PROVINCIA DI MASSA-CARRARA . RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE ATTIVITA’ ANNO 2008 Difensore Civico Prof. Avv. Roberto Valettini Segreteria Dott.ssa Antonella Biagioni MASSA, MARZO 2009 ALLEGATI (PRIMA PARTE) Fonti normative e documenti Provincia di Massa-Carrara: Titolo III Statuto Provincia di Massa – Carrara Regolamento sul funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico della Provincia di Massa-Carrara approvato con Delibera del C.P n. 30 del 05/Agosto 2004 2 STATUTO PROVINCIA DI MASSA - CARRARA TITOLO III PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Art. 43 Il principio di partecipazione 1. La Provincia riconosce che la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa è lo strumento più idoneo per realizzare il concorso diretto della comunità allo sviluppo dei processi di tutela dei diritti e di ampliamento degli spazi di democrazia . 2. La Provincia promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle libere forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo. 4. Il Consiglio provinciale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo. 5. La Provincia istituisce consulte di settore. Il regolamento ne determina modalità di costituzione, di organizzazione e di funzionamento. Capo I DIRITTO D'ACCESSO E D’INFORMAZIONE Art. 44 Diritto d'accesso 1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione provinciale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. 2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. 3. La divulgazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento. 4. In caso di diniego da parte del Dirigente o Funzionario che ha disposto l'atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Presidente della Provincia che deve comunicare la propria determinazione in merito, decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto. 3 6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo. Art. 45 Diritto d'accesso alle strutture ed ai servizi della Provincia 1. Gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni, al fine di svolgere l'attività prevista nei rispettivi atti costitutivi, possono accedere agli uffici ed ai servizi della Provincia. 2. L'accesso è consentito solo se gli uffici ed i servizi sono attinenti alle attività esercitate dagli enti, dalle organizzazioni del volontariato e dalle associazioni. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le norme dell'art. 44. Art. 46 Dovere d’informazione 1. La Provincia, al fine di garantire la necessaria trasparenza e come premessa alla partecipazione, riconosce il diritto dei cittadini, singoli od associati, all'informazione sulla attività provinciale. 2. Per soddisfare il diritto dei cittadini all'informazione è prevista una pubblicazione periodica, secondo modalità stabilite dal regolamento, che può individuare altre modalità informative, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa. 3. Il regolamento disciplina la disponibilità di dati raccolti dagli uffici provinciali e dagli uffici di enti, e aziende dipendenti. 4. Si applicano i divieti ed i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 44. Art. 47 Informazione sullo stato degli atti 1. Ogni cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia, ha diritto di chiedere notizie sullo stato degli atti, sulle procedure e sull'ordine di esame della pratica. 2. Alle richieste è dovuta una risposta entro trenta giorni dal ricevimento presso l’ente. 3. Le modalità di esercizio sono stabilite nel regolamento. 4 Capo II PARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Art. 48 Consultazione 1. La Provincia, nello svolgimento delle attività amministrative che si concludono con l'adozione di atti che interessano categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati per acquisirne le valutazioni. 2. La consultazione si realizza mediante questionari, assemblee e udienze nelle commissioni consiliari di competenza e può riguardare i rappresentanti delle categorie di cittadini. 3. Lo svolgimento della consultazione è disciplinato dal regolamento. 4. Il presente articolo non si applica nelle materie per le quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione e comunque nell'adozione di tariffe e di tributi. Art. 49 Istanze e petizioni dei cittadini 1. I cittadini, singoli od associati, mediante istanze o petizioni, possono richiedere l'intervento della Provincia o sollecitare l'adozione di un provvedimento d'interesse collettivo. 2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio provinciale che è tenuto a rispondere, nelle materie di sua competenza, entro trenta giorni dalla loro presentazione. 3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a darne comunicazione nella prima seduta del Consiglio successivo. 4. Il Presidente del Consiglio Provinciale comunica ai presentatori la decisione sulle istanze e sulle petizioni. Art. 50 Proposte dei cittadini 1. Cinquecento cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, propongono l'adozione di atti di competenza del Consiglio mediante una richiesta scritta accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità. 2. Il comitato promotore, composto da almeno venticinque elettori, può richiedere al Presidente del Consiglio provinciale, l'assistenza degli uffici della Provincia per la formulazione della proposta. 3. Un rappresentante del comitato promotore può chiedere di illustrare la proposta al Consiglio, prima del suo esame. 4. Il regolamento stabilisce le modalità d'esercizio, l'accertamento della regolarità e l'ammissibilità della proposta, nonché i tempi del suo esame. 5 Art. 51 Proposte dei Comuni e della Comunità montana. 1. Ogni Consiglio comunale e la Comunità montana può presentare, con propria deliberazione, proposte su questioni di competenza del Consiglio provinciale. 2. Il diritto di chiedere al Presidente della Provincia l'assistenza degli uffici per la formulazione della proposta, spetta ad ogni Sindaco dei Comuni interessati ed al Presidente della Comunità montana. Art. 52 Referendum 1. Il referendum è uno strumento di verifica e di orientamento dell’attività amministrativa. 2. Mille cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia possono chiedere l'indizione di referendum sugli argomenti di competenza provinciale. 3. Il referendum può essere indetto, di propria iniziativa, dallo stesso Consiglio provinciale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 4. Il referendum non può riguardare i seguenti atti concernenti: a) lo Statuto; b) l’elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca di persone; c) il personale, (la pianta organica ed il regolamento del personale della Provincia, di sue aziende speciali o istituzioni); d) il regolamento del Consiglio Provinciale; e) il Bilancio e la contabilità provinciale. 5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci. 6. La richiesta, accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità, è comunicata al Presidente del Consiglio provinciale e, se avanzata da cittadini, deve esser sottoscritta da almeno cinquanta elettori. 7. Il regolamento stabilisce i tempi, le modalità per la raccolta delle firme, la successiva verifica, l'accertamento dei requisiti richiesti dallo statuto, la regolarità e l'ammissibilità della richiesta, la data e la modalità di svolgimento del referendum. 8. Il referendum è considerato valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. 9. Il Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla proclamazione del referendum, riunisce il Consiglio ponendo all’ordine del giorno l’esame della questione sottoposta alla consultazione referendaria 10. Il Consiglio provinciale può adottare una decisione diversa da quella approvata nel referendum ma la relativa deliberazione deve ottenere i voti favorevoli dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 11. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio provinciale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa 6 12. Il referendum non può tenersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Capo III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 53 Diritto e facoltà di partecipazione 1. Ciascun cittadino della Provincia ha il diritto di partecipare al procedimento amministrativo che si conclude con l'emanazione di atti incidenti su propri diritti o interessi legittimi o che, comunque, rechino loro pregiudizio. 2. Se il procedimento si conclude con l'emanazione di un atto incidente su interessi diffusi, ogni soggetto, pubblico o privato, nonché associazioni o comitati portatori di tali interessi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possano subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto. 3. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento e di partecipare al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge e dello statuto. Art. 54 Responsabile del procedimento 1. Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, il regolamento individua l'unità organizzativa ed il soggetto responsabile per ogni tipo di procedimento e disciplina le forme ed i modi della loro pubblicità. 2. Il responsabile provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento, a svolgere l'istruttoria ed esercitare le funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto. 3. Il responsabile conclude il procedimento amministrativo con l'adozione del relativo atto. 4. Il termine entro il quale deve essere adottato l'atto conclusivo del procedimento è stabilito dal regolamento tenendo presente i tempi strettamente necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e l'emanazione dell'atto, in relazione alla consistenza della struttura operativa preposta al procedimento. 7 Capo IV DIFENSORE CIVICO Art 55 Istituzione del Difensore civico 1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico che ha un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della azione amministrativa. 2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici della Provincia allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti provinciali nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. 3. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta ritenga sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento. 4. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte lesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti . 5. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. 6. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. 7. Il Difensore Civico esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli per legge. Art. 56 Elezione del Difensore Civico 1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. 2. Rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla elezione del successore. 3. Il Difensore Civico è rieleggibile una sola volta. 4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale: a) con voto segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati su una lista di candidati, in possesso dei requisiti richiesti, sentita la conferenza dei capigruppo sulle domande presentate; b) se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede sempre a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, con votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riscosso maggiori consensi; c) qualora non si pervenga alla elezioni nei modi di cui alla lettera b) si procederà ad una votazione, in altra seduta, sempre con ballottaggio tra i due candidati dell'ultima votazione e sarà eletto il candidato che avrà raggiunto la maggioranza dei Consiglieri assegnati. 8 Art. 57 Requisiti per l'elezione 1. Il Difensore Civico è eletto fra i cittadini residenti nella Provincia, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale, di un diploma di laurea e di esperienza almeno decennale nella pubblica amministrazione o nella dirigenza privata, o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo o nella magistratura e tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’apposito bando di selezione pubblica. Art. 58 Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, revoca 1. Non sono eleggibili a Difensore civico: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Consiglio regionale, comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché i candidati nelle rispettive elezioni; b) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori delle Unità Sanitarie Locali, gli amministratori di enti, istituzioni e aziende pubbliche; c) gli amministratori di istituzioni, consorzi, società e imprese cui partecipa la Provincia, oppure vincolati da contratti d'opera o da essa sovvenzionati; d) consulenti legali, tecnici o amministrativi, che prestano abitualmente la propria opera alla Provincia o ad imprese od enti da essa controllati o sovvenzionati; e) i soggetti che, a vario titolo, nei precedenti sette anni dalla scadenza del bando di cui al comma 2 dell’art 57: I abbiano svolto attività di sovraintendenza delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività, siano stati titolari di direzione di struttura apicale e sub apicale della Provincia; II. siano stati responsabili dell'istruttoria delle deliberazioni e/o responsabili dei procedimenti amministrativi, abbiano svolto funzioni di coordinamento e di controllo degli uffici dell’ente; III. abbiano esercitato le funzioni di controllo economico-finanziario dell'ente. 2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di attività autonome o subordinate di carattere professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione provinciale, nonché con cariche, anche locali, all'interno di partiti politici e con altra carica elettiva pubblica. Non è altresì eleggibile colui che abbia partecipato, in qualità di candidato, alle ultime elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali. 3. Il Consiglio provinciale dichiara la decadenza del Difensore civico quando sussistano o si verifichino alcune delle cause d’ineleggibilità o d’incompatibilità previste nel presente articolo. 4. Si osservano, per quanto applicabili, le procedure previste per la decadenza dei Consiglieri provinciali. 9 5. Il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Art. 59 Compiti - Facoltà e prerogative 1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione provinciale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. 2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione provinciale e dei concessionari di pubblici servizi. 3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. 4. Il Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi provinciali od alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati. 5. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto. 6. E’ facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti - concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni. Art. 60 Relazione annuale 1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle. 2. Il Difensore civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni. 3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri provinciali e discussa entro trenta giorni in Consiglio provinciale. 4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Presidente della Provincia affinché siano discussi nel Consiglio provinciale che deve essere convocato dal Presidente del Consiglio entro trenta giorni. 10 Art. 61 Rapporti con il Consiglio provinciale 1. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle competenti commissioni per riferire su aspetti generali della propria attività od in ordine ad aspetti particolari. 2. Le commissioni consiliari hanno facoltà di richiedere al Difensore civico chiarimenti sull'attività svolta. Art. 62 Sede, organico, indennità di funzione, spesa 1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo della Provincia. 2. Al Difensore civico spetta un’indennità fissata dal Consiglio provinciale in misura non superiore a quella stabilita per il Presidente del Consiglio. Gli spettano inoltre le indennità di missione e trasferta stabilite per gli amministratori provinciali. 3. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è posta a carico di un apposito capitolo del bilancio provinciale. Art. 63 Accordi con i Comuni 1. La Provincia promuove e stipula accordi, disciplinati da convenzione, con i Comuni compresi nel proprio territorio affinché i relativi cittadini possano avvalersi del proprio Difensore civico. 2. La delibera dei Consigli comunali interessati dovrà espressamente consentire alle finalità ed all'esercizio dei compiti previsti negli artt. 55 e 59. 3. La deliberazione dovrà inoltre prevedere il termine per l'invio della relazione sull'attività svolta, l'eventuale dotazione organica e le risorse disponibili. 11 REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI MASSA – CARRARA Articolo 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico Provinciale, già istituito con il vigente Statuto della Provincia di Massa – Carrara. Articolo 2 Funzioni del Difensore Civico Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità dello Statuto e del presente Regolamento, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi. Il Difensore Civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell’attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia. Articolo 3 Ambito dell’intervento Le funzioni descritte dall’art. 2 vengono esercitate presso: a) l’amministrazione provinciale, ivi compresi enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti; b) le amministrazioni comunali comprese nel territorio della Provincia di Massa – Carrara con le quali la Provincia stessa abbia stipulato apposite convenzioni. 12 Il Difensore Civico provinciale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Comunità Montane della provincia al fine di assicurare la piena tutela dei diritti degli interessi dei cittadini nell’ambito del territorio provinciale. Articolo 4 Modalità di attivazione dell’intervento Il Difensore Civico interviene: a) a richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali; b) d’ufficio nei casi previsti dall’art. 6 La richiesta di cui la comma 1 lett. a) può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata d’ufficio. Articolo 5 Intervento su richiesta Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all’art. 4 lett. a), il Difensore Civico: a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi delle norme della L.241/90 e del regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti; b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore indugio lo concluda; c) qualora si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, procede a segnalare l’inampimento al Dirigente competente ed al Direttore Generale, ove nominato, o in mancanza al Segretario Generale dell’Ente. Articolo 6 Intervento d’ufficio Oltre che su richiesta dei soggetti indicati dall’art. 4 lett .a), il Difensore Civico può intervenire d’ufficio qualora nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell’attività e nei comportamenti dei Funzionari e 13 Dirigenti preposti, al fine di assicurare l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa. Degli interventi d’ufficio il Difensore Civico dà sollecita informazione al responsabile preposto al servizio, nonché agli organi rappresentativi dell’amministrazione interessata. Il Difensore Civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all’art.10 Articolo 7 Poteri istruttori Il Difensore Civico, per l’adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può: a) consultare e ottenere copia, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento, secondo le modalità di accesso consentite ai Consiglieri provinciali; b) convocare il responsabile dell’ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause di eventuali disfunzioni; c) accedere agli uffici per eseguire tutti gli accertamenti che ritenga necessari. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d’ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti. Articolo 8 Termini Il Difensore Civico riferisce l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che ha richiesto il suo intervento. Il Dirigente che riceva dal Difensore Civico richiesta di informazioni o di documentazione, deve dare riposta al Difensore Civico entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta Entro un termine ragionevole dal ricevimento della risposta, il Difensore Civico deve comunicarla al cittadino o associazione o ente richiedente. 14 Articolo 9 Sanzioni La violazione da parte del personale e dei Dirigenti degli obblighi di informazione nei confronti del Difensore Civico così come disciplinato dallo Statuto e dal presente Regolamento, viene segnalata al Direttore Generale, ove nominato, o, in mancanza al Segretario generale dell’Amministrazione. Articolo10 Relazione al Consiglio Provinciale Il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Provinciale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti. E' fatto obbligo al Difensore Civico di riferire al Consiglio Provinciale sia su questioni specifiche che sull'andamento generale, ogni qualvolta gli venga richiesto. Articolo 11 Sede, personale, strutture In ossequio all’autonomia e indipendenza del Difensore Civico il Consiglio Provinciale approva un capitolo di bilancio riservato al medesimo. Al Difensore Civico vengono assicurati dalla Provincia strutture ed uffici adatti per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali. Gli uffici del Difensore Civico devono essere posti in posizione facilmente accessibile per il pubblico ed essere privi di barriere architettoniche e di ogni ostacolo che li renda difficilmente individuabili e praticabili da parte dei cittadini. Al Difensore Civico viene assicurata un’adeguata dotazione di personale, con professionalità idonea per l’attuazione dell’attività amministrativa necessaria per l’espletamento dei compiti della Difesa Civica. Al/ Alla dipendente assegnato/a all’ufficio del Difensore Civico quale supporto di segreteria e giuridico, compete il medesimo trattamento economico previsto per la segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti 15 Articolo12 Informazione La Provincia promuove, attraverso le forme più adeguate di pubblicità, la conoscenza da parte dei cittadini delle funzioni del Difensore Civico Provinciale, diffondendo presso la popolazione informazioni circa le funzioni, la sede gli orari e le modalità di richiesta di intervento, ed ogni notizia che possa essere utile al pubblico per una ottimale fruizione del servizio reso dal Difensore Civico. 16 RELAZIONE 17 Signor Presidente del Consiglio, Signori Consiglieri, mi è particolarmente gradito rivolgerVi un cordiale saluto. Come di consueto, in attuazione della previsione dell’articolo 60 dello Statuto provinciale e dell’articolo 10 del Regolamento sul funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico della Provincia di Massa-Carrara, presento la Relazione annuale sulle attività svolte da questo ufficio nell’anno 2008. La Relazione rappresenta il bilancio di un anno di esercizio delle funzioni di difesa civica, in particolare si tratta della quarta relazione annuale del mio secondo mandato, ed ha la finalità principale di mettere a disposizione gli elementi di conoscenza e valutazione circa le attività e le iniziative poste in essere dal Difensore Civico, ma anche di segnalare le problematiche riscontrate e, conseguentemente, di formulare proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, fornendo utili spunti di riflessione e sollecitando, se condivisi, gli opportuni interventi correttivi. La struttura della presente Relazione segue lo schema consolidato delle ultime relazioni, che è stato giudicato adeguato alle finalità illustrative. Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio Provinciale e tutte le forze politiche qui rappresentate, che mi hanno onorato di indipendenza ed autonomia di azione, consentendomi di fruire di una forte esperienza di arricchimento umano e professionale. 18 Introduzione Il Difensore Civico è un istituto di partecipazione popolare previsto dalla L. 142/1990. L’art. 8 della medesima legge prevede che ogni ente locale può dotarsi di un difensore civico per garantire la buona amministrazione. La figura deriva dall’ombudsman svedese e, ancor prima, dal medioevale umboosmaor, riferito a persona che detiene l’umboo, ossia il potere di agire a favore di altri. Lo stesso mèdiateur di matrice francofona ricorda un soggetto che media e, quindi, sviluppa ed applica le tecniche di comunicazione finalizzandole all’incontro degli interessi meritevoli di tutela della pubblica amministrazione e dei privati, in tal modo rafforzando il principio di cooperazione e di differenziazione amministrativa. Calzante ed esaustiva appare la definizione del difensore civico come “Interventore ausiliario del Cittadino rispetto alla Pubblica Amministrazione”, assolvendo, in tal modo, una funzione di protezione e valorizzazione delle situazioni giuridiche soggettive, ma anche, sia pure in via indiretta e strumentale, una funzione di controllo sulla pubblica amministrazione. L’efficacia dell’azione della funzione della difesa civica si sostanzia attivamente con l’”autorevolezza” che il sistema gli attribuisce, ma sicuramente la sua “elezione” è la cartina di tornasole della disponibilità 19 dell’ente ad operare in modo democratico, a gestire i conflitti, ad operare la parificazione delle parti, cioè cittadino e pubblica amministrazione. Nella duplice forma di protettore dei diritti dell’uomo e di “mediatore” fra cittadino e burocrazia, dunque, il difensore civico italiano è figura ancora da delineare compiutamente e da modellare, sugli esempi ormai consolidati europei ed extracomunitari, alle tipicità del nostro ordinamento giuridico e realtà territoriale. In attesa di una legge quadro nazionale e di norme regionali che prevedano l’istituzione di un difensore civico centrale ed una disciplina compiuta per l’ombudsman locale, la dottrina si è particolarmente interessata, negli ultimi tempi, di questa innovativa figura di tutela stragiudiziale: resta indubbio che, in assenza di una compiuta normativa, la fisionomia del difensore civico italiano è oggi rimessa, spesso, alla motivazione, personalità e competenza del soggetto incaricato di ricoprire l’ufficio: per questo la difesa civica si fa indubbiamente sul campo. Le relazioni annuali prodotte dagli uffici della difesa civica risultano infatti punto cruciale di osservazione sull’universo della pubblica amministrazione. Grazie ad esse, inoltre, si soddisfa la finalità di promozione dell’istituto attraverso la diffusione delle informazioni circa l’esistenza dello stesso ed il suo funzionamento. Comunemente, si afferma, infatti, che non c’è coscienza di un diritto se non se ne ha la sua piena conoscenza. 20 Sappiamo bene come, dal manzoniano Azzeccagarbugli, si sia sempre cercato di nascondere e rendere particolarmente oscuro il diritto e i diritti “degli altri” in generale. Per questo motivo, preferiamo che il linguaggio della relazione non sia eccessivamente tecnico, al fine di raggiungere non solo la sensibilità del Consiglio Provinciale, referente istituzionale, ma anche quella dell’utente della Pubblica Amministrazione. Normativa di riferimento Si richiamano in breve le principali norme che regolano la figura del Difensore Civico Comunale e Provinciale: oltre alla già citata L. 142/1990, che ha provveduto ad istituirne la figura, con il Testo Unico di disciplina degli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000), la stessa è risultata confermata. Altre leggi statali hanno attribuito funzioni al Difensore Civico: la L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005; la L. 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e la L. 127/1997, come modificata dalla L. 191/1998. Le leggi sopra richiamate hanno tentato di riformare e semplificare l’operato della Pubblica Amministrazione, nonché di modificare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino, ponendo l’accento sul dialogo e l’interrelazione, piuttosto che sul rapporto di autorità. 