Regolamento imposta di pubblicità e pubbliche affissioni

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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 24/06/1994
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 20/10/1995
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 258 del 4/05/2006
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 17/12/2010
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 18/12/2014.
CAPO I –DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 Oggetto del Regolamento ................................................................................................................ 3
ART. 2 Classificazione del Comune ai fini della determinazione delle tariffe......................................... 3
ART. 3 Maggiorazione per rilevanti flussi turistici.................................................................................... 3
ART. 4 Categorie delle località .................................................................................................................... 3
ART. 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari............................................................................ 4
ART. 6 - Piano generale degli Impianti ……………………………………… …………………………….4
ART. 7 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari .............................................................. 5
ART. 8 Pronuncia sulla domanda................................................................................................................ 6
ART. 9 Rilascio dell'autorizzazione- suo contenuto - ................................................................................ 6
ART. 10 Limitazioni e divieti ....................................................................................................................... 6
ART. 11 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali........................................................................... 7
ART. 12 Gestione del Servizio ..................................................................................................................... 7
CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
ART. 13 Oggetto............................................................................................................................................ 7
ART. 14 Soggetto passivo............................................................................................................................. 7
ART. 15 Modalità di applicazione dell'imposta ......................................................................................... 8
ART. 16 Tariffe .............................................................................................................................................. 8
ART. 17 Dichiarazione.................................................................................................................................. 8
ART. 18 Casi di omessa dichiarazione ........................................................................................................ 9
ART. 19 Pagamento dell'imposta................................................................................................................. 9
ART. 20 Rimborsi.......................................................................................................................................... 9
ART. 21 Rettifica ed accertamento d'ufficio ..............................................................................................10
ART. 22 Riduzioni dell'imposta..................................................................................................................10
CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI..........................................................................11
ART. 24 Definizione e finalità del servizio ................................................................................................11
ART. 25 Superficie degli impianti pubblici................................................................................................11
ART. 26 Ripartizione della superficie e degli impianti .............................................................................12
ART. 27 Affissioni dirette............................................................................................................................12
ART. 28Soggetto passivo.............................................................................................................................12
ART. 29 Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffa - .................................................................................12
ART. 30 Particolari maggiorazioni .............................................................................................................12
ART. 31 Modalità delle pubbliche affissioni..............................................................................................13
ART. 32 Affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica ..........13
ART. 33 Consegna del materiale da affiggere ...........................................................................................14
ART. 34 Annullamento della commissione ...............................................................................................14
ART 35 Riduzioni del diritto.......................................................................................................................14
ART. 36 Esenzioni dal diritto......................................................................................................................14
ART. 37 Pagamento del diritto ...................................................................................................................15
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 38 Sanzioni tributaria e interessi.......................................................................................................15
ART. 39 Sanzioni Amministrative ..............................................................................................................15
ART. 40 Riscossione coattiva ......................................................................................................................16
ART. 41 Contenzioso ...................................................................................................................................16
ART. 42 Rinvio ad altre disposizioni..........................................................................................................16
ART. 43 Entrata in
vigore..................................................................................................................................16
2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e
l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi degli artt. 1 - 37 del D. Lgs.
15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla pubblicità
esterna ed alle pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale di Varese.
Art. 2
Classificazione del Comune ai fini della determinazione delle tariffe
Ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza del Comune di cui all'art. 2 del
D.Lgs n. 507/1993, si dà atto che il Comune di Varese, avendo popolazione residente alla
data del 31/12/1991 pari a n. 85.681 abitanti, è classificato nella classe III.
Art. 3
Maggiorazione per rilevanti flussi turistici
In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nei mesi di
maggio, giugno, settembre e ottobre, viene applicata, per tale periodo, una maggiorazione
del 50 per cento alle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12 - comma 2, 14 - commi 2, 3,
4 e 5, e dell'art. 15, nonché, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, alla tariffa
per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19, così come espressamente previsto dal disposto
dell'art. 3 - comma 6 - del D. Lgs. n. 507/1993.
Art. 4
Categorie delle località
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di
Varese è suddiviso in due categorie, una speciale e l'altra normale, così come meglio
individuate nelle tavole planimetriche allegate (schede dalla A) alla I)) al presente
regolamento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Nelle località comprese nella categoria speciale, le tariffe sono maggiorate nella misura
del 150 per cento, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non eccede il
35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs.
30/04/1992 n. 285, con deliberazione di Giunta Comunale n. 619 del 10/12/2008, fermo
restando che, in ogni caso, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in
categoria speciale, non supera il 50 per cento della superficie complessiva.
