finalità di:
-
copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
-
buona gestione del Fondo: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli
strumenti derivati e il loro sottostante), efficienza del processo di investimento (minori
costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), gestione del credito di imposta;
- investimento, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato, in misura residuale.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra
indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
12. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro.
13. La SGR si impegna a rendere note all’investitore, tramite la relazione semestrale nonché il
rendiconto, le scelte generali d’investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.
14. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti
nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2 o nell’apposita sezione prevista dall’articolo 67,
comma 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio
Direttivo dell’Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’associazione stessa, dei Paesi
aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
15. Ai sensi del presente Regolamento per orizzonte temporale si intende la durata
dell’investimento proposto, coerente con la politica di investimento adottata dal Fondo.
3
1.1. LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l’investimento in:
- azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione - emessi o
collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR;
- strumenti finanziari di natura obbligazionaria, quotati e non quotati, emessi da società del
Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR per un valore superiore al 60%
dell’ammontare nominale della singola emissione.
Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L’operazione di
negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un’apposita procedura
interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di
investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate,
conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d “best
execution”. Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo.
Il Fondo può altresì acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza
della medesima SGR.
Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del gruppo (OICR
collegati) o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole
partecipazione diretta o indiretta.
2. FORMULA
La Formula determina il valore finale della quota alla data del 25.02.2014 in assenza di variazioni
del regime fiscale applicabile al Fondo (Valore della Quota Garantito). Tale valore è dato dalla
somma tra:
- il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a
euro 5
e
- una partecipazione pari al 70% del rendimento di un paniere composto da quattro indici ed un
fondo speculativo:
20% EUROSTOXX 50;
20% DJ AIG Commodity Index;
20% EPRA Index;
20% iBOXX Euro Sovereign Eurozone Performance Index;
20% Amundi Alternative Weekly Nav.
Il predetto rendimento viene calcolato come segue:
- determinazione, per ciascun componente del paniere, del “Prezzo di Riferimento Iniziale”;
- determinazione, per ciascun componente del paniere, del “Prezzo di Riferimento Finale”;
- calcolo del rendimento dei componenti del paniere; tale rendimento è dato dalla differenza, in
percentuale, tra il Prezzo di Riferimento Iniziale e il Prezzo di Riferimento Finale;
- calcolo del rendimento del paniere, ottenuto sommando i rendimenti di ciascun componente,
ponderati per un quinto.
Definizioni
4
Prezzo di Riferimento Iniziale - per ciascun componente, la media dei prezzi di chiusura rilevati alle
date del 27.02.2008, 29.02.2008, 03.03.2008, 04.03.2008; per il fondo Amundi Alternative Weekly
NAV il valore della quota al 04.03.2008.
Prezzo di Riferimento Finale - per ciascun componente, il prezzo di chiusura rilevato alla data del
28.01.2014.
Qualora a tali date non sia disponibile un prezzo di chiusura per un qualche componente del
paniere, sarà considerato il prezzo di chiusura rilevato nel primo giorno lavorativo successivo in cui
tale componente del paniere viene quotato.
La Formula può altresì essere rappresentata mediante la seguente equazione:
Valore della quota garantito = Valore della quota iniziale ⋅ (100% + P% ⋅ max{0; Performance Paniere f })
k

1 5  I f
Performance Paniere f = ⋅ ∑ k − 1

5 k =1  I 0

Dove:
• Performance Panieref rappresenta la performance cumulata dal lancio del paniere;
• P%=70% rappresenta la partecipazione alla performance del paniere (Performance
Panieref);
• I 0k rappresenta il prezzo di Riferimento Iniziale del componente k del paniere;
•
I kf rappresenta il prezzo di Riferimento Finale del componente k del paniere.
Paniere sottostante:
Indice/Fondo
Amundi Alternative Weekly NAV (fondo di fondi
speculativi)
EuroStoxx 50 Index
DJ AIG Commodity Index
EPRA Index
iBoxx Euro Sovereign Eurozone Performance Index
Ticker Bloomberg
CGAIPGW IM Equity
SX5E Index
DJAIG Index
EPRA Index
QW1A Index
I predetti indici si intendono nella versione price index che non tiene conto della ricapitalizzazione
dei dividendi.