21 Anche la normativa intervenuta in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa conferma la volontà di instaurare una mentalità che metta al primo posto il cittadino utente. Difensore Civico Regionale e rapporti con gli Enti Locali In linea con i mutamenti sopra accennati, anche la fisionomia del difensore civico nel nostro sistema pubblicistico è molto cambiata, a partire dalla fine degli anni Novanta. Se, in origine, ad esso spettavano essenzialmente compiti di vigilanza (generica) e stimolo sull’operato degli organi amministrativi regionali, onde ovviare ad eventuali ritardi e/o inerzie di questi ultimi, con il necessario corredo di poteri istruttori e di referto sulla singola vicenda, con la seconda riforma Bassanini (Legge n. 127/1997), il suo ruolo è venuto infatti acquisendo nuove importanti attribuzioni, che hanno finito con lo snaturarne l’originaria conformazione, modellata sulla falsariga dell’ombudsman svedese. Per un verso, infatti, la vigilanza è stata estesa anche agli organi periferici dello Stato insediati sul territorio regionale (art. 16). Per altro verso, e soprattutto, si è ritenuto di devolvere a tale figura anche il cosiddetto controllo sostitutivo sugli Enti locali (art. 17, c. 45, poi confluito nell’art. 136 del TUEL), nel quadro di un ampio processo di riconfigurazione del sistema dei controlli sulle autonomie (ma tale controllo non è più attuato dal Difensore Civico della Regione Toscana, 22 alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, L.R.T. n. 2/2002, dichiarata con sent. C.Cost. n. 173/2004, di cui ultra). La suddetta riconfigurazione è stata realizzata attraverso un limitato ricorso al sindacato preventivo di legittimità (limitato a pochi atti), l’esclusione di quello di merito e, da ultimo, tramite l’introduzione, al posto dei Coreco, dei difensori civici comunali e provinciali (art. 17, commi da 32 a 45, confluiti negli artt. 126 e seguenti del TUEL). Questo processo, tentato prima a Costituzione invariata, e quindi sul solo piano della revisione della legislazione ordinaria, è successivamente sfociato nella riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Nell’ambito della stessa (come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno 2004, n. 173), l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente ordinariamente competente (in tal senso, anche le decisioni nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004, sempre della Corte Costituzionale). Tuttavia, ha specificato il giudice delle leggi, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, da configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni, la legge regionale è tenuta al rispetto di alcuni 23 principi derivanti dall’esigenza di salvaguardare, pur nella sostituzione, il valore costituzionale dell’autonomia degli enti locali. Tra questi principi, vi è, anzitutto, quello secondo il quale l’esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato ad un organo di governo della regione, o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo, stante l’attitudine dell’intervento ad incidere sull’autonomia costituzionale dell’ente sostituito. Nella giurisprudenza della Corte, del resto, è stato più volte affermato che i poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano, nonché per l’incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad organi di governo della regione e non già ad apparati amministrativi (si vedano le pregresse sentenze della C. Cost. nn. 460/1989, 352/1992, 313/2003). Infatti, le scelte relative ai criteri e ai modi degli interventi sostitutivi, a salvaguardia di interessi di livello superiore a quelli delle autonomie locali, presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali essi assumono la responsabilità. Da questo punto di vista, secondo la Corte, il difensore civico, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è infatti titolare, generalmente, di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell’amministrazione, funzioni assimilabili, in larga misura, a 24 quelle di controllo spettanti (anteriormente all’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione) ai comitati regionali di controllo, ai quali tale figura era già stata equiparata dall’art. 17 della L. 127/1997 (ora art. 136 del TUEL 2000) e da alcune leggi regionali successive. Si tratta, in altri termini, essenzialmente di una figura (che deve essere prevista dallo Statuto) preposta alla vigilanza sull’operato dell’amministrazione regionale, con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, alla quale non può dunque essere legittimamente attribuita, proprio perché non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che incidano in modo diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali. La stessa Carta della Difesa Civica (approvata dalla Conferenza Difensori Civici della Toscana il 27/9/2004 e dal Consiglio delle Autonomie Locali l’8/10/2004, sottoscritta dal Difensore Civico Regionale Giorgio Morales e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Alessandro Pesci, in data 14 ottobre 2004) rileva che la Corte Costituzionale, nella già citata sentenza n. 112 del 2004, “denunzia una irrisolutezza circa l’individuazione della natura del difensore civico, ma, al tempo stesso, non fornisce indicazioni univoche in merito: un rafforzamento effettivo della funzione di tutela non giurisdizionale degli interessi e dei diritti dei cittadini, che, al di là di altre funzioni satelliti, sembra essere quella predominante e tipica del difensore civico, conduce ad una sua inequivoca 25 collocazione nell’ambito degli organi di garanzia (e non in quelli di controllo)”. In ragione di ciò, l’indipendenza, oggettiva e soggettiva, rappresenta fattore essenziale per una tutela che è effettiva solo se garantita da soggetti che operano in condizione di terzietà rispetto ai destinatari del suo intervento. Ma non solo: oltre all’indipendenza oggettiva e soggettiva, occorre che il difensore civico possa esprimere un’effettiva terzietà ed abbia quindi anche un’autonomia economico-finanziaria garantita dall’Ente. Per la Corte Costituzionale, la stessa natura del difensore civico e le funzioni da esso esercitate impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare, nei confronti degli enti locali, interventi di tipo sostitutivo (nello stesso senso, da ultima, si veda la sentenza n. 167/2005). Questo costante indirizzo fatto proprio dalla Corte non determina peraltro ricadute di segno negativo sull’art. 136 del TUEL. Questa norma, infatti, dispone che, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provveda a mezzo di commissario ad acta, nominato dal difensore civico regionale, ove costituito. In tal caso, infatti, il potere sostitutivo in sostanza esercitato dal difensore civico regionale a mezzo del commissario ad acta, che il primo è legittimato a nominare, risulta circoscritto ai soli atti obbligatori per legge 26 (TAR Toscana, sentenza n. 2349/2003), non rimanendo quindi intaccata l’autonomia costituzionalmente oggi riconosciuta anche agli enti territoriali minori. Per completezza, si richiama anche la decisione 2/10/2006, n. 5706, della Sez. V del Consiglio di Stato, con la quale si stabilisce che un Difensore Civico Regionale, qualora un comune ritardi nella nomina del Difensore Civico comunale (previsto dallo Statuto del comune medesimo), può legittimamente esercitare il potere sostitutivo, provvedendo egli stesso, dopo aver assegnato un termine al comune, alla nomina del Difensore Civico locale. Tutto ciò premesso, ridurre il tema dell’odierno ruolo del difensore civico regionale, nel nostro sistema pubblicistico, ad un problema di fattibilità o meno per il suo tramite del controllo sostitutivo regionale sugli enti territoriali minori sarebbe limitativo, oltre che inesatto. Occorre infatti non trascurare che ruolo e funzioni della figura del difensore civico vanno misurati, anzitutto, all’interno della dimensione amministrativo-territoriale di rispettivo riferimento (quindi, separatamente, a livello regionale, provinciale e comunale). E se a livello regionale gli enti provvedono, per così dire, in ordine sparso, facendo uso (anche in modo variabile) della potestà legislativa a ciascuno di essi spettante, per Comuni e Province il punto di riferimento unitario, a livello normativo, sta principalmente nell’art. 11 del TUEL. 27 Difensore Civico locale ed evoluzione dei controlli amministrativi Il termine “controllo” indica un particolare esame volto a rivedere, vigilare o riscontrare la regolarità di una funzione esercitata da un soggetto diverso da colui che pone in essere il controllo stesso. La nozione di controllo sulla Pubblica Amministrazione è stata tradizionalmente intesa secondo il significato etimologico del termine, ossia “contre-role” di origine francese, che indicava quell’attività di riesame attuata secondo preesistenti parametri di valutazione e finalizzati all’erogazione della misura sanzionatoria dell’annullamento dell’atto. Infatti, “contre-role” indica il contro-ruolo, o doppio registro, in cui erano contenuti i dati relativi a tributi, agli elenchi di prestazione di opere ed agli inventari. E’ stato merito della scienza anglosassone l’aver esteso il significato del termine di controllo, sino a ricomprendervi, oltre al cosiddetto controlloverifica della regolarità dell’esercizio di una funzione, anche ipotesi di controllo-impulso o di direzione, caratterizzati da una funzione guida o di indirizzo della stessa attività esercitata. La dottrina più recente ha accolto l’impostazione giuridica del mondo anglosassone per due motivi: per l’inidoneità dei controlli tradizionali a svolgere un’effettiva attività di verifica della funzione e la lentezza procedurale conseguente all’estremo formalismo, nonché per la necessità, per un’amministrazione pubblica moderna, di confrontarsi con tecniche di amministrazione tipiche del management privato, caratterizzate da sistemi 28 di programmazione, di bilancio, di gestione per obiettivi, che consentono una valutazione più rapida dei risultati, al fine di realizzare programmi maggiormente in linea con le circostanze sopravvenute. Il legislatore ha altresì introdotto una serie di controlli che non investono il singolo atto, ma l’intera attività amministrativa svolta da un organo o da un ente in un preciso contesto temporale. Questa forma di sindacato investe tutta una gestione amministrativa globalmente intesa, valutando soprattutto i risultati raggiunti in termini di efficacia e di efficienza. Il controllo sull’attività assume una duplice configurazione negli orientamenti dottrinali, a seconda che si voglia indicare un’attività di valutazione critica sull’azione amministrativa già svolta (controllo di gestione in senso stretto), condotta sulla base di elementi di confronto predeterminati, oppure un’attività svolta all’interno dell’amministrazione controllata (controllo regolarizzazione di efficienza), dell’attività in vista amministrativa della verso gli misura di obiettivi programmati durante il suo svolgimento. Il controllo sull’attività assume, quindi, il significato sia di una valutazione concomitante allo svolgimento dell’azione per accertare se le scelte vengono attuate, sia una valutazione posteriore, per accertare se i risultati siano stati, e come, raggiunti, in vista di un migliore coordinamento dell’azione amministrativa. 29 In questo panorama, il lunghissimo articolo 17 della L. Bassanini n. 127/1997, nell’affrontare moltissimi e differenti aspetti dell’attività amministrativa, tanto da essere stato definito un “articolo scopa”, indirizzato cioè a riunire le diverse questioni rimaste fuori da uno schema di riordino generale, conteneva, tra le altre, alcune disposizioni riguardanti il Difensore Civico locale e regionale, poi confluite nell’art. 127 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. Quest’ultimo (“Controllo eventuale”) attribuisce al difensore civico locale il compito di controllare le deliberazioni di Consigli e Giunte quando ne facciano richiesta un quarto dei Consiglieri provinciali o comunali nei comuni con più di 15 mila abitanti, ovvero un quinto nei comuni con meno di 15mila abitanti, nel caso in cui le deliberazioni medesime riguardino: appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria; dotazioni organiche e relative variazioni; assunzioni di personale. Le attribuzioni in materia di controllo sopra citate rappresentano compiti “necessari” dei difensori civici locali, nel senso che, ove essi siano istituiti, le descritte competenze dovranno essere dai medesimi esercitate. Per quanto attiene ai compiti “eventuali” del difensore civico, questi gli sono attribuiti dal già citato art. 11, c. 1, del TUEL, che parla genericamente di compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione locale, con la segnalazione, 30 anche di propria iniziativa, di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Quali e quanti di questi compiti siano in concreto attribuiti al difensore civico è comunque stabilito dallo statuto dell’ente. In particolare, lo Statuto della Provincia di Massa-Carrara prevede, all’art. 59, che “il difensore civico, nell’esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione provinciale e dei concessionari di pubblici servizi; egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi provinciali od alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati. Egli può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto. E’ inoltre facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti-concorso. A tale fine, deve essere informato della data di dette riunioni”. 31 La figura del difensore civico è disciplinata altresì da apposito Regolamento provinciale; in base a questo, il difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità di Statuto e Regolamento, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi. Egli interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell’attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia. Le funzioni sopra descritte sono esercitate presso l’Amministrazione provinciale, ivi compresi enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti, nonché presso le Amministrazioni comunali comprese nel territorio della Provincia di Massa-Carrara, con le quali la Provincia stessa abbia stipulato apposite convenzioni. Il difensore civico provinciale può coordinare la propria attività con quella dei difensori civici istituiti dai Comuni e Comunità Montane della Provincia, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell’ambito del territorio provinciale. Il difensore civico interviene a richiesta di singoli interessati, di enti, di associazioni e di formazioni sociali (che facciano richiesta scritta o verbale), o d’ufficio qualora, nell’esercizio delle proprie funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell’attività e nei comportamenti dei Funzionari e Dirigenti preposti, al fine di assicurare l’effettivo rispetto dei principi di 32 legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa. Nel caso di richiesta di intervento da parte dei soggetti sopra citati, il difensore civico: se il procedimento non è ancora concluso ed il relativo termine non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti; se il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento medesimo affinché, senza ulteriore indugio, lo concluda; se si tratta di atto dovuto omesso illegittimamente, procede a segnalare l’inadempimento al Dirigente competente ed al Direttore Generale. A norma dell’art. 7 del medesimo Regolamento provinciale, il difensore civico, per l’adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento, secondo le modalità di accesso consentite ai Consiglieri provinciali; può convocare il responsabile dell’ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause di eventuali disfunzioni; può accedere agli uffici per eseguire tutti gli accertamenti che ritenga necessari. Il difensore civico riferisce l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che ha richiesto il suo intervento. Il Dirigente che riceva dal difensore civico richiesta di informazioni o di documentazione deve dare risposta al difensore civico entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Entro trenta giorni dal ricevimento 33 della risposta, il difensore civico deve comunicarla al cittadino od associazione o ente richiedente. La violazione da parte del personale e dei dirigenti degli obblighi di informazione nei confronti del difensore civico, così come disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento provinciali, viene segnalata al Direttore Generale. Il difensore civico invia al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Per maggiore chiarezza, accenniamo a ciò che non è il difensore civico ed ai casi in cui egli non può intervenire: anzitutto, non è un magistrato, non ha sostituito la figura del conciliatore, né è un giudice di pace. Inoltre, non può assistere il cittadino innanzi l’Autorità Giudiziaria, né può intervenire nei rapporti tra privati: infatti, la sua mediazione può riguardare, come già detto, unicamente il rapporto tra pubblica amministrazione e privato. In ogni caso, come già sopra evidenziato, nonché osservato anche dalla Corte Costituzionale, il difensore civico è generalmente titolare soltanto di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell’azione amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già spettanti, prima dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, ai Comitati regionali di controllo. 34 Pertanto, per non incorrere in una paradossale duplicazione, è evidente che i compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, individuati nello statuto, sebbene anch’essi ascrivibili al genere delle funzioni di controllo, dovranno essere comunque qualcosa di diverso rispetto alle competenze in materia di controllo di cui all’art. 127 del TUEL. In coerenza con la sua natura di soggetto essenzialmente preposto alla vigilanza sull’operato dell’amministrazione, le funzioni di controllo intestabili al difensore civico dallo statuto, ex art. 11, c. 1, TUEL, si risolvono, per il giudice delle leggi, in limitati compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, che sottendono il riconoscimento di idonei poteri ispettivi e di indagine, funzionali al miglior esercizio di quel potere di segnalazione degli abusi di cui sopra. Potere questo che, se esercitato, certamente crea, in capo all’amministrazione destinataria, l’obbligo di provvedere, cioè di esaminare la segnalazione proveniente dal difensore (il che, però, non significa che l’amministrazione abbia anche l’obbligo di determinarsi nel senso eventualmente auspicato dal difensore nella segnalazione medesima). 35 Difensore Civico e diritto di accesso In generale, il difensore civico ha il diritto di accedere (con vincolo di riservatezza) agli atti necessari per la comprensione dei vari casi, senza limite del segreto d’ufficio, nonché la facoltà di convocare il personale amministrativo interessato, con possibilità di esame congiunto della pratica anche con l’interessato. Per quanto attiene alle modalità del diritto di accesso, i poteri del difensore civico sono individuati dall’art. 25 della L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni. Si tratta di poteri annoverabili tra quelli necessari, alla luce di quanto già detto sopra. L’art. 25, c. 4, della legge sulla trasparenza, come modificato dalla L. 15/2005, dispone infatti che, in caso di rifiuto, espresso o tacito (quando cioè l’inerzia della pubblica amministrazione si sia protratta per oltre trenta giorni), o di differimento dell’accesso, il richiedente può: presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, ovvero chiedere al difensore civico territorialmente competente od alla Commissione per l’accesso, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sia riesaminata la suddetta determinazione. In alternativa al ricorso al TAR, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, può essere chiesto al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, 36 di riesaminare la determinazione di diniego, espressa o tacita (qualora tale figura non sia stata istituita, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, tale richiesta va invece inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui sopra. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza e, in caso di scadenza infruttuosa di tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione ritengono illegittimo il diniego o il differimento, lo comunicano a chi lo ha disposto e, se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico (o della Commissione), l’accesso è consentito. Va su questo punto evidenziato che la norma prefigura in alternativa il potere cognitivo del giudice amministrativo e quello di un’autorità con spiccata connotazione di indipendenza (come il difensore civico). Tuttavia, tale alternativa non solo non è piena (perché il difensore civico dispone non già del potere di annullare o riformare l’atto contestato, bensì soltanto quello di comunicare l’eventuale illegittimità del diniego o del differimento a chi l’ha disposto), ma non è neppure tale in senso proprio, posto che (in caso di chiusura comunque insoddisfacente della fase dinanzi 37 al difensore civico) l’interessato all’accesso dovrà in ogni caso agire dinanzi al giudice di primo grado. Secondo il Consiglio di Stato (sent. n. 2938/2003), il rimedio proponibile dinanzi al difensore civico si configura come una sorta di ricorso gerarchico improprio. Come tale, è da considerare istituto di carattere eccezionale e quindi ammissibile soltanto se e nei limiti in cui sia espressamente previsto dalla legge. L’Ufficio L’Ufficio del Difensore Civico provinciale riceve il pubblico ogni martedì e giovedì, rispettivamente dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Viene in ogni caso garantita la massima disponibilità (per esigenze motivate) anche in orari diversi, che sono concordati direttamente con gli interessati. Preme infatti sottolineare che non risulta esservi un solo cittadino che si sia rivolto all’Ufficio del Difensore Civico e non abbia ricevuto riscontro. Sempre più utenti prendono contatti con l’Ufficio, sia attraverso istanze formali, sia mediante contatti informali: nel corso dell’anno 2008, in particolare, i suddetti contatti sono stati assai numerosi e, in tali casi, è stata fornita al richiedente una risposta immediata o quasi, non rendendosi necessario l’avvio di una formale istruttoria. 38 Si sono rivolti all’Ufficio anche svariati residenti in comuni ad oggi sprovvisti di proprio Difensore Civico, che sono stati comunque oggetto di considerazione da parte di questo Ufficio, o indirizzati all’Ufficio della Difesa Civica Regionale, competente ad intervenire in siffatti casi, spesso contattato direttamente da questo stesso Ufficio. Alcuni cittadini, inoltre, hanno sottoposto problemi di natura privatistica: in tali casi, ovviamente non di competenza del Difensore Civico, sono state fornite, ove possibile, informazioni di massima e di primo orientamento, al fine di offrire un aiuto nella comprensione della situazione di diritto prospettata, anche alla luce della funzione del Difensore Civico “di informazione, orientamento e tutela nei confronti delle categorie più deboli”, come prevede la Carta della Difesa Civica Toscana. Questo Ufficio ha, in quasi tutti i casi, risolto i problemi dei cittadini, in breve tempo e, ovviamente, in modo gratuito. Si ritiene comunque che anche le istanze che non si sono concluse positivamente contribuiscano al miglioramento dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, in quanto, in ogni caso, si forniscono spiegazioni, informazioni e chiarimenti ai richiedenti circa l’attività amministrativa. Per quanto riguarda le “persone” dell’ufficio della difesa civica provinciale, sembrerebbe opportuno, pur senza proporre alcunché di enfatico, effettuare un “irrobustimento” dell’ufficio (a quest’ultimo è 39 assegnata a tempo parziale una funzionaria provinciale), al fine di consentire di espletare le sempre più numerose pratiche e di venire incontro alle sempre maggiori esigenze e richieste dei soggetti utenti. 