REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 14 settembre 1998 - ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina, in deroga alle norme di cui alla legge 24.12.1908, n° 783, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile, le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare del comune di Termini Imerese. Tali procedure si applicheranno a tutti i beni del patrimonio comunale, compresi i beni patrimoniali indisponibili, purchè l’alienazione e la cessione non comporti modifica o distrazione nella loro destinazione pubblica, in conformità all’art. 828 c.c.. - ART. 2 ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO 1. I contratti che hanno per oggetto atti di alienazione, acquisizione, disposizione dei beni immobili sono preceduti da apposita delibera a contrattare, adottata dalla Giunta Municipale, e contenente l’esatta individuazione e la stima del bene. 2. I contratti di compravendita, permuta, transazione aventi per oggetto beni immobili sono stipulati in forma pubblica o forma pubblica-amministrativa. I contratti di locazione ed i comodati vengono, di norma, conclusi mediante scrittura privata soggetta a registrazione. 3. Le alienazioni dei beni sono precedute da asta pubblica da esperirsi, generalmente, mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta posto dall’Amministrazione. Si applicano alle alienazioni del patrimonio disponibile le procedure previste dal successivo articolo. 4. I contratti di permuta e transazione vengono conclusi sulla base del reciproco interesse delle parti mediante trattativa privata. 5. Gli atti di donazione in favore dell’Ente debbono essere accettati con provvedimento della Giunta Municipale. La mancata accettazione dovrà essere congruamente motivata. 6. I rapporti di locazione vengono conclusi mediante trattativa privata tra l’Ente soggetti interessati. 2 ed i - ART. 3 PROCEDURE DI ALIENZIONE DEL PATRIMONIO 1. Le alienazioni di beni patrimoniali sono precedute da apposita delibera a contrarre, adottata dalla Giunta Municipale, contenente l’esatta individuazione e la stima del bene. 2. Le alienazioni sono effettuate con asta pubblica da esperirsi mediante offerte segrete, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta posto dall’Amministrazione Comunale, secondo le modalità specificate nel bando d’asta. 3. L’avviso d’asta va pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, nei luoghi pubblici, nonché all’albo dei Comuni limitrofi. 4. Al fine di dare ampia pubblicità il Dirigente del Servizio Patrimonio potrà di volta in volta individuare altre forme idonee quali emittente radio - televisivi del luogo, manifesti murali, via internet e simili. 5. Comunque per i beni di valore superiore a €. 258.228,45 (£.500.000.000) l’avviso d’asta dovrà essere pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 6. La pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune deve avvenire 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la gara ,salvo i casi di motivata urgenza, in cui è possibile ridurre il termine fino a 5 (cinque ) giorni; le altre forme di pubblicità debbono avvenire entro un termine adeguato e comunque entro 5 (cinque ) giorni. 7. Per le Commissioni di gara valgono le norme generali del regolamento dei contratti. 8. L’aggiudicazione viene disposta dal Presidente di Gara a favore dell’offerta più favorevole. 9. Qualora l’asta vada deserta, la Giunta Comunale può disporre successivi esperimenti con successive riduzioni della base d’asta, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore iniziale di stima. 10. I successivi esperimenti dovranno essere preventivamente valutati sotto il profilo della congruità dall’Ufficio Tecnico Comunale; se ritenuto opportuno, si procede ad una nuova stima del bene. 11. Qualora le alienazioni abbiano per oggetto beni il cui valore di stima risulta inferiore a 40 milioni il contratto potrà essere concluso mediante trattativa privata con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. 3 - ART. 4 STIMA DEL BENE 1. Il prezzo del bene da porre a base d’asta è determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale, avendo riguardo di tutte le condizioni intrinseche ed estrinseche del bene, dello stato dei luoghi e di diritto, della destinazione d’uso, al fine di pervenire al più probabile valore di mercato mediante: a). Stima sintetica a vista; b). Stima storica sulla base dei passati valori di compavendita; c). Stima per confronto con altri beni viciniori e simili per condizioni intrinseche ed estrinseche; d). Stima per capitalizzazione del reddito medio annuo e continuativo che il bene potrà conseguire; 2. La relazione di stima, accompagnata dagli elaborati grafici e tecnici necessari (planimetrie, descrizione analitica del bene, documentazione fotografica etc.) dovrà indicare, oltre al valore di base di stima, le riduzioni estimatali, contemplate dal comma nono del precedente articolo, avendo riguardo agli elementi di congruità. - ART. 5 FISSAZIONE DEL PREZZO BASE D’ASTA 1. Il prezzo del bene posto a base d’asta, determinato dell’Ufficio Tecnico Comunale, risulta e tiene conto di tutte le condizioni estrinseche ed intrinseche, della destinazione d’uso vigente, delle condizioni fisico-morfologiche, apparenti e non, dello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del rogito il bene, senza alcun obbligo per il Comune di eseguire verifiche, catastazioni, frazionamenti, volturazioni ovvero assumere atti per modificare lo stato dei luoghi e della titolarietà. - ART. 6 PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 1. Per partecipare all’asta ogni concorrente dovrà versare una somma pari ad 1/10 (un decimo) del prezzo base, quale cauzione e trasmettere entro un’ora prima della gara apposito plico sigillato, a mano o a mezzo del servizio postale anche non statale, i seguenti documenti: a). Offerta, firmata dal concorrente, redatta su carta bollata, contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre l’offerta, non debbono essere inseriti altri documenti, l’offerta in aumento deve essere espressa in multipli di €. 