Glossario dei termini del Regolamento CLP [PDF

Guida introduttiva al regolamento CLP
Il regolamento CLP è il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
Orientamenti di base sul regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele
Allegato 2. Glossario
Termini utilizzati nel presente documento di orientamento
ADN: accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per
A1. Esempi
vie navigabili interne allegato alla risoluzione n. 223 del Comitato dei trasporti interni
della Commissione economica per l’Europa, modificato.
A2. Glossario
A3. Fonti di
informazioni
supplementari
ADR: accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su
A4. Il GHS dell’ONU
e il regolamento CLP
Aerosol (vale a dire i generatori di aerosol): recipienti non ricaricabili in metallo, vetro
strada nel quadro della direttiva 94/55/CE, modificato.
o materia plastica, contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione,
con o senza liquido, pasta o polvere e muniti di un dispositivo di dispersione che
permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in
sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o allo stato liquido o
gassoso.
Lega: materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o più
elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi
meccanici; le leghe sono considerate miscele ai fini del regolamento CLP.
Articolo: oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un
disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua
composizione chimica.
Aspirazione: penetrazione di una sostanza o di una miscela solida o liquida,
direttamente attraverso la cavità orale o nasale, o indirettamente per rigurgitazione,
nella trachea e nelle vie respiratorie inferiori.
Cancerogena: una sostanza o una miscela di sostanze che induce il cancro o ne
aumenta l’incidenza.
CLP o regolamento CLP: regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
CMR: una sostanza o miscela cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione.
Corrosiva per i metalli: una sostanza o miscela in grado di danneggiare
materialmente, o di distruggere, i metalli a seguito di azione chimica.
Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il
rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una
sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua
vendita a terzi.
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sostanze e delle miscele
Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal
fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali.
I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un
reimportatore a cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c),
del regolamento REACH, è considerato un utilizzatore a valle.
DPP: direttiva 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi.
DSP: direttiva 67/548/CE relativa alle sostanze pericolose.
EINECS: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere
commerciale.
Articolo esplosivo: articolo contenente una o più sostanze esplosive.
Sostanza esplosiva: sostanza (o miscela di sostanze) solida o liquida in grado di per
sé tramite reazione chimica di produrre gas a temperatura, pressione e velocità tali da
arrecare danni all’ambiente circostante. Sono incluse le sostanze pirotecniche anche
quando non emettono gas.
Irritazione oculare: alterazione dell’occhio conseguente all’applicazione di sostanze
di prova sulla superficie anteriore dell’occhio, totalmente reversibile entro 21 giorni
dall’applicazione.
Gas infiammabile: gas con un campo di infiammabilità con l’aria a 20° C e a una
pressione normale di 101,3 kPa.
Liquido infiammabile: liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 60°
C. Per punto di infiammabilità si intende la temperatura più bassa (corretta alla
pressione normale di 101,3 kPa) alla quale l’applicazione di una sorgente di
accensione provoca l’accensione dei vapori di un liquido in condizioni di prova
specifiche.
Solido infiammabile: solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire
un incendio per sfregamento.
Gas: sostanza che (i) a 50° C ha una tensione di vapore superiore a 300 kPa o (ii) è
completamente gassosa a 20° C alla tensione normale di 101,3 kPa.
GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze
chimiche definito nell’ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU).
Categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo,
che specifica la gravità del pericolo.
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Classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l’ambiente.
Pittogramma di pericolo (talvolta indicato con “pittogramma” nel presente
documento): composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici,
ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni
specifiche.
Indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che
descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il
grado di pericolo.
Pericolosa: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la
salute o per l’ambiente definiti nell’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento CLP.
Codice IMDG: Codice marittimo internazionale delle merci pericolose per il trasporto
di merci pericolose per mare.
Importazione: introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità.
Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile
dell’importazione.
Sostanza intermedia: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere
trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza.
INCHEM: strumento basato su Internet che fornisce una serie di informazioni relative
alla sicurezza chimica prodotte dal programma internazionale sulla sicurezza chimica
e dal Centro canadese per la salute professionale. IUCLID: banca dati internazionale uniforme sulle sostanze chimiche.
