APPENDICE DOCUMENTO I Trattato di Fontainebleau I plenipotenziari, superate tutte le difficoltà che un odio feroce suscitava contro la loro missione, sottoposero 1'11 a Parigi e il 13 aprile a Fontainebleau il trattato col quale Napoleone rinunziava per sé e suoi ai troni di Francia e d'Italia e si riservava l'Isola d'Elba come principato indipendente. Esso fu sottoscritto dalle parti contraenti e conteneva ventuno articoli del seguente tenore: Art. 1 — L'Imperatore Napoleone rinunzia per sé e suoi successori e discendenti, non che per ciascuno dei membri della sua famiglia, ad ogni diritto di sovranità e di dominio tanto sull'impero francese e sul regno d'Italia, quanto sopra ogni altro paese. Art. 2 - Le LL. MM. l'Imperatore suddetto e l'Imperatrice Maria Luigia conserveranno questi titoli e qualità per goderne lor vita durante. La madre, i fratelli e le sorelle, i nepoti e le nepoti dell'Imperatore conserveranno, dovunque si trovino, i titoli di principi. Art. 3 — L'Isola dell'Elba, adottata dall'Imperatore Napoleone per luogo del suo soggiorno, formerà, sua vita durante, un principato a parte che sarà posseduto da lui in piena sovranità e proprietà. Sarà dato inoltre in piena proprietà all'Imperatore Napoleone un reddito di due milioni di franchi in rendita nel gran libro di Francia, di cui un milione sarà reversibile all'Imperatrice. Art. 4 — Tutte le potenze s'impegnano d'impiegare i loro buoni uffici per fare rispettare dai Barbareschi la bandiera ed il territorio dell'Isola dell'Elba, all'effetto che nelle sue relazioni coi medesimi essa sia equiparata alla Francia. Art. 5 — Il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, sarà dato in piena sovranità a S. M. Maria Luigia e passerà a suo figlio ed alla sua discendenza in linea diretta. Il Principe suo figlio assumerà da questo momento il titolo di duca di Parma, Piacenza e Guastalla. Art. 6 — Saranno riserbati nei paesi ai quali l'Imperatore Na- 266 NAPOLEONE I ALL'ISOLA D'ELBA poleone rinunzia per sé e per la sua famiglia, dei domini o date delle rendite sul gran libro di Francia, producenti un reddito netto, dedotto ogni peso, di due milioni e cinquecento mila franchi. Questi domini o rendite apparterranno in tutta proprietà e per disporre a loro grado ai principi e principesse della sua famiglia e verranno divisi fra loro nelle proporzioni seguenti: a Madama Madre fr. 300.000; al principe Giuseppe ed alla principessa sua moglie fr. 500.000; al principe Girolamo ed alla sua moglie, fr. 500.000; al principe Luigi fr. 200.000; alla principessa Elisa fr. 300.000; ed alla principessa Paolina fr. 300.000. I principi e le principesse della famiglia dell'Imperatore Napoleone conserveranno inoltre tutti i beni mobili e stabili di qualunque natura siano da essi posseduti a titolo particolare e principalmente le rendite che godono legalmente sul gran libro di Francia e sul Monte Napoleone di Milano. Art. 7 — L'assegnamento annuale dell'Imperatrice Giuseppina sarà ridotto ad un milione in domini od inscrizioni sul gran libro di Francia. Essa continuerà a godere in piena proprietà tutti i suoi beni mobili e stabili e potrà disporne conformemente alle 'leggi francesi. Art. 8 — Sarà dato al principe Eugenio uno stabilimento convenevole fuori di Francia. Art. 9 — Le proprietà che l'Imperatore Napoleone possiede in Francia, sia come demanio straordinario, sia come demanio privato, resteranno alla Corona. Sui capitali messi dall'Imperatore suddetto nel gran libro, o nella Banca di Francia, o sulle azioni delle foreste, o in ogni altra maniera, e che S. M. rilascia alla