ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.56 DEL 2/04/2010 IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. DOTT. SERENO ROSSI CONVENZIONE FRA COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA ED ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA – ANNO 2010. SCRITTURA PRIVATA L’anno duemila e dieci il giorno …… del mese di ……….. in Cesena presso la Residenza Municipale fra il Comune di Bagno di Romagna , che in seguito sarà chiamato, per brevità, “Comune”, P. IVA …., rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott. Sereno Rossi , nato a … il ….., che agisce e si vincola in nome, per conto e nell'interesse del Comune, per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. ….. del ……………….; e l’Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, che in seguito sarà chiamata per brevità “E.N.P.A.”, codice fiscale 80116050586, con sede legale in Cesena, Corso Sozzi 81 (Barriera Cavour), Ente Morale di diritto privato ai sensi del D.P.R. 31.03.1979, iscritto nel registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Forlì-Cesena con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia di Forlì-Cesena n. 51 del 4 agosto 1999, legalmente rappresentato dal Presidente della Sezione Provinciale Forlì – Cesena Dott.ssa Maria Angela Baiardi, nata a Cesena il 04.09.1963. Premesso che: la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 2 settembre 1996 n. 37, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni, per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di ”servizio”, crei spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni ed all’attesa della gente; la legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000, all’articolo 29 detta disposizioni in materia di tutela e protezione dei gatti randagi, prevedendo, fra l’altro, l’effettuazione di censimenti delle zone in cui esistono colonie feline, la sterilizzazione dei gatti randagi da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. e la loro successiva reimmissione nelle colonie di provenienza, la possibilità di gestione delle colonie stesse da parte di Associazioni zoofile ed animaliste, per la tutela e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti randagi; con deliberazione n.46 del 20/10/2008 il Consiglio Comunale ha deciso di rinnovare per gli anni 2008 e 2009 la convenzione con E.N.P.A. – Sezione Provinciale di Forlì – Cesena, per la prosecuzione del programma finalizzato al contenimento della popolazione felina randagia 1 esistente nel territorio comunale, attività già definita e approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.100/2004 per l’anno 2005; in esecuzione di quanto convenuto con l'ente citato, nel periodo di validità delle precedenti convenzioni, sono stati realizzati diversi interventi, rivolti principalmente all’aggiornamento del censimento delle colonie feline, alla sterilizzazione di un consistente numero di esemplari, e alla prestazione delle necessarie cure zooiatriche ai felini presenti nelle colonie, con il conseguimento di un generale miglioramento delle loro condizioni di vita all’interno delle colonie stesse; dall’attività censuaria svolta negli anni scorsi si è accertato che nel territorio del Comune di Bagno di Romagna sono tuttora presenti diverse colonie di gatti randagi, di cui una buona parte gravita all’interno dei centri di Bagno di Romagna S. Piero in Bagno, ma si registra una presenza di colonie anche nelle frazioni, e che è quindi necessario proseguire nelle attività volte a contenere l’aumento della popolazione di felini randagi, per la tutela degli animali stessi e per evitare l’insorgenza di rischi di carattere igienico-sanitario per la popolazione; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: - ARTICOLO 1 Finalità Riconosciuta la necessità di provvedere all’attuazione di interventi per il contenimento della popolazione felina randagia esistente nel territorio del Comune di Bagno di Romagna, si ritiene tale finalità perseguibile attraverso: a) il costante aggiornamento dei dati già acquisiti relativi alla localizzazione ed alla consistenza delle colonie feline, con l’inserimento dei dati relativi alle nuove colonie accertate; b) la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari di sesso femminile e, qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile; c) il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni di vita degli animali all’interno delle colonie feline. Per il perseguimento delle suddette finalità i firmatari della presente convenzione concorderanno un programma di massima degli interventi che si intendono realizzare. - ARTICOLO 2 Censimento delle colonie della popolazione felina randagia L’E.N.P.A. si