La tabella di seguito riportata descrive un esempio di calcolo della Formula:
Valore degli indici
Date di
riferimento
T*
T+6 anni
Performance
cumulate
Amundi
Alternative
Weekly
NAV
100,0
142,1
42,10%
EuroStox
x 50
DJ AIG
Commodity
Index
EPRA
Index
iBoxx Euro
Performance
Sovereign
Paniere
Index
100,0
162,4
100,0
133,4
100,0
152,3
100,0
131,2
44,3%
62,40%
33,40%
52,30%
31,20%
44,3%
5
P%=70% (percentuale di partecipazione alla performance del paniere)
Valore della quota garantito
31,0%
6,550
* T= partenza del fondo.
3. GARANZIA
1. La Garanzia consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della
SGR, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una
determinata somma di denaro al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le
modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti.
2. Il Valore della Quota Garantito, esclusivamente per le quote il cui rimborso è richiesto alla
scadenza della Formula, é pari al più alto tra i seguenti valori:
il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari
a euro 5;
il valore della quota determinato secondo l’applicazione della Formula.
3. Le richieste di rimborso, anche relative al giorno in cui il valore della quota è garantito,
dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dal presente Regolamento
all’art. 6.3 della Parte B.
4. La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla
capacità dello stesso di onorare l’obbligo assunto, fermo restando quanto previsto al successivo
comma 5. La SGR non assume alcun obbligo in termini di garanzia di rendimento o di
restituzione del capitale investito.
5. La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla
SGR di svolgere l’attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la
Garanzia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
228/99 e del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia.
Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di
portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l’impossibilità per la SGR di
svolgere l’attività svolta ai sensi del presente Regolamento. Non sono fattispecie idonee ad
escludere l’applicazione della Garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle
linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di
fonti di energia.
Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella Garanzia. Nel caso in
cui tali mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si impegna a
rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo.
6. La SGR si riserva in ogni momento la facoltà di stipulare ulteriori contratti di Garanzia che
comporteranno un’apposita modifica del presente Regolamento.
4. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE.
Il Fondo di cui al presente Regolamento, è del tipo a capitalizzazione. I proventi realizzati non
vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
5. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO
5.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI
1. La SGR ha il diritto di prelevare:
un diritto fisso pari a 5 euro su ogni versamento in unica soluzione;
6
-
una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare
determinato sulla base del valore unitario della quota iniziale, parzialmente riaccreditata al
fondo, secondo le seguenti modalità:
Anno*
Commissione di rimborso
Quota riaccreditata al Fondo
Anno 1
3.50%
0.50%
Anno 2
0.50%
2.00%
Anno 3
0.50%
0.50%
Anno 4
0.50%
0.50%
Anno 5
0.50%
0.50%
Anno 6
0.50%
0.50%
Alla scadenza della Formula
0
0
* L’ Anno 1(somma di 12 mesi) decorre dalla data di calcolo del primo valore unitario della
quota del Comparto.
-
le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di
sottoscrizione, alle comunicazioni di conferma dell’investimento e del disinvestimento.
2. E’ previsto un diritto fisso pari a 25,00 Euro in favore della Banca Depositaria, per l’emissione
del certificato rappresentativo delle quote (prevista esclusivamente per un controvalore minimo
di 100 quote), per la sua conversione, nonché per il suo frazionamento o raggruppamento. E’
inoltre previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione,
postali e di corrispondenza, sostenute per l’invio dei certificati di partecipazione al domicilio del
partecipante, quando questi lo richieda, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante
medesimo. E’ altresì previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di
spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l’invio degli assegni emessi a fronte della
richiesta di rimborso delle quote, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante
medesimo.
5.2 SPESE A CARICO DEL FONDO
1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
a) una provvigione unica, secondo quanto di seguito riportato, su base annuale comprensiva di tutti i
costi a carico del Fondo ad eccezione di quelli sotto indicati. Tale commissione è calcolata
settimanalmente sul valore iniziale della quota moltiplicato per il numero delle quote in circolazione
al momento del calcolo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di quest’ultimo nel primo
giorno lavorativo di ogni mese successivo al trimestre di calcolo.
Anno
Dall’avvio del Fondo all’ultimo giorno del secondo anno di
operatività
Dal primo giorno del terzo anno di operatività all’ultimo giorno
del sesto anno di operatività del Fondo
Successivamente al NAV garantito
Provvigione Unica
2.40%
1.00%
0.15%
b) gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.
7
2.
Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità
del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3.
Sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla
sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso
riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi
collegati percepisce.
6. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E RIMBORSO
6.1 PERIODO DI RACCOLTA E AMMONTARE DEL FONDO
1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il “Periodo di
Raccolta” al pubblico. Il “Periodo di Raccolta” iniziale avrà una durata di un mese decorrente
dal giorno di validità del Prospetto Informativo ovvero inferiore in caso di raggiungimento
anticipato della dimensione massima del Fondo o a seguito di decisione della SGR. Durante
tale periodo, i soggetti incaricati del collocamento raccolgono le richieste di partecipazione, le
quali saranno valorizzate alla data di avvio di operatività del fondo, con valore della quota pari
a euro 5.
