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Statuto della
“FONDAZIONE VILLA ELENA MARIA AL COMMENDONE - ONLUS”
ART. 1. – DENOMINAZIONE
È costituita per volontà una Fondazione denominata “FONDAZIONE VILLA ELENA MARIA
AL COMMENDONE - ONLUS”.
ART. 2. – SEDE
La Fondazione ha sede nel Comune di Grosseto alla piazza Socci civico 2
ART. 3. – SCOPO
La Fondazione ha le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n.460
ed opera sul territorio nazionale.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale
particolarmente nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dirette
ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali e familiari.
La ONLUS in particolare si propone di:
1) realizzare un istituto per l’assistenza a malati con gravi patologie e malati
che necessitano di cure palliative, ove il paziente e la sua famiglia siano
accolti in un'atmosfera di familiarità e tranquillità, in una struttura composta
di locali autonomi dove gli assistiti possano ricostituire il loro ambiente
familiare, non esclusa quindi l'accoglienza, nell'ambito del rispetto reciproco,
anche di animali domestici.
Nell'attribuire la priorità per essere ospitati nella struttura sarà considerato
requisito determinante l'essere residenti da almeno 10 (dieci) anni nella
Provincia di Grosseto.
Alla unanimità gli amministratori potranno decidere di affidare a titolo
gratuito la gestione della struttura realizzata all'associazione La Farfalla
Onlus con sede in Grosseto, conché accetti di gestirla sulla base dei criteri
stabiliti nel presente atto e/o in eventuali e ulteriori atti o regolamenti.
In alternativa all'associazione La Farfalla Onlus, la struttura potrà essere
data in gestione ad altra Onlus avente finalità analoga, ma in tal caso, oltre
al consenso unanime degli amministratori, sarà necessario anche il consenso del
fondatore o di tutti i fondatori.
2) Fornire un adeguato supporto psicologico-morale
familiari e/o persone loro vicine;
ai
pazienti
e
anche
ai
3) Collaborare con le aziende sanitarie ed ospedaliere, anche tramite la stipula
di convenzioni, per una migliore qualità della vita delle persone affette da
gravi patologie e per il loro adeguato reinserimento nel tessuto sociale a
beneficio del territorio grossetano.
4) Organizzare e realizzare convegni, conferenze ed incontri, finalizzati
all’informazione ed alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui progressi
della scienza medica e sulle attività ed obiettivi della Fondazione.
5)
Svolgere
sul
territorio
grossetano
attività
di
ricreazione
e
di
socializzazione anche attraverso rappresentazioni teatrali, film, spettacoli
ecc., promuovere l’attuazione di iniziative di formazione, tutela dei diritti
civili, educazione, assistenza
sociale e sanitaria, studio
e ricerca
scientifica, istruzione, finalizzate allo sviluppo umano, sociale ed economico
di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari.
Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, potrà altresì concorrere
alla creazione e alla gestione di centri di cura ed accoglienza finalizzati ad
offrire l’aiuto per il riequilibrio fisico, psichico e morale a malati affetti
da gravi patologie.
La Fondazione al fine del perseguimento del suo scopo potrà ricevere in
donazione, acquistare, vendere, permutare, costruire strutture o prendere in
locazione immobili e compiere ogni negozio opportuno o strumentale.
Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie,
aziende e studi professionali.
A tale scopo la Fondazione si impegna a promuovere e diffondere i propri scopi e
le proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la
comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di
conferenze, incontri, eventi e spettacoli anche finalizzati alla raccolta fondi,
la ricerca di sponsorizzazioni da parte di aziende, enti pubblici e/o privati ed
agenzie internazionali.
