220 - Comune di Piossasco

Deliberazione Giunta comunale 27.11.2009, n° 220
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per il comodato d’uso a titolo gratuito dei
locali presso l’edificio comunale “ex scuola Don Milani” da destinare a sede del
Servizio di Guardia Medica.
Il Sindaco riferisce:
- che con scrittura privata del 23.7.2007, rep. n° 5777 il Direttore Generale del Comune di
Piossasco ha concesso in comodato d’uso alla C.R.I. alcuni locali dell’edificio comunale
denominato “Ex scuola elementare Don Milani” sito in Piossasco – Via D. Alighieri, n° 16,
identificato catastalmente al F. 21, particella n° 808;
- che la C.R.I. potrà usufruire dell’immobile sopraindicato per la durata di anni trenta, a partire dal
23.7.2007 fino al 22.7.2037;
- che la C.R.I., ai sensi dell’art. 13 della scrittura privata sopraccitata, è obbligata a convenire con le
legittime rappresentanze delle strutture della Sanità Pubblica operanti sul territorio locale,
escludendo qualsiasi onere a carico delle medesime per l’utilizzo dei locali, ma comprendendo il
riconoscimento alla C.R.I. delle spese gestionali;
- che l’A.S.L., nel piano di riorganizzazione dei servizi di continuità assistenziale, ha la necessità di
collocare temporaneamente il Servizio di Guardia Medica operante nel Distretto di Orbassano
presso la C.R.I. nella sede di Piossasco in Via D. Alighieri, n° 16;
- che questo Comune ha acquisito il consenso della C.R.I. per la concessione in comodato d’uso
gratuito all’A.S.L. dei locali individuati nell’allegata planimetria, nello stato d’uso attuale, da
utilizzare per il Servizio di Guardia Medica per la durata di anni 2 dalla firma della convenzione,
fatto salvo il prosieguo della convenzione d’uso dei locali alle medesime condizioni, con rinnovi
annuali;
- che gli uffici preposti hanno predisposto lo schema di convenzione per il comodato d’uso a titolo
gratuito dei locali in questione da sottoscrivere dalle parti (Azienda Sanitaria Locale TO3,
Comune di Piossasco e Comitato Locale di Piossasco della Croce Rossa Italiana), che si compone
di n° 10 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Propone quindi che LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI
- Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, lo schema di convenzione composto di n°
10 articoli (Allegato A), da sottoscrivere tra Azienda Sanitaria Locale TO3, il Comune di
Piossasco ed il Comitato Locale di Piossasco della Croce Rossa Italiana per il comodato d’uso a
titolo gratuito dei locali siti nell’edificio comunale denominato “Ex scuola elementare Don
Milani” di Piossasco – Via D. Alighieri, n° 16 e individuati nella planimetria (Allegato B), ora già
in comodato d’uso alla C.R.I., a favore dell’ Azienda Sanitaria Locale TO3 per istituire la
temporanea sede del Servizio di Guardia Medica operante nel Distretto di Orbassano.
- Di demandare al Direttore Generale l’esperimento di tutti gli atti ed incombenze consequenziali
per il perfezionamento della convenzione.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco;
Esaminato lo schema di convenzione predisposto e ritenutolo meritevole di integrale
approvazione;
Visto l’art. 13, comma 2, della legge regionale 18.1.1995, n° 8, che consente l’assegnazione
di locali a titolo gratuito “a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, che perseguano finalità
di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio sanitaria ed ospedaliera.”;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito
nella presente deliberazione;
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto
l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese;
DELIBERA
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
IL PROPONENTE: Il Sindaco
(Roberta Maria AVOLA FARACI)
Gl/deliberazionigiuntacomunale/varie/2009.
CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO A
TITOLO GRATUITO DI LOCALI
---------------------------------------------T R A-------------------------------------------L’AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3,
P.I.: 9735650013 (di seguito
denominata ASL), rappresentata per la firma dal _____________in qualità di
Dirigente Struttura Complessa Patrimoniale all’uopo delegato con Deliberazione del
Direttore Generale n. _________ del ________________, domiciliato ai fini del
presente atto presso la sede legale dell’ASL TO3 – Via Martiri XXX Aprile n. 30 –
Collegno-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E--------------------------------------------------IL COMUNE DI PIOSSASCO, C.F. 01614770012 (di seguito denominato
Comune), rappresentato dal dott. Corrado PAROLA in qualità di Direttore
Generale del Comune di Piossasco – Piazza Tenente L. Nicola n. 4--------------------------------------------------------------E--------------------------------------------------LA CROCE ROSSA ITALIANA DI PIOSSASCO, C.F. 01906810583 P.I.
