IV A R AT O ST Manovre di esercizio E D IM per l’esercizio normale R SI O N di lavoro Controlli funzionali Prove Fuori tensione Ispezione Sotto tensione In prossimità Riparazione di manutenzione VE Misure Sostituzione IV A Figure introdotte dalla Norma CEI 11-27 IM O ST R AT ■ P.ES. (Persona ESperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall ’ elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ; R SI O N E D ■ P.AV. (Persona AVvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche; VE ■ PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE; IV A Chi può essere designato come PES o come PAV? R AT Nel caso di un lavoratore autonomo(artigiano elettrico per esempio) è sufficiente un’autocertificazione scritta da consegnare a chi commissiona un lavoro elettrico quando la stessa committenza la richieda. IM O ST Per un lavoratore dipendente di un’azienda, invece, l’assegnazione del ruolo di PES o PAV è di esclusiva facoltà del datore di lavoro: la designazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal lavoratore a cui viene attribuito il ruolo. In questo caso, il datore di lavoro, per determinare se il suo dipendente può essere un PES o un PAV, deve basarsi sulla sua preparazione coadiuvato da eventuale diploma o attestato di formazione del lavoratore o dal suo bagaglio di esperienza nel campo. N E D Nel caso in cui il datore di lavoro ritenga una persona non in possesso delle capacità necessarie, allora viene richiesto al lavoratore di frequentare apposito corso di formazione PES / PAV con i contenuti specifici dettati dalla normativa CEI 11-27. SI O Chi può essere designato come PEI? VE R Un lavoratore può essere designato come PEI (ovvero PErsona Idonea ad eseguire lavori elettrici SOTTO TENSIONE), invece, in due modi differenti: o frequentare un modulo di formazione apposito, oppure avvalersi di quella che viene definita “Formazione per affiancamento”, ovvero un vero e proprio addestramento ai lavori sotto tensione in affiancamento al datore di lavoro o ad una PEI già in essere. IV A R AT Queste nuove figure sono state introdotte per tener conto che nelle aziende/società strutturate organizzativamente(ad es. medie e grandi dimensioni) ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona da uno staff aziendale. SI O N E D IM O ST La nuova norma CEI 11-27(IV Ed. 2014) introduce nuove figure professionali: la Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico(URI) e la Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro(URL). VE R L’URI, se coincide con il Responsabile dell’Impianto per i lavori (RI), deve essere necessariamente una PES(Persona Esperta) mentre l ’ URL, se identificata in una persona, deve essere necessariamente una PES (Persona Esperta) che coincide con il Preposto alla conduzione del lavoro (PL). R AT IV A Figure professionali N E D IM O ST Unità responsabile di un impianto elettrico (URI) Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto. Tali responsabilità rimangono di fatto in capo al responsabile dell’Unità. VE R SI O Per grandi impianti elettrici complessi o per grandi reti elettriche, si può individuare una Unità responsabile di tutti gli impianti elettrici con la possibilità di delegare a singole persone compiti di responsabilità di parti d’impianto anche per periodi limitati e definiti (es. impianti per la produzione di energia elettrica, trasformazione e/o cabine di smistamento, ecc.) mediante documentazione scritta. IV A Figure professionali O ST R AT Persona designata alla conduzione dell ’ impianto elettrico (Responsabile dell’impianto - RI) Persona responsabile, durante l’attività di lavoro(si intende qualsiasi lavoro elettrico o non elettrico che richieda un intervento sull’impianto elettrico considerato), della sicurezza dell’impianto elettrico. D IM Tale persona può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di URI e PL se ne ha le competenze. N E Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL) Unità (o Persona ) cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. La responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità. R SI O Nel caso la URL sia una persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa sul posto di lavoro (PL). VE Persona Preposta alla conduzione del lavoro (PL) Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro. N E D IM O ST R AT IV A La nuova norma CEI 11-27 IV Edizione 2014 ribadisce comunque la necessità che le figure professionali del Responsabile dell’Impianto (RI) e del Preposto ai Lavori (PL) vadano individuate sempre prima di poter eseguire "lavori elettrici" e anche "non elettrici" con rischio elettrico (ad esempio lavori di