48 Organizzazione centrale della Chiesa Congregazione per i Vescovi Decreto di erezione di Chiesa Cattedrale 18 settembre 1984 AAS 76 (1984) 1080-1081 • Tendendo soprattutto al maggior bene spirituale dei fedeli cristiani, l'Ecc.mo Joseph Ferrario, Vescovo di Honolulu, ha chiesto alla Sede Apostolica che la Chiesa, recentemente restaurata, dedicata a Dio in onore di Santa Teresa di Gesù bambino, vergine, dove il culto divino può essere svolto con grande decoro, che si trova nella citata città, venga elevata alla dignità di Chiesa concattedrale. Per la qual cosa questa Sacra Congregazione per i Vescovi, avuto il parere favorevole dell'Ecc.mo Pio Laghi, Arcivescovo titolare di Mauriana, Pro-Nunzio Apostolico negli Stati Uniti d'America, in forza delle facoltà ad essa attribuite dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, con questo decreto che avrà ugualmente forza come se fosse stata data una Lettera Apostolica "sub plumbo", eleva alla dignità e all'onore di Chiesa concattedrale la citata Chiesa di santa Teresa di Gesù Bambino nella città di Honolulu. Perciò d'ora in poi nella stessa Chiesa può e deve essere eretta la Cattedra episcopale ed al Vescovo di Honolulu è lecito, nei giorni più solenni, come maggiormente allo stesso sembrerà convenire, celebrare i pontificali nella menzionata Chiesa concattedrale. Per mandare ad esecuzione tutto ciò la Sacra Congregazione per i Vescovi deputa il citato Ecc.mo Pio Laghi, concedendo allo stesso le necessarie ed opportune facoltà anche di subdelegare, per ciò di cui si tratta, qualsiasi persona (vir) costituito in una dignità ecclesiastica, con l'obbigo a lui imposto di trasmettere quanto prima a questa Sacra Congregazione una copia autentica dell'atto di avvenuta esecuzione. Dato a Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione per i Vescovi, il 19 settembre 1984. Luogo del sigillo Bernardin Card. Gantin, Prefetto S. Congregazione per i Vescovi, n. 598/84. Vito Gemmiti, Officiale Testo ufficiale latino. Fonti principali di riferimento: cann. 59, 393 CIC (richiesta del vescovo) Ë n. VII [20], can. 364 CIC; art. 117 [9] (compito del Legato pontificio) Ë cann. 30, 132, 133 CIC; art. 18.1º [9] (decreto generale della Congr. per i Vescovi - speciali facoltà) Ë art. 76 [9]; 123.a) [11] (competenza della congregazione) Ë cann. 1214-1222 CIC (erezione di chiesa cattedrale: di regola è integrato nella erettiva della circoscrizione). Testo: J.I. ARRIETA, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Capitolo XIV “Le circoscrizioni ecclesiastiche”, pp. 345 ss.; Capitolo XV “L’ufficio episcopale e la sede episcopale”, pp. 371 ss. Bibliografia: L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale II, Roma, 1996, pp. 471 ss.; J. KRUKOWSKI, Comentarios a los cann. 1214 ss., in ComEx III/2, pp. 1813 ss. 269