Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le petizioni 20.9.2013 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1577/2012, presentata da J. C., cittadino britannico, sullo sbiancamento dei denti da parte di aziende cosmetiche non-dentali nel Regno Petizione 1014/2013, presentata da D.R., cittadino spagnolo, sulla presunta violazione da parte del Regno Unito della direttiva 2011/84/UE del Consiglio sui prodotti cosmetici legati all'uso di prodotti per lo sbiancamento dei denti da parte di società di cosmetici 1. Sintesi della petizione n. 1577/2012 Il firmatario spiega che il Consiglio dentale generale (GDC), l'organizzazione che disciplina gli operatori dentali nel Regno Unito, ha deciso che lo sbiancamento dei denti è una forma di odontoiatria e può essere eseguito solo da un dentista o da un altro operatore dentale. Secondo il firmatario, questa decisione significa che i saloni di bellezza non possono più offrire servizi di sbiancamento dei denti. Il firmatario ritiene che la decisione sia in contrasto con la direttiva 2011/84/UE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, che contempla una definizione di "prodotti cosmetici" e non impone restrizioni alla formazione delle persone che usano questi prodotti. La Commissione europea ha inoltre precisato che gli sbiancanti per i denti che contengono fino allo 0,1% di perossido di idrogeno non rappresentano un rischio per la salute del consumatore e possono essere liberamente immessi sul mercato. Il firmatario deplora inoltre le molestie aziendali on line e ritiene che il Consiglio dentale generale stia tentando di eliminare dal mercato del Regno Unito le aziende cosmetiche non-dentali che si occupano di sbiancamento dei denti, in violazione della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento. Sintesi della petizione n. 1014/2013 Il firmatario, che lavora per una società di Londra specializzata in prodotti per lo sbiancamento cosmetico dei denti, segnala che dal 2010 il General Dental Council (GDC) ha avviato una campagna aggressiva volta a eliminare tali aziende dal mercato britannico. La direttiva 2001/84/UE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici include una definizione di CM\1079775IT.doc IT PE521.575v02-00 Unita nella diversità IT "prodotti cosmetici" e non impone alcuna limitazione riguardo all'uso di tali prodotti. La Commissione ha indicato che i prodotti per lo sbiancamento dei denti con una concentrazione massima dello 0,1% di perossido d'idrogeno non costituiscono un rischio per la salute dei consumatori e possono essere immessi liberamente sul mercato. Ciononostante, il General Dental Council ha rifiutato di operare una distinzione tra i dentifrici con una concentrazione di perossido di idrogeno superiore allo 0,1% e quelli con un valore inferiore, sottolineando che la gestione e l'uso di tali prodotti da parte di persone che non siano dentisti qualificati costituisce reato ai sensi del 1984 Dentist Act. Il firmatario ritiene che il GDC violi la legislazione dell'UE ed esprime preoccupazione riguardo all'inerzia da parte delle autorità britanniche per evitare questa situazione. 2. Ricevibilità La petizione 1577/2012 è stata dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La petizione 1014/2013 è stata dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013 Le norme che ogni prodotto cosmetico presente sul mercato dell'Unione deve rispettare sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici 1 ("regolamento cosmetici"). Le seguenti informazioni rispecchiano le disposizioni del regolamento cosmetici e le sue norme specifiche in relazione all'utilizzo del perossido di idrogeno nei prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti. L'allegato III, voce 12, del regolamento cosmetici disciplina l'utilizzo del perossido di idrogeno e di altri composti o miscele che liberano perossido di idrogeno, fra cui il perossido di carbammide e il perossido di zinco, in diverse categorie di prodotti cosmetici inclusi i prodotti di sbiancamento o schiarimento dei denti. Stabilisce che la concentrazione massima autorizzata di perossido di idrogeno, presente o liberato, nei prodotti di sbiancamento o schiarimento dei denti è pari al 6%. Stabilisce altresì espressamente che i prodotti di sbiancamento o schiarimento dei denti che contengono più dello 0,1% e fino al 6% di perossido di idrogeno, presente o liberato, possono essere venduti esclusivamente ai dentisti. L'allegato III, voce 12, specifica inoltre che per ciascun ciclo di utilizzo di questi prodotti, la prima utilizzazione deve essere riservata ai dentisti come definiti ai sensi della direttiva 2005/36/EC2, o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. Successivamente, i prodotti sono forniti al consumatore per il restante ciclo di utilizzo. Tali prodotti non possono essere utilizzati su persone di età inferiore ai 18 anni. Il regolamento cosmetici non prevede restrizioni per quanto attiene all'utilizzo dei prodotti che contengono fino allo 0,1% di perossido di idrogeno, presente o liberato. 1 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59). 