potatura svolti vicino a linee aeree). VE R SI O Il Datore di Lavoro dovrà quindi non solo valutare i rischi, ed in particolare il Rischio Elettrico ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.81/08, individuando precise procedure di lavoro in sicurezza, ma anche assegnare precisi ruoli e responsabilità ai soggetti che rivestiranno queste funzioni, con evidenti compiti organizzativi e di supervisione nell'esecuzione di lavori elettrici che dovranno svolgersi, come previsto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08, in conformità alla normativa vigente, ossia alla nuove norme CEI 1127:2014 e CEI EN 50110-1:2014. IV A O ST R AT La nuova norma CEI 11-27:2014 individua quattro figure fondamentali per garantire la sicurezza nell’esercizio, nella manutenzione e nell’esecuzione di lavori con rischio elettrico: la Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI); - la Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (RI); - la Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro (URL); - la Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL). VE R SI O N E D IM - D IM O ST R AT IV A Figure professionali VE R SI O N E Per evitare fraintendimenti connessi alle nuove figure, si deve tener presente che URI e URL sono state introdotte per tener conto che nelle aziende/società strutturate organizzativamente(medie e grandi dimensioni) ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale. Per le aziende di dimensioni minori, per artigiani o micro imprese, la figura di URI deve essere sempre presente, mentre le figure di URL, di RI e di PL possono essere distinte o possono coincidere in un’unica persona, purché abbia tutte le competenze necessarie (prefazione Norma CEI 11-27:2014). D IM O ST IV A R AT In questa parte sono introdotti i contenuti delle nuove norme CEI EN 50110-1:2014 III Edizione e CEI 11-27:2014 IV Edizione con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, alle figure fondamentali nella programmazione dei lavori e alle qualifiche che devono avere gli addetti ai lavori elettrici (Persona Esperta PES, Persona Avvertita PAV, nonché idonee ai lavori in tensione, in gergo denominate PEI). SI O N E Saranno inoltre oggetto del corso i fondamenti della valutazione del rischio elettrico, richiesta dal D. Lgs. 81/08 con un approfondimento pratico delle procedure in sicurezza VE R Si evidenzia che i soggetti che svolgono funzioni correlate alle nuove figure professionali di URI, RI, ULR e PL, secondo la nuova norma CEI 11-27:2014, assumeranno di fatto il ruolo di dirigente o di preposto. IV A R AT O ST IM VE R SI O N E D Il Datore di Lavoro, con l’ausilio del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), dovrà quindi non solo Valutare i rischi, ed in particolare il Rischio elettrico, individuando precise procedure di lavoro in sicurezza, ma anche assegnare precisi compiti e responsabilità ai soggetti che rivestiranno questi ruoli, con evidenti funzioni organizzative e di supervisione nell'esecuzione di lavori elettrici, come previsto dal Titolo III del D.Lgs. 81/08, in conformità alla normativa vigente, ossia alle nuove norme CEI 11-27:2014, IV Edizione e CEI EN 50110-1:2014, III Edizione. IV A R AT PERSONA ESPERTA (PES) O ST In particolare, è una persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito quanto segue: VE R SI O N E D IM conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica; approfondita conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori; capacità di affrontare in autonomia l ’ organizzazione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia; capacità di individuare e prevenire i rischi elettrici connessi con il lavoro e di mettere in atto le misure idonee a ridurli o a eliminarli; capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici; capacità di sovrintendere e coordinare altri lavoratori; capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza. 12 IV A R AT PERSONA AVVERTITA (PAV) O ST In particolare, è una persona che, con adeguata formazione, ha acquisito quanto segue: VE R SI O N E D IM conoscenza dell ’ antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro; capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori; capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto istruzioni da una PES; capacità di affrontare i pericoli e le difficoltà previste; capacità di riconoscere i pericoli originati da imprevisti anche se potrebbe non essere in grado di affrontarli correttamente in autonomia. 13 IV A R AT D IM O ST Una persona può essere esperta (PES) in una tipologia di lavori e avvertita (PAV) o addirittura comune (PEC) in un’altra. VE R SI O N E La condizione di PES o PAV deve essere attribuita solo a chi svolge professionalmente lavori elettrici. 