L’IMPUTABILITA’MINORILE E GLI APPORTI DELLE NEUROSCIENZE. Emanuela Giulia Valentini* ABSTRACT Nell’articolo, dopo la trattazione della disciplina più significativa in matteria di minori, si tratterà delle teorie psicologiche e sociologiche a partire dagli anni trenta sulla delinquenza minorile, della disciplina dell’ordinamento italiano e inglese e della necessaria integrazione degli apporti delle neuroscienze in tema di imputabilità, con delle spiegazioni esemplificative in materia di assunzione dei rischi e capacità di scelte decisionali nell’età’ minore. PAROLE CHIAVE: Convenzione di Ginevra, Regole di Pechino, teorie sulla criminogenesi, ordinamento italiano e inglese, imputabilità, neuroscienze. 1.LE FONTI INTERNAZIONALI E ACCENNI ALLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE A livello internazionale si è già accennato al lento, ma progressivo stratificarsi nella coscienza sociale del bisogno di normazione e valorizzazione dell’infanzia. La tutela della minore età, ignorata sin dal tempo di Gesù Cristo12 (Corrado Augias, 2006), nell’epoca medievale e successivamente nella società dell’Ottocento, come emerge nei racconti Dickensiani, che nella realtà sociale di quell’epoca, contemplava la pena di morte, è una conquista recente, solo nel Novecento, si assiste ad un lento e graduale passaggio della condizione del bambino da quella di suddito a quella di cittadino. Nell’ambito delle società occidentali, le risposte non sono omogenee e neppure comparabili, l’intervento internazionale è stato diretto a stilare un minimo comune di regole. Infatti, sono stati i timori della perdita di credibilità dell’apparato repressivo, l’esigenza della difesa sociale del crimine, quella di dare risposta soddisfacente alla vittima del reato, di assicurare la vivibilità nel centro urbano e la protezione di soggetti talvolta assai deboli nei * email [email protected]; tel 011-6395104 o cell.346-6209039. 1 Il minore era considerato incapace e di scarso valore a quel tempo, con la sua parabola Gesù sosteneva “soltanto chi vedrà con gli occhi di un bambino potrà entrare nel regno dei cieli” valorizzandone l’innocenza e l’importanza nell’ascolto e nella sua formazione. 1 confronti di un aggressore violento e pericolosamente adultizzato, a determinare una reazione a livello internazionale. In Inghilterra, accanto alle durezze repressive sono nati i primi movimenti solidaristici e umanitari. Il primo luglio 1899 l’ Inghilterra vide entrare in funzione la Juvenile court, primo giudice di Chicago per i minorenni, seguirono poi analoghe corti in molte altre città degli U.S.A. Dopo il Regno Unito anche l’Europa Continentale avvertì l’esigenza di una giustizia specializzata in Italia, con il Regio decreto 1934 n.1404. I principali riferimenti normativi internazionali a tutela del minore sono la Dichiarazione di Ginevra del 1924, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’ Uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e per quanto riguarda l’ Europa, la Raccomandazione del 1987. Nel corpo della Dichiarazione di Ginevra, emanata il 24.9.1924 si stabilisce il diritto del fanciullo ad una normale crescita psicofisica e spirituale e ad una protezione speciale. La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, costituenti la prima parte del diritto della Carta interna approvata dall’Assemblea Generale del diritto ONU il 10.12.1948, riafferma la centralità della famiglia e la speciale assistenza della quale hanno bisogno madre e bambino, nonché il diritto dei genitori a scegliere una adeguata istruzione per i figli minori la cui fondamentalità è approvata dal Preambolo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata dall’ assemblea Generale il 20.11.1959. Assume rilievo inoltre la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, approvata a Roma il 4.11.1950 e il Protocollo addizionale di Parigi del 20.3.1952, teso ad assicurare il diritto all’istruzione, la quale impone amore, comprensione, atmosfera d’affetto, sicurezza, tali a garantire un pieno ed equilibrato sviluppo delle potenzialità proprie del minore. Anche l’Unione Europea, attraverso il Consiglio d’Europa, ha indicato alcuni fondamentali principi informatori della materia. La Raccomandazione approvata il 17.9.1987 riguardo alle risposte sociali delle delinquenza minorile, premette, in primis, che la reazione penale deve tener conto dei bisogni e del modo d’essere del minorenne: uomo che cresce in continuo divenire, che ha necessità di trattamento e pedagogicamente orientato, e in secondo luogo che la carcerazione deve