2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. PE521.575v02-00 IT 2/6 CM\1079775IT.doc Le norme di cui sopra, ora incorporate nel regolamento cosmetici, sono state introdotte dalla direttiva 2011/84/UE del Consiglio1 sulla base delle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) nel suo parere del 2007 sul perossido di idrogeno2 e sono state ampiamente discusse con esperti degli Stati membri. Il considerando 2 della direttiva 2011/84/UE indica che il CSSC (che ha sostituito il comitato scientifico dei prodotti di consumo) "[…] ha confermato che una concentrazione massima dello 0,1% di perossido di idrogeno presente nei prodotti per l'igiene orale o liberato da altri composti o miscele presenti in tali prodotti è sicura. Dovrebbe pertanto essere possibile continuare ad utilizzare il perossido di idrogeno in tale concentrazione nei prodotti per l'igiene orale, compresi quelli per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti." Per quanto concerne i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti che contengono più dello 0,1% e fino al 6% di perossido di idrogeno, presente o liberato, il considerando 3 della direttiva 2011/84/UE indica che il CSSC ritiene che l'utilizzo di tali prodotti "[…] può essere considerato sicuro se sono rispettate le seguenti condizioni: è realizzato un esame clinico appropriato al fine di garantire l'assenza di fattori di rischio o di alcuna altra patologia orale preoccupante e che l'esposizione a questi prodotti è limitata in modo da garantire che i prodotti siano utilizzati solo secondo le indicazioni, in termini di frequenza e durata di applicazione. Tali condizioni dovrebbero essere soddisfatte per evitare un uso improprio ragionevolmente prevedibile." Il considerando successivo specifica che 'è opportuno, pertanto, disciplinare tali prodotti in modo da garantire che non siano direttamente accessibili ai consumatori Come già ricordato in precedenza, sono state pertanto stabilite restrizioni in termini di vendita, utilizzo e accesso da parte dei consumatori a questi prodotti. Considerati i rischi che i prodotti che contengono più dello 0,1% e fino al 6% di perossido di idrogeno, presente o liberato, possono presentare in determinate situazioni, l'intenzione è garantire un utilizzo sicuro di questi prodotti, richiedendo un esame appropriato, prima dell'utilizzo, da parte del dentista, che ne indicherà altresì la frequenza e durata di applicazione. I consumatori potrebbero accedere a tali prodotti soltanto dopo un primo impiego, per ciascun ciclo di utilizzo, da parte del dentista, o sotto la sua diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. Nel caso di prodotti che contengono lo 0,1% o meno di perossido di idrogeno, presente o liberato, il regolamento cosmetici non impone restrizioni relativamente al loro utilizzo. La Commissione sottolinea che le norme di cui sopra si applicano soltanto ai prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti che contengono perossido di idrogeno o altri composti o miscele che liberano perossido di idrogeno, fra cui il perossido di carbammide e il perossido di zinco. Esse non riguardano i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti che non contengono perossido di idrogeno o altri composti o miscele che liberano perossido di idrogeno. L'analisi di cui sopra rispecchia soltanto le disposizioni del regolamento cosmetici. Sono necessarie analisi e informazioni aggiuntive al fine di poter trarre conclusioni su altri pertinenti aspetti del diritto dell'Unione. 1 GU L 283 del 29.10.2011, pag. 36. All'epoca, le norme erano incorporate nella direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169), ora sostituita dal regolamento cosmetici. 2 SCCP/1129/07 CM\1079775IT.doc 3/6 PE521.575v02-00 IT Conclusione La Commissione richiamerà l'attenzione delle autorità britanniche sulla situazione descritta dal firmatario e chiederà ulteriori chiarimenti, in particolare al fine di effettuare un'ulteriore analisi e di esaminare la compatibilità della legislazione del Regno Unito con il diritto dell'Unione. 4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2015 Petizioni 1577/2012 e 1014/2013 Entrambe le petizioni riguardano l'utilizzo di prodotti per lo sbiancamento dei denti nel Regno Unito. La petizione 1577/2012 ha già ricevuto una risposta da parte dei servizi della Commissione nel 2013. La direttiva cosmetici a cui fa riferimento il firmatario è stata sostituita dal regolamento n. 1223/2009 (regolamento cosmetici), in vigore dall'11 luglio 2012. La direttiva 2011/84/UE, che modifica il regolamento cosmetici, a cui fa altresì riferimento il firmatario, è stata incorporata nel regolamento cosmetici. Nella risposta alla petizione 1577/2012 è stata ampiamente spiegata la situazione dei prodotti per lo sbiancamento dei denti ai sensi del regolamento cosmetici. Inoltre, i servizi della Commissione hanno informato il firmatario che contatteranno le autorità del Regno Unito al fine di effettuare ulteriori analisi ed esaminare la compatibilità della legislazione del Regno Unito con il diritto dell'Unione. I servizi della Commissione hanno inviato alle autorità britanniche una lettera il 4 dicembre 2013 e un sollecito il 14 ottobre 2014. Il 22 dicembre 2014, i servizi della Commissione hanno ricevuto una risposta. Sulla base degli elementi forniti dalle autorità nazionali britanniche, i servizi della Commissione sono giunti alla conclusione che, ai sensi del regolamento cosmetici, non è possibile individuare nessun problema di incompatibilità della legge del Regno Unito con il diritto dell'Unione. Il regolamento cosmetici non stabilisce chi dovrebbe effettuare lo sbiancamento dei denti con prodotti con una concentrazione di perossido di idrogeno pari