REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE

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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DEL
COMUNE
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 14 settembre 1998
- ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina, in deroga alle norme di cui alla legge 24.12.1908, n°
783, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti
locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile, le
procedure di alienazione del patrimonio immobiliare del comune di Termini Imerese.
Tali procedure si applicheranno a tutti i beni del patrimonio comunale, compresi i beni
patrimoniali indisponibili, purchè l’alienazione e la cessione non comporti modifica o
distrazione nella loro destinazione pubblica, in conformità all’art. 828 c.c..
- ART. 2 ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO
1. I contratti che hanno per oggetto atti di alienazione, acquisizione, disposizione dei beni
immobili sono preceduti da apposita delibera a contrattare, adottata dalla Giunta
Municipale, e contenente l’esatta individuazione e la stima del bene.
2. I contratti di compravendita, permuta, transazione aventi per oggetto beni immobili
sono stipulati in forma pubblica o forma pubblica-amministrativa. I contratti di locazione
ed i comodati vengono, di norma, conclusi mediante scrittura privata soggetta a
registrazione.
3. Le alienazioni dei beni sono precedute da asta pubblica da esperirsi, generalmente,
mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta posto
dall’Amministrazione. Si applicano alle alienazioni del patrimonio disponibile le
procedure previste dal successivo articolo.
4. I contratti di permuta e transazione vengono conclusi sulla base del reciproco interesse
delle parti mediante trattativa privata.
5. Gli atti di donazione in favore dell’Ente debbono essere accettati con provvedimento
della Giunta Municipale. La mancata accettazione dovrà essere congruamente
motivata.
6. I rapporti di locazione vengono conclusi mediante trattativa privata tra l’Ente
soggetti interessati.
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ed i
- ART. 3 PROCEDURE DI ALIENZIONE DEL PATRIMONIO
1. Le alienazioni di beni patrimoniali sono precedute da apposita delibera a contrarre,
adottata dalla Giunta Municipale, contenente l’esatta individuazione e la stima del
bene.
2. Le alienazioni sono effettuate con asta pubblica da esperirsi mediante offerte segrete,
in aumento rispetto al prezzo a base d’asta posto dall’Amministrazione Comunale,
secondo le modalità specificate nel bando d’asta.
3. L’avviso d’asta va pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, nei
luoghi pubblici, nonché all’albo dei Comuni limitrofi.
4. Al fine di dare ampia pubblicità il Dirigente del Servizio Patrimonio potrà di volta in volta
individuare altre forme idonee quali emittente radio - televisivi del luogo, manifesti
murali, via internet e simili.
5. Comunque per i beni di valore superiore a €. 258.228,45 (£.500.000.000) l’avviso
d’asta dovrà essere pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
6. La pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune deve avvenire 15 (quindici)
giorni prima di quello fissato per la gara ,salvo i casi di motivata urgenza, in cui è
possibile ridurre il termine fino a 5 (cinque ) giorni; le altre forme di pubblicità debbono
avvenire entro un termine adeguato e comunque entro 5 (cinque ) giorni.
7. Per le Commissioni di gara valgono le norme generali del regolamento dei contratti.
8. L’aggiudicazione viene disposta dal Presidente di Gara a favore dell’offerta più
favorevole.
9. Qualora l’asta vada deserta, la Giunta Comunale può disporre successivi esperimenti
con successive riduzioni della base d’asta, ciascuna delle quali non potrà eccedere il
decimo del valore iniziale di stima.
10. I successivi esperimenti dovranno essere preventivamente valutati sotto il profilo della
congruità dall’Ufficio Tecnico Comunale; se ritenuto opportuno, si procede ad una
nuova stima del bene.
11. Qualora le alienazioni abbiano per oggetto beni il cui valore di stima risulta inferiore a
40 milioni il contratto potrà essere concluso mediante trattativa privata con priorità
assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di
concessione o comodato.
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- ART. 4 STIMA DEL BENE
1. Il prezzo del bene da porre a base d’asta è determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale,
avendo riguardo di tutte le condizioni intrinseche ed estrinseche del bene, dello stato
dei luoghi e di diritto, della destinazione d’uso, al fine di pervenire al più probabile
valore di mercato mediante:
a). Stima sintetica a vista;
b). Stima storica sulla base dei passati valori di compavendita;
c). Stima per confronto con altri beni viciniori e simili per condizioni intrinseche ed
estrinseche;
d). Stima per capitalizzazione del reddito medio annuo e continuativo che il bene potrà
conseguire;
2. La relazione di stima, accompagnata dagli elaborati grafici e tecnici necessari
(planimetrie, descrizione analitica del bene, documentazione fotografica etc.) dovrà
indicare, oltre al valore di base di stima, le riduzioni estimatali, contemplate dal comma
nono del precedente articolo, avendo riguardo agli elementi di congruità.
- ART. 5 FISSAZIONE DEL PREZZO BASE D’ASTA
1. Il prezzo del bene posto a base d’asta, determinato dell’Ufficio Tecnico Comunale,
risulta e tiene conto di tutte le condizioni estrinseche ed intrinseche, della destinazione
d’uso vigente, delle condizioni fisico-morfologiche, apparenti e non, dello stato di fatto e
di diritto in cui si trova al momento del rogito il bene, senza alcun obbligo per il Comune
di eseguire verifiche, catastazioni, frazionamenti, volturazioni ovvero assumere atti per
modificare lo stato dei luoghi e della titolarietà.
