Allegato n. 1 p.i. alla Deliberazione n 159 del 26.02.2010 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE REGOLAMENTO UNICO FORNITURA DI BENI E SERVIZI Bussana, lì 26.02.2010 Atto approvato con deliberazione del Direttore Generale n 159 1 del 26.02.1010 . PARTE PRIMA REGOLAMENTO GENERALE CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il presente regolamento, redatto in esecuzione dell’Atto Aziendale, disciplina l'attività di contrattazione posta in essere dall'Azienda ai fini della acquisizione di beni e servizi, occorrenti per il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali. Le forniture di beni e servizi, di cui al presente Regolamento, sono aggiudicate in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in particolare al: D.lgs 163 del 12 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni, nonché al relativo regolamento di attuazione; Art. 2 PRINCIPI GENERALI a) Coerenza con il sistema budgetario anche tramite adeguata programmazione, con l’obiettivo dell’efficacia, efficienza ed economicità. b) Trasparenza e concorrenzialità: devono essere perseguite assicurando, se del caso, la pubblicizzazione dell’oggetto e delle condizioni contrattuali anche attraverso il ricorso alle più avanzate modalità offerte dai sistemi telematici e informatici avendo altresì cura di evidenziare i criteri di scelta del contraente. L’Azienda potrà pertanto di volta in volta, previa adeguata informazione ai concorrenti, 2 individuare criteri che attribuiscano rilevanza ai soli profili economici dell’offerta ovvero anche alle caratteristiche funzionali e qualitative. c) Professionalità: la funzione di contrattazione di cui all’art.1 è espletata in via ordinaria in forma accentrata, al fine di garantire l’uniformità, la trasparenza e la correttezza delle procedure, ed è affidata istituzionalmente, sulla base della competenza per materia, alla Struttura Complessa Acquisti (Provveditorato) e per quanto di specifica competenza alla S.S. Economato. Art. 3 CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE Fermo restando il rispetto dei principi generali, l’individuazione degli importi relativi ai singoli acquisti da effettuare determina l’assoggettamento alle diverse modalità di scelta dei fornitori previste dalla vigente normativa. Rileva al riguardo la distinzione generale tra: acquisti di importo pari o superiore al valore di soglia comunitaria o nazionale; acquisti di importo inferiore al predetto valore. L’aggiudicazione o l’affidamento delle forniture può avvenire, in ottemperanza alla normativa vigente ed ai principi evidenziati all'art.2 punto b), secondo uno dei seguenti criteri: a favore dell’offerta al prezzo più basso; a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (c.d. qualità – prezzo) Nel caso di contratti da cui derivi un’entrata per l’Azienda, l’aggiudicazione o l’affidamento avvengono a favore dell’offerta contenente il prezzo più alto o a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa . ======================================================================= 3 CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI Art. 4 DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DI GARA E FORNITURE IN LOTTI Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, ai fini del rispetto delle Soglie Comunitarie è basato sull'importo totale pagabile al netto dell’IVA. Tale calcolo deve tenere conto del valore massimo stimato, ivi compresa ogni forma di opzione o rinnovo esplicitamente previsto del contratto, compresi altresì gli oneri per la sicurezza (DLgs. 09.04.2008 N. 81 e ss.mm.ii.). E’ fatto divieto di scorporo o frazionamento delle forniture di beni e servizi allo scopo di sottrarle all’applicazione del presente Regolamento Generale con riguardo alla determinazione dell’importo di gara. In deroga è consentita la suddivisione delle forniture in lotti, qualora tale suddivisione sia supportata da ragioni di opportunità tecnica, economica o gestionale. Allo scopo di perseguire economie gestionali e di atti per l’Azienda nonchè proporzionalità degli adempimenti , connessi alle complesse ed onerose Gare Europee, non dovranno essere formati lotti il cui importo globale rapportato all’intera durata dell’appalto sia inferiore al valore fissato per l’affidamento diretto in economia ( € 20.000,00 + IVA). Art. 5 SPECIFICHE TECNICHE – CAPITOLATI SPECIALI TECNICI Le specifiche tecniche della fornitura devono formare oggetto ed essere contenute in appositi Capitolati Speciali di Gara/ Capitolati Tecnici. Nei Capitolati Speciali, possono essere inserite clausole in deroga a quelle del presente Capitolato Generale, per esigenze derivanti dalla specificità merceologica della fornitura medesima. 4 Le clausole del Capitolato Speciale contrarie od in deroga a quelle del Capitolato Generale devono ritenersi prevalenti. Le specifiche tecniche vengono responsabilmente definite dagli organi tecnici dell’Azienda individuati come competenti a seconda dell’oggetto della fornitura. Tali specifiche devono definire con attenzione e precisione le caratteristiche richieste dei prodotti e dei servizi che l’Azienda intende acquisire, consentendo di operare scelte tali da garantire la massima corrispondenza tra le esigenze e la fornitura. La Struttura Complessa Acquisti competente deve essere informata sulle quantità occorrenti e sui frazionamenti di consegna (somministrazioni / consegne calendarizzate); su questi ultimi la S. C. può intervenire con l’obiettivo di dare luogo ad ordinativi ragionevolmente congrui rispetto all’entità globale della fornitura e rispettare il principio di economia negli atti (diminuzione del numero degli ordini, delle fatture e atti conseguenti) - valutandone l’impatto economico sul fornitore offerente. Salvo che sia giustificata dall’oggetto del contratto è vietato l’inserimento di specifiche tecniche che, menzionando prodotti di una determinata fabbricazione e provenienza, abbiano l’effetto di favorire o eliminare talune imprese o singoli prodotti. E’ vietata di conseguenza l’indicazione di marchi, brevetti o tipi nonché la specificazione di un’origine o di una produzione determinata; tuttavia tale indicazione, se accompagnata dalla dizione “o equivalente”, è ammessa quando l’oggetto del contratto non può essere descritto diversamente mediante specifiche tecniche generiche idonee ad individuare quanto occorrente . Gruppi di Lavoro: In considerazione della specificità o importanza strategica e/o tecnica dell’appalto in particolare per gare soprasoglia, la redazione del relativo Capitolato Speciale deve essere affidata ad un “Gruppo di Lavoro”, appositamente nominato dalle competenti Direzioni Sanitaria ed Amministrativa. Contestualmente alla nomina viene individuato il Presidente. Al Presidente competono tutte le funzioni correlate a convocazioni, coordinamento dei lavori e responsabilità del rispetto della tempistica, delle istruttorie e della corretta redazione dei Capitolati. Il predetto “Gruppo di Lavoro” deve operare senza indugio, nei tempi più brevi, giustificando i tempi di sospensione delle operazioni anche in relazione alla 5 complessità ed al valore dell’appalto, di regola entro il termine tassativo di 30 gg. dalla data dell’affidamento dell’incarico. L’ingiustificata mancata partecipazione alle sedute da parte dei Componenti costituisce motivo di addebito disciplinare. Per il personale dipendente della Azienda la partecipazione al “Gruppo di Lavoro” di cui al presente articolo costituisce infatti dovere d’ufficio, rientrante nei compiti ordinari delle proprie mansioni. La formazione dei Gruppi di lavoro, deve seguire un adeguato criterio nell’individuazione delle specifiche competenze tecniche dei componenti, nonché prevedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, una rotazione dei componenti stessi. I Capitolati devono essere predisposti con apertura al mercato, nell’ottica di perseguire la massima concorrenza possibile. Art. 6 CAMPIONATURE Relativamente alle forniture di beni possono essere richieste campionature al fine di consentire la valutazione di idoneità e conformità alle prescrizioni tecniche dei Capitolati e/o l’ attribuzione di punteggio qualitativo. Le quantità di campioni necessarie e le modalità di presentazione vengono precisate negli atti di gara. I campioni devono essere richiesti in misura tale da rappresentare quantitativi ragionevolmente congrui rispetto a quelli oggetto dell’appalto. Salvo diverse indicazioni i campioni sono forniti a titolo gratuito; non è prevista quindi la loro restituzione né alcun addebito all’Azienda. La valutazione delle campionature deve essere effettuata successivamente all’apertura della documentazione tecnica e precedere l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche. La valutazione dei campioni deve essere effettuata, con riguardo alle specifiche tecniche poste in gara, possibilmente mediante prove oggettive finalizzate a consentire un’adeguata verifica circa la rispondenza del prodotto all’uso cui è destinato. 6 Delle operazioni di valutazione sui campioni effettuate da Dirigenti e/o funzionari o tecnici esperti in materia e/o Commissioni Tecniche (acquisti sottosoglia in economia) nonché dalla Commissione Giudicatrice (acquisti sopra soglia) deve essere redatto motivato verbale. I campioni non deteriorabili presentati dall’aggiudicatario e non utilizzati per le prove restano depositati presso i Servizi riceventi competenti (Farmacie Ospedaliere, Magazzini Economali ecc.) per tutta la durata della fornitura per i riscontri di corrispondenza in corso d’appalto. La campionatura deve essere presentata, salvo diversa indicazione dei documenti di gara, entro gli stessi termini previsti per la presentazione delle offerte, in collo a parte sigillato, sul quale devono risultare: il nominativo e l’indirizzo della ditta offerente, l’oggetto della gara e la dicitura “contiene campionatura”; la stessa deve essere consegnata nel luogo indicato, entro il termine prescritto, con le modalità e nelle qualità e quantità indicate nei documenti di gara. Su indicazione della componente tecnica richiedente e/o gruppo di lavoro redattore del Capitolato Speciale, la campionatura potrà essere sostituita o integrata da presentazione diretta alla Commissione Tecnica / Commissione Giudicatrice dei prodotti offerti tramite l’intervento di uno Specialista di Prodotto incaricato dalla ditta partecipante alla gara. Art. 7 SOPRALLUOGHI E COLLAUDI Sopralluoghi: Qualora le procedure di gara prevedano sopralluogi da parte delle Ditte concorrenti, detti sopralluoghi dovranno essere eseguiti in maniera individuale da parte delle singole Ditte, evitando che le stesse possano entrare in contatto tra loro durante il sopralluogo (in particolare nei settori in cui la competizione è limitata ad un ristretto numero di operatori economici). Quanto sopra in osservanza del generale divieto, sancito dai commi 2 e 3 dell’art. 13 del DL.gs 163/2006, di divulgare l’elenco dei soggetti interessati che hanno presentato l’offerta prima della data di scadenza del termine di presentazione della stessa nonché dell’art. 77 comma 3 del citato DL.gs che ribadisce l’obbligo di salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande ddi partecipazione. 