269 Congregazione per i Vescovi Decreto di erezione di Chiesa

48
Organizzazione centrale della Chiesa
Congregazione per i Vescovi
Decreto di erezione di Chiesa Cattedrale
18 settembre 1984
AAS 76 (1984) 1080-1081
•
Tendendo soprattutto al maggior bene spirituale dei fedeli cristiani, l'Ecc.mo Joseph
Ferrario, Vescovo di Honolulu, ha chiesto alla Sede Apostolica che la Chiesa, recentemente
restaurata, dedicata a Dio in onore di Santa Teresa di Gesù bambino, vergine, dove il culto
divino può essere svolto con grande decoro, che si trova nella citata città, venga elevata alla
dignità di Chiesa concattedrale.
Per la qual cosa questa Sacra Congregazione per i Vescovi, avuto il parere favorevole
dell'Ecc.mo Pio Laghi, Arcivescovo titolare di Mauriana, Pro-Nunzio Apostolico negli Stati Uniti
d'America, in forza delle facoltà ad essa attribuite dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, con
questo decreto che avrà ugualmente forza come se fosse stata data una Lettera Apostolica "sub
plumbo", eleva alla dignità e all'onore di Chiesa concattedrale la citata Chiesa di santa Teresa di
Gesù Bambino nella città di Honolulu.
Perciò d'ora in poi nella stessa Chiesa può e deve essere eretta la Cattedra episcopale ed al
Vescovo di Honolulu è lecito, nei giorni più solenni, come maggiormente allo stesso sembrerà
convenire, celebrare i pontificali nella menzionata Chiesa concattedrale.
Per mandare ad esecuzione tutto ciò la Sacra Congregazione per i Vescovi deputa il citato
Ecc.mo Pio Laghi, concedendo allo stesso le necessarie ed opportune facoltà anche di
subdelegare, per ciò di cui si tratta, qualsiasi persona (vir) costituito in una dignità ecclesiastica,
con l'obbigo a lui imposto di trasmettere quanto prima a questa Sacra Congregazione una copia
autentica dell'atto di avvenuta esecuzione.
Dato a Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione per i Vescovi, il 19 settembre 1984.
Luogo del sigillo
Bernardin Card. Gantin, Prefetto
S. Congregazione per i Vescovi, n. 598/84.
Vito Gemmiti, Officiale
Testo ufficiale latino.
Fonti principali di riferimento: cann. 59, 393 CIC (richiesta del vescovo) Ë n. VII [20], can. 364 CIC;
art. 117 [9] (compito del Legato pontificio) Ë cann. 30, 132, 133 CIC; art. 18.1º [9] (decreto generale
della Congr. per i Vescovi - speciali facoltà) Ë art. 76 [9]; 123.a) [11] (competenza della congregazione) Ë
cann. 1214-1222 CIC (erezione di chiesa cattedrale: di regola è integrato nella erettiva della circoscrizione).
Testo: J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Capitolo XIV “Le circoscrizioni
ecclesiastiche”, pp. 345 ss.; Capitolo XV “L’ufficio episcopale e la sede episcopale”, pp. 371 ss.
Bibliografia: L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale II, Roma,
1996, pp. 471 ss.; J. KRUKOWSKI, Comentarios a los cann. 1214 ss., in ComEx III/2, pp. 1813 ss.
269