lavori elettrici - Mega Italia Media

annuncio pubblicitario
IV
A
R
AT
O
ST
Manovre di esercizio
E
D
IM
per l’esercizio
normale
R
SI
O
N
di lavoro
Controlli funzionali
Prove
Fuori tensione
Ispezione
Sotto tensione
In prossimità
Riparazione
di manutenzione
VE
Misure
Sostituzione
IV
A
Figure introdotte dalla Norma CEI 11-27
IM
O
ST
R
AT
■ P.ES. (Persona ESperta): Una PES è una persona
con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza
tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti
dall ’ elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena
sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI
TENSIONE e IN PROSSIMITÀ;
R
SI
O
N
E
D
■ P.AV. (Persona AVvertita): Una PAV è una persona
che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed
è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza.
Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una
persona che comunque possiede le giuste conoscenze
tecniche;
VE
■ PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona in
possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di
lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE;
IV
A
Chi può essere designato come PES o come PAV?
R
AT
Nel caso di un lavoratore autonomo(artigiano elettrico per esempio) è sufficiente
un’autocertificazione scritta da consegnare a chi commissiona un lavoro elettrico
quando la stessa committenza la richieda.
IM
O
ST
Per un lavoratore dipendente di un’azienda, invece, l’assegnazione del ruolo di PES
o PAV è di esclusiva facoltà del datore di lavoro: la designazione deve essere
fatta per iscritto e controfirmata dal lavoratore a cui viene attribuito il ruolo. In questo
caso, il datore di lavoro, per determinare se il suo dipendente può essere un PES o
un PAV, deve basarsi sulla sua preparazione coadiuvato da eventuale diploma o
attestato di formazione del lavoratore o dal suo bagaglio di esperienza nel campo.
N
E
D
Nel caso in cui il datore di lavoro ritenga una persona non in possesso delle capacità
necessarie, allora viene richiesto al lavoratore di frequentare apposito corso di
formazione PES / PAV con i contenuti specifici dettati dalla normativa CEI 11-27.
SI
O
Chi può essere designato come PEI?
VE
R
Un lavoratore può essere designato come PEI (ovvero PErsona Idonea ad eseguire
lavori elettrici SOTTO TENSIONE), invece, in due modi differenti: o frequentare un
modulo di formazione apposito, oppure avvalersi di quella che viene definita
“Formazione per affiancamento”, ovvero un vero e proprio addestramento ai lavori
sotto tensione in affiancamento al datore di lavoro o ad una PEI già in essere.
IV
A
R
AT
Queste nuove figure sono state introdotte
per tener conto che nelle aziende/società
strutturate
organizzativamente(ad
es.
medie e grandi dimensioni) ogni attività
lavorativa viene studiata e progettata più
che da una singola persona da uno staff
aziendale.
SI
O
N
E
D
IM
O
ST
La nuova norma CEI 11-27(IV Ed.
2014) introduce nuove figure
professionali:
la Persona o Unità Responsabile
dell’impianto elettrico(URI) e la
Persona o Unità Responsabile della
realizzazione del Lavoro(URL).
VE
R
L’URI, se coincide con il Responsabile dell’Impianto per i lavori (RI), deve
essere necessariamente una PES(Persona Esperta) mentre l ’ URL, se
identificata in una persona, deve essere necessariamente una PES (Persona
Esperta) che coincide con il Preposto alla conduzione del lavoro (PL).
R
AT
IV
A
Figure professionali
N
E
D
IM
O
ST
Unità responsabile di un impianto elettrico (URI)
Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire
l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed
organizzazione della struttura aziendale durante il normale
esercizio dell’impianto. Tali responsabilità rimangono di fatto in
capo al responsabile dell’Unità.
VE
R
SI
O
Per grandi impianti elettrici complessi o per grandi reti elettriche, si può
individuare una Unità responsabile di tutti gli impianti elettrici con la
possibilità di delegare a singole persone compiti di responsabilità di parti
d’impianto anche per periodi limitati e definiti (es. impianti per la produzione di
energia elettrica, trasformazione e/o cabine di smistamento, ecc.) mediante
documentazione scritta.
