Raccolta ufficiale degli atti normativi dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica ISSN 1103-405X Autore: Kim Reenaas 1. ------IND- 2015 0223 S-- IT- ------ 20150505 --- --- PROJET Disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica sulle spine e prese per uso comune ELSÄK-FS 2015:X Finito di stampare il adottata il [giorno mese anno]. L'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica, notifica quanto segue,1 ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (1993:1068) sulle apparecchiature elettriche e dell'articolo 3 del regolamento (2011:811) sull'accreditamento e il controllo tecnico. Capitolo 1 Disposizioni introduttive Ambito di applicazione Articolo 1 Le presenti disposizioni contengono norme che specificano i requisiti di sicurezza in materia di spine e prese per uso comune Le disposizioni generali sulle apparecchiature elettriche sono presenti nelle disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica (2000:1) relative a taluni materiali elettrici nonché consigli generali sull'applicazione di tali disposizioni. Le presenti disposizioni si applicano unicamente alle spine e prese per uso comune costruite per funzionare con una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua. Le presenti disposizioni non si applicano alle spine e prese alle quali è applicata la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione o la direttiva entrata in vigore al suo posto. Definizioni e abbreviazioni Articolo 2 Adattatore Nel presente regolamento s'intende quanto segue Un'unità di adattamento per i collegamenti, che permette la connessione delle apparecchiature elettriche conformi ai requisiti di un determinato paese ad una presa 1 Cfr. direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative alla società dell'informazione. 1 conforme ai requisiti di un paese diverso, ELSÄK-FS SEE Spazio economico europeo, UE Unione europea, Dispositivo per la connessione di apparecchi d'illuminazione connettori per il collegamento a un apparecchio di illuminazione per interni a corrente alternata con una tensione nominale di 250 V e una corrente nominale di 6 A, Spina un connettore per apparecchiature elettriche utilizzato dall'utente per collegare un apparecchio elettrico alla rete fissa, nonché Presa un connettore nell'impianto elettrico utilizzato dall'utente per collegare un apparecchio elettrico alla rete fissa. Capitolo 2 Requisiti relativi alle spine e prese Requisiti generali di sicurezza Articolo 1 I requisiti generali di sicurezza sono contenuti negli articoli 4 - 7 del regolamento (1993:1068) sulle apparecchiature elettriche. L'articolo 3 del regolamento (1993:1068) sulle apparecchiature elettriche specifica chiaramente i soggetti responsabili della conformità dei materiali ai requisiti di sicurezza. Requisiti di sicurezza specifici Articolo 2 Le spine e le prese devono essere progettate in conformità dei requisiti e soddisfare le norme indicate nell'allegato 1, nonché essere certificate ai sensi dei requisiti. Articolo 3 I requisiti sulla certificazione in relazione ai requisiti contenuti nell'allegato 1 ai sensi dell'articolo 2 non si applicano alle spine e alle prese conformi ai requisiti per poter essere fabbricate e commercializzate in un altro paese dell'UE o del SEE a condizione che le spine siano certificate ai sensi dei requisiti che risponda alla realizzazione a norma delle normative contenute nell'allegato 1. Deroghe per taluni dispositivi per la connessione di apparecchi d'illuminazione Articolo 4 Le spine e le prese che fungono da dispositivi per la connessione di apparecchi d'illuminazione non sono soggette agli obblighi contenuti nell'articolo 2. Le spine e le prese che sono dispositivi per la connessione di apparecchi d'illuminazione sono soggette a tutte le altre disposizioni previste dalle presenti disposizioni e devono essere certificate. 2 Deroghe per taluni adattatori ELSÄK-FS 2015:1 Articolo 5 Le spine e le prese inserite in adattatori destinati esclusivamente al collegamento temporaneo di materiale elettrico non sono soggette agli obblighi contenuti nell'articolo 2. La deroga ai sensi del primo paragrafo si applica unicamente alle spine e alle prese per cui può essere dimostrata la conformità e che soddisfino i requisiti sulle spine e le prese contenuti nelle prescrizioni nazionali di un qualsiasi altro paese. Qualora l'adattatore sia destinato a essere utilizzato in una presa svedese o per una spina svedese, allora l'adattatore deve essere realizzato in conformità dei e soddisfare i requisiti contenuti in una qualsiasi delle normative indicate nell'allegato 1. Le spine e le prese inserite in adattatori sono soggette a tutte le altre disposizioni previste dalle presenti disposizioni. Certificazione Articolo 6 La certificazione deve essere eseguita da un organismo di certificazione accreditato per adempiere a questo compito conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ala legge (2011:791) sull'accreditamento e il controllo tecnico. La certificazione può inoltre essere eseguita da un organismo di certificazione che soddisfi requisiti equivalenti. Informazioni che devono essere fornite insieme all'articolo Articolo 7 Le prescrizioni sulle informazioni che devono essere fornite insieme alle spine o prese sono contenute nell'articolo 3 delle disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica (2000:1) su talune apparecchiature elettriche nonché consigli generali sull'applicazione di tali disposizioni. Clausola di riconoscimento reciproco Articolo 8 Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 non si applicano alle spine e prese che siano legalmente fabbricate o legalmente commercializzate in un altro Stato membro nell'UE o in Turchia, o legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 saranno tuttavia applicabili nei casi in cui l'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica sia in grado di dimostrare che il prodotto in questione non raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalle presenti disposizioni. 