REGOLAMENTO dei DIPARTIMENTI dell`AZIENDA

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REGOLAMENTO dei DIPARTIMENTI dell’AZIENDA OSPEDALIERA della
PROVINCIA di LODI
GENERALITA’
I Dipartimenti costituiscono una modalità di organizzazione di più strutture
complesse e semplici di particolare specificità, con il fine di razionalizzare, in termini di
efficienza, efficacia ed economicità, i rapporti tra le strutture.
I Dipartimenti ospedalieri, nel rispetto degli adempimenti previsti dal processo di
accreditamento e delle risorse umane e strumentali disponibili, possono proporre di variare
l’ articolazione interna, la distribuzione di posti letto e delle risorse assegnate alle singole
specialità, con l’obiettivo di corrispondere, con un modello organizzativo flessibile, nella
modalità qualitativamente ottimale, alle variazioni della domanda di prestazioni, derivante
dall’attuazione del principio di libertà di scelta del cittadino.
I Dipartimenti sono affidati al coordinamento del Direttore Sanitario, cui è
demandato il compito di favorire il raggiungimento degli obiettivi dei Dipartimenti.
ARTICOLO 1
Finalità e Tipologia dei Dipartimenti
I Dipartimenti, in relazione alla loro funzione, hanno il compito di:
•
individuare gli obiettivi da perseguire, in termini di attività complesse (sia su
base annuale che pluriennale), tramite il coordinamento e l’organizzazione
dell’attività di assistenza;
•
analizzare, applicare e verificare sistemi, protocolli diagnostici terapeutici,
percorsi clinici diretti a conferire omogeneità alle procedure organizzative,
assistenziali e di utilizzo della apparecchiature, nonché ottimizzare le
prestazioni, anche in considerazione dell’evidenza clinica e della letteratura
scientifica;
•
individuare gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell’appropriatezza
ed dell'efficacia delle prestazioni, anche al fine di verificare il livello di
1
personalizzazione degli interventi e la promozione di iniziative finalizzate
all’umanizzazione dell’assistenza;
•
valutare e verificare la qualità dell’assistenza fornita e delle prestazioni erogate;
•
ottimizzare l’uso delle risorse assegnate;
•
utilizzare in modo razionale ed ottimale le risorse materiali e professionali, in
accordo con la Direzione Sanitaria e la Direzione SITRA, i posti letto, gli spazi
per assistiti, e le apparecchiature, al fine di consentire una più completa
assistenza al malato ed una razionalizzazione dei costi;
•
organizzare l’attività libero-professionale, nell’ ambito dei regolamenti aziendali;
•
partecipare insieme alla struttura aziendale preposta (Direzione Formazione)
alla valutazione dei bisogni di formazione del personale, alla progettazione
degli interventi formativi ed eventualmente alla loro gestione (organizzando la
didattica);
•
studiare e applicare sistemi integrati di gestione, tramite l’utilizzo delle
tecnologie informatiche, al fine di implementare i collegamenti funzionali e lo
scambio di informazioni e immagini all’interno del dipartimento e tra dipartimenti
aziendali; ciò potrà, in aggiunta, consentire l’archiviazione unificata e
centralizzata dei dati;
•
promuovere nuove attività o nuovi modelli operativi nel settore di competenza.
I Dipartimenti sono suddivisi in:
•
Dipartimenti Gestionali
Il Dipartimento Gestionale è costituito da strutture complesse e semplici caratterizzate
da particolari specificità (anche appartenenti a Presidi/Stabilimenti diversi) affini o
complementari, comunque omogenee; in esso si concretizza una gestione comune delle
risorse finalizzata al raggiungimento di obiettivi definiti e verificati anche attraverso la
negoziazione di budget. Caratteristica tipica del dipartimento gestionale è l’uso integrato
delle risorse e l’attribuzione di un budget unico. La gestione comune delle risorse umane
è da intendersi integrata con la Direzione Sanitaria e la Direzione SITRA.