IV
A
Figure professionali
O
ST
R
AT
Persona designata alla conduzione dell ’ impianto elettrico
(Responsabile dell’impianto - RI)
Persona responsabile, durante l’attività di lavoro(si intende qualsiasi
lavoro elettrico o non elettrico che richieda un intervento sull’impianto
elettrico considerato), della sicurezza dell’impianto elettrico.
D
IM
Tale persona può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di URI e PL se
ne ha le competenze.
N
E
Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL)
Unità (o Persona ) cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. La
responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità.
R
SI
O
Nel caso la URL sia una persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo
di persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa sul posto di lavoro (PL).
VE
Persona Preposta alla conduzione del lavoro (PL)
Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del
lavoro sul posto di lavoro.
N
E
D
IM
O
ST
R
AT
IV
A
La nuova norma CEI 11-27 IV Edizione 2014 ribadisce comunque la
necessità che le figure professionali del Responsabile dell’Impianto
(RI) e del Preposto ai Lavori (PL) vadano individuate sempre prima
di poter eseguire "lavori elettrici" e anche "non elettrici" con rischio
elettrico (ad esempio lavori di potatura svolti vicino a linee aeree).
VE
R
SI
O
Il Datore di Lavoro dovrà quindi non solo valutare i rischi, ed in particolare il Rischio
Elettrico ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.81/08, individuando precise procedure di lavoro
in sicurezza, ma anche assegnare precisi ruoli e responsabilità ai soggetti che
rivestiranno queste funzioni, con evidenti compiti organizzativi e di supervisione
nell'esecuzione di lavori elettrici che dovranno svolgersi, come previsto dal Titolo III del
D. Lgs. 81/08, in conformità alla normativa vigente, ossia alla nuove norme CEI 1127:2014 e CEI EN 50110-1:2014.
IV
A
O
ST
R
AT
La nuova norma CEI 11-27:2014 individua quattro figure fondamentali per
garantire la sicurezza nell’esercizio, nella manutenzione e nell’esecuzione di
lavori con rischio elettrico:
la Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI);
-
la Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (RI);
-
la Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro (URL);
-
la Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL).
VE
R
SI
O
N
E
D
IM
-
D
IM
O
ST
R
AT
IV
A
Figure professionali
VE
R
SI
O
N
E
Per evitare fraintendimenti connessi alle nuove figure, si deve tener presente
che URI e URL sono state introdotte per tener conto che nelle aziende/società
strutturate organizzativamente(medie e grandi dimensioni) ogni attività
lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno
staff aziendale.
Per le aziende di dimensioni minori, per artigiani o micro imprese, la figura di
URI deve essere sempre presente, mentre le figure di URL, di RI e di PL
possono essere distinte o possono coincidere in un’unica persona, purché
abbia tutte le competenze necessarie (prefazione Norma CEI 11-27:2014).
D
IM
O
ST
IV
A
R
AT
In questa parte sono introdotti i contenuti delle
nuove norme CEI EN 50110-1:2014 III
Edizione e CEI 11-27:2014 IV Edizione con
particolare riferimento agli aspetti organizzativi,
alle figure fondamentali nella programmazione
dei lavori e alle qualifiche che devono avere
gli addetti ai lavori elettrici (Persona Esperta
PES, Persona Avvertita PAV, nonché idonee ai
lavori in tensione, in gergo denominate PEI).
SI
O
N
E
Saranno inoltre oggetto del corso i fondamenti
della valutazione del rischio elettrico, richiesta
dal D. Lgs. 81/08 con un approfondimento
pratico delle procedure in sicurezza
VE
R
Si
evidenzia
che
i
soggetti
che
svolgono funzioni correlate alle nuove figure
professionali di URI, RI, ULR e PL, secondo la
nuova norma CEI 11-27:2014, assumeranno di
fatto il ruolo di dirigente o di preposto.
