NUOVE INDICAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ COMPARATIVA NEL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE Una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea (C-562/15, Carrefour c. ITM, 8 febbraio 2017) ha fornito nuove e interessanti indicazioni in materia di pubblicità comparativa. La sentenza potrebbe essere l’occasione per dare nuovo stimolo alla diffusione di questa forma di pubblicità, ampiamente utilizzata oltreoceano ma che, per motivi giuridici e culturali, finora non ha conosciuto un grande sviluppo in Europa e in Italia. La pronuncia origina dalla vicenda che vede contrapposte due società della grande distribuzione francese, Carrefour e Intermarché. Nel 2012 Carrefour lanciava in tv una campagna pubblicitaria in cui venivano messi a confronto, evidenziandone la convenienza, i prezzi di diversi prodotti applicati presso i negozi Carrefour con quelli applicati da negozi di insegne concorrenti, tra cui Intermarché. I negozi Intermarché selezionati per il raffronto erano supermercati, mentre tutti i negozi Carrefour erano ipermercati. La circostanza non era portata a conoscenza del consumatore, eccezion fatta per la dicitura “super”, riportata in caratteri più piccoli sotto il nome Intermarché. Da qui la vertenza giudiziaria finita, dopo il primo grado di giudizio, davanti alla Cour d’appel de Paris; quest’ultima sottoponeva alla CGUE tre questioni pregiudiziali dirette a comprendere se, nell’ambito di una pubblicità comparativa, il confronto tra prezzi di beni venduti al dettaglio sia illecito nel caso in cui i beni in questione siano venduti in negozi tra loro diversi, per tipologia o dimensioni e, in caso di liceità del confronto, se la differente tipologia di punti vendita interessati sia un’informazione rilevante, ai sensi della Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali (recepita nel nostro Codice del Consumo) e, in tale eventualità, quale debba essere il grado di diffusione di una tale informazione. A riguardo, la Corte ha affermato che il confronto fra prezzi applicati da negozi diversi quanto a tipo e dimensioni non è di per sé illecito. Affermare il contrario sarebbe in contrasto con la lettera e con lo spirito della normativa in materia (la Direttiva 2006/114/CE, recepita nel nostro D.Lgs. 145/2007) che vuole stimolare la concorrenza tra imprese e lasciare libertà all’operatore pubblicitario quanto alla scelta delle modalità del confronto. 1 La comparazione tra prezzi applicati da negozi diversi per tipologia e dimensioni tuttavia potrebbe risultare illecita se realizzata in modo non obiettivo o ingannevole. Una tale situazione potrebbe verificarsi in casi, come quello di specie, dove la pubblicità in questione (1) raffronti prezzi praticati da insegne della vendita al dettaglio, i quali - come è risaputo - subiscono variazioni in funzione del tipo e delle dimensioni del negozio, per cui un confronto asimmetrico potrebbe falsare il differenziale dei prezzi in funzione della tipologia di punti vendita utilizzati per il confronto e (2) raffronti prezzi applicati da insegne che dispongano tutte di negozi identici per tipologia o dimensione, ingenerando nel consumatore l’impressione che nella comparazione siano state prese in considerazione tutte le tipologie di punti vendita delle insegne in questione e che i vantaggi di prezzo evidenziati siano validi per tutte le tipologie di negozi dell’operatore pubblicitario rispetto alla totalità dei punti vendita dei concorrenti. Quindi, come possono comportarsi le imprese attive nella vendita al dettaglio che riescano ad applicare prezzi inferiori ai competitors, senza per forza rinunciare ad utilizzare uno strumento di marketing potenzialmente efficace? Informando adeguatamente i consumatori delle modalità usate per operare il confronto. In che modo? La Corte ribadisce libertà quanto alle modalità di comunicazione, con due soli limiti: che la comunicazione avvenga in modo chiaro e che questa sia fornita nello stesso mezzo pubblicitario (spot, banner, volantino, etc.) in cui si riportano i risultati del confronto. Contact info: Studio Legale Mondini Rusconi www.mondinirusconi.it [email protected] – [email protected] 2