3
Art. 5
Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n° 507/1993 vengono determinate le
seguenti tipologie e quantità massime degli impianti pubblicitari:
Impianti per affissioni:
a) impianti pubblici: n. 9.400 spazi (formato standard cm. 70 X cm. 100) di cui:
a1) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza
economica: n. 2.000 spazi;
a2) destinati ad affissioni di natura commerciale: n. 7.400 spazi.
2. La quantità massima degli impianti pubblicitari di proprietà di terzi è stata determinata
in misura pari al 25% della superficie destinata alle affissioni pubbliche, ossia in mq. 1645,
dall’art. 11, comma 4, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21 maggio 2009.
Art. 6
Piano generale degli impianti
1. In attuazione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993, la
realizzazione del piano generale degli impianti, da redigersi entro il 31/12/2007, è affidata
ai competenti uffici comunali dell'Area IV – Sportello Unico per le Imprese, d’intesa con gli
uffici dell'Area IX – Gestione del Territorio e dell’Area V - Polizia Locale.
2.
A tale scopo sono fissati i seguenti criteri:
a) la regolamentazione dell'installazione degli impianti dovrà essere differenziata per
ambiti omogenei del territorio comunale quali:
centro e nuclei storici;
zone di pregio ambientale;
zone centrali;
zone periferiche.
b) nel centro storico, nei nuclei storici e, comunque, negli ambiti con valenza storica non
potranno trovare collocazione cartelloni o impianti per manifesti di grandi
dimensioni (massimo consentito m. 2,00 X m. 1,40).
Il posizionamento delle insegne dovrà essere effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:
• l'installazione di insegne commerciali, di tipo opaco, eventualmente illuminate, potrà
essere, di norma, ammessa unicamente nella luce di vetrina o di porta di ingresso,
fatta salva, comunque, la preesistenza, il ripristino o la riproposizione di insegne o
iscrizioni pubblicitarie originarie;
• nel caso di irrealizzabilità di fatto delle prescrizioni di cui sopra, saranno ammesse
soluzioni alternative sul muro di facciata o al di sopra delle luci di vetrina, purchè
non vengano a coprire modanature o decorazioni;
• dovranno essere, generalmente, evitate insegne continue sovrastanti più vetrine, fatta
salva la preesistenza;
• nella definizione della tipologia, dimensione e collocazione dell'insegna, si dovrà
tenere conto delle caratteristiche di quelle esistenti nelle vicinanze e sul medesimo
fronte strada al fine di evitare disordine percettivo;
• è, di norma, esclusa l'installazione di nuove insegne a bandiera e luminose, fatta
eccezione per quelle in negativo, collocate nella luce della vetrina;
• le segnalazioni di eventuali servizi a contenuto e valenza pubblica (fatti salvi i simboli
del servizio telefonico, dei servizi sanitari o di altri servizi di sicurezza e soccorso) o
eventuali altri messaggi pubblicitari (sponsorizzazioni) dovranno essere integrati
nell'insegna.
4
c) Per le zone di pregio ambientale valgono le stesse prescrizioni di cui al punto precedente
in merito alle dimensioni dei cartelloni e dei manifesti, mentre, nel posizionamento delle
insegne, si dovrà avere particolare riguardo per il contesto ambientale in cui si
inseriscono, con particolare riferimento all'omogeneità delle caratteristiche delle varie
forme pubblicitarie.
d) Nelle zone centrali e nelle zone periferiche le varie tipologie di impianti pubblicitari sono
ammesse nei limiti e secondo le prescrizioni del Codice della Strada, fatto salvo, in ogni
caso, il principio generale secondo cui il dimensionamento e le caratteristiche degli
impianti dovranno tenere conto il più possibile delle esigenze di armonizzazione del
contesto in cui trovano collocazione.
e) Nelle zone soggette a vincolo, ai sensi della Legge n.1497/39 e successive integrazioni e
modificazioni, o presso edifici o luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare
cartelli o altri mezzi pubblicitari.
Art. 7
Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari (1)
1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti
pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.
2. La domanda,redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.
In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine
per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto
all'arrivo.
3.
La domanda deve contenere:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio ed il codice fiscale del
richiedente, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o
ragione sociale, la sede legale, la partita IVA e le generalità del rappresentante legale;
b) l’ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto, opportunamente
identificata in apposita tavola planimetrica da allegare in duplice copia;
c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e
disegno illustrativo o raffigurazione equivalente;
d) la dichiarazione attestante che l'impianto che si intende collocare sarà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e dell'incidenza degli eventi atmosferici
(vento, pioggia, ecc...), in modo da garantirne, comunque, la stabilità. E' fatto salvo,
in ogni caso, quanto stabilito al successivo art. 9 - ultimo comma - del presente
regolamento;
e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente
regolamento.
4. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati
ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente
richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo, ai sensi delle
disposizioni di cui al relativo regolamento comunale.
6. Se l'impianto deve essere installato su area o bene di proprietà di terzi, dovrà essere,
invece, acquisito il relativo benestare del proprietario medesimo.
7.
In ogni caso, l'installazione verrà autorizzata fatti salvi i diritti di terzi.
1
La materia è ora compiutamente disciplinata dal titolo IV del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari, approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 21 dicembre 2005.
5
ART. 8
Pronuncia sulla domanda 2
1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio
Comunale.
2. All'atto della presentazione della domanda o, successivamente, mediante
comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge n. 241/1990,
viene reso noto l'avvio del procedimento e si provvede a contestuale restituzione di una
copia della planimetria prodotta, previa annotazione sulla medesima degli estremi di
ricevimento.
3. Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, sulla domanda diretta ad ottenere
l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, l'ufficio competente provvede entro il
termine di 60 giorni.
4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del
diniego stesso.
ART. 93
Rilascio dell'autorizzazione
- suo contenuto 1. L'Ufficio competente, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme di
legge e dai regolamenti vigenti, rilascia l'atto di autorizzazione all' installazione del mezzo
pubblicitario.
In esso sono indicate: le caratteristiche e le dimensioni del mezzo pubblicitario, l’ubicazione
dello stesso, la durata dell'autorizzazione nonché le condizioni alle quali il Comune
subordina l'autorizzazione medesima.
2. Ogni atto di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni
sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da
stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche del mezzo pubblicitario e del luogo
in cui lo stesso viene installato, fatto salvo comunque, in ogni caso, il rispetto delle
disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel
Comune.
3.
L'autorizzazione viene sempre accordata:
a)
senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b)
con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove
condizioni.
4. Resta a carico del soggetto autorizzato all'installazione del mezzo pubblicitario ogni
responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi
per effetto della installazione medesima.
Art. 10
Limitazioni e divieti
1.
E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora in forma itinerante.
2. E' vietata la pubblicità effettuata mediante distribuzione o lancio di volantini od oggetti
da veicoli o da velivoli.
2
La materia è ora compiutamente disciplinata dal titolo IV del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari, approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 21 dicembre 2005.
3
idem sopra
6
3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è
consentita quando non arreca danno al decoro, alla sicurezza stradale e, comunque, nel
rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada - D.Lgs 30/4/1992 n. 285 e dal relativo
Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed
integrazioni, nonché nel rispetto del vigente Regolamento Comunale degli Impianti
Pubblicitari e del Piano Generale degli Impianti.
Art. 11
Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
Qualora la pubblicità sia effettuata tramite impianti installati su beni di proprietà comunale
o dati in godimento al Comune, ovvero appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune medesimo, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non
esclude quella di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.
Art. 12
Gestione del Servizio
1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e può essere gestito, oltre che in
forma diretta, con le altre modalità previste dalla vigente normativa.
2. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, effettuare
la scelta circa le modalità di gestione del servizio.
3. Nel caso di gestione in concessione, il concessionario del servizio è tenuto a verificare
l’esistenza e la validità dell’autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del precedente art. 9 e
dell’art. 22 del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari, nonché a segnalare al
competente ufficio comunale eventuali installazioni abusive.
CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
Art. 13
Oggetto
1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata
attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al
diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali
luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una
attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati
a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 14
Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento, in via principale, è
colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario
viene diffuso.
7
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la
merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Art. 15
Modalità di applicazione dell'imposta
1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in
cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso
contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro
quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad
applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie
complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base
alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui
può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al
medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del
calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
Art. 16
Tariffe
1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, ovvero al Concessionario che vi
subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. n.
507/93 e dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono
essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono, invece, cumulabili.
Art. 17
Dichiarazione
1. Il soggetto passivo, come definito all'art. 14, é tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a
presentare al Comune o al Concessionario del servizio, nel caso in cui la gestione dello
stesso sia affidata in concessione a terzi, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su
modello predisposto e messo a disposizione dal gestore del servizio.
2. Nella citata dichiarazione devono essere indicate le caratteristiche, la durata della
pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che
comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con
conseguente nuova imposizione; in tale ipotesi il gestore del servizio procede al conguaglio
fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso
periodo.