essere a fini risocializzanti. Le affermazioni della Risoluzione n. 62 riguardano la trasformazione sociale della delinquenza minorile e le conclusioni della XI Conferenza di ricerche criminologiche sulla prevenzione della delinquenza minorile e il ruolo delle Agenzie di socializzazione in una società in evoluzione. Individuano quindi tre aree di particolare interesse: prevenzione, uscita dal circuito giudiziario-ricomposizione del conflitto, giustizia dei minori. La Raccomandazione fa 2 proprie le Regole di Pechino. Secondo le stesse gli Stati sono tenuti, secondo i loro interessi generali a tutelare il benessere del minore e della sua famiglia, realizzare le condizioni per assicurare al minore una vita proficua all'interno della Comunità, che incoraggi un processo di maturazione capace di tenerlo lontano il più possibile dalla criminalità e dalla delinquenza, durante il periodo di vita in cui è più esposto a un comportamento deviante, prendere misure concrete che comportano la piena mobilitazione di tutte le possibili risorse, incluse la famiglia, i volontari e altri gruppi comunitari, così come la scuola e le altre istituzioni, al fine di promuovere la tutela del minore per ridurre la necessità di un intervento della legge e di trattare efficacemente, equamente e umanamente, il minore quando venga in conflitto con la legge. Per quanto attiene i soggetti a cui è destinato, il corpus normativo dispone che le seguenti regole minime standard dovranno essere applicate imparzialmente a tutti i giovani che delinquono, senza distinzione di alcun tipo, di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di politica o di altra opinione, nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altro status e soprattutto per quanto attiene al problema dell’imputabilità ha stabilito che il limite di età per essere ritenuti responsabile di un crimine non può essere troppo basso, ha inteso un approccio sensibile con forme di diversione, cioè sottrazione all’ineluttabilità di un rigido schema processuale penale e attraverso la ricomposizione del conflitto che in Italia è stato recepito dal DPR 448/888(Codice penale e procedura penale 1999) che prevede la mediazione penale nella fase preprocessuale o processuale ai sensi dell’art.9 nel primo caso con richiesta di sentenza di non luogo a procedere, art.27 del D.P.R. per la riconduzione del fatto nell’ambito di una fattispecie priva di relazione penale all’esito positivo della mediazione, cioè ricomposizione del conflitto tramite la figura del mediatore o se necessario art.28 D.P.R.448/88 procedere in giudizio con possibilità di sospensione del processo con la messa prova o il perdono giudiziale ed estinzione del reato. La Convenzione sul diritto del fanciullo New York 20 novembre 1989, ha fatto proprie le regole di Pechino, pur non soffermandosi sui limiti dell’età imputabile, è il primo strumento di diritto internazionale dettagliato e puntuale, che giunge dopo 10 anni di lavoro della Commissione dei diritti dell’uomo, a differenza della Convenzione di Ginevra, prevede la tutela del fanciullo al fine di non essere arruolato nelle forze armate prima del compimento dell’età quindici anni (art.38, 2 comma), la tutela all’ interesse superiore del fanciullo, il diritto d’espressione, l’onore e la reputazione del fanciullo, esclude l’ applicazione di punizioni crudeli e degradanti, la pena capitale, l’ergastolo senza rilascio, il processo pienamente garantista e la decisione quanto più rapida possibile. La pena deve promuovere il senso di dignità e di valore del minore ad essere pedagogicamente orientata e finalizzata alla reintegrazione sociale. La Panoramica 3 internazionale relativamente ai dati relativi all’applicazione della pena di morte nel mondo offre un quadro abbastanza drammatico sul genere di sanzioni previste per i minori d’età, molti paesi Congo, Iran, Yemen, Saudi Arabia, PaKistan, Nigeria hanno applicato tale sanzione dal 1990 ad oggi a giovani adolescenti, 21 stati negli Stati Uniti permettono l’ esecuzione di individui non ancora maggiorenni, in molti di questi Stati questo può avvenire anche ad adolescenti di sedici anni. La Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Thompson v. Oklahoma (1998) ha proibito la pena di morte per giovani di 15 anni (Steinberg, Scott, 2003) (Death Penalty Information Center, 2005). 