7 Collaudi: Le Ditte aggiudicatarie dovranno provvedere a proprio totale onere ed in contraddittorio con personale aziendale incaricato dal Dipartimento Tecnologico al collaudo delle Apparecchiature Elettromedicali . La Ditta aggiudicataria dovrà fornire a proprio completo carico le attrezzature necessarie per l’effettuazione dello specifico collaudo e per l’effettuazione di tutte le misure di compatibilita’ elettrica inerenti. Il collaudo di ogni altra attrezzatura o apparecchiatura verrà seguito dalla S.S. Economato e Logistica concordando di volta in volta con la componente Aziendale competente le incombenze specifiche connesse al prodotto fornito. Art. 8 ACQUISTI DI PRODOTTI DETERMINATI L’individuazione di un prodotto in forma specifica, con l’indicazione di marca, tipo e produzione determinati, è ammessa solo quando, per particolarità tecniche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, il prodotto stesso può essere fornito unicamente da una ditta determinata con il grado di appropriatezza richiesto. Tale circostanza deve risultare da dichiarazione dei dirigenti responsabili richiedenti, nella quale devono essere evidenziate in modo esauriente, eccezionale e analitico le motivazioni addotte a supporto dell’acquisto senza il previo esperimento di gare. L’esclusività tecnica o la privativa industriale devono essere attestate e documentate inequivocabilmente attraverso apposita dichiarazione corredata di relazione, idoneamente motivata e documentata, sottoscritta responsabilmente dal richiedente e controfirmata dal Direttore di Distretto, o dal Dirigente medico del Presidio, o Dipartimento ospedaliero, secondo la rispettiva competenza, contenente, altresì, specifica dichiarazione di essere a conoscenza delle possibili responsabilità contabili per danno erariale. Il ricorso ad una ditta determinata è ammesso altresì in caso di: fornitura di bene o servizio strettamente complementare rispetto a contratti in essere valutando la congruità economico/valutativa di rapporto. In caso di fornitura di materiali dedicati a strumenti di proprietà dell’Azienda oppure locati, nonché di pezzi di ricambio od accessori obbligatoriamente originali. In tutti i casi suddetti potranno essere effettuate verifiche di mercato. 8 Art. 9 DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO DI ACQUISTO Le richieste di acquisizione di Beni e/o Servizi devono essere effettuate utilizzando la apposita modulistica adottata dall’Azienda , differente per tipologia di bene. Le richieste di servizi devono contenere chiare ed esaustive descrizioni tecniche atte ad individuare inequivocabilmente il particolare servizio da acquisire le motivazioni per l’affidamento esterno collegate ad analisi attenta di impossibilità ad effettuare con personale interno ed ove necessario essere corredate da Capitolato Speciale Tecnico. Le evidenze documentali del percorso di acquisto devono concretizzarsi in un supporto cartaceo, o altro, purchè non manipolabile o modificabile a posteriori e idoneo a registrare, in modo puntuale, l’operato dell’Azienda; le stesse devono essere rese disponibili sia ai fini di verifica interna, da parte della Direzione e del Collegio dei Sindaci, tesa a garantire la trasparenza delle scelte e degli atti compiuti, sia, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di consentire agli offerenti la verifica del percorso medesimo. Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato nella persona del Dirigente della Struttura Complessa “Acquisti”. Tutti i compiti relativi alle pocedure di affidamento e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti sarà condotta dal medesimo con l’eventuale ausilio di tecnici conoscitori o utilizzatori del bene o servizio (Ingegneri Clinici, Personale Sanitario, Tecnici ecc.). Per ogni acquisizione viene altresì individuato all’interno della S.C. un referente cui sono affidati tutti i compiti istruttori e di raccordo con le parti coagenti nonchè la vigilanza sui tempi tecnici e burocratici ai fini di un corretto e rapido svolgimento delle procedure di acquisizione. Il RUP provvede alla nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle gare sottosoglia in economia tramite cottimo fiduciario con le modalità di cui all’ art 38. 9 CUSTODIA DEGLI ATTI Gli atti di gara sono custoditi sotto responsabilità del Referente Istruttore, all’interno del locali della S.C. acquisti. Per ragioni legate alla riservatezza degli atti, segretezza delle informazioni, ed al fine di garantire l’uniformità, la trasparenza e la correttezza delle procedure e della custodia documentale, ogni atto di gara è trattato all’interno della S.C. Acquisti . Le Commissioni nominate opereranno all’interno dei locali messi a disposizione dalla S.C. Acquisti, riconsegnando gli atti ai funzionari incaricati della struttura stessa al termine di ogni sessione di lavori. E’ fatto pertanto assoluto divieto di affidare atti di gara all’esterno della struttura sino alla avvenuta aggiudicazione . ============================================================= ============================================================= 10 CAPO III ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA O NAZIONALE (GARE C.E.E.) Art. 11 DISPOSIZIONI GENERALI Gli acquisti di importo pari o superiore al valore di soglia comunitaria, o comunque superiore alla diversa soglia stabilita dalla normativa nazionale vigente al momento della indizione della gara sono soggetti alle ordinarie procedure di scelta del contraente previste dalle vigenti Normative Comunitarie, da quella Nazionali di recepimento e dalle indicazioni integrative contenute nelle Leggi Regionali. Gli acquisti di beni e servizi avvengono pertanto previo esperimento di gare mediante: Procedura aperta (asta pubblica – pubblico incanto); (art. 55 D.Lgs 163/2006) Procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta (D.Lgs 163/2006 art. 3 comma 37). Procedura ristretta (licitazione privata e appalto concorso). (art. 55 D.Lgs 163/2006) Procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice degli Appalti (D.Lgs 163/2006 art. 3 comma 38). Procedure negoziate: (artt. 56 e 57 D.Lgs 163/2006) Sono procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata (D.Lgs 163/2006 art. 3 comma 40). 11 Dialogo Competitivo: (art. 58 D.Lgs 163/2006) E’ una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e suilla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare (D.Lgs 163/2006 art. 3 comma 39). Accordi quadro: (art. 59 D.Lgs 163/2006). E’ un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e se del caso, le quantità previste (D.Lgs 163/2006 art. 3 comma 13). Sistemi Dinamici di acquisizione : (art. 60 D.Lgs 163/2006) E’ un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibile sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e paerto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri (D.Lgs 163/2006 art. 3 comma 14). L’aggiudicazione avviene secondo uno dei criteri indicati all’art. 3) sulla base delle disposizioni contenute nella vigente normativa di riferimento: D.Lgs 163/2006. Gli atti amministrativi sono predisposti a cura della Struttura Complessa “Acquisti”. L’indizione e l’aggiudicazione definitiva delle gare sono disposte con atti formali dell’Azienda. L’Azienda, per motivi di convenienza o per sopraggiunte riconsiderazioni operative, può non procedere all’aggiudicazione definitiva senza che le ditte concorrenti possano vantare diritti, interessi o qualsiasi forma di risarcimento. 12 Art. 12 COMMISSIONE GIUDICATRICE La “Commissione Giudicatrice” appositamente e formalmente nominata, successivamente all’arrivo delle offerte economiche, dalla Direzione Aziendale, provvede, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi, delle buste contenenti le offerte ed all’esperimento delle procedure di gara sino a giungere alla aggiudicazione provvisoria. La Commissione Giudicatrice, nominata in numero dispari, minimo tre componenti e massimo cinque, opera sulla base dei criteri stabiliti dal Capitolato Speciale, dagli atti di gara tutti ed in ottemperanza alle Disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del presente Regolamento. La Commissione Giudicatrice stessa provvederà, in seduta riservata, alla verifica di conformità/idoneità dei beni/servizi offerti in caso di gara al prezzo più basso o all’attribuzione del punteggio di qualità in caso di aggiudicazione prevista secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico (qualità/prezzo). Contestualmente alla nomina di cui al I° comma del presente articolo viene individuato il Presidente della Commissione. Al Presidente competono tutte le funzioni di Ordine del Giorno, convocazioni, coordinamento dei lavori e responsabilità del rispetto della tempistica, delle istruttorie e dei verbali. La predetta Commissione deve operare senza indugio, giustificando i tempi di sospensione delle operazioni anche in relazione alla complessità ed al valore dell’appalto. La Commissione Giudicatrice deve operare in seduta plenaria (collegio perfetto) mantenendo assoluto riserbo sulle valutazioni effettuate sino ad intervenuta aggiudicazione dell’appalto con atto formale definitivo. Nel corso delle Sedute Pubbliche le funzioni di supporto amministrativo, sono svolte dal personale della S. C. “Acquisti”, per le sedute riservate la Commissione provvede autonomamente. Le Commissioni Giudicatrici adottano quindi le valutazioni e le assegnazioni di punteggio alla presenza di tutti i componenti e con votazione palese. 