L`imputabilità minorile e gli apporti delle neuroscienze

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L’IMPUTABILITA’MINORILE E GLI APPORTI DELLE NEUROSCIENZE.
Emanuela Giulia Valentini*
ABSTRACT
Nell’articolo, dopo la trattazione della disciplina più significativa in matteria di minori, si
tratterà delle teorie psicologiche e sociologiche a partire dagli anni trenta sulla delinquenza
minorile, della disciplina dell’ordinamento italiano e inglese e della necessaria integrazione degli
apporti delle neuroscienze in tema di imputabilità, con delle spiegazioni esemplificative in
materia di assunzione dei rischi e capacità di scelte decisionali nell’età’ minore.
PAROLE CHIAVE: Convenzione di Ginevra, Regole di Pechino, teorie sulla criminogenesi,
ordinamento italiano e inglese, imputabilità, neuroscienze.
1.LE FONTI INTERNAZIONALI E ACCENNI ALLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE
A livello internazionale si è già accennato al lento, ma progressivo stratificarsi nella
coscienza sociale del bisogno di normazione e valorizzazione dell’infanzia. La tutela della
minore età, ignorata sin dal tempo di Gesù Cristo12 (Corrado Augias, 2006), nell’epoca
medievale e successivamente nella società dell’Ottocento, come emerge nei racconti
Dickensiani, che nella realtà sociale di quell’epoca,
contemplava la pena di morte, è una
conquista recente, solo nel Novecento, si assiste ad un lento e graduale passaggio della
condizione del bambino da quella di suddito a quella di cittadino.
Nell’ambito delle società occidentali, le risposte non sono omogenee e neppure comparabili,
l’intervento internazionale è stato diretto a stilare un minimo comune di regole.
Infatti, sono stati i timori della perdita di credibilità dell’apparato repressivo, l’esigenza della
difesa sociale del crimine, quella di dare risposta soddisfacente alla vittima del reato, di
assicurare la vivibilità nel centro urbano e la protezione di soggetti talvolta assai deboli nei
* email [email protected]; tel 011-6395104 o cell.346-6209039.
1
Il minore era considerato incapace e di scarso valore a quel tempo, con la sua parabola Gesù sosteneva “soltanto chi
vedrà con gli occhi di un bambino potrà entrare nel regno dei cieli” valorizzandone l’innocenza e l’importanza
nell’ascolto e nella sua formazione.
1
confronti di un aggressore violento e pericolosamente adultizzato, a determinare una reazione a
livello internazionale.
In Inghilterra, accanto alle durezze repressive sono nati i primi movimenti solidaristici e
umanitari. Il primo luglio 1899 l’ Inghilterra vide entrare in funzione la Juvenile court, primo
giudice di Chicago per i minorenni, seguirono poi analoghe corti in molte altre città degli U.S.A.
Dopo
il Regno Unito anche l’Europa Continentale avvertì l’esigenza di una giustizia
specializzata in Italia, con il Regio decreto 1934 n.1404.
I principali riferimenti normativi internazionali a tutela del minore sono la Dichiarazione di
Ginevra del 1924, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948, la Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’ Uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e per quanto
riguarda l’ Europa, la Raccomandazione del 1987.
Nel corpo della Dichiarazione di Ginevra, emanata il 24.9.1924 si stabilisce il diritto del
fanciullo ad una normale crescita psicofisica e spirituale e ad una protezione speciale.
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, costituenti la prima parte del diritto della
Carta interna approvata dall’Assemblea Generale del diritto ONU il 10.12.1948, riafferma la
centralità della famiglia e la speciale assistenza della quale hanno bisogno madre e bambino,
nonché il diritto dei genitori a scegliere una adeguata istruzione per i figli minori la cui
fondamentalità è approvata dal Preambolo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata
dall’ assemblea Generale il 20.11.1959. Assume rilievo inoltre la Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, approvata a Roma il 4.11.1950 e
il Protocollo addizionale di Parigi del 20.3.1952, teso ad assicurare il diritto all’istruzione, la
quale impone amore, comprensione, atmosfera d’affetto, sicurezza, tali a garantire un pieno ed
equilibrato sviluppo delle potenzialità proprie del minore.
Anche l’Unione Europea, attraverso il Consiglio d’Europa, ha indicato alcuni fondamentali
principi informatori della materia.
