Documento I - Mucchio Selvaggio

APPENDICE
DOCUMENTO I
Trattato di Fontainebleau
I plenipotenziari, superate tutte le difficoltà che un odio feroce
suscitava contro la loro missione, sottoposero 1'11 a Parigi e il 13 aprile a
Fontainebleau il trattato col quale Napoleone rinunziava per sé e suoi ai
troni di Francia e d'Italia e si riservava l'Isola d'Elba come principato
indipendente.
Esso fu sottoscritto dalle parti contraenti e conteneva ventuno
articoli del seguente tenore:
Art. 1 — L'Imperatore Napoleone rinunzia per sé e suoi successori e
discendenti, non che per ciascuno dei membri della sua famiglia, ad ogni
diritto di sovranità e di dominio tanto sull'impero francese e sul regno
d'Italia, quanto sopra ogni altro paese.
Art. 2 - Le LL. MM. l'Imperatore suddetto e l'Imperatrice Maria
Luigia conserveranno questi titoli e qualità per goderne lor vita durante.
La madre, i fratelli e le sorelle, i nepoti e le nepoti dell'Imperatore
conserveranno, dovunque si trovino, i titoli di principi.
Art. 3 — L'Isola dell'Elba, adottata dall'Imperatore Napoleone per
luogo del suo soggiorno, formerà, sua vita durante, un principato a parte che
sarà posseduto da lui in piena sovranità e proprietà.
Sarà dato inoltre in piena proprietà all'Imperatore Napoleone un
reddito di due milioni di franchi in rendita nel gran libro di Francia, di cui
un milione sarà reversibile all'Imperatrice.
Art. 4 — Tutte le potenze s'impegnano d'impiegare i loro buoni
uffici per fare rispettare dai Barbareschi la bandiera ed il territorio
dell'Isola dell'Elba, all'effetto che nelle sue relazioni coi medesimi essa sia
equiparata alla Francia.
Art. 5 — Il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, sarà dato in piena
sovranità a S. M. Maria Luigia e passerà a suo figlio ed alla sua
discendenza in linea diretta.
Il Principe suo figlio assumerà da questo momento il titolo di duca di
Parma, Piacenza e Guastalla.
Art. 6 — Saranno riserbati nei paesi ai quali l'Imperatore Na-
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NAPOLEONE I ALL'ISOLA D'ELBA
poleone rinunzia per sé e per la sua famiglia, dei domini o date delle rendite sul
gran libro di Francia, producenti un reddito netto, dedotto ogni peso, di due
milioni e cinquecento mila franchi.
Questi domini o rendite apparterranno in tutta proprietà e per disporre a
loro grado ai principi e principesse della sua famiglia e verranno divisi fra loro
nelle proporzioni seguenti:
a Madama Madre fr. 300.000;
al principe Giuseppe ed alla principessa sua moglie fr. 500.000; al principe
Girolamo ed alla sua moglie, fr. 500.000;
al principe Luigi fr. 200.000;
alla principessa Elisa fr. 300.000;
ed alla principessa Paolina fr. 300.000.
I principi e le principesse della famiglia dell'Imperatore Napoleone
conserveranno inoltre tutti i beni mobili e stabili di qualunque natura siano da
essi posseduti a titolo particolare e principalmente le rendite che godono
legalmente sul gran libro di Francia e sul Monte Napoleone di Milano.
Art. 7 — L'assegnamento annuale dell'Imperatrice Giuseppina sarà ridotto
ad un milione in domini od inscrizioni sul gran libro di Francia.
Essa continuerà a godere in piena proprietà tutti i suoi beni mobili e stabili e
potrà disporne conformemente alle 'leggi francesi.
Art. 8 — Sarà dato al principe Eugenio uno stabilimento convenevole fuori
di Francia.
Art. 9 — Le proprietà che l'Imperatore Napoleone possiede in Francia, sia
come demanio straordinario, sia come demanio privato, resteranno alla Corona.