51,65 (£. 100.000), sia in cifre sia in lettere. 4 In caso di discordanza tra quella indicata in lettere e quella indicata in cifre, è valida l’offerta indicata in lettere; b). Dichiarazione, redatta su carta bollata con la quale il concorrente dichiari: a). Di avere preso conoscenza della situazione di fatto e di diritto del bene, delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato il prezzo base medesimo nel suo complesso equo e congruo e tale da consentire l’offerta che starà per fare; b). Di essere a conoscenza che la partecipazione alla suddetta asta pubblica è condizionata dalle eventuali norme circa la prelazione riservata a soggetti previsti dalle specifiche norme legislative e regolamentari; c). Ricevuta del versamento alla Tesoreria Comunale o sul conto corrente postale del Comune, di una somma pari ad 1/10 (un decimo) del prezzo a base d’asta, quale cauzione. - ART. 7 DIRITTI DI PRELAZIONE 1. A parità di condizione offerte, avranno diritto di prelazione i soggetti contemplati dalle specifiche norme di legge e regolamentari e quelli indicati nel presente e nei relativi bandi d’asta. - ART. 8 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - STIPULA DEL PRELIMINARE DI VENDITA 1. L’asta verrà provvisoriamente aggiudicata anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida. Nel caso che siano rimaste solo due offerte e queste risultino uguali tra loro si procederà all’aggiudicazione provvisoria a norma dell’art. 72 del regolamento generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/24, n° 827. 2. Nel caso in cui l’asta contempli il diritto di prelazione a favore di specifici soggetti, l’Amministrazione Comunale procederà all’aggiudicazione provvisoria al migliore offerente; 3. All’aggiudicazione provvisoria farà seguito il preliminare di vendita, con indicati i dati anagrafici dell’aggiudicatario provvisorio, il prezzo della vendita e tutte le norme pattuite, nonché la clausola per l’eventuale prelazione, da notificarsi ai soggetti aventi titolo alla prelazione. 5 - ART. 9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 1. Nel caso in cui nessun soggetto abbia esercitato il diritto di prelazione, nei modi e nei tempi contemplati dalla normativa, si procederà all’aggiudicazione definitiva a favore del soggetto aggiudicatario provvisorio, mentre, nel caso di esercizio di prelazione, l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata come previsto dalle norme innanzi richiamate. 2. Il pagamento della somma aggiudicata dovrà avvenire all’atto della stipula del rogito, detratta la quota versata quale cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Termini Imerese. - ART. 10 SPESE CONTRATTUALI 1. Per la predisposizione della documentazione attinente la stipula dell’atto di vendita, l’aggiudicatario dovrà versare al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva la somma forfetaria di €. 258,23 (£. 500.000), per spese tecniche. 2. Sono altresì a carico dell’acquirente tutte le spese notarili, nonché le imposte e tasse inerenti e conseguenziali. - ART. 11 AVVERTENZE GENERALI ED ENTRATA IN VIGORE 1. La stipula del contratto di vendita avverrà nei tempi e nei modi che risulteranno necessari in relazione alle esigenze e disponibilità del Comune, conseguentemente l’Amministrazione Comunale non assume obblighi giuridici in ordine al rogito. Decorso un anno dalla data di avvenuta aggiudicazione definitiva senza che la stipula del contratto sia avvenuta, l’aspirante acquirente avrà facoltà di revocare la domanda stessa, con diritto di restituzione di tutte le somme versate senza interessi o maggiorazioni di sorta; 2. La ditta aggiudicataria, ai fini dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art. 4 del D. Leg.vo 8 agosto 1994, n° 490, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dell’avvenuta aggiudicazione definitiva deve presentare: a). Certificato di residenza di data non anteriore ad un mese; b). Stato di famiglia di data non anteriore a un mese. 6 I suddetti documenti dovranno riguardare: Il firmatario o i firmatari dell’offerta; Il titolare della ditta ed il legale rappresentante; Tutti i componenti, quando trattasi di società in nome collettivo; Tutti gli accomandatari, nel caso di società accomandita semplice; Tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio. 3. In dipendenza delle acquisizioni delle informazioni di cui all’art. 4 del citato D. Leg.vo 490/94, la ditta aggiudicataria resta vincolata all’offerta formulata. Se dalle informazioni assunte, di cui sopra, risulti che la ditta aggiudicataria non è in possesso dei requisiti per l’acquisto, non si farà luogo alla stipula del contratto di vendita. 4. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame dell’organo Regionale di controllo e la successiva pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. 7