Corona, sarà riservato un capitale che non eccederà due milioni, per essere impiegato come gratificazione in favore delle persone che verranno inscritte sull'elenco che presenterà l'Imperatore Napoleone e che verrà consegnato al governo francese. Art. 10 — Tutte le gioie della Corona resteranno alla Francia. Art. 11 — L'Imperatore Napoleone farà rientrare nel tesoro o nelle altre casse pubbliche tutte le somme 'ed effetti che fossero stati trasferiti altrove in virtù dei suoi ordini, eccettuato ciò che proviene dalla lista civile. Art. 12 — I debiti della casa di S. M. l'Imperatore Napoleone, quali si trovano il giorno della sottoscrizione del presente trattato, verranno immediatamente pagati nella lista civile, giusta i quadri che saranno sottoscritti da un commissario nominato a tale effetto. Art. 13 — Gli obblighi del Monte Napoleone verso tutti i suoi ereditari, sia francesi, sia stranieri, verranno esattamente adempiuti, senza che si faccia verun cambiamento a tale riguardo. APPENDICE 267 Art. 14 — Si daranno i salvacondotti necessari pel libero viaggio di S. M. l'Imperatore Napoleone, dell'Imperatrice, dei principi e principesse e di tutte le persone del loro seguito che vorranno accompagnarli o stabilirsi fuori di Francia; non che pel passaggio di tutti gli equipaggi, cavalli ed effetti che loro appartengono. Le Potenze Alleate daranno in conseguenza degli ufficiali ed alcuni uomini di scorta. Art. 15 — La Guardia imperiale francese somministrerà un distaccamento da 1200 a 1500 uomini di ogni arma per servire di scorta, sino a S. Tropez luogo dell'imbarco di S. M. l'Imperatore. Art. 16 — Sarà somministrata una corvetta armata ed i bastimenti da trasporto necessari per trasferire al luogo di sua destinazione il detto Imperatore unitamente al suo seguito: la corvetta rimane in tutta proprietà di S. M. Art. 17 — L'Imperatore Napoleone potrà condurre seco e conservare per la sua guardia 400 uomini di buona volontà, tanto ufficiali, che sottoufficiali e soldati. Art. 18 — I francesi che hanno seguito S. M. l'Imperatore Napoleone o la sua famiglia saranno tenuti, se non vogliono perdere la loro qualità di francesi, di rientrare in Francia nel termine di tre anni, a meno che non siano compresi nell'eccezione che il governo francese si riserba di accordare dopo che sarà spirato questo spazio di tempo. Art. 19 — Le truppe polacche d'ogni arma che sono al servizio della Francia, saranno libere di ritornare alle case loro, conservando arme e bagaglio come un testimone dei loro onorevoli servigi. Gli ufficiali e soldati conserveranno le decorazioni che ottennero e le pensioni addette alle medesime. Art. 20 — Le Alte Potenze alleate garantiscono l'esecuzione di tutti gli articoli del presente trattato e s'impegnano di ottenere che sia adottato e garantito. Art. 21 — Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche scambiate a Parigi nel termine di due giorni e più presto se sarà possibile. È da notare che l'art. 13 che disponeva sarebbero state puntualmente soddisfatte le obbligazioni del Monte Napoleone di Milano verso tutti i creditori tanto francesi che esteri, costituiva la sola condizione che l'Imperatore aveva posto all'abdicazione del trono d'Italia. (Norwins, XVI, III, 243). Fra i plenipotenziari delle Potenze alleate solo lord Castlereagh, non volle firmarlo, per essere coerente a se stesso, giacché assicurava a Napoleone il principato indipendente dell'Elba, col pretesto che l'Inghilterra non l'aveva mai riconosciuto come sovrano 1. I J. B. H. R. CAPEFIGUE, L'Europa ecc. Op. cit., Vol. VIII, p. 208 in nota.