Etichetta: gruppo adeguato di informazioni scritte, stampate o grafiche riguardanti
una sostanza o miscela pericolosa, scelto come rilevante per il settore destinatario (s),
apposta, stampata o attaccata al contenitore immediato di una sostanza o miscela
pericolosa, o all’imballaggio esterno di una sostanza o miscela pericolosa (definizione
secondo il capitolo 1.2 del GHS dell’ONU).
Elemento dell’etichetta: un tipo di informazione armonizzata per l’uso in un’etichetta,
ad esempio un pittogramma di pericolo o un’avvertenza.
Liquido: sostanza o miscela che a 50° C ha una tensione di vapore non superiore a
300 kPa (3 bar), non è completamente gassosa a 20° C alla pressione standard di
101,3 kPa e ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a
20° C alla pressione standard di 101,3 kPa. Una sostanza o miscela viscosa per la
quale non può essere determinato uno specifico punto di fusione deve essere
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sottoposta alla prova ASTM D 4359- 90 o alla prova di determinazione della fluidità
(prova del penetrometro) prescritta nell’allegato A, sezione 2.3.4, dell’accordo europeo
concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).
Fattore M: fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza
classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico nella categoria 1 della tossicità
acuta o nella categoria 1 della tossicità acuta, e si utilizza per dedurre tramite il
metodo della sommatoria la classificazione di una miscela in cui è presente la
sostanza.
Fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una
sostanza all’interno della Comunità.
Fabbricazione: la produzione o l’estrazione di sostanze allo stato naturale.
Miscela: miscela o soluzione composta di due o più sostanze (nota: “miscela”
(regolamento CLP) e “preparato” (regolamento REACH) sono sinonimi). Il capitolo 1.2
del GHS dell’ONU include tuttavia la frase “in cui non reagiscono” al termine di una
definizione altrimenti identica. Monomero: una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di
molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di
formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo.
Mutageno: un agente che comporta un aumento del verificarsi di mutazioni in
popolazioni di cellule e/o di organismi.
Mutazione: un’alterazione permanente della quantità o della struttura del materiale
genetico in una cellula.
Notificatore: il fabbricante o l’importatore o gruppi di fabbricanti o di importatori
che effettuano notifiche all’Agenzia.
Perossido organico: una sostanza organica solida o liquida che contiene la struttura
bivalente -O-O- e che può essere considerata un derivato del perossido di idrogeno, in
cui uno o entrambi gli atomi di idrogeno sono stati sostituiti da radicali organici.
L’espressione comprende anche le formulazioni di perossido organico (miscele).
Gas comburente: un gas o una miscela di gas capace, in genere per apporto di
ossigeno, di provocare o favorire più dell’aria la combustione di altre materie.
Liquido comburente: una sostanza o miscela liquida che, pur non essendo di per sé
necessariamente combustibile, può – generalmente cedendo ossigeno – causare o
favorire la combustione di altre materie.
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Solido comburente: una sostanza o miscela solida che, pur non essendo di per sé
necessariamente combustibile, può – generalmente cedendo ossigeno – causare o
favorire la combustione di altre materie.
Sostanza soggetta a un regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una
delle seguenti condizioni:
a) è compresa nell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere
commerciale (EINECS);
b) è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea
il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, ma non immessa sul
mercato dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta nei quindici anni
precedenti l’entrata in vigore del regolamento REACH, a condizione che ne sia fornita
la prova documentale.
c) è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito
all’Unione europea il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, in
qualsiasi momento compreso tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 e prima
dell’entrata in vigore del regolamento REACH, dal fabbricante o dall’importatore ed
è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della
direttiva 67/548/CEE nella versione dell’articolo 8, paragrafo 1 derivante dalla modifica
effettuata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero
contenuta nel regolamento REACH, a condizione che ne sia fornita la prova
documentale.
Immissione sul mercato: l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro
pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato.
Polimero: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o
più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma
di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente
attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende:
a) una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità
monomeriche aventi un legame covalente con almeno un’altra unità monomerica o
altro reagente;
b) meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso
molecolare. Nel contesto di questa definizione, per “unità monomerica “ s’intende la
forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero.
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Consiglio di prudenza: una frase che descrive la misura o le misure raccomandate
per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o
miscela pericolosa conseguente al suo impiego.
(Q)SAR: relazione (quantitativa) struttura-attività.
Identificatore del prodotto: informazioni che consentono l’identificazione della
sostanza o miscela.
Liquido piroforico: un liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in
meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria.
