REGIONE LAZIO AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA L.R. Lazio 16.06.94, n. 18 – D.G.R. Lazio 30.06.94, n. 5163 DETERMINAZIONE numero data U.O.C. PROPONENTE: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI POLO OSPEDALIERO E GESTIONE RISORSE UMANE Oggetto:Concessione di un periodo di congedo retribuito alla dipendente dott.ssa M. L. M., Dirigente Medico, disciplina Radiodiagnostica, ai sensi dell'art.42, comma 5, del Decreto Legislativo 26.03.2001, n.151. Esercizio Conto ----------------------------------------- --------------------------------------------------------------- - Dott. Italo Guardabassi ___________________ Centro di Costo - Estensore 20010200 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- Sottoconto n° --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Budget: - Assegnato € Il Responsabile del procedimento Dott. Italo GUARDABASSI --------------------------------------------------------------------------------------------------- - Utilizzato Data ____________ Firma___________________ € --------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Presente Atto € --------------------------------------------------------------------------------------------------- - Residuo € --------------------------------------------------------------------------------------------------- - Il Direttore Dott.ssa Maria Luisa VELARDI Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Data ____________ Firma ___________________ Il Direttore del Bilancio ……………………….. Data............................... La presente deliberazione si compone di n° 05 di cui n° _/_ di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale. Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Polo Ospedaliero e Gestione Risorse Umane VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTI la Deliberazione n. 022/DG del 04.10.2005 e l’art. 2 dell’Ordinamento dei servizi per il governo complessivo dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata, approvato con Deliberazione n. 1482/DG del 21.12.2007 così come successivamente modificati con Deliberazione n. 128/DG del 19.02.2013, che prevedono che tra gli atti attraverso i quali si esplica l’attività amministrativa dell’Azienda rientrano anche le Determinazioni dei singoli Dirigenti Direttori di U.o.c., che abbiano valenza interna o interprocedimentale o abbiano caratteristiche di atti di conoscenza o a seguito di apposita delega da parte del Direttore Generale su materie specifiche; la Deliberazione n.1746/DG del 07.12.2010, così come modificata ed integrata, da ultimo, con Deliberazione n°.116/DG del 18.02.2013, con cui il Direttore Generale ha conferito al Direttore della Unità Operativa Complessa Direzione Amministrativa di Polo Ospedaliero e Gestione Risorse Umane delega per la concessione di aspettative L.104/92 – D.Lgs. 151/01(escluse quelle per motivi personali in cui sussista potere discrezionale); VISTA PREMESSO che la dott.ssa M. L. M., dipendente di questa Azienda nella posizione funzionale di Dirigente Medico, nella disciplina di Radiodiagnostica, ha presentato una istanza acquisita con prot. n°.14296/2013 del 22.05.2013, tesa ad ottenere un periodo di congedo retribuito e coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dell'art.42, comma 5, del Decreto Legislativo 26.03.2001, n.151, e precisamente dal 03.08.2013 al 02.09.2013; VISTO che l’art.4, del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n°.119, recita: comma 1: All’art. 42, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n°.151, sono apportate le seguenti modificazioni : lettera b : Il comma 5 è sostituito dai seguenti: 5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n°.104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art.4 della legge 8 marzo 2000, n.53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa, Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n.104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n°.104, e 33, comma 1 del presente decreto. ha diritto a percepire 5-ter. Durante tale periodo il richiedente un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da Determinazione n. del 1 contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di €. 46.836,00 annui per il congedo di durata annuale, (così come aggiornato dalla Circolare I.N.P.S. n°.22 del 08.02.2013). Detto importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità…. 5-quater. I soggetti che fruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53; - che la dipendente in parola è stata autorizzata, in maniera alternativa con il proprio coniuge nell’ambito dello stesso mese, alla fruizione dei benefici previsti dall’art.33 della Legge 05.02.1992, n°.104, per la persona per cui chiede il periodo di congedo retribuito; - che la dipendente non ha fruito in precedenza di analogo congedo; RITENUTO di dover procedere alla concessione del beneficio richiesto dalla dipendente in parola; ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; DETERMINA per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: - di concedere alla dott.ssa M. L. M., dipendente di questa Azienda nella posizione funzionale di Dirigente Medico, nella disciplina di Radiodiagnostica, un periodo di congedo retribuito e coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dell'art.42, comma 5, del Decreto Legislativo 26.03.2001, n.151, e precisamente dal 03.08.2013 al 02.09.2013; - di notificare il presente provvedimento all’interessata, la quale dovrà comunicare, immediatamente, l’eventuale ricovero a tempo pieno presso istituto, sia pubblico che privato, della persona per cui è autorizzata alla fruizione del beneficio de quo. Determinazione n. del 2 La U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione. Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Polo Ospedaliero e Gestione Risorse Umane Dott.ssa Maria Luisa VELARDI Determinazione n. del 3