2. I DIVERSI APPROCCI ALLE MOTIVAZIONI DELLA DELINQUENZA MINORILE A partire dagli anni ‘20 e ‘30, emergono le teorie sociologiche, che individuando nella società una delle cause primarie del crimine focalizzano l’attenzione su variabili quali la disintegrazione sociale e politica, le diverse opportunità di riuscita in riferimento al livello sociale, le condizioni di povertà, la carenza di validi modelli di identificazione, le condizioni di povertà, la discordia genitoriale (anni ‘70 legge sul divorzio) e l’assenza di una valida educazione genitoriale3. Secondo Reymond-Rivier (2000) molti adolescenti a causa di esperienze mortificanti, delusi per i loro insuccessi trovano rifugio negli ambienti in cui non si sentono diversi. Il gruppo crea sicurezza nella banda, il ragazzo trova in essa una compensazione ai suoi sentimenti di debolezza e inferiorità delle frustrazioni del passato, il gruppo diventa il deposito del suo io,un referente morale per immaturità affettiva (Zara 1999). Con il costrutto del sé si intende il complesso interrelato di sentimenti, credenze, pensieri che l’individuo elabora circa se stesso in una visione di presentificazione del sé e di futurizzazione del sé4. Gli adolescenti sono particolarmente sensibili nel percepire favoritismi o ingiustizie, secondo il concetto di disparità percepite risulta un senso di incompetenza e inadeguatezza di fronte agli standard sociali che si può tramutare in atti delinquenziali. Il comportamento 3 Lo sviluppo sociale del bambino e dell’adolescente, Importanza e carattere particolare del rapporto madre-bambino, (Reymond-Rivier, 2000, p.15). L’adolescente trova rassicurazione nel mondo esterno in relazione del rapporto con la madre nel primo anno di vita fattore determinante che lo rassicura nella vita adulta nella cosiddetta prima socializzazione che poi creerà un rapporto relazionale nel mondo esterno e segnerà anche nell’ adolescente la tendenza ad avere rapporti equilibrati o determinare una motivazione alla degenerazione in un comportamento criminale secondo le teorie piagetiane e freudiane. 4 La criminalità organizzata in Sicilia vede il crearsi di nuovi valori all’interno del clan mafioso, nelle regioni calde aumentano la percentuale dei crimini minorili per il crearsi di nuovi modelli di valori fondati sull’illegalità del clan. La mafia nata in origine come difesa dalla assenza dello Stato e a difesa del più debole approdando all’illegalità con attività criminali organizzate (art.416 bis c.p.) incutendo intimidazione e omertà,crea un mondo di valori alternativi per il clan. Tre minori condannati su quattro sono nati nel Mezzogiorno ma solo due commettono delitti nelle regioni meridionali esportazione della criminalità mafiosa da parte dei minori del sud nelle altre aree del Paese (Di Nuovo, Grasso, 2005). 4 delinquente offrirebbe, così, vie alternative per raggiungere obiettivi che sarebbero altrimenti difficili, uno sconto al prezzo per ottenere lecitamente oggetti, denaro, autorità. L’ approccio psicologico, sociologico e economico, politico sono i tre aspetti per fare ricerca in campo criminologico. I criminologi sono interessati a capire perché alcuni individui abbiano una predisposizione verso il comportamento criminale, alla criminogenesi, analizzano le motivazioni ai reati d’impeto, rispetto alla premeditazione, il labelling (etichettamento) come criminale, altre forme di disordine della condotta, come il comportamento cambi nella vita considerando l’incidenza delle diverse variabili in gioco, la malattia mentale. Con il connubio di diverse scienze analizza le dinamiche di gruppo, le responsabilità sociali, la posizione della vittima e del reo, le motivazioni ad atti vandalici nella distruzione di cose che non si possono avere, le differenziazioni di status e altri aspetti quali l’ineguaglianza e le stigmatizzazione sociali nell’influenza su scelte di delinquenza, le carriere criminali. Questi fattori: predittivi, si rapportano bilanciandosi con altri fattori, i fattori protettivi: a)alto grado di intelligenza e b) il provenire da famiglie di elevato reddito. Giuridicamente in Italia, mentre il Codice Rocco sostiene il principio del libero arbitrio e la commisurazione della sanzione per la commissione del reato se il soggetto e’ capace di intendere e di volere e non sussistono scriminanti, la teorie della Nuova Difesa Sociale sostiene l’applicazione della sola misura di sicurezza e ritenendo l’individuo irresponsabile, crede che la causa sia un fallimento sociale e che nell’istinto retributivo vi sia anche la proiezione di una zona d’ombra, la mancata accettazione della propria negatività come parte della natura umana Le teorie di Lombroso, il cui museo si trova a Torino, ipotizzano invece categorie di criminali, truffatori, omicidi, ladri, sulla base di peculiari tratti somatici e sulla cresta nella struttura occipitale del cranio, individuando in questi fattori la predisposizione a delinquere, ma sono ad oggi ampiamente superate, non potendosi individuare solo per questi fattori forma alcuna di responsabilità penalisticamente intesa. 