HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO DISCIPLINA DELL’ISTITUTO DELLA MOBILITÀ QUESITI (posti in data 19 febbraio 2011) 1) quali sono i diritti del dipendente in materia di mobilità? 2) l'Azienda può impedire al dipendente di cambiare sede di lavoro adducendo motivi relativi a “esigenze di servizio”? 3) esiste un blocco della mobilità anche nella sanità? RISPOSTE (inviate in data 21 febbraio 2011) 1) quali sono i diritti del dipendente in materia di mobilità? La mobilità di un dirigente medico può essere disposta all’interno della stessa azienda (mobilità interna) o tra aziende diverse (mobilità esterna). La mobilità interna è disciplinata dall’articolo 16 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001, e prevede tre distinte fattispecie: ٧ la mobilità conseguente al conferimento di un diverso incarico ٧ la mobilità a domanda che si sostanzia comunque nel conferimento di un nuovo incarico dirigenziale ٧ la mobilità d’urgenza disposta dall’azienda per far fronte a esigenze organizzative che non sia possibile altrimenti soddisfare Un caso particolare di mobilità interna è rappresento dalla richiesta di cambiamento della sede di lavoro per assicurare la continuità assistenziale ad un familiare invalido o per soddisfare esigenze personali da parte di un portatore di handicap (legge 104/92, articolo 33, commi 5 e 6). Il trasferimento per mobilità interna, fatto salvo il trasferimento d’urgenza temporaneamente disposto dall’azienda per far fronte ad esigenze organizzative che non sia possibile altrimenti soddisfare, è possibile solo attraverso il conferimento di un nuovo incarico dirigenziale, e come tale costituisce una prerogativa dell’azienda e non una facoltà del dirigente. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 A questo riguardo è opportuno ricordare che tra le modifiche che sono state apportate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sul rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, una particolarmente importante concerne la formulazione dell’articolo 5, che ha per oggetto i poteri di organizzazione. Tale modifica ha reso ancora più forti le prerogative dell’azienda per quanto concerne l’organizzazione del lavoro, precisando in particolare che le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Di converso lo stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 una serie di articoli che hanno reso molto più cogenti le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare, prevedendo tra l’altro il licenziamento laddove il dipendente rifiuti di ottemperare ad una disposizione di trasferimento per esigenze di servizio. La norma, esplicitata nell’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata introdotta dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (articolo 69, disposizioni relative al procedimento disciplinare) ed è stata (né poteva non esserlo) integralmente recepita dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica stipulato in data 6 maggio 2010, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006_2009, stipulato in data 17 ottobre 2008. La mobilità esterna è disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto concerne i principi generali che devono essere applicati a tutti i dipendenti pubblici, e dall’articolo 20 del CCNL 1998_2001 per quanto concerne l’applicazione di questo istituto nello specifico ambito della dirigenza medica. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 2) l'Azienda può impedire al dipendente di cambiare sede di lavoro adducendo motivi relativi a “esigenze di servizio”? Purtroppo la risposta è affermativa: la mobilità esterna è possibile solo previo assenso del’amministrazione di appartenenza, e più precisamente dei responsabili sia della struttura di appartenenza che della struttura di destinazione. L’istituto della mobilità della dirigenza medica è disciplinato non solo dall’articolo 20 del CCNL 1998_2001, ma anche dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 che detta norme generali in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, e che secondo una logica di gerarchia delle norme sicuramente ha maggior valore di una norma contrattuale. Questo è ancor più vero oggi in relazione alla evoluzione della normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e che, invertendo una linea di tendenza consolidata, ripristina la priorità della norma di legge rispetto al contratto. Secondo il citato articolo 20 la mobilità volontaria era subordinata alla sola accettazione dell’amministrazione di destinazione, e il nulla osta non poteva essere negato dall’amministrazione di appartenenza, superato il periodo di prova. Il comma 2 dell’articolo 20 prevedeva infatti che Il nulla osta dell' azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi. Il CCNL è stato stipulato in data 8 giugno 2000, mentre il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è entrato in vigore nel maggio 2001. Nella formulazione originaria l’articolo 30 precisava 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. La disciplina della mobilità volontaria è stata profondamente modificata da successivi provvedimenti legislativi, non derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che conferiscono oggi all’amministrazione di appartenenza ampia discrezionalità, facendo prevalere motivazioni di carattere economico ed organizzativo rispetto alle esigenze professionali del dirigente. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 Una prima significativa modifica è stata introdotta dal comma 230 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha inserito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 35, che disciplina l’accesso al pubblico impiego, l’articolo 35-bis, che dispone: I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. Oltre a questo vincolo, che deriva dalla normativa nazionale, una ulteriore limitazione all’istituto della mobilità volontaria è stata posta da disposizioni restrittive emanate in ambito regionale, soprattutto dalle Regioni sottoposte a piani di rientro, che hanno subordinato la concessione del nulla osta alla rinuncia alla sostituzione del dipendente che viene trasferito ad altra azienda in base all’istituto della mobilità. Questo al fine di evitare effetti negativi in termini di costo complessivo del personale a livello regionale. Una ulteriore ed ancor più cogente limitazione del diritto ad accedere alla mobilità è stata introdotta dall’articolo 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 30, che disciplina l’ istituto della mobilità, aggiungendo al testo vigente (Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre ammini-strazioni, che facciano domanda di trasferimento) le seguenti precisazioni: Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. Questo ultimo periodo del comma 1 è stato oggetto di un noto parere del Ministero della Funzione Pubblica che ha chiarito che l’assenso dell’amministrazione di appartenenza è imprescindibile, ed è lasciato alla valutazione della stessa che non sussistano ragioni ostative alla concessione del trasferimento (quale ad esempio la mancata autorizzazione regionale alla sostituzione del dirigente trasferito). