disciplina dell`istituto della mobilità

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OGGETTO
DISCIPLINA DELL’ISTITUTO DELLA MOBILITÀ
QUESITI
(posti in data 19 febbraio 2011)
1) quali sono i diritti del dipendente in materia di mobilità?
2) l'Azienda può impedire al dipendente di cambiare sede di lavoro
adducendo motivi relativi a “esigenze di servizio”?
3) esiste un blocco della mobilità anche nella sanità?
RISPOSTE
(inviate in data 21 febbraio 2011)
1) quali sono i diritti del dipendente in materia di mobilità?
La mobilità di un dirigente medico può essere disposta all’interno
della stessa azienda (mobilità interna) o tra aziende diverse (mobilità
esterna). La mobilità interna è disciplinata dall’articolo 16 del CCNL
10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001, e prevede tre
distinte fattispecie:
٧ la mobilità conseguente al conferimento di un diverso incarico
٧ la mobilità a domanda che si sostanzia comunque nel conferimento
di un nuovo incarico dirigenziale
٧ la mobilità d’urgenza disposta dall’azienda per far fronte a esigenze
organizzative che non sia possibile altrimenti soddisfare
Un caso particolare di mobilità interna è rappresento dalla richiesta
di cambiamento della sede di lavoro per assicurare la continuità
assistenziale ad un familiare invalido o per soddisfare esigenze
personali da parte di un portatore di handicap (legge 104/92, articolo
33, commi 5 e 6).
Il trasferimento per mobilità interna, fatto salvo il trasferimento
d’urgenza temporaneamente disposto dall’azienda per far fronte ad
esigenze organizzative che non sia possibile altrimenti soddisfare, è
possibile solo attraverso il conferimento di un nuovo incarico
dirigenziale, e come tale costituisce una prerogativa dell’azienda e non
una facoltà del dirigente.
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A questo riguardo è opportuno ricordare che tra le modifiche che sono
state apportate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali
sul rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, una
particolarmente importante concerne la formulazione dell’articolo 5,
che ha per oggetto i poteri di organizzazione. Tale modifica ha reso
ancora più forti le prerogative dell’azienda per quanto concerne
l’organizzazione del lavoro, precisando in particolare che le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione, con la capacità ed
i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione
ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
Di converso lo stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
introduce nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 una serie
di articoli che hanno reso molto più cogenti le disposizioni in materia
di responsabilità disciplinare, prevedendo tra l’altro il licenziamento
laddove il dipendente rifiuti di ottemperare ad una disposizione
di trasferimento per esigenze di servizio.
La norma, esplicitata nell’articolo 55-quater del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è stata introdotta dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 (articolo 69, disposizioni relative al procedimento
disciplinare) ed è stata (né poteva non esserlo) integralmente recepita
dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica
stipulato in data 6 maggio 2010, integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro 2006_2009, stipulato in data 17 ottobre 2008.
La mobilità esterna è disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per quanto concerne i principi generali
che devono essere applicati a tutti i dipendenti pubblici, e dall’articolo
20 del CCNL 1998_2001 per quanto concerne l’applicazione di questo
istituto nello specifico ambito della dirigenza medica.
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2) l'Azienda può impedire al dipendente di cambiare sede di lavoro
adducendo motivi relativi a “esigenze di servizio”?
Purtroppo la risposta è affermativa: la mobilità esterna è possibile
solo previo assenso del’amministrazione di appartenenza, e più
precisamente dei responsabili sia della struttura di appartenenza che
della struttura di destinazione.
L’istituto della mobilità della dirigenza medica è disciplinato non solo
dall’articolo 20 del CCNL 1998_2001, ma anche dall’articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 che detta norme generali in materia
di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, e che secondo una logica
di gerarchia delle norme sicuramente ha maggior valore di una norma
contrattuale. Questo è ancor più vero oggi in relazione alla evoluzione
della normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti e che, invertendo una linea di tendenza consolidata,
ripristina la priorità della norma di legge rispetto al contratto.