- ART. 6 PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
1. Per partecipare all’asta ogni concorrente dovrà versare una somma pari ad 1/10 (un
decimo) del prezzo base, quale cauzione e trasmettere entro un’ora prima della gara
apposito plico sigillato, a mano o a mezzo del servizio postale anche non statale, i
seguenti documenti:
a). Offerta, firmata dal concorrente, redatta su carta bollata, contenuta in apposita
busta chiusa con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre
l’offerta, non debbono essere inseriti altri documenti, l’offerta in aumento deve
essere espressa in multipli di €. 51,65 (£. 100.000), sia in cifre sia in lettere.
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In caso di discordanza tra quella indicata in lettere e quella indicata in cifre, è valida
l’offerta indicata in lettere;
b). Dichiarazione, redatta su carta bollata con la quale il concorrente dichiari:
a). Di avere preso conoscenza della situazione di fatto e di diritto del bene, delle
circostanze
generali
e
particolari
che
possono
avere
influito
sulla
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato il
prezzo base medesimo nel suo complesso equo e congruo e tale da consentire
l’offerta che starà per fare;
b). Di essere a conoscenza che la partecipazione alla suddetta asta pubblica è
condizionata dalle eventuali norme circa la prelazione riservata a soggetti
previsti dalle specifiche norme legislative e regolamentari;
c). Ricevuta del versamento alla Tesoreria Comunale o sul conto corrente postale
del Comune, di una somma pari ad 1/10 (un decimo) del prezzo a base d’asta,
quale cauzione.
- ART. 7 DIRITTI DI PRELAZIONE
1. A parità di condizione offerte, avranno diritto di prelazione i soggetti contemplati dalle
specifiche norme di legge e regolamentari e quelli indicati nel presente e nei relativi
bandi d’asta.
- ART. 8 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - STIPULA DEL PRELIMINARE DI VENDITA
1. L’asta verrà provvisoriamente aggiudicata anche nel caso venga presentata o sia
rimasta in gara una sola offerta valida. Nel caso che siano rimaste solo due offerte e
queste risultino uguali tra loro si procederà all’aggiudicazione provvisoria a norma
dell’art. 72 del regolamento generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/24, n° 827.
2. Nel caso in cui l’asta contempli il diritto di prelazione a favore di specifici soggetti,
l’Amministrazione Comunale procederà all’aggiudicazione provvisoria al migliore
offerente;
3. All’aggiudicazione provvisoria farà seguito il preliminare di vendita, con indicati i dati
anagrafici dell’aggiudicatario provvisorio, il prezzo della vendita e tutte le norme
pattuite, nonché la clausola per l’eventuale prelazione, da notificarsi ai soggetti aventi
titolo alla prelazione.
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- ART. 9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Nel caso in cui nessun soggetto abbia esercitato il diritto di prelazione, nei modi e nei
tempi contemplati dalla normativa, si procederà all’aggiudicazione definitiva a favore
del soggetto aggiudicatario provvisorio, mentre, nel caso di esercizio di prelazione,
l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata come previsto dalle norme innanzi
richiamate.
2. Il pagamento della somma aggiudicata dovrà avvenire all’atto della stipula del rogito,
detratta la quota versata quale cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile
intestato al Comune di Termini Imerese.
- ART. 10 SPESE CONTRATTUALI
1. Per la predisposizione della documentazione attinente la stipula dell’atto di vendita,
l’aggiudicatario dovrà versare al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva la somma forfetaria di €. 258,23 (£. 500.000), per spese
tecniche.
2. Sono altresì a carico dell’acquirente tutte le spese notarili, nonché le imposte e tasse
inerenti e conseguenziali.
- ART. 11 AVVERTENZE GENERALI ED ENTRATA IN VIGORE
1. La stipula del contratto di vendita avverrà nei tempi e nei modi che risulteranno
necessari in relazione alle esigenze e disponibilità del Comune, conseguentemente
l’Amministrazione Comunale non assume obblighi giuridici in ordine al rogito. Decorso
un anno dalla data di avvenuta aggiudicazione definitiva senza che la stipula del
contratto sia avvenuta, l’aspirante acquirente avrà facoltà di revocare la domanda
stessa, con diritto di restituzione di tutte le somme versate senza interessi o
maggiorazioni di sorta;
2. La ditta aggiudicataria, ai fini dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art. 4 del D.
Leg.vo 8 agosto 1994, n° 490, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
dell’avvenuta aggiudicazione definitiva deve presentare:
a). Certificato di residenza di data non anteriore ad un mese;
b). Stato di famiglia di data non anteriore a un mese.
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I suddetti documenti dovranno riguardare:
Il firmatario o i firmatari dell’offerta;
Il titolare della ditta ed il legale rappresentante;
Tutti i componenti, quando trattasi di società in nome collettivo;
Tutti gli accomandatari, nel caso di società accomandita semplice;
Tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società o
consorzio.
3. In dipendenza delle acquisizioni delle informazioni di cui all’art. 4 del citato D. Leg.vo
490/94, la ditta aggiudicataria resta vincolata all’offerta formulata. Se dalle informazioni
assunte, di cui sopra, risulti che la ditta aggiudicataria non è in possesso dei requisiti
per l’acquisto, non si farà luogo alla stipula del contratto di vendita.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame dell’organo
Regionale di controllo e la successiva pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi
all’Albo Pretorio del Comune.
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