allo 0,1% e inferiore. Le normative nazionali che definiscono la portata delle attività che le professioni specifiche (in questo caso i dentisti) sono esclusivamente autorizzate a eseguire non rientrano nell'ambito del regolamento cosmetici. Le restrizioni del Consiglio dentale generale riguardano soltanto l'attività di sbiancamento dei denti nell'ambito professionale e non la commercializzazione di prodotti per lo sbiancamento dei denti con una concentrazione di perossido di idrogeno pari allo 0,1% e inferiore. Pertanto, la normativa nazionale in questione non ostacola in alcun modo la disponibilità di un prodotto cosmetico sul mercato, che sarebbe vietata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento cosmetici. Il problema descritto nelle petizioni merita, tuttavia, di essere ulteriormente valutato alla luce della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento, come illustrato qui di seguito. In assenza di armonizzazione delle attività in questione (in questo caso, da parte della direttiva 2011/84/UE), è giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea che gli Stati membri restano liberi di stabilire le condizioni per l'accesso o l'esercizio di una specifica attività sul loro territorio. PE521.575v02-00 IT 4/6 CM\1079775IT.doc Per quanto concerne la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel settore sanitario, la CGUE ha chiarito che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nel livello di tutela che intendono attribuire alla salute pubblica e nel modo in cui conseguirlo. Nell'esercizio di tali poteri, tuttavia, gli Stati membri devono rispettare le disposizioni del trattato relative alle libertà fondamentali (C-570/07 e C-571/07 Blanco Pérez, punti 43 e 44). Inoltre, la Corte ha rilevato che, nell'esercizio di tali poteri, gli Stati membri possono decidere di imporre alcune restrizioni al funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche, purché tali restrizioni siano adeguate e proporzionate al fine di tutelare la salute pubblica. Più specificatamente, le restrizioni alla libertà di movimento possono essere giustificate dall'obiettivo di garantire che la fornitura al pubblico di medicinali (i servizi) sia affidabile e di buona qualità (cfr., in tal senso, C-141/07 Commissione c. Germania, punto 47) e dall'obiettivo di scongiurare il rischio di grave danno all'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale (C-169/07 Hartlauer, punto 47). Come hanno spiegato le autorità del Regno Unito, la pratica odontoiatrica è disciplinata in modo da garantire che sia svolta da professionisti adeguatamente qualificati. Lo sbiancamento dei denti è considerato parte della pratica odontoiatrica dai tribunali britannici e dal Consiglio dentale generale (GDC). Ciò è in parte dovuto al fatto che la prestazione di tali servizi, anche attraverso l'utilizzo di prodotti a bassa percentuale, comporta rischi per la salute dei destinatari. I cittadini devono essere tutelati dai trattamenti forniti da persone non qualificate in tal senso. Quando un soggetto si sottopone a trattamento medico, sussiste il presupposto implicito che il professionista che fornisce il servizio sia in grado di intervenire in caso di emergenza qualora si dovesse verificare ipersensibilità. Un dentista o un professionista odontoiatrico che fornisce questo trattamento sarebbe adeguatamente formato ed equipaggiato per intervenire in caso di emergenza. Un non addetto ai lavori non sarebbe in grado di farlo. Per questo motivo, la restrizione che vieta alle estetiste di fornire servizi di sbiancamento dei denti utilizzando o applicando prodotti cosmetici con una concentrazione di perossido di idrogeno pari allo 0,1% o inferiore può essere intesa a garantire che la fornitura di servizi medici alla popolazione sia sicura e di buona qualità. In questo modo, la restrizione è in grado di controllare i costi dei servizi sanitari e di scongiurare anche il rischio di danno grave per l'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale. Alla luce della giurisprudenza della Corte e dato il notevole margine discrezionale attribuito agli Stati membri nel settore dei servizi sanitari, soltanto le misure che violano manifestamente la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, quali le disposizioni discriminatorie o le misure che vanno ben oltre il raggiungimento della tutela della salute pubblica possono essere considerate incompatibili con gli articoli 49 e 56 del TFUE. La Commissione non può concludere che la legislazione britannica in materia di sbiancamento dei denti, che descrive tale trattamento come una forma di odontoiatria che deve essere eseguita soltanto da dentisti anche se i prodotti presentano una concentrazione di perossido di idrogeno superiore allo 0,1%, sia discriminatoria o vada manifestamente al di là del raggiungimento della tutela della salute pubblica. CM\1079775IT.doc 5/6 PE521.575v02-00 IT Conclusione Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, i servizi della Commissione non possono individuare una violazione del diritto UE né ai sensi del regolamento cosmetici, né ai sensi delle norme in materia di libera circolazione dei servizi e di libertà di stabilimento per quanto concerne le norme del Regno Unito che consentono ai dentisti di fornire servizi di sbiancamento dei denti, indipendentemente dalla concentrazione di perossido di idrogeno utilizzata. PE521.575v02-00 IT 6/6 CM\1079775IT.doc