4. In assenza di variazioni cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, la
dichiarazione della pubblicità annuale, originariamente presentata, ha effetto anche per gli
anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta
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effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata
denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Art. 18
Casi di omessa dichiarazione
1. La pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è
stata accertata, qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione con specifico
riferimento alle forme pubblicitarie previste dal D. Lgs. n. 507/93 ai seguenti articoli:
art. 12 - pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi
o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 507/93;
art. 13 - pubblicità effettuata con veicoli;
art. 14 - commi 1, 2 e 3 - pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o
altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e
simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o, comunque, programmato in
modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente,
lampeggiante o similare.
2. Per le altre fattispecie, invece, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è
stato effettuato l'accertamento.
Art. 19
Pagamento dell'imposta
1. L'imposta è dovuta, per le fattispecie di cui agli articoli 12 - commi 1 e 3, 13 e 14 commi 1 e 3 del D. Lgs. n.507/1993, per anno solare di riferimento, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Per le altre fattispecie, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative
disposizioni.
3. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al
Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello
conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione
è inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso, se superiore a detto importo.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere
corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, invece, l'imposta può essere
corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.
Art. 20
Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune, o il concessionario del servizio, provvede ad effettuare il rimborso entro
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
9
Art. 21
Attività di accertamento
1. Il Comune, o il concessionario del servizio, procede alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o
il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale.
5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile
ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del
termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune o dal concessionario
del servizio per la gestione del tributo.
Art. 22
Riduzioni dell'imposta
La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per le seguenti fattispecie:
a) pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non
abbia scopo di lucro;
b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione
degli enti pubblici territoriali;
c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza.
Art. 23
Esenzioni dall'imposta
Sono esenti dall'imposta le seguenti fattispecie:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione
di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi
pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso
dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino,
10
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna
vetrina o ingresso;
gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in
mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta,
nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica
utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la
locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non
superiore ad un quarto di metro quadrato;
la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei
locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in
programmazione;
la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se
esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso
dei negozi ove si effettua la vendita;
la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni
genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte
all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui
contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie dei battelli di cui all'art. 13 - D.
Lgs. n. 507/93;
la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici
territoriali;
le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge
o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non
espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede dove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie
complessiva fino a cinque metri quadrati.
CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 24
Definizione e finalità del servizio
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura
del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale
costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o, comunque, prive di
rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Art. 25
Superficie degli impianti pubblici
1. La superficie degli impianti pubblici da adibire alle pubbliche affissioni, in conformità a
quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93, è stabilita in mq. 6.580.
Tale superficie è, comunque, superiore alla minima prevista (mq. 18 per ogni mille abitanti)
per il Comune di Varese, in relazione alla popolazione residente alla data del 31.12.1991 (n.
85.861 abitanti).
2. Spetta al Comune il diritto di utilizzo di steccati, cesate di cantiere e strutture simili, ai
fini delle affissioni pubbliche, senza oneri nei confronti dei proprietari e/o concessionari.
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3. È vietata l’installazione di mezzi pubblicitari su impianti radio-ricetrasmittenti e di
telecomunicazione, sugli impianti tecnologici e sulle cesate di cantiere poste all’interno dei
centri e nuclei storici.4
Art. 26
Ripartizione della superficie e degli impianti
La superficie globale degli impianti, da destinare alle affissioni, cosi come individuati all'art.
5 del presente regolamento, viene ripartita come segue:
a) impianti pubblici per affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di
rilevanza economica mq. 1.400;
b) impianti pubblici per affissioni di natura commerciale mq. 5.180.
Art. 27
Affissioni dirette
1. L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati ed
installati secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento e successivi strumenti
attuativi.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al
Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude il pagamento del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di canoni di locazione o di
concessione.
Art. 28
Soggetto passivo
E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in
solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
Art. 29
Diritto sulle pubbliche affissioni
- Tariffa Per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni è dovuto al Comune, o al
concessionario del servizio, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
Tale diritto è determinato nella misura risultante dalle tariffe vigenti nell’anno di affissione.
Art. 30
Particolari maggiorazioni
1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato del cinquanta per cento per ogni
commissione inferiore a cinquanta fogli.
2. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del cinquanta
per cento, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del cento per cento.
3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in
determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del cento per cento del
diritto.
