La riserva di proprietà nel diritto tedesco E' entrata in vigore dal 1° gennaio 2002 la legge"Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts", che ha in parte modificato l'art del BGB relativo alla riserva di proprietà. L'art del BGB di riferimento, non è più il § 455, bensì il § 449. La rilevante novità è data dalla possibilità per il creditore di far valere la riserva non al momento della semplice inadempienza contrattuale del debitore (come previsto dalla normativa abrogata), bensì, solo una volta risolto il contratto La riserva di proprietà (Eigentumsvorbehalt) è regolata dal codice civile tedesco all'art 455 BGB; tale norma regola la riserva come una condizione sospensiva del contratto di compravendita, ovvero la vendita si perfezione solo all'avvenuto pagamento dell'intero prezzo pattuito contrattualmente. In mancanza il venditore potrà unilateralmente risolvere il contratto. Il bene, oggetto del contratto, rimarrebbe pertanto di proprietà del venditore. Dottrina e giurisprudenza distinguono due tipi di riserva di proprietà: 1. la c.d. riserva contrattuale (vertragsgemässe) è caratterizzata da una pattuizione contrattuale della riserva di proprietà. Di norma le parti si accordano già nel contratto di compravendita, ovvero nelle proprie condizioni generali, oppure come clausola inserita nei contratti-tipo; dottrina prevalente ammette anche che la riserva di proprietà possa venir dedotta dall'interpretazione dei rapporti commerciali tra le parti. In contrapposizione alla riserva c.d. contrattuale, la dottrina prevede anche la c.d. riserva "contro contratto", ovvero quando il venditore, pur non prevedendo all'interno del contratto di compravendita la riserva di proprietà, venda tuttavia i beni con riserva. Anche tale riserva vincola i beni, tuttavia con l'unico limite che la previsione di riserva deva essere portata a conoscenza dell'acquirente prima della consegna del bene. In relazione all'informazione dovuta all'acquirente, dottrina e giurisprudenza non sono unanime nel ritenere sufficiente una previsione tacita (dottrina: in particolare Schult), ovvero se si necessiti un'espressa previsione della riserva da portare a conoscenza dell'acquirente (giurisprudenza: BGH in NJW 79, 2199). 2. la c.d. riserva successiva (nachträgliche); tale riserva è da considerarsi una riserva unilaterale, che non prevede un'accettazione da parte dell'acquirente. Quest'ultima riserva è una sorta di riserva "contro-contratto" che vincola le parti solo se portata a conoscenza dell'acquirente al momento o in un momento immediatamente successivo alla consegna dei beni (tramite bolla di accompagnamento come esempio, BGH NJW 79, 2199). Tale riserva opera e vincola le parti, anche nel caso il venditore riesca a provare la conoscenza dell'acquirente che la vendita fosse stata eseguita con riserva di proprietà. La giurisprudenza prevede una presunzione di conoscenza ove l'acquirente avesse richiesto durante le trattative di imporre le proprie condizioni generali d'acquisto (con la relativa clausola di esclusione della riserva stessa). La giurisprudenza più recente in materia è giunta alla conclusione che la riserva di proprietà tacita, ovvero la riserva unilaterale "contro-contratto" debba essere comunque portata a conoscenza dell'acquirente perlomeno al momento della consegna dei beni. Infatti, alcune pronunce hanno escluso la validità della riserva di proprietà, se non comunicata, per esempio, in una lingua comprensibile dall'acquirente