Sui capitali messi dall'Imperatore suddetto nel gran libro, o nella Banca di
Francia, o sulle azioni delle foreste, o in ogni altra maniera, e che S. M. rilascia
alla Corona, sarà riservato un capitale che non eccederà due milioni, per essere
impiegato come gratificazione in favore delle persone che verranno inscritte
sull'elenco che presenterà l'Imperatore Napoleone e che verrà consegnato al
governo francese.
Art. 10 — Tutte le gioie della Corona resteranno alla Francia.
Art. 11 — L'Imperatore Napoleone farà rientrare nel tesoro o nelle altre
casse pubbliche tutte le somme 'ed effetti che fossero stati trasferiti altrove in
virtù dei suoi ordini, eccettuato ciò che proviene dalla lista civile.
Art. 12 — I debiti della casa di S. M. l'Imperatore Napoleone, quali si
trovano il giorno della sottoscrizione del presente trattato, verranno
immediatamente pagati nella lista civile, giusta i quadri che saranno sottoscritti da
un commissario nominato a tale effetto.
Art. 13 — Gli obblighi del Monte Napoleone verso tutti i suoi ereditari, sia
francesi, sia stranieri, verranno esattamente adempiuti, senza che si faccia verun
cambiamento a tale riguardo.
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Art. 14 — Si daranno i salvacondotti necessari pel libero viaggio di S. M.
l'Imperatore Napoleone, dell'Imperatrice, dei principi e principesse e di tutte
le persone del loro seguito che vorranno accompagnarli o stabilirsi fuori di
Francia; non che pel passaggio di tutti gli equipaggi, cavalli ed effetti che loro
appartengono.
Le Potenze Alleate daranno in conseguenza degli ufficiali ed alcuni
uomini di scorta.
Art. 15 — La Guardia imperiale francese somministrerà un distaccamento da 1200 a 1500 uomini di ogni arma per servire di scorta, sino a
S. Tropez luogo dell'imbarco di S. M. l'Imperatore.
Art. 16 — Sarà somministrata una corvetta armata ed i bastimenti da
trasporto necessari per trasferire al luogo di sua destinazione il detto
Imperatore unitamente al suo seguito: la corvetta rimane in tutta proprietà di
S. M.
Art. 17 — L'Imperatore Napoleone potrà condurre seco e conservare
per la sua guardia 400 uomini di buona volontà, tanto ufficiali, che
sottoufficiali e soldati.
Art. 18 — I francesi che hanno seguito S. M. l'Imperatore Napoleone o
la sua famiglia saranno tenuti, se non vogliono perdere la loro qualità di
francesi, di rientrare in Francia nel termine di tre anni, a meno che non
siano compresi nell'eccezione che il governo francese si riserba di accordare
dopo che sarà spirato questo spazio di tempo.
Art. 19 — Le truppe polacche d'ogni arma che sono al servizio della
Francia, saranno libere di ritornare alle case loro, conservando arme e
bagaglio come un testimone dei loro onorevoli servigi.
Gli ufficiali e soldati conserveranno le decorazioni che ottennero e le
pensioni addette alle medesime.
Art. 20 — Le Alte Potenze alleate garantiscono l'esecuzione di tutti gli
articoli del presente trattato e s'impegnano di ottenere che sia adottato e
garantito.
Art. 21 — Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche scambiate a
Parigi nel termine di due giorni e più presto se sarà possibile.
È da notare che l'art. 13 che disponeva sarebbero state puntualmente
soddisfatte le obbligazioni del Monte Napoleone di Milano verso tutti i
creditori tanto francesi che esteri, costituiva la sola condizione che
l'Imperatore aveva posto all'abdicazione del trono d'Italia. (Norwins, XVI,
III, 243).
Fra i plenipotenziari delle Potenze alleate solo lord Castlereagh, non volle
firmarlo, per essere coerente a se stesso, giacché assicurava a Napoleone il
principato indipendente dell'Elba, col pretesto che l'Inghilterra non l'aveva
mai riconosciuto come sovrano 1.
I J. B. H. R. CAPEFIGUE, L'Europa ecc. Op. cit., Vol. VIII, p. 208 in nota.