La Raccomandazione approvata il 17.9.1987 riguardo alle risposte sociali delle delinquenza
minorile, premette, in primis, che la reazione penale deve tener conto dei bisogni e del modo
d’essere del minorenne: uomo che cresce in continuo divenire, che ha necessità di trattamento e
pedagogicamente orientato, e in secondo luogo che
la carcerazione deve essere a fini
risocializzanti. Le affermazioni della Risoluzione n. 62 riguardano la trasformazione sociale
della delinquenza minorile e le conclusioni della XI Conferenza di ricerche criminologiche sulla
prevenzione della delinquenza minorile e il ruolo delle Agenzie di socializzazione in una società
in evoluzione. Individuano quindi tre aree di particolare interesse: prevenzione, uscita dal
circuito giudiziario-ricomposizione del conflitto, giustizia dei minori. La Raccomandazione fa
2
proprie le Regole di Pechino. Secondo le stesse gli Stati sono tenuti, secondo i loro interessi
generali a tutelare il benessere del minore e della sua famiglia, realizzare le condizioni per
assicurare al minore una vita proficua all'interno della Comunità, che incoraggi un processo di
maturazione capace di tenerlo lontano il più possibile dalla criminalità e dalla delinquenza,
durante il periodo di vita in cui è più esposto a un comportamento deviante, prendere misure
concrete che comportano la piena mobilitazione di tutte le possibili risorse, incluse la famiglia, i
volontari e altri gruppi comunitari, così come la scuola e le altre istituzioni, al fine di
promuovere la tutela del minore per ridurre la necessità di un intervento della legge e di trattare
efficacemente, equamente e umanamente, il minore quando venga in conflitto con la legge. Per
quanto attiene i soggetti a cui è destinato, il corpus normativo dispone che le seguenti regole
minime standard dovranno essere applicate imparzialmente a tutti i giovani che delinquono,
senza distinzione di alcun tipo, di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di politica o di
altra opinione, nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altro status e soprattutto per
quanto attiene al problema dell’imputabilità ha stabilito che il limite di età per essere ritenuti
responsabile di un crimine non può essere troppo basso, ha inteso un approccio sensibile con
forme di diversione, cioè sottrazione all’ineluttabilità di un rigido schema processuale penale e
attraverso la ricomposizione del conflitto che in Italia è stato recepito dal DPR 448/888(Codice
penale e procedura penale 1999) che prevede la mediazione penale nella fase preprocessuale o
processuale ai sensi dell’art.9 nel primo caso con richiesta di sentenza di non luogo a procedere,
art.27 del D.P.R. per la riconduzione del fatto nell’ambito di una fattispecie priva di relazione
penale all’esito positivo della mediazione, cioè ricomposizione del conflitto tramite la figura del
mediatore
o se necessario art.28 D.P.R.448/88 procedere in giudizio con
possibilità di
sospensione del processo con la messa prova o il perdono giudiziale ed estinzione del reato.
La Convenzione sul diritto del fanciullo New York 20 novembre 1989, ha fatto proprie le
regole di Pechino, pur non soffermandosi sui limiti dell’età imputabile, è il primo strumento di
diritto internazionale dettagliato e puntuale, che giunge dopo 10 anni di lavoro della
Commissione dei diritti dell’uomo, a differenza della Convenzione di Ginevra, prevede la tutela
del fanciullo al fine di non essere arruolato nelle forze armate prima del compimento dell’età
quindici anni (art.38, 2 comma), la tutela all’ interesse superiore del fanciullo, il
diritto
d’espressione, l’onore e la reputazione del fanciullo, esclude l’ applicazione di punizioni crudeli
e degradanti, la pena capitale, l’ergastolo senza rilascio, il processo pienamente garantista e la
decisione quanto più rapida possibile.
La pena deve
promuovere il senso di dignità e di valore del minore ad essere
pedagogicamente orientata
e finalizzata alla reintegrazione sociale. La Panoramica
3
internazionale relativamente ai dati relativi all’applicazione della pena di morte nel mondo offre
un quadro abbastanza drammatico sul genere di sanzioni previste per i minori d’età, molti paesi
Congo, Iran, Yemen, Saudi Arabia, PaKistan, Nigeria hanno applicato tale sanzione dal 1990 ad
oggi a giovani adolescenti, 21 stati negli Stati Uniti permettono l’ esecuzione di individui non
ancora maggiorenni, in molti di questi Stati questo può avvenire anche ad adolescenti di sedici
anni. La Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Thompson v. Oklahoma (1998) ha proibito la
pena di morte per giovani di 15 anni (Steinberg, Scott, 2003) (Death Penalty Information Center,
2005).
2. I DIVERSI APPROCCI ALLE MOTIVAZIONI DELLA DELINQUENZA MINORILE
A partire dagli anni ‘20 e ‘30, emergono le teorie sociologiche, che individuando nella
società una delle cause primarie del crimine
focalizzano l’attenzione su variabili quali la
disintegrazione sociale e politica, le diverse opportunità di riuscita in riferimento al livello
sociale, le condizioni di povertà, la carenza di validi modelli di identificazione, le condizioni di
povertà, la discordia genitoriale (anni ‘70 legge sul divorzio) e l’assenza di una valida
educazione genitoriale3.
Secondo Reymond-Rivier (2000) molti adolescenti a causa di esperienze mortificanti, delusi
per i loro insuccessi trovano rifugio negli ambienti in cui non si sentono diversi. Il gruppo crea
sicurezza nella banda, il ragazzo trova in essa
una compensazione ai suoi sentimenti di
debolezza e inferiorità delle frustrazioni del passato, il gruppo diventa il deposito del suo io,un
referente morale per immaturità affettiva (Zara 1999).
