Capitolo 2 Requisiti relativi alle spine e prese

annuncio pubblicitario
Raccolta ufficiale degli atti normativi dell'Ente
per la sicurezza in materia di energia elettrica
ISSN 1103-405X
Autore: Kim Reenaas
1. ------IND- 2015 0223 S-- IT- ------ 20150505 --- --- PROJET
Disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia
elettrica sulle spine e prese per uso comune
ELSÄK-FS
2015:X
Finito di stampare
il
adottata il [giorno mese anno].
L'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica, notifica quanto segue,1 ai sensi
degli articoli 11 e 12 del regolamento (1993:1068) sulle apparecchiature elettriche e
dell'articolo 3 del regolamento (2011:811) sull'accreditamento e il controllo tecnico.
Capitolo 1 Disposizioni introduttive
Ambito di applicazione
Articolo 1 Le presenti disposizioni contengono norme che specificano i requisiti di
sicurezza in materia di spine e prese per uso comune
Le disposizioni generali sulle apparecchiature elettriche sono presenti nelle
disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica (2000:1) relative
a taluni materiali elettrici nonché consigli generali sull'applicazione di tali
disposizioni.
Le presenti disposizioni si applicano unicamente alle spine e prese per uso comune
costruite per funzionare con una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in
corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua.
Le presenti disposizioni non si applicano alle spine e prese alle quali è applicata la
direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione o la
direttiva entrata in vigore al suo posto.
Definizioni e abbreviazioni
Articolo 2
Adattatore
Nel presente regolamento s'intende quanto segue
Un'unità di adattamento per i collegamenti, che permette
la connessione delle apparecchiature elettriche conformi
ai requisiti di un determinato paese ad una presa
1
Cfr. direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative alla società dell'informazione.
1
conforme ai requisiti di un paese diverso,
ELSÄK-FS
SEE
Spazio economico europeo,
UE
Unione europea,
Dispositivo per la
connessione di
apparecchi
d'illuminazione
connettori per il collegamento a un apparecchio di
illuminazione per interni a corrente alternata con una
tensione nominale di 250 V e una corrente nominale di 6
A,
Spina
un connettore per apparecchiature elettriche utilizzato
dall'utente per collegare un apparecchio elettrico alla
rete fissa, nonché
Presa
un connettore nell'impianto elettrico utilizzato dall'utente
per collegare un apparecchio elettrico alla rete fissa.
Capitolo 2 Requisiti relativi alle spine e prese
Requisiti generali di sicurezza
Articolo 1 I requisiti generali di sicurezza sono contenuti negli articoli 4 - 7 del
regolamento (1993:1068) sulle apparecchiature elettriche.
L'articolo 3 del regolamento (1993:1068) sulle apparecchiature elettriche specifica
chiaramente i soggetti responsabili della conformità dei materiali ai requisiti di
sicurezza.
Requisiti di sicurezza specifici
Articolo 2 Le spine e le prese devono essere progettate in conformità dei requisiti
e soddisfare le norme indicate nell'allegato 1, nonché essere certificate ai sensi dei
requisiti.
Articolo 3 I requisiti sulla certificazione in relazione ai requisiti contenuti
nell'allegato 1 ai sensi dell'articolo 2 non si applicano alle spine e alle prese conformi
ai requisiti per poter essere fabbricate e commercializzate in un altro paese dell'UE o
del SEE a condizione che le spine siano certificate ai sensi dei requisiti che risponda
alla realizzazione a norma delle normative contenute nell'allegato 1.
Deroghe per taluni dispositivi per la connessione di apparecchi d'illuminazione
Articolo 4 Le spine e le prese che fungono da dispositivi per la connessione di
apparecchi d'illuminazione non sono soggette agli obblighi contenuti nell'articolo 2.
Le spine e le prese che sono dispositivi per la connessione di apparecchi
d'illuminazione sono soggette a tutte le altre disposizioni previste dalle presenti
disposizioni e devono essere certificate.