La data di fine del Periodo di Raccolta al pubblico sarà comunicata mediante apposita
pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Con analoga modalità la SGR può comunicare il
prolungamento o la riapertura del Periodo di Raccolta.
La SGR si riserva la facoltà di incrementare le dimensioni del Fondo indicate nella Parte A)
Scheda Identificativa del Prodotto.
6.2 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
1. Salvo quanto previsto all’articolo I delle Modalità di Funzionamento del presente
Regolamento, alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina.
2.
La sottoscrizione delle quote del Fondo si attua con le modalità di partecipazione descritte nel
presente articolo.
L’importo minimo previsto per ciascuna sottoscrizione è di 250,00 Euro.
3. La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite:
−
compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR, contenente
l’indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo
che si intende sottoscrivere, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di
sottoscrizione e delle eventuali altre spese) espresso in cifre o successivamente
determinabile qualora l’importo derivi dal rimborso di altri prodotti finanziari (di cui al
modulo da allegare alla domanda di sottoscrizione), della divisa di denominazione del
versamento, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il
riconoscimento degli importi ai conti del Fondo.
La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell’ambito
dell’offerta agli investitori professionali di cui all’art. 30, comma 2, del D.Lgs 58/98.
Tale modulo è inoltrato alla SGR, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati del
collocamento.
Le domande di partecipazione convenzionalmente si considerano ricevute se pervenute
alla SGR entro le ore 15.30.
Qualora il Fondo raggiunga, prima del termine del Periodo di Raccolta, l’ammontare
massimo di quote, indicato nella Scheda Identificativa, la SGR si riserva la facoltà di
8
accettare le ulteriori sottoscrizioni eventualmente raccolte dai collocatori prima che gli
stessi siano informati del raggiungimento del predetto limite.
−
versamento del corrispettivo alla SGR mediante:
a)
bonifico bancario a favore di “Amundi SGR S.p.A. – Fondo Amundi Formula
Garantita High Diversification 2014”. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli
bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico
anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
b)
bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di
contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il
sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei
corrispettivi delle singole sottoscrizioni.
c)
assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all’ordine di “Amundi
SGR S.p.A. - Fondo Amundi Formula Garantita High Diversification 2014”;
d)
assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all’ordine del soggetto
collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un
soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno intestato allo
stesso di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.
La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il
giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di
valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.
4. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata
o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
5. Qualora allo scadere del termine del Periodo di Raccolta di cui al precedente paragrafo 6.1, il
Fondo risulti sottoscritto per un numero di quote inferiore a quello indicato nella Scheda
Identificativa, la SGR comunica, mediante apposita pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24
Ore” ai partecipanti l’abbandono del progetto.
6.3 RIMBORSO DELLE QUOTE
1.
Salvo quanto previsto all’articolo VI delle Modalità di Funzionamento del presente
Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2.
La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non
siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire
mediante domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, inviata alla SGR per il tramite di un
soggetto incaricato del collocamento o spedita direttamente a mezzo raccomandata A.R.,
oppure presentata dal sottoscrittore presso la sede della SGR.
3.
Il rimborso, al netto della commissione applicabile ai sensi del paragrafo 5.1, comma 1, può
avvenire:
- per contanti;
- a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;
- a mezzo accredito a favore di società terze - pur non appartenenti al gruppo - per
prodotti/servizi collocati da società partecipate anche indirettamente dalla SGR o dalla
capogruppo della SGR, o da società con le quali la SGR o la capogruppo della SGR
intrattengano rapporti di natura commerciale, limitatamente alle quote collocate
direttamente per il tramite di queste;
- a mezzo assegno circolare o bancario emesso all’ordine del richiedente.
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Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l’invio del mezzo di pagamento al recapito indicato
nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.
4. Le domande di rimborso, purché pervenute presso la SGR entro le ore 15.30, si considerano
convenzionalmente ricevute:
-
in giornata, se relative a:

quote sottoscritte presso la sede della SGR e presentate o spedite direttamente alla
SGR medesima;

quote sottoscritte per il tramite di un soggetto collocatore e presentate, per l’inoltro
alla SGR, al collocatore medesimo che vi provvede nel rispetto dell’art. I, comma 3,
parte C del presente Regolamento;
-
il primo giorno lavorativo successivo se relative a quote sottoscritte tramite un soggetto
collocatore e presentate o spedite direttamente alla SGR.