3. ESEMPI DI DISCIPLINE NORMATIVE DIVERSIFICATE IN AMBITO EUROPEO IN MATERIA DI IMPUTABILITA’ MINORILE. La scelta dell’età dell’imputabilità è una scelta di giustizia geografica, il concetto di responsabilità penale non è indipendente dal contesto storico, culturale e politico di appartenenza. A dimostrazione del fatto che ambienti culturali differenti comportano variazioni nei diversi ordinamenti penali, e del mancato recepimento della normativa internazionale sulla raccomandazione di non prevedere nei singoli ordinamenti un limite di età imputabile troppo basso, mi soffermerò sull’ordinamento anglofono e italiano e su questioni etiche e giuridiche. L’ 5 età in cui si può diventare imputabili di un reato nel mondo anglosassone si differenzia notevolmente da quello italiano (Codice penale e di procedura Penale, 2010). Nel diritto inglese, il limite d’età al di sotto del quale non sussiste responsabilità penale, che una regola di common law risalente al secolo XVII fissava a sette anni, venne innalzato ad otto anni dal Children and Young Persons Act 1933(art.50), come è tutt’ora nel diritto scozzese, e all’attuale soglia di dieci anni dall’art.16 Children and Young Persons Act 1963. Al di sotto di questa età, il minore viene definito doli incapax, perché si tratta della presunzione assoluta che egli sia incapace di avere il dolo richiesto per commettere il reato Al di sotto dei quattordici anni, nei reati di violenza sessuale il soggetto è considerato non responsabile. Anche nel diritto penale inglese, come nel diritto penale italiano, la mens rea può essere esclusa in presenza di determinati fattori che escludono l’antigiuridicità. Manca una dottrina generale dell’imputabilità, ma il giudice conduce un accertamento in modo assai prossimo a quella che svolge il giudice italiano, al minore è richiesto sapere inoltre che quello che commette è contrario alla legge o alla morale. Nell’ordinamento inglese, essendo l’età imputabile molto bassa l’equilibrio tra responsabilità dei minori e contesto familiare di riferimento, e, tra istanze repressive e risposte sanzionatorie, apre varco a dubbi. Pongo come esempio, l’omicidio di Jamie Bulger, commesso da Jonathan Venables e Robert Thompson a Liverpool nel 1993. La vittima aveva due anni, i suoi omicidi dopo averlo seguito e preso confidenza con lui lo portarono dopo averlo fatto camminare per 4 chilometri, nei pressi di una stazione, lo ingiuriarono e brutalizzarono, colpendolo con una barra di ferro di 10 chilogrammi, mettendogli una batteria in bocca. Ad oggi, sono liberi in America dopo aver scontato 8 anni di pena, sotto altro nome. Nonostante la crudeltà del caso addotto e la giovanissima età della vittima, non possono sorgere interrogativi sulle modalità di consapevolezza nella scelta comportamentale che in questi come altri casi di giovani criminali compiono atti gravi e anche così eclatanti. Il libero arbitrio, connaturato nella duplice natura umana, nella possibilità come nella filosofia aristotelica di far predominare nella auriga che conduciamo il cavallo bianco o nero, è la scelta esistenziale tra il male o il bene. Un ragazzo di dieci anni può considerarsi maturo, con senso etico, consapevole del bene o del male o sono istanze di controllo sociale o la mancata bonificazione di un’area malsana, si tratta di menti malate, o sono i genitori, i quartieri, i modelli di riferimento? La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa solo sulla entità della pena richiesta nel processo, ha bilanciato la pressione retribuzionistica che ha avuto eco in Inghilterra nei confronti dei due giovani omicidi e si è espressa contro l’aumento di pena a quindici anni5. 5 Esiste un testo per cui non hanno ancora provveduto a fare la ristampa che tratta dell’omicidio scritto da Thomas M., “Every mother’s nightmear”. 