Con il costrutto del sé si intende il complesso interrelato di sentimenti, credenze, pensieri che
l’individuo elabora circa se stesso in una visione di presentificazione del sé e di futurizzazione
del sé4. Gli adolescenti sono particolarmente sensibili nel percepire favoritismi o ingiustizie,
secondo il concetto di disparità percepite risulta un senso di incompetenza e inadeguatezza di
fronte agli standard sociali che si può tramutare in atti delinquenziali. Il comportamento
3
Lo sviluppo sociale del bambino e dell’adolescente, Importanza e carattere particolare del rapporto madre-bambino,
(Reymond-Rivier, 2000, p.15). L’adolescente trova rassicurazione nel mondo esterno in relazione del rapporto con la
madre nel primo anno di vita fattore determinante che lo rassicura nella vita adulta nella cosiddetta prima
socializzazione che poi creerà un rapporto relazionale nel mondo esterno e segnerà anche nell’ adolescente la tendenza
ad avere rapporti equilibrati o determinare una motivazione alla degenerazione in un comportamento criminale secondo
le teorie piagetiane e freudiane.
4
La criminalità organizzata in Sicilia vede il crearsi di nuovi valori all’interno del clan mafioso, nelle regioni calde
aumentano la percentuale dei crimini minorili per il crearsi di nuovi modelli di valori fondati sull’illegalità del clan. La
mafia nata in origine come difesa dalla assenza dello Stato e a difesa del più debole approdando all’illegalità con
attività criminali organizzate (art.416 bis c.p.) incutendo intimidazione e omertà,crea un mondo di valori alternativi per
il clan.
Tre minori condannati su quattro sono nati nel Mezzogiorno ma solo due commettono delitti nelle regioni meridionali
esportazione della criminalità mafiosa da parte dei minori del sud nelle altre aree del Paese (Di Nuovo, Grasso, 2005).
4
delinquente offrirebbe, così, vie alternative per raggiungere obiettivi che sarebbero altrimenti
difficili, uno sconto al prezzo per ottenere lecitamente oggetti, denaro, autorità.
L’ approccio psicologico, sociologico e economico, politico sono i tre aspetti per fare ricerca
in campo criminologico. I criminologi sono interessati a capire perché alcuni individui abbiano
una predisposizione verso il comportamento criminale, alla criminogenesi, analizzano le
motivazioni ai reati d’impeto, rispetto alla premeditazione, il labelling (etichettamento) come
criminale, altre forme di disordine della condotta, come il comportamento cambi nella vita
considerando l’incidenza delle diverse variabili in gioco, la malattia mentale. Con il connubio di
diverse scienze analizza le dinamiche di gruppo, le responsabilità sociali, la posizione della
vittima e del reo, le motivazioni ad atti vandalici nella distruzione di cose che non si possono
avere, le differenziazioni di status e altri aspetti quali l’ineguaglianza e le stigmatizzazione
sociali nell’influenza su scelte di delinquenza, le carriere criminali.
Questi fattori: predittivi, si rapportano bilanciandosi con altri fattori, i fattori protettivi: a)alto
grado di intelligenza e b) il provenire da famiglie di elevato reddito.
Giuridicamente in Italia, mentre il Codice Rocco sostiene il principio del libero arbitrio e la
commisurazione della sanzione per la commissione del reato se il soggetto e’ capace di intendere
e di volere e non sussistono scriminanti, la teorie della Nuova Difesa Sociale sostiene
l’applicazione della sola misura di sicurezza e ritenendo l’individuo irresponsabile, crede che la
causa sia un fallimento sociale e che nell’istinto retributivo vi sia anche la proiezione di una
zona d’ombra, la mancata accettazione della propria negatività come parte della natura umana
Le teorie di Lombroso, il cui museo si trova a Torino, ipotizzano invece categorie di criminali,
truffatori, omicidi, ladri, sulla base di peculiari tratti somatici e sulla cresta nella struttura
occipitale del cranio, individuando in questi fattori la predisposizione a delinquere, ma sono ad
oggi ampiamente superate, non potendosi individuare solo per questi fattori forma alcuna di
responsabilità penalisticamente intesa.
3. ESEMPI DI DISCIPLINE NORMATIVE DIVERSIFICATE IN AMBITO EUROPEO IN
MATERIA DI IMPUTABILITA’ MINORILE.
La scelta dell’età dell’imputabilità è una scelta di giustizia geografica, il concetto di
responsabilità penale non è indipendente dal contesto storico, culturale e politico di
appartenenza. A dimostrazione del fatto che ambienti culturali differenti comportano variazioni
nei diversi ordinamenti penali, e del mancato recepimento della normativa internazionale sulla
raccomandazione di non prevedere nei singoli ordinamenti un limite di età imputabile troppo
basso, mi soffermerò sull’ordinamento anglofono e italiano e su questioni etiche e giuridiche. L’
5
età in cui si può diventare imputabili
di un reato nel mondo anglosassone si differenzia
notevolmente da quello italiano (Codice penale e di procedura Penale, 2010). Nel diritto inglese,
il limite d’età al di sotto del quale non sussiste responsabilità penale, che una regola di common
law risalente al secolo XVII fissava a sette anni, venne innalzato ad otto anni dal Children and
Young Persons Act 1933(art.50), come è tutt’ora nel diritto scozzese, e all’attuale soglia di dieci
anni dall’art.16 Children and Young Persons Act 1963. Al di sotto di questa età, il minore viene
definito doli incapax, perché si tratta della presunzione assoluta che egli sia incapace di avere il
dolo richiesto per commettere il reato Al di sotto dei quattordici anni, nei reati di violenza
sessuale il soggetto è considerato non responsabile. Anche nel diritto penale inglese, come nel
diritto penale italiano, la mens rea può essere esclusa in presenza di determinati fattori che
escludono l’antigiuridicità. Manca una dottrina generale dell’imputabilità, ma il giudice conduce
un accertamento in modo assai prossimo a quella che svolge il giudice italiano, al minore è
richiesto sapere inoltre che quello che commette è contrario alla legge o alla morale.
