Scontrini farmacia: detraibilità L`Agenzia delle Entrate, con la

Scontrini farmacia: detraibilità
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 21 aprile 2009, ha risposto ai
quesiti posti dalla Consulta dei CAF, inerenti gli scontrini rilasciati dalle farmacie.
L’Agenzia HA RIBADITO che lo scontrino parlante inerente l’acquisto di farmaci,
dal 1° gennaio 2008, deve assolutamente contenere il CODICE FISCALE del destinatario
della spesa. Non è più ammessa l’autocertificazione. Il periodo transitorio è stato
dal 1 luglio al 31 dicembre 2007. Pertanto gli scontrini emessi dopo la data sopra indicata
e non regolari, non possono essere considerati ai fini della detraibilità del 19% sulla
denuncia dei redditi.
I cittadini devono essere molto attenti al momento dell’acquisto dei medicinali,
presentare SEMPRE la TESSERA SANITARIA e controllare che gli scontrini siano
regolari.
Elenchiamo cosa deve contenere lo scontrino per essere valido ai fini della detraibilità:
- nome del farmaco
- la quantità acquistata
- una delle seguenti diciture: farmaco, medicinale, otc, sop
- il codice fiscale del destinatario il medicinale