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Si confronti anche l’art. 9 – Divieti – del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
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Art. 31
Modalità delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza
risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro
cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello
stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del servizio deve mettere a sua
disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni
atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia
superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del servizio deve darne tempestiva
comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto
entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione, causato da avverse condizioni
atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la
commissione senza alcun onere a suo carico ed il gestore del servizio è tenuto al rimborso
delle somme versate entro 180 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal
caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il gestore del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o
comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire,
deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua
disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere
od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per
le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento
del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica
consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni
con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico
delle commissioni.
10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovrà essere indicato il giorno
in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente
rimosso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità solidale, a norma del
presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della
ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
Art. 32
Affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica
1. Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza
economica, al fine di assicurare e garantire pari opportunità nell'utilizzo, da parte dei vari
soggetti interessati, degli impianti a ciò destinati, ogni singola richiesta di affissione non può
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superare, di volta in volta, il quantitativo massimo di n. 300 manifesti (dimensione standard
cm. 70 X cm. 100).
2. E' fatta salva, comunque, la possibilità di richiedere l'affissione di quantitativi superiori
che sarà, in ogni caso, subordinata ad esplicito assenso della Giunta Comunale, in relazione
a documentate particolari esigenze, connesse alla rilevanza sociale e/o istituzionale delle
singole iniziative pubblicitarie.
Art. 33
Consegna del materiale da affiggere
1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver
soddisfatto, nelle forme di legge, gli adempimenti fiscali previsti.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano,
comunque, direttamente responsabili delle eventuali inosservanze alle disposizioni di legge
(penali, civili, fiscali) vigenti in materia.
Art. 34
Annullamento della commissione
1. L'annullamento della commissione, fatti salvi i casi previsti dai successivi commi, non
dà diritto alla restituzione totale delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art. 31, la richiesta di annullamento
dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno due giorni liberi prima di quello
indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del già citato art. 31
dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno due giorni liberi prima di quello
dell'affissione.
4. Nelle ipotesi di cui ai due commi precedenti, l'annullamento della commissione e
l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposito provvedimento del
responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate dovrà essere ritirato, entro 15 giorni
dall’annullamento della commissione, dal soggetto richiedente l’affissione.
Scaduto tale termine verrà considerato materiale abbandonato e verrà avviato allo
smaltimento, secondo le modalità di legge, con oneri a carico del richiedente l’affissione.
Art. 35
Riduzioni del diritto
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che
non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n.
507/1993;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia
scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione
degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
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Art. 36
Esenzioni dal diritto
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via
esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed
ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche,
per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 37
Pagamento del diritto
Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla
richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 19 per il pagamento dell'imposta sulla
pubblicità.
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 38
Sanzioni tributarie e interessi
1.
Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 17 si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto
dovuti, con un minimo di € 51,00.
2.
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione
attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la
sanzione da € 51,00 ad € 258,00.
3.
Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per
ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il
pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4.
Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche
affissioni si applicano gli interessi moratori, determinati ai sensi dell’art. 1, comma 165,
della Legge n. 296/2006.
Art. 39
Sanzioni Amministrative5
1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette
disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le
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La materia è altresì disciplinata dall’art. 27 del “Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari”.
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norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo
quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei
provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,00
e Euro 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune
dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel
suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito,
si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.
3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione
delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del
servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia
pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito
avviso.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere
sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché
dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza
viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del
materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza
stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al
potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonchè
all'aggiornamento del piano generale degli impianti di cui all'art. 6.
Art. 40
Riscossione coattiva
Nel caso di morosità dei contribuenti, per il recupero delle somme comunque dovute a titolo
di imposta e di diritto sulle pubbliche affissioni, si procede alla riscossione coattiva nel
termine stabilito dall’art.1, comma 163, della Legge n. 296/2006, in conformità alle vigenti
disposizioni normative che disciplinano la riscossione delle entrate tributarie degli Enti
Locali, ai sensi dell’art. 52, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997.
Art. 41
Contenzioso
Le eventuali controversie riguardanti l’applicazione dell’imposta di pubblicità ed il diritto
sulle pubbliche affissioni, come disciplinata dal presente regolamento, appartengono alla
giurisdizione tributaria, ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
Art. 42
Rinvio ad altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme
contenute nel Capo I del Decreto Legislativo n. 507/93, nonché alle altre norme legislative e
regolamentari vigenti in materia.
ART. 43
Entrata in vigore
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Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990 n. 142 è
pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti dal 1° gennaio
1994, così come previsto dal D. Lgs n° 507/93.
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