Nell’ordinamento inglese, essendo l’età imputabile molto bassa l’equilibrio tra responsabilità
dei minori e contesto familiare di riferimento, e, tra istanze repressive e risposte sanzionatorie,
apre varco a dubbi. Pongo come esempio, l’omicidio di Jamie Bulger, commesso da Jonathan
Venables e Robert Thompson a Liverpool nel 1993. La vittima aveva due anni, i suoi omicidi
dopo averlo seguito e preso confidenza con lui lo portarono dopo averlo fatto camminare per 4
chilometri, nei pressi di una stazione, lo ingiuriarono e brutalizzarono, colpendolo con una barra
di ferro di 10 chilogrammi, mettendogli una batteria in bocca. Ad oggi, sono liberi in America
dopo aver scontato 8 anni di pena, sotto altro nome. Nonostante la crudeltà del caso addotto e la
giovanissima età della vittima, non possono sorgere interrogativi sulle modalità di
consapevolezza nella scelta comportamentale che in questi come altri casi di giovani criminali
compiono atti gravi e anche così eclatanti. Il libero arbitrio, connaturato nella duplice natura
umana, nella possibilità come nella filosofia aristotelica di far predominare nella auriga che
conduciamo il cavallo bianco o nero, è la scelta esistenziale tra il male o il bene. Un ragazzo di
dieci anni può considerarsi maturo, con senso etico, consapevole del bene o del male o sono
istanze di controllo sociale o la mancata bonificazione di un’area malsana, si tratta di menti
malate, o sono i genitori, i quartieri, i modelli di riferimento? La Corte europea dei diritti
dell’uomo si è espressa solo sulla entità della pena richiesta nel processo, ha bilanciato la
pressione retribuzionistica che ha avuto eco in Inghilterra nei confronti dei due giovani omicidi e
si è espressa contro l’aumento di pena a quindici anni5.
5
Esiste un testo per cui non hanno ancora provveduto a fare la ristampa che tratta dell’omicidio scritto da Thomas M.,
“Every mother’s nightmear”.
6
Il Codice Penale italiano del 1930, considera il libero arbitrio alla base della responsabilità
penale, al compimento del diciottesimo anno d’età il soggetto si considera capace di intendere e
di volere salvo la presenza di malattie mentali che escludono l’imputabilità o vizi parziali di
mente che la diminuiscono, si parla infatti di presunzione relativa di capacità di intendere e di
volere. L’imputabilità’ minorile, nel Codice Penale italiano, è invece disciplinata agli articoli 97
c.p. e 98 c.p.. L’art. 97 c.p., stabilisce che non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso
il fatto non aveva compiuto i quattordici anni e prevede una presunzione assoluta, salvo la
possibilità di applicare le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario (art.223c.p.) e della
libertà vigilata. L art.98 c.p. stabilisce poi, che, tra i quattordici e i diciotto anni, il soggetto è
imputabile, se sussiste la capacità di intendere e di volere che deve essere accertata dal giudice,
ma la pena è diminuita. La capacità di intendere e di volere sono il presupposto dell’imputabilità
sia per gli adulti sia per i minori tra i quattordici e i diciotto anni. La capacità di intendere è il
sapersi muovere nella realtà sociale comprendendone il significato, la capacità di volere è
l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi (Cadoppi,Veneziani, 2007). L’accertamento della
imputabilità prevede l’accertamento della maturità del soggetto. La Cassazione ha definito il
concetto di maturità, dilungandosi ampiamente sull’argomento, facendo riferimento ad un
armonico sviluppo della personalità capacità di valutare adeguatamente i motivi degli stimoli a
delinquere, comprensione del valore morale della propria condotta, attitudine a distinguere il
bene dal male, unità funzionale delle facoltà psichica, capacità di elaborare i comportamenti
umani a livello della coscienza, capacità di percepire criticamente il contenuto etico di un atto e
di correlarlo al contesto dei rapporti e interessi socialmente protetti, capacità di volere i propri
atti come risultato di una scelta consapevole, attitudine a far entrare nel proprio patrimonio di
cognizioni e di esperienze il concetto di violazione . Per capacità di intendere significa anche la
possibilità di elaborare i comportamenti umani a livello della coscienza cioè a quel livello che
consente di percepire il contenuto etico di un atto e di correlare questo atto al contesto dei
rapporti e degli interessi socialmente protetti ma solo perizie possono appurarlo. Il concetto di
maturità è di difficile valutazione.
