VIZI DEL CONSENSO Artt. 1427 e ss cod.civ. La volontà negoziale può essere viziata da errore, dolo o violenza. A) L’ERRORE VIZIO L’errore è la falsa rappresentazione della realtà, in ordine al contratto o ai suoi presupposti, in cui cade una parte. L’errore vizio (detto anche errore motivo), incide sul processo di formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata all’esterno (cioè, senza quell’errore la parte non avrebbe concluso il contratto). Art. 1428 c.c. Rilevanza dell’errore-­‐ L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente. Essenzialità Essenziale è l’errore che assume per il contraente un’importanza determinante secondo una valutazione oggettiva. (Bianca) Art. 1429 c.c. L’errore è essenziale quando cade: 1) -­‐ Sulla natura del contratto (es. caso di chi presti una fideiussione credendo di prestare una cofideiussione Cass. Civ., sentenza n. 1843/1979; O il caso di chi si iscriva ad un’associazione, credendo di partecipare ad una società lucrativa ) -­‐ oppure sull’oggetto del contratto (es. acquisto di un biglietto credendo che si tratti di uno spettacolo teatrale e invece si tratta della proiezione di un film) 2) -­‐ Sull’identità dell’oggetto della prestazione (il contraente crede di acquistare spumante e invece acquista vino) -­‐ oppure su una qualità dell’oggetto della prestazione che secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso (es. il contraente crede di acquistare una lavatrice per piumoni e invece questi non ci entrano ). 1 Si discute se l’errore sul valore della cosa possa essere considerato un vizio di qualità; ad esempio acquisto a 100.000 euro un quadro di autore sconosciuto, credendolo erroneamente un capolavoro; da un certo punto di vista l’errore sul valore ben può essere un errore “sulla qualità” (SACCO-­‐DE NOVA, “l’errata valutazione sulla convenienza del contratto, a sua volta, dipende da un errore sulla qualità”); tuttavia prevale l’opinione negativa (GAZZONI, GRISI; Corte d’App. di Roma, sentenza 4 ottobre 1982: non rientra nell’errore essenziale l’errore sul valore delle opere appaltate). 3) – Sull’identità della persona dell’altro contraente –se determinante il consenso-­‐ (es. il contraente crede di stipulare un contratto con un artista e invece lo stipula con un suo omonimo); -­‐ oppure sulle qualità personali dell’altro contraente -­‐se determinanti del consenso-­‐ (es. il contraente assume un programmatore informatico nel convincimento che sappia riparare parti meccaniche del computer) (Nelle suddette ipotesi 1,2 e 3 si parla di errore di fatto, determinato, cioè, da una falsa conoscenza dei fatti, delle persone o delle cose, che si distingue dall’errore di diritto). Caso: In data 30 giugno 2004, il sig. Giorgio Rossini acquista un dipinto attribuito al Sironi -­‐certificato come “autentico” da una collaboratrice in vita del maestro e sua principale esperta sul mercato ufficiale-­‐ presso la galleria “Giotto” alla quale l’opera era stata affidata in esposizione e vendita dal proprietario Vittorio Bellini. Il 30 settembre 2008, a seguito di una perizia, l’acquirente scopre la non “autenticità”del dipinto e si reca da un legale per chiedere se è possibile recuperare l’ingente somma pagata per l’opera, nonché il risarcimento del danno. Il candidato, assunte le vesti del legale di Giorgio Rossini, rediga motivato parere. 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto. (es. il contraente stipula un contratto con un organismo di formazione nel convincimento che la legge richieda una specifica certificazione ai fini dell’inserimento in una graduatoria). 