impegna a provvedere, per il periodo di durata della presente convenzione, mediante propri iscritti volontari, al costante aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti randagi esistenti nel territorio del Comune di Bagno di Romagna. Nello stesso tempo dovrà, inoltre, effettuare una revisione dei dati almeno di tutte le colonie censite negli ultimi tre anni, rilevando le variazioni intervenute e segnalando quelle che possono considerarsi esaurite. I dati raccolti potranno essere conservati su supporto cartaceo e/o su un apposito archivio informatico predisposto a cura dell’E.N.P.A. stesso. L’E.N.P.A. si impegna inoltre a fornire semestralmente tutti i dati aggiornati relativi alle colonie feline al Comune ed al Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. di Cesena. - ARTICOLO 3 Sterilizzazioni Gli interventi per la limitazione delle nascite, che avverranno mediante sterilizzazione chirurgica, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell’animale, saranno effettuati dall’Azienda U.S.L. di Cesena - Area Sanità Veterinaria - tramite personale medico dalla stessa messo a disposizione. Per snellire al massimo lo svolgimento di tale attività, la programmazione degli interventi verrà definita di concerto fra l’ENPA e la stessa Azienda U.S.L. 2 L’E.N.P.A. si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare, attraverso propri operatori volontari, i cui nominativi faranno parte di un elenco che dovrà essere inviato al Settore Servizi Sociali del Comune e all’Area Sanità Veterinaria dell’Azienda U.S.L.. Eventuali variazioni a tale elenco di nominativi dovranno essere comunicate tempestivamente ai suddetti Enti, a garanzia della regolarità delle procedure seguite. L’E.N.P.A., in relazione ai rapporti con l’Azienda U.S.L., è garante della condizione di “randagi” relativamente agli esemplari sottoposti a sterilizzazione. L’E.N.P.A. si impegna, inoltre, ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati. I felini sottoposti all’intervento verranno contrassegnati con un foro al padiglione auricolare, al fine di facilitarne l’identificazione. Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione verranno collocati in un idoneo locale, preventivamente individuato dalle parti, per il periodo di degenza ed osservazione. Durante tale periodo l’alimentazione e la cura degli animali verrà assicurata dagli operatori volontari dell’E.N.P.A. Al termine della degenza gli stessi volontari provvederanno a reimmettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati. Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante la degenza postoperatoria dovranno essere tempestivamente segnalati all’Azienda U.S.L. per le opportune verifiche. - ARTICOLO 4 Miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi e loro cura all’interno delle colonie L’E.N.P.A. provvederà, mediante propri operatori volontari, alla gestione delle colonie feline, garantendo agli esemplari che ne fanno parte idonee cure zooiatriche, il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie e, ove necessario, l’alimentazione. L’E.N.P.A. dovrà fornire al Comune l’elenco delle persone autorizzate ad operare direttamente sugli animali in libertà (c.d. “gattari”); dovranno essere altresì comunicate tempestivamente le variazioni di tali nominativi, a garanzia della regolarità delle procedure seguite. Ai “gattari” è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree in cui vi sono colonie feline regolarmente censite. I gattari devono rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, utilizzando preferibilmente alimenti secchi per evitarne la facile deteriorabilità e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. L’E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari adibiti alle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche. La qualità e quantità degli interventi potranno variare in base al numero degli operatori incaricati dall’E.N.P.A. ed alle risorse economiche messe a disposizione ogni anno dall’Amministrazione Comunale. - ARTICOLO 5 Obblighi delle parti L’E.N.P.A. si impegna a che gli interventi oggetto della presente convenzione siano resi con continuità per il periodo preventivamente concordato. Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull’attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione. I responsabili della gestione degli interventi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore. L’E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 4 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, come da polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazione ________________________________________________________________. La relativa spesa verrà rimborsata dal Comune di Bagno di Romagna, con le modalità previste all’articolo 6. L’E.N.P.A. si impegna inoltre a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui trattasi, che dovessero verificarsi a propri aderenti o mezzi, nonché a terzi o a cose di terzi. - ARTICOLO 6 Risorse economiche e modalità di gestione delle spese L’E.N.P.A. si farà carico di provvedere direttamente a quanto necessario al sostentamento delle colonie feline in termini di cure zooiatriche, igiene e pulizia, e, ove necessaria, alimentazione. Sono ammessi a rimborso, nel rispetto delle disponibilità finanziarie stabilite nel bilancio comunale, gli oneri e spese sostenuti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, appartenenti alle categorie di seguito elencate: 1. spese per acquisto di materiale per l’igiene e la pulizia delle colonie; 2. spese per farmaci e cure zooiatriche e veterinarie; 3. spese per l’acquisto di prodotti per l’alimentazione degli animali; 4. copertura assicurativa degli associati addetti alle attività oggetto del presente atto; 5. rimborso spese di viaggio su base chilometrica agli associati che abbiano utilizzato mezzi propri; 6. spese generali di funzionamento ed organizzazione imputabili alla convenzione ed eventuali spese oggettivamente non documentabili, nel limite massimo del 20% rispetto alle spese rimborsate. Le eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente della Sezione Provinciale Forlì Cesena dell’E.N.P.A.; l’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata. Il Comune si impegna a rimborsare all’E.N.P.A. le spese sopra elencate, su presentazione di adeguata documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per il periodo di validità della presente convenzione, la spesa prevista ammonta ad € 2.000,00 (€ 1.000,00 annue). La richiesta di rimborso, con allegata copia della documentazione giustificativa delle spese, sarà presentata dall’E.N.P.A. al Comune con cadenza trimestrale. Tale rimborso non costituisce in nessun caso corrispettivo di una prestazione, e quindi ricavo, così come indicato nella nota all’art. 7 dello schema di convenzione tipo allegato a) alla deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 1997 n. 432. Il Comune provvederà a rimborsare le spese entro 30 giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione delle stesse. - ARTICOLO 7 Verifica e controlli degli interventi Il Settore Servizi alla Persona si impegna a promuovere con l’E.N.P.A. un incontro all’anno di verifica e controllo degli interventi effettuati, cui sarà invitata a partecipare anche l’Azienda U.S.L. di Cesena. Per la risoluzione di particolari e specifiche problematiche, detti incontri potranno essere allargati alle Associazioni protezioniste, presenti nel territorio Comunale, e ad altri referenti di volta in volta specificatamente individuati. Il Settore medesimo, ovvero l’Ufficio Servizi Sociali del Comune tiene costanti rapporti con i referenti locali dell’ENPA per un monitorare la presenza di nuove colonie feline e segnalare le situazioni di criticità eventualmente segnalate dai cittadini che necessitano di intervento. 4 L’E.N.P.A. dovrà inviare al Settore Servizi alla Persona , al termine dell’anno solare di riferimento, una relazione sugli interventi di propria competenza, effettuati in base a quanto previsto dalla presente convenzione. - ARTICOLO 8 Termini e validità della convenzione La presente convenzione ha validità per l'anno 2010. Il Comune di Bagno di Romagna può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza, da parte dell’E.N.P.A., degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all’articolo 6, sostenute dall’E.N.P.A. stessa fino al ricevimento della diffida. L’E.N.P.A. può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 90 (novanta) giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Bagno di Romagna, di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative regionali in materia. Nell’ipotesi dell’insorgere di controversie di natura giurisdizionale, comunque connesse alla presente convenzione e relativi adempimenti, le parti espressamente stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Forlì – Cesena ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 29 c.p.c. La presente convenzione, redatta in triplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, 1 comma, della legge 266/91. Per la piena osservanza di quanto sopra, le parti così si firmano: Per il Comune di Bagno di Romagna Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott. Sereno Rossi _______________________________________ Per l’E.N.P.A. Il Presidente della Sezione Provinciale ForlìCesena Dott.ssa Maria Angela Baiardi _______________________________________ 5