Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO composto dai Signori: Presidente Dott. Giuseppe Marziale Presidente del Collegio ABF di Roma Prof. Avv. Enrico Quadri Membro effettivo Presidente del Collegio ABF di Napoli Prof. Avv. Antonio Gambaro Membro effettivo Presidente del Collegio ABF di Milano Prof. Marilena RISPOLI FARINA Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un cliente Consumatore) Membro effettivo Avv. Chiara PETRILLO Membro supplente [Relatore] Membro supplente Componente del Collegio ABF di Roma designato dal CNCU nella seduta del 19/03/2014, dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Con ricorso del 16 agosto 2013, il ricorrente ha chiesto all’Arbitro la condanna dell’intermediario alla restituzione delle quote delle commissioni bancarie, degli oneri conseguenti alle operazioni e dei premi assicurativi anticipatamente corrisposti in relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro ed anticipatamente estinto. Pag. 2/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 Con altro ricorso in pari data, poi, il ricorrente ha chiesto all’Arbitro la condanna del medesimo intermediario alla restituzione delle quote delle commissioni bancarie, degli oneri conseguenti alle operazioni e dei premi assicurativi corrisposti in relazione ad un altro contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, anch’esso anticipatamente estinto. Tali ricorsi facevano seguito alla proposizione di rituali reclami in data 25.5.2013, indirizzati all’intermediario con il quale il ricorrente aveva stipulato i due contratti. Ai reclami aveva risposto in data 10.7.2013 non già l’intermediario cui erano stati indirizzati, bensì l’intermediario che, a seguito di scissione parziale, si era reso cessionario del ramo d’azienda “cessione del quinto”. Detto intermediario, senza tuttavia dare alcuna comunicazione dell’avvenuta scissione, si limitava a dare riscontro negativo ad entrambi i reclami negando perciò la debenza delle somme richieste in restituzione dal ricorrente. Il cliente si determinava, pertanto, alla presentazione dei ricorsi innanzi a questo Collegio, proponendo le proprie domande nei confronti dell’intermediario con il quale aveva stipulato i contratti. Con il primo ricorso il ricorrente narrava di aver stipulato in data 16.6.2006 un contratto di finanziamento per l’importo di € 21.480,00 da restituire, in 120 rate mensili, mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro. Narrava ancora il ricorrente di aver estinto anticipatamente il proprio debito in data 2.11.2009. In relazione a tale finanziamento il ricorrente (cfr. reclamo del 25.5.2013 cui il ricorrente medesimo rinvia nella pag. 4 del modulo del ricorso) chiede il rimborso della somma di euro 1.560,43, oltre interessi dalla data del reclamo al saldo a titolo di restituzione delle Pag. 3/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 quote delle commissioni, degli “oneri conseguenti all’operazione” e dei premi assicurativi anticipatamente corrisposti al momento della stipula del contratto. Con il secondo ricorso il ricorrente narrava di aver stipulato, in data 27.6.2006, un contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo mutuato di € 21.840,00 rimborsabile in 120 rate mensili. Anche il debito maturato in relazione a questo secondo contratto veniva estinto dal ricorrente in data dal 2.11.2009. In relazione a tale finanziamento il medesimo ricorrente (cfr. reclamo del 25.5.2013 cui il ricorrente rinvia nella pag. 4 del modulo del ricorso) chiede il rimborso della somma di euro 1.540,60, oltre interessi dalla data del reclamo al saldo a titolo di restituzione delle quote delle commissioni, degli “oneri conseguenti all’operazione” e dei premi assicurativi anticipatamente corrisposti al momento della stipula del contratto. L’intermediario ha depositato controdeduzioni mediante le quali, eccepito il difetto di legittimazione passiva per aver ceduto l’intero compendio della cessione del quinto ad altro intermediario in data 27.6.2008 e rappresentato che l’intermediario incorporante ha già provveduto a fornire riscontro al ricorrente in data 10.7.2013, chiede il rigetto del ricorso producendo, a tal fine, l’atto di fusione del 27.6.2008 e le relative ricevute di presentazione in via telematica per l’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle Imprese in data 30.6.2008. Con ordinanza n. 992 del 21.2.2014 il Collegio di Roma, riuniti