4. GLI APPORTI DELLE NEUROSCIENZE RELAZIONATI AL CONCETTO DI
IMPUTABILITA’ MINORILE
L’età picco del coinvolgimento adolescenziale nella delinquenza è tra i 10 e i 16 anni.
Da studi in materia di neuroscienze sul rapporto del mutamento della struttura del cervello e
comportamento del minore si possono trarre considerazioni circa la capacità decisionale in fase
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evolutiva, le reazioni emotive, presenza di anomalie cerebrali, che causano disfunzioni nella
presa di coscienza o nel mancato rispetto degli stop signal (come avvenuto per un imputato di
omicidio in un processo sulle bestie di satana assolto per un anomalia nel lobo frontale)
(Zanconi, 2009). La struttura interna del cervello è in continuo mutamento. La materia grigia
nell’area corticale, segue un andamento in relazione all’età prima crescente poi decrescente, per
processi di ingrossamento e sfoltimento. Si riferisce ai corpi cellulari di neuroni e alle fibre
mieliniche, che in risposta alle stimolazioni ambientali
conducono i segnali elettrici. Le
connessioni neuronali corticali che agiscono attraverso le diradazioni dendritiche delle cellule
neuronali diminuiscono con il cd. Synapting pruning (sfoltimento), quelle più utilizzate si
inspessiscono (ingrossamento), riflesso del mutamento nello sviluppo della materia grigia che
avviene tra la fase adolescenziale e la fase adulta. La materia bianca, che aumenta nei quattro
lobi frontali, invece, composta di assoni mielanizzati (il cui colore determina la denominazione
materia bianca) determina la velocità delle connessioni neuronali tra cervello e spina dorsale e ha
un ruolo di connessione tra le parti cerebrali dell’emisfero sinistro con le corrispettive parti
dell’emisfero destro, un ruolo associativo tra una parte e l’altra: creatività e intelligenza sono ad
esempio funzioni che emergono da un’integrazione interemisferica. Mutamenti nella struttura
interna del cervello al variare di entità di materia grigia nei lobi prefrontali corrispondono a
capacità cognitive differenziate, il sistema limbico (vd. amigdala) influenza invece le reazioni
emotive. Tra le strutture chiave del telencefalo che mediano le emozioni, l’amigdala e’ stato
oggetto di speciale interesse per i ricercatori a causa delle sue estese connessioni anatomiche con
le strutture sottocorticali che controllano le funzioni autonomiche e con le aree corticali coinvolte
nelle elaborazione delle informazioni cognitive ed emotive. Sulla base della stima del numero di
proiezioni corticali primarie, secondarie, e terziarie nei Machachi, Malcolm Young nella New
Castle University, ha stabilito che l’amigdala è la struttura prosencefalica dei primati più
densamente interconnessa, l’amigdala riceve input dal talamo che aggira le aree ricettive
sensoriali corticali.
La via rapida di input verso l’amigdala è in grado di discriminare solamente informazioni
sensoriali grezze, l’analisi percettiva più sofisticata raggiunge l’amigdala un po’ più tardi rispetto
agli input corticali. L’amigdala possiede inoltre interconnessioni con le strutture del lobo
temporale mediale e frontale ventrale, che forniscono un substrato al potenziamento emotivo
della memoria. La paura, stimolo minaccioso presente nell’ambiente viene segnalata
dall’amigdala, preferenzialmente rispetto ad altre emozioni. Nei disturbi dell’umore, gli schemi
di attività tra corteccia prefrontale, interfacce del cingolato anteriore che collegano l’amigdala,
l’insula e le aree limbiche alla rete attentiva frontoparietale dorsale, vengono sbilanciati e vi è un
8
eccessiva enfasi sull’elaborazione somatica-emozionale. Avanzate immagini di risonanza
magnetica sono in grado di evidenziare i percorsi di crescita e di sviluppo del cervello, rivelando
che in adolescenza il cervello è estremamente influenzato dal sistema limbico e dall’amigdala,
regioni cerebrali associate agli impulsi e aggressività, mentre negli adulti la corteccia prefrontale
agisce direttamente sul controllo e sulle interpretazione delle emozioni, negli adolescenti l’area
prefrontale non risulta ancora in grado di modulare le reazioni emozionali, anche per questo gli
adolescenti sono più instabili.