2 <<L’annullabilità del contratto per errore di diritto ricorre quando il consenso di una parte sia determinato da falsa rappresentazione circa l’esistenza, l’applicabilità o la portata di una norma giuridica (imperativa o dispositiva), e tale vizio sia rilevabile dall’altro contraente con l’uso della normale diligenza>>. (Cass. 2340/95). Non è tuttavia sempre chiaro quale sia il confine dell’errore di diritto rilevante rispetto a quello irrilevante. Coerentemente con la disciplina dell’errore, deve ritenersi che anche l’errore di diritto debba vertere su ciò che è entrato nel contenuto del contratto o sui presupposti oggettivi, dovendosi negare rilevanza ai motivi, cioè alle finalità che restano nella sfera psichica del contraente. (es: costituisce errore di diritto, e quindi rende annullabile l’atto, il convincimento della parte di essere obbligata a stipulare un contratto per averlo dichiarato al bar alla presenza di testimoni, obbligo che, invece può scaturire solo da un preliminare avente gli stessi requisiti di forma e di sostanza; Non costituisce errore di diritto e, quindi l’atto non sarà annullabile, l’iscrizione a un corso di inglese, ritenendo che attribuisca punteggio in una graduatoria) l'acquisizione onerosa di un appezzamento di terreno che sia stata decisa da un soggetto sulla base della ritenuta natura edificatoria dello stesso. Detta qualità del terreno costituisce indubbiamente un dato dipendente dall'interpretazione della normativa urbanistica. L'errore sulla natura edificatoria del lotto costituirà un errore di fatto o di diritto? La risposta, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, è nel senso che, ogniqualvolta l'inesatta conoscenza del dato giuridico si ripercuote in una errata conoscenza di dati afferenti alle caratteristiche essenziali del bene, l'errore in cui sia caduta la parte deve essere considerato di fatto (Cass. Civ. Sez. Unite,5900/97 ; Cass. Civ. Sez. II, 13578/91 ). L’ERRORE OSTATIVO: Esso attiene alla dichiarazione della parte, si verifica quando il contraente ha correttamente formato la sua volontà (che, quindi, non risulta viziata da una falsa rappresentazione della realtà), ma questa è stata dichiarata o trasmessa difformemente, viene erroneamente formulata e costituisce una divergenza tra dichiarazione e volontà. 3 Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato. Riconoscibilità Art. 1431 Errore riconoscibile – L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. La valutazione dell’errore deve essere preceduta dall’interpretazione del contratto per accertare il suo significato e l’interpretazione deve tenere conto della complessiva manifestazione di volontà delle parti. <<L’indagine da compiere è, dunque, duplice: la prima, riferita al contraente che assume di essere caduto in errore, volta a stabilire se questi si sia indotto alla stipula in base ad una distorta rappresentazione delle realtà; la seconda, riguardante l'altro contraente, diretta ad accertare se questi, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore>>. (Cass. Civ. Sez. II 5 luglio 2011, n.16240) L’errore in cui è incorsa una parte (vizio o motivo) è riconoscibile quando è tale che l’altro contraente avrebbe potuto o dovuto riconoscerlo, secondo uno standard riferibile ad una persona media La riconoscibilità dell’errore costituisce un’applicazione del principio generale della tutela dell’affidamento. L’errore riconoscibile è causa dell’invalidità del contratto anche se chi vi è incorso l’ha fatto in modo inescusabile. dalla lettera della legge sembra chiaro che la riconoscibilità dell’errore va valutata in astratto. Caso: Tizio in data 10-­‐01-­‐2007 stipula un preliminare di vendita, con il quale Caio prometteva di vendergli la piena proprietà di un lotto di terreno di mq 4 10.000 e dichiarava che il esso ricadeva in zona omogenea territoriale, denominata nel P.R.G. come zona C “Turismo – residenziale di completamento e di espansione -­‐ art. 12 delle norme di attuazione come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Servizio Tecnico Urbanistico del Comune, allegato al preliminare e di cui faceva parte integrante. Con lo stesso preliminare, Tizio incaricava il tecnico di eseguire una serie di pratiche, preordinate al progetto di costruzione di nove fabbricati unifamiliari da realizzare nel lotto promesso in vendita. il responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune – lo stesso che aveva rilasciato il certificato di