40 ESEMPLIFICAZIONE DEI CASI 41 ISTANZE ISTITUZIONALI AMBIENTE E TERRITORIO Alcuni cittadini, facenti parte della dichiarata Associazione XXXXX, si rivolgevano a questa Difesa Civica provinciale illustrando i fatti seguenti: nell’ottobre 2007, era stata presentata la valutazione di impatto ambientale di un impianto di bricchettaggio da realizzarsi in località XXXXX, su progetto della Società XXXXX, in merito alla quale gli istanti avevano inviato al Presidente della Provincia proprie osservazioni e richieste. Non avendo ricevuto alcun riscontro, gli esponenti chiedevano l’intervento di questo Difensore Civico, il quale si attivava nel sollecitare una risposta, al fine di evitare apprensioni e dissensi. ***** 42 Perveniva all’ufficio della Difesa Civica provinciale esposto a cura dell’Associazione XXXXX, a seguito della presa visione degli atti amministrativi inerenti l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del progetto di bonifica ed ampliamento della discarica in località XXXXX, in un Comune situato nel territorio provinciale. L’Associazione, nel suddetto esposto, esprimeva perplessità con riguardo all’iter procedimentale seguito, chiedendo quindi a questo Difensore Civico di valutare la legittimità della procedura in questione e di sollecitare l’adozione dei provvedimenti del caso, nonché l’immediato annullamento della procedura di V.I.A. per il progetto di cui sopra. Questo Difensore civico convocava tempestivamente il Dirigente del Settore provinciale competente, al fine di conoscere più compiutamente l’iter procedimentale seguito, in modo tale da ottenere gli ulteriori elementi valutativi necessari circa un giudizio di legittimità o meno di quanto posto in essere. Allo stesso tempo, dava contezza all’Associazione esponente della suddetta convocazione. Il Dirigente del Settore provinciale forniva prontamente risposta con una propria nota, che veniva posta a disposizione dell’Associazione de qua. ***** 43 Veniva presentato a questo ufficio un esposto, da parte di un gruppo di Consiglieri comunali, inerente la valutazione della legittimità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi in località XXXXX. Questo Difensore Civico si attivava tempestivamente, offrendo la propria disponibilità ad un incontro con i Consiglieri medesimi, al fine di rendere più efficace l’azione da intraprendere presso gli uffici competenti, e con la competente Funzionaria provinciale, onde procedere alla valutazione dei vari punti evidenziati nell’esposto medesimo. Avveniva quindi l’incontro con la Funzionaria competente, nel corso del quale erano considerati e discussi, ad uno ad uno, i rilievi evidenziati nell’esposto, ritenuti essenzialmente fondati e validi. Questo Difensore Civico, pertanto, illustrava quanto sopra in una ulteriore nota, con cui, conclusivamente, faceva presente la necessità che l’intera procedura di V.I.A. tenesse in considerazione i rilievi manifestati nella nota medesima. Seguivano vari ulteriori contatti, per il tramite di questo Ufficio, tra il Gruppo dei Consiglieri e il Dirigente competente, anche con riferimento alla Conferenza dei Servizi all’uopo indetta, al fine di garantire la massima trasparenza dell’attività amministrativa. ***** 44 Perveniva alla Difesa Civica provinciale un’istanza via mail del Signor XXXXX, che riguardava una richiesta di concessione idroelettrica in loc. XXXXX. Detta nota sollevava dubbi, tra l’altro, circa la necessità o meno dello svolgimento della procedura di V.I.A. per l’impianto de quo, considerata la modestia dell’impianto medesimo. Si richiedeva quindi la corretta interpretazione della normativa vigente sull’argomento (D.Lgs. n. 4/2008). Questo Difensore Civico approfondiva la materia de qua e, immediatamente dopo, scriveva al Dirigente provinciale competente suggerendo le proprie osservazioni in merito e chiedendo di conoscere l’intendimento dell’ufficio al riguardo delle stesse. ***** 45 CANONI ED IMPOSTE Si rivolgeva a questo Difensore Civico un cittadino che aveva subito il fermo amministrativo dell’autovettura, di proprietà per il 50% del medesimo e per il restante 50% della moglie, a causa del mancato pagamento di pretese tributarie comunali e provinciali, che, a detta dell’esponente, non sarebbero state integralmente esigibili. L’istante raccontava infatti che l’Ufficio Tributi del Comune di XXXXX annullava o riduceva talune delle suddette pretese, ma, successivamente, tornava a richiederle al medesimo. Infine, l’Agente della Riscossione della Provincia di Massa-Carrara iscriveva il fermo amministrativo sull’autovettura di cui sopra. L’esponente produceva a questo Ufficio una nota riepilogativa delle cartelle di pagamento, dallo stesso redatta con le proprie osservazioni e contestazioni. Il cittadino, inoltre, dichiarava di essere in cura per cardiopatia, evidenziando quindi che l’auto gli era necessaria per sottoporsi agli indispensabili controlli, essendo residente in una zona isolata. Tutto ciò questo Difensore Civico faceva presente agli organi competenti, invitandoli ad una riconsiderazione delle proprie posizioni in merito alla situazione de qua. I suddetti organi rispondevano tempestivamente alle osservazioni rappresentate e di ciò veniva informato il soggetto istante, che poteva 46 quindi avere contezza delle motivazioni addotte dall’Agente della Riscossione provinciale. ***** 47 Si è presentato presso questo ufficio il Signor XXXXX, illustrando la seguente situazione: perveniva alla defunta madre, di cui l’istante è erede, nota del Settore XXXXX provinciale, in cui si richiedeva, con la massima urgenza, il pagamento di canone per concessioni demaniali (nello specifico, un fosso), anni 2007-2008. L’esponente precisava però che il fosso in questione non svolgeva più già da tempo alcuna funzione, neppure quella di scolatoio per le acque del fiume, ritenendo pertanto che alcun canone dovesse essere corrisposto. Precisava inoltre il cittadino che comunque rimaneva inspiegabile il fatto che tutti gli altri soggetti nelle sue stesse condizioni non fossero interessati da analoga richiesta di pagamento. Questo Difensore Civico si attivava quindi nei confronti del Dirigente del Settore provinciale competente, al fine di ottenere delucidazioni in merito. ***** 48 Perveniva a questo ufficio istanza scritta del Signor XXXXX, riguardante la richiesta, da parte della Provincia di Massa-Carrara, di pagamento del canone di occupazione spazi relativo al “passo carraio” antistante l’abitazione del cittadino. In detta istanza, il medesimo spiegava di non ritenere dovuto alcun canone, trattandosi di passo carrabile cosiddetto “a raso”. Questo Difensore Civico approfondiva quindi la normativa di riferimento, al fine di interpretarla, non senza intervenire, allo stesso tempo, presso il Dirigente provinciale competente. Il suddetto Dirigente forniva tempestivamente la risposta sollecitata, del che veniva prontamente edotto il soggetto istante. ***** 49 Vari istanti si rivolgevano a questo Ufficio ed alla Difesa Civica della Regione Toscana per avere chiarimenti riguardo alle tariffe relative agli impianti termici. In particolare, interessava sapere se era intenzione dell’Amministrazione Provinciale allinearsi agli indirizzi tariffari regionali forniti, provvedendo, di conseguenza, alla modifica delle tariffe al momento in vigore, che risultavano indubbiamente più alte. Questa Difesa Civica si attivava, quindi, studiando la normativa de qua e colloquiando, più di una volta, con il Funzionario provinciale competente. Gli esiti di tali incontri venivano trasmessi, tra l’altro, al Difensore Civico Regionale, cui si spiegava che la Provincia di Massa-Carrara aveva da tempo messo in piedi un vero e proprio progetto, in base al quale era stato affidato in appalto il servizio di programmazione ed ispezione sugli impianti termici. Tale situazione determinava, già di per sé, costi assai elevati e le somme provenienti dai cittadini, a seguito dei controlli a pagamento e dei bollini, servivano a sostenere i costi del servizio medesimo (secondo una specie di “autofinanziamento”). A causa di tale situazione, a detta del Funzionario provinciale, l’Amministrazione non avrebbe potuto provvedere ad abbassare le tariffe, in quanto si sarebbe verificato uno squilibrio finanziario. 50 Il Difensore Civico faceva presente altresì che erano in programma incontri e riunioni, al fine di rivedere l’intera questione. ***** 51 INDENNITA’ E COMPENSI Si presentava a questo ufficio il Signor XXXXX, lamentandosi di una ormai annosa questione inerente alla mancata corresponsione di importi afferenti ore di lavoro straordinario. In particolare, riferiva l’istante che il lavoro straordinario svolto era stato dal Dirigente competente regolarmente autorizzato e che già più di una volta aveva richiesto quanto dovuto. Le sue richieste erano però rimaste insoddisfatte. Si rivolgeva pertanto a questo ufficio, che tempestivamente si attivava presso il Dirigente competente, invitandolo a determinare di corrispondere il dovuto, secondo quanto già specificato dall’esponente medesimo. ***** 52 Alcuni Consiglieri della Provincia di Massa-Carrara si rivolgevano, nel mese di luglio, a questo ufficio di Difesa Civica provinciale al fine di ottenere chiarimenti in ordine al divieto di cumulo tra il gettone di presenza percepito come consigliere e l’indennità di funzione percepita in qualità di amministratore di altro ente locale, o di parlamentare nazionale ed europeo, nonché di consigliere regionale. A tale scopo, veniva con tempestività, dopo uno studio da parte di questo ufficio, messo a disposizione dei Consiglieri provinciali un dossier completo e particolareggiato sull’argomento, contenente vari articoli, monografie, pareri e sentenze della Corte dei Conti. In tal modo, i Consiglieri potevano visionare un materiale esauriente e dettagliato sull’argomento de quo. ***** 53 ISTANZE AFFERENTI ALLE FUNZIONI DELEGATE AMBIENTE E TERRITORIO Si rivolgeva a questa Difesa Civica provinciale la Signora XXXXX, per il tramite del di lei marito, Signor XXXXX, sollecitando la soluzione ad un problema relativo all’abbattimento di una pianta: spiegava infatti l’istante che, su un terreno di cui la Signora è comproprietaria, insiste una conduttura di energia elettrica, che, per un tratto, corre sotto una vecchia pianta di noce, pianta che è anche pericolante su un viottolo di uso pubblico. Per i ridetti motivi, la Signora chiedeva a questo ufficio di intervenire presso le autorità preposte. Prontamente il Difensore Civico provinciale si rivolgeva al Settore competente del Comune di XXXXX, chiedendo l’individuazione della più idonea e sollecita soluzione alla rappresentata situazione di pericolo. ***** 54 Si presentavano presso l’ufficio della Difesa Civica provinciale due cittadini (in nome anche di numerosi altri residenti), lamentando una situazione di profondo disagio derivante dall’attività di un Luna Park situato in un’area residenziale nel Comune di XXXXX. Tale attività, riferivano gli istanti, arrecava notevole disturbo alla popolazione residente principalmente a causa delle fortissime emissioni sonore, a loro avviso senz’altro superiori ai limiti di tollerabilità previsti dalla legge. I richiedenti avevano già contattato il Settore provinciale competente, il quale, a sua volta, aveva ripetutamente sollecitato il Comune di XXXXX ad adottare i provvedimenti necessari per risolvere la problematica de qua, compresi i controlli strumentali da parte di Arpat, solleciti peraltro rimasti privi di riscontro. A questo punto, il Difensore Civico provinciale invitava il Settore provinciale di cui sopra ad effettuare un ulteriore sollecito nei confronti del Comune e, in subordine, a seguito di successivo mancato riscontro, a chiedere direttamente ad Arpat di intervenire eseguendo i controlli strumentali e gli accertamenti dovuti, al fine di stabilire con certezza se, nella fattispecie concreta, fosse o meno rispettata la normativa sulla tutela dall’inquinamento acustico. Il suddetto invito andava a buon fine, in quanto Arpat inviava un’estesa nota esplicativa. 55 Si rivolgeva a questo ufficio, tramite e-mail, un cittadino che illustrava la seguente situazione: essendo lo stesso proprietario di abitazione situata in località XXXXX, nel Comune di XXXXX, zona di fascia A, aveva richiesto al Comune medesimo l’autorizzazione all’installazione di due pannelli fotovoltaici sul tetto della propria casa, al posto delle tegole, specificando che gli stessi, volgendo sulla corte interna, sarebbero risultati del tutto invisibili. Il Signor XXXXX riferiva altresì che, grazie ai suddetti pannelli, avrebbe potuto “eliminare il consumo di energia elettrica e scaldare la casa con energia completamente pulita”. Dal momento che il Comune richiedeva apposita D.I.A. per la citata installazione, il cittadino spiegava di aver presentato la D.I.A. stessa, peraltro ottenendo risposta negativa, ma per via telefonica ed oltre i termini previsti. Per quanto sopra esposto, questo Difensore Civico invitava il Comune di XXXXX a voler riconsiderare la propria posizione sulla questione de qua, fornendo risposte chiarificatrici e definitive al riguardo. Successivamente, perveniva a questo Ufficio la ridetta risposta da parte dell’Autorità comunale, della quale veniva prontamente edotto il soggetto istante. ***** 56 Si rivolgeva a questo ufficio il Signor XXXXX, per conto della propria moglie, Signora XXXXX, rappresentando l’inaccettabile situazione caratterizzante un terreno di comproprietà della Signora medesima, sito nel Comune di XXXXX, località XXXXX. In particolare, nel terreno sopra detto, all’altezza di circa un metro dal suolo, correva un filo di utenza telefonica, determinante, per ovvi motivi, situazione di danno, disagio e pericolo per i proprietari ed i potenziali frequentatori. Nonostante la denuncia di tale situazione ai soggetti competenti, nulla veniva compiuto per ovviare al descritto disagio. Questo Difensore Civico, quindi, interveniva presso la sede competente, invitando prontamente alla rimozione della situazione di pericolo descritta. ***** 57 CANONI ED IMPOSTE Si presentava presso l’ufficio della Difesa Civica provinciale il Signor XXXXX, cittadino albanese, esprimendo la propria amarezza per la situazione in cui si era venuto a trovare. Spiegava infatti l’istante che da tempo era beneficiario dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, assegnati con bando del Comune di XXXXX, Ufficio Casa. Nel corso del 2007, precisamente nel mese di agosto, il Signor XXXXX si doveva allontanare, peraltro solo temporaneamente, dall’alloggio in cui risiede al fine di consentire alla propria moglie il ricongiungimento familiare. In conseguenza del suddetto transitorio allontanamento, l’esponente si trovava escluso dalla graduatoria definitiva dei richiedenti ammessi al contributo. Ciò accadeva anche in forza del fatto che, data la propria assenza dal Comune di residenza, il Signor XXXXX non poteva visionare la graduatoria provvisoria, né, conseguentemente, proporre il ricorso entro e non oltre la data dell’11/9/2007. Questo Difensore Civico, per quanto sopra esposto, chiedeva quindi all’Ufficio Casa di considerare la possibilità di integrare l’esponente nella graduatoria dei beneficiari del contributo in questione, o, in subordine, di valutare se concedere il contributo quanto meno per il 58 periodo gennaio – luglio 2007, in cui il Signor XXXXX risultava effettivamente residente nell’alloggio locato. Successivamente, l’Ufficio Casa del Comune di XXXXX comunicava (sia al soggetto istante, sia a questo Difensore Civico) la propria decisione di accogliere la richiesta de qua, in base alle motivazioni espresse da questo ufficio ed a sopravvenuta disponibilità delle risorse. ***** 59 Perveniva a questo ufficio l’istanza della Società a responsabilità limitata XXXXX, che esprimeva stupore ed incredulità relativamente al calcolo del canone demaniale per l’anno 2007. La suddetta Società, titolare di una concessione demaniale marittima, dubitava, in particolare, della conformità alla normativa dei criteri di calcolo del canone medesimo, ritenuto senz’altro esoso, e lamentava, quindi, la mancata esplicazione, da parte dell’ufficio comunale addetto, dei criteri di calcolo, nonché la mancata motivazione che aveva determinato tale calcolo. La Società in questione produceva pertanto a questo ufficio una corposa istanza, in cui chiedeva di invitare il Comune di XXXXX ad applicare correttamente la normativa vigente, evidenziando chiaramente, in ogni caso, i criteri di calcolo adottati. Questo Difensore Civico interveniva quindi presso il Comune di XXXXX, proponendo allo stesso di valutare l’effettiva correttezza dell’iter seguito, nonché la possibilità di riconsiderare le proprie posizioni in merito alla situazione de qua. ***** 60 ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA Si presentavano presso questa Difesa Civica alcuni cittadini, facenti parte della dichiarata Associazione XXXXX, contestando il fatto che le sedute del Consiglio comunale non potessero essere liberamente riprese, rilevato che, a detta dei medesimi, non sembravano esistere preclusioni normative in merito. Questo Difensore Civico chiedeva pertanto al Presidente del Consiglio comunale copia del regolamento delle sedute consiliari; ciò domandava in forza del principio di sussidiarietà, accolto in dottrina e giurisprudenza, in virtù del quale, mancando il Difensore civico sottostante, è data facoltà all’immediato sovrastante di intervenire. ***** 61 Si rivolgevano a questo Ufficio alcuni cittadini, facenti parte della dichiarata Associazione XXXXX, lamentando come, nel sito informatico ufficiale del Comune di XXXXX, mentre risultavano le convocazioni del Consiglio comunale, non risultasse consultabile, anche a breve distanza di tempo dalla celebrazione del Consiglio medesimo, il contenuto degli ordini del giorno. Gli istanti, per i sopra esposti motivi, esprimevano delusione per il conseguente decadimento dei principi dell’informazione, della trasparenza e del coinvolgimento della cittadinanza nell’attività amministrativa dell’ente locale. Il Difensore Civico si rivolgeva quindi al Presidente del Consiglio comunale, chiedendo una maggiore trasparenza nel senso sopra espresso ed osservando che un servizio informatico, se esistente ed utilizzato, dovrebbe essere in grado di fornire una ragionevole completezza di informazioni ai cittadini, apparendo, nel caso contrario, soltanto una forma vuota e priva di significato. ***** 62 Si rivolgeva a questo Difensore Civico il Signor XXXXX, esprimendo la propria perplessità in ordine al comportamento di funzionari del Comune di XXXXX. Questa la vicenda: nell’anno 1965, veniva edificata una tettoia in una costruzione situata in zona montana del Comune di XXXXX, di cui era proprietario il padre dell’istante. Detta tettoia veniva considerata abusiva dal Comune, in quanto, come spiegavano i funzionari competenti, qualsiasi addizione volumetrica edificata dopo l’entrata in vigore del Piano Regolatore di XXXXX, su tutto il territorio comunale, necessitava di apposita licenza. L’istante riferiva che, a tal proposito, iniziava un’approfondita disamina della normativa di riferimento, non trovando peraltro alcuna disposizione che avallasse la spiegazione ricevuta. Lo stesso faceva a questo punto presente al Comune quanto rilevato, ottenendo risposte, a suo dire, non soddisfacenti ed imprecise. Chiedeva pertanto l’intervento di questo Difensore Civico affinché potesse essere soddisfatta la sua richiesta di ottenere informazioni precise circa la normativa di riferimento. Questo ufficio, quindi, contattava il competente settore comunale, invitando lo stesso a fornire l’indicazione della norma specifica, o, alternativamente, i riferimenti normativi attestanti la legittimità dell’edificazione della tettoia de qua. 63 Successivamente, questo ufficio riceveva le ridette informazioni dall’Autorità competente, di cui rendeva prontamente edotto il soggetto istante. ***** 64 VIABILITA’ Si presentava presso questo ufficio il Signor XXXXX, raccontando che, partito per una breve vacanza, al ritorno si avvedeva che il proprio camper, lasciato in zona autorizzata, era invece stato rimosso con la conseguente elevazione di una contravvenzione aumentata dei costi di rimozione. A dire del ricorrente, in quella zona, non esistevano divieti di sosta, né particolari interdizioni per i camper, né era stato portato a conoscenza del medesimo alcun avviso di rimozione. In base a quanto riferito dall’istante, questo Difensore Civico invitava quindi il Comando della Polizia Municipale del Comune di XXXXX a valutare l’effettiva correttezza dell’iter seguito, nonché l’eventuale opportunità di una diversa ed ulteriore scelta. ***** 65 Perveniva via fax a questo ufficio l’istanza del Signor XXXXX, riguardante due infrazioni al Codice della Strada contestate rispettivamente dal Comune di Forte dei Marmi e dal Comune di Pietrasanta. Le suddette infrazioni erano state sanzionate e notificate nell’anno 1998 all’istante, rispettivamente in data 5 febbraio e 8 giugno: il Signor XXXXX, quindi, chiedeva se fosse legittima la richiesta di versamento dell’importo dovuto avvenuta, da parte del competente organo di riscossione, in data 20 giugno 2008. Questo Difensore Civico richiamava la consolidata giurisprudenza attestante il principio secondo cui, per gli atti esecutivi dell’esattore, non risulta che sia sancito un termine di prescrizione speciale, dovendosi pertanto ritenere che l’azione esecutiva sia soggetta al termine ordinario di prescrizione dei 10 anni, e, dunque, esprimeva il proprio parere in ordine alla non esigibilità delle somme richieste, in quanto entrambe le notifiche delle cartelle di pagamento avvenivano oltre il previsto termine di dieci anni. Quanto sopra veniva prontamente comunicato al soggetto istante. ***** 66 Si presentava presso questo ufficio il Signor XXXXX, illustrando la seguente questione: con propria nota rivolta al Sindaco del Comune di XXXXX (inviata nel medesimo testo anche al Sindaco del Comune limitrofo), lo stesso chiedeva la costruzione di una pista ciclopedonale lungo il tratto di strada compreso tra il Viale XXXXX e l’incrocio con Via XXXXX, in località XXXXX. Perveniva all’esponente la risposta del Sindaco del Comune limitrofo, ma non quella del Sindaco del Comune di XXXXX, sebbene regolarmente protocollata presso l’ufficio protocollo comunale. L’istante si rivolgeva quindi a questo Difensore Civico per ottenere l’attesa risposta. A tal fine, questo ufficio scriveva nota al Sindaco del Comune di XXXXX, invitandolo a fornire il richiesto riscontro. Giungeva quindi risposta dal settore comunale competente, che veniva tempestivamente trasmessa al soggetto esponente. ***** 67 ALLOGGI Si presentava presso questo ufficio della Difesa Civica, già alla fine dell’anno 2007, la Signora XXXXX, riferendo di una serie di errori e indisponibilità che la di lei figlia XXXXX aveva incontrato nel seguire un’annosa pratica di acquisizione di unità immobiliare da E.R.P. spa. L’interessata raccontava al Difensore Civico di errori formali, nonché del sostenimento di una spesa che, a detta della stessa, non sarebbe stata necessaria, essendo sufficiente una semplice autodichiarazione. Il Difensore Civico contattava tempestivamente E.R.P. spa, sollecitando la società medesima a fornire riscontro alle richieste del soggetto istante, anche in ossequio ai principi di buona fede contrattuale. Nel mese di gennaio, considerata la mancata risposta di E.R.P., il Difensore Civico provvedeva nuovamente a sollecitare la società. ***** 68 Si presentava presso questo ufficio della Difesa Civica Provinciale la moglie del Signor XXXXX, lamentando la seguente situazione: con determinazione dirigenziale del Comune di XXXXX, veniva assegnato al medesimo Signor XXXXX, in quanto già destinatario, con il suo nucleo familiare, di provvedimento di sfratto, un alloggio di proprietà comunale ubicato in XXXXX. La suddetta assegnazione veniva comunicata al soggetto istante ed alle competenti autorità per il disbrigo delle ulteriori formalità (quali la sottoscrizione del contratto) prima di addivenire alla consegna dell’alloggio medesimo. La famiglia dell’istante, però, continuava a trovarsi nell’impossibilità di prendere possesso dell’immobile in questione, in quanto risultante, insieme con gli altri alloggi comunali di quella località, di dubbia abitabilità, come già evidenziato in un documento-denuncia sottoscritto dagli inquilini ed in articoli comparsi sui quotidiani locali. Questo Difensore Civico, quindi, interveniva nei confronti del soggetto competente, invitandolo a prendere i necessari provvedimenti per risolvere la situazione de qua. ***** 69 SERVIZI PUBBLICI Si rivolgeva a questo Ufficio un gruppo di fruitori del servizio pubblico locale di trasporto, lamentando la soppressione di una corsa in orario pomeridiano, per gli esponenti essenziale per il raggiungimento del posto di lavoro. Gli istanti, inoltre, evidenziavano un ulteriore disservizio, consistente nell’aver segnalato la soppressione di analoga corsa in orario mattutino, soppressione, in realtà, non effettuata. Il Difensore Civico invitava quindi la società di trasporto a fornire con maggiore precisione le informazioni relative ai servizi ed alle corse effettivamente in essere, chiedendo inoltre alla medesima di valutare l’opportunità del ripristino della corsa soppressa. La tempestiva risposta di CAT spa veniva quindi portata a conoscenza dei soggetti istanti. ***** 70 Nel mese di dicembre, sono pervenute a questo ufficio numerose istanze di cittadini che avevano ricevuto bollette per la fornitura dei servizi idrici, inerenti il recupero tariffario di anni precedenti. Tali esponenti indirizzavano la propria istanza, tra gli altri, a questo Difensore Civico ed a quello della Regione Toscana. Questo ufficio segnalava che, insieme con la Difesa Civica Regionale, stava già predisponendo nota di risposta, laddove comunque si ritiene che, in linea con la giurisprudenza, la regola di irretroattività dell’azione amministrativa (e la delibera di approvazione del regime tariffario è atto amministrativo generale) sia espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici e che ciò discenda direttamente dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. La Difesa Civica regionale, allo stesso tempo, aveva già provveduto a richiedere chiarimenti sulla questione alle autorità competenti, nonché l’adozione delle opportune misure. ***** 71 CONCORSI, MONDO DEL LAVORO Si presentava presso questa Difesa civica provinciale, in quanto mancante l’analogo istituto a livello comunale, il Signor XXXXX, riferendo di aver partecipato ad una selezione pubblica indetta dal Comune di XXXXX per l’assunzione a tempo determinato di impiegati amministrativi di Categoria C. L’istante vi era stato ammesso, ma, ai fini del punteggio per i titoli di servizio, non era stato valutato un periodo di lavoro svolto dallo stesso, quale ragioniere, presso altro Comune (facente ugualmente parte della Provincia di Massa-Carrara), poiché, a detta dell’Ente banditore, la qualità di ragioniere non era riconducibile alle mansioni proprie del profilo Impiegato Amministrativo richiesto dal bando, bensì al profilo specifico di Ragioniere, esistente nell’ordinamento del Comune medesimo. Questo Difensore Civico, pertanto, contattava il Comune di XXXXX, facendo presente, a proprio avviso, la sostanziale equiparabilità dei sopra richiamati profili, anche in considerazione del fatto che l’istante, nel Comune in cui aveva prestato servizio in qualità di ragioniere, aveva svolto essenzialmente mansioni di impiegato amministrativo. Proprio in virtù delle considerazioni sopra esposte, questo Difensore Civico invitava il Comune di XXXXX a voler valutare l’opportunità di una riconsiderazione della propria posizione in merito. 72 Successivamente, il Comune rispondeva ribadendo la propria posizione, del che si dava contezza all’istante. ***** 73 RIMBORSI Si presentava presso questo ufficio il Signor XXXXX, che illustrava la seguente situazione: già dipendente di Cassa di Risparmio, in pensione dal maggio 1995, l’istante continuava volontariamente l’iscrizione alla gestione ex-ENPDEP, ai sensi dell’art. 9 della L. 1436/1939, acquisendo in tal modo il diritto ad ottenere, da parte della gestione di cui sopra, una indennità in caso di decesso dell’iscritto medesimo o di persona della sua famiglia a carico. Nell’anno 2005, si verificava il decesso del figlio del cittadino. A questo punto, sussistendo i requisiti richiesti dalla normativa, il Signor XXXXX chiedeva al competente Istituto il rimborso delle spese funebri sostenute, allegando la necessaria documentazione. Lo stesso però (nonostante le sue reiterate richieste) non riceveva nel tempo alcuna informazione in ordine all’accettazione o meno della propria istanza. Questo Difensore Civico, pertanto, anche al di là delle proprie competenze strettamente istituzionali, si attivava nei confronti dei competenti Istituti, sollecitando un riscontro alla richiesta del cittadino. Detta richiesta veniva infine soddisfatta da parte degli Istituti medesimi, ed erano pertanto rimborsate all’istante le spese sostenute. ***** 74 POLITICHE SOCIALI Si rivolgevano a questo ufficio la Signora XXXXX ed il coniuge Signor XXXXX, assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in XXXXX. Veniva rappresentata una situazione drammatica ed ormai non più tollerabile da parte degli istanti (entrambi invalidi civili), i quali spiegavano che la coabitazione, nel ridetto alloggio, del fratello del Signor XXXXX, e della di lui moglie, poneva in serio pericolo l’incolumità dei due coniugi. Il fratello dell’esponente, da tempo in cura per problemi psichici, era anche stato, riferitamente, denunciato in sede penale dalla stessa Signora XXXXX per comportamento aggressivo e minaccioso nei suoi confronti. Questo Difensore Civico si attivava quindi chiedendo alle varie Autorità competenti sul territorio di individuare una soluzione percorribile, al fine di restituire serenità ai coniugi istanti. ***** 75 FABBRICATI Si rivolgevano a questo ufficio i Signori XXXXX e XXXXX, coniugi. I suddetti signori riferivano che, dopo aver segnalato alcuni abusi edilizi, commessi, a detta dei medesimi, nel Comune di XXXXX, non avevano ricevuto alcun riscontro. Si erano pertanto rivolti a questo ufficio, nonché alla Difesa Civica della Regione Toscana. Questo Difensore Civico, di concerto con quello regionale, si attivava immediatamente, scrivendo una nota al Sindaco del Comune di XXXXX, ritenendo doverosa una risposta in proposito, non apparendo giusta una procrastinazione della situazione de qua. Anche in questo caso, il Difensore Civico della Provincia di MassaCarrara si attivava pur non essendo competente in linea strettamente istituzionale. 76 TABELLE E GRAFICI 77 TOTALE PRATICHE GENNAIO - DICEMBRE 2008 ISTANZE AFFERENTI ISTANZE ALLE DELLA FUNZIONI DELEGATE CONFRONTI TRAISTITUZIONALI LA SITUAZIONE DELL'ATTIVITA' DIFESA CIVICA 22 59 78 81 DEL 2007 E QUELLA DEL 2008 GENNAIO - DICEMBRE 2007 2008 Istituzionali 27 22 Funz. Delegate 51 59 Totale 78 81 Situazione ↑ Pratiche concluse 2007 - 2008 (gennaio - dicembre) 2%↑ 79 CONFRONTO TRA SITUAZIONE ANNO 2007 E ANNO 2008 51% 49% ANNO 2007 ANNO 2008 60 50 40 istituzionali 30 delegate 20 10 0 ANNO 2007 ANNO 2008 80 SETTORI DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO ANNI 2005 E 2006 SETTORE 2006 2005 AMBIENTE 9 2 POLIZIA 9 1 URBANISTICA 8 7 LAVORI PUBBL. - VIABILITA' 6 6 SERVIZI SOCIALI 6 9 POLITICHE DEL LAVORO 4 2 DIFESA DEL SUOLO 3 4 ACCESSO AGLI ATTI 7 2 ALTRO 29 31 81 RICHIESTA INTERVENTO PER SETTORE ANNI 2006 E 2005 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2005 AMBIENTE POLIZIA URBANISTICA LAVORI PUBBLICI - VIABILITA' SERVIZI SOCIALI POLITICHE DEL LAVORO DIFESA DEL SUOLO ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI ALTRO 82 SETTORI DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO ANNO 2007 ACCESSO TOTALE 10 ISTITUZ. 