Deliberazione Giunta comunale 27.11.2009, n° 220 OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per il comodato d’uso a titolo gratuito dei locali presso l’edificio comunale “ex scuola Don Milani” da destinare a sede del Servizio di Guardia Medica. Il Sindaco riferisce: - che con scrittura privata del 23.7.2007, rep. n° 5777 il Direttore Generale del Comune di Piossasco ha concesso in comodato d’uso alla C.R.I. alcuni locali dell’edificio comunale denominato “Ex scuola elementare Don Milani” sito in Piossasco – Via D. Alighieri, n° 16, identificato catastalmente al F. 21, particella n° 808; - che la C.R.I. potrà usufruire dell’immobile sopraindicato per la durata di anni trenta, a partire dal 23.7.2007 fino al 22.7.2037; - che la C.R.I., ai sensi dell’art. 13 della scrittura privata sopraccitata, è obbligata a convenire con le legittime rappresentanze delle strutture della Sanità Pubblica operanti sul territorio locale, escludendo qualsiasi onere a carico delle medesime per l’utilizzo dei locali, ma comprendendo il riconoscimento alla C.R.I. delle spese gestionali; - che l’A.S.L., nel piano di riorganizzazione dei servizi di continuità assistenziale, ha la necessità di collocare temporaneamente il Servizio di Guardia Medica operante nel Distretto di Orbassano presso la C.R.I. nella sede di Piossasco in Via D. Alighieri, n° 16; - che questo Comune ha acquisito il consenso della C.R.I. per la concessione in comodato d’uso gratuito all’A.S.L. dei locali individuati nell’allegata planimetria, nello stato d’uso attuale, da utilizzare per il Servizio di Guardia Medica per la durata di anni 2 dalla firma della convenzione, fatto salvo il prosieguo della convenzione d’uso dei locali alle medesime condizioni, con rinnovi annuali; - che gli uffici preposti hanno predisposto lo schema di convenzione per il comodato d’uso a titolo gratuito dei locali in questione da sottoscrivere dalle parti (Azienda Sanitaria Locale TO3, Comune di Piossasco e Comitato Locale di Piossasco della Croce Rossa Italiana), che si compone di n° 10 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; Propone quindi che LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI - Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, lo schema di convenzione composto di n° 10 articoli (Allegato A), da sottoscrivere tra Azienda Sanitaria Locale TO3, il Comune di Piossasco ed il Comitato Locale di Piossasco della Croce Rossa Italiana per il comodato d’uso a titolo gratuito dei locali siti nell’edificio comunale denominato “Ex scuola elementare Don Milani” di Piossasco – Via D. Alighieri, n° 16 e individuati nella planimetria (Allegato B), ora già in comodato d’uso alla C.R.I., a favore dell’ Azienda Sanitaria Locale TO3 per istituire la temporanea sede del Servizio di Guardia Medica operante nel Distretto di Orbassano. - Di demandare al Direttore Generale l’esperimento di tutti gli atti ed incombenze consequenziali per il perfezionamento della convenzione. LA GIUNTA COMUNALE Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; Esaminato lo schema di convenzione predisposto e ritenutolo meritevole di integrale approvazione; Visto l’art. 13, comma 2, della legge regionale 18.1.1995, n° 8, che consente l’assegnazione di locali a titolo gratuito “a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, che perseguano finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio sanitaria ed ospedaliera.”; Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata; Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; DELIBERA - Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; DELIBERA - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. IL PROPONENTE: Il Sindaco (Roberta Maria AVOLA FARACI) Gl/deliberazionigiuntacomunale/varie/2009. CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO DI LOCALI ---------------------------------------------T R A-------------------------------------------L’AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3, P.I.: 9735650013 (di seguito denominata ASL), rappresentata per la firma dal _____________in qualità di Dirigente Struttura Complessa Patrimoniale all’uopo delegato con Deliberazione del Direttore Generale n. _________ del ________________, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell’ASL TO3 – Via Martiri XXX Aprile n. 30 – Collegno-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E--------------------------------------------------IL COMUNE DI PIOSSASCO, C.F. 01614770012 (di seguito denominato Comune), rappresentato dal dott. Corrado PAROLA in qualità di Direttore Generale del Comune di Piossasco – Piazza Tenente L. Nicola n. 4--------------------------------------------------------------E--------------------------------------------------LA CROCE ROSSA ITALIANA DI PIOSSASCO, C.F. 01906810583 P.I. 01019341005, (di seguito denominata C.R.I.), rappresentata per la firma dal ______________________ in qualità di Presidente e legale rappresentante del Comitato locale di Piossasco della Croce Rossa Italiana, con sede legale in Piossasco (TO) – via Rivalta 15.