IV
A
R
AT
O
ST
IM
VE
R
SI
O
N
E
D
Il Datore di Lavoro, con l’ausilio del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP e ASPP), dovrà quindi non solo Valutare i rischi,
ed in particolare il Rischio elettrico, individuando precise procedure
di lavoro in sicurezza, ma anche assegnare precisi compiti e
responsabilità ai soggetti che rivestiranno questi ruoli, con evidenti
funzioni organizzative e di supervisione nell'esecuzione di lavori
elettrici, come previsto dal Titolo III del D.Lgs. 81/08, in conformità
alla normativa vigente, ossia alle nuove norme CEI 11-27:2014, IV
Edizione e CEI EN 50110-1:2014, III Edizione.
IV
A
R
AT
PERSONA ESPERTA (PES)
O
ST
In particolare, è una persona che, con adeguata attività e/o percorso
formativo e maturata esperienza, ha acquisito quanto segue:
VE
R
SI
O
N
E
D
IM
conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica;
approfondita conoscenza della problematica infortunistica per
almeno una precisa tipologia di lavori;
capacità di affrontare in autonomia l ’ organizzazione in
sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia;
capacità di individuare e prevenire i rischi elettrici connessi con
il lavoro e di mettere in atto le misure idonee a ridurli o a
eliminarli;
capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in
occasione di lavori elettrici;
capacità di sovrintendere e coordinare altri lavoratori;
capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché
esegua un lavoro in sicurezza.
12
IV
A
R
AT
PERSONA AVVERTITA (PAV)
O
ST
In particolare, è una persona che, con adeguata formazione, ha
acquisito quanto segue:
VE
R
SI
O
N
E
D
IM
conoscenza dell ’ antinfortunistica elettrica relativa a precise
tipologie di lavoro;
capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una
precisa tipologia di lavori;
capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una
precisa tipologia, dopo aver ricevuto istruzioni da una PES;
capacità di affrontare i pericoli e le difficoltà previste;
capacità di riconoscere i pericoli originati da imprevisti anche se
potrebbe non essere in grado di affrontarli correttamente in
autonomia.
13
IV
A
R
AT
D
IM
O
ST
Una persona può essere esperta
(PES) in una tipologia di lavori e
avvertita (PAV) o addirittura
comune (PEC) in un’altra.
VE
R
SI
O
N
E
La condizione di PES o
PAV deve essere attribuita
solo a chi svolge
professionalmente lavori
elettrici.
14
IV
A
R
AT
PERSONA COMUNE (PEC)
IM
O
ST
Persona che, dal punto di vista elettrico, non rientra nelle categorie
PES o di PAV e può operare solo sotto la sorveglianza di PES o PAV,
se i rischi elettrici residui non sono stati eliminati, e sotto la
supervisione di PES o PAV in caso contrario.
SI
O
N
E
D
L’esecuzione di piccoli interventi volti alla
sostituzione di lampade, tubi fluorescenti e fusibili,
possono essere eseguiti in autonomia da persone
comuni purché siano rispettate entrambe le seguenti
condizioni:
VE
R
 il materiale utilizzato sia conforme alle relative
norme di prodotto;
 la PEC sia stata preventivamente istruita del
corretto comportamento da tenere
nell’esecuzione dell’intervento.
15
IV
A
R
AT
O
ST
Definizioni di Responsabile dell’impianto e
di Preposto ai lavori
SI
O
N
E
D
IM
La persona preposta alla conduzione dell ’ impianto elettrico,
ovvero il Responsabile dell’impianto (RI) è la persona designata
alla più alta responsabilità della conduzione dell ’ impianto
elettrico.
All’occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri.
VE
R
La persona preposta alla conduzione dell ’ attività lavorativa,
ovvero il Preposto ai lavori (PL) è la persona designata alla più
alta responsabilità della conduzione del lavoro.All’occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri.
