6. - GIUSNATURALISMO E RAZIONALISMO GIURIDICO

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GIUSNATURALISMO
MODERNO
Definire il diritto naturale come complesso di regole di
un ordinamento superiore agli ordinamenti positivi,
perché fondato su norme razionali e universali
Regole autonome non più derivanti né dall’Impero né
dalla Chiesa
Le guerre europee tra XVI XVIII secolo
•  1526 - …Rivolte nei Paesi germanici (rivolta dei contadini
….)
•  1562 - …. Guerre di religione in Francia con una tregua
costituita dall’editto di Nantes di Enrico IV nel 1598
•  1568 – 1648 Guerra degli Ottanta anni o rivolta dei Paesi
bassi contro la Spagna
•  1618 -1648 Guerra dei Trent’anni nel Sacro Romano
Impero estesa a Francia, Spagna, Svezia
•  1756 -1763 Gran Bretagna, Francia, Russia, Spagna,
Impero, Prussia (Federico II)
Guerre di successione in Spagna (1702-1714), in Polonia
(1733-1738), in Austria (1740-1748).
EFFETTIDELLAPACEDIWESTFALIASUI
RAPPORTITRAGLISTATI
-  Primaorganizzazionediun“sistema”(=Societào
Comunità)degliStaEeuropeisullabasedellaloro
“formale”uguaglianzaelibertà
-  UguaglianzaelibertàdegliStaEsenzaconsiderazione
perlaformadiGoverno
-  Definizionedellasovranitàcome“sovranità
territoriale”
-  LaicizzazionedellaSocietàdegliStaEcome
conseguenzadelprincipiodell’uguaglianzadelle
confessioni
DOTTRINE GIUSNATURALISTICHE
Diritto di ragione come sistema ideale di un
nuovo ordine positivo del diritto pubblico e
privato,
per l’individuazione della natura e dei limiti
del potere pubblico nei confronti
dell’individuo
CONCEZIONE DEL DIRITTO NATURALE
FONDATA SULL’UOMO
•  Oltre che di istinto, l’uomo è dotato di ragione che è
parte essenziale della sua natura
•  Concezione laica della ragione umana
•  I diritti soggettivi inalienabili sono riconoscibili dalla
ragione: un preludio all’enunciazione dei diritti di
libertà che sono alla base del costituzionalismo
moderno
METODO E FONTI
Identificare i principi e i valori del diritto radicati
nella ragione considerata come il fondamento
della natura umana
•  nel diritto romano (in particolare, nel tit. I del
digesto di Giustiniano)
•  nelle scritture della tradizione cristiana
•  nelle fonti letterarie, poetiche, storiche e
filosofiche dell’antichita’
ESIGENZE DEL GIUSNATURALISMO
•  Individuare un sistema di regole vincolanti
superiori a tutti gli Stati
•  Ricreare una comunità internazionale superiore
agli Stati sovrani
•  Definire i rapporti tra gli Stati
•  Definire il rapporto tra individuo e Stato (ad
esempio, individuare il fondamento del diritto di
punire): CONTRATTUALISMO
•  Identificare un complesso di principi e di regole di
diritto naturale oggettivamente valido, perché
conforme alla ragione e alla natura umana
I DIRITTI INDIVIDUALI
• Tendenza a trasformare il diritto naturale
oggettivo in un complesso di diritti
soggettivi individuali ed inalienabili
(uguaglianza di tutti gli uomini
indipendentemente dalle differenze di ceto
e di status giuridico; libertà)
PRINCIPI GENERALI DEL
GIUSNATURALISMO
•  Esistenza di diritti soggettivi innati nell’individuo
•  Originario stato di natura anteriore alla società
politica e civile
•  Contratto sociale che fonda il potere politico e lo
Stato
•  Fiducia di mettere positivamente a disposizione dei
consociati, in vista del benessere comune e per la
realizzazione della pace e della sicurezza, un
sistema scientifico di diritto naturale
concettualmente ordinato secondo ragione
EFFETTIDELLACORRENTE
GIUSNATURALISTICA
•  Individuazione di un complesso di regole razionali e
auto-evidenti di giustizia, fondato su valori eticosociali universali
•  Afferma che il diritto naturale è diritto conforme alla
ragione e alle tendenze socievoli dell’uomo
•  Influenza direttamente le riforme legislative e il
processo di codificazione in Europa
Ugo Grozio (1583-1645)
• 
Principi fondamentali del diritto naturale:
1.  Mantenere fede ai patti
2.  Obbligo del risarcimento dei danni
3.  Restituzione di quanto sottratto con frode
4.  Subire una pena proporzionata per reati
oggettivamente dannosi
Teorie e riorganizzazione di temi privatistici
1.  Valore costitutivo del consenso nel contratto di vendita
quanto al trasferimento di proprietà
2.  Classificazione dei modi di acquisto della proprietà
Teorie contrattualistiche in Inghilterra nel XVII secolo
tra guerra civile (1642-1651) e ‘gloriosa’ rivoluzione
(1688-1689)
Thomas Hobbes (1588-1679)
• Collaboratore di Sir Francis
Bacon, nel periodo delle guerre
civili inglesi
• 1642 De cive
• 1651 Leviathan
• Contratto sociale è contratto di