3 ELSÄK-FS Capitolo 3 Altre disposizioni Vigilanza Articolo 1 L'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica esercita la vigilanza conformemente alla legge (1997:857) sull'energia elettrica e al regolamento (1993:1068) sulle apparecchiature elettriche, o alle disposizioni entrate in vigore al loro posto. Contributo finanziario per la vigilanza e altri oneri finanziari Articolo 2 Le prescrizioni in materia di contributo finanziario per la vigilanza e altri oneri finanziari sono contenute negli articoli 13-14 delle disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica (2000:1) su talune apparecchiature elettriche nonché pareri di carattere generale sull'applicazione di tali disposizioni; __________________ Entrata in vigore e disposizioni transitorie Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2015. 1. Le spine e le prese immesse sul mercato prima del 1° ottobre possono essere vendute anche dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni purché soddisfino i requisiti contenuti nelle disposizioni in applicazione al momento dell'entrata in vigore. 4 ELSÄK-FS 2015:1 Allegato 1 Normativa svedese Titolo SS 428 08 34, terza edizione, 2013 Spine e prese per uso comune e simili – SS 428 08 34, seconda edizione, 2004 Spine e prese per uso comune e simili – Norme particolari per spine e prese utilizzate in Svezia Norme particolari per spine e prese utilizzate in Svezia (si applica unicamente alle spine e prese immesse sul mercato prima del 18 dicembre 2015) SS-EN 50075, prima edizione, 1991 Spine piatte bipolari non sostituibili, 2,5 A 250 V con cavo per il collegamento di apparecchi in classe II e simili SS-EN 50075, appendice T1, 2000 SS 428 08 68, prima edizione, 1999 Spine bipolari 2,5 A 250 V per il collegamento di apparecchi in classe II e simili (si applica unicamente alle spine e prese immesse sul mercato prima del 18 dicembre 2015) SS 428 08 68, appendice T1, 2000 (si applica unicamente alle spine e prese immesse sul mercato prima del 18 dicembre 2015) 5 ELSÄK-FS Disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica recanti modifica alle disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica (2000:1) relative a taluni materiali elettrici nonché consigli generali sull'applicazione di tali disposizioni; adottate il giorno mese anno. L'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica dispone2 ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (1993:1068) sul materiale elettrico per quanto concerne le disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica (2000:1) relative a taluni materiali elettrici nonché consigli generali sull'applicazione di tali disposizioni che il capitolo 12, articolo 5, sia abrogato, che l'articolo 1, abbia la seguente enunciazione. Ambito di applicazione Articolo 3 3 Le presenti disposizioni si applicano al materiale elettrico. Le presenti disposizioni non si applicano a: 1. 2. 3. componenti elettrici destinati a essere montati su altre apparecchiature elettriche o la cui sicurezza può essere valutata esclusivamente al momento in cui sono montati, apparecchiature elettriche destinate all'esportazione verso paesi terzi, apparecchiature elettriche che costituiscono materiale bellico ai sensi del regolamento (1992: 1303) sul materiale bellico. Per le seguenti apparecchiature elettriche non si applicano gli articoli 4- 11: 4. apparecchiature elettriche progettate per essere utilizzate con una tensione inferiore a 50 V ca o 75 V cc e oltre 1 000 V ca o 1 500 V cc, 5. apparecchiature elettriche destinate all'uso in atmosfere esplosive, 6. apparecchiature elettromedicali e apparecchiature elettriche per radiologia, 7. apparecchiature elettriche che fanno parte di montacarichi per merci, ascensori per persone o ascensori per persone e merci, 8. contatori elettrici, 9. apparecchiature per reticolati elettrificati, 10. apparecchiature elettriche speciali destinate ad essere utilizzate a bordo di navi, aerei o treni conformi alle norme di sicurezza emanate da organismi internazionali nei quali siano rappresentati i paesi membri dello SEE. Le disposizioni contenute nel terzo paragrafo, punto 4 - 10 non si applicano alle apparecchiature terminali radio e di telecomunicazione. 2 Cfr. direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative alla società dell'informazione. 3 Modificato da ultimo ELSÄK-FS 2000:1. 6 Per spine e prese interessate dalle disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica (2015:1) su spine e prese, o dai regolamenti sostitutivi, non si applicano gli articoli 4-11. ELSÄK-FS 2015:1 __________________ Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2015. 7 ELSÄK-FS Disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica recante modifica delle disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica (2008:1) concernenti le modalità di progettazione di impianti elettrici ad alta tensione; adottate il giorno mese anno. L'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica dispone4 ai sensi dell'articolo 16 del regolamento sugli impianti elettrici ad alta tensione (2009:22) che nelle disposizioni dell'Ente per la sicurezza in materia di energia elettrica (2008:1) concernenti le modalità di progettazione di impianti elettrici ad alta tensione deve essere inserito un nuovo paragrafo, il capitolo 4, articolo 3 a, dal seguente significato. Capitolo 4 Requisiti di sicurezza specifici in materia d'impianti a bassa tensione Articolo 3 bis Le prese per uso comune alimentate da rete elettrica degli impianti elettrici a bassa tensione devono soddisfare i requisiti contenuti nelle disposizioni dell'Ente per la sicurezza (2015:1) in materia di spine e prese per uso comune, o delle disposizioni sostitutive. __________________ Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2015. 4 Cfr. direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative alla società dell'informazione. 8