La “FONDAZIONE VILLA ELENA MARIA AL COMMENDONE - ONLUS” non potrà svolgere altre
attività all'infuori di quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle
direttamente connesse, quali,a titolo esemplificativo, acquisire il terreno o
comunque l'immobile da destinare a tale scopo, incaricare tecnici della
progettazione, direzione lavori e quant'altro ritenuto necessario o utile,
sottoscrivere contratti di appalto o fornitura di servizi con le ditte che
materialmente realizzeranno l'opera, acquistare attrezzature, impianti ed arredi
che completano la struttura, assumere il personale necessario alle esigenze di
manutenzione della struttura e di assistenza degli ospiti, ovvero affidare tale
gestione ovvero assegnare sia l'una che l'altra a terzi.
Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà altresì promuovere,
in occasione di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione,
raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di
servizi ai sostenitori.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve, rendite o capitale durante la vita
dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La Fondazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente
connesse.
La Fondazione avrà l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3,comma 190, della legge 23 dicembre 1996,numero 662, salvo
diversa destinazione imposta per legge.
ART. 4. – PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito
-dal Fondo di dotazione costituito dai beni descritti nell’atto di costituzione
della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante, ovvero dalle
altre utilità (mobili e immobili) impiegabili per il perseguimento degli scopi
della Fondazione, che saranno eventualmente in futuro effettuati dallo stesso
fondatore o da soggetti terzi, che per ciò avranno anch'essi la dignità di
Fondatori; in caso di soggetti terzi persone giuridiche, la dignità di Fondatore
spetterà alla persona fisica appositamente indicata dal soggetto
terzo persona giuridica;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo,
nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati e da
persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i
contributi di cui sopra siano espressamente destinati dal Consiglio di
Amministrazione ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini
previsti dal fondatore;
- dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia
deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo
patrimonio.
L’organo amministrativo provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla
Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
ART. 5 -ORGANI DELLA FONDAZIONE
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente della Fondazione;
- il Presidente Onorario della Fondazione, se nominato
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri, ove nominato
ART. 6 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da
un minimo di due ad un massimo di nove, secondo il numero esatto che sarà
determinato di volta in volta dal fondatore o dai fondatori alla unanimità o
dalle altre persone che essi designeranno, una per ciascuno di essi, a
sostituirli in tale ruolo.
A tale fine sono considerati fondatori, il primo fondatore e coloro che all'atto
dell'attribuzione patrimoniale alla fondazione siano riconosciuti come tali da
tutti i fondatori preesistenti.
La carica di Consiglieri è incompatibile con la candidatura a elezioni politiche
o amministrative e con l'assunzione di qualsiasi incarico anche di natura
dirigenziale in enti pubblici, pena l’immediata decadenza.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a revoca o
dimissioni e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
ART. 7) - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione amministra la Fondazione ed in particolare gli
spetta:
- nominare fra i propri membri il Vice Presidente o il Presidente, salvo che non
vi abbia già provveduto il Fondatore o i Fondatori o chi li sostituisce,
all'atto della nomina;
- stabilire direttive e collaborare alla raccolta
incrementare il patrimonio della Fondazione;
dei
fondi
necessari
per
- approvare eventuali regolamenti interni o di attuazione dei propri scopi
sociali;
- approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di
aprile il bilancio consuntivo;
- modificare
degli aventi
- approvare
finalità nel
lo statuto con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi
diritto e con il consenso di almeno la maggioranza dei fondatori;
i programmi e i progetti della fondazione, determinandone le
breve e nel lungo periodo;
- nominare il Collegio dei Probiviri;
- garantire che l'attività della fondazione posta in essere dal Consiglio stesso
e/o dagli Organi esecutivi e delegati, sia coerente con le finalità volute dai
fondatori e meglio descritte nell'oggetto della Fondazione sopra descritto
all'articolo 2);
- deliberare sulle erogazioni della Fondazione,
patrimonio e sulla copertura delle spese.
sugli
investimenti
del
Il consiglio di amministrazione alla unanimità può delegare la gestione
ordinaria ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente ed anche per singoli
atti o categorie di atti.
