Guida introduttiva al regolamento CLP Il regolamento CLP è il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Orientamenti di base sul regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Allegato 2. Glossario Termini utilizzati nel presente documento di orientamento ADN: accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per A1. Esempi vie navigabili interne allegato alla risoluzione n. 223 del Comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa, modificato. A2. Glossario A3. Fonti di informazioni supplementari ADR: accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su A4. Il GHS dell’ONU e il regolamento CLP Aerosol (vale a dire i generatori di aerosol): recipienti non ricaricabili in metallo, vetro strada nel quadro della direttiva 94/55/CE, modificato. o materia plastica, contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza liquido, pasta o polvere e muniti di un dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o allo stato liquido o gassoso. Lega: materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici; le leghe sono considerate miscele ai fini del regolamento CLP. Articolo: oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. Aspirazione: penetrazione di una sostanza o di una miscela solida o liquida, direttamente attraverso la cavità orale o nasale, o indirettamente per rigurgitazione, nella trachea e nelle vie respiratorie inferiori. Cancerogena: una sostanza o una miscela di sostanze che induce il cancro o ne aumenta l’incidenza. CLP o regolamento CLP: regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. CMR: una sostanza o miscela cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione. Corrosiva per i metalli: una sostanza o miscela in grado di danneggiare materialmente, o di distruggere, i metalli a seguito di azione chimica. Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi. 113 Orientamenti di base sul regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento REACH, è considerato un utilizzatore a valle. DPP: direttiva 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi. DSP: direttiva 67/548/CE relativa alle sostanze pericolose. EINECS: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. Articolo esplosivo: articolo contenente una o più sostanze esplosive. Sostanza esplosiva: sostanza (o miscela di sostanze) solida o liquida in grado di per sé tramite reazione chimica di produrre gas a temperatura, pressione e velocità tali da arrecare danni all’ambiente circostante. Sono incluse le sostanze pirotecniche anche quando non emettono gas. Irritazione oculare: alterazione dell’occhio conseguente all’applicazione di sostanze di prova sulla superficie anteriore dell’occhio, totalmente reversibile entro 21 giorni dall’applicazione. Gas infiammabile: gas con un campo di infiammabilità con l’aria a 20° C e a una pressione normale di 101,3 kPa. Liquido infiammabile: liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 60° C. Per punto di infiammabilità si intende la temperatura più bassa (corretta alla pressione normale di 101,3 kPa) alla quale l’applicazione di una sorgente di accensione provoca l’accensione dei vapori di un liquido in condizioni di prova specifiche. Solido infiammabile: solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento. Gas: sostanza che (i) a 50° C ha una tensione di vapore superiore a 300 kPa o (ii) è completamente gassosa a 20° C alla tensione normale di 101,3 kPa. GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche definito nell’ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU). Categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo. 114 Orientamenti di base sul regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l’ambiente. Pittogramma di pericolo (talvolta indicato con “pittogramma” nel presente documento): composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche. Indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo. Pericolosa: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente definiti nell’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento CLP. Codice IMDG: Codice marittimo internazionale delle merci pericolose per il trasporto di merci pericolose per mare. Importazione: introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità. Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione. Sostanza intermedia: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza. INCHEM: strumento basato su Internet che fornisce una serie di informazioni relative alla sicurezza chimica prodotte dal programma internazionale sulla sicurezza chimica e dal Centro canadese per la salute professionale. IUCLID: banca dati internazionale uniforme sulle sostanze chimiche. Etichetta: gruppo adeguato di informazioni scritte, stampate o grafiche riguardanti una sostanza o miscela pericolosa, scelto come rilevante per il settore destinatario (s), apposta, stampata o attaccata al contenitore immediato di una sostanza o miscela pericolosa, o all’imballaggio esterno di una sostanza o miscela pericolosa (definizione secondo il capitolo 1.2 del GHS dell’ONU). Elemento dell’etichetta: un tipo di informazione armonizzata per l’uso in un’etichetta, ad esempio un pittogramma di pericolo o un’avvertenza. Liquido: sostanza o miscela che a 50° C ha una tensione di vapore non superiore a 300 kPa (3 bar), non è completamente gassosa a 20° C alla pressione standard di 101,3 kPa e ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20° C alla pressione standard di 101,3 kPa. Una sostanza o miscela viscosa per la quale non può essere determinato uno specifico punto di fusione deve essere 115 Orientamenti di base sul regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele sottoposta alla prova ASTM D 4359- 90 o alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) prescritta nell’allegato A, sezione 2.3.4, dell’accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). Fattore M: fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico nella categoria 1 della tossicità acuta o nella categoria 1 della tossicità acuta, e si utilizza per dedurre tramite il metodo della sommatoria la classificazione di una miscela in cui è presente la sostanza. Fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all’interno della Comunità. Fabbricazione: la produzione o l’estrazione di sostanze allo stato naturale. Miscela: miscela o soluzione composta di due o più sostanze (nota: “miscela” (regolamento CLP) e “preparato” (regolamento REACH) sono sinonimi). Il capitolo 1.2 del GHS dell’ONU include tuttavia la frase “in cui non reagiscono” al termine di una definizione altrimenti identica. Monomero: una sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni della pertinente reazione di formazione del polimero utilizzata per quel particolare processo. Mutageno: un agente che comporta un aumento del verificarsi di mutazioni in popolazioni di cellule e/o di organismi. Mutazione: un’alterazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico in una cellula. Notificatore: il fabbricante o l’importatore o gruppi di fabbricanti o di importatori che effettuano notifiche all’Agenzia. Perossido organico: una sostanza organica solida o liquida che contiene la struttura bivalente -O-O- e che può essere considerata un derivato del perossido di idrogeno, in cui uno o entrambi gli atomi di idrogeno sono stati sostituiti da radicali organici. L’espressione comprende anche le formulazioni di perossido organico (miscele). Gas comburente: un gas o una miscela di gas capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire più dell’aria la combustione di altre materie. Liquido comburente: una sostanza o miscela liquida che, pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, può – generalmente cedendo ossigeno – causare o favorire la combustione di altre materie. 