2
Deroghe per taluni adattatori
ELSÄK-FS
2015:1
Articolo 5 Le spine e le prese inserite in adattatori destinati esclusivamente al
collegamento temporaneo di materiale elettrico non sono soggette agli obblighi
contenuti nell'articolo 2.
La deroga ai sensi del primo paragrafo si applica unicamente alle spine e alle prese
per cui può essere dimostrata la conformità e che soddisfino i requisiti sulle spine e le
prese contenuti nelle prescrizioni nazionali di un qualsiasi altro paese.
Qualora l'adattatore sia destinato a essere utilizzato in una presa svedese o per una
spina svedese, allora l'adattatore deve essere realizzato in conformità dei e soddisfare
i requisiti contenuti in una qualsiasi delle normative indicate nell'allegato 1.
Le spine e le prese inserite in adattatori sono soggette a tutte le altre disposizioni
previste dalle presenti disposizioni.
Certificazione
Articolo 6 La certificazione deve essere eseguita da un organismo di certificazione
accreditato per adempiere a questo compito conformemente al regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e ala legge (2011:791) sull'accreditamento e il
controllo tecnico.
La certificazione può inoltre essere eseguita da un organismo di certificazione che
soddisfi requisiti equivalenti.
Informazioni che devono essere fornite insieme all'articolo
Articolo 7 Le prescrizioni sulle informazioni che devono essere fornite insieme
alle spine o prese sono contenute nell'articolo 3 delle disposizioni dell'Ente per la
sicurezza in materia di energia elettrica (2000:1) su talune apparecchiature elettriche
nonché consigli generali sull'applicazione di tali disposizioni.
Clausola di riconoscimento reciproco
Articolo 8 Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 non si applicano alle spine e
prese che siano legalmente fabbricate o legalmente commercializzate in un altro
Stato membro nell'UE o in Turchia, o legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA,
parte contraente dell'accordo SEE.
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 saranno tuttavia applicabili nei casi in cui
l'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica sia in grado di dimostrare che il
prodotto in questione non raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello
garantito dalle presenti disposizioni.
3
ELSÄK-FS
Capitolo 3 Altre disposizioni
Vigilanza
Articolo 1 L'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica esercita la
vigilanza conformemente alla legge (1997:857) sull'energia elettrica e al regolamento
(1993:1068) sulle apparecchiature elettriche, o alle disposizioni entrate in vigore al
loro posto.
Contributo finanziario per la vigilanza e altri oneri finanziari
Articolo 2 Le prescrizioni in materia di contributo finanziario per la vigilanza e
altri oneri finanziari sono contenute negli articoli 13-14 delle disposizioni dell'Ente
per la sicurezza in materia di energia elettrica (2000:1) su talune apparecchiature
elettriche nonché pareri di carattere generale sull'applicazione di tali disposizioni;
__________________
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2015.
1. Le spine e le prese immesse sul mercato prima del 1° ottobre possono essere
vendute anche dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni purché
soddisfino i requisiti contenuti nelle disposizioni in applicazione al momento
dell'entrata in vigore.
4
ELSÄK-FS
2015:1
Allegato 1
Normativa svedese
Titolo
SS 428 08 34, terza
edizione, 2013
Spine e prese per uso comune e simili –
SS 428 08 34, seconda
edizione, 2004
Spine e prese per uso comune e simili –
Norme particolari per spine e prese utilizzate in Svezia
Norme particolari per spine e prese utilizzate in Svezia
(si applica unicamente
alle spine e prese
immesse sul mercato
prima del 18 dicembre
2015)
SS-EN 50075, prima
edizione, 1991
Spine piatte bipolari non sostituibili, 2,5 A 250 V con cavo
per il collegamento di apparecchi in classe II e simili
SS-EN 50075, appendice
T1, 2000
SS 428 08 68, prima
edizione, 1999
Spine bipolari 2,5 A 250 V per il collegamento di apparecchi
in classe II e simili
(si applica unicamente
alle spine e prese
immesse sul mercato
prima del 18 dicembre
2015)
SS 428 08 68, appendice
T1, 2000
(si applica unicamente
alle spine e prese
immesse sul mercato
prima del 18 dicembre
2015)
5
ELSÄK-FS
Disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia
elettrica recanti modifica alle disposizioni dell'Ente per la
sicurezza in materia di energia elettrica (2000:1) relative a
taluni materiali elettrici nonché consigli generali
sull'applicazione di tali disposizioni;
adottate il giorno mese anno.