6 Il Codice Penale italiano del 1930, considera il libero arbitrio alla base della responsabilità penale, al compimento del diciottesimo anno d’età il soggetto si considera capace di intendere e di volere salvo la presenza di malattie mentali che escludono l’imputabilità o vizi parziali di mente che la diminuiscono, si parla infatti di presunzione relativa di capacità di intendere e di volere. L’imputabilità’ minorile, nel Codice Penale italiano, è invece disciplinata agli articoli 97 c.p. e 98 c.p.. L’art. 97 c.p., stabilisce che non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni e prevede una presunzione assoluta, salvo la possibilità di applicare le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario (art.223c.p.) e della libertà vigilata. L art.98 c.p. stabilisce poi, che, tra i quattordici e i diciotto anni, il soggetto è imputabile, se sussiste la capacità di intendere e di volere che deve essere accertata dal giudice, ma la pena è diminuita. La capacità di intendere e di volere sono il presupposto dell’imputabilità sia per gli adulti sia per i minori tra i quattordici e i diciotto anni. La capacità di intendere è il sapersi muovere nella realtà sociale comprendendone il significato, la capacità di volere è l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi (Cadoppi,Veneziani, 2007). L’accertamento della imputabilità prevede l’accertamento della maturità del soggetto. La Cassazione ha definito il concetto di maturità, dilungandosi ampiamente sull’argomento, facendo riferimento ad un armonico sviluppo della personalità capacità di valutare adeguatamente i motivi degli stimoli a delinquere, comprensione del valore morale della propria condotta, attitudine a distinguere il bene dal male, unità funzionale delle facoltà psichica, capacità di elaborare i comportamenti umani a livello della coscienza, capacità di percepire criticamente il contenuto etico di un atto e di correlarlo al contesto dei rapporti e interessi socialmente protetti, capacità di volere i propri atti come risultato di una scelta consapevole, attitudine a far entrare nel proprio patrimonio di cognizioni e di esperienze il concetto di violazione . Per capacità di intendere significa anche la possibilità di elaborare i comportamenti umani a livello della coscienza cioè a quel livello che consente di percepire il contenuto etico di un atto e di correlare questo atto al contesto dei rapporti e degli interessi socialmente protetti ma solo perizie possono appurarlo. Il concetto di maturità è di difficile valutazione. 4. GLI APPORTI DELLE NEUROSCIENZE RELAZIONATI AL CONCETTO DI IMPUTABILITA’ MINORILE L’età picco del coinvolgimento adolescenziale nella delinquenza è tra i 10 e i 16 anni. Da studi in materia di neuroscienze sul rapporto del mutamento della struttura del cervello e comportamento del minore si possono trarre considerazioni circa la capacità decisionale in fase 7 evolutiva, le reazioni emotive, presenza di anomalie cerebrali, che causano disfunzioni nella presa di coscienza o nel mancato rispetto degli stop signal (come avvenuto per un imputato di omicidio in un processo sulle bestie di satana assolto per un anomalia nel lobo frontale) (Zanconi, 2009). La struttura interna del cervello è in continuo mutamento. La materia grigia nell’area corticale, segue un andamento in relazione all’età prima crescente poi decrescente, per processi di ingrossamento e sfoltimento. Si riferisce ai corpi cellulari di neuroni e alle fibre mieliniche, che in risposta alle stimolazioni ambientali conducono i segnali elettrici. Le connessioni neuronali corticali che agiscono attraverso le diradazioni dendritiche delle cellule neuronali diminuiscono con il cd. Synapting pruning (sfoltimento), quelle più utilizzate si inspessiscono (ingrossamento), riflesso del mutamento nello sviluppo della materia grigia che avviene tra la fase adolescenziale e la fase adulta. La materia bianca, che aumenta nei quattro lobi frontali, invece, composta di assoni mielanizzati (il cui colore determina la denominazione materia bianca) determina la velocità delle connessioni neuronali tra cervello e spina dorsale e ha un ruolo di connessione tra le parti cerebrali dell’emisfero sinistro con le corrispettive parti dell’emisfero destro, un ruolo associativo tra una parte e l’altra: creatività e intelligenza sono ad esempio funzioni che emergono da un’integrazione interemisferica. Mutamenti nella struttura interna del cervello al variare di entità di materia grigia nei lobi prefrontali corrispondono a capacità cognitive differenziate, il sistema limbico (vd. amigdala) influenza invece le reazioni emotive. Tra le strutture chiave del telencefalo che mediano le emozioni, l’amigdala e’ stato oggetto di speciale interesse per i ricercatori a causa delle sue estese connessioni anatomiche con le strutture sottocorticali che controllano le funzioni autonomiche e con le aree corticali coinvolte nelle elaborazione delle informazioni cognitive ed emotive. Sulla base della stima del numero di proiezioni corticali