13 Di ogni seduta della Commissione Giudicatrice, sia Pubblica che Riservata, viene redatto apposito verbale firmato su tutte le pagine, allegati compresi, dal Presidente e da tutti i membri della Commissione . Possono essere assegnati, in sede di istruttoria, compiti e funzioni di approfondimento a uno o più Componenti dell’Organismo, con obbligo di relazionare in seduta plenaria, ove la Commissione dovrà fare proprie le considerazione relate. La valutazione e/o il punteggio sono attribuiti a maggioranza assoluta dei componenti. Gli eventuali Componenti dissenzienti devono motivare, a verbale, le ragioni del voto contrario. L’ingiustificata mancata partecipazione alle sedute da parte dei Componenti costituisce motivo per addebito disciplinare e titolo per la richiesta di risarcimento dell’eventuale danno causato all’Azienda. Per il personale dipendente della Azienda la partecipazione all’Organismo di cui al presente articolo costituisce dovere d’ufficio, rientrante nei compiti ordinari delle proprie mansioni. Ai sensi dell’art. 84 punti 4 e 5 D.Lgs. 163/2006, i Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; altresì coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Per quanto non espressamente previsto dal presente art. si fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 con particolare riferimento all’art. 84. Con l’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva della fornitura l’Azienda deve espressamente approvare i Verbali della Commissione Giudicatrice. ============================================================ ============================================================ 14 CAPO IV STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI Art. 13 STIPULA DEL CONTRATTO L’aggiudicazione della fornitura dovrà intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l’Azienda sarà efficace dopo l’aggiudicazione definitiva mediante Deliberazione del Direttore Generale e la verifica del possesso dei requisiti di Legge dell’aggiudicatario e si perfezionerà con la sottoscrizione del relativo contratto. I Contratti verranno stipulati: a) per forniture di valore pari o superiore alla soglia comunitaria: mediante contratto. b) per forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria: per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 1326 e ss del Codice Civile.- in forma scritta, anche tramite fax o per via telematica. Ogni spesa inerente gli adempimenti connessi alla stipula contrattuale è a totale carico del fornitore aggiudicatario. In caso di monopolio legale, o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di contratti per adesione con riferimento a tariffe, listini e offerte comunque acquisite in forma scritta o per via telematica. L’aggiudicazione, così come la corresponsione dei corrispettivi contrattuali è subordinata alle condizioni sospensive di cui al DPR 252/98, ed alla accertata regolarità da parte dell’Azienda della regolarità contributiva dell’aggiudicatario mediante richiesta telematica agli Istituti Previdenziali (INPS INAIL + Cassa edile nel caso di Lavori) ed ottenimento del D.U.R.C. “Documento Unico di Regolarità Contributiva” . 15 Altresì obbligatoria, ai fini dell’aggiudicazione e stipula contrattuale la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali), nei casi previsti dalla normativa di riferimento. La materia è regolamentata: dal D.Lgs 163/2006 “Codice degli appalti” e ss.mm.ii. dal D.Lgs 81/2008 : “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii. Ancorché compresi nel costo dell’appalto, i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso. In assenza di rischi interferenziali non occorre redigere il D.U.V.R.I. rimanendo tuttavia necessario indicare nella documentazione di gara (Bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. Art. 14 DURATA DEL CONTRATTO QUINTO D’OBBLIGO E PROROGA D’ISTITUTO RINNOVI CONTRATTUALI La durata del contratto è stabilita negli atti di gara. La data di effettivo inizio del rapporto è precisata negli atti formali e nella successiva comunicazione di aggiudicazione. Nel corso dell’esecuzione della fornitura, in caso di sopravvenute maggiori o minori necessità, l’Azienda può richiedere un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell’importo globale dell’appalto (quinto d’obbligo), salvo indicazioni particolari contenute negli atti della gara stessa e nel rispetto delle condizioni aggiudicate. Il fornitore, a richiesta dell’Azienda, è tenuto ad adempiere le proprie prestazioni anche oltre la data di scadenza (proroga d’istituto) per la durata di due mesi (elevato ad un semestre nel caso di contratti di durata pari o superiore a un biennio), alle stesse condizioni in vigore, nelle more di esperimento ed aggiudicazione di nuova gara d’appalto. Raggiunto il valore massimo previsto nel contratto, compresi gli incrementi consentiti, anche prima del termine contrattuale, l’aggiudicatario deve darne 16 comunicazione all’Azienda ; lo stesso contestualmente dichiara per iscritto se intende recedere dal contratto oppure proseguire. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento del verificarsi dell’evento, sarà possibile la rinnovazione dei contratti, purchè tale clausola sia stata espressamente prevista dal Capitolato Speciale di gara e/o dagli atti di gara. Art. 15 DEPOSITI CAUZIONALI Il deposito cauzionale provvisorio, garanzia a corredo dell’offerta, è disciplinato dall’art. 75 del Dlgs 163/2006. Il deposito cauzionale definitivo, garanzia di esecuzione del contratto, è disciplinato dall’art. 113 del Dlgs 163/2006. E’ prevista l’esenzione dalla costituzione di cauzioni negli acquisti sottosoglia in economia, fatta salva diversa discrezionale decisione dell’Azienda in funzione della tipologia, natura, particolarità e durata della fornitura. Il Deposito cauzionale provvisorio, la cui garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è automaticamente svincolato al momento delle sottoscrizione del contratto medesimo Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime nonché del rimborso delle somme che l’Azienda avesse eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto del credito del fornitore. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. E’ altresì prevista la possibilità di rivalersi sulla cauzione provvisoria in proporzione dell’importo complessivo di gara, quale risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale così come previsto dal Codice Civile, nelle ipotesi in cui una o più delle ditte partecipanti si ritiri a procedura già avviata. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, così come previsto nei Capitolati Speciali e sarà restituita al contraente entro 30 giorni dallo scadere di tale termine. 17 La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prorogare la validità di detta cauzione qualora l’Azienda faccia ricorso alla proroga/ rinnovi, di cui all’art. 14 del presente regolamento Le cauzioni, la cui entità deve essere evidenziata negli atti di gara (di norma nella Lettera di Invito o nelle Norme per la partecipazione), può essere costituita tramite: a) fidejussione bancaria; b) polizza assicurativa. ART. 16 RESPONSABILITÀ CIVILE – POLIZZE ASSICURATIVE La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’ Azienda Sanitaria ed a terzi nell’espletamento della fornitura anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte (es.: subappalto, A.T.I.). Qualora lo richieda la particolare complessità o difficoltà dell’appalto, l’azienda ha facoltà di richiedere all’Aggiudicatario di stipulare apposita Polizza Assicurativa a copertura dei rischi specifici. La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. L’ Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’aggiudicatario nell’esecuzione del contratto. Art. 17 ESECUZIONE DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI Il fornitore deve eseguire la fornitura nella quantità occorrente all’Azienda, durante il periodo stabilito, nei tempi e nei luoghi indicati. Nell’esecuzione della fornitura del bene e del servizio, il fornitore ha l’obbligo del rispetto dei regolamenti igienici, delle norme prescritte per la buona conservazione delle merci e di ogni norma di carattere antinfortunistico esistente; ferma restando la 18 responsabilità ai sensi di legge per danno procurato; in tal caso il fornitore è tenuto al risarcimento. Laddove sia presente materiale ingombrante di risulta della consegna (cartoni, bancali, imballaggi, ecc.) la ditta fornitrice dovrà ritirarlo a proprio onere, così come ,ove necessario, l’attrezzatura obsoleta sostituita. Le forniture non conformi alle caratteristiche prescritte dal contratto sono restituite dall’Azienda con motivazione scritta; il fornitore è tenuto a sostituirle tempestivamente ed a proprie spese con altre rispondenti alle clausole contrattuali o di capitolato speciale. E’ nelle facoltà dell’Azienda provvedere, qualora ne sussista la convenienza o la necessità, ad acquisti presso altre ditte presenti sul mercato, di particolari partite di merci relative al rapporto di aggiudicazione in essere, in deroga agli impegni contrattuali, in una percentuale non superiore al 20% del previsto onere economico della fornitura. I contratti di fornitura di macchine e/o apparecchiature debbono prevedere l’obbligo per la ditta aggiudicataria di provvedere, ove necessario, all’addestramento all’uso del personale addetto, nonché l’assicurazione di poter fornire pezzi di ricambio e materiale di consumo dedicato per almeno 5 anni dopo il periodo di garanzia obbligatorio, nonché, su specifica richiesta aziendale, la disponibilità alla manutenzione ordinaria e straordinaria full risk per almeno tre anni dopo la garanzia biennale. Art. 18 MODALITA’ DI CONSEGNA Il fornitore è tenuto alla consegna delle merci o all’esecuzione del servizio nel tempo e nel luogo indicato in via generale nel contratto o disposto con il dovuto dettaglio tramite ordine scritto. All’atto della consegna delle merci, le stesse sono sottoposte a verifica quantitativa da parte di un dipendente incaricato del ricevimento ed in contraddittorio col fornitore o con chi presenta la merce. La verifica quantitativa delle merci ed il peso riconosciuto sono, di norma, effettuati all’atto del ricevimento. Il fornitore dovrà sempre essere in grado di esibire copia della bolla di consegna con firma per ricevuta di incaricato i cui dati dovranno essere evidenziati in modo chiaro e leggibile. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità in ordine ad eventuali vizi delle merci stesse non rilevabili al momento del primo controllo in fase di consegna. 19 Gli appalti di forniture di beni e servizi possono essere soggetti a verifica in ogni momento da eseguirsi da parte di personale dell’Azienda e, ove necessario, da esperti esterni. Nel caso in cui la verifica qualitativa e di conformità tecnica richieda particolari competenze, non possedute dal dipendente che riceve la merce, la stessa è affidata al Direttore della Struttura Complessa richiedente o suo delegato. Le merci valutate immediatamente non conformi debbono essere respinte ed immediatamente sostituite. L’aggiudicatario è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti rilevati in corso di fornitura e dipendenti da vizi di costruzione o da difetti di materiali impiegati. I Capitolati Speciali di gara potranno riportare, in ordine alle clausole di consegna, eventuali ulteriori specifiche che potranno integrare e/o derogare o sostituire quelle previste dal presente articolo, si rimanda pertanto a quanto previsto all’art.5 2° e 3° capoverso. Art. 19 GARANZIA L’aggiudicatario garantisce i prodotti, i materiali, le apparecchiature fornite da tutti i difetti e gli inconvenienti, per un periodo di ventiquattro mesi o diverso periodo a seconda di quanto richiesto negli atti di gara decorrente dalla data di effettiva consegna e/o collaudo. L’aggiudicatario, pertanto, è obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzioni o da difetti dei materiali impiegati. Nel caso la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini stabiliti in Capitolato Speciale, l’Azienda può fare eseguire da altre imprese gli interventi necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati o reperire sul mercato i beni da sostituire, addebitando il relativo l’importo all’aggiudicatario. 