progetto esecutivo capitolato speciale d`appalto

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ISTITUTO COMPRENSIVO STALATE CON ANNESSO CENTRO
TERRITORIALE PERMANENTE DI UGENTO
VIA G. D’ANNUNZIO N° 46 - 73059
UGENTO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, POTENZIAMENTO, MESSA A
NORMA
DEGLI
IMPIANTI
E
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA I. SILONE DI UGENTO
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FESR 2007/2013
“ AMBIENTI PER APPRENDIMENTO “
ASSE II “ Qualità degli ambienti per l’apprendimento “ Obiettivi C
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SCALA
AGG.TO
DATA
PROT.
PROGETTAZIONE
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Antonio Paladini
Dott.ssa Anna Grazia Galante
1
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art.1 Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto è l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la “ Riqualificazione energetica,
potenziamento, messa a norma degli impianti e abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Media I.
Silone di Ugento “, finanziato con i fondi PON “Ambienti per l’Apprendimento “ Asse II “ Qualità degli ambienti
scolastici “ Obiettivo C.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristi che
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, dei quali l’appaltatore dichiara di aver di aver preso
completa ed esatta conoscenza. A tal fine si precisa che, la tipologia delle opere previste, appalto è disciplinato dal
combinato disposto del comma 2, lettera a), e dei commi 4 e 5 dell’art. 53 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e successive
modifiche e integrazioni.
2. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiar a di
aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’assunzione dell’Appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza perfetta non solo
di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all’ope ra,
le caratteristiche tecniche costruttive del fabbricato, le condizioni dei suoi elementi costitutivi edilizi ed impiantistici, la
natura e le condizioni degli accessi ed in generale tutte le circostanze generali e speciali, il tutto come più ampiamente
richiamato nel Capitolato, che possano avere influito sul giudizio dell’appaltatore circa la convenienza di assumere
l’opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara. Per il fatto stesso di presentare
l’offerta, l’Impresa Appaltatrice dichiara di avere preso conoscenza del luogo dove saranno svolti i lavori dell’immobile
su cui dovrà intervenire e delle sue condizioni di parziale utilizzo per altre destinazioni, dei progetti delle opere struttu rali
e meccaniche, impiantistiche e delle opere architettoniche, di averli controllati, di concordare con i risultati e di
impegnarsi - in caso di assegnazione dell’appalto - a sviluppare in coerenza il corrispondente progetto costruttivo.
Dichiara in particolare di riconoscere il progetto stesso corretto e perfettamente eseguibile, completo in tutte le sue parti e
di assumere - in caso di assegnazione - piena e totale responsabilità sia del progetto delle strutture, degli impianti e delle
opere architettoniche che dell’esecuzione dell’intera opera in tutte le sue parti e componenti.
Il tutto nelle forme, entità e dimensioni previste nel progetto e descritto dettagliatamente nel presente capitolato e negli
altri allegati nonché sulla base di tutti gli ordini, ulteriori precisazioni ed indicazioni, che la Direzione Lavori riterrà di
avanzare in corso d'opera; ciò al fine di guidare ad una costante, puntuale e precisa lettura del progetto stesso e garantire
la perfetta realizzazione dell'opera.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le
disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue
l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato e dal disciplinare tecnico (nonché delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori,disegni,
specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati
nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di
dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile
A tal fine si precisa che, per la tipologia delle opere previste, l'appalto è disciplinato dal combinato disposto del comma
2, lettera a), e dei commi 4 e 5 dell’art. 53 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni. farsi
prevedono:
2
Art. 2 - Descrizione dei Lavori
L’insieme dei lavori oggetto del presente appalto, concorrono alla realizzazione della
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MEDIA I. SILONE DI UGENTO dell’Istituto Comprensivo Statale con
Annesso Centro Territoriale Permanente di Ugento, Via G. D’Annunzio n° 46 nel Comune di Ugento.
Sommariamente, i lavori da farsi prevedono
RIF. TARIFFA ELENCO PREZZI
1-2-3-4-9
1.
40-45-46-47-48-50-51-52-53-54-552.
56-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70
41-49-57-58-59-
OPERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1
Isolamento acustico interno
Pavimentazioni esterne e parcheggio
Arredo urbano e interni
5-7-8-10-11-34-39
Opere edili
42- 43-44
Sistemazione a verde ed alberi
71-72-73
Attrezzature Sportive
3.
OPERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG11
6
Impianto fotovoltaico;
17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-31-
Impianto condizionamento auditorium e uffici;
4.
12-13-14-15-16
Sostituzione pompe antincendio
27-28-29-30-32-33-35-36-37-38- 5.
Impianto Elettrico
Art. 3 - Ammontare dell’appalto
L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro
Colonna a)
Importo
esecuzione lavori
1
2
1+2
A misura
A corpo (solo oneri
sicurezza)
IMPORTO TOTALE
Colonna b)
Colonna c)
Colonna a + b +c )
Incidenza della
manodopera
159.817,48
Oneri per
l’attuazione dei
piani di sicurezza
6.536.18
TOTALE
65.923,29
232.276,95
159.817,48
6.536.18
65.923,29
232.276,95
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il
ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’imp orto degli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito alla colonna b), non soggetto ad alcun ribasso, giusto articolo 131 comma
3, del D.Lgs 12.04.2006 n.163 e successive modifiche e integrazioni.