sottomissione in cambio di sicurezza
• ASSOLUTISMO E
POSITIVISMO LEGISLATIVO
(nullum crimen nulla poena sine
lege)
John Locke (1632-1704)
• 1680-1690 due trattati sul Governo
• Separazione del potere legislativo
dall’esecutivo = “rivoluzione” del
Parlamento inglese del 1688
• Il potere legislativo è il potere
‘sovrano’: appartiene al popolo che lo
delega al Sovrano e può revocare la
delega per violazioni del diritto naturale
• Il potere legislativo non è arbitro della
libertà del popolo
• Il potere di Governo spetta al Sovrano
• Il diritto di proprietà è un diritto
naturale
WRITHABEASCORPUS(1679)
RequisiEperlalegiQmitàdiordinirestriQvidellalibertà
personale
•  OgnisudditoinglesehaildiriSodichiederediessere
soSopostoaregolareprocessoallapresenzadigiuraE
-perverificareeventualiirregolaritàdell’arresto
-perdecideresuimoEvichehannodatoluogoall’arresto
BILLOFRIGHTS(1689)
PrerogaEvedelParlamento:
-  Autoconvocazione
-  Approvazionedelleleggi,votazionedelletasseedel
presEtopubblico(determinazionedelladesEnazionedei
fondiecontrollosullaspesa)
-  DivietoperilRedisospenderel’applicazionedelleleggi
votatedalParlamento
-  GiurisdizioneesclusivadelParlamentosuiproprimembri
chegaranEscepienalibertàdiparolaetutelacontrogi
arresEarbitrari
-  IlprimatolegislaEvospeSaalParlamento,maalRespeSa
lapromulgazionedelleleggi(codecisione)
•  Il trionfo del razionalismo giuridico. Il diritto naturale in
Germania e Francia
Samuel Pufendorf
(1632-1694)
• 1661 docente della prima cattedra di diritto
naturale in Europa (Heidelberg)
• De iure naturae ac gentium
• Il diritto è comando (concezione
volontaristica del diritto)
• Il diritto è distinto dalla morale
• La libertà è la sfera sulla quale non
insistono norme di diritto naturale e positivo
• Le norme devono essere generali,
irretroattive, possono riguardare solo gli atti
esterni,
Samuel Pufendorf
(1632-1694)
• 1661 docente della prima cattedra di diritto
naturale in Europa (Heidelberg)
• De iure naturae ac gentium
• Il diritto è comando (concezione
volontaristica del diritto)
• Il diritto è distinto dalla morale
• La libertà è la sfera sulla quale non
insistono norme di diritto naturale e positivo
• Le norme devono essere generali,
irretroattive, possono riguardare solo gli atti
esterni,
Christian Thomasius
(1655-1728)
• 1705 fundamenta iuris naturae ac
gentium: distinzione tra diritto e
morale
• Volontarismo (solo il comando del
principe ha carattere giuridico, ma il
principe non può fare leggi
nell’ambito dell’etica della morale)
•  Nel processo, la tortura è
violazione del diritto naturale e non
è utile per l’accertamento della
verità
Gottfried Wilhelm Leibnitz
(1646-1716)
• Costruire un sistema giuridico
impostato su criteri matematici
(razionalismo giuridico)
• Per ogni questione giuridica esiste
una ed una sola soluzione
• Codice per la soluzione dei casi
controversi
•  Nuovo metodo (nova methodus)
per l’insegnamento e lo studio del
diritto (storia, esegesi dei testi,
tirocinii pratici, addestramento alla
soluzione dei casi)
Christian Wolff (1670-1754)
Christian Wolff (1670-1754)
•  1748 Jus natuae methodo scientifica pertractatum:
•  Destinatario di norme che impongono doveri e
attribuiscono diritti è un tipo UNICO E INDETERMINATO
DI SOGGETTO
•  Come già in Leibnitz, il principio ordinatore del sistema
giuridico è l’INDIVIDUO:
La struttura individualista dell’ordinamento giuridicosi
impone al linguaggio giuridico
Il diritto soggettivo è ‘nozione tecnica fondamentale
Il razionalismo giuridico in Francia
•  La ragione come ordine
•  Ordinare le regole di giustizia secondo regole di giustizia
•  Cavanna, pp. 355-356
Jean Domat (1625-1696)
Les lois civiles dans leur ordre naturel
Le leggi naturali sono comuni a tutti gli
uomini
• Il diritto romano è il deposito delle regole
immutabili di ragione
• Il diritto pubblico è per lo più costituito da regole
‘arbitrarie’
• La società è divisa in ceti, che godono di diritti
diversi
• I privati sono liberi di stipulare contratti nel
rispetto della buona fede e dell’ordine pubblico
Joseph Pothier
(1699-1772)
• Docente di droit français
• 1740 Coutume d’Orléans
• 1748 Pandectae in novum
ordinem digestae
(commento al de regulis
iuris)
• Trattati di diritto privato
(tra diritto romano e droit
commun coutumier)
Joseph Pothier
(1699-1772)
• Docente di droit français
• 1740 Coutume d’Orléans
• 1748 Pandectae in novum
ordinem digestae
(commento al de regulis
iuris)
• Trattati di diritto privato
(tra diritto romano e droit
commun coutumier)
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