Visualizza lo statuto - I Telemarker Ticinees

annuncio pubblicitario
STATUTO TELEMARKER TICINEES iTTi
NOME, sede e scopo
Art. 1
I Telemarker Ticinees, con sede ad Airolo, è costituito come associazione apolitica e
aconfessionale, senza scopo di lucro, regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e
seguenti CCS.
SCOPI E COMPITI
Art.2
I Telemarker Ticinees iTTi si propongono di promuovere e praticare il telemark. A questo
scopo può organizzare conferenze, corsi, giornate di insegnamento e di svago a tutti i
livelli, incoraggiare e favorire i membri che vogliono partecipare ai corsi G+S e SSSA.
ASSOCIAZIONE
Art.3
La Società si compone :
Socio dagli : 1 ai 99 anni
Socio sostenitore : Società, club o persone fisiche che sostengono finanziariamente
l’associazione
Socio onorario : Possono essere nominati dall’Assemblea per il loro impegno o per una
riconoscenza importante a favore dell’associazione. Non hanno l’obbligo di pagare la
tassa.
Art. 4
Possono far parte della società tutti coloro che presentano domanda scritta e pagando la
tassa. Per i soci minorenni la richiesta deve essere firmata dal genitore che detiene
l’autorità parentale.
Art. 5
Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Comitato. Ogni
domanda è considerata quale adesione formale allo statuto ed ai regolamenti della
Società.
Il Comitato decide, salvo avviso contrario da parte dell’Assemblea, sulle domande
d’ammissione. Ai nuovi soci verrà consegnata su richiesta una copia dello statuto.
Art. 6
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato. Esse hanno effetto
immediato, ma non liberano dall’obbligo di pagare la tassa per l’anno in corso.
Art. 7
L’espulsione di un socio è ammissibile per motivi gravi ; puo’ essere richiesta dal Comitato
o da un socio e deve essere comunicata all’interessato per iscritto ; la richiesta di
espulsione deve essere messa all’ordine del giorno della prossima Assemblea Generale e
da questa accettata secondo le modalità previste dall’art. 15
1 Art.8
I soci dimissionari o quelli espulsi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale ; il rimborso
della tassa in corso non è concesso in nessun caso.
PATRIMONIO DELLA SOCIETA’ E CONTRIBUTI
Art. 9
Il patrimonio sociale è costituito dal materiale, dai suoi fondi in generale, le cui fonti
ordinarie sono le tasse sociali e contributo liberi, come pure l’introito di manifestazioni
ricreative.
ORGANI DEI TELEMARKER TICINEES
Art. 10
Gli organi iTTi sono :
a) L’Assemblea Generale dei soci
b) Il Comitato
c) Le commissioni permanenti e temporanee
d) I revisori dei conti
Art 11
L’Assemblea Generale dei soci è l’Organo supremo dei Telemarker Ticinees. Essa è
composta da tutti i soci, i giovani inferiori ai 16 anni possono parteciparvi ma senza diritto
di voto. L’Assemblea Generale straordinaria potrà essere convocata quando la
maggioranza del Comitato lo riterrà necessario o dietro domanda scritta firmata da almeno
1/5 dei soci, indicandone il motivo.
Art. 12 Sono di competenza dell’Assemblea Generale
a) La nomina di un Presidente del giorno che abbia a dirigere l’Assemblea
b) L’approvaztione dei rapporti annuali del Comitato, delle Commissioni, dei Revisori
c) La nomina e la revoca del Presidente, dei membri del Comitato e dei Revisori
d) Stabilire la quota sociale
e) Deliberare sulle proposte del comitato, delle commissioni e dei membri
f) Modificare sull’ammissione e deliberare sull’espulsione dei soci
g) Modifiche dello statuo e scioglimento della Societâ
Art. 13
L’Assemblea Generale viene convocata dal Comitato per e-mail o per iscritto su richiesta,
almeno una settimana prima e con l’indicazione dell’ordine del giorno. L’Assemblea
Generale è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 14
Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che un socio richieda lo scrutinio
segreto.
Art. 15
Le decisioni sono prese per quanto la legge e lo statuto non dispongano diversamente, a
semplice maggioranza. A parità decide il Presidente.
2 Art. 16
Il Comitato si compone da 5 a 11 membri :
a) Il Presidente
b) Il Vice Presidente
c) Il Segregario/a
d) Il Cassiere/a
e) La Commissione tecnica formata dai restanti membri
Il Comitato resta in carica 1 anno ed è rieleggibile.
Art. 17
Il Comitato dirige gli affari sociali, promuove lo sviluppo della società e la rappresenta
versoi terzi, è competente per tutto ciò che non è diritto esclusivo delle Assemblee.
La firma del Presidente o del Vicepresidente unita a quella del Segretario o del Cassiere,
impegna iTTi verso terzi.
Art. 18
Le decisioni in seno al Comitato sono prese a semplice maggioranza.
A parità decide il Presidente.
Art. 19
I revisori dei conti sono due. Sono rieleggibili e non fanno parte del Comitato. Essi
provvedono alla verifica dei conti, controllano il bilancio annuale e presentano il loro
rapporto all’Assemblea.
PERIODO DI ATTIVITA’
Art. 20
L’attività di iTTi va dal 1. Ottobre al 30 settembre.
RESPONSABILITA’
Art. 21
I soci di iTTi non rispondono personalmente degli impegni commerciali del gruppo.
Questi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
Art. 22
iTTi e i rispettivi organi sociali non sono responsabili in nessun caso per infortuni di
qualsiasi natura che si verificiassero in occasione di manifestazioni organizzate dal Club.
MODIFICA DEGLI STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
Art. 23
Il presente statuto può essere modificato con l’approvazione di 2/3 dei voti presenti in un
Assemblea Generale. Se la proposta di modifica non viene dal Comitato o da una
Commissione, essa deve essere presentata con motivazione scritta al Comitato che la
sottoporrà alla prossima Assemblea. In questo ultimo caso di Comitato è autorizzato a fare
eventuali controproposte.
3 Art. 24
Il Club potrà essere sciolto se un’Assemblea Generale, alla quale devono essere presenti
almeno 2/3 dei soci, lo chiede con maggioranza di ¾ dei soci presenti.
Se un’Assemblea Generale convocata appositamente non raggiungesse il numero di
presenze necessario, in una seconda Assemblea da convocarsi al più presto entro 10
giorni o al più tardi dopo 30 giorni dopo la prima, la decisione potrà essere presa con 3/4
dei voti, indipendentemente dal numero dei presenti.
Art. 25
In caso di scioglimento della Società :
a) il patrimonio sociale sarà devoluto ad una società avente gli stessi scopi della
presente
oppure
b) il patrimonio sociale sarà devoluto ad una società che in quel periodo sia stata
gravemente danneggiata da calamità naturali
oppure
c) il patrimonio sociale sarà devoluto in beneficienza
Art. 26
Per quanto non previsto nei presenti statuti fanno norma le disposizioni del Codice Civile
Svizzero.
APPROVAZIONE DELLO STATUTO
Art. 27
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale del 20.03.2015 e entra
immediatamente in vigore.
Il Presidente
Enrico Lurati
Il Vice Presidente
Davide Melena
4 
Scarica