•
Dipartimenti Funzionali
Il Dipartimento Funzionale è costituito da strutture complesse e semplici (anche
appartenenti a Presidi/Stabilimenti diversi) la cui attività deve essere uniformata
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attraverso un comune indirizzo organizzativo, scientifico e tecnico. In esso non si
realizza la gestione diretta delle risorse che viene effettuata nell’ambito dei Dipartimenti
Gestionali ai quali fanno riferimento le strutture complesse. Ha, quale finalità, il
raggiungimento di uno specifico ed univoco obiettivo, che trova fondamento, in norme
nazionali, ovvero nella programmazione regionale, in esigenze della singola azienda,
ovvero nell’opportunità di garantire la continuità diagnostica e terapeutica ai pazienti,
aggregando strutture totalmente indipendenti tra di loro. L’attivazione del Dipartimento
consente l’attivazione di specifiche competenze di cui ogni struttura aggregata è titolare,
per lo svolgimento di attività dirette al perseguimento di un obiettivo comune.
Caratteristica tipica del dipartimento funzionale è l’applicazione di linee e protocolli
concordati ed uniformi.
•
Dipartimenti
con
particolari
caratteristiche
riconosciute
da
apposite
normative su base regionale.
Ai Dipartimenti funzionali riconosciuti da particolari normative regionali che ne
caratterizzano peculiarità e caratteristiche comuni (D.M.T.E., Oncologico, Salute
Mentale) possono essere attribuite dal Piano Organizzativo Aziendale, anche funzioni
gestionali, per quanto di competenza e, comunque, da svolgersi in maniera integrata con
la Direzione Sanitaria e la Direzione SITRA.
ARTICOLO 2
Composizione e Sede del Dipartimento
Il Dipartimento comprende le Unità Operative descritte nel Piano di Organizzazione
dell’A.O. e sue integrazioni.
Il Dipartimento ha sede nel presidio in cui opera il Direttore e si articola nelle sedi
presso le quali sono ubicate le Unità Operative che lo compongono.
ARTICOLO 3
Attività del Dipartimento
Il lavoro dipartimentale si basa sulla stretta integrazione delle diverse Unità Operative
e si realizza mediante:
1. utilizzo integrato degli spazi-lavoro e delle attrezzature;
3
2. gestione integrata del personale dirigente medico, non medico e delle professioni
sanitarie, ai sensi della Legge 42/99, nonché del restante personale del comparto,
nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti e, per quanto di competenza,
in maniera integrata con la Direzione Sanitaria e la Direzione SITRA, tramite le sue
articolazioni aziendali e dipartimentali;
3. elaborazione e applicazione di protocolli, procedure e linee guida condivisi, nonché
delle modalità di valutazione della qualità delle prestazioni effettuate;
4. elaborazione comune ed attivazione di programmi di formazione e aggiornamento
professionale.
Le modalità operative nell’ambito del Dipartimento sono disciplinate come segue:
1. Utilizzo integrato degli spazi–lavoro e delle attrezzature: gli spazi e le attrezzature
del Dipartimento sono quelli facenti parte delle Unità Operative e vengono utilizzati
in modo integrato secondo criteri approvati dal Comitato di Dipartimento, nel
rispetto delle direttive aziendali.
2. Gestione integrata del personale dirigente e del comparto ai fini della valorizzazione
e ottimizzazione dell’impegno del personale delle Unità Operative, nel rispetto della
normativa locale in vigore, mediante:
i.
Mobilità di compensazione, per esigenze di servizio, tra Unità Operative o
Servizi all’interno del Dipartimento, previo accordo con i Direttori di Unità
Operativa, Direzione Sanitaria e Direzione SITRA
ii.
Mobilità a scopo di formazione e aggiornamento, tra Unità Operative o
Servizi all’interno del Dipartimento, previo accordo con i Direttori di Unità
Operativa, Direzione Sanitaria e Direzione SITRA, nel rispetto dei
programmi periodici approvati dal Comitato di Dipartimento.