Secondo il citato articolo 20 la mobilità volontaria era subordinata
alla sola accettazione dell’amministrazione di destinazione, e il nulla
osta non poteva essere negato dall’amministrazione di appartenenza,
superato il periodo di prova. Il comma 2 dell’articolo 20 prevedeva
infatti che Il nulla osta dell' azienda o ente di appartenenza, qualora
non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal
preavviso di tre mesi. Il CCNL è stato stipulato in data 8 giugno 2000,
mentre il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è entrato in vigore
nel maggio 2001. Nella formulazione originaria l’articolo 30 precisava
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
La disciplina della mobilità volontaria è stata profondamente
modificata da successivi provvedimenti legislativi, non derogabili
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che conferiscono oggi
all’amministrazione di appartenenza ampia discrezionalità, facendo
prevalere motivazioni di carattere economico ed organizzativo rispetto
alle esigenze professionali del dirigente.
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Una prima significativa modifica è stata introdotta dal comma 230
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha inserito
nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 35, che
disciplina l’accesso al pubblico impiego, l’articolo 35-bis, che dispone:
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
Oltre a questo vincolo, che deriva dalla normativa nazionale, una
ulteriore limitazione all’istituto della mobilità volontaria è stata posta
da disposizioni restrittive emanate in ambito regionale, soprattutto
dalle Regioni sottoposte a piani di rientro, che hanno subordinato
la concessione del nulla osta alla rinuncia alla sostituzione
del dipendente che viene trasferito ad altra azienda in base all’istituto
della mobilità. Questo al fine di evitare effetti negativi in termini
di costo complessivo del personale a livello regionale.
Una ulteriore ed ancor più cogente limitazione del diritto ad accedere
alla mobilità è stata introdotta dall’articolo 49 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il comma 1 dell’articolo
30, che disciplina l’ istituto della mobilità, aggiungendo al testo
vigente (Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre ammini-strazioni, che
facciano domanda di trasferimento) le seguenti precisazioni:
Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente
i criteri di scelta.
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
Questo ultimo periodo del comma 1 è stato oggetto di un noto parere
del Ministero della Funzione Pubblica che ha chiarito che l’assenso
dell’amministrazione di appartenenza è imprescindibile, ed è lasciato
alla valutazione della stessa che non sussistano ragioni ostative
alla concessione del trasferimento (quale ad esempio la mancata autorizzazione regionale alla sostituzione del dirigente trasferito).
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3) esiste un blocco della mobilità anche nella sanità?
L’istituto della mobilità non solo non è stato bloccato, ma costituisce
modalità obbligatoria per la copertura di carenze di organico che deve
essere esperita prima di poter procedere ad ulteriori assunzioni.
L’articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 dispone infatti che:
Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,
devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori
ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda
di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Restrizioni particolarmente severe concernono invece le possibilità
di assunzioni, che già la legge 24 dicembre 2007 n. 244 aveva
sottoposto ad una serie di restrizioni, che sono state ulteriormente
inasprite dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria) che estende al quadriennio
2010 – 2014 l’applicazione del comma 102 dell’articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n.244
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)
articolo 3, comma 102
Per il quadriennio 2010 - 2013, le amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella
relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso
il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per
ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 16
Mobilità interna
1. mobilità interna a seguito del conferimento di un nuovo incarico
Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’
interno dell’azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza
del conferimento di uno degli incarichi previsti dall’articolo 27
del CCNL 1998_2001 in struttura ubicata anche in località diversa
da quella della sede di precedente assegnazione, e comporta
l’aggiornamento del contratto individuale di lavoro in quanto ne
modifica una componente fondamentale qual è la sede di lavoro.
2. mobilità a domanda e incarichi dirigenziali
La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e
diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal
richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure
di conferimento degli incarichi previste dall’articolo 28 del CCNL
1998_2001.
3. mobilità interna di urgenza
Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che
avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui
sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture
interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili,
ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione
di cui all’articolo 18 del CCNL 8 giugno 2000.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 16
Mobilità interna
4. condizioni e limiti di utilizzo della mobilità interna d’urgenza
La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare
in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha
carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente
necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può
superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata.
La mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a rotazione tra
tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito.
5. sostituzione di un direttore di struttura complessa
Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi
l’espletamento dell’incarico di direttore di dipartimento o di
struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi
ricorso all’articolo 18, commi 1 e 2 del CCNL 1998_2001, le aziende
possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad
altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in
disciplina equipollente, ai sensi del citato articolo 18, comma 8.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 20
mobilità volontaria
1. assenso dell’azienda di destinazione quale unico vincolo
La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale, anche di Regioni diverse, in presenza
della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente
che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda
di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza
del dirigente stesso.
2. possibilità di sostituire il nullaosta col preavviso di tre mesi
Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga
concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso
di tre mesi.
I commi 1 e 2 risultano di fatto disapplicati per effetto delle modifiche al comma 2
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportate dall’articolo 1,
comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha ripristinato la priorità della legge
rispetto al contratto, precisando che le norme di legge non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, a meno che la legge espressamente non lo preveda. Questo principio ha
reso ineludibile l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, già previsto dal comma 1
dell’articolo 30 del decreto legislativo 165 (che disciplina la mobilità dei dipendenti
pubblici) fin dalla prima versione, e ribadito nel testo modificato dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che prevedeva che il trasferimento fosse disposto previo parere
favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto
ricoperto o da ricoprire.
3. continuità del rapporto di lavoro in caso di mobilità
La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro.
Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento
dell’incarico dirigenziale che deve essere conferito al dirigente tra
quelli previsti dalla normativa vigente, l'azienda di destinazione
tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente
anche nelle precedenti amministrazioni. Il conferimento dell’
incarico deve essere perfezionato attraverso la stipula del contratto
individuale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 20
4. perdita dell’incarico di struttura complessa in caso di mobilità
La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa comporta
nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente
di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito
di un incarico di struttura semplice o di un incarico professionale,
anche di alta specializzazione, tenuto conto della clausola
precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà
essere conferito dalla nuova azienda previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente (avviso pubblico,
valutazione di idoneità formulata da una commissione appositamente nominata, scelta motivata del direttore generale).
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I vincitori dei
concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 35
Reclutamento del personale
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
articolo 2, comma 2, ultimo periodo
testo vigente fino al 19 marzo 2009
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e,
per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che
la legge disponga espressamente in senso contrario.
testo vigente dal 20 marzo 2009
a seguito della modifica apportata dall’articolo 1, comma 1,
della legge 4 marzo 2009. n. 15
entrata in vigore il 20 marzo 2009
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e,
per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora
ciò sia espressamente previsto dalla legge.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo. 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
1. la mobilità volontaria quale cessione del contratto di lavoro
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono
in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato
sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. misure per agevolare i processi di mobilità
Fermo restando quanto previsto al comma 2 per quanto concerne
la nullità con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia previa
intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative sono disposte le misure per agevolare
i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio
delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che
presentano carenze di organico.
2. ruolo e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e
i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento
di nuovo personale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
2-bis. procedure di mobilità e procedure concorsuali
Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando
o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che
facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti
dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
Articolo 35
Reclutamento di personale
5-bis. permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165
ARTICOLO 2
principi generali che disciplinano l’azione amministrativa
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici
di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità
dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività,
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse,
si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per
ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165
ARTICOLO 2
Potere di organizzazione
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2,
comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e
le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e
i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione
ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali
le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del
principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione
del lavoro nell'ambito degli uffici.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165
ARTICOLO 55-quater
Licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni,
anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o
comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse a fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero di progressioni
di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e
della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 5 febbraio 1992, n.104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate.
articolo 33
AGEVOLAZIONI
5. avvicinamento della sede di lavoro alla persona da assistere
il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona
con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine
entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori
o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche
essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha
diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede.
6. avvicinamento della sede di lavoro al dipendente disabile
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha
diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza
il suo consenso.
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