6 DELEG. 4 POLITICHE SOCIALI 6 0 6 ALLOGGI 6 0 6 VIABILITA' 10 5 5 MANCATA ISTITUZIONE DIFENSORE CIVICO 2 0 2 SERVIZI PUBBLICI 5 0 5 FABBRICATI 9 1 8 PARTECIPAZ. AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1 0 1 CANONI ED IMPOSTE 8 5 3 AMBIENTE E TERRITORIO 21 10 11 83 25 20 15 10 5 0 A CCESSO P OLITICHE SOCIA LI A LLOGGI VIA B ILITA ' M A NCA TA ISTITUZIONE DIFENSORE CIVICO SERVIZI P UB B LICI FA B B RICA TI P A RTECIP A ZIONE A L P ROCEDIM ENTO A M M INISTRA TIVO CA NONI ED IM P OSTE A M B IENTE E TERRITORIO 84 SETTORI DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO anno 2008 ACCESSO E TRASPARENZA TOTALE 8 ISTITUZ. 3 DELEG. 5 POLITICHE SOCIALI 5 0 5 ALLOGGI 5 0 5 VIABILITA' 8 1 7 INDENNITA' E COMPENSI 4 2 2 SERVIZI PUBBLICI 10 0 10 FABBRICATI 6 1 5 PARTECIPAZ. AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1 0 1 CANONI ED IMPOSTE 9 5 4 RIMBORSI 3 0 3 AMBIENTE E TERRITORIO 17 9 8 CONCORSI, MONDO DEL LAVORO 5 1 4 85 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 A CCESSO P OLITICHE SOCIA LI A LLOGGI VIA B ILITA ' INDENNITA ' E COM P ENSI SERVIZI P UB B LICI FA B B RICA TI P A RTECIP A ZIONE A L P ROCEDIM ENTO A M M INISTRA TIVO CA NONI ED IM P OSTE RIM B ORSI A M B IENTE E TERRITORIO CONCORSI, M ONDO DEL LA VORO 86 Istanze in ingresso per mese nel 2007 e nel 2008 16 14 12 10 2008 8 2007 6 4 2 DIC NO V OTT SET AGO LU G GIU MAG APR MAR FEB GEN 0 Come è possibile rilevare dal grafico sopra, nel corso del 2008 l’Ufficio della Difesa Civica registra un livello alto di attività già nei primi due mesi dell’anno. Il calo che segue (specialmente nei mesi di aprile e maggio) è presumibilmente ascrivibile alle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi della Provincia di Massa-Carrara e del Comune di Massa, tenutesi nei giorni 13 e 14 aprile e rese definitive con il ballottaggio del 27 e 28 aprile, nonché all’inevitabile periodo di assestamento susseguente. Si riscontra poi il tipico rallentamento della stagione estiva, seguito da una ripresa che vede il picco nel mese di dicembre. Tale incremento di istanze relativo al mese di dicembre si è verificato principalmente a causa delle richieste di recuperi tariffari relativi agli anni scorsi, per la fornitura dei servizi idrici, da parte di GAIA spa, questione che ha visto (e vedrà nell’anno a venire) impegnato questo Difensore Civico Provinciale unitamente con il Difensore Civico della Regione Toscana. Dalle tabelle e grafici riportati nelle pagine precedenti, si evidenzia altresì la crescente prevalenza delle istanze afferenti alle funzioni delegate a questa Difesa Civica e, in generale, la preponderanza di quelle relative a problematiche legate all’ambiente ed al territorio, in cui sono ricomprese istanze inerenti alle discariche, all’inquinamento, agli impianti termici. Numerose richieste sono state presentate (esemplificativamente) anche in materia di accesso agli atti amministrativi e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, servizi pubblici (come già sopra accennato), canoni ed imposte, concorsi e mondo del lavoro. 87 ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NON DI ADVOCACY Come si evince da quanto sopra riportato, nell’anno 2008 molti e variegati sono stati i casi trattati (ivi comprese le istanze presentate alla sede distaccata dell’Ufficio della Difesa Civica della Provincia di MassaCarrara presso il Comune di Aulla). Ma questo Difensore Civico non ha svolto soltanto attività di advocacy, ossia di difesa tecnica degli amministrati, ma anche un ruolo di mediazione e di tramite tra governanti e governati, spendendosi, a tal fine, anche in varie altre attività coessenziali alle funzioni ed alla figura, che si ritiene abbiano parimenti giovato alla collettività ed allo stesso Ente di appartenenza. Di seguito, tratteggiamo le principali delle suddette attività. 88 Iniziative presso Istituti Scolastici. Nell’anno 2008, sono proseguiti i contatti del Difensore Civico con gli Istituti di Istruzione Superiori, nel permanere della convinzione dell’opportunità di diffondere la conoscenza della figura dell’Ombudsman presso le giovani generazioni, di suscitare negli studenti un interesse civico, nonché di consentire all’Ente Provincia, promotore di tale impegno con questa figura, di farsi conoscere, potendo così rappresentare un punto di riferimento tra i giovani. A tale proposito, si vuole evidenziare come, nel Convegno tenutosi a Lucca in data 3 febbraio 2009, dal titolo “Costruire una relazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione”, nel corso del quale questo Difensore Civico teneva la relazione introduttiva, vi sia stato l’invito del Difensore Civico della Regione Toscana ad aprirsi alle scuole; la Conferenza Permanente dei Difensori Civici Locali ha accolto questa proposta, ritenendola molto significativa e stimolante. Si vuole quindi significare che la Difesa Civica di questa Provincia, già sin da poco dopo il suo insediamento, ha cominciato ad operare una sensibilizzazione “a cascata”, da Pontremoli a Massa, presso gli Istituti medio-superiori, al fine di far conoscere, accanto alla figura del Difensore Civico, i diritti e i doveri dei cittadini secondo la Carta Costituzionale, contribuendo indirettamente, come già accennato, a meglio far apprezzare l’Ente Provincia, con i suoi compiti, i suoi ruoli e, evidentemente, la sua attenzione al territorio. 89 Conferenza Permanente dei Difensori Civici Locali della Toscana. Tra i Difensori Civici locali della Toscana è attiva una fitta rete di scambi e collaborazioni: le crescenti domande e richieste dei cittadini, la sempre maggiore complessità delle dinamiche socio-economiche ed i nuovi processi di decentramento amministrativo hanno portato in Toscana, nel dicembre 1998, a trasformare questa collaborazione in un vero e proprio organismo associativo, la “Conferenza permanente dei Difensori Civici toscani”, quale sede di consultazione e di coordinamento a scala regionale. La Legge Regionale Toscana 4/1994 attribuisce al Difensore Civico della Regione Toscana la funzione di coordinamento dei Difensori Civici istituiti dai Comuni, dalle Province e dalle Comunità Montane. La Conferenza è un organismo consultivo, volto alla valorizzazione di ogni singola esperienza ed all’autonomia del ruolo istituzionale dei Difensori Civici locali, aperto al dialogo con le amministrazioni locali e con le molteplici formazioni sociali e del volontariato impegnate nella tutela dei diritti umani e di cittadinanza, oltre che alla crescita dei collegamenti a livello interregionale ed europeo. La Conferenza dei Difensori Civici della Toscana assicura il proprio contributo sul terreno delle riforme e della semplificazione amministrativa con proposte, ricerche e documenti nei settori di competenza, orientati al rafforzamento degli strumenti di tutela ed alla modernizzazione dell’azione pubblica, nonché al rispetto dei principi di imparzialità, equità, efficienza e trasparenza. 90 Durante l’anno 2008, si sono tenuti vari incontri, di cui ricordiamo i più significativi per contenuti: nel mese di marzo, la Conferenza è stata convocata, tra le altre cose, per affrontare la tematica della compilazione telematica della cosiddetta “scheda esiti”, grazie alla quale si è reso possibile ricavare il dato relativo non solo alla “quantità” delle pratiche che i cittadini inoltrano al difensore civico, ma anche alla “qualità” delle risposte fornite, con l’essenziale finalità di potenziare l’istituto della difesa civica, consentendo il monitoraggio costante delle istanze pervenute, promuovendo una maggiore uniformità dei criteri di classificazione delle stesse, nonché presentando dati significativi, confrontabili tra loro e di sicuro interesse per l’opinione pubblica e per gli amministratori. In giugno, la Conferenza ha avuto ad oggetto varie comunicazioni da parte del Difensore Civico Regionale (tra cui, per esempio, quella relativa alla campagna di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dell’epatite C); la presentazione di proposte finalizzate al consolidamento ed allo sviluppo dei rapporti con la difesa civica locale; l’individuazione dei problemi inerenti la questione “acqua” (perdite occulte ed interruzione dell’erogazione); la disamina delle problematiche in merito alla Tariffa di Igiene Ambientale; la proposta dell’organizzazione di un seminario sulla bonifica ed i Consorzi di bonifica. Nel mese di ottobre, in Conferenza sono stati trattati vari punti: comunicazioni del Difensore Civico Regionale (tra cui quella relativa alla 91 presentazione, nel mese di giugno, della proposta di legge “Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale”, di testo identico a quello precedente); problematiche relative ai bolli auto (visto che la Regione Toscana ha delegato l’ACI a riscuotere il bollo auto); questione del conflitto di competenze tra Comuni e Provincia di Firenze in materia di COSAP; problematiche in materia di T.I.A.; competenze del Difensore Civico regionale nel settore sanitario. Nel mese di dicembre, infine, la Conferenza si è occupata, tra l’altro, della questione dei rapporti con la Camera di Commercio per possibili conciliazioni concernenti i trasporti regionali e della problematica inerente alle responsabilità per il riconoscimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. ***** 92 Partecipazione a Seminari e Convegni. Si segnala altresì la partecipazione di questo Difensore Civico a vari Convegni, Seminari, giornate di studio. A titolo di esempio, si ricordano: il Convegno “Difesa Civica ed ambiente. Tariffe e cittadini”, a cura del Circondario Empolese Valdelsa; il Seminario sulle “Emotrasfusioni e tutela del danno” (organizzato dal Difensore civico regionale), nonché gli inviti all’iniziativa “Difesa civica e tutela degli utenti nei servizi pubblici” (a cura del Difensore Civico Regionale), alla “Tavola rotonda su Difesa Civica e Partecipazione”, a cura dei Difensori civici delle Marche, all’iniziativa (da parte del Difensore civico regionale) “I giovani e la cittadinanza attiva. Il ruolo del Difensore civico regionale”. Appare inoltre importante citare la partecipazione, nel mese di settembre, al 54° Convegno di Studi Amministrativi dal titolo “La responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi”, della durata di tre giorni, organizzato dalla Provincia di Lecco e dall’Istituzione Villa Monastero –Varenna, a Varenna, Villa Monastero. Il tema è apparso non solo di notevole valore scientifico, ma anche di attualità e con implicazioni che oggi possono sempre più interessare le varie Pubbliche Amministrazioni. Anche la Provincia, nell’esplicazione delle molteplici attività amministrative, non è esonerata da queste conseguenze; oggi, infatti, non si hanno richieste di risarcimento solo per l’eventuale non buona tenuta 93 delle strade o per la “naturalistica” fattispecie dell’urto da animali vaganti, ma anche e proprio per lesione di interessi legittimi. 94 Prospettive e conclusioni. Il Difensore Civico si trova in una collocazione istituzionale particolare, in quanto si caratterizza per la natura fiduciaria, ma anche per l’ausiliarietà rispetto al Consiglio che lo elegge. Fiduciarietà ed ausiliarietà costituiscono, quindi, connotati essenziali della figura del difensore civico, come emerge dalle funzioni (in genere) ispettive, assegnategli dallo Statuto nei confronti dell’apparato amministrativo, dalla relazione sulla propria attività che, come detto, il difensore presenta annualmente all’Assemblea, nonché dalla possibilità di incidere in senso propositivo sulle decisioni del Consiglio. Anche nel corso dell’anno 2008 è emerso un elevato grado di collaborazione e buona intesa sia con il Consiglio, sia con la Giunta provinciale. Frequenti e fattivi anche i rapporti con Dirigenti, Funzionari, Tecnici ed Operatori a tutti i livelli dell’Ente. Talvolta si è reso necessario sollecitare le risposte richieste, al fine di poter affrontare le istanze presentate, operare un’istruttoria completa e tempestiva, fornire un’adeguata risposta ai problemi degli istanti nei tempi più brevi possibile, e questo specialmente si è verificato con Funzionari comunali, che, in taluni casi, hanno continuato a non soddisfare le richieste avanzate. I rapporti con i vari colleghi a livello comunale, provinciale e regionale sono risultati soddisfacenti, il che senz’altro gioca un ruolo fondamentale 95 per ottimizzare il servizio reso sia ai cittadini, sia alla pubblica amministrazione. A tal fine, si sono tenuti frequenti incontri con il Difensore Civico della Regione Toscana, al di fuori dell’ambito delle Conferenze Permanenti di cui si è detto sopra. In ogni caso, anche alla luce delle prospettive di riforma, quali l’approvazione del Codice delle Autonomie e l’istituzione del Difensore Civico Nazionale, sembrerebbe opportuno rivitalizzare il ruolo del difensore civico quale magistrato di persuasione, che non si sostituisca all’amministrazione nel facere, ma che abbia il potere di condurre l’amministrazione stessa alla rettifica, revoca o riconferma degli atti impugnati, tenendosi necessariamente conto del suo intervento. Il circuito “a tre” (cittadino – difensore civico – amministrazione) è virtuoso, infatti, quando ciascuno dei tre protagonisti fa bene la propria parte: l’ombudsman non si trova lì per commissariare né la politica, né la burocrazia. Quindi, egli non vincola organi elettivi, dirigenti e funzionari, né si sostituisce nel gestire le responsabilità che l’ordinamento affida loro. In questa ottica, l’istituto non dovrebbe più essere visto come una facoltà per le amministrazioni, ma quale necessario strumento istituzionale di garanzia dei cittadini. A tale ultimo proposito, si segnala un disegno di legge di iniziativa parlamentare risalente agli ultimi mesi dell’anno 2006, che prevede la 96 modifica dell’art. 11 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.) del 2000, in materia di nomina del difensore civico. Con il suddetto disegno di legge, verrebbe resa obbligatoria la nomina del difensore civico comunale e provinciale e si attribuirebbero a questa figura maggiori autonomia ed efficienza, visto che, come spiegato nella relazione al disegno di legge, troppo pochi sono i comuni italiani che si sono muniti di difensore civico e tale mancato ricorso ha privato i cittadini della possibilità di usufruire di un organo di garanzia utile per il miglioramento della vita civile delle nostre città. A parere di questo difensore civico, in tal modo l’ombudsman diventerebbe un “by-pass” del contenzioso e, attraverso la sua funzione di partecipazione mediata dei cittadini utenti, finirebbe anche per divenire momento di riavvicinamento degli stessi alla pubblica amministrazione. La funzione di collante sociale tra cittadini ed ente pubblico è attribuita altresì alla gratuità, aspetto che connota la prestazione del difensore civico. Quale centro di mediazione del tutto gratuito, è evidente che vada a vantaggio soprattutto dei cittadini meno abbienti e più indifesi, che, in tal modo, possono trovare una prima forma di tutela nel intricato viluppo delle norme e regolamenti vigenti. Anche per questo motivo auspichiamo che la figura del difensore civico acquisti nel tempo una valenza progressivamente maggiore e che se ne riconosca l’autonomia: appare infatti evidente che un sistema di difesa civica sostanzialmente soggiacente alle logiche imperanti nell’agone 97 politico si mostri come il meno idoneo ad assumersi le delicate funzioni di tutela extragiudiziale di diritti ed interessi diffusi, di controllo della pubblica amministrazione (al fine di contrastare la maladministration), nonché di advocacy e di promozione sociale ed istituzionale della cultura civica e della cultura della legalità, che costituiscono le basi portanti di un “profilo alto” della difesa civica. Il ruolo di difensore imparziale dei diritti, di magistrato di persuasione, di “magistrato naturale dei diritti umani” può trovare una sua legittimità se l’azione del difensore civico è “accountable” non già nei confronti di correnti politiche, di fazioni partitiche, ma nei confronti dell’intero ente locale che ha proceduto all’investitura del difensore civico e dell’intera comunità civica di cui quell’ente è espressione esponenziale, secondo i criteri democratici. 98 Ringraziamenti Prima di concludere, desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Dottoressa Antonella Biagioni, il cui impegno è stato prezioso per l’attività di tutto l’anno ed imprescindibile per la stesura della presente Relazione. 99 ALLEGATI (SECONDA PARTE) Fonti normative e documenti Regione Toscana: Titolo V, Art. 56 (Difensore Civico), Statuto Regione Toscana, approvato dal Consiglio Regionale in seconda lettura nella seduta del 19 luglio 2004 Proposta di Legge Regionale “Disciplina del Difensore Civico Regionale”, n. 151 del 24 novembre 2006. * Carta della difesa civica locale in Toscana, All. A e All. C (scheda di sintesi). 100 STATUTO DELLA REGIONE TOSCANA TITOLO V - Organi di tutela e garanzia Art. 56 (Difensore civico) 1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione. 2. Il difensore civico interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse. 3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare, al diritto di accesso. 4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l’imparzialità e l’indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale. 6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere. 101 Consiglio Regionale della Toscana Proposta di Legge N° 151 Prot. N° 14908/2.6 del 24/11/2006 Oggetto – “Disciplina del Difensore Civico Regionale” Proposta di legge regionale di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza – approvata nella seduta del 21 novembre 2006 102 PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA “DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE” CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 (Istituzione del Difensore civico regionale) Articolo 2 (Funzioni del Difensore civico) Articolo 3 (Ambito dell’intervento) CAPO II – FUNZIONI E COMPITI DI TUTELA Articolo 4 (Cattiva amministrazione – definizione) Articolo 5 (Intervento su richiesta) Articolo 6 (Intervento d’ufficio) Articolo 7 (Istruttoria) Articolo 8 (Tutela della riservatezza e dei dati) Articolo 9 (Intervento conciliativo) Articolo 10 (Risultato degli interventi) Articolo 11 (Intervento a tutela del diritto d’accesso) Articolo 12 (Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizioni di particolare disagio) Articolo 13 (Collaborazione con il difensore civico) CAPO III - LA DIFESA CIVICA IN AMBITO SANITARIO Art. 14 (Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie) Art. 15 (Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale) Art. 16 (Competenze del Difensore civico) Art. 17 (Gestione dei reclami tecnico-professionali) CAPO IV - LA RETE DI DIFESA CIVICA LOCALE Articolo 18 (Promozione della rete) Articolo 19 (Conferenza regionale dei difensori civici) Articolo 20 Rapporti con altri organismi di difesa civica CAPO V - REQUISITI E MODALITÀ PER L’ELEZIONE Articolo 21 (Requisiti per l’elezione, ineleggibilità e incompatibilità) Articolo 22 (Durata del mandato e proroga delle funzioni) Articolo 23 (Cause di scadenza anticipata) 103 Articolo 24 (Elezione del Difensore civico) Articolo 25 (Indennità) Articolo 26 (Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale) CAPO VI- SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO Articolo 27 (Sede) Articolo 28 (Organizzazione e personale) Articolo 29 (Finanziamento) CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 30 (Abrogazioni) Articolo 31 (Applicabilità delle disposizioni) Articolo 32 (Disciplina transitoria) 104 DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 Istituzione del Difensore civico regionale 1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore civico regionale, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto ed in conformità ai principi in materia di difesa civica espressi dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre organizzazioni internazionali. 2. Il Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. 3. Il Difensore civico è dotato di autonomia amministrativa e contabile. Art. 2 Funzioni del Difensore civico 1. Il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall’articolo 4, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. A tal fine, svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l’intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il Difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati. 2. Il Difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale. 105 3. Nella propria attività, il Difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate Art. 3 Ambito dell’intervento 1. Il Difensore civico interviene nei confronti della Regione, delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati, degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione e dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali. Interviene inoltre, nei limiti stabiliti dalla legge statale, nei confronti degli enti pubblici operanti nell’ambito della Regione, dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali e degli uffici periferici dello Stato. 2. Il Difensore civico può intervenire inoltre, nei limiti indicati dall’articolo 7, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunità montane, delle province e dei concessionari o gestori dei servizi pubblici locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale. CAPO II – FUNZIONI E COMPITI DI TUTELA Art. 4 Cattiva amministrazione – definizione 1. Si ha cattiva amministrazione quando: a) un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato; b) un atto sia stato formato o emanato in modo irregolare o illegittimo; c) un’attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo; d) si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni in materia di tutela degli utenti. Art. 5 Intervento su richiesta 1. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali che lamentino, in relazione a propri diritti 106 ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, nonché dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, nel caso e nei limiti ivi indicati. 2. La presentazione della richiesta non è soggetta a formalità. 3. Se la richiesta non è presentata per iscritto, è verbalizzata a cura del funzionario che la riceve. 4. Il Difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all’interessato le ragioni dell’archiviazione. 5. Il Difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato. 6. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore civico. La richiesta al Difensore civico non interrompe i termini per la presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi, eccettuati i ricorsi amministrativi di competenza regionale i cui termini sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data del ricevimento dell'esito della richiesta al Difensore civico. Art. 6 Intervento d’ufficio 1. Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell’attività svolta dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1. 2. Il Difensore civico può inoltre intervenire nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, nei limiti di cui all’articolo 7, comma 5. Art. 7 Istruttoria 1. Il Difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. 2. Il Difensore civico può: a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali; b) convocare il responsabile del procedimento, anche congiuntamente agli interessati, per esperire un tentativo di mediazione ai sensi dell’articolo 9; 107 c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari d) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente. 3. Il responsabile del procedimento è tenuto a presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso. 4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio. 5. Con riferimento all’attività dei comuni, province, comunità montane e concessionari o gestori di pubblici servizi locali, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico comunale e/o provinciale, il Difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l’articolo 13, commi 2 e 3. Art. 8 Tutela della riservatezza e dei dati 1. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate, in conformità alle disposizioni che regolano la materia. 2. La comunicazione dei dati ad amministrazione diversa da quella direttamente interessata è limitata ai casi in cui ciò sia nell’interesse del titolare del dato al fine di rimuovere ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata. 3. Ogni altra comunicazione di tali dati all’esterno dell’amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all’individuazione del soggetto interessato. 108 Art. 9 Intervento conciliativo 1. Il Difensore civico ricerca, per quanto possibile, una risoluzione consensuale della questione a lui sottoposta. 2. Al fine di cui al comma 1 può anche promuovere un accordo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Art. 10 Risultato degli interventi 1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento. 2. L’amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico. 3. Alla scadenza infruttuosa del termine, ovvero se non ritenga pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2, il Difensore civico dà comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali. Chiede inoltre l’attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d). 4. Il Difensore civico informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale. Art. 11 Intervento a tutela del diritto di accesso 1. Il Difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se riconosce che l’accesso è stato illegittimamente rifiutato o differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinché provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito. 109 2. L’accesso è consentito se il soggetto che detiene gli atti non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del Difensore civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto. 3. Il Difensore civico interviene a tutela del diritto di accesso anche sugli atti degli enti locali, nei casi in cui i comuni, singoli o associati, o le province non abbiano provveduto all’elezione del rispettivo difensore civico. Art. 12 Assistenza e tutela a favore di soggetti in condizione di particolare disagio 1. Il Difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il Difensore civico svolge la medesima attività a favore degli immigrati come previsto dall’articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli extracomunitari in Toscana). 2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il Difensore civico si adopera presso gli enti di cui all’articolo 3, affinché siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale, esclusa ogni forma di ingerenza nei compiti di amministrazione attiva dei soggetti titolari delle funzioni interessate. 3. La costituzione di parte civile nell’ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) compete al Difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all’istituzione o alla nomina del proprio difensore civico. 4. L’avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio. 110 Art. 13 Collaborazione con il Difensore civico 1. Le amministrazioni nei cui confronti il Difensore civico promuove l’intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge. 2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente legge, il Difensore civico segnala il fatto all’amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare. 3. L’esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al Difensore civico. 