3. Utilizzo di procedure, protocolli e linee guida: le attività di competenza sono
erogate tenendo conto di protocolli di intervento o in seconda istanza di accordi tra
equipe, verificati ed approvati in sede di Comitato di Dipartimento e da validarsi a
cura della Direzione Sanitaria. L’attività sulla linea così determinata, viene
verificata attraverso riunioni periodiche congiunte cui hanno diritto ed obbligo di
partecipare tutti gli operatori sanitari interessati alla procedura.
4. Programmi comuni di formazione ed aggiornamento professionale: tenuto conto del
peculiare carattere del dipartimento che impone un’attenzione costante e
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significativa della qualificazione del personale, secondo uno standard elevato ed
uniforme nelle varie sedi di erogazione delle prestazioni, deve essere assicurata
una gestione accurata delle attività di aggiornamento professionale, per consentire
la diretta correlazione con le esigenze emergenti, costantemente monitorate dal
dipartimento. A tale fine gli operatori del Dipartimento fruiscono di specifiche
iniziative di aggiornamento nell’ambito dei programmi definiti secondo le modalità
stabilite dalla Direzione Generale.
ARTICOLO 4
Organizzazione del Dipartimento
Sono Organi del Dipartimento:
a) Il Direttore
b) Il Comitato di Dipartimento.
c) L’Ufficio di Direzione (laddove previsto art. 9)
Il Direttore del Dipartimento nomina un Vicario scelto tra i componenti medici del
Comitato di Dipartimento, di norma tra i Direttori di Struttura Complessa, che lo sostituisce
nei periodi di assenza o di impedimento temporaneo.
Il Direttore del Dipartimento nomina un Segretario scelto tra i dipendenti dell’Azienda
con il compito di coadiuvare il Direttore in tutte le sue funzioni, curare la redazione dei
verbali delle riunioni, provvedendo a
renderli pubblici e a trasmetterli al Direttore
Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, nonché ad eventuali altri
Direttori interessati.
I Dipartimenti usufruiscono di un supporto amministrativo dedicato alle attività dei
Dipartimenti
ARTICOLO 5
Il Direttore del Dipartimento
La Direzione del Dipartimento è affidata su base fiduciaria dal Direttore Generale ad
uno dei responsabili delle Strutture complesse afferenti al Dipartimento, tenendo conto
dei requisiti di esperienza professionale, curriculum scientifico, capacità gestionale ed
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organizzativa, programmi di attività e sviluppo e di eventuali candidature dei
responsabili di U.O.
Il Direttore di Dipartimento è sovraordinato, sul piano organizzativo, ai responsabili
di Struttura Complessa.
Il Direttore di Dipartimento mantiene la titolarità della Struttura Complessa. In
particolari casi, ha facoltà di delegare alcune responsabilità organizzative a dirigenti
medici della Unità Operativa di appartenenza, fino a completamento del suo incarico.
Il Direttore di Dipartimento resta in carica per il periodo stabilito dal Direttore
Generale. L’incarico è rinnovabile e revocabile con motivata decisione da parte del
Legale Rappresentante dell’Azienda, sentito il parere dei componenti la Direzione
Strategica.
Il Direttore di Dipartimento è responsabile del raggiungimento degli obiettivi
aziendali del Dipartimento, promuove le attività del Dipartimento, coordina le attività
delle Strutture complesse e delle Strutture semplici di riferimento, di concerto con i
rispettivi responsabili, perseguendo la massima integrazione possibile tra le diverse
unità organizzative, l’ottimizzazione dell’organizzazione, l’uniforme applicazione di
procedure comuni ed il raggiungimento degli obiettivi di attività assegnati al
Dipartimento.
Le funzioni di Direttore di Dipartimento sono indennizzate nei modi previsti dalla
normativa contrattuale vigente nel periodo di riferimento nella misura determinata,
secondo contratto, dal Direttore Generale.
ARTICOLO 6
Funzioni del Direttore e del Direttore Vicario
Il Direttore di Dipartimento è sovraordinato sul piano organizzativo ai Direttori delle
Unità Operative.
Partecipa al Collegio di Direzione dell’Ente, presieduto dal Legale Rappresentante
dell’Azienda, per la consultazione sulle problematiche complesse riguardanti l’Azienda.