Solido piroforico: un solido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno
di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria.
Articolo pirotecnico: articolo contenente una o più sostanze pirotecniche.
Sostanza pirotecnica: una sostanza o una miscela di sostanze destinata a produrre
un effetto tramite calore, luce, suono, gas o fumo o una loro combinazione a seguito di
reazioni chimiche esotermiche automantenute non detonanti.
REACH e regolamento REACH: regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Dichiarante: il fabbricante o l’importatore di una sostanza, o il produttore o
l’importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza a
norma del regolamento REACH.
Sostanza sensibilizzante delle vie respiratorie: una sostanza che, se inalata, provoca
un’ipersensibilità delle vie respiratorie.
RID: regolamento concernente il trasporto internazionale di merci per ferrovia ai sensi
della direttiva quadro 96/49/CE [allegato 1 dell’appendice B (regole uniformi
concernenti il contratto di trasporto internazionale di merci per ferrovia) (CIM) della
COTIF (Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia)], modificato.
SDS: scheda di dati di sicurezza.
Sostanza autoriscaldante: una sostanza o miscela liquida o solida diversa da un
liquido o solido piroforico che, per reazione con l’aria e senza apporto di energia, può
autoriscaldarsi. Una tale sostanza o miscela differisce da un liquido o solido piroforico
per il fatto che si accende solo se in grande quantità (chilogrammi) e dopo un lungo
lasso di tempo (ore o giorni).
Sostanza autoreattiva: una sostanza o miscela liquida o solida termicamente
instabile, che può subire una decomposizione fortemente esotermica, anche in
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assenza di ossigeno (aria). Questa definizione esclude le sostanze e miscele
classificate, conformemente al regolamento CLP, come esplosive, perossidi organici o
comburenti.
Grave lesione oculare: una lesione dei tessuti oculari o un grave deterioramento
della vista conseguente all’applicazione di una sostanza di prova sulla superficie
anteriore dell’occhio, non totalmente reversibili entro 21 giorni dall’applicazione.
SIEF: forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze.
Avvertenza: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per
segnalare al lettore un potenziale pericolo; si distinguono due gradi di pericolo:
(a) pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi;
(b) attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi.
Corrosione della pelle: la produzione di lesioni irreversibili della pelle, quali una
necrosi visibile attraverso l’epidermide e nel derma, a seguito dell’applicazione di una
sostanza di prova per una durata massima di quattro ore.
Irritazione della pelle: la produzione di lesioni reversibili della pelle a seguito
dell’applicazione di una sostanza di prova per una durata massima di 4 ore.
Sostanza sensibilizzante della pelle: una sostanza che, a contatto con la pelle,
provoca una reazione allergica. La definizione di “sostanza sensibilizzante della pelle”
è equivalente a “sostanza sensibilizzante per contatto”.
Solido: una sostanza o miscela che non corrisponde alle definizioni di liquido o gas.
Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per
mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a
mantenerne la stabilità e le impurità identificate derivanti dal procedimento utilizzato,
ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità
della sostanza o modificarne la composizione.
Simbolo: un elemento grafico destinato a fornire informazioni in maniera sintetica.
GHS dell’ONU: i criteri internazionali concordati dal Consiglio economico e sociale
delle Nazioni Unite (ECOSOC) per la classificazione e l’etichettatura di sostanze e
miscele pericolose; definito il “Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di
etichettatura delle sostanze chimiche”.
UN RTDG: le raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.
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Orientamenti di base sul regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele
Uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento,
conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un
contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra
utilizzazione.
Organizzazioni
Agenzia: l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, anche nota come ECHA,
istituita ai sensi del regolamento REACH.
CAS: Chemical Abstract Service.
Autorità competente: l’autorità o le autorità o gli organismi istituiti dagli Stati membri
per adempiere agli obblighi risultanti dall’applicazione del regolamento CLP.
ECHA: l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, anche nota come “l’Agenzia”,
istituita ai sensi del regolamento REACH.
UE: Unione europea.
ICAO: Organizzazione internazionale per l’aviazione civile; fa riferimento all’allegato
18 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale “Sicurezza del trasporto
aereo di merci pericolose”.
IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry – Unione internazionale di
chimica pura e applicata.
NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health – Istituto nazionale
statunitense per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
ONU: Organizzazione delle Nazioni unite.
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