primarie, secondarie, e terziarie nei Machachi, Malcolm Young nella New Castle University, ha stabilito che l’amigdala è la struttura prosencefalica dei primati più densamente interconnessa, l’amigdala riceve input dal talamo che aggira le aree ricettive sensoriali corticali. La via rapida di input verso l’amigdala è in grado di discriminare solamente informazioni sensoriali grezze, l’analisi percettiva più sofisticata raggiunge l’amigdala un po’ più tardi rispetto agli input corticali. L’amigdala possiede inoltre interconnessioni con le strutture del lobo temporale mediale e frontale ventrale, che forniscono un substrato al potenziamento emotivo della memoria. La paura, stimolo minaccioso presente nell’ambiente viene segnalata dall’amigdala, preferenzialmente rispetto ad altre emozioni. Nei disturbi dell’umore, gli schemi di attività tra corteccia prefrontale, interfacce del cingolato anteriore che collegano l’amigdala, l’insula e le aree limbiche alla rete attentiva frontoparietale dorsale, vengono sbilanciati e vi è un 8 eccessiva enfasi sull’elaborazione somatica-emozionale. Avanzate immagini di risonanza magnetica sono in grado di evidenziare i percorsi di crescita e di sviluppo del cervello, rivelando che in adolescenza il cervello è estremamente influenzato dal sistema limbico e dall’amigdala, regioni cerebrali associate agli impulsi e aggressività, mentre negli adulti la corteccia prefrontale agisce direttamente sul controllo e sulle interpretazione delle emozioni, negli adolescenti l’area prefrontale non risulta ancora in grado di modulare le reazioni emozionali, anche per questo gli adolescenti sono più instabili. A prova delle considerazioni sovraesposte, secondo letteratura specializzata, si sono appurate differenze nella comprensione e (Scott, Repucci, Gardner) nel ragionamento di giovani delinquenti, con basso quoziente intellettivo, e famiglie povere. Si rileva comunque che gli adolescenti sono più a rischio nel prendere decisioni e trascorrono il loro tempo più in gruppo, mostrando più sensibilità all’ idea che gli altri hanno di loro (Steinberg, 2008). I cambiamenti nell’area frontale e il synapting pruning, dimostrano che le capacità cognitive migliorano fino ai 20 anni a questo consegue un miglioramento nelle funzioni esecutive come l’inibizione, la progettazione, la valutazione dei rischi, performance su compiti difficili. Un probabile declino dal compiere attività rischiose è associato ad un’evoluzione cerebrale, a un mutamento della sensibilità verso nuovi assetti ormonali. Cambiamenti nel sistema limbico, possono stimolare gli adolescenti nell’assunzione dei rischi e possono accentuare la vulnerabilità allo stress. I giovani assumono attività ad alto rischio non valutando costi, benefici ma guardando alle gratificazioni più immediate anche per ragioni di natura emotiva. Ha un significato che i maschi siano propensi ad intraprendere comportamenti rischiosi, come comportamenti naturali di conservazione della specie, l’uomo primitivo infatti dimostrava abilità di caccia o di combattimento anche rappresentando questo una possibilità di essere selezionati come partner. L’assunzione di rischi maggiori è anche spiegata come sovraesposto nell’ottica di volontà di riproduzione (Choudry, 2007), ma ciò ha anche effetti nell’assumere scelte non ottimali, ingiurie non intenzionali, violenza, assunzione di alcool, spiegati anche secondo Casey, Getz, Galvan, Steinberg con un controllo degli impulsi immaturo per gli adolescenti. Studi del Federal Bureau of Investigation, invece, mostrano come gli adolescenti ancora facilmente influenzabili commettano crimini più facilmente in gruppo. La presenza di compagni, attiva la parte socio emotiva del cervello e induce ad assumere comportamenti più rischiosi. L’aumento di connessioni in aree corticali e subcorticali, invece, tra regioni prefrontali e aree limbiche, che includono il nucleo accumbens, l’amigdala e l’ippocampo si riflette in miglioramenti della regolazione emotiva, facilitati da un aumento delle connessioni delle regioni importanti nella comprensione di stimoli emotivi e sociali (amigdala, corteccia orbito frontale, corteccia prefrontale media e corteccia temporo 9 parietale) (Casy, Getz, Galvan, 2007) e capacità decisionali6 (Bianchi, Gulotta, Sartori, 2009). Le inibizioni del comportamento emotivo e le reazioni emotive impulsive diminuiscono con la crescita alla fase adulta (Steinberg, 2003) (Scott, 2003). Le diminuite capacità nei processi decisionali che coinvolgono gli adolescenti nel crimine, ha determinato, negli Stati Uniti, la Suprema