destinazione urbanistica allegato al preliminare-­‐ comunicava il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso a costruire motivando che l’area, non essendo urbanizzata, per essere edificabile ai sensi dell’art. 18 del PRG doveva essere definita esclusivamente mediante predisposizione del Piano Esecutivo relativo all’intera maglia. Tizio, ritenendo che il bene promesso in vendita finiva con l’avere qualità diverse da quelle reali, posto che erroneamente veniva presupposta nel preliminare la sua immediata edificabilità. Assunte le vesti del legale di Tizio si rediga motivato parere. Ovviamente, se la regola è che l’errore, sol per il fatto di essere riconoscibile in astratto, rende annullabile il contratto, a maggior ragione essa varrà quando l’errore è conosciuto in concreto (GALLO, GALGANO). Di conseguenza, quando l’errore è comune, non venendo in considerazione il principio dell’affidamento, la riconoscibilità non ha più alcun rilievo e il contratto è annullabile senz’altro, perché ciascuno dei due contraenti ha dato causa all’invalidità del negozio indipendentemente dall’altro (Cass. Civ., sentenza n. 5829/1979. Caso: In data 10 Gennaio 2012 Tizio aveva trasferito allo Stato, per un prezzo di € 50.000,00 la proprietà di una statua di legno di grandezza naturale rappresentante la Vergine col Bambino in collo, opera del Maestro della Cappella Pellegrini, sec. XV. 5 In data 31Luglio 2012era stata attribuita la paternità della statua a Jacopo della Quercia e perciò, il valore della stessa è da ritenersi inestimabile. Tizio, ritenendo il contratto annullabile per errore essenziale, cita in giudizio il Ministero dei Beni Culturali. Pare convenuta rileva che l’attribuzione della paternità della statua a Jacopo della Quercia, era già stata autorevolmente ipotizzata in epoca antecedente alla conclusione della vendita in argomento e che, pertanto doveva essere presumibile che i venditori avessero avuto conoscenza delle opinioni espresse sul tema da un noto critico al momento della conclusione del contratto o, comunque, ritenere ascrivibile a colpa una loro eventuale ignoranza al riguardo. Assunte le vesti del legale di Tizio si rediga motivato parere. Errore sul motivo Esso, di regola, non è causa di annullamento del contratto (a prescindere, quindi dalla riconoscibilità o dalla conoscenza che ne abbia la controparte). L’esigenza di certezza della contrattazione, avvertita nella coscienza sociale, impedisce di mettere in discussione gli impegni assunti dalle contraenti per ragioni personali delle parti che non siano state inserite nel contenuto del contratto o che non siano state elevate a presupposti del contratto L’errore sul motivo non è mai rilevante; tuttavia se l’errore non verte sul motivo, ma sul contratto che io ho stipulato in virtù di quelle motivazioni, allora diventa rilevante. Un esempio chiarirà il concetto: Se io acquisto la casa al mare credendo di essere malato e di aver bisogno dell’aria di mare abbiamo un errore sul motivo, che non è rilevante. Non posso dolermi del mio errore con il venditore se poi scopro di essere sano e di non avere interesse a tenere la casa. Non c’è tutela alcuna per il contraente salvo il rimedio dell’articolo 1337 c.c. nel caso in cui l’altra parte fosse a conoscenza del fatto che il contraente non era malato 6 Diversamente, se sapendo con certezza di essere malato, acquisto una casa al mare perché ne ho bisogno e invece si tratta di un lago, allora il motivo per cui io ho acquistato diventa rilevante; e il contratto sarà annullabile, purché, però, tale errore sia essenziale e riconoscibile dall’altro contraente. IL DOLO Art. 1439-­‐ Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiti usati da uno dei contraenti sono tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Il dolo è qualsiasi artificio, raggiro, menzogna che altera la volontà contrattuale di una parte. Esso è detto determinante (o dolo vizio) quando il comportamento capzioso induce il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato ed