4. Si osservano i limiti indicati dall’articolo 7, comma 5, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2. CAPO III - LA DIFESA CIVICA IN AMBITO SANITARIO Art. 14 Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie 1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dal Difensore civico e dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie. La disciplina relativa è dettata con apposito regolamento della Giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati. 2. Il Difensore civico ha facoltà di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore. 111 Art. 15 Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale 1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della integrazione e della collaborazione reciproca. 2. Per favorire l’integrazione, evitare la sovrapposizione degli interventi, semplificare l’accesso agli strumenti di tutela da parte degli assistiti, il Difensore civico trasmette tutti i reclami in materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad informarlo tempestivamente dell’esito delle relative istruttorie, fatti salvi i casi di cui all’articolo 16. 3. Il Difensore civico può in qualsiasi momento chiedere informazioni sullo stato di avanzamento delle istruttoria e sollecitare i soggetti di cui all’articolo 13 in caso di inerzia o ritardi. Art. 16 Competenze del Difensore civico 1. Il Difensore civico interviene direttamente nella gestione del reclamo: a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal regolamento aziendale di tutela; b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale degli operatori sanitari e l’utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall’azienda. 2. Le aziende trasmettono al Difensore civico, dandone adeguata informativa agli utenti ed acquisito il loro consenso, tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale e le relative risposte fornite. 3. Il Difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti uffici regionali collaborano per la messa a punto e l’attivazione di un sistema integrato di monitoraggio dell’attività di tutela complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere adeguate soluzioni organizzative ed interventi di formazione del personale. 112 Art. 17 Gestione dei reclami tecnico-professionali 1. Nell’istruttoria delle pratiche il Difensore civico: a) informa anzitutto l’interessato dei mezzi di tutela attivabili; b) può approfondire la questione avvalendosi, su richiesta dell’interessato, della collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni; c) chiede all’azienda una relazione sul caso oggetto del reclamo; d) valuta infine, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, la possibilità di promuovere un tentativo di conciliazione fra l’azienda e l’interessato. 2. Il Difensore civico può approfondire gli aspetti generali emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della collaborazione dei sanitari di cui al comma 1, lettera b). CAPO IV - LA RETE DI DIFESA CIVICA LOCALE Art. 18 Promozione della rete 1. Il Difensore civico promuove, d’intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale. 2. Il Difensore civico promuove l’istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra questi e il Difensore civico. 3. La Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l’esercizio associato sovracomunale delle funzioni della difesa civica. Art. 19 Conferenza regionale dei difensori civici della Toscana 1. Il Difensore civico convoca, almeno una volta all’anno, la conferenza regionale dei difensori civici locali per l’esame congiunto delle problematiche 113 di interesse comune e la promozione di iniziative volte allo sviluppo e al miglioramento della difesa civica. Art. 20 Rapporti con altri organismi di difesa civica 1. Il Difensore civico intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori civici delle altre Regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa e con altri organismi internazionali di difesa civica. CAPO V - REQUISITI E MODALITÀ PER L’ELEZIONE Art. 21 Requisiti per l’elezione, ineleggibilità e incompatibilità 1. Il Difensore civico è scelto tra le persone in possesso dei requisiti previsti per l’elezione a consigliere regionale e che abbiano maturato una documentata competenza ed esperienza giuridica e amministrativa o in materia di tutela dei diritti. 2. Non sono eleggibili: a) i membri del governo e del parlamento, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana ; b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria; 3. Non sono compatibili con la carica: a) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle aziende sanitarie; b) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli enti, degli istituti, dei consorzi, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione o sottoposti alla vigilanza o al controllo regionale. 114 4. L’incarico di Difensore civico è altresì incompatibile con l’esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa. 5. Ove l’elezioni riguardi soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell’avvenuta nomina o, nell’ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi. Art. 22 Durata del mandato e proroga delle funzioni 1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 2. Il Difensore civico prosegue nell’esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato ovvero per il più breve termine di entrata in carica del successore. Art. 23 Cause di scadenza anticipata 1. L’incarico di Difensore civico cessa prima della scadenza di cui all’articolo 22, comma 1, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca. 2. Il Consiglio regionale, quando sopravvengano cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità, dichiara la decadenza del Difensore civico, se questi non provvede a rimuoverle o a rinunciare spontaneamente all’incarico. 3. Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può revocare per gravi motivi il Difensore civico. 4. Al verificarsi dei casi di cui ai comma 1, l’elezione del Difensore civico è posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure ai sensi dell’articolo 24, l’incarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all’indennità di cui all’articolo 25. 115 Art. 24 Elezione del Difensore civico 1. Almeno sei mesi prima della scadenza del Difensore civico, il Consiglio regionale è convocato per l’elezione del nuovo Difensore civico. 2. L’iniziativa per la proposta delle candidature spetta ai soggetti previsti dagli articoli 23 e 74 dello Statuto. 3. Nella seduta di cui al comma 1 il Consiglio elegge il Difensore civico nell’ambito dei candidati presentati. 4. E’ eletta la persona che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio. Dopo la terza votazione infruttuosa, è eletta la persona che ottiene il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio. Art. 25 Indennità 1. Spetta al Difensore civico un’indennità di funzione pari all’indennità spettante ai consiglieri regionali. 2. Al Difensore civico sono inoltre riconosciuti i rimborsi spese e le indennità di missione per lo svolgimento delle proprie attività nei casi e nelle misure previsti per i consiglieri regionali. Art. 26 Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale 1. Il Difensore civico invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta, completa degli eventuali suggerimenti idonei a prevenire i casi di cattiva amministrazione. 2. La relazione è discussa dal Consiglio regionale, secondo le norme del regolamento interno. 3. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore civico per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell’esercizio delle loro funzioni. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti 116 generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti della propria attività che investano la loro competenza. 4. Il Difensore civico regionale può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale. 5. In casi di particolare rilevanza e urgenza, il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio ne dispone l’iscrizione all’ordine del giorno per la discussione e le eventuali determinazioni. 6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Toscana dopo la discussione in Consiglio regionale. 7. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, anche avvalendosi delle strutture di informazione del Consiglio regionale. CAPO VI - SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO Art. 27 Sede 1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana. Art. 28 Organizzazione e personale 1. Alla dotazione organica, all’assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio provvede l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico. 2. Il Difensore civico può avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana, ovvero di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagine da svolgere. 117 Art. 29 Finanziamento 1. Allo scopo di assicurare al Difensore civico la debita autonomia finanziaria, le spese per il funzionamento sono previste annualmente dal bilancio del Consiglio regionale in misura pari a quella determinata ai sensi dei commi 2 e 3. 2. Il Difensore civico elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 3. L’Ufficio di Presidenza esaminato il programma, sentito il Difensore civico, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio. 4. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del Difensore civico assunte in applicazione del programma, secondo le procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti dei dirigenti, per la contabilità del Consiglio regionale. CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 30 Abrogazioni 1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico) è abrogata. Art. 31 Applicabilità delle disposizioni 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal giorno successivo alla data di scadenza del Difensore civico in carica al momento dell’entrata in vigore della stessa. Tale scadenza resta disciplinata ai sensi della l.r. 4/1994. 118 Art. 32 Disciplina transitoria 1. Il Difensore civico in carica all’entrata in vigore della presente legge assume le funzioni di cui alla legge stessa per un periodo di tre anni a decorrere dalla scadenza del suo mandato. 2. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 14, comma 1, continuano ad eseguirsi, in quanto applicabili, le direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2004, n. 462 (Direttive regionali per l’esercizio della tutela degli utenti del Servizio sanitario della Toscana) e successive modifiche. 119 CARTA DELLA DIFESA CIVICA LOCALE IN TOSCANA approvata il 27.9.2004 dalla Conferenza difensori civici della Toscana sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso l’intesa l’8.10.2004 e firmata il 14.10.2004 Premessa Nonostante il ritardo che l’Italia sconta in questo settore (è l’unico paese europeo a non avere ancora istituito il difensore civico nazionale), si può dire che il Difensore civico rappresenti ormai un istituto “consolidato” nel diritto internazionale e comunitario. Dalla prima risoluzione dell’ONU che nel 1946 invitava gli stati membri ad istituirlo, a quella della stessa Assemblea delle nazioni unite del dicembre 1993 (la n.48), che individua i parametri di autonomia ed indipendenza dell’organo; dalla fondamentale, per noi europei, Risoluzione del Consiglio d’Europa n.80/1999 che elenca puntualmente i principi generali cui gli stati membri debbono ispirarsi nella disciplina del Difensore civico, all’istituzione nel 1995 del Mediatore europeo ed alla proposta di costituzionalizzazione dell’organo nel nuovo progetto di costituzione europea. I documenti internazionali richiamati, ed in particolare la risoluzione del Consiglio d’Europa definiscono le caratteristiche fondamentali dell’organo di tutela e le sue principali competenze. Il difensore civico deve essere autonomo, indipendente, imparziale, deve cooperare con tutti gli organismi che operano nel settore della difesa extra-giudiziale dei diritti. La sua funzione non è solo quella di assistere il cittadino, in un ottica eminentemente conciliativa (di mediatore appunto), ma anche quella di stimolare l’Amministrazione ad adottare comportamenti virtuosi ( è promotore di buona amministrazione). Tutti possono accedere gratuitamente ai servizi offerti dal difensore civico. Il Difensore civico, infine, deve essere dotato dei poteri necessari per esercitare efficacemente la propria azione (diritto di accesso agli atti dell’amministrazione inadempiente, potere di intervenire d’ufficio, previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non collaborano). In allegato(All. A) sono puntualmente richiamati i documenti internazionali che affrontano e approfondiscono tali problematiche, fornendo una cornice completa dei principi a cui si deve ispirare la disciplina della difesa civica. Statuto e proposta di legge di modifica della legge regionale n° 4/1994. Nel nuovo Statuto regionale, approvato in seconda lettura in data 19.7.2004 (All. B), oltre a delineare in modo più puntuale (specie se confrontato con l’art. 61 del vecchio Statuto che lo aveva “pionieristicamente” introdotto nel nostro ordinamento) la figura e le funzioni del Difensore civico regionale, rinvia ad una legge apposita il compito di promuovere “l’istituzione della difesa civica locale”. 120 Il riconoscimento a livello statutario di un sistema integrato di difesa civica, auspicato anche nella Risoluzione del 5.6.2002 approvata dal Congresso delle Regioni, risponde all’esigenza di definire, nel rispetto dell’autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica a “rete”, improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti i soggetti che esercitano funzioni pubbliche. Un preciso riferimento alla rete di difesa civica locale è contenuto anche nella bozza di proposta di legge “Disciplina del difensore civico regionale” elaborata da un gruppo di lavoro; infatti si dedica ampio spazio alla rete di difesa civica locale finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione fra i difensori civici locali e tra questi e il difensore civico regionale, nonché allo sviluppo e al miglioramento dell’istituto, prevedendo, in proposito, anche l’istituzionalizzazione della Conferenza regionale dei difensori civici della Toscana Natura dell’istituto Le funzioni che la legislazione regionale e quella statale nel tempo hanno attribuito all’organo si differenziano spesso tra loro per tipologia e natura. Questo contribuisce a rendere problematica la collocazione dell’organo in un preciso modello istituzionale di riferimento, e delineare conseguentemente ambiti di autonomia e indipendenza adeguati ai suoi compiti. La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n.112/2004, in un inciso, denunzia una irrisolutezza circa la individuazione della natura dell’istituto, ma al tempo stesso non fornisce indicazioni univoche in merito. Un rafforzamento effettivo della funzione di tutela non giurisdizionale degli interessi e dei diritti dei cittadini, che al di là di altre funzioni satelliti, sembra essere quella predominante e tipica del difensore, conduce ad una sua inequivoca collocazione nell’ambito degli organi di garanzia (e non in quelli di controllo), la cui indipendenza, oggettiva e soggettiva, rappresenta fattore essenziale per una tutela che è effettiva solo se garantita da soggetti che operano in condizione di terzietà rispetto ai destinatari del suo intervento e agli istanti. 121 Accresciuto rilievo della difesa civica locale In coerenza con il quadro europeo ed internazionale sopra richiamato, l’istituzione del difensore civico, rafforzando la garanzia dell’effettiva tutela dei diritti e degli interessi, costituisce un elemento essenziale per la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e tutti coloro che sono interessati dall’azione dei pubblici poteri, nonché per l’ammodernamento ed il buon funzionamento dell’amministrazione stessa. Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, con l’attribuzione ai Comuni ed agli altri enti locali della titolarità delle funzioni amministrative, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e la conseguente accentuazione del ruolo chiave di soggetti primari di riferimento per i cittadini e tutti gli utenti dei pubblici servizi, è più che mai necessario che la figura del difensore civico trovi pieno riconoscimento nell’ambito degli statuti e delle altre fonti normative degli enti locali. Oltre a rafforzare la sua funzione fondamentale di garante delle trasparenza e della imparzialità dell’agire amministrativo, occorre al tempo stesso formalizzare e valorizzare un’altra funzione che il Difensore civico, su impulso di pressanti istanze sociali, svolge di fatto fin dalle origini: quella di informazione, orientamento e tutela nei confronti delle categorie deboli. Previsione statutaria e attuazione L’istituzione del difensore civico locale deve innanzitutto trovare fondamento e garanzia nello statuto dell’ente, espressione primaria dell’autonomia locale costituzionalmente riconosciuta. La grande maggioranza degli statuti dei Comuni e delle Province toscane contiene già norme, più o meno articolate, in materia di difesa civica. Si veda al riguardo l’allegata scheda di analisi di alcuni Statuti degli enti locali della Toscana (All. C). I comuni che non hanno previsto in Statuto tale istituto sono 14, di cui n°1 nella Provincia di Arezzo, n°4 in Provincia di Grosseto, n°1 in Provincia di Livorno, n°7 in Provincia di Pisa, n° 1 in Provincia di Siena. Si tratta quindi di completare e di integrare, per quanto necessario, il quadro esistente – innanzitutto dando attuazione alle previsioni statutarie già approvate ma non ancora attuate - per raggiungere il primo importante obiettivo: quello di avere difensori civici operativi su gran parte del territorio regionale. Al contempo occorre operare per far sì che gli enti locali di tutto il sistema regionale, senza soluzione di continuità, siano coperti da adeguate previsioni normative in materia di difesa civica. Il ricorso “suppletivo” al difensore civico regionale è da considerarsi un’ipotesi residuale e transitoria. 122 Elementi essenziali L’elaborazione già presente in molti statuti locali della nostra regione e l’esperienza concreta fin qui condotta consentono di enucleare gli elementi minimi essenziali di una compiuta normativa statutaria e regolamentare della difesa civica locale: a) Autonomia e indipendenza dell’organo, non solo affermata in linea di principio (con riferimento alla mancanza di vincolo di subordinazione gerarchica) ma assicurata dalla assegnazione di idonee risorse (anche con autonomia di budget), a fronte di una situazione ad oggi eccessivamente squilibrata (si veda al riguardo l’allegata scheda di analisi, All. D), occorre assicurare in ogni ente locale una adeguata condizione operativa dei difensori civici locali. In proposito si può definire “adeguata condizione” quella in cui il difensore civico locale: 1) percepisca un’indennità pari ad almeno il 70% dell’indennità spettante all’assessore dell’ente locale singolo o, in caso di servizio associato, almeno il 70% dell’indennità che spetterebbe ad un assessore di un Comune con un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei Comuni associati; 2) abbia diritto al rimborso spese per lo svolgimento dell’attività stessa, anche con riferimento ad una quota concordata per l’aggiornamento professionale; 3) disponga di un ufficio autonomo con le relative dotazioni tecniche e di personale – assegnato, previo parere del difensore civico locale - commisurate all’entità dell’attività effettivamente esercitata. b) Istituzione associata del difensore civico tra più enti quale via preferenziale, specialmente per i Comuni di minori dimensioni, per la risoluzione dei problemi sopra richiamati, anche tramite le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di gestioni associate. c) Convenzioni tra enti di dimensioni maggiori (Regione, Provincia, Comunità Montane) e piccoli Comuni per assicurare la difesa civica in una dimensione territoriale ottimale. d) Ambito di competenza chiaramente rivolto alla composizione extragiudiziale dei potenziali conflitti e dei problemi di cattiva amministrazione, nei confronti non solo dei cittadini ma di tutti i residenti ed utenti dei pubblici servizi; la possibilità di tutela deve riguardare necessariamente anche i servizi pubblici gestiti da società concessionarie, società partecipate o controllate dall’Ente locale e da soggetti privati. Il settore dei servizi pubblici locali, infatti, a seguito delle recenti riforme legislative rappresenta un settore in costante espansione. Il fenomeno come è noto, è accompagnato da processi di privatizzazione dell’ente gestore. La circostanza non incide sulla natura del servizio che rimane pubblico in ordine 123 alla sua regolamentazione e quindi il difensore civico è competente ad intervenire per assicurare la tutela non giurisdizionale del cittadino utente. E’ opportuno, pertanto, che l’Ente locale nell’atto di concessione o nel bando di gara preveda l’obbligo per il soggetto gestore di rispondere ai cittadini e al difensore civico. Occorre comunque potenziare il ruolo dell’organo in questo settore, rafforzando attraverso la rete regionale la qualità e la incisività della sua presenza anche in una prospettiva di raccordo operativo tra le amministrazioni competenti, gli enti gestori, le associazioni di tutela, finalizzato anche a prevenire attraverso azioni di monitoraggio i fattori di potenziale contrasto con la utenza. e) Natura dell’intervento di carattere collaborativo e di mediazione, per favorire la ricerca di soluzioni; la correzione delle cattive pratiche nell’azione amministrativa e la diffusione di quelle buone; l’assistenza dei soggetti più deboli nei rapporti con la PA; l’intervento può essere su istanza di parte o anche d’ufficio. f) Diritto di accesso, con vincolo di riservatezza, agli atti necessari per la comprensione del caso (ciò costituisce peraltro un vincolo normativo ai sensi della legislazione nazionale sull’accesso), senza limite del segreto d’ufficio, e facoltà di convocare il personale amministrativo interessato con possibilità di esame congiunto della pratica anche con l’interessato. g) Obbligo di risposta, entro tempi certi, da parte della PA interessata e potere di segnalazione del difensore civico circa la mancata collaborazione da parte dei funzionari interpellati all’amministrazione di appartenenza per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali ovvero per la valutazione dei risultati ai fini della corresponsione della relativa indennità. h) Obbligo del difensore civico di redigere una relazione, almeno annuale, sull’attività svolta e discussione consiliare della stessa quale occasione per segnalare disfunzioni, ritardi e carenze e definire indirizzi e provvedimenti volti al miglioramento delle politiche e delle procedure. E’ opportuno che l’Ente locale attui interventi di informazione e comunicazione verso cittadini e associazioni sia sul ruolo che sulle attività del Difensore civico. i) Modalità di nomina che prevedano un quorum, requisiti e procedure di consultazione delle forze sociali, tali da assicurare al difensore civico il ruolo riconosciuto ed autorevole di soggetto autenticamente super partes. Occorre, peraltro, che gli statuti o i regolamenti degli enti locali introducano le opportune cautele perché il quorum elevato non pregiudichi la possibilità di nomina e che analogamente i requisiti per l’accesso alla 124 carica non siano così restrittivi da rendere difficilmente reperibile il candidato. j) Previsione di possibili iniziative dei cittadini per richiedere la nomina del Difensore civico locale in caso di inerzia dell’Amministrazione. Rete della difesa civica locale I difensori civici operanti sul territorio regionale costituiscono nel loro insieme una rete di tutela, informazione, consulenza, collaborazione al servizio di tutti gli utenti e delle stesse amministrazioni locali. I servizi del difensore civico regionale, le convenzioni tra quest’ultimo e gli enti locali, la Conferenza regionale dei difensori civici, un metodo permanente di collaborazione e di scambio tra i difensori civici costituiscono gli elementi portanti della rete che deve essere sviluppata. La rete della difesa civica mantiene un rapporto costante con la Regione e con gli enti locali, in particolare tramite il Consiglio delle autonomie locali, per promuovere la riflessione sui temi di interesse generale che emergono dalla attività della difesa civica e la conseguente ricerca di soluzioni che favoriscano la buona amministrazione e i diritti degli utenti. Il Difensore civico regionale F.to Giorgio Morales Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali F.to Alessandro Pesci 125 Allegati Carta della difesa civica locale in Toscana Allegato A “Principi relativi alla autonomia e indipendenza del difensore civico desumibili dalla normativa internazionale” Allegato C “Tabelle relative alle disposizioni statutarie in materia di difesa civica locale” Comuni capoluogo – Province- Comuni scelti “a campione”. Allegato A Principi relativi alla autonomia e indipendenza del difensore civico desumibili dalla normativa internazionale 1. I principi delle Nazioni Unite ed in particolare la Risoluzione 48/134 del 20.12.1993 2. I principi del Consiglio d’Europa con particolare riferimento a quelli enunciati dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. 3. I principi dell’Unione Europea (Carta di Nizza) 4. Proposta dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman Introduzione Pur essendo poco noto alla dottrina amministrativa Italiana la figura del Difensore civico è oggetto di numerose risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa che dettano principi in materia di autonomia e di indipendenza del Difensore civico. Da sottolineare anche come, nel dare attivazione ai programmi di aiuto internazionale di costruzione – ricostruzione post – conflitto (ex – Yougoslavia etc.) da parte delle Organizzazioni Internazionali coinvolte spesso è raccomandato allo stato oggetto dei programmi di aiuto internazionale che, accanto agli altri istituti tipici dello stato di diritto (Costituzione rigida con enunciazione dei diritti fondamentali, adesione alle principali convenzioni internazionali sulla tutela dei diritti fondamentali, previsione di un parlamento liberamente eletto a suffragio universale, di un potere giudiziario autonomo, della Corte costituzionale etc.) si provveda anche all’istituzione del Difensore civico. 126 L’istituzione del Difensore civico è stata fra le condizioni poste alle nuove democrazie dell’Est sia dall’Unione Europea che dal Consiglio d’Europa per accedere alle due organizzazioni. Un esempio di tale inquadramento della figura del Difensore civico ci viene dalla passata esperienza spagnola a seguito della fine del regime franchista. Sia lo Stato che le Regioni della Spagna, previdero (fra l’altro anche nella Costituzione Spagnola) la figura del Difensore civico, mutuando l’idea anche dagli Statuti di Regioni come la Toscana, ma prevedendo tali istituti (che anche nel nome: Defensor del Pueblo in Spagna, Justicia de Aragona etc. evocavano il ruolo di tutela dei cittadini) poteri e dotazioni organiche molto più ampie rispetto a quelle, all’epoca e attualmente, a disposizione degli stessi Difensori civici regionali. Poiché i documenti internazionali di riferimento sono spesso nelle lingue ufficiali degli organismi internazionali (inglese e francese) si propone qui di seguito una breve sintesi dei loro contenuti. I principi delle Nazioni Unite ed in particolare la Risoluzione 48/134 del 20.12.1993 Le Nazioni Unite considerano il Difensore civico insieme alle Commissioni nazionali per i diritti umani fra le Istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani. Parlare del Difensore civico come Istituzione per la tutela dei diritti umani, in ordinamenti come quello italiano, può far sorridere avendo come riferimento le violazioni macroscopiche dei diritti umani. In realtà va ricordato che: 1) I diritti umani sono inscindibili ed interdipendenti e anche le violazioni apparentemente “minori” discendenti dalle illegittimità e/o dalle scorrettezze amministrative sono violazioni a tutti gli effetti. Inoltre il progetto di Costituzione Europea ha inserito fra i diritti fondamentali dell’Unione anche il diritto alla buona amministrazione e – almeno nel diritto comunitario – la violazione del principio di buona amministrazione costituisce a pieno titolo una violazione dei diritti fondamentali. 