Art.4 Modalità di stipulazione del contratto
1.Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 53 - 4° comma del D.Lgs 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettiva mente eseguite, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e le condizioni previste
dal presente Capitolato Speciale.
3.Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in
elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contab ilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del
D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
3
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d' asta di cui all’articolo
2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'1, colonna b),
costituisce vincolo negoziale il prezzo a corpo indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e
in particolare nel presente capitolato speciale.
Art.5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e in conformità
all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere GENERALI
“OG11”.
2. Ai sensi degli articoli 107,108 e 109 del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, le parti di lavoro
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella “A”, allegata
al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelt a
dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le
prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, del regolamento di esecuzione ed
attuazione del Dlgs n°163/2006, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti
di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante in
possesso dei requisiti necessari qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale. Tali strutture,
impianti e opere speciali possono essere subappaltati con i limiti dettati dall’art.118, comma 2, terzo periodo,
del Dlgs n°163/2006 . I predetti lavori (strutture, impianti e opere speciali), con i relativi importi, sono individuati
nella tabella “A” allegata al presente capitolato speciale.
4. I lavori appartenenti a categorie generali (serie “OG”) e a categorie specializzate (serie “OS”) dell’allegato “A” al
D.P.R. n. 207/2010, diverse da quella prevalente, per il quale lo stesso allegato “A” prescriva la “qualificazione
obbligatoria”, di importo superiore a Euro 150.000,00, devono essere realizzati dall’appal tatore solo se in possesso
dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa
mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappa ltatrice
qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa
mandante,
sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite
un’impresa mandante qualora egli sia un’associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per
una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabi li, pena
la non ammissione alla gara stessa. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella “A” allegata
al presente capitolato speciale.
5. I lavori appartenenti a categorie specializzate (serie “OS”) dell’allegato “A” al D.P.R. n. 207/2010, diverse da
quella prevalente, per il quale lo stesso allegato “A” non prescriva la “qualificazione obbligatoria”, di importo
superiore a Euro 150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti
di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per
essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati
indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella
“A” allegata al presente capitolato speciale.
6. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al regolamento di
attuazione approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n°37 del 22 gennaio 2008 devono essere
realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizza
ti
da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa
subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi
importi, sono individuati nella tabella “B” allegata al presente capitolato speciale.
7. Fatto salvo quanto specificato al precedente comma 6 , i lavori appartenenti a categorie generali o specia lizzate
dell’allegato “A” al d.P.R. n.207/2010, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a Euro 150.000,00
possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la
relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da
un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili
in sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo
90 del d.P.R. n.207/2010.
Art.6 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni, all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 184 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del
capitolato generale d’appalto, sono indicati nella tabella “B”, allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante
e sostanziale.
4
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interruzione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta
attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.
Art.8 Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 e
le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2 , lettera a), del D.Lgs n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2 , lettera c), del D.Lgs n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni;
g) il cronoprogramma di cui all’art.40 del regolamento generale 207/2010.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 con i relativi allegati;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la det erminazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai
fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art.9 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia d i lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale n°207/2010, l’appaltatore dà att o, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che inter essi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata
esecuzione dei lavori.
Art.10 Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche e
integrazioni.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D lgs n. 163/06 e successive
modifiche e integrazioni.
Art.11 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di t ermini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.
5
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante.
Art. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subappalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione de i
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza
e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del DPR n°207/2010 e gli artt. 16
e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori,deve garantire che i materiali da costruzione u tilizzati siano conformi
al D.P.R. 21 aprile 1993 n°246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia
conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008 (in Gazzetta Ufficiale n°29 del 4 febbraio 2008).
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei la vori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 153, commi 1 e 4, del Regolamento generale 207/2010 e
dell’art.11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12 del Dlgs 163/2006; in tal caso il direttore dei lavo ri indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso
dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia re lativi al proprio personale
che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli artt.38,39 e 40 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono
essere iniziati.
Art. 14 Termini per l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
180 (centottanta)
Art.15 Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni
che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo
132, comma 1, lettere a),b), c) e d) del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, queste ultime due qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Si applicano gli articoli 158,159 e 160 del regolamento n°207/2010.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può
chiedere con domanda motivata la proroga, nei limiti e nei termini dettati dall’art.159 del regolamento n°207/2010.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale
l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltator e
non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o
fornitori.