116 Orientamenti di base sul regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Solido comburente: una sostanza o miscela solida che, pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, può – generalmente cedendo ossigeno – causare o favorire la combustione di altre materie. Sostanza soggetta a un regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) è compresa nell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS); b) è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento REACH, a condizione che ne sia fornita la prova documentale. c) è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1° gennaio 1995, il 1° maggio 2004 o il 1° gennaio 2007, in qualsiasi momento compreso tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 e prima dell’entrata in vigore del regolamento REACH, dal fabbricante o dall’importatore ed è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE nella versione dell’articolo 8, paragrafo 1 derivante dalla modifica effettuata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel regolamento REACH, a condizione che ne sia fornita la prova documentale. Immissione sul mercato: l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato. Polimero: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Un polimero comprende: a) una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un’altra unità monomerica o altro reagente; b) meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Nel contesto di questa definizione, per “unità monomerica “ s’intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero. 117 Orientamenti di base sul regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Consiglio di prudenza: una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego. (Q)SAR: relazione (quantitativa) struttura-attività. Identificatore del prodotto: informazioni che consentono l’identificazione della sostanza o miscela. Liquido piroforico: un liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria. Solido piroforico: un solido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria. Articolo pirotecnico: articolo contenente una o più sostanze pirotecniche. Sostanza pirotecnica: una sostanza o una miscela di sostanze destinata a produrre un effetto tramite calore, luce, suono, gas o fumo o una loro combinazione a seguito di reazioni chimiche esotermiche automantenute non detonanti. REACH e regolamento REACH: regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Dichiarante: il fabbricante o l’importatore di una sostanza, o il produttore o l’importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza a norma del regolamento REACH. Sostanza sensibilizzante delle vie respiratorie: una sostanza che, se inalata, provoca un’ipersensibilità delle vie respiratorie. RID: regolamento concernente il trasporto internazionale di merci per ferrovia ai sensi della direttiva quadro 96/49/CE [allegato 1 dell’appendice B (regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale di merci per ferrovia) (CIM) della COTIF (Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia)], modificato. SDS: scheda di dati di sicurezza. Sostanza autoriscaldante: una sostanza o miscela liquida o solida diversa da un liquido o solido piroforico che, per reazione con l’aria e senza apporto di energia, può autoriscaldarsi. Una tale sostanza o miscela differisce da un liquido o solido piroforico per il fatto che si accende solo se in grande quantità (chilogrammi) e dopo un lungo lasso di tempo (ore o giorni). Sostanza autoreattiva: una sostanza o miscela liquida o solida termicamente instabile, che può subire una decomposizione fortemente esotermica, anche in 118 Orientamenti di base sul regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele assenza di ossigeno (aria). Questa definizione esclude le sostanze e miscele classificate, conformemente al regolamento CLP, come esplosive, perossidi organici o comburenti. Grave lesione oculare: una lesione dei tessuti oculari o un grave deterioramento della vista conseguente all’applicazione di una sostanza di prova sulla superficie anteriore dell’occhio, non totalmente reversibili entro 21 giorni dall’applicazione. SIEF: forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze. Avvertenza: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo; si distinguono due gradi di pericolo: (a) pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi; (b) attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi. Corrosione della pelle: la produzione di lesioni irreversibili della pelle, quali una necrosi visibile attraverso l’epidermide e nel derma, a seguito dell’applicazione di una sostanza di prova per una durata massima di quattro ore. Irritazione della pelle: la produzione di lesioni reversibili della pelle a seguito dell’applicazione di una sostanza di prova per una durata massima di 4 ore. Sostanza sensibilizzante della pelle: una sostanza che, a contatto con la pelle, provoca una reazione allergica. La definizione di “sostanza sensibilizzante della pelle” è equivalente a “sostanza sensibilizzante per contatto”. Solido: una sostanza o miscela che non corrisponde alle definizioni di liquido o gas. Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità identificate derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Simbolo: un elemento grafico destinato a fornire informazioni in maniera sintetica. GHS dell’ONU: i criteri internazionali concordati dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) per la classificazione e l’etichettatura di sostanze e miscele pericolose; definito il “Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche”. UN RTDG: le raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose. 119 Orientamenti di base sul regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione. Organizzazioni Agenzia: l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, anche nota come ECHA, istituita ai sensi del regolamento REACH. CAS: Chemical Abstract Service. Autorità competente: l’autorità o le autorità o gli organismi istituiti dagli Stati membri per adempiere agli obblighi risultanti dall’applicazione del regolamento CLP. ECHA: l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, anche nota come “l’Agenzia”, istituita ai sensi del regolamento REACH. UE: Unione europea. ICAO: Organizzazione internazionale per l’aviazione civile; fa riferimento all’allegato 18 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale “Sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose”. IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry – Unione internazionale di chimica pura e applicata. NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health – Istituto nazionale statunitense per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. ONU: Organizzazione delle Nazioni unite. 120