20 Art. 20 CESSIONE E SUBAPPALTO E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura di beni e servizi, oggetto del contratto, senza il preventivo consenso formale scritto dell’Azienda. Le cessioni ed i subappalti senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, fanno sorgere nell’Azienda il diritto di sciogliere il contratto e di effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. L’autorizzazione alla cessione o al subappalto è subordinata al possesso dei requisiti da parte del soggetto interessato, previsti dalle normative vigenti. L’Azienda si riserva di richiedere ogni dichiarazione, attestazione o documento (sia del subappaltatore che del subappaltante) che riterrà opportuno acquisire ai fini dell’autorizzazione, ivi compresa copia del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti interessate. Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell’impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Art. 21 ADEGUAMENTO DEI PREZZI I prezzi quotati nelle offerte per la partecipazione alle varie procedure di gara debbono essere mantenuti dagli offerenti fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo i casi di variazioni previsti nel presente articolo, fatta salva eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi del codice civile e della variazione ISTAT. La richiesta di revisione può essere presentata, accompagnata dalla documentazione dimostrativa dell’aumento che si richiede, prima dei quattro mesi che precedono l’inizio dell’annualità, dopo la prima, nei contratti sopra indicati. Le variazioni del prezzo contrattuale vengono calcolate sulla base degli indici ISTAT relativi alle singole componenti del prezzo stesso. 21 I contratti devono indicare le date di riferimento degli indici ai fini del raffronto fra quelli di base e quelli presentati a documentazione delle richieste di variazione del prezzo. La revisione opera dall’inizio dell’annualità. Art. 22 PENALITA’ CONTRATTUALI Il fornitore può essere soggetto all’applicazione di penali, secondo le prescrizioni contenute negli atti di gara, in particolare quando esegua la fornitura dopo il termine stabilito, o sostituisca con ritardo la merce consegnata ritenuta non conforme, ovvero non esegua, anche parzialmente, la fornitura. L’importo massimo della penale da applicare, non può superare il 10% del valore annuale complessivo del contratto. La penale può essere applicata anche trattenendo la liquidazione di quota parte delle fatture pervenute. Nel caso di inadempienza contrattuale, qualora si debba provvedere all’acquisto di prodotti similari sul mercato, l’Azienda, oltre all’applicazione della penale, addebita al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, rivalendosi a tal fine sull’eventuale deposito cauzionale o sull’importo dei pagamenti da eseguirsi. E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda, di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale. Art. 23 MODALITA’ E TEMPI DI PAGAMENTO Le fatture devono essere emesse dal fornitore con l’indicazione degli elementi atti a identificare il contratto e l’ordine a cui si riferiscono; le stesse, corredate dai documenti che attestano il regolare ricevimento della merce o l’avvenuta corretta esecuzione del servizio, sono liquidate dagli uffici competenti. Il pagamento delle fatture viene disposto, di regola, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve diverse condizioni pattuite tra i contraenti evidenziate negli atti di gara o nella corrispondenza con le ditte che debbono formare oggetto di accettazione da parte delle stesse. 22 Ai fini dell’individuazione della data di decorrenza dei termini in questione, si fa riferimento alla data di ricevimento delle fatture; al riguardo si intendono convenzionalmente ricevute il 15 del mese le fatture pervenute nei primi 15 giorni del mese e il 30 quelle pervenute dal sedicesimo all’ultimo giorno del mese stesso. E’ fatta salva la facoltà per l’Azienda di accettare termini di pagamento più brevi in relazione a particolari e/o urgenti esigenze di acquisto, specie su piazza. In caso di cessione del credito, si applica il disposto dell’art. 117 del D.Lgs 163/2006 il creditore dovrà notificare all’Azienda copia legale dell’atto di cessione, redatto secondo legge. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione, salvo diverse valutazioni discrezionali dell’Azienda a seguito di espressa e motivata richiesta delle controparti. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. L’importo in sospensione dovra’ essere proporzionato al presumibile danno. Art. 24 INADEMPIMENTI In caso di inadempimento anche parziale da parte del fornitore anche di uno solo degli obblighi imposti dal contratto, è facoltà dell’Azienda ritenere anticipatamente risolto di diritto il medesimo, senza che il fornitore possa vantare il beneficio del termine di cui all’art. 1454 del Codice Civile. In tal caso il fornitore incorre nella perdita dell’eventuale deposito cauzionale per un importo pari al danno arrecato. L’Azienda ha facoltà di esercitare tale diritto solo dopo aver inoltrato contestazione scritta al fornitore e constatato che lo stesso non abbia provveduto a sanare le irregolarità contestate nei termini prescritti . Il fornitore che recede unilateralmente dal contratto incorre nella perdita dell’eventuale deposito cauzionale, fatto salvo l’obbligo di rifondere all’Azienda il danno arrecato, per intero in caso di sufficiente copertura del deposito cauzionale o 23 in parte qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente; in tali casi potrà essere operata trattenuta sulla liquidazione di fatture pervenute. La risoluzione contrattuale per causa del fornitore od il recesso dello stesso implica l’esclusione della Ditta dall’invito a gare e la non accettazione della partecipazione a gare mediante Procedure Aperte o Ristrette indette dall’Azienda. L’aggiudicatario non può sospendere le forniture per il solo effetto di contestazioni sorte tra le parti. Per ogni controversia, salvo diversa pattuizione, è competente esclusivamente il Foro di Sanremo. Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L’ Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: a) per motivi d’interesse pubblico debitamente motivati nel relativo atto deliberativo; b) in qualsiasi momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile; c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; d) in casi di cessazione dell’attività, o nel caso di concordato preventivo di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico dell’aggiudicatario; e) nei casi di cessione dell’attività commerciale. f) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati dall’Azienda; g) nei casi di morte o sopraggiunta incapacità dell’aggiudicatario quando la considerazione della sua persona sia stato motivo determinante dell’aggiudicazione o dell’affidamento; h) nel caso in cui l’esecuzione della fornitura non sia stata effettuata entro i termini stabiliti; i) in caso di esito negativo del collaudo in corso di fornitura ; j) per ogni altra causa prevista dalla normativa vigente in materia. L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso secondo il disposto dell’art. 1672 del C.C.24 La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Art. 26 MANUALI OPERATIVI CRONOLOGICI Sono stati approntati a cura della Struttura Complessa Acquisti: Manuale Operativo Cronologico per “Procedura Ristretta” Manuale Operativo Cronologico per “Procedura Aperta” Manuale Operativo Cronologico per “Cottimo fiduciario” I Manuali, sono stati redatti quali supporto “tecnico-operativo” al presente Regolamento e costituiscono uno strumento estremamente flessibile ed immediatamente aggiornabile con le normative ed i regolamenti che via via si susseguiranno nel complesso campo delle gare Europee ad evidenza pubblica. I Manuali illustrano le procedure richiamate, fornendo i riferimenti Legislativi e descrivendo nei dettagli le operazioni, gli adempimenti ed i modi di attuazione. I Manuali vengono aggiornati in tempo reale dai funzionari incaricati e gli aggiornamenti, prima della definitiva introduzione nel Manuale sono soggetti alla revisione ed approvazione da parte del Dirigente della Struttura Complessa “Acquisti”. ======================================================================= 25 PARTE SECONDA CAPO V “ REGOLAMENTO PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ” Art. 27 OGGETTO Il presente regolamento, è adottato in riferimento ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 (con particolare riferimento all’art. 125), del DPR n. 384/2001 e con riguardo alla Deliberazione Giunta Regionale 1178 del 03.11.2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Art. 28 DEFINIZIONI E PRINCIPI Agli effetti del presente atto si intende “acquisizione in economia ” ogni spesa inerente la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi da effettuarsi entro i limiti previsti dal presente Regolamento, e per la quale non è prevista, dal regolamento stesso, una procedura ad evidenza Pubblica, allo scopo di favorire lo snellimento dell’azione amministrativa, per motivi di semplicità, urgenza o necessità. Essa è tuttavia, nella maggior parte dei casi, caratterizzata dall’esperimento di procedure concorsuali per l’individuazione del soggetto affidatario, più avanti regolate. L’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. 