è causa di annullabilità del contratto. E’ necessario che il mezzo fraudolento utilizzato dal deceptor sia idoneo a trarre in inganno il deceptus, cioè, occorre che la conclusione del contratto sia causalmente imputabile al raggiro. Art. 1440. Dolo incidente – Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni. E’ detto incidente quando il raggiro incide sul contenuto del contratto, cioè il contraente avrebbe comunque concluso il contratto ma a condizioni diverse. Il dolo, a prescindere dall’essere determinante o incidente, costituisce comunque un illecito in quanto lede la libertà negoziale e da, pertanto luogo ad azione risarcitoria cumulabile con quella di annullamento (nel caso di dolo incidente) 7 La condotta dolosa, ai fini dell’esperibilità dei rimedi previsti dalla legge, può vertere: sui presupposti (es. indurre a credere che in una piazza si terrà un importante concerto e così determinare il deceptus ad affittare il balcone prospiciente ad essa); sugli elementi del contratto (es. falsificazione di un certificato di autenticità di un’opera d’arte), sugli effetti del contratto (es. indurre l’altro contraente a credere che dal contratto gli derivino diritti diversi da quelli realmente spettantigli) e anche sui motivi (es. indurre l’altra parte a credere di avere bisogno della prestazione); La condotta dolosa può anche essere posta in essere da un terzo ma, affinché il contratto sia annullabile occorre che essa sia conosciuta (non meramente conoscibile) dal contraente che ne ha tratto vantaggio. Anche il silenzio e la reticenza possono integrare il dolo (dolo omissivo). Parte della dottrina, muovendo dall’assunto che il nostro ordinamento non prevedrebbe alcun obbligo generale di informazione circoscrive ai soli casi esplicitamente previsti dalla legge (norme ad hoc sulla tutela consumatore), la rilevanza della reticenza quale causa di annullamento del contratto. La giurisprudenza, invece, ritiene che il silenzio e la reticenza (quale omessa rivelazione alla controparte di circostanze utili alla valutazione dell’interesse dell’operazione contrattuale) non presentino in sé efficacia ingannatoria e, per assurgere a causa di annullamento del contratto, per essere, cioè idonea a viziare il processo volitivo dell’altro contraente, è necessario che, congiuntamente alla condotta complessiva del deceptor, inducano la controparte in errore alterando la sua rappresentazione della realtà. << Il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus. Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a 8 non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto. (Nella specie è stato escluso che potesse integrare il dolo omissivo in ordine alle effettive condizioni dell'immobile compravenduto la circostanza che l'alienante avesse taciuto all'acquirente la pendenza, al riguardo, di un'azione di danno temuto proposta da terzi)>>. (Cass. n. 9253/06) CASO Tizio nel giugno del 2000 vendeva a Caio un appartamento di cospicuo valore sito all’interno del condominio Beta, omettendo all’acquirente che l’appartamento in questione necessitava di diversi, sia pur modesti, lavori di ristrutturazione, soprattutto in relazione ad un muro dell’appartamento per il quale 5 anni addietro il condominio confinante aveva proposto azione di danno temuto ottenendo, altresì, la condanna del condominio Beta, ad eseguire i lavori di messa in sicurezza. Caio, nel marzo 2007 scopre tale evenienza e, rivoltosi al suo legale di fiducia gli espone la questione nei termini di cui sopra, chiedendogli un parere in ordine alla possibilità di proporre ancora azione di annullamento del contratto di acquisto dell’appartamento per dolo del venditore. Caio, infatti, afferma che se Tizio non gli avesse taciuto le circostanze di cui sopra di certo non avrebbe acquistato l’appartamento. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio premessi brevi cenni sul dolo contrattuale quale vizio del consenso, rediga motivato parere in ordine alla proponibilità di un’ eventuale azione di annullamento. 9