01019341005, (di seguito denominata C.R.I.), rappresentata per la firma dal
______________________ in qualità di Presidente e legale rappresentante del
Comitato locale di Piossasco della Croce Rossa Italiana, con sede legale in
Piossasco (TO) – via Rivalta 15.-------------------------------------------------------------------------------------------------PREMESSO CHE------------------------------------I.
l'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 18.01.1995 n. 8, consente
l'assegnazione di locali a titolo gratuito "a soggetti pubblici e privati
senza scopo di lucro, che perseguano finalità di interesse generale in
materia di assistenza sanitaria, socio sanitaria ed ospedaliera";-----------
II.
con scrittura privata del 23/07/2007 rep. N. 5777 il Direttore Generale del
Comune di Piossasco ha concesso in comodato alla C.R.I. alcuni locali
dell’edificio comunale denominato “Ex scuola elementare Don Milani”
sito in Piossasco – Via Dante Alighieri n. 16, identificato catastalmente al
Fg. 21 particella n. 808-------------------------------------------------------------
III.
la C.R.I. potrà usufruire dell’immobile sopraindicato per la durata di anni
trenta, a partire dal 23/07/2007 fino al 22/07/2037-----------------------------
IV.
la C.R.I. ai sensi dell’art. 13 della scrittura privata sopraccitata, è
obbligata a convenire con le legittime rappresentanze delle strutture della
Sanità Pubblica operanti sul territorio locale, escludendo qualsiasi onere a
carico delle medesime per l’utilizzo dei locali, ma comprendendo il
riconoscimento alla C.R.I. delle spese gestionali-------------------------------
V.
l’ASL, nel piano di riorganizzazione dei servizi di continuità assistenziale
ha la necessità di collocare temporaneamente il Servizio di Guardia
Medica operante nel distretto di Orbassano, presso la C.R.I. Via Dante
Alighieri n. 16 – Piossasco (TO)--------------------------------------------------
--------------SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:-------------------------------------------------------------ART. 1---------------------------------------------Il Comune di Piossasco, acquisito il consenso del comodante (C.R.I.), concede in
comodato d'uso gratuito all’ASL, in forza dell'art. 13 della scrittura privata citata
in premessa al punto II, i locali individuati nell'allegata planimetria, nello stato di
uso attuale, che verranno utilizzati per il Servizio di Guardia Medica---------------------------------------------------------ART. 2----------------------------------------------
La presente convenzione ha durata di anni 2 a decorrere dalla firma del presente
atto. Dalla prima scadenza è garantito il prosieguo della convenzione d’uso dei
locali alle medesime condizioni, con rinnovi annuali;
-----------------------------------------ART. 3--------------------------------------------Sono a carico ASL, in quota parte alle superfici ed ai volumi occupati in forma
esclusiva, tutte le spese gestionali, dei locali occupati. Le stesse verranno
anticipate dalla C.R.I., che per la richiesta di rimborso all’ASL fornirà dettagliati
conteggi di ripartizione, complete di idonei giustificativi.-----------------------------Previa segnalazione al servizio Patrimoniale ASL, la C.R.I. si impegna altresì a
garantire i piccoli interventi di manutenzione ordinaria all’interno dei locali
occupati dalla Guardia Medica, richiedendo eventualmente il successivo
rimborso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 4---------------------------------------------Il Comune di Piossasco e la C.R.I. si impegnano a mantenere l’intera struttura, gli
impianti tecnologici e i percorsi di accesso, in condizioni di sicurezza ai sensi
della vigente normativa D.Lgs 81/2006.-------------------------------------------------La manutenzione straordinaria sulle strutture edilizie e su tutti gli impianti
tecnologici dell’intero complesso sono a carico della proprietà. ---------------------------------------------------------------ART. 5---------------------------------------------L’ASL si impegna a servirsi dell'immobile in modo conforme alla sua
destinazione d'uso, senza apportare sostanziali modifiche, fatto salvo la posa di
cartellonistiche indicanti la sede della guardia medica ---------------------------------------------------------------------------ART. 6----------------------------------------------
L’ASL esonera il Comune di Piossasco e la C.R.I. da qualsiasi responsabilità
derivante dalle attività svolte presso i locali descritti dall'art. 1. L’ASL dichiara
che le proprie attività svolte all'interno dei locali oggetto della presente
convenzione, sono coperte, per quanto riguarda danni a persone e/o cose, da
specifiche polizze assicurative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 7 ------------------------------------------Per qualsiasi controversia, che potesse sorgere in merito alla applicazione del
presente contratto, è competente il Foro di Torino.-------------------------------------------------------------------------------ART. 8----------------------------------------------
La presente scrittura privata, redatta in triplice copia, verrà registrata solo in caso
di produzione nelle sedi giudiziarie, a spese dell'inadempiente..---------------------Letto, confermato e sottoscritto in Piossasco,-------------------------------------------Il Direttore Generale
Comune di Piossasco
Il Presidente Comitato locale Piossasco
Croce Rossa Italiana
_______________________________
_______________________________
Il Dirigente Patrimoniale
A.S.L. TO 3
_____________________________________
Allegati:
1. planimetria di cui all'Art. 1)