26 Art. 29 LIMITI DI APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica all’acquisizione di Beni e Servizi unitamente intesi, sotto il termine “forniture”, di valore inferiore alla soglia comunitaria come sancito al comma 9) del richiamato art. 125 DL.gs 163/2006. I limiti economici di applicazione del presente regolamento saranno quindi automaticamente adeguati alle variazioni della predetta soglia. Il presente regolamento non si applica nei casi di spese rientranti tra quelle previste dal vigente Regolamento per l’effettuazione delle spese economali ( cassa economale), disciplinate nella Parte III^. Art. 30 STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE Le acquisizioni in economia vengono effettuate dalla Struttura Complessa Acquisti, operante nell’ambito del Dipartimento Economico Finanziario, istituzionalmente preposta all’attività contrattuale di beni e servizi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli. Alla Struttura Complessa Ingegneria Clinica vengono delegati, gli acquisti relativi esclusivamente ai conti economici sotto indicati, ed esclusivamente per beni e servizi correlati all’attività istituzionale, ferma restando ogni norma del presente Regolamento. Art. 31 PRESUPPOSTI E AMBITO DI APPLICAZIONE Fermo restando quanto sancito all’art. 29), si rimarca che le forniture di beni e servizi in economia sono ammessi per importi inferiori alla Soglia Comunitaria sulla base dell’art. 28, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006. Tale importo è soggetto a 27 revisione periodica con le modalità e i meccanismi di adeguamento previsti dall’art. 248 del citato D.Lgs. 163/2006. Fermi restando i limiti di cui sopra, gli acquisti in economia sono ammessi per le forniture sotto elencate ed i relativi Conti Economici di riferimento: a) FORNITURE DI BENI: 1) articoli tecnici; 2) medicinali, materiali diagnostici, presidi chirurgici, materiale sanitario, materiale protesico, materiale per emodialisi ed ogni altro prodotto di natura sanitaria; 3) generi alimentari; 4) materiale di guardaroba, lavanderia, pulizia e di convivenza in genere; 5) carburanti, lubrificanti e combustibili; 6) cancelleria, stampati, prodotti informatici ed altri prodotti economali; 7) apparecchiature economali e sanitarie; 8) arredi in generale (Tecnici, Sanitari, Economati, per Ufficio ecc.); 9) apparecchiature informatiche. b) FORNITURE DI SERVIZI: 1) servizi di pulizia, derattizzazione, di disinfestazione, di disinfezione e quant’altro attiene all’aspetto igienico-sanitario; 2) servizi di giardinaggio; 3) servizi di trasporto, ed altri servizi generali o specifici (vigilanza, guardianaggio ,ecc,); 4) servizi di assistenza alle apparecchiature informatiche; 5) servizi di noleggio; 6) servizi sanitari (brevi noleggi di apparecchiature); 7) altri servizi generali e sanitari; 8) spese di pubblicità (pubblicazione atti a sensi di legge); 9) tasse e tributi. Conti Economici di riferimento: Struttura: “ACQUISTI” (PROVVEDITORATO) Conto economico Descrizione Gruppo 120 “Acquisto Prodotti Sanitari” Tutti Conti da Prodotti farmaceutici ed emoderivati 120 005 005 a 120 010 020 Diagnostici e Reagenti 28 Dispositivi Medici Altro materiale Sanitario Gruppo 125 “Acquisto Prodotti non Sanitari” Tutti Conti Prodotti Alimentari da 125 005 005 a 125 020 005 Materiali Economati Combustibili, Carburanti e Lubrificanti Materiali per manutenzioni e riparazione Altro materiale non Sanitario Gruppo 130 “Manutenzione e riparazione” 130 025 005 Manutenzione ordinaria in appalto mobili e macchine 130 030 005 Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie 130 035 005 Interventi diversi di manutenzione ordinaria Gruppo 145 “Godimento di beni di terzi” Tutti i conti da 145 005 005 a 145 020 005 Locazione Beni immobili Noleggi Canoni Lesing Diritto utilizzo opere dell'ingegno Gruppo 170 “Spese Amministrative Generali” Tutti i conti da 170 010 005 a 170 025 020 Consulenze e altre prestazioni di lavoro autonomo Spese amministrative Premi di assicurazione Servizi Diversi Gruppo 180 “Servizi appaltati” Tutti i conti da 180 005 005 a Lavanderia 180 005 040 Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di Elaborazione Dati Servizi Trasporti Smaltimento Rifiuti Altri Servizi appaltati 29 010 020 005 010 025 005 010 030 005 010 035 005 010 040 005 010 045 005 010 050 005 Attrezzature specifiche sanitarie Attrezzature Generiche Mobili e arredi Autovetture, Ambulanze, motoveicoli e simili Autoveicoli industriali e da trasporto Macchine per ufficio elettromeccaniche, Computers, sistemi telefonici elettronici Macchine ordinarie d’ufficio 195 005 035 195 005 040 195 005 045 195.005.055 Tasse concessioni governative Tasse Automezzi Valoti bollati Oneri tributari diversi elettroniche, Struttura: INGEGNERIA CLINICA Conto economico Descrizione 120 010 020 125 018 005 130 025 005 130 030 005 Altro materiale sanitario Materiale per riparazione e manutenzione Manutenzione ordinaria in appalto mobili e macchine Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie Interventi diversi di manutenzione ordinaria Noleggi 130 035 005 145.010.010 Art. 32 ULTERIORI POSSIBILITA’ DI RICORSO ALLE ECONOMIE. Il ricorso alle spese in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente , quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nei termini previsti dal contratto. b) Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo. c) Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria. 30 d) Urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale. Art. 33 PROCEDURE Il ricorso alle acquisizioni in economia è effettuato mediante espletamento delle procedure sotto descritte: a) Affidamento diretto; b) Cottimo fiduciario. Affidamento diretto: Possono essere assegnate tramite l’affidamento diretto tutte le forniture per importi inferiori ai 20.000,00 Euro. Quando l’importo della spesa non supera tale limite, le offerte sono richieste ed acquisite agli atti, da parte del Responsabile del Procedimento, con i mezzi, nella forma e nel numero ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura. Si può quindi prescindere dalla formalità di richiesta di più preventivi nei seguenti casi: a) per provviste, forniture e servizi di importo annuo inferiore a 20.000,00 Euro, senza artificiosi frazionamenti; b) quando trattasi di acquisti di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, o di beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti: in tal caso la richiesta deve essere motivata dal Responsabile del Servizio utilizzatore; c) per forniture complementari. Il RUP e/o il Referente Istruttore avranno massima cura affinché di tutto l’iter procedimentale permanga traccia documentale atta a garantire ogni verifica sulla trasparenza delle scelte e degli atti da parte della Direzione e del Collegio dei Sindaci. 31 A tal scopo dovrà essere correttamente e compiutamente compilata “L’autorizzazione Dirigenziale per l’effettuazione delle spese in economia”, sottoscritta dal Dirigente della struttura competente. (vedi: fac-simile allegato sub n. 1 al presente regolamento), se necessario opportunamente integrata con ogni dato e/o informazione ritenuta utile all’intelleggibilità del procedimento . L’atto conclusivo del procedimento è rappresentato dalla emissione dell’ordinativo d’acquisto, attraverso la stampa sulla apposita procedura automatizzata alla quale provvederanno le Strutture delegate, merceologicamente e gestionalmente competenti: S.C. Farmaceutica Ospedaliera; S.S. Economato e logistica + Uff. Inventario. L’ordine sarà sottoscritto dal Dirigente della Struttura ordinatrice competente. Copia dell’ordine sarà trasmessa al fornitore, al magazzino competente per il ricevimento , alla Struttura Bilancio e Contabilità ed alle altre strutture Aziendali eventualmente interessate. Alla Struttura Bilancio e Contabilità, per completezza d’atti ai fini del controllo fatture, verrà inviata altresì copia dell’Autorizzazione Dirigenziale . Le Strutture incaricate dell’effettuazione delle spese in economia dovranno tenere apposito archivio cronologico delle autorizzazioni (concernenti affidamento diretto) numerate progressivamente con numerazione propria e con indicazione della struttura emittente. Le autorizzazioni dovranno essere corredate da tutta la documentazione a supporto comprovante il percorso d’acquisto e da copia dell’ordine meccanografico finale. Con cadenza mensile il Dirigente della Struttura Competente provvederà alla assunzione di apposita Determinazione di “Ricognitoria“ delle Autorizzazioni Dirigenziali per acquisizioni in “affidamento diretto”, adottate nel mese di riferimento. Cottimo fiduciario: Il Cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Sono affidate per il tramite del cottimo fiduciario tutte le forniture aventi importi superiori ai 20.000,00 Euro ed inferiori alla Soglia Comunitaria). 32 L’affidamento per il tramite del cottimo fiduciario - avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento - previa consultazione di almeno cinque operatori economici qualificati, qualora sussistano in tale numero. Tali soggetti di norma sono individuati tramite elenchi di operatori economici appositamente predisposti dalla stazione appaltante e/o previa adeguata pubblicità, sulla base di domande pervenute, ovvero, qualora necessario, sulla base di indagini di mercato. L’affidamento delle forniture di beni e servizi mediante Cottimo Fiduciario avviene mediante procedura negoziata – gara informale, con richiesta di preventivi/offerte redatti secondo le indicazioni contenute nell’invito a presentare offerta. RICHIESTA DELLE OFFERTE: La richiesta alle Ditte dei preventivi/offerta, può essere effettuata con qualsiasi mezzo (lettere, fax,e-mail, e-procurement, ecc.) e deve almeno contenere: - l’oggetto della prestazione - le eventuali garanzie richieste - le caratteristiche tecniche ed eventuali conformità a specifiche normative vigenti - la qualità e le modalità di esecuzione - le modalità di formulazione dei prezzi - le modalità e i tempi di pagamento - le modalità di scelta del contraente (prezzo più basso o qualità/prezzo) - le modalità ed i tempi di consegna/esecuzione, ove necessari - le eventuali penalità - la previsione eventuale della facoltà di rinnovo-proroga della fornitura e le modalità di esercizio della stessa. - la previsione eventuale della facoltà di aggiudicazione o non aggiudicazione in caso di presenza di unica offerta valida. - quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento. L’offerta è richiesta in doppia busta chiusa. La busta contenente l’offerta economica sarà aperta solo dopo le avvenute valutazioni tecniche per l’accertamento dell’idoneità e/o qualità tecnico funzionale dei beni o servizi da acquisire. L’apertura delle buste verrà effettuata dal Dirigente della Struttura competente o suo delegato alla presenza di due testimoni; delle operazioni sarà redatto apposito verbale TERMINI Eventuali termini stabiliti per la presentazione delle offerte sono meramente ordinatori, salvo diversa espressa indicazione.. 