14 IV A R AT PERSONA COMUNE (PEC) IM O ST Persona che, dal punto di vista elettrico, non rientra nelle categorie PES o di PAV e può operare solo sotto la sorveglianza di PES o PAV, se i rischi elettrici residui non sono stati eliminati, e sotto la supervisione di PES o PAV in caso contrario. SI O N E D L’esecuzione di piccoli interventi volti alla sostituzione di lampade, tubi fluorescenti e fusibili, possono essere eseguiti in autonomia da persone comuni purché siano rispettate entrambe le seguenti condizioni: VE R il materiale utilizzato sia conforme alle relative norme di prodotto; la PEC sia stata preventivamente istruita del corretto comportamento da tenere nell’esecuzione dell’intervento. 15 IV A R AT O ST Definizioni di Responsabile dell’impianto e di Preposto ai lavori SI O N E D IM La persona preposta alla conduzione dell ’ impianto elettrico, ovvero il Responsabile dell’impianto (RI) è la persona designata alla più alta responsabilità della conduzione dell ’ impianto elettrico. All’occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri. VE R La persona preposta alla conduzione dell ’ attività lavorativa, ovvero il Preposto ai lavori (PL) è la persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro.All’occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri. 16 IV A R AT Responsabile dell’impianto e Preposto ai lavori: caso particolare D IM O ST Il responsabile dell ’ uso normale dell ’ impianto può essere competente solo nella conduzione dell ’ impianto ma non competente di lavori elettrici SI O N E Per questo motivo talvolta si affidano ad imprese specializzate (installatrici, global service, ecc), gli interventi di manutenzione, riparazione e pronto intervento VE R Se il responsabile dell ’ uso normale dell ’ impianto non è competente di lavori elettrici, potrà delegare il ruolo di RI ad un terzo di sua fiducia: tale delega è implicita verso il PL per lavori su impianti civili BT 17 IV A Norma CEI 11-27 Ed. III e IV O ST D PIANIFICAZ. DELLE MISURE DI SICUREZZA R SI O N E pianificazione e programmazione lavori eventuale redazione del piano di lavoro modifiche gestionali (p. es. ritarature delle protezioni, esclusione richiusure, inibizione controalimentazioni) e manovre sezionamenti e loro blocco individuazione dell’impianto o sua parte interessata ai lavori informazioni al Preposto ai lavori (PL) consegna dell’impianto al PL ecc. VE ALCUNI COMPITI DELLA PERSONA PREPOSTA ALLA CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (PREPOSTO AI LAVORI - PL) IM ALCUNI COMPITI DELLA PERSONA PREPOSTA ALLA CONDUZIONE DELL’IMPIANTO (RESPONSABILE DELL’IMPIANTO - RI) R AT Ruoli, competenze e responsabilità nell’organizzazione del lavoro elettrico – Capitolo 6 della Norma CEI 11-27 ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA preparazione dei lavori pianificazione delle attività eventuale redazione Piano di intervento presa in carico dal RI dell’impianto o sua parte e successiva riconsegna verifica assenza tensione e messe a terra di lavoro protezioni contro le parti attive adiacenti Verifica situazioni ambientali informazioni al personale ecc. 18 IV A Norma CEI 11-27 Ed. III e IV R AT IDONEITA’ AI LAVORATORI SUBORDINATI PER LAVORI SOTTO TENSIONE IN BT (Tutti o parte di quelli previsti nello specifico campo di attività dell’Azienda) DATORE DI LAVORO SI O N E deve D IM O ST Verificare l’esistenza di processi formativi rappresentativi dei lavori per i quali gli conferisce l’idoneità che abbiano previsto anche esercitazioni teorico pratiche, la documentazione dei corsi di formazione, gli argomenti trattati e le valutazioni finali VE R Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento o della revoca dell’idoneità Accertare: l’idoneità psico-fisica il curriculum professionale i comportamenti seguiti nell’attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza È comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenza annuale 19 IV A Norma CEI 11-27 Ed. III e IV R AT IDONEITÀ DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI AUTONOMI DATORI DI LAVORO IM O ST LAVORATORI AUTONOMI E D AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITA’ SI O N COMPETENZA VE R Devono possedere le conoscenze necessarie per l’idoneità e quando richiesto autocertificarla e possibilmente documentarla. Si raccomanda, per quanto possibile, che l’autocertificazione sia basata sul possesso dei requisiti: riguardanti, in particolare, la tipologia dei lavori sotto tensione per i quali si è in possesso di adeguata esperienza; la minima formazione per PES e PAV. 20