Il Direttore dei Dipartimento rappresenta ufficialmente il Dipartimento, ne dirige l’attività
e promuove le iniziative utili al buon funzionamento dello stesso e ne risponde
complessivamente al Legale Rappresentante dell’Azienda.
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Sue prerogative e doveri sono:
1. Convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Dipartimento.
2. Preparare l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato di Dipartimento,
3. Mantenere i collegamenti con la Direzione Generale, i Direttori degli altri
Dipartimenti, la Direzione Sanitaria e la Direzione SITRA.
4. Negoziare il budget e gli obiettivi di produttività di dipartimento con la Direzione
Generale.
5. Programmare l’acquisizione e l’allocazione delle risorse tra le Unità Operative.
6. Gestire le risorse umane e materiali comuni in maniera integrata con la Direzione
Sanitaria e la Direzione SITRA.
7. Verificare la corretta applicazione delle disposizioni della Direzione Generale e
quelle conseguenti approvate dal Comitato di Dipartimento che sono vincolanti per
tutto il personale del Dipartimento.
8. Verificare la congruità dei risultati rispetto agli indicatori stabiliti a livello aziendale.
Il Direttore del Dipartimento può nominare all’interno dei componenti del Comitato di
Dipartimento dei referenti dipartimentali su particolari funzioni o aspetti di interesse
generale che fanno capo al Direttore di Dipartimento (es: monitorizzazione
sull’appropiatezza delle prestazioni e procedure organizzative, qualità , formazione,
ecc.)
I compiti del Direttore Vicario sono:
a) sostituire il Direttore in caso di assenza o impedimento;
b) coadiuvare il Direttore nelle funzioni tecniche di competenza.
ARTICOLO 7
Comitato di Dipartimento
Il Comitato di Dipartimento, presieduto dal Direttore di Dipartimento, è un organismo
collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica ed è composto da:
1. I Direttori delle Unità Strutturali Complesse afferenti al Dipartimento,
2. I Responsabili delle Unità Strutturali Semplici a valenza dipartimentale,
3. Responsabili delle Unità Strutturali Semplici in numero non superiore alla metà
del numero di U.S.C. che compongono il Dipartimento,
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4. Il Responsabile Infermieristico – Tecnico di area dipartimentale individuato tra
le figure professionali prevalenti nel Dipartimento, su proposta della Direzione
Sanitaria e della Direzione SITRA,
5. Responsabili infermieristici e/o tecnici in numero non superiore alla metà del
numero di U.S.C. che compongono il Dipartimento,
6. Il Referente dipartimentale per la Formazione
7. Il Referente dipartimentale per la Qualità
8. Direttore Sanitario Aziendale o persona da questi delegata.
I componenti elencati ai punti 3, 5, 6, 7, sono nominati dal Direttore Generale su
proposta del Direttore di Dipartimento
I Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri, il Dirigente Sanitario Responsabile del
Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo, il Direttore del Servizio di Farmacia
ospedaliera partecipano all’occorrenza alle sedute del Comitato per gli argomenti di
loro diretta competenza.
Il Comitato di Dipartimento svolge funzioni consultive e di proposta, esprime pareri
previsti dal Regolamento e supporta il Direttore di Dipartimento nel processo di
negoziazione del budget.
I componenti del Comitato rimangono in carica per lo stesso periodo di incarico del
Direttore di Dipartimento e parimenti decadono con la nomina dei loro successori.