33 L’offerta pervenuta in ritardo o presentata da ditta non invitata così come il ritardo nel presentarsi alla negoziazione potranno quindi essere accettate sino a quando non si è giunti all’apertura delle offerte economiche. CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE Le forniture o i servizi in argomento sono affidati in base ad uno dei seguenti criteri: al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati dall’Azienda (qualità/prezzo). Nel caso di contratti da cui derivi un’entrata per l’Azienda, l’aggiudicazione o l’affidamento avvengono a favore dell’offerta contenente il prezzo più alto o a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa . Sono sempre ammesse negoziazioni con concorrenti invitati, qualora non esclusi in sede di valutazione tecnico-qualitativa , o con l’unico concorrente selezionato, al fine di conseguire le migliori condizioni economiche e modalità di fornitura prima di addivenire alla conclusione della procedura di assegnazione. AGGIUDICAZIONI: La formalizzazione delle aggiudicazioni avverrà mediante Deliberazione del Direttore Generale su proposta della Struttura competente o Determinazione Dirigenziale Dipartimentale, in osservanza a quanto stabilito dall’Atto Aziendale. CONTRATTO: Si rimanda all’art. 13) della Parte Prima “Regolamento Generale”. Art. 34 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Si rimanda all’art. 10 ) della Parte Prima “Regolamento Generale”. Art. 35 34 ATTIVITA’ PROCEDIMENTALE L’attività di acquisizione di beni e servizi in economia dovrà conformarsi ai seguenti criteri: - deve essere consentita, per quanto possibile, la concorrenzialità, salvi i casi di privativa industriale o esclusività tecnica debitamente motivata; il costo della negoziazione deve essere proporzionato rispetto all’entità del contratto; - la negoziazione deve essere caratterizzata da correttezza, lealtà, equidistanza fra le parti nel rispetto degli artt. 1337 e 1338 C.C., che disciplinano la responsabilità precontrattuale. L’Azienda deve fare un uso riservato delle informazioni ricevute dalle imprese concorrenti; - le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti alla procedura; - l’Azienda può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle offerte, ivi comprese le forme più avanzate di commercio elettronico (E-Procurement), con possibilità di far conoscere alle ditte le proposte dei concorrenti allo scopo di ottenere offerte migliorative; saranno all’occorrenza utilizzati anche i dati forniti dall’Osservatorio Prezzi Regionale, dalla Consip, dalle indagini effettuate presso altre AA.SS.LL. e AA.OO. e da precedenti contratti; - è possibile prevedere nell’ambito del rapporto contrattuale e nei limiti prefissati, la fornitura di beni o servizi alternativi occorrenti, previa definizione dei prezzi. E’ possibile altresì estendere il contratto, per l’approvvigionamento di ulteriori e non preventivati beni e servizi complementari e/o affini che si rendessero necessari nel corso della durata del contratto, nei limiti della soglia stabilita dalla normativa nazionale e comunitaria. Art. 36 REQUISITI DELL’AFFIDATARIO L’affidatario di servizi o forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, necessari a eseguire con puntualità e precisione le forniture e servizi affidatigli. Art. 37 35 CAMPIONATURA Si rimanda all’art. 6) della Parte Prima “Regolamento Generale”. Art. 38 VALUTAZIONE TECNICA DELLE FORNITURE Ove sussista la necessità di procedere alla valutazione tecnica per l’accertamento dell’idoneità e/o qualità tecnico-funzionale dei beni o servizi da acquisire, tale adempimento dovrà essere svolto nel modo seguente: fino al limite di 20.000,00 euro : o mediante specifica relazione dell’utilizzatore/gestore o suo delegato o scelta diretta; oltre i 20.000,00 euro e fino alla Soglia Comunitaria: o tramite parere di una Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal RUP. (v. parte I^ art. 10) Nel caso di forniture di beni e/o servizi di particolare specificità e complessità l’Azienda si riserva la facoltà di stabilire la costituzione della commissione nella composizione ritenuta maggiormente efficace in relazione a quanto trattato. Le Commissioni dovranno operare con criteri di massima sollecitudine, nel rispetto ed in analogia a quanto previsto dal Regolamento Generale in materia di Commissioni Giudicatrici (parte prima art. 12). Art. 39 DEPOSITI CAUZIONALI Per gli acquisti in economia disciplinati dal presente Regolamento non è previsto l’obbligo di prestare cauzioni provvisorie o definitive, che potranno essere previste a discrezione dell’Azienda, tenendo conto della tipologia, della natura e della durata della fornitura, nel qual caso si rimanda all’art. 15 della Parte Prima “Regolamento Generale” . Art. 40 DURATA DEL CONTRATTO QUINTO D’OBBLIGO E PROROGA D’ISTITUTO 36 RINNOVI CONTRATTUALI Si rimanda all’art. 14) della Parte Prima “Regolamento Generale” . Art. 41 SUBAPPALTO Si rimanda all’art. 20) della Parte Prima “Regolamento Generale”. Art. 42 COMMERCIO ELETTRONICO L’acquisizione di beni o servizi potrà essere eseguito anche attraverso siti di commercio elettronico che permettono, oltre alla consultazione del catalogo prodottiservizi, anche l’ordine ed eventualmente il pagamento on -line. Il commercio elettronico potrà essere realizzato secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 101/02 e dalla legislazione vigente in materia a seguito dell’introduzione della firma digitale e delle relative disposizioni regolamentari. Inoltre potrà essere utilizzato il sito di commercio elettronico per negoziazione a invito svolta con mezzo telematico, con particolare riguardo al Mercato Elettronico della P.A. nell’ambito del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze (piattaforma CONSIP). Art. 43 ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP L’acquisizione di beni e servizi deve essere effettuata attingendo alle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro attraverso la società CONSIP, laddove esistenti. Qualora l’Azienda, in presenza di dette convenzioni, ritenesse opportuno procedere in maniera autonoma dovrà adottare i prezzi previsti dalla convenzione come base d’asta al ribasso, o reperire sul mercato prodotti analoghi a costo minore rispetto alle richiamate convenzioni. Art. 44 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 37 E’ fatto assoluto divieto di scorporo artificioso in più partite di forniture con identico oggetto di Beni e Servizi , riguardanti identico oggetto, al solo scopo di assoggettarli all’applicazione del presente Regolamento, disattendendo le norme comunitarie in materia. Art. 45 NORME DI RINVIO Per le condizioni non espressamente previste nella Parte Seconda “REGOLAMENTO PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ” si fa rimando, per quanto applicabile” alle norme di cui alla Parte Prima: “REGOLAMENTO GENERALE”, alla normativa di riferimento D.Lgs. 163/2006, nonché al disposto del Codice Civile in materia. PARTE TERZA CAPO VI 38 Regolamento per l’effettuazione di spese mediante Cassa Economale e adempimenti economali Art. 46 STRUTTURA ECONOMATO E’ istituita nell’Ambito del Dipartimento Economico finanziario la Struttura Semplice Economato, in applicazione del disposto dell'art. 153, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) , che provvede: a) Alla gestione dei Servizi Aziendali connessi alla parte Logistica/alberghiera. b) Alla gestione della “Cassa Economale”, in armonia alle disposizioni del presente Regolamento. c) alla tenuta degli Inventari. d) alla custodia dei valori affidati (v. art. 57). e) alla riscossione di somme (v. art. 58). Il presente Regolamento disciplina, nella fattispecie , la gestione della “Cassa Economale” in quanto dedicata all’acquisto di beni e servizi,. Art. 47 SPESE ECONOMALI - DEFINIZIONE Sono da considerarsi spese economali, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale richiedono il pagamento in contanti o che per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza, esigono una immediata effettuazione. Art. 48 NATURA DELLE SPESE 39 E’ ammesso il ricorso alle spese economati, con i limiti stabiliti dal presente regolamento, nei seguenti casi: 1) spese postali, telefoniche, telegrafiche, di telefax, abbonamento RAI TV ed altri servizi di comunicazione a tariffa pubblica; 2) spese per imposte e tasse varie, SIAE ecc; 3) spese per generi di monopolio e valori bollati; 4) spese per piccoli lavori di manutenzione o riparazione degli automezzi in dotazione e per il pagamento di pedaggi autostradali, tessere prepagate; 5) spese per l’acquisto di libri, quotidiani, riviste e pubblicazioni in genere, ivi comprese rilegature e manutenzione libri e riviste d’interesse, articoli ed altri lavori urgenti di stampa e riproduzione. 6) spese per piccoli lavori di manutenzione o riparazione degli impianti, delle attrezzature e delle apparecchiature tecniche ed igienico - sanitarie, dei mobili, degli arredi e delle macchine per ufficio; 7) spese per il rimborso al personale di spese sostenute a causa di servizio, per l’uso di mezzi pubblici urbani ed extraurbani; 8) spese per le anticipazioni di spesa personale ed agli organi dell’Azienda comandati in missione; 9) spese per l’acquisto indifferibile ed urgente di carburanti, lubrificanti ed attrezzature d’ufficio ; 10) spese minute necessarie a garantire il normale funzionamento degli uffici e dei servizi di carattere economale, sanitario e tecnico, ivi compresi interventi in urgenza per derattizzazioni, disinfestazioni, pulizie straordinarie ecc.. 11) spese di trasporto merci, facchinaggio e spedizioni, traslochi, merci in contrassegno; 12) spese per la richiesta di certificati catastali, anagrafici, ecc.; 13) spese di acquisto di farmaci all’estero; 14) spese per inserzioni su Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale, quotidiani vari; 15) spese di sdoganamento di prodotti provenienti dall’estero; 16) spese per analisi beni merceologici. 17) quote associative. 18) spese derivanti da decreti ingiuntivi e/o successivi atti esecutivi non opposti dall’Azienda, nonché spese oblazioni in via amministrativa, qualora non sia possibile provvedere alla loro liquidazione, nel termine legale, in modo ordinario. Sono escluse a qualsiasi titolo spese concernenti beni durevoli , inventariabili in Conto Capitale. 