i ricorsi, li rimetteva al Collegio di Coordinamento, rilevando l’esistenza di un contrasto tra decisioni di questo Arbitro relativamente alla questione pregiudiziale attinente alla eccepita carenza di legittimazione passiva dell’intermediario resistente. Pag. 4/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 Con tale ordinanza il Collegio romano ha segnalato, infatti, l’esistenza di due diversi orientamenti in seno al Collegio di Napoli in relazione a precedenti del tutto analoghi a quello che costituisce oggetto del presente giudizio. Secondo un primo orientamento l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dovrebbe essere rigettata poiché si applicherebbe al caso di specie l’art. 58 t.u.b., rubricato “Cessione di rapporti giuridici”, il quale richiede, ai fini dell’opponibilità della “cessione”, un regime di pubblicità “congiuntive” in mancanza delle quali la cessione è inopponibile ai clienti (decisioni ABF, Collegio di Napoli, nn. 1721 e 1722 del 28 maggio 2012). Secondo l’altro indirizzo, invece, la fattispecie oggetto del presente giudizio è disciplinata non già dall’art. 58 t.u.b., relativo alla “cessione di rapporti giuridici”, bensì dell’art. 57 t.u.b., rubricato esattamente “fusioni e scissioni”. Muovendo da tale presupposto, dunque, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile se proposto nei confronti della società scissa tutte le volte in cui il rimborso anticipato dei finanziamenti da parte del ricorrente sia avvenuto posteriormente alla data di iscrizione del progetto di scissione nel registro delle imprese (decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 4436 del 27 dicembre 2012). Il Collegio romano peraltro, aderendo in via preliminare all’orientamento che invoca quale norma applicabile al caso di specie l’art. 57 t.u.b., ritiene di prospettare una terza soluzione mediante la quale si giungerebbe all’accoglimento del ricorso in virtù dell’art. 2506quater, terzo comma, c.c., a norma del quale «ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico». Pag. 5/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 Diritto Così delineata la questione sottoposta al Collegio di coordinamento appare innanzitutto utile ricordare le motivazioni sottostanti ai due distinti orientamenti formatisi in seno all’ABF. Secondo l’orientamento favorevole all’applicabilità dell’art. 58 t.u.b. quale norma derogatoria speciale (e quindi prevalente) della disciplina generale in materia di scissioni “ove vengano in gioco cessioni a banche (nonché a intermediari finanziari e a soggetti comunque inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata) di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, tali effetti (e gli ulteriori ivi contemplati) decorrono dalla pubblicità rafforzata e congiunta dell’iscrizione nel registro delle imprese e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» (decisioni ABF, Collegio di Napoli, n. 1721 e 1722 del 28 maggio 2012), cosicché ogniqualvolta non si sia dato corso al doppio regime di pubblicità previsto da tale norma le domande dei ricorrenti debbono trovare accoglimento nei confronti della società scissa. Si precisa, infatti, che: «Dal momento che le pubblicità “congiuntive” sono espressamente considerate nei commi terzo, quarto, quinto e sesto (che, non a caso, impiegano il plurale “adempimenti”),non è possibile ritenere che l’esecuzione di una sola di esse sia sufficiente a integrare la fattispecie e a farne scaturire gli effetti. Solo con l’esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti si potrà infatti beneficiare del regime di privilegio stabilito dall’art. 58 e, in particolare, della sua sostituzione alla notificazione dell’atto o all’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto (Cass., 8 ottobre 2010, n. 20914) assumendo questi adempimenti valenze che “eccedono la normale portata della pubblicità dichiarativa” […] e rilevando anche in punto di Pag. 6/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 legittimazione passiva al ricorso presso l’Arbitro Bancario» (decisioni ABF, Collegio di Napoli, n. 1721 e 1722 cit.). Ciò posto, l’orientamento in parola giunge alle seguenti conclusioni: «Il resistente (che, in punto di fatto, continua ad appartenere insieme al cessionario a uno stesso gruppo bancario) eccepisce l’avvenuta iscrizione della scissione nel registro delle imprese ma nulla aggiunge in ordine all’ulteriore adempimento pubblicitario