Corte ad escludere la pena di morte al di sotto dei sedici anni focalizzando l’attenzione “sull’immatura valutazione in gioventù”. Secondo Piaget, l’infanzia e l’adolescenza sono caratterizzati da un forte egocentrismo, solo nella tarda adolescenza il pensiero si sposta da un pensiero incentrato su se stesso ad uno più oggettivizzato o su come si potrebbe sentire un altro individuo. Il funzionamento della corteccia prefrontale media permette la rappresentazione delle conseguenze emozionali del comportamento, da studi su gruppi di preadolescenti si e’ potuto dedurre la difficoltà di comprendere le emozioni e il comportamento di un'altra persona fino ai diciassette anni, le abilità degli adulti indipendentemente dalla conformazione cerebrale e di utilizzo degli strumenti cognitivi è più evoluta (Stracciari, Bianchi, Sartori, 2010) Come dice Foucoult, in “ The Dangerous Individual” (Foucoult, 1978) come può funzionare la macchina della giustizia se non si comprendono le motivazioni all’agire umano? La macchina della giustizia ad un certo punto si inceppa, solo capendo il perché di un comportamento il retroscena, si fa luce sulla responsabilità, sulla possibilità di un giudizio. La pratica neuropsicologica in ambito forense, già molto diffusa in particolare negli Stati Uniti, dove la valutazione neuropsicologica è la regola, in presenza di un contenzioso legale, si sta diffondendo anche in Italia in ambito giuridico anche se l’interesse istituzionale per la materia è assai scarso. Siccome il giudice, richiede evidenze di natura fattuale, le uniche delle quali abbia veramente bisogno, è forte la tentazione di attribuire al dato neuropsicologico un valore cruciale. Nelle scienze del comportamento, il controllo della soggettività dell’esaminatore ha trovato una parziale soluzione attraverso l’utilizzo di sistemi diagnostici (DSM) basati su criteri espliciti. La pratica neuropsicologica in ambito forense, già molto diffusa in particolare negli Stati Uniti, basati su criteri espliciti, in grado di facilitare il massimo accordo (agreement) tra osservatori indipendenti. Dal momento che un aumento dell’ attività sinaptica è associata a un aumento della richiesta energetica, PET e FMRI ci permettono di misurare, anche se indirettamente, l’attività cerebrale in vivo di un individuo mentre è impegnato in una particolare attività cognitiva, la densità della 6 “The adolescent brain”. Il grafico di Steinberg dimostra che tra i 10 e i 30 anni c’è un netto aumento delle capacità intellettuali e della maturità psicologica. 10 materia grigia e bianca del cervello tramite la Voxel Based Morphometry (VBM) consentono di mostrare alterazioni anatomiche anche minime che sfuggono all’apprezzamento visivo. La capacità di comprendere, la capacità di pianificazione, la capacità di provare emozioni, le abilità di ragionamento e di giudizio morale si possono accertare tramite un test neuropsicologico mirato e ad esempio condurre ad un giudizio effettivo della maturità del minorenne. Test neuro cognitivi sempre più accurati permettono di studiare i meccanismi cerebrali e psicologici sottostanti le funzioni di interesse affrontando argomenti considerati in re ipsa intrattabili dal punto di vista scientifico, quali l’empatia i valori morali, le scelte razionali, le scelte emotive. Questo nuovo approccio ha permesso di affrontare con un approccio empirico tematiche che una volta erano esclusivamente riservate alla speculazione scientifica, il ruolo delle emozioni nelle scelte e nei processi decisionali, le scelte etiche nonché spiegare il reato d’impeto “repentino, impulsivo, non meditato e agito” secondo modalità più o meno organizzate. Mentre in ambito forense, a prova del libero arbitrio c’è un Io cosciente, che sceglie con un certo grado di autodeterminazione, nel senso che il cervello andrebbe a realizzare tramite attivazioni di specifici circuiti neurali, la scelta prodotta dall’Io cosciente; le ricerche empiriche in ambito delle neuroscienze cognitive, hanno dimostrato che il processo volitivo sembra aver inizio inconsciamente e il cervello si prepara all’azione molto prima che il soggetto sia consapevole di aver deciso ad esempio di muovere il polso e l’intervallo della decisione inconsapevole è stimato in circa 1/3 di secondo, tra scelte di movimenti esecutivi alternativi come il dito della mano destra o sinistra la scelta comportamentale poteva essere prevista sulla base dell’attività di aree del polo frontale circa 10 secondi prima. Pazienti con danni al lobo parietale nel compito di Libet (vd. grafico) divenivano