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 3) esiste un blocco della mobilità anche nella sanità? L’istituto della mobilità non solo non è stato bloccato, ma costituisce modalità obbligatoria per la copertura di carenze di organico che deve essere esperita prima di poter procedere ad ulteriori assunzioni. L’articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone infatti che: Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Restrizioni particolarmente severe concernono invece le possibilità di assunzioni, che già la legge 24 dicembre 2007 n. 244 aveva sottoposto ad una serie di restrizioni, che sono state ulteriormente inasprite dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria) che estende al quadriennio 2010 – 2014 l’applicazione del comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244 LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) articolo 3, comma 102 Per il quadriennio 2010 - 2013, le amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 16 Mobilità interna 1. mobilità interna a seguito del conferimento di un nuovo incarico Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’ interno dell’azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall’articolo 27 del CCNL 1998_2001 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, e comporta l’aggiornamento del contratto individuale di lavoro in quanto ne modifica una componente fondamentale qual è la sede di lavoro. 2. mobilità a domanda e incarichi dirigenziali La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall’articolo 28 del CCNL 1998_2001. 3. mobilità interna di urgenza Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione di cui all’articolo 18 del CCNL 8 giugno 2000. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 16 Mobilità interna 4. condizioni e limiti di utilizzo della mobilità interna d’urgenza La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito. 5. sostituzione di un direttore di struttura complessa Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l’espletamento dell’incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all’articolo 18, commi 1 e 2 del CCNL 1998_2001, le aziende possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato articolo 18, comma 8. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 20 mobilità volontaria 1. assenso dell’azienda di destinazione quale unico vincolo La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche di Regioni diverse, in presenza della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso. 2. possibilità di sostituire il nullaosta col preavviso di tre mesi Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi. I commi 1 e 2 risultano di fatto disapplicati per effetto delle modifiche al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportate dall’articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha ripristinato la priorità della legge rispetto al contratto, precisando che le norme di legge non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, a meno che la legge espressamente non lo preveda. Questo principio ha reso ineludibile l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, già previsto dal comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 165 (che disciplina la mobilità dei dipendenti pubblici) fin dalla prima versione, e ribadito nel testo modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevedeva che il trasferimento fosse disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 3. continuità del rapporto di lavoro in caso di mobilità La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento dell’incarico dirigenziale che deve essere conferito al dirigente tra quelli previsti dalla normativa vigente, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Il conferimento dell’ incarico deve essere perfezionato attraverso la stipula del contratto individuale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 20 4. perdita dell’incarico di struttura complessa in caso di mobilità La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito di un incarico di struttura semplice o di un incarico professionale, anche di alta specializzazione, tenuto conto della clausola precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente (avviso pubblico, valutazione di idoneità formulata da una commissione appositamente nominata, scelta motivata del direttore generale). LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). 230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi". Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 35 Reclutamento del personale 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articolo 2, comma 2, ultimo periodo testo vigente fino al 19 marzo 2009 Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. testo vigente dal 20 marzo 2009 a seguito della modifica apportata dall’articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2009. n. 15 entrata in vigore il 20 marzo 2009 Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 1. la mobilità volontaria quale cessione del contratto di lavoro Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 1-bis. misure per agevolare i processi di mobilità Fermo restando quanto previsto al comma 2 per quanto concerne la nullità con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2. ruolo e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 2-bis. procedure di mobilità e procedure concorsuali Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Articolo 35 Reclutamento di personale 5-bis. permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165 ARTICOLO 2 principi generali che disciplinano l’azione amministrativa 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165 ARTICOLO 2 Potere di organizzazione 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165 ARTICOLO 55-quater Licenziamento disciplinare 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse a fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 5 febbraio 1992, n.104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. articolo 33 AGEVOLAZIONI 5. avvicinamento della sede di lavoro alla persona da assistere il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. avvicinamento della sede di lavoro al dipendente disabile La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 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