previsto dalla legge per la produzione degli effetti oggetto dell’eccezione [ossia, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana]. In difetto di tale allegazione, l’eccezione di sua carenza di legittimazione passiva va conseguentemente respinta» (decisioni ABF, Collegio di Napoli, n. 1721 e 1722 del 28 maggio 2012). Invocano l’applicabilità dell’art. 58 t.u.b. anche altre decisioni di quest’organo (talune evocate dalle decisioni sopra citate), ma a ben guardare tali decisioni riguardano talora vere e proprie cessioni e non invece scissioni, sicché l’applicabilità dell’art. 58 t.u.b. non può revocarsi in dubbio (es. decisioni ABF Collegio di Napoli n. 3057 del 5 giugno 2013 e n. 287 del 10 febbraio 2011), talaltra, invece, si limitano a rilevare, nella fattispecie sottopostagli, il rispetto della più rigorosa previsione in materia pubblicitaria (ossia l’intervenuta pubblicazione anche in Gazzetta Ufficiale) prevista dall’art. 58 t.u.b. ai fini della certa validità dell’operazione, non ponendosi affatto il problema di effettività dell’operazione stessa, sicché un’ulteriore speculazione su tale (comunque irrilevante) aspetto si sarebbe rivelata superflua (il riferimento è alle decisioni ABF, Collegio di Milano n. 5009 del 2 ottobre 2013 e Collegio di Roma n. 1050 del 24 maggio 2011). Al contrario, le più recenti decisioni di questo Arbitro sul tema specifico oggetto della presente controversia affermano l’applicabilità alle operazioni di scissione della sola disciplina dettata dall’art. 57 Pag. 7/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 t.u.b. come integrata dalle norme del Codice Civile e conseguentemente l’inapplicabilità dell’art. 58 t.u.b. (decisioni ABF, Collegio di Milano n. 5649 del 7 novembre 2013; Collegio di Napoli nn. 4901 del 27 settembre 2013, 3202 del 12 giugno 2013, 951 del 19 febbraio 2013, 4438 del 27 dicembre 2012, 4177 del 10 dicembre 2012). Le decisioni sopra citate, peraltro, si riflettono in parimenti orientate posizioni dottrinali. Parte della dottrina ha infatti invocato l’applicabilità dell’art. 58 t.u.b., valorizzando l’oggetto dell’operazione che concerne in ogni caso la cessione di un ramo di azienda ovvero la cessione in blocco di rapporti giuridici tra banche, altra parte della dottrina ha invece sottolineato che fusioni e scissioni trovano la loro fonte principale di regolamentazione nella disciplina speciale contenuta nell’art. 57 t.u.b., integrata, ove lacunosa, dal Codice civile. Appare allora preliminarmente necessario un sia pur breve excursus della normativa evocata e delle rationes sottese alle due distinte e diverse discipline della scissione e della cessione dei rapporti giuridici contenute nel Testo Unico Bancario. L’art. 57 t.u.b., rubricato “Fusioni e scissioni” dispone che “1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1. 3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni. 4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di Pag. 8/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione”. L’art. 58 t.u.b., rubricato “Cessioni di rapporti giuridici” prescrive, invece, che “1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile. 5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli Pag. 9/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106”. A fronte, dunque, di una disciplina piuttosto articolata per le cessioni di rapporti giuridici, la disciplina delle fusioni e scissioni è invece alquanto scarna, ma è comunque evidente che nell’una come nell’altra ipotesi la disciplina speciale contenuta nel Testo Unico Bancario deve essere integrata, ove lacunosa, dalla disciplina generale contenuta nel Codice civile secondo le regole generali, come d’altra parte si evince anche dalle norme sopra evocate che contengono puntuali (ma non esaustivi) riferimenti alla disciplina codicistica. Ciò premesso, la questione sottoposta a questo Collegio nasce dalla evidente constatazione che ogni scissione (e così anche quella parziale) implica la cessione di rapporti giuridici dalla società scissa alla società beneficiaria, sicché l’interrogativo principale riguarda la sussumibilità di tale sorta di “cessione” nell’ambito della disciplina della scissione ovvero in quella, sostanzialmente diversa, della cessione ex art. 58 t.u.b., applicabile ai sensi della citata norma alla “cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”. Differenti sono, infatti, i presupposti per dar luogo