127 2) In realtà come quelle delle democrazie avanzate in cui i diritti sociali sono garantiti secondo un bilanciamento non irragionevole fra risorse a disposizione e potenzialità di espansione di quel determinato diritto, il Difensore civico può diventare un punto di riferimento per il bilanciamento di questi due aspetti che l’attività amministrativa costantemente comporta. 3) L’offerta di un mezzo di tutela non giurisdizionale può costituire un meccanismo di risoluzione delle controversie alternativo al contenzioso giurisdizionale che, per i costi e per i tempi che comporta (non solo in Italia) rischia di creare situazioni vere e proprie di denegata giustizia. In questo contesto è significativo ricordare che la prima risoluzione risale al 1946, cioè due anni prima della Dichiarazione Universale dei diritti Umani. I documenti dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si articolano su tre fasi: 1) In una prima fase (dal 1946 al 1992) ci si limita ad invitare gli Stati membri ad istituire il Difensore civico e la Commissione nazionale dei diritti umani. 2) In una seconda fase (dal 1992 al 1993) si sanciscono parametri di autonomia e di indipendenza più definiti per queste figure. La Risoluzione più rilevante in questo senso è la 48/134 dell’Assemblea del 20.12.1993 nella quale le Nazioni Unite fanno propri i parametri di autonomia e indipendenza fissati in un Seminario fra le Istituzioni Nazionali costituite tenutosi a Parigi nel 1992. In tale Risoluzione, oltre a sancire che il difensore civico deve essere regolamentato dalla Costituzione e da uno specifico atto normativo, introduce anche il concetto di autonomia funzionale del difensore civico sotto il profilo delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 3) In una terza fase (dal 1993 ad oggi) la discussione si appunta sulla funzione di rete di queste istituzioni sia rispetto alle Nazioni Unite, che negli scambi reciproci fra le stesse istituzioni appartenenti a Stati diversi, soprattutto con un’ottica rivolta all’aiuto e all’assistenza alle istituzioni che si vanno costituendo nei Paesi di nuova democrazia e nei Paesi in via di sviluppo da parte dei difensori civici già da tempo operativi. Da sottolineare che questo scambio è biunivoco, nel senso che i difensori civici “storici” attraverso la loro opera di assistenza a quelli di nuova costituzione hanno spesso modo di ripensare e migliorare il proprio funzionamento. 128 I principi del Consiglio d’Europa con particolare riferimento a quelli enunciati dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. I documenti internazionali del Consiglio d’Europa hanno un respiro meno ampio rispetto a quelli delle Nazioni Unite, dato che si riferiscono esclusivamente alla figura del Difensore civico. Tuttavia sono anch’essi molto importanti soprattutto perché la Raccomandazione n° 61/99 e la Risoluzione n° 80/1999 provengono dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa e fanno riferimento espresso al Difensore civico locale e regionale, a differenza dei documenti delle Nazioni Unite ove i principi enunciati per il difensore civico nazionale si applicano al difensore civico locale per analogia. In particolare in appendice alla Risoluzione n° 80/1999 si possono enucleare una serie di principi espressamente riferiti all’autonomia e all’indipendenza del difensore civico locale e regionale e l’affermazione (punto 7) dell’importanza di questa figura in quanto istituzione più prossima al cittadino rispetto al difensore civico nazionale. La risoluzione fa espresso riferimento alla possibilità di più enti locali di consorziarsi per giungere ad una sfera ottimale di azione del Difensore civico rispetto all’area geografica interessata e alla popolazione. Per quanto attiene l’autonomia e l’indipendenza nella Risoluzione si raccomanda: Che la persona scelta abbia i requisiti professionali di conoscenza del funzionamento dell’Amministrazione e che la persona scelta sia indipendente ed abbia anche agli occhi dei cittadini tali requisiti di persona “super partes” rispetto all’apparato politico – amministrativo dell’ente. Che siano ben specificati dall’ordinamento la durata del mandato, i limiti per una eventuale rielezione, le incompatibilità e l’indennità, con particolare riferimento alla necessità che l’indennità del Difensore civico sia commisurata a quella dei dirigenti dell’Ente tenuto conto di quello che sarà l’impegno effettivo del Difensore civico (presenza costante sul territorio o solo part – time etc.); Che il difensore civico abbia un adeguato staff per portare avanti il suo mandato; Che il difensore civico ha il diritto di accedere a tutti i documenti della pubblica amministrazione senza alcun limite, salvo i casi di segreto di Stato e le problematiche connesse alla materia della sicurezza nazionale e della difesa. Il Difensore civico deve inoltre avere potere di ispezione e di avvalersi di consulenze di esperti qualora la situazione richieda. Che la nomina avvenga tramite un atto dell’assemblea elettiva dell’Ente locale, optando di preferenza per un organo monocratico, pur non sollevando obiezioni rispetto all’eventuale scelta di un organo collegiale. Occorre garantire, qualora si opti per la nomina di organismi di difesa civica “di settore” (che comunque non possono essere alternativi rispetto 129 ad un Difensore civico con mandato generale), gli opportuni meccanismi di raccordo fra i vari organismi. Che il Difensore civico sia competente nei confronti di tutti i settori dell’attività amministrativa con eventuali limitazioni (che comunque non riguardano la realtà Italiana e Toscana) rispetto al settore giudiziario, della pubblica sicurezza e della giustizia. Che il difensore civico svolge funzione di tutela e di mediazione, ma anche di stimolo e promozione; Che l’accesso al Difensore civico sia garantito a tutti gli utenti senza alcuna discriminazione. Che al Difensore civico sia riconosciuto il potere di attivarsi di ufficio. Che l’Amministrazione prenda in considerazione le osservazioni del Difensore civico, eventualmente prevedendo un termine perentorio per la risposta. La risoluzione prevede anche la possibilità di sanzioni per la mancata collaborazione con il Difensore civico. Che il Difensore civico relazioni periodicamente e che le sue relazioni siano rese pubbliche. Che il Difensore civico possa interloquire con gli Amministratori locali e con i Dirigenti dell’Ente locale. Che al Difensore civico venga conferito il potere di iniziare l’azione disciplinare. L’azione del Consiglio d’Europa in questo settore non si limita ai documenti internazionali. Abbiamo già ricordato che il Consiglio D’Europa pone come condizione per l’ammissione di nuovi stati all’Organizzazione che questi siano fra l’altro dotati di un Difensore civico. Il Consiglio D’Europa partecipa a numerosi programmi di aiuto internazionale per supportare gli uffici del Difensore civico di nuova istituzione nei paesi in via di sviluppo e nelle nuove democrazie. Inoltre: 1) Promuove incontri periodici fra i Difensori civici degli Stati membri (tavole rotonde) 2) Per la prima volta nel 2004 l’iniziativa si estenderà ai Difensori civici delle Regioni del Consiglio D’Europa. 3) Dal 1999 ha istituito un Commissario per i Diritti Umani che è l’ex Difensore civico della Spagna Alvaro Gil – Robles. 130 I principi dell’Unione Europea (Carta di Nizza) L’Unione Europea non ha mai enunciato principi generali relativi alla difesa civica, tuttavia a partire dal 1995 ha istituito un Mediatore Europeo, la cui competenza è tuttavia riferita solo alle controversie non giurisdizionali nei confronti degli organismi amministrativi dell’Unione Europea. Poiché moltissimi cittadini europei si sono rivolti al Difensore civico Europeo per questioni relative alle modalità di applicazione del diritto comunitario da parte degli stati membri, dalla sua istituzione il Mediatore Europeo si è confrontato con i Difensori civici nazionali europei per creare una rete di scambio sia fra i Difensori civici europei che fra questi ed il Mediatore Europeo. Per l’Italia, in assenza di un Difensore civico nazionale a tali incontri è sempre stato invitato un funzionario del Difensore civico regionale Segretario del Coordinamento dei Difensori civici regionali e quindi si sono succeduti a tali incontri l’Ufficio del Difensore civico del Veneto, quello della Liguria, quello della Toscana e recentemente quello della Valle D’Aosta. Tale rete di scambio è stata formalizzata con il nome di Rete degli Agenti di collegamento fra Mediatore Europeo e Difensori civici degli Stati dell’Unione Europea. Il Mediatore Europeo inoltre ha promosso momenti di scambio e di confronto in un primo momento con i Difensori civici nazionali e, a partire dal 1997 anche con i Difensori civici regionali. Nel 1999 la Conferenza dei Difensori civici e degli Organi Similari delle Regioni dell’Unione Europea si è tenuta a Firenze, promossa dal Difensore civico della Regione Toscana. Al di là di questi momenti di scambio e coordinamento, attualmente nel diritto comunitario non troviamo formalizzati i principi di autonomia e di indipendenza riferibili direttamente ai difensori civici degli Stati membri. Ciò doverosamente precisato, il Progetto di Costituzione Europea (e prima ancora la Carta dei diritti Fondamentali Dell'unione Europea, nota come “Carta di Nizza”) prevede all’art. 43 che “Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.” Se da un lato abbiamo una “costituzionalizzazione” in omaggio alle risoluzioni internazionali sopra esaminate, dell’istituto del Difensore civico, d’altro canto essa vale solo con riferimento all’Unione e non agli Stati Membri. All’art. 41 la carta enuncia infine il “diritto alla buona amministrazione” inserendo a pieno titolo fra i diritti fondamentali anche il diritto alla buona amministrazione, anche in questo caso tuttavia limitandone la portata all’ambito delle Istituzioni Comunitarie. fra le osservazioni del Mediatore Europeo al progetto di costituzione Europea vi è quella di estendere la portata dei due principi anche agli ordinamenti degli Stati Membri. 131 Proposta dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman (E.O.I) A conclusione di questo quadro di riferimento si ritiene utile riportare la proposta di una “Carta internazionale del difensore civico efficiente” dell’ E.O.I. (European Ombudsman Istitute),una associazione di Difensori civici Europea, con sede ad Innsbruck, cui appartengono molti Difensori civici nazionali dell’Unione Europea e del Consiglio D’Europa, i Difensori civici Regionali (ivi compreso quello della Toscana), alcuni Difensori civici locali Italiani ed Europei ed esperti della materia. La proposta qui allegata è stata redatta dal Difensore civico della Polonia (Docente Universitario ed ex giudice della Corte Costituzionale Polacca) e la bozza finale (rispetto alla quale sono state accolte significative osservazioni del Difensore civico della Toscana e di altri Difensori civici locali e regionali italiani ed Europei), costituisce un buon momento di sintesi e di riflessione dei principi sopra evidenziati sull’istituto. La traduzione italiana è stata curata dal Difensore civico della Regione Toscana. 132 Commissario per la Tutela dei Diritti Civili della Repubblica della Polonia Prof. Dr. hab. Andrzej Zoll Carta Internazionale del Difensore civico Efficiente Bozza finale L’istituto dell’ombudsman ha consolidato la propria posizione su scala globale come un’importante autorità nel sistema della protezione dei diritti umani e civili ed in molti Paesi ormai la popolazione è ben consapevole del suo ruolo. Da un punto di vista generale l’istituto facilita il consolidamento della democrazia e della legalità a livello internazionale. È caratterizzato da un’ampia gamma di differenti regolamentazioni. Le caratteristiche comuni del Difensore civico sono la facoltà di controllare il rispetto dei diritti civili ed umani, la sua indipendenza dalle autorità sul cui operato l’ombudsman è competente ad esercitare i propri poteri di controllo e la facoltà di presentare alle autorità competenti mozioni (raccomandazioni) che tuttavia non sono vincolanti per i destinatari. Tuttavia ci sono differenze significative che, come evidenziano le comparazioni empiriche, non sono originate dalla circostanza che una nazione sia una “vecchia” o una “nuova” democrazia. Queste differenze riguardano soprattutto: - il livello dell’indipendenza dell’ombudsman dall’autorità che lo ha nominato (e allo stesso modo la natura di tale autorità ed i principi e le modalità di nomina e revoca del Difensore civico), il suo essere vincolato o meno da direttive, le forme con le quali viene stabilito il suo budget economico; - le qualifiche necessarie per essere nominato Difensore civico compreso il titolo di studio richiesto; - i poteri e le competenze attribuiti al Difensore civico nella sua azione di controllo per valutare se i diritti civili ed umani sono rispettati. Spesso è esclusa la competenza del Difensore civico nei confronti del parlamento, del capo di stato e del governo – ad esempio del consiglio dei ministri, dei singoli ministri e dei rappresentanti del governo locale, ad esempio delle assemblee consiliari, dell’esercito e dei servizi di sicurezza, del potere giudiziario e degli organi inquirenti. Le restrizioni alle sue competenze nei confronti di questi organismi talvolta limitano la sua azione ai meri controlli di legittimità nei loro confronti e talvolta escludono anche lo stesso controllo di legittimità. 133 - Spesso è difficile fare una distinzione chiara fra questi due criteri. Se, in una determinata nazione, le disposizioni normative sanciscono l’obbligatorietà per la pubblica amministrazione di prendere in considerazione gli interessi legittimi delle parti dopo averle interpellate prima di prendere una decisione, allora controllare l’efficienza della pubblica amministrazione significa al contempo controllare la legalità delle azioni che hanno compiuto; il potere di imporre o meno le proprie decisioni una volta che egli ha accertato una violazione di legge o un’irregolarità; spesso i poteri del Difensore civico sono limitati al diritto di fare una raccomandazione che, tuttavia non è vincolante. A volte egli ha il diritto di appello alla Corte Costituzionale o ad una corte, di suggerire modifiche normative, meno di frequente ha la possibilità di partecipare a procedimenti decisionali dell’Amministrazione coinvolta o di agire in giudizio contro atti o attività illegittimi. Le differenti normative hanno un impatto significativo sull’effettività dell’istituto del Difensore civico. Le Nazioni Unite (Commissione diritti umani e Assemblea Generale) ed il Consiglio D’Europa hanno adottato risoluzioni e raccomandazioni sul Difensore civico e le Istituzioni Nazionali di Tutela e promozione dei diritti umani. Anche l’OSCE ed altre Organizzazioni Internazionali Regionali hanno presentato proposte e raccomandazioni sulla figura del Difensore civico. Durante gli incontri internazionali e le discussioni bilaterali fra Difensori civici, sono state fatte proposte per sviluppare un modello di “Carta per l’efficienza del Difensore civico” le cui raccomandazioni dovrebbero essere seguite per trovare soluzioni legislative e nei rispettivi paesi e nell’attività pratica del Difensore civico; l’Istituto Europeo dell’Ombudsman presenta qui di seguito la “Carta Internazionale del Difensore civico Efficiente” a cui le normative dei rispettivi stati dovrebbero uniformarsi. Contemporaneamente dovrebbero partire iniziative per modificare le normative dei singoli stati per quanto attiene gli aspetti fondamentali. Le proposte presentate di seguito si basano sui principi di indipendenza e di autonomia del Difensore civico come definiti dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/1341, della Raccomandazione 61 (1999) e della Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa2. Sotto presentiamo le proposte iniziali che dovrebbero far parte della Carta dell’Ombudsman e costituire il nucleo centrale dell’istituto. I. Principi generali 1. Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Competenze e responsabilità”) l’istituto del Difensore civico dovrebbe trovare il proprio fondamento nella costituzione di un determinato paese e la sua specifica Risoluzione 48/134 “Istituzioni Nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani” adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite all’85a Seduta plenaria del 20 dicembre 1993. 2 Raccomandazione 80 (1999) e Risoluzione 80 (1999) sul ruolo dei Difensori civici/mediatori locali e regionali nel tutelare i diritti dei cittadini adottate dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa il 17 giugno 1999. 1 134 disciplina in un provvedimento legislativo. Tali disposizioni normative dovrebbero garantire l’indipendenza del Difensore civico nei confronti di altre istituzioni dello stato e la sua autonomia nelle sue valutazioni. La sua dipendenza organizzativa dall’autorità che lo ha nominato dovrebbe essere rigidamente definita dalla costituzione o almeno da un atto normativo. Dovrebbe essere esclusa la possibilità di revocare il Difensore civico durante il proprio mandato per motivi politici, come sancito dalla risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo”) e dovrebbe prevedere specifiche ipotesi di sostituzione del Difensore civico nel corso del suo mandato (per esempio dimissioni, stato di incapacità di intendere e di volere permanente, azioni incompatibili con l’impegno preso nell’assumere la carica e perdita delle qualifiche necessarie per mantenere la carica). Una soluzione ottimale potrebbe esser la nomina (ed in casi particolari la revoca) dell’ombudsman da parte dell’organo parlamentare, con l’eccezione dalla possibilità di proposta del candidato (o dei candidati) da parte del governo. Il Difensore civico dovrebbe relazionare periodicamente al Parlamento sull’attività svolta e sul grado di osservanza dei diritti umani e civili. Questo non esclude la possibilità di inviare periodiche informazioni sullo stato di osservanza dei diritti umani e civili ad altre autorità e soprattutto al governo. In conformità alla risoluzione 80 (1999) (Appendice Paragrafo 9) il Difensore civico non dovrebbe ricevere alcuna pressione dai partiti politici o da altre organizzazioni anche se queste lo hanno proposto come candidato all’organismo che lo ha nominato. Se egli è un membro di un partito politico dovrebbe sospendere la propria adesione al partito durante il suo mandato. 2. L’indipendenza finanziaria del Difensore civico dovrebbe essere garantita attraverso il suo diritto esclusivo di predisporre il proprio capitolo di bilancio come capitolo del bilancio generale del paese. Sulle modalità di utilizzo del proprio bilancio egli dovrebbe rispondere esclusivamente al parlamento o all’autorità preposta dal parlamento al controllo finanziario. Nel caso di Difensori civici locali questo principio dovrebbe essere applicato con riferimento alle assemblee consiliari locali. Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo” paragrafo 2) e della risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa (Appendice par. 9) al Difensore civico dovrebbe essere garantito personale adeguato, in termini di qualifica e di numero, in grado di consentirgli di fare fronte alle istanze che possono pervenirgli dal territorio ove esercita la propria competenza in rapporto alla popolazione che può richiedere il suo intervento. 135 3. L'indipendenza dell'ombudsman nelle proprie attività di controllo, pronunce e attività istruttorie tese a verificare violazioni dei diritti umani e civili e delle libertà, dovrebbe essere garantita anche attraverso: 1) immunità dal potere giudiziario relativamente all'esercizio delle proprie funzioni; 2) il ritorno, alla fine del suo mandato, alla posizione occupata precedentemente o ad una posizione equivalente (a meno che nel frattempo l'ombudsman non abbia acquisito il diritto alla pensione di anzianità o un equivalente diritto, ad esempio il diritto alla percezione di un'indennità pari ad un magistrato in pensione); 3) la comunicazione delle informazioni di cui alla sezione 2 sopra all'autorità che ha nominato l'ombudsman, senza che questa abbia in merito diritto di voto. Questo ovviamente non esclude il diritto di dibattere tali informazioni, presentare interpellanze ed interrogazioni, oltre che proposte. 4) L’obbligo per il Difensore civico di astenersi dal compiere attività politica ed altre attività che potrebbero minare la fiducia nella sua imparzialità, come sancito dalla risoluzione 80 (Allegato, sezione 10) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa. 4. I requisiti relativi al candidato per la nomina ad ombudsman dovrebbero comprendere l’autorevolezza del persona con riferimento alla sua moralità e sensibilità sociale, la sua esperienza nel trattare questioni relative alla pubblica amministrazione e tematiche sociali e alla sua formazione. Se l'ombudsman è autorizzato dalla Costituzione o dal provvedimento normativo che lo ha istituito ad agire in giudizio – ad esempio di fronte al Tribunale Costituzionale o alle Corti, sarebbe consigliabile che il candidato avesse una rilevante esperienza giuridica, a meno che la non si preveda la sua possibilità di essere rappresentato in giudizio solo attraverso un proprio procuratore legale. In quest’ultimo caso deve essere sottolineato che il Difensore civico non può esercitare un controllo efficiente sui propri funzionari con competenze giuridiche e che egli sarà dipendente dalla propria fiducia nelle loro competenze. II. Finalità del controllo del Difensore civico intesa nel senso di diritto di attivare un procedimento istruttorio: In conformità con le Risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio D’Europa, il mandato del Difensore civico deve comprendere le seguenti competenze: 1. Il potere di proteggere da parte del Difensore civico i diritti le libertà deve essere assicurata nei confronti di tutti i soggetti che ricadono sotto l’autorità di un determinato stato. Ciò significa le persone fisiche, persone giuridiche, gruppi e associazioni senza personalità giuridica, ma che, nello spirito della legge, possano essere ritenute titolari di diritti ed obblighi. 2. Il Difensore civico dovrebbe avere competenza ad investigare sull'osservanza dei diritti umani e civili e di libertà da parte delle autorità pubblica senza restrizioni di materia. Le finalità e le forme dell’attività 136 3. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. tuttavia, dovrebbero prevedere appropriate cautele avendo presente l’attività giurisdizionale a tutela dell’autonomia e dell'indipendenza delle corti ed anche la specifica natura degli organismi investigativi. Il controllo del Difensore civico dovrebbe comprendere anche casi di violazioni della legge per inerzia da parte delle autorità e delle istituzioni. Finalità dell'azione del Difensore civico in caso che riscontri la violazione dei diritti e delle libertà o il potenziale rischio di una simile violazione Il diritto di presentare mozioni (raccomandazioni) all'autorità o all'istituzione, relativamente alla cui azione (od omissione) è stata riscontrata la violazione o ad una autorità di livello superiore. Queste raccomandazioni possono essere relative al caso particolare o ad una problematica di carattere generale. Il diritto di attivare procedimenti di fronte ad organismi della pubblica amministrazione, di partecipare a procedimenti e di potere attivare procedure giurisdizionali avverso una controparte. Il potere di appellarsi ad autorità indipendenti (corti e tribunali) sia contro provvedimenti normativi, che contro provvedimenti ed azioni relativi a casi particolari posti in essere dalla pubblica amministrazione o dalle istituzioni della pubblica amministrazione Le misure enumerate sotto i paragrafi 2 e 3 dovrebbero essere applicabili nel caso in cui i soggetti che richiedono l’intervento del Difensore civico non abbiano vantaggi giuridici dal ricorso alla tutela giurisdizionale per motivi giuridici o per motivi obiettivi o perché una simile azione è giustificata da rilevanti finalità sociali. Questo principio dovrebbe essere applicabile anche nei casi in cui il Difensore civico si è attivato d’ufficio, in particolare se le indicazioni (raccomandazioni) del Difensore civico elencate nel paragrafo 1 si sono rivelate inefficaci. Il diritto di impugnare le decisioni delle corti, nei casi di palese illegittimità, all’interno del contesto delle procedure applicabili, a difesa dei diritti umani e civili e di libertà – con la riserva che siano prese in considerazione le indicazioni contenute nel paragrafo 4. il diritto di presentare proposte di riforma legislative alle autorità titolari di iniziativa legislativa, o di proporre, emendare o impugnare altri atti normativi relativi ai diritti umani e civili e di libertà. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti a procedere contro costoro che si sono resi colpevoli di violazioni dei diritti umani e civili a livello penale e disciplinare (e in altre forme simili). Il rifiuto di attivare simili procedimenti dovrebbe essere motivato e potrebbe essere riconosciuto al Difensore civico il diritto di impugnare nelle forme previste dalla legge tale rifiuto. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti per rimuovere le disparità nell'applicazione della legge. La possibilità per il Difensore civico di mediare nelle controversie sociali, qualora ciò dovesse rendersi necessario al fine di proteggere i diritti umani e civili e di libertà. 137 10. La promozione dell'educazione alla legalità nella società e collaborazione stretta con le organizzazioni sociali e con le istituzioni scientifiche nel campo della protezione dei diritti umani e civili. 11. La cooperazione con le Nazioni Unite e l’altre Organizzazioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali Regionali di Ombudsman di altre Nazioni e le Organizzazioni regionali ed internazionali di Ombudsman competenti nella promozione e nella protezione dei diritti umani. IV. Modalità operative del Difensore civico 1. Chiunque lamenti che i propri diritti e le proprie libertà sono state violate, deve avere il diritto di rivolgersi direttamente al Difensore civico per ottenere tutela dei propri diritti e delle proprie libertà. La richiesta di assistenza è gratuita. 2. Altri soggetti devono parimenti avere parimenti il diritto di rivolgersi al Difensore civico in difesa dei soggetti privi di tutela e delle istituzioni sociali che agiscono conformemente al loro statuto. 3. Sarebbe necessario prevedere termini temporali, prendendo in considerazione eccezioni per motivi rilevanti, entro i quali le parti coinvolte possono rivolgersi al Difensore civico per proteggere i loro diritti e le libertà, indipendentemente dai termini di prescrizione per la tutela giurisdizionale, entro i quali i provvedimenti amministrativi e le pronunce giurisdizionale possano essere oggetto di impugnativa. 4. Se le persone che si rivolgono al Difensore civico non hanno attivato i procedimenti giurisdizionali o i ricorsi amministrativi cui sono legittimati, il Difensore civico dovrebbe evitar di attivare queste procedure, a meno che non ci si riferisca a persone prive di mezzi, a questioni di rilievo o ad importanti problematiche sociali. 5. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di attivarsi su istanza di parte e d'ufficio. 6. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di chiedere chiarimenti al fine di comprendere il caso che sta trattando e di controllare la documentazione – anche acquisendola presso il proprio ufficio (nei casi in cui siano in corso indagini penali o giudiziarie – al termine del procedimento). 7. Nell’istruttoria delle proprie pratiche il dovrebbe seguire il principio di imparzialità, avendo la possibilità di conoscere gli accertamenti in corso presso le amministrazioni coinvolte, comprese le eventuali audizioni delle parti che hanno richiesto la sua assistenza e l’efficienza dei procedimenti in corso. Dovrebbe essere informato circa le modalità con le quali l’amministrazione sta risolvendo il caso di coloro che gli hanno presentato istanza di tutela, mentre il rifiuto alla sua partecipazione nel procedimento dovrebbe essere motivato. 8. Le persone coinvolte dovrebbero essere informate circa le modalità con le quali il Difensore civico sta prestando loro assistenza. Il rifiuto di accoglimento di una richiesta di assistenza deve essere motivato. 9. Dovrebbero essere previsti meccanismi tesi ad assicurare l'effettività dell'azione dell'Ombudsman, quali: 138 1) La previsione di un limite temporale per rispondere alle sue richieste o alle sue raccomandazioni da parte dei destinatari delle medesime, 2) sanzioni legali volte a garantire all'ombudsman da comportamenti tesi ad ostacolare o ad impedire l'esercizio del suo mandato. 10. Il Difensore civico dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per la promozione dei diritti umani e civili e di libertà, lavorando con le associazioni della società civile su questo fronte e intraprendendo azione di mediazione – in caso di conflitti sociali, se si riferiscono a questioni connesse con il rispetto dei diritti umani e civili e di libertà. Le relazioni presentate al parlamento dal Difensore civico circa il livello di rispetto dei diritti umani e di libertà devono essere rese note alla popolazione. In conformità alla risoluzione 48/134, al Difensore civico deve essere garantito il diritto di renderle pubbliche, direttamente o attraverso i media, in modo che siano rese note le sue opinioni e raccomandazioni. 11. Se esiste un Difensore civico a livello centrale con competenze di settore o Difensori civici con competenze a livello locale nell’ambito di uno stesso stato, il Difensore civico nazionale con competenze generale deve collaborare con quelli locali e di settore fornire loro assistenza, se necessario. Una tale collaborazione non deve ledere l’indipendenza del Difensore civico di settore o di quello locale nei confronti del Difensore civico nazionale con competenze generali. 12. Lo stato deve garantire la difesa civica ad ogni livello amministrativo; se lo stato è organizzato a livello regionale o federale, o se le amministrazioni locali hanno autonomia amministrativa nei confronti dello stato, il Difensore civico deve essere garantito ad ogni livello nel rispetto dell’autonomia locale. 13. Il Difensore civico centrale deve essere accessibile ai cittadini senza necessità di doversi recare direttamente al suo ufficio. Tale possibilità deve essere garantita attraverso i mezzi di comunicazione e – a seconda delle possibilità – attraverso l’apertura di uffici sul territorio. 14. Il Difensore civico deve fornire assistenza al Difensore civico di un altro paese, se questi si rivolge a lui per assistenza nella tutela di diritti civili e libertà (di un altro soggetto) che è residente o ha interessi giuridici nel territorio del suo stato. 15. L'ombudsman dovrebbe analizzare le soluzioni adottate per risolvere i casi concreti a lui sottoposti ed utilizzarle al fine di trovare soluzioni al problema generale connesso al caso singolo che lo ha originato. V. Cooperazione fra Difensori civici all’interno della rete delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali 1. I Difensori civici collaborano attraverso il confronto di opinioni, punti di vista ed esperienza a livello bilaterale e all’interno di organizzazioni internazionali o regionali. Il governo deve assicurare le risorse necessarie 139 per questo tipo di collaborazione, compresa la possibilità di scambi di stages formativi, conferenze ed iniziative in settori specifici. 2. La collaborazione fra Difensori civici è mirata al rafforzamento e allo sviluppo degli strumenti legali internazionali a tutela dei diritti umani all’interno del sistema delle Nazioni Unite e delle loro organizzazioni e di organizzazioni regionali come il Consiglio D’Europa, l’Unione Europea ed in particolare con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio D’Europa, il Mediatore Europeo, l’Ufficio dell’OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) e il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (Council of the Baltic Sea States – CBSS). 3. Particolare attenzione deve essere data alla cooperazione con i Difensori civici di recente istituzione, specialmente nei paesi in via di sviluppo, nei sistemi di recente democrazia ed in quei paesi dove sono stati attivati programmi di peace – keeping, peace – building a seguito di conflitti. In queste situazioni i Difensori civici devono collaborare all’interno della rete di organizzazioni nazionali ed internazionali contribuendo a rafforzare le nuove istituzioni attraverso collaborazioni con scambi di personale e programmi di formazione nelle procedure di trattazione dei reclami. Varsavia, marzo 2004 140 Allegati Elenco dei documenti delle Nazioni Unite e testo della risoluzione dell’Assemblea Generale 48/134 Risoluzione 2/9 del Consiglio Economico e Sociale del 21 giugno 1946 Risoluzione 25 luglio 1960 del Consiglio Economico e Sociale 772/B (XXX). Seminar on National and Local Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, Geneve 1978, Commissione Diritti Umani ST/HR/SER A/2 e Add.1 Risoluzione dell’Assemblea Generale 33/46 del 14 Dicembre 1978, International Workshop on National Institutions, Documento del Consiglio Economico e Sociale E/CN/1992/43 e add. 1 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1992/54 del 3 marzo 1992 Risoluzione 1993/55 della Commissione Diritti Umani del 9 marzo 1993 Report of the World Conference on Human Rights, Vienna, 14-25 June 1993 (A/Conf 157/24) Commissione Diritti Umani Report of the second International Workshop on national Institutions for the promotion and the protection of human rights, Tunisi 13 al 17 dicembre 1993 Report del Consiglio Economico e Sociale E/CN4/1994/45 del 23 dicembre 1994 Risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale del 20 dicembre 1993. Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1994/54 del 30 marzo 1994 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1995/50 del 3 marzo 1995 Third International Workshop on National Institution for the promotion and protection of human documenti del Consiglio Economico e Sociale E/CN. 4/1996/8 del 14 agosto 1995. Risoluzione dell’Assemblea Generale 50/176 del 22 dicembre 1995 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1996/50 del 19 aprile 1996* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1997/40 dell’11 aprile 1997* Risoluzione dell’Assemblea Generale 52/128 del 12 dicembre 1997* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1998/55 del 17 aprile 1998* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1999/72 del 28 aprile 1999* Risoluzione dell’Assemblea Generale 54/176 del 17 dicembre 1999 * Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2000/76 del 27 aprile 2000* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2001/80 del 25 aprile 2001* Risoluzione dell’Assemblea Generale 56/158 del 19 dicembre 2001* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2002/83 del 26 aprile 2002* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2003/76 del 25 aprile 2003* Risoluzione dell’Assemblea Generale 58/175 del 22 dicembre 2003* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2004/75 del 21 aprile 2004* *Documenti reperibili su Internet: (www.unhchr.ch – Commissione Diritti Umani o www.un.org per l’Assemblea Generale). 141 Testo integrale della risoluzione dell’Assemblea Generale 48/134 del 20 dicembre 1993, che fa propri i Principi di Parigi sulle Istituzioni Nazionali, elaborati dalle Istituzioni Nazionali nel corso dell’International Workshop on National Institutions, Parigi 1992 National institutions for the promotion and protection of human rights The General Assembly, Recalling the relevant resolutions concerning national institutions for the protection and promotion of human rights, notably its resolutions 41/129 of 4 December 1986 and 46/124 of 17 December 1991 and Commission on Human Rights resolutions 1987/40 of 10 March 1987, 1988/72 of 10 March 1988, 1989/52 of 7 March 1989, 1990/73 of 7 March 1990, 1991/27 of 5 March 1991 and 1992/54 of 3 March 1992, and taking note of Commission resolution 1993/55 of 9 March 1993, Emphasizing the importance of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other international instruments for promoting respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, Affirming that priority should be accorded to the development of appropriate arrangements at the national level to ensure the effectiveimplementation of international human rights standards, Convinced of the significant role that institutions at the national level can play in promoting and protecting human rights and fundamentalfreedoms and in developing and enhancing public awareness of those rights and freedoms, Recognizing that the United Nations can play a catalytic role in assisting the development of national institutions by acting as a clearing-house for the exchange of information and experience, Mindful in this regard of the guidelines on the structure and functioning of national and local institutions for the promotion and protection of human rights endorsed by the General Assembly in its resolution 33/46 of 14 December 1978, Welcoming the growing interest shown worldwide in the creation and strengthening of national institutions, expressed during the Regional Meeting for Africa of the World Conference on Human Rights, held at Tunis from 2 to 6 November 1992, the Regional Meeting for Latin America and the Caribbean, held at San Jose from 18 to 22 January 1993, the Regional Meeting for Asia, held at Bangkok from 29 March to 2 April 1993, the Commonwealth Workshop on 142 National Human Rights Institutions, held at Ottawa from 30 September to 2 October 1992 and the Workshop for the Asia and Pacific Region on Human Rights Issues, held at Jakarta from 26 to 28 January 1993, and manifested in the decisions announced recently by several Member States to establish national institutions for the promotion and protection of human rights, Bearing in mind the Vienna Declaration and Programme of Action, in which the World Conference on Human Rights reaffirmed the important and constructive role played by national institutions for the promotion and protection of human rights, in particular in their advisory capacity to the competent authorities, their role in remedying human rights violations, in the dissemination of human rights information and in education in human rights, Noting the diverse approaches adopted throughout the world for the promotion and protection of human rights at the national level, emphasizing the universality, indivisibility and interdependence of all human rights, and emphasizing and recognizing the value of such approaches to promoting universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, 1. Takes note with satisfaction of the updated report of the SecretaryGeneral, prepared in accordance with General Assembly resolution 46/124 of 17 December 1991; 2. Reaffirms the importance of developing, in accordance with national legislation, effective national institutions for the promotion and protection of human rights and of ensuring the pluralism of their membership and their independence; 3. Encourages Member States to establish or, where they already exist, to strengthen national institutions for the promotion and protection of human rights and to incorporate those elements in national development plans; 4. Encourages national institutions for the promotion and protection of human rights established by Member States to prevent and combat all violations of human rights as enumerated in the Vienna Declaration and Programme of Action and relevant international instruments; 5. Requests the Centre for Human Rights of the Secretariat to continue its efforts to enhance cooperation between the United Nations and national institutions, particularly in the field of advisory services and technical assistance and of information and education, including within the framework of the World Public Information Campaign for Human Rights; 6. Also requests the Centre for Human Rights to establish, upon the request of States concerned, United Nations centres for human rights documentation and training and to do so on the basis of established procedures for the use of available 143 resources within the United Nations Voluntary Fund for Advisory Services and Technical Assistance in the Field of Human Rights; 7. Requests the Secretary-General to respond favourably to requests from Member States for assistance in the establishment and strengthening of national institutions for the promotion and protection of human rights as part of the programme of advisory services and technical cooperation in the field of human rights, as well as national centres for human rights documentation and training; 8. Encourages all Member States to take appropriate steps to promote the exchange of information and experience concerning the establishment and effective operation of such national institutions; 9. Affirms the role of national institutions as agencies for the dissemination of human rights materials and for other public information activities, prepared or organized under the auspices of the United Nations; 10. Welcomes the organization under the auspices of the Centre for Human Rights of a follow-up meeting at Tunis in December 1993 with a view, in particular, to examining ways and means of promoting technical assistance for the cooperation and strengthening of national institutions and to continuing to examine all issues relating to the question of national institutions; 11. Welcomes also the Principles relating to the status of national institutions, annexed to the present resolution; 12. Encourages the establishment and strengthening of national institutions having regard to those principles and recognizing that it is the right of each State to choose the framework that is best suited to its particular needs at the national level; 13. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its fiftieth session on the implementation of the present resolution. ANNEX Principles relating to the status of national institutions Competence and responsibilities 1. A national institution shall be vested with competence to promote and protect human rights. 144 2. A national institution shall be given as broad a mandate as possible, which shall be clearly set forth in a constitutional or legislative text, specifying its composition and its sphere of competence. 3. A national institution shall, inter alia, have the following responsibilities: (a) To submit to the Government, Parliament and any other competent body, on an advisory basis either at the request of the authorities concerned or through the exercise of its power to hear a matter without higher referral, opinions, recommendations, proposals and reports on any matters concerning the promotion and protection of human rights; the national institution may decide to publicize them; these opinions, recommendations, proposals and reports, as well as any prerogative of the national institution, shall relate to the following areas: (i) Any legislative or administrative provisions, as well as provisions relating to judicial organizations, intended to preserve and extend the protection of human rights; in that connection, the national institution shall examine the legislation and administrative provisions in force, as well as bills and proposals, and shall make such recommendations as it deems appropriate in order to ensure that these provisions conform to the fundamental principles of human rights; it shall, if necessary, recommend the adoption of new legislation, the amendment of legislation in force and the adoption or amendment of measures; (ii) Any situation of violation of human rights which it decides to take up; (iii) The preparation of reports on the national situation with regard to human rights in general, and on more specific matters; (iv) Drawing the attention of the Government to situations in any part of the country where human rights are violated and making to it for initiatives to put an end to such situations and, where necessary, expressing an opinion on the positions and reactions of the Government; (b) To promote and ensure the harmonization of national legislation regulations and practices with the international human rights instruments to which the State is a party, and their effective implementation; (c) To encourage ratification of the above-mentioned instruments or accession to those instruments, and to ensure their implementation; 145 (d) To contribute to the reports which States are required to submit to United Nations bodies and committees, and to regional institutions, pursuant to their treaty obligations and, where necessary, to express an opinion on the subject, with due respect for their independence; (e) To cooperate with the United Nations and any other organization in the United Nations system, the regional institutions and the national institutions of other countries that are competent in the areas of the promotion and protection of human rights; (f) To assist in the formulation of programmes for the teaching of, and research into, human rights and to take part in their execution in schools, universities and professional circles; (g) To publicize human rights and efforts to combat all forms of discrimination, in particular racial discrimination, by increasing public awareness, especially through information and education and by making use of all press organs. Composition and guarantees of independence and pluralism 1. The composition of the national institution and the appointment of its members, whether by means of an election or otherwise, shall be established in accordance with a procedure which affords all necessary guarantees to ensure the pluralist representation of the social forces (of civilian society) involved in the promotion and protection of human rights, particularly by powers which will enable effective cooperation to be established with, or through the presence of, representatives of: (a) Non-governmental organizations responsible for human rights and efforts to combat racial discrimination, trade unions, concerned social and professional organizations, for example, associations of lawyers, doctors, journalists and eminent scientists; (b) Trends in philosophical or religious thought; (c) Universities and qualified experts; (d) Parliament; (e) Government departments (if these are included, their representatives should participate in the deliberations only in an advisory capacity). 2. The national institution shall have an infrastructure which is suited to the smooth conduct of its activities, in particular adequate funding. The purpose of this funding should be to enable it to have its own staff and premises, in order to 146 be independent of the Government and not be subject to financial control which might affect its independence. 3. In order to ensure a stable mandate for the members of the national institution, without which there can be no real independence, their appointment shall be effected by an official act which shall establish the specific duration of the mandate. This mandate may be renewable, provided that the pluralism of the institution's membership is ensured. Methods of operation Within the framework of its operation, the national institution shall: (a) Freely consider any questions falling within its competence, whether they are submitted by the Government or taken up by it without referral to a higher authority, on the proposal of its members or of any petitioner; (b) Hear any person and obtain any information and any documents necessary for assessing situations falling within its competence; (c) Address public opinion directly or through any press organ, particularly in order to publicize its opinions and recommendations; (d) Meet on a regular basis and whenever necessary in the presence of all its members after they have been duly convened; (e) Establish working groups from among its members as necessary, and set up local or regional sections to assist it in discharging its functions; (f) Maintain consultation with the other bodies, whether jurisdictional or otherwise, responsible for the promotion and protection of human rights (in particular ombudsmen, mediators and similar institutions); (g) In view of the fundamental role played by the non-governmental organizations in expanding the work of the national institutions, develop relations with the non-governmental organizations devoted to promoting and protecting human rights, to economic and social development, to combating racism, to protecting particularly vulnerable groups (especially children, migrant workers, refugees, physically and mentally disabled persons) or to specialized areas. Additional principles concerning the status of commissions with quasijurisdictional competence A national institution may be authorized to hear and consider complaints and petitions concerning individual situations. Cases may be brought before it by 147 individuals, their representatives, third parties, non-governmental organizations, associations of trade unions or any other representative organizations. In such circumstances, and without prejudice to the principles stated above concerning the other powers of the commissions, the functions entrusted to them may be based on the following principles: (a) Seeking an amicable settlement through conciliation or, within the limits prescribed by the law, through binding decisions or, where necessary, on the basis of confidentiality; (b) Informing the party who filed the petition of his rights, in particular the remedies available to him, and promoting his access to them; (c) Hearing any complaints or petitions or transmitting them to any other competent authority within the limits prescribed by the law; (d) Making recommendations to the competent authorities, especially by proposing amendments or reforms of the laws, regulations and administrative practices, especially if they have created the difficulties encountered by the persons filing the petitions in order to assert their rights. Elenco dei documenti del Consiglio D’Europa e testo della Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa Raccomandazione del Comitato dei Ministri R (75) 757 del 1975, Risoluzione del Comitato dei Ministri R (85) 8 il 23 settembre 1985 Raccomandazioni del Comitato dei Ministri R (85) 13 del 23 settembre 1985 Raccomandazione del Comitato dei Ministri R (97) 14 del 30 settembre 1997* Risoluzione del Comitato dei Ministri R (97) 11 30 settembre 1997 * Raccomandazione 61 (1999) del Congresso dei poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa del 17 giugno 1999* Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa del 17 giugno 1999* * documenti reperibili al sito www.coe.int RESOLUTION 80 (1999)1 on the role of local and regional mediators/ombudsmen in defending citizens' rights The Congress, 1. Recalling the texts adopted by Council of Europe bodies in the field of mediation; 2. Bearing in mind the results of the conference in Messina (Italy, 13-15 November 1997) on "Making the protection of rights more accessible to citizens: 148 the ombudsman at local and regional level" as well as the Congress’s survey on the institution of mediator, ombudsman and "civic defender" at local and regional level in Europe; 3. Noting the results of the activities conducted by the Council of Europe at the "Round Tables with European Ombudsmen" in Florence (7-8 November 1991), Lisbon (16-17 June 1994), Limassol (8-10 May 1996) and Malta (October 1998); 4. Considers that citizens are increasingly in need of an institution which is both attentive to their needs and able to bring pressure to bear on public authorities in the defence of their rights; 5. Believes that mediation can meet citizens’ needs by facilitating their relations with local and regional institutions and points out that some European municipalities and regions have already set up mediators’ or ombudsmen’s offices offering citizens a readily accessible means of ensuring that their authorities are functioning properly; 6. Draws attention to the fact that the weaker categories of society, such as the disabled, minors, minorities and immigrants, who often have more contact with the public authorities than other categories, require a simple and reliable means of access to public procedures; 7. Draws attention to the fact that Norway created the post of children's ombudsman in 1981 and suggests examining the feasibility of making the defence and promotion of children's rights (under the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child) the responsibility of ombudsmen's offices, providing them with suitably qualified staff and adequate resources; 8. Affirms that mediation, as a means of settling and avoiding disputes, can reduce the need for judicial proceedings and hence the caseload of the administrative and civil courts, and satisfy citizens’ needs, facilitating relations between them and the local and regional authorities; 9. Considers that a number of countries need to set up an institution designed to ensure fairness, respect for the rule of law and good government and also able to communicate with the public; 10. Notes that, in various European countries, a number of local and regional authorities, which are by definition most in tune with citizens’ needs, have already set up institutions of this kind, enabling citizens to contribute to improvements in the way the public authorities operate; recalls that it was Sweden which, in 1809, instituted, for the first time, the function of protection for citizens, followed by Finland in 1919; 11. Considers that the work of local and regional ombudsmen, who are able to investigate and monitor the proper functioning of the activities of public authorities, may help: – to reduce the gap between public authorities and European citizens; – to increase the efficiency and openness of administrative services by improving public access to administrative procedures; – to establish genuine dialogue between the citizens and the public authorities by combining their efforts with those of the Citizen’s Advice Bureaux which already exist within various authorities; 149 12. Points out that, in analysing the experiences of ombudsmen at local and regional level throughout Europe, the participants at the Messina Conference expressed a desire for this institution to be adopted in all European countries for the benefit of those citizens who do not yet have access to this type of protection; Declares: 13. that the institution of local and regional ombudsmen contributes to the application of the principles of the European Charter of Local Self-Government; 14. that the practice of "civic mediation" should be reinforced where it already exists and set up officially in municipalities and regions which do not yet have this means of protecting citizens; Adopts: 15. the principles governing the setting up of local and regional ombudsmen’s offices as set out in the Appendix to this Resolution; Recommends: I. that local and regional authorities which do not have this institution: 16. set up municipal and regional ombudsmen’s offices with appropriate legal instruments, powers, infrastructure and staffing, bearing in mind the principles governing the institution of the ombudsman at local and regional level; 17. consider, where necessary, pooling the resources of smaller municipalities to set up shared ombudsmen’s offices; II. that local and regional authorities which do have this institution: 18. take heed of the aforementioned principles with a view to reforming this institution where appropriate; 19. set up a transnational network of local and regional ombudsmen to pool experience and investigate possibilities of co-operation or co-ordination to solve citizens’ problems vis-à-vis the public authorities; 20. Improve the quality and the flow of information for citizens about the possibilities offered by such an institution; Requests that the appropriate bodies: 21. plan to hold conferences, seminars and other events, preferably in central and eastern European countries, designed to promote awareness and encourage the setting up of this means of protecting citizens; 22. set up within the Congress a select group of local and regional ombudsmen with a consultative and advisory role in the work of the Congress. Appendix Principles governing the institution of the mediator at local and regional level Preamble 1. The diversity of legal systems in European countries, the different forms of decentralisation in these countries and the variety of approaches to the appointment of ombudsmen at local and regional level suggest that we should propose a general model which might be applied in the various member countries of the Council of Europe in a way that takes the particular features of each system into account. Legal framework 2. In view of the diversity of legal systems in Council of Europe member countries, it would be inappropriate to lay down rigid principles regarding the 150 type of legal rules to be used to institute ombudsmen (constitutional laws, specific laws, statutes of regions or municipalities, decrees, regulations, etc.). Each relevant body may, in accordance with domestic law, adopt legal measures appropriate to its particular aims. The institution of the ombudsman 3. The institution of the ombudsman (at European, national, regional, provincial, municipal level, etc.) helps both to reinforce the system of human rights protection and to improve the relations between the public authorities and the citizens. 