coscienti di aver deciso di iniziare l’azione solo quando la stessa era in fase di realizzazione, in questi pazienti è ridotto l’intervallo di coscienza che precede la messa in atto di un’azione e quindi è diminuito lo spazio del libero arbitrio. In disturbi psichici per esempio con psicopatia congenita o acquisita a seguito di lesione della corteccia, la capacità di intendere e di volere e di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, la capacità di fare altrimenti, eventualmente è azzerata dalla presenza di un impulso irresistibile. Individui con lesioni alla corteccia orbito frontale esprimono un comportamento caratterizzato da assenza di empatia, bassa moralità e pensiero utilitaristico esasperato. Venendo al concetto di capacità di intendere e volere, tramite la neuropsicologia le funzioni cognitive coinvolte nel concetto giuridico di capacità di intendere e di volere possono essere valutate con test neuropsicologici come: a)presentare uno scenario contenente un dilemma morale e chiedere al soggetto di valutare l’accettabilità morale del comportamento; b) chiedere di 11 attribuire lo stato emotivo del protagonista di uno scenario ipotetico per provare il grado di empatia; c) chiedere di progettare un comportamento o un evento nel futuro, per provare la capacità di volere; d)per comprendere il grado di inibizione dell’azione automatica, un test può avvenire attraverso la presentazione di frasi da completare con parola mancante non connessa semanticamente al resto della frase. Relativamente alla capacità di volere, il test legale del “Poliziotto con la pistola a fianco”, è stato ideato per verificare la capacità di bloccare l’azione, esempi di patologie nelle quali questo aspetto è gravemente compromesso perché il paziente è preda di un impulso irresistibile sono il bullismo e la schizofrenia,. L’Hayling Test (Burgess e Shallice), inoltre, è una prova di completamento di frasi e consente di esaminare la capacità di sopprimere una risposta automatica e prepotente, facendo terminare una frase con una parola pertinente e poi con una non contestualizzata, pazienti con lesioni frontali non riescono a inibire la risposta automatica quando gli viene chiesto di produrre una parola scollegata al resto della frase. La capacità di ragionamento controfattuale determina la capacità di produrre intenzioni comportamentali ed è un indice della capacità di intendere e di volere, studi su lesioni specifiche delle cortecce orbito frontale, hanno dimostrato che gli individui che riportano tali lesioni hanno una ridotta produzione spontanea di pensieri contro fattuali. L’attività neuropsicologica deve essere applicata con buona pratica clinica. CONCLUSIONI Considerando che un progetto dell’ex ministro Grazia giustizia Castelli voleva abbassare l’età’ imputabile in Italia e la realtà degli altri Paesi tende a non rispettare la Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York nel 1989, per tutelare il fanciullo nella sua crescita e da un ambiente carcerario ostile alla rieducazione, sembra ci sia molta strada da fare per l’armonizzazione della materia. L’apertura a sistemi di giustizia ripartiva ha dato frutti positivi, come la mediazione penale verso la ricomposizione del conflitto vittima e persona offesa, tramite la figura del mediatore, con l’elaborazione del male causato e la riparazione con lavori in comunità, e con ad esempio una lettera di scuse del reo. Gli stessi rappresentano processi taumaturgici sia per il colpevole che la persona offesa e hanno il vantaggio di mitigare gli istinti retributivi. Le motivazioni che inducono a delinquere possono essere varie, malattie psichiatriche, ambiente di riferimento, malattie acquisite che escludono o diminuiscono, il libero 12 arbitrio, gli studi delle neuroscienze possono poi far luce tramite lo studio del cervello sui suoi rapporti col comportamento adolescenziale nelle reazioni emotive e cognitive, per portare maggiore giustizia nelle aule dei tribunali. . 13 Grafico n.1 individua il rapporto tra abilità intellettuali e maturità psicosociale-età tra individui tra i 26 e 30 anni (Steinberg, Caufmann, 1996). Grafico n.2 Esperimento di Libet in Stracciari, Bianchi, Sartori (2009): l’attività’ neuronale inizia molto prima nel cervello rispetto al momento in cui si diviene coscienti e si realizza il movimento. 14 Grafico n.3 Il sistema limbico (Purves, Brannon, Cabeza, Huettel, La Bar, Platt, 2009). 15 BIBLIOGRAFIA Augias C., (2006), Inchiesta su Gesu’,Mondadori, Torino Basilio, Minorenne e reato. 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