alle due operazioni e diverse ne sono gli effetti. Sul fronte dei presupposti la disciplina in materia di operazioni di scissione impone, innanzitutto, la preventiva e necessaria autorizzazione della Banca d’Italia, la quale valuta ex ante che l’operazione non contrasti con i canoni della sana e prudente gestione Pag. 10/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 (art, 57, comma 1, t.u.b.). In mancanza di tale autorizzazione l’operazione non può essere pubblicizzata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto e della deliberazione assembleare che vi abbia eventualmente apportato modifiche (art. 57, comma 2, t.u.b.). Solo una volta che l’operazione di fusione o scissione sia stata autorizzata dalla Banca d’Italia, essa può quindi essere pubblicizzata sul registro delle imprese e può sortire gli effetti che le sono propri. Ciò significa che tanto l’autorizzazione della Banca d’Italia quanto la pubblicità dell’operazione sul registro delle imprese sono veri e propri elementi costitutivi dell’operazione, essendo la produzione degli effetti anche inter partes subordinata a tali adempimenti. La pubblicità sul registro delle imprese è in questo caso, quindi, una vera e propria pubblicità costitutiva. Le operazioni di cessione di rapporti giuridici, invece, non necessitano di una autorizzazione della Banca d'Italia (prescritta dalle Istruzioni di Banca d’Italia per le sole cessioni di maggiore rilevanza). È, quindi, di norma sufficiente che le banche coinvolte in detta operazione si attengano alle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Per le modalità con le quali è strutturato il regime pubblicitario di tali operazioni, pertanto, la banca cessionaria dà notizia della già avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (fermo il potere della Banca d'Italia di stabilire forme integrative di pubblicità) (art. 58, comma 2, t.u.b.). L’operazione di cessione si perfeziona, quindi, già in un momento precedente all’adempimento pubblicitario e produce effetto tra le parti anche prima di tale momento. Così come per la cessione di credito disciplinata dal Codice civile, ciò che è differito nel tempo rispetto al Pag. 11/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 perfezionamento del contratto è esclusivamente la produzione di effetti nei confronti dei debitori ceduti, ossia di coloro che sono terzi rispetto al contratto. Il quarto comma dell’art. 58 t.u.b., nell’introdurre una norma speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti (che richiede la notifica della cessione al debitore ceduto ovvero la sua accettazione), dispone infatti che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. La pubblicità quindi, diversamente da quanto previsto in materia di fusioni e scissioni, sostituisce quella dichiarazione di scienza, evidentemente recettizia, prevista dall’art. 1264 c.c. e consistente nella notifica dell’avvenuta operazione (peraltro in materia societaria l’art. 2559 cod. civ. prescrive, ai fini dell’opponibilità della cessione ai creditori, la sola pubblicazione dell’operazione sul registro delle imprese e non anche in G.U.). Il legislatore ha, pertanto, in materia bancaria (e societaria) evidentemente introdotto tale forma pubblicitaria in deroga alla disciplina generale al fine di agevolare le società che cedono rapporti giuridici “in blocco”, ossia numericamente consistenti, e quindi – quantomeno potenzialmente – con un elevato numero di controparti contrattuali. Proprio avendo riguardo alle conseguenze che le operazioni di scissione societaria e di cessione di rapporti giuridici implicano ed agli effetti delle prescritte pubblicità si manifesta, poi, la più netta differenza tra i due istituti in esame. Infatti, nelle operazioni di cessione di rapporti giuridici, a seguito della prescritta pubblicità, “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto Pag. 12/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 di cessione” e “trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva” (art. 58, comma 5, t.u.b.); inoltre “Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente” (art. 58, comma 6, t.u.b.). Ciò significa che, a fronte di un sistema pubblicitario più imponente, il cedente rimane obbligato solidalmente con il cessionario perfezionamento per della il limitato periodo pubblicizzazione di tre mesi dell’operazione, dal sicché, trascorso tale termine, il cedente è definitivamente liberato da