-------------------------------------------------------------------------------------------------PREMESSO CHE------------------------------------I. l'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 18.01.1995 n. 8, consente l'assegnazione di locali a titolo gratuito "a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, che perseguano finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio sanitaria ed ospedaliera";----------- II. con scrittura privata del 23/07/2007 rep. N. 5777 il Direttore Generale del Comune di Piossasco ha concesso in comodato alla C.R.I. alcuni locali dell’edificio comunale denominato “Ex scuola elementare Don Milani” sito in Piossasco – Via Dante Alighieri n. 16, identificato catastalmente al Fg. 21 particella n. 808------------------------------------------------------------- III. la C.R.I. potrà usufruire dell’immobile sopraindicato per la durata di anni trenta, a partire dal 23/07/2007 fino al 22/07/2037----------------------------- IV. la C.R.I. ai sensi dell’art. 13 della scrittura privata sopraccitata, è obbligata a convenire con le legittime rappresentanze delle strutture della Sanità Pubblica operanti sul territorio locale, escludendo qualsiasi onere a carico delle medesime per l’utilizzo dei locali, ma comprendendo il riconoscimento alla C.R.I. delle spese gestionali------------------------------- V. l’ASL, nel piano di riorganizzazione dei servizi di continuità assistenziale ha la necessità di collocare temporaneamente il Servizio di Guardia Medica operante nel distretto di Orbassano, presso la C.R.I. Via Dante Alighieri n. 16 – Piossasco (TO)-------------------------------------------------- --------------SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:-------------------------------------------------------------ART. 1---------------------------------------------Il Comune di Piossasco, acquisito il consenso del comodante (C.R.I.), concede in comodato d'uso gratuito all’ASL, in forza dell'art. 13 della scrittura privata citata in premessa al punto II, i locali individuati nell'allegata planimetria, nello stato di uso attuale, che verranno utilizzati per il Servizio di Guardia Medica---------------------------------------------------------ART. 2---------------------------------------------- La presente convenzione ha durata di anni 2 a decorrere dalla firma del presente atto. Dalla prima scadenza è garantito il prosieguo della convenzione d’uso dei locali alle medesime condizioni, con rinnovi annuali; -----------------------------------------ART. 3--------------------------------------------Sono a carico ASL, in quota parte alle superfici ed ai volumi occupati in forma esclusiva, tutte le spese gestionali, dei locali occupati. Le stesse verranno anticipate dalla C.R.I., che per la richiesta di rimborso all’ASL fornirà dettagliati conteggi di ripartizione, complete di idonei giustificativi.-----------------------------Previa segnalazione al servizio Patrimoniale ASL, la C.R.I. si impegna altresì a garantire i piccoli interventi di manutenzione ordinaria all’interno dei locali occupati dalla Guardia Medica, richiedendo eventualmente il successivo rimborso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 4---------------------------------------------Il Comune di Piossasco e la C.R.I. si impegnano a mantenere l’intera struttura, gli impianti tecnologici e i percorsi di accesso, in condizioni di sicurezza ai sensi della vigente normativa D.Lgs 81/2006.-------------------------------------------------La manutenzione straordinaria sulle strutture edilizie e su tutti gli impianti tecnologici dell’intero complesso sono a carico della proprietà. ---------------------------------------------------------------ART. 5---------------------------------------------L’ASL si impegna a servirsi dell'immobile in modo conforme alla sua destinazione d'uso, senza apportare sostanziali modifiche, fatto salvo la posa di cartellonistiche indicanti la sede della guardia medica ---------------------------------------------------------------------------ART. 6---------------------------------------------- L’ASL esonera il Comune di Piossasco e la C.R.I. da qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte presso i locali descritti dall'art. 1. L’ASL dichiara che le proprie attività svolte all'interno dei locali oggetto della presente convenzione, sono coperte, per quanto riguarda danni a persone e/o cose, da specifiche polizze assicurative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 7 ------------------------------------------Per qualsiasi controversia, che potesse sorgere in merito alla applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Torino.-------------------------------------------------------------------------------ART. 8---------------------------------------------- La presente scrittura privata, redatta in triplice copia, verrà registrata solo in caso di produzione nelle sedi giudiziarie, a spese dell'inadempiente..---------------------Letto, confermato e sottoscritto in Piossasco,-------------------------------------------Il Direttore Generale Comune di Piossasco Il Presidente Comitato locale Piossasco Croce Rossa Italiana _______________________________ _______________________________ Il Dirigente Patrimoniale A.S.L. TO 3 _____________________________________ Allegati: 1. planimetria di cui all'Art. 1)