(La riserva di proprietà nel diritto tedesco)

La riserva di proprietà nel diritto tedesco
E' entrata in vigore dal 1° gennaio 2002 la legge"Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts", che
ha in parte modificato l'art del BGB relativo alla riserva di proprietà. L'art del BGB di riferimento,
non è più il § 455, bensì il § 449. La rilevante novità è data dalla possibilità per il creditore di far
valere la riserva non al momento della semplice inadempienza contrattuale del debitore (come
previsto dalla normativa abrogata), bensì, solo una volta risolto il contratto
La riserva di proprietà (Eigentumsvorbehalt) è regolata dal codice civile tedesco all'art 455 BGB;
tale norma regola la riserva come una condizione sospensiva del contratto di compravendita, ovvero
la vendita si perfezione solo all'avvenuto pagamento dell'intero prezzo pattuito contrattualmente. In
mancanza il venditore potrà unilateralmente risolvere il contratto. Il bene, oggetto del contratto,
rimarrebbe pertanto di proprietà del venditore.
Dottrina e giurisprudenza distinguono due tipi di riserva di proprietà:
1. la c.d. riserva contrattuale (vertragsgemässe) è caratterizzata da una pattuizione contrattuale
della riserva di proprietà. Di norma le parti si accordano già nel contratto di compravendita, ovvero
nelle proprie condizioni generali, oppure come clausola inserita nei contratti-tipo; dottrina
prevalente ammette anche che la riserva di proprietà possa venir dedotta dall'interpretazione dei
rapporti
commerciali
tra
le
parti.
In contrapposizione alla riserva c.d. contrattuale, la dottrina prevede anche la c.d. riserva "contro
contratto", ovvero quando il venditore, pur non prevedendo all'interno del contratto di
compravendita la riserva di proprietà, venda tuttavia i beni con riserva. Anche tale riserva vincola i
beni, tuttavia con l'unico limite che la previsione di riserva deva essere portata a conoscenza
dell'acquirente prima della consegna del bene. In relazione all'informazione dovuta all'acquirente,
dottrina e giurisprudenza non sono unanime nel ritenere sufficiente una previsione tacita (dottrina:
in particolare Schult), ovvero se si necessiti un'espressa previsione della riserva da portare a
conoscenza dell'acquirente (giurisprudenza: BGH in NJW 79, 2199).
2. la c.d. riserva successiva (nachträgliche); tale riserva è da considerarsi una riserva unilaterale,
che non prevede un'accettazione da parte dell'acquirente. Quest'ultima riserva è una sorta di riserva
"contro-contratto" che vincola le parti solo se portata a conoscenza dell'acquirente al momento o in
un momento immediatamente successivo alla consegna dei beni (tramite bolla di accompagnamento
come
esempio,
BGH
NJW
79,
2199).
Tale riserva opera e vincola le parti, anche nel caso il venditore riesca a provare la conoscenza
dell'acquirente che la vendita fosse stata eseguita con riserva di proprietà. La giurisprudenza
prevede una presunzione di conoscenza ove l'acquirente avesse richiesto durante le trattative di
imporre le proprie condizioni generali d'acquisto (con la relativa clausola di esclusione della riserva
stessa).
La giurisprudenza più recente in materia è giunta alla conclusione che la riserva di proprietà tacita,
ovvero la riserva unilaterale "contro-contratto" debba essere comunque portata a conoscenza
dell'acquirente perlomeno al momento della consegna dei beni. Infatti, alcune pronunce hanno
escluso la validità della riserva di proprietà, se non comunicata, per esempio, in una lingua
comprensibile dall'acquirente