ogni vincolo. Nelle operazioni di scissione e fusione siamo invece in presenza di un sistema di tutela dei creditori – di derivazione comunitaria – di grado più elevato. Se, infatti, non è richiesta la pubblicità dell’operazione in Gazzetta Ufficiale, sul fronte degli effetti che si producono nei confronti dei creditori della società scissa l’art. 2506quater, comma 3, c.c., con una norma evidentemente di chiusura del sistema, prevede che quest’ultima rimanga obbligata sine die in solido con la società beneficiaria al pagamento dei debiti, seppur nei limiti del patrimonio netto ceduto e per la sola ipotesi in cui la società beneficiaria, previamente escussa, non abbia soddisfatto i creditori. Si tratta, dunque, di una responsabilità solidale, limitata e sussidiaria. La tutela assicurata ai creditori in ipotesi di scissione è, si ribadisce, più intensa di quella garantita alla medesima categoria nell’ipotesi di cessione di rapporti giuridici, essendo la disciplina delle scissioni in grado di assicurare al ceto creditorio la persistenza della garanzia patrimoniale originaria. È allora evidente che la differenza tra le due operazioni non attiene esclusivamente alla veste formale del negozio di disposizione, bensì Pag. 13/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 alla sostanza del negozio stesso, ossia alle scelte imprenditoriali dell’intermediario in relazione alle modalità di ristrutturazione della propria azienda. Nella scelta del contratto che gli intermediari si determinano a stipulare, infatti, pesano certamente in maniera determinante gli effetti che gli stessi intendono perseguire, cosicché gli stessi consapevolmente prediligono una forma contrattuale piuttosto che l’altra a seconda degli obbiettivi perseguiti. Alla luce di queste considerazioni l’art. 58 t.u.b., lungi dall’essere una norma speciale come tale applicabile a tutte le operazioni che abbiano ad oggetto la cessione tra banche di rapporti giuridici in blocco a prescindere dalla veste formale che le parti danno all’operazione, rappresenta piuttosto una norma di chiusura del sistema, trovando essa applicazione in tutte le ipotesi di cessione di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco nella misura in cui queste “cessioni” non trovino un’autonoma e specifica disciplina ovvero ove tale disciplina si riveli lacunosa. Appare allora evidente che l’art. 57 t.u.b. e le norme codicistiche in materia di fusioni e scissioni disciplinano compiutamente ogni aspetto inerente tanto la pubblicità dell’operazione quanto i suoi effetti, cosicché non vi è spazio alcuno per l’applicabilità dell’art. 58 t.u.b. La più rigorosa esegesi del dato normativo impone allora di affermare che l’art. 57 t.u.b. non si limita affatto a disciplinare una particolare veste formale dell’operazione di “cessione” di rapporti giuridici, con la conseguenza che sarebbe poi in ogni caso applicabile il regime pubblicitario dell’art. 58 t.u.b., bensì disciplina un’operazione (la fusione o scissione) che ha tanto presupposti quanto (e soprattutto) effetti diversi rispetto a quelli disciplinati dall’art. 58 t.u.b.: una previa autorizzazione di Banca d’Italia, un regime pubblicitario meno Pag. 14/15 Decisione N. 3961 del 24 giugno 2014 complesso a fronte del quale la società scissa rimane, però, obbligata – seppur con i limiti che si sono sopra evidenziati – nei confronti dei creditori. In ordine alla responsabilità dell’intermediario convenuto, non vi è dubbio che tra le regole che disciplinano la scissione vi è – come si è anticipato – anche quella dettata dall’art. 2506 quater , ultimo comma, cod. civ., il quale appunto stabilisce che la società scissa rimanga solidalmente responsabile con la società beneficiaria “dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Nel caso di specie tuttavia, non è dubbio che il debito dell’intermediario sia sorto solo al momento della estinzione anticipata dei due contratti di finanziamento in ragione dell’avvenuto pagamento da parte del ricorrente delle somme risultanti dai conteggi dell’intermediario cessionario. Poiché, dunque, il debito è sorto successivamente alla pubblicazione del progetto di scissione e poiché, inoltre, esso è sorto per un asserito errore dell’intermediario cessionario e non invece della banca scissa, quest’ultima non può essere chiamata a risponderne. P.Q.M. Il Collegio non accoglie i ricorsi. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 15/15