40 Art. 49 LIMITI DELLE SPESE Le spese di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ,14 e 17 possono essere effettuate con il limite di € 2.000,00 (millecinquecento/(00) per ogni singola spesa. Le spese di cui ai numeri 13, 15, 16 e 18 possono essere effettuate senza alcun limite di spesa. Le spese di cui ai numeri 5, 13, 15, 16, 17, 18 debbono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Dipartimento Economico Finanziario. In caso di necessità ed urgenza è possibile superare il limite di € 2.000,00 con preventiva autorizzazione del Responsabile del Dipartimento Economico Finanziario. Art. 50 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E’ fatto tassativo divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi da effettuare nello stesso momento, riguardanti il medesimo oggetto, allo solo scopo di sottoporli all’applicazione del presente Regolamento per l’effettuazione delle spese mediante Cassa Economale. ART. 51 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – RESPONSABILITA’ La responsabilità della gestione delle attivita’ economali è affidata con apposito atto deliberativo dal Direttore Generale al Responsabile della Struttura Semplice Economato (di seguito per convenzione definito “Economo”), nell’ Ambito del Dipartimento Economico Finanziario che assume, pertanto, la figura di Funzionario Delegato. L’Economo individua ed assegna ad ogni dipendente le specifiche mansioni nell’ambito della struttura, ivi comprese quelle specifiche di gestione della “Cassa Economale”. Qualora l’assetto organizzativo dell’Azienda lo richieda, la gestione delle attività economati può articolarsi in forma decentrata in uno o più Presidi Sanitari (Ospedalieri o Distrettuali) o altre strutture decentrate affidandone la responsabilità a dipendenti del ruolo amministrativo di posizione funzionale non inferiore ad 41 Assistente, che potranno in caso di assenza o impedimento essere temporaneamente surrogati da dipendenti di ruolo di posizione funzionale inferiore. Tali dipendenti gestiscono responsabilmente le attività economati di competenza, sotto la vigilanza del Funzionario Delegato suddetto. L’Economo e gli altri dipendenti addetti alla gestione della “Cassa Economale”, in forma accentrata o decentrata: hanno l’obbligo della “resa di conto” e sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti, nella loro qualità di agenti contabili ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione; sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari e sono responsabili della regolarità dei pagamenti, da eseguire sempre in applicazione del presente regolamento. Oltre alla responsabilità civile e contabile di cui al comma precedente ed eventualmente a quella penale ai sensi delle leggi vigenti, sono soggetti anche alla responsabilità disciplinare secondo le norme vigenti nel Regolamento Organico dell’Azienda. Non possono fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il quale le stesse sono state concesse. In ordine al maneggio dei valori devono attenersi scrupolosamente alle norme fissate dal presente regolamento rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione allo stesso non riconducibile. ART. 52 MISURA DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE Per provvedere al pagamento delle somme rientranti nella sua competenza è emesso, in favore dell'economo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, un'anticipazione stabilita nella misura massima dell’1% (uno per cento) della spesa annua corrente prevista, nelle assegnazioni di Bilancio, per l’acquisizione di Beni e Servizi.. Eventuali ulteriori anticipazioni, aventi in ogni caso carattere eccezionale e temporaneo, sono disposte con motivata deliberazione o determina dirigenziale Il Direttore Generale, in relazione alle necessità di esercizio, risultanti dalle proposte del Direttore del Dipartimento Economico Finanziario dalle indicazioni fornite dal funzionario delegato, provvede all’inizio di ogni anno finanziario, a determinare 42 l’ammontare massimo del fondo di anticipazione della cassa economale. Tale ammontare può essere variato qualora nel corso della gestione del fondo o in sede di approvazione del rendiconto se ne presenti la necessità. Art. 53 ANTICIPAZIONE DEL FONDO Mensilmente, in conseguenza della Determinazione del Dirigente della S.S. Economato di cui al presente articolo, è emesso apposito mandato di reintegro nella misura stabilita dal Direttore Generale di accreditare, a favore dell’Economo, su apposito conto corrente aperto presso l’istituto bancario tesoriere dell’Azienda alle stesse condizioni di tasso stabilite per le eccedenze attive di tesoreria. L’Economo e gli altri dipendenti addetti alla gestione della “Cassa Economale”, in forma accentrata o decentrata devono avvalersi esclusivamente di tale conto corrente per: La costituzione di un fondo in contanti da utilizzare per i pagamento di minore importo; L’effettuazione dei pagamenti mediante l’emissione di assegni bancari. a tale scopo i funzionari suddetti provvedono al deposito delle firme presso il Tesoriere. Art. 54 RIPARTIZIONE DEL FONDO Il Responsabile della S.S. Economato, valutate le esigenze dei presidi sanitari e delle altre strutture decentrate (vedi art. 51 3° capoverso) provvede, previa propria Determinazione, alla ripartizione del fondo assegnato, affidandone la gestione al funzionario incaricato affinché provveda al pagamento delle spese economali di ogni singolo presidio o struttura decentrata. Art. 55 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 43 L'economo può dare corso ai pagamenti, esclusivamente sulla scorta di appositi "Buoni d’ordine” Il buono d'ordine dell'economo costituisce provvedimento di impegno di cui all'art. 191, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per la gestione del fondo di anticipazione l’Economo e/o il personale incaricato deve tenere: a) b) c) Riepilogativo mensile delle spese effettuate, estratto dal Sistema di Contabilità Informatizzato utilizzato per la Contabilità Aziendale; bollettari madre e figlia relativi alle singole spese da sostenersi. c.d. "Buoni d’ordine” bollettari madre e figlia relativi alle uscite di cassa. c.d. "ordini di pagamento” I dipendenti addetti alla gestione delle attività economali nei presidi sanitari e nelle strutture decentrate, devono tenere: a) Riepilogativo mensile delle spese effettuate, estratto dal Sistema di Contabilità Informatizzato utilizzato per la Contabilità Aziendale; b) bollettari madre e figlia relativi alle singole spese da sostenersi. "Buoni d’ordine” c) bollettari madre e figlia relativi alle uscite di cassa. c.d. "ordini di pagamento” I registri ed i bollettari previsti nei commi precedenti devono necessariamente contenere le seguenti indicazioni: a) per il riepilogo mensile informatizzato: 1) il numero d’ordine, la descrizione e l’importo di ogni singola spesa; 2) l’indicazione, per ogni singola spesa, del relativo capitolo di bilancio e Centro di Costo; 3) l’importo delle spese sostenute; 4) il saldo mensile; b) per i bollettari “buoni d’ordine”: 1) l’importo da pagare (in cifre ed in lettere) e la causale della spesa; 2) nome o ragione sociale del fornitore; 3) la firma del funzionario delegato e la data; 4) destinatari; 5) il conto economico e l’esercizio cui la spesa deve essere imputata, nonché l’indicazione del richiedente. Art. 56 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 44 Ogni mese, e comunque, in caso di esaurimento del fondo assegnato, o, quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lasci l’incarico, i dipendenti addetti alla gestione delle attività economati dei presidi sanitari e delle altre strutture decentrate, presentano all’Economo il registro delle spese, i bollettari ed i documenti giustificativi delle spese sostenute nonché la situazione mensile di cassa. Delle spese sostenute da tali dipendenti e di quelle sostenute direttamente, l’Economo tiene annotazione nel Sistema di Contabilità Aziendale dal quale mensilmente estrae il Riepilogativo mensile delle spese effettuate, richiamato all’art. 54. Il rendiconto, dopo i riscontri e le verifiche effettuati dai competenti uffici, munito del visto del Responsabile della Struttura Complessa Bilancio e Contabilità, è trasmesso al Direttore Generale, che lo approva, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate ed autorizzando il rimborso, con l’imputazione agli appositi conti economici, mediante emissione di mandati ad integrazione del fondo di anticipazione. Art. 57 VERIFICHE Il controllo del servizio di economato spetta al responsabile del Dipartimento Economico Finanziario. La gestione della cassa economale è soggetta a verifica ordinaria e straordinaria del Direttore Generale, o suo incaricato, del Responsabile della Struttura Complessa Bilancio e Contabilità e del Collegio dei Revisori. A tale scopo il funzionario delegato e gli altri dipendenti addetti alla gestione delle attività economati devono tenere regolarmente aggiornata la relativa documentazione giustificativa. ART. 58 CUSTODIA DEI VALORI AFFIDATI La custodia dei valori è affidata all'economo che deve disporre di una apposita cassaforte. 45 Le consistenze di cassa comprendenti tutti i valori di qualsiasi natura (contanti, titoli, vaglia, assegni, bolli ed altri valori in genere in consegna all'Economato) sono custodite nell'apposita cassaforte. ART. 59 RISCOSSIONE DI SOMME Esclusivamente per la sede Centrale di Bussana di Sanremo l'Economo assicura le riscossioni per le casistiche di seguito riportate: Buoni Mensa – per dipendenti ed esterni autorizzati. Telefonia privata dipendenti. Tessere magnetiche dipendenti. Fotocopie documenti e atti a terzi. Per le dette riscossioni sono tenuti: a) un registro, vidimato, riepilogativo ed esplicativo delle riscossioni effettuate; b) un registro, non vidimato, per carico e scarico Buoni Mensa. Dette operazione di riscossione vengono altresì registrate sul Sistema di Contabilità Informatizzato dell’Azienda con possibilità di estrazione mensile di apposito riepilogo. Tutte le somme introitate devono essere mensilmente conferite alla Tesoreria dell’Azienda con apposito versamento corredato dal riepilogo informatizzato di cui al precedente capoverso. ART. 60 NORME DI RINVIO Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 46 Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili: le norme contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e ss.mm.ii., del Codice Civile nonché delle normative vigenti in materia. ============================================ PARTE QUARTA CAPO VII NORME FINALI Art. 61 INDICAZIONI FINALI E NORME DI RINVIO ENTITA’ IMPORTI Gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono tutti al netto dell’Iva ad eccezione di quanto previsto per la Cassa Economale. 47 ACCESSO AGLI ATTI L’accesso ai documenti amministrativi, per le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza; l’Azienda garantisce l’accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese secondo il disposto della normativa vigente con riguardo alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 184/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. TRATTAMENTO DATI La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte dell’Azienda ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e ss.mm.ii. che saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: 1. gestione attività amministrativa, commerciali e fiscali; 2. assolvimento degli obblighi contrattuali; 3. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie; 4. finalità commerciali funzionali all’attività economica dell’Azienda. RINVII Per quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO UNICO e, ad integrazione delle disposizioni in esso contenute, si applica la normativa comunitaria in materia di appalti di forniture di beni e di servizi ai sensi del Dlgs 12.04.2006 n° 163 ss.mm.ii. e relativo regolamento di attuazione, nonché dal vigente Codice Civile. Eventuali modifiche apportate dal legislatore a detta normativa s’intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento, purchè si integrino nell’impianto complessivo dello stesso. Diversamente si procederà alla formale modifica del presente Regolamento Unico mediante Deliberazione del Direttore Generale. ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all’approvazione mediante Deliberazione del Direttore Generale, abrogando i precedenti regolamenti in materia. ============================================================= 48 Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. ======================================================================= °=°=°=°=°=°=°=°=°=°=° ALLEGATO N. 1 – al Regolamento Unico per la Fornitura di Beni e Servizi. INTESTAZIONE CON DATI IDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA COMPETENTE AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE PER L’EFFETTUAZIONE DI SPESE IN ECONOMIA MEDIANTE AFIDAMENTO DIRETTO N. / ______________ (struttura) Bussana, ____________________ IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ____________________________________________________ - Visto il REGOLAMENTO UNICO per l’acquisizione di Beni e Servizi “PARTE II^” REGOLAMENTO PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ” dell’ASL n. 1 Imperiese approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.___________del_____________________; Vista la richiesta in data __________ pervenuta da____________________________________________________ posta agli atti, concernente _________________________________________ - MOTIVAZIONI EVENTUALI - 49 - DESCRIZIONE EVENTUALE DEL PROCESSO. Preso atto per la suddetta richiesta ricorrono le condizioni di cui dall’art.33 del richiamato REGOLAMENTO UNICO per l’acquisizione di Beni e Servizi “PARTE II^” REGOLAMENTO PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ” per: con INDAGINE DI MERCATO AFFIDAMENTO DIRETTO senza INDAGINE DI MERCATO in quanto: Esclusività del bene/servizio da acquisire Complementarietà del bene/servizio da acquisire Valore irrilevante del bene/servizio da acquisire Urgenza improcrastinabile dell’acquisto Visto il prospetto riepilogativo delle offerte pervenute da parte delle ditte interpellate, poste agli atti: 1) __________ 2) __________ 3) __________ Vista l’offerta pervenuta da parte dell’unica Ditta interpellata: ____________ _______________________________________________ . VALUTAZIONE Vista la relazione di motivata scelta del materiale in questione effettuata in data_______________ da____________________________. Non necessaria – Scelta Diretta dell’U.O.(scrivente e/o richiedente e/o altro). Annotazioni aggiuntive eventuali: ________________________________________ ________________________________________________________________________________ - Preso atto della sufficiente disponibilità economica residua sulla Autorizzazione di spesa n. ________/_________ . ______________. 50 AUTORIZZA L’ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE AFIDAMENTO DIRETTO DI: N DESCRIZIONE QUANTITA’ COSTO UN. TOTALE IMPONIBILE IVA ____% TOTALE Presso la Ditta ________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ( Partita IVA indirizzo - tel. Fax e-Mail ) Destinatario;_________________________________________________________ Copia della presente autorizzazione meccanografico verrà trasmessa a: Ufficio Contabilità Fatture. (altri eventuali) --- unitamente a copia dell'ordine Copia dell’ordine meccanografico dovrà essere trasmesso a: Magazzino competente per il ricevimento (______________________) (altri eventuali) -- Ufficio Inventario (qualora trattasi di attrezzatura e/o apparecchiatura soggetta a inventario). ___________________________________ (firma del Responsabile della Struttura) 51 INDICE GENERALE PARTE PRIMA REGOLAMENTO GENERALE CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1...- Ambito di applicazione e normativa di riferimento.......................Pag. 2 Art. 2...- Principi generali ...........................................................................Pag. 2 Art. 3...- Criteri di scelta del contraente ......................................................Pag. 3 52 CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI Art. 4...- Determinazione dell’importo di gara e Forniture in Lotti ............Pag. 4 Art. 5...- Specifiche tecniche - Capitolati Speciali Tecnici ..........................Pag. Gruppi di lavoro Art. 6...- Campionature……………………………………………………. Pag. 4 6 Art. 7...- Sopralluoghi e collaudi.................................................................Pag. 7 Art. 8...- Acquisti di prodotti determinati ....................................................Pag. 8 Art. 9...- Documentazione del percorso di acquisto.....................................Pag. 9 Art. 10.– Responsabile del procedimento…………………………………...Pag. 9 Custodia degli atti CAPO III ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA O NAZIONALE (GARE CEE) Art. 11 - Disposizioni generali ...................................................................Pag. 10 Art. 12 - Commissione Giudicatrice ...........................................................Pag. 13 CAPO IV STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI Art. 13 - Stipula del contratto .....................................................................Pag. 15 Art. 14 - Durata del contratto – quinto d’obbligo e proroga d’istituto – Rinnovi contrattuali………………………………….. ………….Pag. . 16 Art. 15 - Depositi Cauzionali......................................................................Pag. 53 17 Art. 16 - Responsabilità civile – Polizze assicurative .................................Pag. 18 Art. 17 - Esecuzione delle forniture di beni e servizi ..................................Pag. 18 Art. 18 - Modalità di consegna..……………………………….. ………….Pag. . 19 Art. 19 - Garanzia.......................................................................................Pag. 20 Art. 20 - Cessione e Subappalto .................................................................Pag. 21 Art. 21 - Adeguamento dei prezzi...............................................................Pag. 21 Art. 22 - Penalità contrattuali………………………………….. ………….Pag. 22 Art. 23 - Modalità e tempi di pagamento…………………………………..Pag. 22 Art. 24 - Inadempimenti…………………………. .....................................Pag. 23 Art. 25 - Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa…………Pag. 24 Art. 26 - Manuali operativi cronologici,,….. ……………………………….Pag. 25 PARTE SECONDA CAPO V “ REGOLAMENTO PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ” Art. 27 - Oggetto ........................................................................................Pag. 26 Art. 28 - Definizioni e principi………..……………………….. ………….Pag. . 26 Art. 29 - Limiti di applicazione…………………. ......................................Pag. 27 Art. 30 - Struttura Organizzativa competente .............................................Pag. 27 Art. 31 - Presupposti e ambito di applicazione ...........................................Pag. 27 Art. 32 - Ulteriori possibilità di ricorso alle acquisizioni in economia…….Pag. . 30 Art. 33 - Procedure.....................................................................................Pag. 54 30 Affidamento Diretto Cottimo fiduciario o Richiesta delle offerte o Termini o Criteri di scelta del contraente o Aggiudicazioni o Contratto Art. 34 - Responsabile del Procedimento....................................................Pag. 34 Art. 35 - Attività procedimentale................................................................Pag. 34 Art. 36 - Requisiti dell’affidatario…………………………….. …………..Pag. 35 Art. 37 - Campionatura……………………………………………………..Pag. 35 Art. 38 - Valutazione tecnica delle forniture…………………………........Pag. 35 Art. 39 - Depositi Cauzionali………………………………………….……Pag. 36 Art. 40 - Durata del contratto - quinto d’obbligo e proroga d’istituto Rinnovi Contrattuali……………….……………………………….Pag. 36 Art. 41 - Subappalto ..................................................................................Pag. 36 Art. 42 - Commercio Elettronico ................................................................Pag. 36 Art. 43 - Adesione alle Convenzioni CONSIP……………….. …………..Pag. 37 Art. 44 - Divieto di frazionamento……………………..…………………..Pag. 37 Art. 45 - Norme di rinvio………………………..........................................Pag. 37 PARTE TERZA CAPO VI REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DI SPESE MEDIANTE “CASSA ECONOMALE” E ADEMPIMENTI ECONOMALI. Art. 46 - Struttura Economato ....................................................................Pag. 38 Art. 47 - Spese economati - Definizione.....................................................Pag. 39 55 Art. 48 - Natura delle spese ........................................................................Pag. 39 Art. 49 - Limiti delle spese .........................................................................Pag. 40 Art. 50 - Divieto di frazionamento..............................................................Pag. 40 Art. 51 - Affidamento del Servizio - Responsabilità ...................................Pag. 41 Art. 52 - Misura del Fondo di Anticipazione ..............................................Pag. 42 Art. 53 - Anticipazione del Fondo ..............................................................Pag. 42 Art. 54 - Ripartizione del fondo………..…………………………………. Pag. 43 Art. 55 - Adempimenti amministrativi e contabili………………………... Pag. 43 Art. 56 - Rendicontazione delle spese.........................................................Pag. 44 Art. 57 - Verifiche ......................................................................................Pag. 45 Art. 58 - Custodia dei valori affidati...........................................................Pag. 45 Art. 59 - Riscossione di somme..................................................................Pag. 45 Art. 60 - Norme di rinvio............................................................................Pag. 46 PARTE QUARTA CAPO VII NORME FINALI Art 61 - Indicazioni finali e norme di rinvio ..............................................Pag. 47 Entità Importi Accesso agli atti Trattamento dati Rinvii Entrata in vigore 56 ============================================================= 57