A prova delle considerazioni sovraesposte, secondo letteratura specializzata, si sono
appurate differenze nella comprensione e (Scott, Repucci, Gardner) nel ragionamento di giovani
delinquenti, con basso quoziente intellettivo, e famiglie povere. Si rileva comunque che gli
adolescenti sono più a rischio nel prendere decisioni e trascorrono il loro tempo più in gruppo,
mostrando più sensibilità all’ idea che gli altri hanno di loro (Steinberg, 2008). I cambiamenti
nell’area frontale e il synapting pruning, dimostrano che le capacità cognitive migliorano fino ai
20 anni a questo consegue un miglioramento nelle funzioni esecutive come l’inibizione, la
progettazione, la valutazione dei rischi, performance su compiti difficili. Un probabile declino
dal compiere attività rischiose è associato ad un’evoluzione cerebrale, a un mutamento della
sensibilità verso nuovi assetti ormonali. Cambiamenti nel sistema limbico, possono stimolare gli
adolescenti nell’assunzione dei rischi e possono accentuare la vulnerabilità allo stress. I giovani
assumono attività ad alto rischio non valutando costi, benefici ma guardando alle gratificazioni
più immediate anche per ragioni di natura emotiva. Ha un significato che i maschi siano propensi
ad intraprendere comportamenti rischiosi, come comportamenti naturali di conservazione della
specie, l’uomo primitivo infatti dimostrava abilità di caccia o di combattimento
anche
rappresentando questo una possibilità di essere selezionati come partner. L’assunzione di rischi
maggiori è anche spiegata come sovraesposto nell’ottica di volontà di riproduzione (Choudry,
2007), ma ciò ha anche effetti nell’assumere scelte non ottimali, ingiurie non intenzionali,
violenza, assunzione di alcool, spiegati anche secondo Casey, Getz, Galvan, Steinberg con un
controllo degli impulsi immaturo per gli adolescenti. Studi del Federal Bureau of Investigation,
invece, mostrano come gli adolescenti ancora facilmente influenzabili commettano crimini più
facilmente in gruppo. La presenza di compagni, attiva la parte socio emotiva del cervello e
induce ad assumere comportamenti più rischiosi. L’aumento di connessioni in aree corticali e
subcorticali, invece, tra regioni prefrontali e aree limbiche, che includono il nucleo accumbens,
l’amigdala e l’ippocampo si riflette in miglioramenti della regolazione emotiva, facilitati da un
aumento delle connessioni delle regioni importanti nella comprensione di stimoli emotivi e
sociali (amigdala, corteccia orbito frontale, corteccia prefrontale media e corteccia temporo
9
parietale) (Casy, Getz, Galvan, 2007) e capacità decisionali6 (Bianchi, Gulotta, Sartori, 2009). Le
inibizioni del comportamento emotivo e le reazioni emotive impulsive diminuiscono con la
crescita alla fase adulta (Steinberg, 2003) (Scott, 2003).
Le diminuite capacità nei processi decisionali che coinvolgono gli adolescenti nel crimine, ha
determinato, negli Stati Uniti, la Suprema Corte ad escludere la pena di morte al di sotto dei
sedici anni focalizzando l’attenzione “sull’immatura valutazione in gioventù”.
Secondo Piaget, l’infanzia e l’adolescenza sono caratterizzati da un forte egocentrismo, solo
nella tarda adolescenza il pensiero si sposta da un pensiero incentrato su se stesso ad uno più
oggettivizzato o su come si potrebbe sentire un altro individuo. Il funzionamento della corteccia
prefrontale
media
permette
la
rappresentazione
delle
conseguenze
emozionali
del
comportamento, da studi su gruppi di preadolescenti si e’ potuto dedurre la difficoltà di
comprendere le emozioni e il comportamento di un'altra persona fino ai diciassette anni, le
abilità degli adulti indipendentemente dalla conformazione cerebrale e di utilizzo degli strumenti
cognitivi è più evoluta (Stracciari, Bianchi, Sartori, 2010)
Come dice Foucoult, in “ The Dangerous Individual” (Foucoult, 1978) come può funzionare
la macchina della giustizia se non si comprendono le motivazioni all’agire umano? La macchina
della giustizia ad un certo punto si inceppa, solo capendo il perché di un comportamento il
retroscena, si fa luce sulla responsabilità, sulla possibilità di un giudizio.
La pratica neuropsicologica in ambito forense, già molto diffusa in particolare negli Stati
Uniti, dove la valutazione neuropsicologica è la regola, in presenza di un contenzioso legale, si
sta diffondendo anche in Italia in ambito giuridico anche se l’interesse istituzionale per la
materia è assai scarso.
Siccome il giudice, richiede evidenze di natura fattuale, le uniche delle quali abbia veramente
bisogno, è forte la tentazione di attribuire al dato neuropsicologico un valore cruciale. Nelle
scienze del comportamento, il
controllo della soggettività dell’esaminatore ha trovato una
parziale soluzione attraverso l’utilizzo di sistemi diagnostici (DSM) basati su criteri espliciti. La
pratica neuropsicologica in ambito forense, già molto diffusa in particolare negli Stati Uniti,
basati su criteri espliciti, in grado di facilitare il massimo accordo (agreement) tra osservatori
indipendenti.
Dal momento che un aumento dell’ attività sinaptica è associata a un aumento della richiesta
energetica, PET e FMRI ci permettono di misurare, anche se indirettamente, l’attività cerebrale
in vivo di un individuo mentre è impegnato in una particolare attività cognitiva, la densità della
6
“The adolescent brain”. Il grafico di Steinberg dimostra che tra i 10 e i 30 anni c’è un netto aumento delle capacità
intellettuali e della maturità psicologica.