ART. 8) - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio almeno 5
(cinque) giorni prima dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta
ordinaria ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo
giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso
giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
di 3 (tre)
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è
maggioranza dei membri che lo compongono.
presente la
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta
consiglio escludendo dal computo gli astenuti.
dei membri del
ART. 9) - DECADENZA O REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità, e
- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'articolo
2382 del Codice Civile;
- qualora si candidino ad elezioni politiche o amministrative o qualora assumano
qualsiasi incarico anche di natura dirigenziale in enti pubblici.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Fondatore
o dai Fondatori alla unanimità per:
- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento
Fondazione.
di
atti
che
arrechino
danno
patrimoniale
o
morale
alla
ART. 10) - PRESIDENTE e PREIDENTE ONORARIO
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Ente di fronte ai terzi ed in
giudizio.
Sono compiti del Presidente:
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- curare la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza
dello statuto e promuovere la modifica dello statuto quando lo ritenga opportuno
o lo richiede la maggioranza dei Consiglieri.
Il
Presidente,
nell'espletamento
dei
propri
compiti,
potrà
nominare
rappresentanti speciali muniti di procura o avvocati per rappresentare la
fondazione in qualunque grado di giudizio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta, in caso di urgenza, ogni
provvedimento da lui ritenuto necessario, sottoponendolo a ratifica del C.D.A.
alla prima seduta utile dopo la sua adozione.
La rappresentanza spetta anche agli eventuali soggetti a cui sia stata delegata
l'ordinaria amministrazione.
Il presidente onorario, ove nominato dal Fondatore o dai Fondatori alla
unanimità, ha esclusivamente poteri consultivi e partecipa per la Fondazione a
tutti gli eventi istituzionali, a tutte le manifestazioni pubbliche o comunque
aperte al pubblico, nonché a tutte le iniziative in cui la Fondazione promuove,
divulga o comunque concerta la propria attività.
Il Presidente Onorario dura in carica fino a rinuncia, morte o sopravvenuta
incapacità.
ART. 11) - VICEPRESIDENTE
Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e fa le veci
del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, anche per la rappresentanza
dell'Ente.
ART. 12 - REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI
Il consiglio di amministrazione potrà scegliere quale organi di controllo un
Revisore o un Collegio di Revisori.
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, nominati in prima
istanza dal Fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione tra gli
iscritti al registro dei Revisori Legali.
Il collegio è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri.
Essi durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati, ed alla prima
riunione nominano tra i membri effettivi il presidente.
Il Revisore o il Collegio dei revisori esercita il solo controllo contabile
della Fondazione.
Il Revisore o i membri effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di
voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, ove nominato per volontà del fondatore o alla
unanimità dai fondatori, è composto di tre membri nominati dal Fondatore o dai
fondatori alla unanimità; i Probiviri durano in carica per quattro esercizi e
possono essere riconfermati.
Il collegio dei Probiviri vigila sull'attività della Fondazione.
Il Collegio nomina gli amministratori della fondazione ove i fondatori non
raggiungessero la unanimità o non vi siano fondatori o loro designati a
sostituirli in tale incarico.
Nel caso di mancanza dei fondatori il Collegio dei probiviri è nominato dal
Presidente pro tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Provincia di Grosseto.
ART. 14 - BILANCIO
L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il bilancio o rendiconto annuale dovrà rispettare i requisiti di chiarezza e
completezza e dovrà essere accompagnato dalle relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori o del Revisore.
ART. 15 - UTILI
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, rendite, o capitale non
verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS,
salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno
parte della medesima ed unitaria struttura e pertanto gli utili o gli avanzi di
gestione saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
ART. 16 - GRATUITA'
Tutte le cariche statutarie sono gratuite. Le spese potranno essere rimborsate
solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 17 - NORME RESIDUALI
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, s'intendono
richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni private legalmente
riconosciute.
Le norme del presente statuto incompatibili con i requisiti previsti per godere
delle norme fiscali disposte dal Decreto Legislativo 460/1997 si disapplicano e
si considerano non scritte e comunque nel dubbio dovranno essere interpretate in
conformità a tale disciplina.