Esclusivamente in relazione alle domande di rimborso relative al giorno di scadenza della
Formula, è possibile inoltrare le richieste, nel mese precedente la predetta data con esplicito
riferimento al giorno in cui il valore della quota è garantito.
Il rimborso può avvenire unicamente in Euro.
5. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, ed in attesa
del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l’erogazione dell’importo da rimborsare è
sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il
termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto
dall’art. II, comma 5 delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento.
Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono
depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da
liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
6.4 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA
Si prevede che in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo in misura non
superiore allo 0.1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), una volta ricalcolato il
valore corretto della quota, non è necessario porre in essere le attività indicate nella Parte C)
Modalità di Funzionamento, art. V, comma 4.
7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1.
Limitatamente alle prime due valorizzazioni a decorrere dalla data di inizio di operatività del
Fondo, il valore giornaliero della quota sarà pari a 5,00 Euro.
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C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche
del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
I. PARTECIPAZIONE AL FONDO
1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo
acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo
corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le
domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo
giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel
successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di
esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del
versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della
quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione
del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo
di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella “parte
B) Caratteristiche del Prodotto” del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione
ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di
pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è
quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere
antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal
Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel
caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due
operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del
Prodotto".
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il
relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di
cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su
mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle
quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni
maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di
conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento
della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello
netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il
valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si
riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle
sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
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12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di
riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi
natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE
1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse,
esclusivamente in forma nominativa. I certificati in forma al portatore sono stati emessi sino al
31 dicembre 2013.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i
certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo
successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre
chiedere – sia all’atto della sottoscrizione sia successivamente - l’emissione del certificato
rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un
certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con
rubriche distinte per singoli partecipanti. E’ facoltà della Banca procedere – senza oneri per il
Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di
separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza
immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato.
La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo
contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti
dalle norme vigenti.
4.
A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione in forma nominativa dei certificati in
circolazione emessi in forma al portatore, nonché il frazionamento o raggruppamento dei
certificati emessi in forma nominativa.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere
prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e
comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI
1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e
l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione
di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la
sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La
sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca
d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.
IV. SPESE A CARICO DELLA SGR
1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo
o dei partecipanti.
V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE
1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la
periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo
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per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La
SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in
situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR
sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non
ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota
determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità
previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori
delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle
quote, la SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il
singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al
dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi
all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata
nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di
eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un
comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere
redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto
degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità
dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo
(periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione
dell’evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del
comunicato stampa.
VI. RIMBORSO DELLE QUOTE
1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o
parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal
presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se
emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o
inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha
predisposto moduli standard - contiene:
la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
le generalità del richiedente;
il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da
rimborsare;
in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo
delle quote non oggetto di rimborso;
gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell’art.1411 c.c. - ad inviarle le
domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in
cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
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5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione
della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute
alla SGR entro l'orario indicato nella parte B) (“Caratteristiche del Prodotto”) del presente
Regolamento.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il
valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente
determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare
dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino
a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B (“Caratteristiche del Prodotto”) è indicato
quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di
importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono
definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo
possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi
i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso
delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione
all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai
partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del
rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo
di pagamento da parte dell’avente diritto.
VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le
modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2.
L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le
caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà
sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono
tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che
comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno
natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al
momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in
relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3.
La sostituzione del Soggetto Garante non comporta aggravi nei confronti dei partecipanti e
avviene senza soluzione di continuità con riferimento alla Garanzia prestata, pertanto l’efficacia
della revoca o della rinuncia dell’incarico è sospesa sino a che:
–
un altro soggetto, in possesso dei requisiti di legge, accetti l’incarico in sostituzione del
soggetto garante precedente;
–
la conseguente modifica regolamentare sia approvata dalla Banca d’Italia.
4.
Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni
economiche più favorevoli per i partecipanti.
5.
Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche
sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla
SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
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6.
Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.
VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO
1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda
Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale
data:
in caso di scioglimento della SGR;
in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR,
all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del
Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed
amministrativi.
2.
La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR
informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3.
Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo
le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle
medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è
sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo
dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo
e portato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i
beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione,
accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione
dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle
attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della
contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul
rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati
e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la
pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di
rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del
rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura
prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se
emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla
data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto
intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con
sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto
indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei
termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché
dell'ammontare delle somme non riscosse.
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