PARLAMENTO EUROPEO
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1999
2004
Documento di seduta
5 settembre 2000
B5-0710/2000
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito della dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento
da Francesco Fiori, Peter Liese, Antonio Tajani, Antonios Trakatellis, Mario
Mauro, Rocco Buttiglione, Luigi Cocilovo, Stefano Zappalà, Andria, Giorgio
Lisi e Peter Liese
a nome del gruppo PPE-DE
sulla clonazione umana
RE\420065IT.doc
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PE 293.798
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B5-0710/2000
Risoluzione del Parlamento europeo sulla clonazione umana
Il Parlamento europeo,
– viste le proprie risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici dell'ingegneria
genetica 1 e sull'inseminazione artificiale in vivo e in vitro2 e del 28 ottobre 1993 sulla
clonazione di embrioni umani3, del 12 marzo 1997 sulla clonazione 4 e del 15 gennaio
1998 sulla clonazione umana 5,
 vista la propria risoluzione del 30 marzo 2000 sulla decisione dell'Ufficio europeo dei
brevetti concernente il brevetto EP 695 351 del 18 dicembre 1999 6,
 vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e della
dignità dell'essere umano con riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina - e la propria risoluzione del 20
settembre 1996 sull'argomento 7,
 viste le relazioni del gruppo consultivo della Commissione sulla biotecnologia,
 vista la Raccomandazione 1046 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
sull'impiego di embrioni umani,
 visto il proprio parere del 16 luglio 1997 sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche 8,
 vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1996 per la protezione dei diritti umani e
della dignità dell'essere umano con riguardo alle applicazioni della biologia e della
medicina - denominata Convenzione sui diritti umani e la biomedicina - e il protocollo
aggiuntivo che proibisce la clonazione di esseri umani,
 visto il proprio parere del 15 dicembre 1998 sulla proposta di decisione del Consiglio che
genera un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione sulla
qualità della vita e gestione delle risorse vive (1998 - 2002),
 vista le decisione del Consiglio 1999/167/CE del 25 gennaio 1999 che crea uno specifico
programma di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione sulla qualità della vita e la
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GU C 96 del 17.4.1989, pag. 165.
GU C 96 del 17.4.1989, pag. 171.
GU C 315 del 22.11.1993, pag. 224.
GU C 115 del 14.4.1997, pag. 92.
GU C 34 del 2.2.1998, pag. 164.
Testi approvati, Punto 9.
GU C 320 del 20.9.1996, pag. 268.
GU C 286 del 22.9.1997, pag. 87.
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gestione delle risorse vive (1998 - 2002) 1,
 vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche 2,
A. considerando che la dignità umana e il conseguente valore di ciascun essere umano sono
gli obiettivi primari degli Stati membri, come dichiarato in molte moderne costituzioni,,
B. considerando che la dignità umana implica da un lato l'eguaglianza di tutti gli esseri
umani, indipendentemente da qualsiasi diversità di condizioni individuali o sociali,
compresa l'età e dall'altro il principio che la vita umana è sempre il risultato finale e mai
un mezzo,
C. considerando che non solo in Gran Bretagna ma anche in altri paesi dell'Unione europea,
una minoranza di scienziati esercita pressioni sui politici affinché tolgano i divieto di
clonazione umana,
D. considerando il proprio parere del 15 dicembre 1998 sulla proposta di decisione del
Consiglio che crea un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione su qualità della vita e gestione delle risorse vive (1998-2002) compreso il
seguente emendamento all'allegato 2 (b), quinto trattino, secondo e terzo paragrafo:
nessuna attività di ricerca mirante alla creazione di individui umani geneticamente identici
attraverso la clonazione, sia che comporti la suddivisione dell'embrione o il trasferimento
del nucleo - vale a dire la produzione di esseri umani o embrioni umani con il medesimo
materiale genetico di persone vive o morte - sarà effettuata a titolo del presente
programma. In omaggio alla differenza di vedute nell'Unione europea riguardo ai
problemi etici associati a dette tecnologie, non sarà esplicata neppure nessuna ricerca che
comporti la distruzione di embrioni 3,
E. considerando che la decisione del Consiglio 1999/167/CE del 25 gennaio 1999 che dà vita
ad uno specifico programma di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione sulla qualità
della vita e la gestione delle risorse vive (1998-2002) afferma: Allo stesso modo, nessuna
attività di ricerca intesa nel senso del termine clonazione, allo scopo di sostituire il nucleo
di una cellula germinativa o embrionale con quello della cellula di qualsiasi individuo, una
cellula di un embrione o una cellula derivante da uno stadio successivo di sviluppo
dell'embrione umano, sarà tollerata,
F. considerando che la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche afferma che c'è un
consenso nella Comunità che gli interventi sulla linea germinale umana e la clonazione di
esseri umani turba l'ordine pubblico e la moralità; considerando che è pertanto importante
escludere inequivocabilmente dalla brevettabilità i processi di modifica dell'identità della
linea genetica germinale degli esseri umani e i processi di clonazione degli esseri umani,
G. considerando che la clonazione umana è definita come la creazione di embrioni umani
aventi il medesimo aspetto genetico di altri esseri umani morti o vivi, in qualunque fase
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GU L 64 del 12.3.1999, pag. 1.
GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.
GU C 98, del 9.4.1999, pag. 39.
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del loro sviluppo dal momento della fecondazione, senza alcuna possibile distinzione
quanto al metodo impiegato,
H. considerando che la clonazione di embrioni umani prefigurata in Gran Bretagna implica
sempre la distruzione delle embrione clonato e dei risultati della clonazione,
I. considerando che la vita umana inizia allorché si avvia lo sviluppo autonomo dell'identità
nuovamente generata, cioè al momento della concezione, al momento dell'inseminazione,
J. considerando che l'esclusione della clonazione riproduttiva significa soltanto bloccare
l'impianto in utero, e pertanto la crescita dell'embrione, il che porta all'inevitabile
distruzione dell'embrione stesso, ma non impedisce la generazione di embrioni e la loro
distruzione,
K. considerando che la tecnologia della clonazione di embrioni umani è la medesima sia che
si intenda impiantarli nel grembo o no, il che significa che l'appoggio alle cosiddette
tecniche di clonazione terapeutiche è una precondizione per la cosiddetta clonazione
riproduttiva,
L. considerando che numerosi scienziati consulenti del governo britannico hanno affermato
che in una fase successiva appoggeranno anche la clonazione riproduttiva,
M. considerando che ci sono altri modi diversi dalla clonazione embrionale per curare le
malattie gravi, come ad esempio il prelievo di cellule germinali dagli adulti o dal cordone
ombelicale dei neonati,
N. considerando che consentire e finanziare la clonazione embrionale, che è gravemente
offensiva per la dignità umana, implica una riduzione della ricerca di altri mezzi più
rispettosi della dignità umana,
O. considerando che la sperimentazione sugli embrioni esistenti residuali dell'inseminazione
in vitro offende la dignità umana,
P. considerando che è possibile evitare la produzione di embrioni attraverso l'inseminazione
artificiale, che già è stata considerata negativamente dal Parlamento europeo, attraverso il
congelamento di uova prima dell'inseminazione
1. è convinto che i diritti umani e il rispetto della dignità umana dal momento della
concezione debbano essere obiettivo costante dell'attività legislativa politica e allorché vi
sia un dubbio, debbono essere interpretati nel senso di estendere la protezione e non di
limitarla;
2. invita il governo del Regno Unito a rivedere la propria posizione sulla clonazione di
embrioni umani e il Parlamento del Regno Unito a non consentirla;
3. ribadisce la propria richiesta ai singoli Stati membri di porre in vigore legislazioni
vincolanti che vietino qualsiasi ricerca riguardo a qualsiasi tipo di clonazione umana sul
proprio territorio e dispongano sanzioni penali per qualsiasi sua violazione;
4. è del parere che la distinzione tra embrione e prembrione come se fossero due entità
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diverse (la prima umana e la seconda no) sia inaccettabile,
5. è del parere che la distinzione tra clonazione riproduttiva e non riproduttiva sia altrettanto
inaccettabile in quanto l'embrione è in ogni caso un essere umano riprodotto;
6. chiede con insistenza che i massimi sforzi politici legislativi scientifici ed economici siano
mirati alle terapie che impiegano cellule germinali prelevate da soggetti adulti o che in
ogni caso non comportino la distruzione di vita embrionale umana;
7. chiede un programma scientifico europeo che persegua tecniche biomolecolari speciali
che producano gli stessi risultati della clonazione di organi da cellule germinali
dell'embrione umano;
8. ribadisce il suo pieno appoggio alla ricerca scientifica e biotecnologica, alla quale l'UE e
gli Stati membri devono destinare più risorse;
9. è del parere che la sperimentazione distruttiva sugli embrioni umani non debba essere
consentita e invita gli Stati membri a non autorizzare questo genere di sperimentazione;
10. rinnova la sua richiesta di tecniche di inseminazione artificiale umana che non producano
un numero eccessivo di embrioni - vale a dire più del numero che può essere impiantato in
utero in un ciclo - allo scopo di evitare la generazione di embrioni superflui;
11. invita la Commissione a garantire il pieno rispetto della decisione del Consiglio
1999/167/CE del 25 gennaio 1999 che approva un programma specifico di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione sulla qualità della vita e la gestione delle risorse
vive (1998-2002) e rileva che il miglior modo di rispettare detta decisione è di garantire
che nessuna istituzione di ricerca sia in nessun modo coinvolta nella clonazione di
embrioni umani o ottenga finanziamenti a carico del bilancio UE per nessuno dei suoi
lavori;
12. chiede alla Convenzione per la formulazione del progetto di Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea di comprendervi il divieto di clonazione di esseri umani in tutte le
fasi del loro sviluppo;
13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione e ai governi degli Stati membri.
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