10
materia grigia e bianca del cervello tramite la Voxel Based Morphometry (VBM) consentono di
mostrare alterazioni anatomiche anche minime che sfuggono all’apprezzamento visivo. La
capacità di comprendere, la capacità di pianificazione, la capacità di provare emozioni, le abilità
di ragionamento e di giudizio morale si possono accertare tramite un test neuropsicologico
mirato e ad esempio condurre ad un giudizio effettivo della maturità del minorenne. Test neuro
cognitivi sempre più accurati permettono di studiare i meccanismi cerebrali e psicologici
sottostanti le funzioni di interesse affrontando argomenti considerati in re ipsa intrattabili dal
punto di vista scientifico, quali l’empatia i valori morali, le scelte razionali, le scelte emotive.
Questo nuovo approccio ha permesso di affrontare con un approccio empirico tematiche che una
volta erano esclusivamente riservate alla speculazione scientifica, il ruolo delle emozioni nelle
scelte e nei processi decisionali, le scelte etiche nonché spiegare il reato d’impeto “repentino,
impulsivo, non meditato e agito” secondo modalità più o meno organizzate.
Mentre in ambito forense, a prova del libero arbitrio c’è un Io cosciente, che sceglie con un
certo grado di autodeterminazione, nel senso che il cervello andrebbe a realizzare tramite
attivazioni di specifici circuiti neurali, la scelta prodotta dall’Io cosciente; le ricerche empiriche
in ambito delle neuroscienze cognitive, hanno dimostrato che il processo volitivo sembra aver
inizio inconsciamente e il cervello si prepara all’azione molto prima che il soggetto sia
consapevole di aver deciso ad esempio
di muovere il polso e l’intervallo della decisione
inconsapevole è stimato in circa 1/3 di secondo, tra scelte di movimenti esecutivi alternativi
come il dito della mano destra o sinistra la scelta comportamentale poteva essere prevista sulla
base dell’attività di aree del polo frontale circa 10 secondi prima. Pazienti con danni al lobo
parietale nel compito di Libet (vd. grafico) divenivano coscienti di aver deciso di iniziare
l’azione solo quando la stessa era in fase di realizzazione, in questi pazienti è ridotto l’intervallo
di coscienza che precede la messa in atto di un’azione e quindi è diminuito lo spazio del libero
arbitrio.
In disturbi psichici per esempio con psicopatia congenita o acquisita a seguito di lesione
della corteccia, la capacità di intendere e di volere e di prevedere le conseguenze delle proprie
azioni, la capacità di fare altrimenti, eventualmente è azzerata dalla presenza di un impulso
irresistibile. Individui con lesioni alla corteccia orbito frontale esprimono un comportamento
caratterizzato da assenza di empatia, bassa moralità e pensiero utilitaristico esasperato.
Venendo al concetto di capacità di intendere e volere, tramite la neuropsicologia le funzioni
cognitive coinvolte nel concetto giuridico di capacità di intendere e di volere possono essere
valutate con test neuropsicologici come: a)presentare uno scenario contenente un dilemma
morale e chiedere al soggetto di valutare l’accettabilità morale del comportamento; b) chiedere di
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attribuire lo stato emotivo del protagonista di uno scenario ipotetico per provare il grado di
empatia; c) chiedere di progettare un comportamento o un evento nel futuro, per provare la
capacità di volere; d)per comprendere il grado di inibizione dell’azione automatica, un test può
avvenire attraverso la presentazione di frasi da completare con parola mancante non connessa
semanticamente al resto della frase.
Relativamente alla capacità di volere, il test legale del “Poliziotto con la pistola a fianco”, è
stato ideato per verificare la capacità di bloccare l’azione, esempi di patologie nelle quali questo
aspetto è gravemente compromesso perché il paziente è preda di un impulso irresistibile sono il
bullismo e la schizofrenia,.
L’Hayling Test (Burgess e Shallice), inoltre, è una prova di completamento di frasi e consente
di esaminare la capacità di sopprimere una risposta automatica e prepotente, facendo terminare
una frase con una parola pertinente e poi con una non contestualizzata, pazienti con lesioni
frontali non riescono a inibire la risposta automatica quando gli viene chiesto di produrre una
parola scollegata al resto della frase.
La capacità di ragionamento controfattuale determina la capacità di produrre intenzioni
comportamentali ed è un indice della capacità di intendere e di volere,
studi su
lesioni
specifiche delle cortecce orbito frontale, hanno dimostrato che gli individui che riportano tali
lesioni hanno una ridotta produzione spontanea di pensieri contro fattuali. L’attività
neuropsicologica deve essere applicata con buona pratica clinica.