L'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica dispone2 ai sensi dell'articolo 11
del regolamento (1993:1068) sul materiale elettrico per quanto concerne le
disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica (2000:1) relative
a taluni materiali elettrici nonché consigli generali sull'applicazione di tali
disposizioni
che il capitolo 12, articolo 5, sia abrogato,
che l'articolo 1, abbia la seguente enunciazione.
Ambito di applicazione
Articolo 3
3
Le presenti disposizioni si applicano al materiale elettrico.
Le presenti disposizioni non si applicano a:
1.
2.
3.
componenti elettrici destinati a essere montati su altre apparecchiature elettriche
o la cui sicurezza può essere valutata esclusivamente al momento in cui sono
montati,
apparecchiature elettriche destinate all'esportazione verso paesi terzi,
apparecchiature elettriche che costituiscono materiale bellico ai sensi del
regolamento (1992: 1303) sul materiale bellico.
Per le seguenti apparecchiature elettriche non si applicano gli articoli 4- 11:
4.
apparecchiature elettriche progettate per essere utilizzate con una tensione
inferiore a 50 V ca o 75 V cc e oltre 1 000 V ca o 1 500 V cc,
5. apparecchiature elettriche destinate all'uso in atmosfere esplosive,
6. apparecchiature elettromedicali e apparecchiature elettriche per radiologia,
7. apparecchiature elettriche che fanno parte di montacarichi per merci, ascensori
per persone o ascensori per persone e merci,
8. contatori elettrici,
9. apparecchiature per reticolati elettrificati,
10. apparecchiature elettriche speciali destinate ad essere utilizzate a bordo di navi,
aerei o treni conformi alle norme di sicurezza emanate da organismi
internazionali nei quali siano rappresentati i paesi membri dello SEE.
Le disposizioni contenute nel terzo paragrafo, punto 4 - 10 non si applicano alle
apparecchiature terminali radio e di telecomunicazione.
2
Cfr. direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative alla società dell'informazione.
3
Modificato da ultimo ELSÄK-FS 2000:1.
6
Per spine e prese interessate dalle disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di
energia elettrica (2015:1) su spine e prese, o dai regolamenti sostitutivi, non si
applicano gli articoli 4-11.
ELSÄK-FS
2015:1
__________________
Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2015.
7
ELSÄK-FS
Disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia
elettrica recante modifica delle disposizioni dell'Ente per la
sicurezza in materia di energia elettrica (2008:1) concernenti le
modalità di progettazione di impianti elettrici ad alta tensione;
adottate il giorno mese anno.
L'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica dispone4 ai sensi dell'articolo 16
del regolamento sugli impianti elettrici ad alta tensione (2009:22) che nelle
disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica (2008:1)
concernenti le modalità di progettazione di impianti elettrici ad alta tensione deve
essere inserito un nuovo paragrafo, il capitolo 4, articolo 3 a, dal seguente significato.
Capitolo 4 Requisiti di sicurezza specifici in materia d'impianti a
bassa tensione
Articolo 3 bis
Le prese per uso comune alimentate da rete elettrica degli
impianti elettrici a bassa tensione devono soddisfare i requisiti contenuti nelle
disposizioni dell'Ente per la sicurezza (2015:1) in materia di spine e prese per uso
comune, o delle disposizioni sostitutive.
__________________
Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2015.
4
Cfr. direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative alla società dell'informazione.
8
Scarica