MECCA Maria Luisa - Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

REGIONE LAZIO
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
L.R. Lazio 16.06.94, n. 18 – D.G.R. Lazio 30.06.94, n. 5163
DETERMINAZIONE
numero
data
U.O.C. PROPONENTE:
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI POLO OSPEDALIERO E GESTIONE RISORSE UMANE
Oggetto:Concessione di un periodo di congedo retribuito alla dipendente dott.ssa M. L. M.,
Dirigente Medico, disciplina Radiodiagnostica, ai sensi dell'art.42, comma 5, del
Decreto Legislativo 26.03.2001, n.151.
Esercizio
Conto
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Dott. Italo Guardabassi
___________________
Centro di Costo
-
Estensore
20010200
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Sottoconto n°
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Budget:
- Assegnato
€
Il Responsabile del procedimento
Dott. Italo GUARDABASSI
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- Utilizzato
Data ____________ Firma___________________
€
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-
- Presente Atto €
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- Residuo
€
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-
Il Direttore
Dott.ssa Maria Luisa VELARDI
Ovvero schema allegato
Scostamento Budget NO
SI
Data ____________ Firma ___________________
Il Direttore del Bilancio ………………………..
Data...............................
La presente deliberazione si compone di n° 05 di cui n° _/_ di pagine di allegati e di una pagina
attestante la pubblicazione e l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.
Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Polo Ospedaliero e Gestione Risorse Umane
VISTO
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTI
la Deliberazione n. 022/DG del 04.10.2005 e l’art. 2 dell’Ordinamento dei servizi
per il governo complessivo dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero
San Giovanni – Addolorata, approvato con Deliberazione n. 1482/DG del
21.12.2007 così come successivamente modificati con Deliberazione n. 128/DG
del 19.02.2013, che prevedono che tra gli atti attraverso i quali si esplica
l’attività amministrativa dell’Azienda rientrano anche le Determinazioni dei
singoli Dirigenti Direttori di U.o.c.,
che abbiano valenza interna o
interprocedimentale o abbiano caratteristiche di atti di conoscenza o a seguito di
apposita delega da parte del Direttore Generale su materie specifiche;
la Deliberazione n.1746/DG del 07.12.2010, così come modificata ed integrata,
da ultimo, con Deliberazione n°.116/DG del 18.02.2013, con cui il Direttore
Generale ha conferito al Direttore della Unità Operativa Complessa Direzione
Amministrativa di Polo Ospedaliero e Gestione Risorse Umane delega per la
concessione di aspettative L.104/92 – D.Lgs. 151/01(escluse quelle per motivi
personali in cui sussista potere discrezionale);
VISTA
PREMESSO
che la dott.ssa M. L. M., dipendente di questa Azienda nella posizione
funzionale di Dirigente Medico, nella disciplina di Radiodiagnostica, ha
presentato una istanza acquisita con prot. n°.14296/2013 del 22.05.2013, tesa ad
ottenere un periodo di congedo retribuito e coperto da contribuzione figurativa,
ai sensi dell'art.42, comma 5, del Decreto Legislativo 26.03.2001, n.151, e
precisamente dal 03.08.2013 al 02.09.2013;
VISTO
che l’art.4, del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n°.119, recita: comma 1:
All’art. 42, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n°.151, sono apportate le
seguenti modificazioni : lettera b : Il comma 5 è sostituito dai seguenti:
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n°.104, ha
diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art.4 della legge 8 marzo
2000, n.53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del
congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in
presenza di patologie invalidanti del padre e della madre anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a
fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata
complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco
della vita lavorativa, Il congedo è accordato a condizione che la persona da
assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta
dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i
permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n.104 del 1992 non possono
essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti
sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruire dei
benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n°.104, e
33, comma 1 del presente decreto.
ha
diritto
a
percepire
5-ter. Durante tale periodo il richiedente
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci
fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da
Determinazione n.
del
1
contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino
ad un importo complessivo massimo di €. 46.836,00 annui per il congedo di
durata annuale, (così come aggiornato dalla Circolare I.N.P.S. n°.22 del
08.02.2013). Detto importo è rivalutato annualmente sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità
previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità….
5-quater. I soggetti che fruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo
continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non
retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che
avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento
del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione
delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per
quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si
applicano le disposizioni dell’art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53;
- che la dipendente in parola è stata autorizzata, in maniera alternativa con il
proprio coniuge nell’ambito dello stesso mese, alla fruizione dei benefici previsti
dall’art.33 della Legge 05.02.1992, n°.104, per la persona per cui chiede il
periodo di congedo retribuito;
- che la dipendente non ha fruito in precedenza di analogo congedo;
RITENUTO
di dover procedere alla concessione del beneficio richiesto dalla dipendente in
parola;
ATTESTATO
che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90
e successive modifiche ed integrazioni;
ATTESTATO
in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Lazio;
DETERMINA
per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
- di concedere alla dott.ssa M. L. M., dipendente di questa Azienda nella posizione funzionale di
Dirigente Medico, nella disciplina di Radiodiagnostica, un periodo di congedo retribuito e coperto
da contribuzione figurativa, ai sensi dell'art.42, comma 5, del Decreto Legislativo 26.03.2001,
n.151, e precisamente dal 03.08.2013 al 02.09.2013;
- di notificare il presente provvedimento all’interessata, la quale dovrà comunicare,
immediatamente, l’eventuale ricovero a tempo pieno presso istituto, sia pubblico che privato, della
persona per cui è autorizzata alla fruizione del beneficio de quo.
Determinazione n.
del
2
La U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni curerà
tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.
Il Direttore della U.O.C. Direzione
Amministrativa di Polo Ospedaliero e
Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Maria Luisa VELARDI
Determinazione n.
del
3