CONCLUSIONI
Considerando che un progetto dell’ex ministro Grazia giustizia Castelli voleva abbassare
l’età’ imputabile in Italia e la realtà degli altri Paesi tende a non rispettare la Convenzione sui
diritti del fanciullo sottoscritta a New York nel 1989, per tutelare il fanciullo nella sua crescita e
da un ambiente carcerario ostile alla rieducazione, sembra ci sia molta strada da fare per
l’armonizzazione della materia. L’apertura a sistemi di giustizia ripartiva ha dato frutti positivi,
come la mediazione penale verso la ricomposizione del conflitto vittima e persona offesa, tramite
la figura del mediatore, con l’elaborazione del male causato e la riparazione con lavori in
comunità, e con ad esempio una lettera di scuse del reo. Gli stessi rappresentano processi
taumaturgici sia per il colpevole che la persona offesa e hanno il vantaggio di mitigare gli istinti
retributivi. Le motivazioni che inducono a delinquere possono essere varie, malattie
psichiatriche, ambiente di riferimento, malattie acquisite che escludono o diminuiscono, il libero
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arbitrio, gli studi delle neuroscienze possono poi far luce tramite lo studio del cervello sui suoi
rapporti col comportamento adolescenziale nelle reazioni emotive e cognitive, per portare
maggiore giustizia nelle aule dei tribunali.
.
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Grafico n.1 individua il rapporto tra abilità intellettuali e maturità psicosociale-età tra individui tra i 26
e 30 anni (Steinberg, Caufmann, 1996).
Grafico n.2 Esperimento di Libet in Stracciari, Bianchi, Sartori (2009): l’attività’ neuronale inizia
molto prima nel cervello rispetto al momento in cui si diviene coscienti e si realizza il movimento.
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Grafico n.3 Il sistema limbico (Purves, Brannon, Cabeza, Huettel, La Bar, Platt, 2009).
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BIBLIOGRAFIA
Augias C., (2006), Inchiesta su Gesu’,Mondadori, Torino
Basilio, Minorenne e reato. Cenni storici e realtà attuale., www. altro diritto.unifi.it.
Bianchi A., Gulotta G., Sartori G., (2009), Manuale di neuroscienze forensi, Ed. Giuffrè , Milano.
Cadoppi A, Veneziani P., (2007), Manuale di Diritto penale, Cedam, Milano.
Casey B. J., Getz S., Galvan A., (2008), The adolescent brain, Developmental Review, 28(1), pp.
62-77.
Choudory,
Blakemore,
Charman,(2006)
Social
cognitive
development
during
adolescenceBehavioural & Brain Sciences University College London. American Psycologist
Review. Oxford University Press
Codice penale e di procedura Penale 2010 Ed. SIMONE, Pioltello(MI).
Convenzione Diritti del Fanciullo New York 20 Novembre 1989 Traduzione non ufficiale internet.
Death Penalty Center (2005) Reported executions of juvenile offenders in other countries since
1990 source Amnesty international, internet . THOMPSON v OKLAHOMA (1998) Supreme Court
of United States www. law cornell edu
Di Nuovo S., Grasso G., ( 2005), Diritto e Procedura penale minorile, Giuffre’ Editore, Milano.
Dickens (2007) Racconti, Mondadori, Torino.
Fagiani M.B., Ramaglia G., (2000), Aggressivita’ in eta’ evolutiva, Carocci Editore, Roma.
Foucoult (1978) The dangerous individual in the XX Century. Review of Legal Psychiatry
Zanconi M.C., (2009), Il processo alle bestie di satana: tra crocefissi e demoni, in Zanconi M. C.,
Bordino F., Cordovana L., Cristino C. S., De Marte A., Forabosco G., Liberatore M., Oggiano S.,
Righi A., Zara G., Processi Penali. Processi Psicologici, pp. 715-831, Giuffrè Editore, Milano.
Larizza S.( 2005) Evoluzione e rischi di involuzione Ed. Cedam.
Steinberg L., Caufmann E., (1996), Maturity of judgment in adolescence: Psychosocial factors in
adolescent decision making, Review Law and Human Behaviour, 20(3), pp. 249-272.
Materiale Master Unicri 2004-2005, Criminologia e Politica Internazionale.
Platone(1980) Le teorie sull’anima Ed. GARZANTI, Milano.
Purves, Brannon; Cabeza, Huettel,Labar, Platt, Woldodorff.(2009) Neuroscienze Cognitive, Ed.
Zanichelli, Bologna.
Reymond-Rivier B.,(2000), Lo Sviluppo sociale del bambino e dell’adolescente, La Nuova Italia,
Firenze.
16
Steinberg L., Scott S. E., (2003), Less Guilty By Reason of Adolescence: Developmental
Immaturity, Diminished Responsability, and the Juvenile Death Penalty, American psycologist
Review, 58(12), pp. 1009-1018.
Steinberg L., (2008), A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking, Developmental
Review, 28(1), pp.78-106.
Stracciari A., Bianchi A., Sartori G., (2009), Neuropsicologia Forense, Ed. Il Mulino, Bologna.
Verga, Rosso Malpelo, Mondadori, Torino
Vinciguerra S.(2006), Diritto penale inglese comparato,Cedam, Padova
Wikipedia, murder of James burgler. www.dailymail.co.uk Brian Master (april 2009 ) How can
children be So evil?
www.altrodiritto.unifi.it L’imputabilità del minore
Zara G., (1999), Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, Ed. Giuffre’, Milano.
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