16
IV
A
R
AT
Responsabile dell’impianto e Preposto ai
lavori: caso particolare
D
IM
O
ST
Il responsabile dell ’ uso normale dell ’ impianto può essere
competente solo nella conduzione dell ’ impianto ma non
competente di lavori elettrici
SI
O
N
E
Per questo motivo talvolta si affidano ad imprese specializzate
(installatrici, global service, ecc), gli interventi di
manutenzione, riparazione e pronto intervento
VE
R
Se il responsabile dell ’ uso normale dell ’ impianto non è
competente di lavori elettrici, potrà delegare il ruolo di RI ad
un terzo di sua fiducia: tale delega è implicita verso il PL per
lavori su impianti civili BT
17
IV
A
Norma CEI 11-27 Ed. III e IV
O
ST
D
PIANIFICAZ. DELLE MISURE DI SICUREZZA
R
SI
O
N
E
pianificazione e programmazione lavori
eventuale redazione del piano di lavoro
modifiche gestionali (p. es. ritarature
delle protezioni, esclusione richiusure,
inibizione controalimentazioni) e manovre
sezionamenti e loro blocco
individuazione dell’impianto o sua parte
interessata ai lavori
informazioni al Preposto ai lavori (PL)
consegna dell’impianto al PL
ecc.
VE
ALCUNI COMPITI DELLA PERSONA
PREPOSTA ALLA CONDUZIONE
DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
(PREPOSTO AI LAVORI - PL)
IM
ALCUNI COMPITI DELLA PERSONA
PREPOSTA ALLA CONDUZIONE
DELL’IMPIANTO
(RESPONSABILE DELL’IMPIANTO - RI)
R
AT
Ruoli, competenze e responsabilità nell’organizzazione del lavoro
elettrico – Capitolo 6 della Norma CEI 11-27
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
preparazione dei lavori
pianificazione delle attività
eventuale redazione Piano di intervento
presa in carico dal RI dell’impianto o sua
parte e successiva riconsegna
verifica assenza tensione e messe a terra
di lavoro
protezioni contro le parti attive adiacenti
Verifica situazioni ambientali
informazioni al personale
ecc.
18
IV
A
Norma CEI 11-27 Ed. III e IV
R
AT
IDONEITA’ AI LAVORATORI SUBORDINATI PER LAVORI SOTTO TENSIONE IN BT
(Tutti o parte di quelli previsti nello specifico campo di attività dell’Azienda)
DATORE
DI
LAVORO
SI
O
N
E
deve
D
IM
O
ST
Verificare
l’esistenza di processi formativi
rappresentativi dei lavori per i quali
gli conferisce l’idoneità che abbiano
previsto anche esercitazioni teorico pratiche, la documentazione dei corsi
di formazione, gli argomenti trattati e
le valutazioni finali
VE
R
Il datore di lavoro è responsabile
del mantenimento o della revoca
dell’idoneità
Accertare:
 l’idoneità psico-fisica
 il curriculum professionale
 i comportamenti seguiti
nell’attività lavorativa svolta,
con riferimento alla sicurezza
È comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenza annuale
19
IV
A
Norma CEI 11-27 Ed. III e IV
R
AT
IDONEITÀ DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI AUTONOMI
DATORI
DI
LAVORO
IM
O
ST
LAVORATORI
AUTONOMI
E
D
AUTOCERTIFICAZIONE
IDONEITA’
SI
O
N
COMPETENZA
VE
R
Devono possedere le conoscenze necessarie per l’idoneità e quando richiesto autocertificarla e
possibilmente documentarla.
Si raccomanda, per quanto possibile, che l’autocertificazione sia basata sul possesso dei requisiti:
 riguardanti, in particolare, la tipologia dei lavori sotto tensione per i quali si è in possesso di
adeguata esperienza;
 la minima formazione per PES e PAV.
20
Scarica