ARTICOLO 8
Funzioni del Comitato di Dipartimento
Il Comitato di Dipartimento è organismo collegiale e consultivo ed ha le seguenti
funzioni:
a) esprimere parere obbligatorio sugli atti a carattere programmatorio predisposti dal
Direttore;
b) recepisce gli obiettivi aziendali ed elabora i programmi annuali del Dipartimento
(attraverso lo strumento piani di lavoro/progetti obiettivo), predispone la relazione
annuale consuntiva, analizzando i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati,
all’andamento dei bisogni della popolazione del bacino d’utenza di competenza e
considerata la mobilità sanitaria;
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c) propone al Direttore del Dipartimento iniziative o progetti a carattere programmatori e
programmi di collaborazione con gli altri Dipartimenti dell’Azienda Ospedaliera,
secondo le modalità di lavoro dipartimentale;
d) raccoglie le istanze ed i suggerimenti dei Servizi, sezioni o funzioni operanti nell’ambito
di competenza e formula progetti migliorativi, considerando il rapporto costo/efficacia e
la formulazione di schemi diagnostici e terapeutici;
e) formula proposte sulla gestione del personale del Dipartimento per l’ottimizzazione
dell’impiego del personale medico e non medico nel rispetto delle competenze delle
singole unità operative e secondo le norme vigenti nel rispetto dei regolamenti
aziendali;
f) propone i criteri per l’utilizzo degli spazi e per il rinnovo, aggiornamento e miglior
utilizzo delle attrezzature e apparecchiature, sulla base del budget assegnato;
g) predispone i programmi di aggiornamento e segnala la necessità di formazione
professionale degli operatori del dipartimento, nonché di verifica e revisione della
qualità delle cure, in base a forme di finanziamento predeterminante.
ARTICOLO 9
L’Ufficio di Direzione
Qualora il numero delle U.S.C. afferenti al Dipartimento superi le sei unità, il
Direttore nomina un Ufficio di Direzione composto da:
•
Direttore
•
Direttore Vicario
•
Un Direttore di U.S.C. per Presidio
•
Referente infermieristico Dipartimentale
•
Referente per la Qualità.
L’Ufficio di Direzione supporta il Direttore nelle sue decisioni e contribuisce
all’attuazione delle determinazioni assunte, coerenti con gli obiettivi aziendali. Ha inoltre la
funzione di esprimere proposte al Comitato di Dipartimento e si riunisce su convocazione
del Direttore di Dipartimento.
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ARTICOLO 10
Attività dipartimentali
Il Direttore, informato il Comitato di Dipartimento, per specifici obiettivi finalizzati
all’analisi di problematiche cliniche, gestionali, alla verifica e revisione della qualità delle
prestazioni o per altri obiettivi di interesse dipartimentale, può organizzare le proprie
attività anche attraverso la
costituzione di
gruppi di lavoro composti da personale
sanitario che opera all’interno del Dipartimento e che può anche non essere componente
del Comitato di Dipartimento, finalizzati alla definizione ed all’approfondimento delle attività
stabilite.
In particolare:
1. Identifica l’argomento di lavoro e determinata la durata massima dell’attività;
2. Precisa l’utilizzo di mezzi finanziari e tecnici necessari nell’ambito di una dotazione di
risorse assegnata;
3. Indica i componenti del gruppo ed il coordinatore dello stesso.
ARTICOLO 11
Norme per le riunioni del Comitato di Dipartimento
Il Comitato di Dipartimento si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte l’anno o
su proposta del Direttore del Dipartimento.
Il Comitato può riunirsi straordinariamente, su proposta motivata di almeno un terzo
dei componenti o su convocazione del Direttore.
Le riunioni del Comitato sono obbligatorie per tutti i componenti ed il tempo delle
sedute viene considerato come servizio svolto.
I pareri del comitato sono formulati con votazione palese, s’intendono favorevoli se
espressi dalla maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, avrà valore
dirimente quello del Direttore o suo sostituto.
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ARTICOLO 12
Modalità di informazione
La redazione dei verbali delle riunioni, approvati dai membri del Comitato di
Dipartimento e sottoscritti dal Direttore, sarà curata dalla Segreteria del Dipartimento, che
provvederà a renderli pubblici – mediante affissione in appositi spazzi a disposizione nelle
singole Unità Operative od utilizzando sistemi informatizzati attraverso la rete intranet
aziendale
ARTICOLO 13
Modifiche del Regolamento
Eventuali modifiche del Regolamento possono venir proposte da parte del Direttore,
o dalla maggioranza dei membri del Comitato di Dipartimento, al Legale Rappresentante
dell’Azienda Ospedaliera,
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