4. Without interfering with the activities of the judicial bodies (international courts, committees and supervisory organs, and domestic courts), the ombudsman protects the rights, interests and specific circumstances of individuals in relation to the acts and conduct of the public authorities. 5. According to the degree of administrative decentralisation in states and the autonomous powers conferred on the local authorities at various levels (states, Länder, cantons, regions, autonomous communities, Départements, provinces, municipalities, etc.), the institution of local and regional ombudsmen seeks to provide protection of citizens at the closest level possible. 6. Supervision of public authorities whose activities have a direct impact on citizens and users of services would appear to be further-reaching and more effective at local level than at wider levels (regional or national), because the latter are primarily concerned with planning, policy-making and co-ordination. 7. The proximity between ombudsmen and citizens has obvious advantages for citizens. To achieve this, the solution of appointing ombudsmen for each local or regional authority with administrative and/or legislative autonomy is preferable by far to the solution of extending the national ombudsman’s sphere of competence to the acts and conduct of local or regional authorities. 8. In countries where the degree of administrative decentralisation justifies appointing an ombudsman in every municipality, in order to avoid splitting up the territory excessively it is desirable to form associations of municipalities, so as to ensure that each ombudsman’s sphere of competence is not too narrow in terms of geographical area and the number of citizens covered. The choice of the ombudsman 9. The essential qualities of an ombudsman as regards his functions are independence, impartiality and competence. To this end, the person chosen must not be influenced by (or subjected to pressure from) the organs of the local and regional authorities, their senior officials, political parties, etc. 10. It is advisable: i. to avoid appointing a politician (ie someone who has been elected to an assembly or is a member of a political party); independence and impartiality must be seen by citizens, and in this regard appearances are also important; ii. to subject candidates to close scrutiny in order to exclude those who may have (or even appear to have) connections with the local authority (interests associated with their careers or functions, political or economic interests, etc.); 151 iii. to ensure that candidates’ training and qualifications are consistent with the duties of the ombudsman, who should possess adequate knowledge of the workings and rules of administration. 11. Similarly, it would be desirable to specify the term of office, the limits on reelection and the functions and activities that are incompatible with the duties of the ombudsman. Consideration should also be given to the need to strike a balance between the functions and limitations of the post in order to ensure that suitable candidates apply. 12. There should be provision for remuneration, depending on the system of recruitment (full-time, part-time, etc.) and comparable to the remuneration paid to senior officials of the administration. Where ombudsmen receive no remuneration, there are insufficient guarantees of independence and impartiality. 13. The appointment of the ombudsman, once the appropriate procedures have been completed (proposal, consideration of candidatures, opinions, etc.) should be entrusted to the elected assembly of the local authority. 14. Practical experience in European countries suggests that ombudsmen should be appointed as individuals. However, there do not appear to be any fundamental objections to the choice of a collegiate body. 15. The appointment of ombudsmen whose competence is limited to a specific field (health, telecommunications, etc.) or to a specific group of persons requiring protection (persons with disabilities, immigrants, minorities, etc.) is no alternative to the ombudsman with general competence. There is no objection in principle to the appointment of these specialised ombudsmen in addition to other ombudsmen. However, there is a need to avoid excessive proliferation which might interfere with the functioning of a general system for the protection of human rights. The office and services of the ombudsman 16. The need to adopt solutions which are appropriate to each particular case, according to the different factors of organisation, size of the local or regional authority, budget, etc. make it impossible to lay down guidelines. However, it is useful to set out the essential aims to be pursued: i. the ombudsman should be provided with a level of staff, in terms of numbers and qualifications, appropriate to the extent of his territorial competence and the number of individuals who might call on his services; ii. staff may be placed at the ombudsman’s disposal by the local authorities or recruited directly by the ombudsman. The latter solution is preferable, in view of the need for independence which also applies to the ombudsman’s officials; iii. the ombudsman must have the premises, technical services and other services necessary for him to perform his duties effectively. Powers and functions of the ombudsman 17. Differences in legal systems, administrative organisation and the degree of autonomy enjoyed by the local authorities play a fundamental role in determining the powers of the ombudsman. It is not desirable to propose a single model for these powers, since in each state these matters are organised in a particular way. However, it is helpful to indicate the objectives to consider in the very delicate exercise of determining the ombudsman’s powers: 152 i. since a direct relationship between the autonomy of the local authorities and the ombudsman has been established, it follows that the ombudsman’s field of competence should extend to all acts and conduct of the local administrative authorities; ii. the powers of the national ombudsman and those of the local and/or regional ombudsman should be distributed in such a way that all activities and conduct of the public authorities are covered and no gaps are left which would leave the individual unprotected; iii. any limitations in respect of acts and conduct relating, for example, to particular fields (national defence, public security, law enforcement, etc.) should be reduced to what is essential; iv. as regards the delimitation of powers between the ombudsman and the judiciary, there are still likely to be grey areas and areas of overlap. However, in the interests of the protection of individuals, the possibility of choosing between two procedures or using them in turn should not be excluded. 18. In deciding on the powers and duties of the ombudsman, provision should be made for: i. a function of consultation to help individuals settle their problems with the public authorities; ii. the essential function of supervision and mediation; iii. a function of promotion, which is necessary to help resolve cases of maladministration at their source and make the public authorities more efficient and observant of human rights. Access to the ombudsman 19. Access to the ombudsman must be open to every natural or legal person who considers that he has sustained damage of any kind as a result of an act or the conduct of the local administrative authority. Any discrimination based on nationality (for example, where access is limited to citizens only), race, sex, etc. is contrary to the general principles which govern the protection of human rights. 20. In order to make access to the ombudsman easier in practice, the office should be open every day, and provision should also be made for consultation by telephone and/or electronic means. The use of the new information technologies for contact between the ombudsman and citizens is highly advisable. 21. The ombudsman’s services must be provided free of charge and the procedure must be flexible and without major formalities so that delays, complications and expenses for the individual may be avoided. 22. Applicants should be kept informed of the initiatives taken by the ombudsman and, if possible, of subsequent developments and the final outcome. Where the action taken is aimed at achieving a compromise, the applicant’s prior consent must be obtained. 23. The ombudsman must be empowered to act on his own initiative, at least whenever he is aware of acts, conduct and/or situations which may be the source of harm for individuals in general or for a category or group of individuals. The ombudsman’s means of action 24. The ombudsman must be guaranteed free access to the documents, files and archives of the administrative authority concerned which he requires in order to 153 perform his duties. Other than in extreme cases where the principle of state secrecy is invoked for reasons relating to defence, national security, etc., no refusal is acceptable. 25. Freedom of access should also include the possibility to conduct enquiries and visit and/or inspect the relevant scene with the help of experts where the situation so requires. 26. The official responsible for the act or conduct at issue must be available to answer the ombudsman’s questions and to help him carry out his tasks. 27. The administrative authority concerned should be required to take the ombudsman’s recommendations, suggestions and other initiatives into consideration and in any event to state the reasons which in its view prevent it from giving effect to them. The authority’s response should be received within a prescribed period. 28. In order to ensure effective freedom of access, appropriate penalties should be laid down and imposed for any refusal, obstacle, impediment or other form of obstruction on the part of a civil servant or public official. 29. The results of the ombudsman’s action should be set out in special, periodic or annual reports or in other documents and made public by whatever means appropriate. 30. So that the function of promotion may be successful, the ombudsman should be able to approach the organ of the local authority responsible for adopting the relevant provisions regarding administrative action, the organisation of services, regulations, procedures, etc. in order to suggest any ways (repeal, amendment of measures in force, proposal for fresh provisions, etc.) in which the authority’s effective observance of individual rights might be improved. 31. In order to make the ombudsman’s intervention more effective, governments and local and regional authorities should consider the possibility of conferring on him the following powers: i. the power to initiate disciplinary proceedings directly against a civil servant or public official of who has seriously impeded the exercise of the ombudsman’s functions, or where the ombudsman’s action has revealed and proved that the civil servant or official concerned is directly liable for the harm sustained by the applicant; ii. the power to report to a higher authority the authorities’ refusal to follow the ombudsman’s recommendations and suggestions where the reasons given for not doing so appear unsatisfactory. 1. Debated by the Congress and adopted on 17 June 1999, 3rd sitting (see doc. CG (6) 9, draft Resolution, presented by Mr M. Haas, Rapporteur). 154 ALLEGATO C “Tabelle relative alle disposizioni statutarie in materia di difesa civica locale” Comuni capoluogo – Province – Comuni scelti a campione Scheda di sintesi La ricerca in oggetto è stata effettuata - nell’ambito del progetto che ha portato alla redazione della carta della difesa civica locale - allo scopo di analizzare le norme degli statuti dei Comuni della Regione Toscana in materia di difesa civica locale, in modo da verificare non solo il recepimento da parte di queste fonti della possibilità di istituire la figura del difensore civico locale, ma anche per evidenziare le analogie, le differenze e le eventuali criticità delle varie disposizioni statutarie. Tale esame ha consentito di constatare una situazione di quasi totale recepimento da parte degli statuti di questa figura: la maggior parte di questi prevede, infatti, tra gli istituti di garanzia e partecipazione del cittadino, la possibilità di istituire il difensore civico locale, sia in forma singola sia in forma associata con altri comuni o in convenzione con la Provincia o con la Regione. Nelle Province di Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato, gli statuti di tutti Comuni prevedono la figura del difensore civico. Nella Provincia di Arezzo, così come nella Provincia di Livorno e Siena, lo statuto di un Comune non prevede tale figura. Più numerosi gli statuti dei Comuni in Provincia di Grosseto e di Pisa (rispettivamente quattro e sette) che non contengono alcuna disposizione in merito. L’analisi svolta ha inoltre evidenziato una situazione di sostanziale omogeneità delle disposizioni statutarie in materia sia per quanto riguarda l’articolazione delle stesse, sia con riferimento al contenuto vero e proprio. In particolare - a parte un numero esiguo di statuti comunali che si limita a prevedere in un unico articolo la possibilità per il comune di istituire il difensore civico - la gran parte di questi si articola in disposizioni volte a definire la posizione giuridica, il ruolo, lo status e i poteri dello stesso. L’analogia di struttura delle disposizioni statutarie che si è riscontrata ha così consentito di predisporre delle tabelle conformate per punti omogenei. Il primo punto, relativo alla posizione giuridica che il difensore civico occupa nell’ambito dell’Amministrazione comunale, si riferisce alle diverse disposizioni che individuano il grado di autonomia e di indipendenza del difensore civico, definiscono la dotazione e l’indennità e individuano le modalità di confronto con gli altri organi (nella maggior parte dei casi con il Consiglio comunale, nell’ambito del quale generalmente si inserisce l’ufficio del difensore civico). 155 Il secondo descrive invece il ruolo che spetta al difensore civico, indicando i soggetti nei confronti dei quali può intervenire, i casi di intervento e riportando la formula che individua in linea generale la funzione che questa figura è chiamata ad espletare. Il terzo riporta le disposizioni che definiscono lo status del difensore civico, quali quelle che ne regolano la nomina, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la durata in carica, la prorogatio, i casi di revoca, i requisiti soggettivi. Infine, per quanto riguarda il quarto punto, si sono analizzate le disposizioni statutarie che descrivono i poteri che il difensore civico può espletare nell’esercizio delle proprie funzioni (potere di segnalazione, potere di convocazione, diritto di accesso, potere di mediazione, potere di segnalazione alla stampa, potere di attivazione del procedimento disciplinare, casi di esclusione). Sono state, quindi, redatte: una tabella relativa alle disposizioni statutarie dei comuni capoluogo di Provincia, una tabella relativa alle disposizioni statuarie delle diverse amministrazioni provinciali ed una relativa alle disposizioni degli statuti di due comuni scelti a campione per ogni Provincia. Il campionamento è stato effettuato sulla base del numero degli abitanti; in particolare, sono state analizzate le disposizioni statutarie di un comune piccolo (con numero di abitanti inferiore a 5000) e di un comune grande (con numero di abitanti superiore a 10.000). Con riferimento ai comuni capoluogo di Provincia, la tabella relativa alla posizione giuridica ha evidenziato che, su undici Comuni capoluogo, sei statuti definiscono con una formula molto ampia la posizione di autonomia e indipendenza che deve caratterizzare la figura del difensore civico. Quasi tutti gli statuti si preoccupano di definire le dotazioni di mezzi e di personale dei quali si avvale l’ufficio del difensore civico. Negli statuti di quattro comuni (Arezzo, Livorno, Prato e Pistoia) si fa rinvio al regolamento, quale fonte idonea a disciplinare le modalità di organizzazione dell’ufficio. Negli statuti di due Comuni (Lucca e Pisa) non esiste alcuna disposizione relativa a tale profilo. A questo proposito si segnala la particolare attenzione dedicata a questo profilo dal regolamento del Comune di Arezzo che, oltre a definire la sede presso la quale il difensore civico è chiamato ad operare, le attrezzature di cui deve essere corredato e il personale che lo deve costituire, prevede anche l’istituzione di un vice difensore civico, che “dipende funzionalmente dal titolare della carica, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi continuativi”3. Per quanto riguarda l’indennità di funzione, solo gli statuti dei Comuni di Lucca e di Pisa non affrontano il tema. Negli statuti di sei Comuni (Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa, Pistoia, Siena) si fa invece rinvio al regolamento; fra questi sei, il regolamento di Arezzo stabilisce che questa sia il 60% dell’indennità corrisposta agli Assessori e analogamente il regolamento sul difensore civico del 3 Cfr. art. 6, comma 1 del Regolamento del Difensore civico. 156 Comune di Livorno stabilisce che l’indennità sia stabilita dal Consiglio comunale all’atto della nomina e commisurata a quella fissata per gli Assessori in carica. I regolamenti di Massa, Pistoia e Siena definiscono invece l’indennità di funzione in proporzione a quella fissata per il Sindaco. Il regolamento del Comune di Prato si limita poi a rinviare alla scelta del Consiglio comunale, prevedendo comunque anche il rimborso delle spese sostenute. Gli statuti di due Comuni (Carrara e Firenze) stabiliscono che l’indennità sia pari a quella percepita dagli Assessori comunali. Quanto al ruolo che il difensore civico è chiamato a svolgere (soggetti nei confronti dei quali può intervenire, casi di intervento e funzione che in generale compete al difensore civico), quasi tutti gli Statuti (tranne quelli dei Comuni di Livorno, Lucca, Pisa e Siena) prevedono che il difensore civico possa intervenire sia su richiesta dei singoli sia di propria iniziativa. Lo Statuto del Comune di Livorno limita poi l’intervento del difensore civico ai casi di richiesta dei soggetti portatori di un interesse qualificato. Su undici Comuni Capoluogo, nove statuti prevedono che l’ambito di attività non sia limitato alla sola amministrazione comunale, ma si estenda anche agli enti e aziende dipendenti e controllati (cinque statuti fanno espresso riferimento anche alla possibilità di intervento nei confronti dei soggetti gestori di servizi pubblici). Lo statuto di Grosseto non definisce invece l’ambito di intervento, mentre il regolamento del Comune di Livorno prevede espressamente che il difensore civico possa intervenire nei confronti di altri soggetti, (enti, imprese o società erogatrici di pubblici servizi nei quali ci sia una partecipazione dell’Amministrazione comunale) solo se risulti formalizzata da parte degli stessi la disponibilità di tale estensione. Con riferimento allo status del difensore civico, l’esame delle disposizioni statutarie ha rivelato una situazione per cui in sei Comuni (Arezzo, Carrara, Grosseto, Lucca, Pistoia) il difensore civico viene eletto con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, senza che sia previsto un meccanismo sostitutivo nel caso in cui non si riesca a procedere all’elezione per il mancato raggiungimento del quorum richiesto. Negli Statuti di quattro Comuni (Firenze, Livorno, Massa, Prato), nel caso in cui nelle prime votazioni non si raggiunga il suddetto quorum, il difensore civico in successive sedute viene comunque eletto se viene raggiunta la maggioranza dei voti espressi. Negli Statuti di Pisa e di Siena si procede all’elezione con maggioranze più ampie (per il Comune di Pisa 4/5 nei primi due scrutini e 2/3 nel terzo; per Siena 4/5). Tutti gli statuti (tranne quello del Comune di Grosseto e quello del Comune di Pisa) prevedono tra i requisiti soggettivi, oltre al possesso di doti morali di correttezza, indipendenza e imparzialità, anche una specifica competenza giuridico-amministrativa. A tal proposito merita segnalare una disposizione dello statuto di Massa che tra i requisiti soggettivi per l’elezione a difensore civico prevede la residenza nel Comune da almeno 5 anni. Per quanto attiene ai poteri che il difensore civico può esercitare nell’espletamento delle proprie funzioni, l’analisi svolta ha evidenziato una situazione di sostanziale differenziazione fra gli statuti di quei Comuni che hanno optato per disciplinare attraverso tale fonte i poteri che competono al difensore 157 civico (Arezzo, Carrara, Firenze, Livorno, Massa, Prato e Siena) e di quelli che invece non si estendono a tale ambito (Grosseto, Lucca, Pisa e Pistoia). I primi prevedono tutti poteri analoghi; in particolare comune a tutti gli statuti è l’attribuzione al difensore civico del potere di segnalare gli eventuali abusi, disfunzioni e ritardi, di richiedere l’esame congiunto della pratica sottoposta al suo ufficio, nonché di chiedere e ottenere copia degli atti e documenti relativi all’oggetto del suo intervento, senza che gli possa essere opposto il segreto d’ufficio. Solo negli statuti di cinque Comuni (Arezzo, Firenze, Livorno, Massa e Prato) si prevede invece il potere di attivazione del procedimento disciplinare. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla tabella relativa alle disposizioni statutarie delle amministrazioni provinciali. Nell’ambito di questa, un primo dato che merita segnalare è costituito dalla mancanza nello statuto della Provincia di Siena di alcun riferimento alla figura del difensore civico. Per quanto attiene alle disposizioni relative alla posizione giuridica, gli statuti di cinque Province si aprono con il ricorso ad un’ampia formula sulle condizioni di autonomia e indipendenza che devono caratterizzare l’istituto del difensore civico. Solo quattro statuti prevedono e stabiliscono l’indennità da corrispondere al difensore civico, mentre altri quattro statuti prevedono il rinvio al regolamento come fonte idonea a disciplinare questo aspetto. Particolarmente dettagliato sull’argomento appare il regolamento della Provincia di Arezzo, che disciplina anche il rimborso delle spese sostenute dal difensore civico per i viaggi. Con riferimento al ruolo attribuito al difensore civico dagli statuti, tutti contengono una formula di definizione in generale delle funzioni che spettano a questa figura, individuata come garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione provinciale. Solo gli statuti di tre Province estendono espressamente l’ambito di attività anche ai soggetti che gestiscono servizi pubblici. Per la Provincia di Prato, questa estensione è invece effettuata in sede regolamentare. Relativamente allo status del difensore civico, quattro statuti prevedono che sia eletto con la maggioranza dei 2/3 nella prima votazione e prevedono dei meccanismi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento di tale quorum. Analoga previsione è contenuta sia nel regolamento del difensore civico della Provincia di Firenze sia in quello di Prato. Lo statuto della Provincia di Arezzo richiede la maggioranza dei 3/4 nelle prime due votazioni e dei 2/3 nelle sedute successive. Gli Statuti delle Province di Grosseto e Livorno richiedono invece la maggioranza assoluta. Quanto ai poteri che spettano al difensore civico, comune a quasi tutti gli statuti (sette) è la previsione per cui questo può convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica, nonché chiedere e ottenere copia di atti e documenti senza che gli possa essere opposto il segreto d’ufficio. Solo gli statuti di tre amministrazioni provinciali (Firenze,Grosseto, Livorno) prevedono il potere di attivazione del procedimento disciplinare. 158 La tabella relativa alle disposizioni statutarie dei Comuni scelti a campione ha evidenziato che in linea tendenziale gli statuti dei Comuni associati contengono disposizioni assai scarne sulla figura del Difensore civico, in quanto per larga parte rinviano allo strumento convenzionale. Dove sono previste norme più articolate, in genere, viene dedicata attenzione alla modalità di nomina, alla durata in carica ed in via generale allo status del difensore civico. In particolare, con riferimento alle modalità di nomina si è verificato che nella maggior parte degli statuti sono stabilite maggioranze qualificate. A tal proposito si segnala che in otto comuni (Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Follonica e Comuni Associati della Val di Cornia: Campiglia Marittima, Suvereto, Sassetta, Monteverdi Marittimo), nell’ambito delle Province di Livorno, Grosseto e Pisa, la nomina del difensore civico avviene per elezione diretta. Su venti comuni scelti a campione, soltanto undici statuti contengono un'espressa disposizione relativa all’indennità di carica. Piuttosto omogenea è la declaratoria dei poteri, sempre riferiti all’esercizio dell’accesso agli atti, alla possibilità di convocare il responsabile del procedimento per ottenere informazioni e per procedere all’esame congiunto della pratica, nonché al potere di segnalazione agli organi competenti. Si rileva, infine, come entrambi gli Statuti presi a campione nella Provincia di Prato prevedono, tra i requisiti per la nomina, la residenza nel territorio della provincia medesima. 159