6
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e
controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non
possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con
annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Art.16 Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille (Euro zerovirgolatre ogni
mille euro) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 12, comma 3 del presente capitolato speciale;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel
rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare
a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione l’articolo 18 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore
1. Entro trenta giorni dalla data del verbale di
consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle propr ie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e
progressivo avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si
sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particola re:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) Per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal
fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per le necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funz ionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art.61, comma 1, del
Dlgs n°106/2009. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
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Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) Il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzi onamento, per
l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati
da questa;
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l’espletamento del adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art.19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Qualora l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore si applica quanto previsto dagli art. 136,
137,138,139,140 del Dlgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art.20 Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art.21 Pagamenti in acconto
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i avori
eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del
loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
secondo quanto stabilito agli articoli 26, 27 e 28 del presente capitolato, raggiungano un importo non inferiore a Euro
50.000,00 ( Euro Cinquantamila/00) al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilità; entro successivi 45 giorni il responsabile del procedimento emette il
conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ….” con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante dispone il pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non di pendenti dall’appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato d’avanzamento ed alla emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell’art. 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, come modificati dal Dlgs n°113/2007 e n°152/2008,
a) l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante ai
sensi dell’art.16-sexies, comma 10, della Legge n°2/2009;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture q uietanzate del
subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art.54 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
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Art.22 Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia
l’ammontare della somma.
2. il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’ appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimen to
entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi dell’art.201 del DPR n°207/2010.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni
dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’ articolo 141, comma 9, del
D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, emessa con le modalità di cui all’art. 124 del D.P.R.
n.207/2010 e secondo lo schema tipo 1.4 previsto dal D.M. n.123 del 12.03.2004, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi
appaltatore, mediante adeguamento importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all’art.20 comma 6.
Art.23 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133,
comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anch e
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l’ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell’importo netto contrattuale, di aprire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data, della predetta costituzione in m ora,
in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Art.24 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della prima rata si saldo in ritardo rispetto al termine stabilito ll’articolo 21, comma 3, per causa
imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori
60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art.25 Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e salvo quanto previsto in deroga dal comma 4
dello stesso art. 133, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal
loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
3. In deroga a quanto previsto dall’art.133 comma 2 del codice, qualora il prezzo di singo li materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento riofferta
con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
4. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
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prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al
decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
5. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art.26 Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’It alia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art.27 Valutazione dei lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
1. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale , articolo 2, comma 1, colonna
b), come evidenziati al rigo b) della tabella “B”, integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del pr esente
articolo.
Art.28 Valutazione dei lavori a corpo
1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 33 o 34 del presente
capitolato speciale, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’articolo 36 del presente capitolato speciale, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni
possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a c orpo”; in tal caso il corrispettivo per il
lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di d etti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti egli att i
progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispenarte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso
contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle
quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico
non costituiscono lavori a corpo.
4. Gli oneri per la sicurezza , di cui all’art. 2, comma 1, colonna b, come evidenziati al rigo b) della tabella “ B “ ,
integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art.29 Valutazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del
regolamento generale approvato con D.P.R. n.207/2010.
2. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art.30 Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, è richiesta una
cauzione provvisoria di Euro …………… (Euro …………………/………), pari al 2 per cento dell’importo
preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
Art.31 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art.113 del D.lgs n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è richiesta una garanzia fidejussoria,
a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del
Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante.
3. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’appaltatore, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati d’avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Impresa
per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all’art.29 del presente Capitolato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art.32 Riduzione delle garanzie
1. L’importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 29 è ridotto al 50 per cento per i con correnti in possesso
della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione
articolo 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, purché riferiti univocamen te alla
tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo precedente è ridotto 50 per cento per l’appaltatore in possesso
delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo
mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti
tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art.33 Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma, 1, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e con le modalità di
cui all’art.125 del D.P.R. n.207/2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza
assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo
a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutt i i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma
assicurata pari importo contrattuale dei lavori al lordo dell’I.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso
dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e
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scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scopp io, terremoto e movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie,
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,difetti e
vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecnic he
da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi
dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere st ipulata per una somma assicurata
non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di
assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente
del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro
parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a
consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificatamente indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza. Le garanzie
di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime
delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del regolamento generale n°207/2010 e dall’articolo 37, comma 5,
del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art.34 Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro
i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 articolo
132 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattual i di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (Cinque
per cento) delle categorie
omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella “B” allegata al capitolato speciale, e che non
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Art.35 Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e
che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecni ca vincolante per
la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Art. 36 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del presente capitolato speciale.
1. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui al regolamento generale.
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art.37 Sicurezza sul luogo di lavoro
1. I1. lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzio ne degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
5. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
6. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.81
del 09/04/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art.38 Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a)
per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurez za nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b)
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
preappaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavor ativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b),
le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni com
impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art.39 Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui all'articolo 17 comma 1, ed all’art.28 del dlgs n°81/2008, come modificato dall’art. 18 del Dlgs 116/2009,con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 91 comma 1, lettera a) come modificata dall’art.60 del Dlgs 116/2009, e
dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 40 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17 e 18, come modificati
dall’art.13 del Dlgs 116/2009, ed all'allegato XIII del predetto decreto.
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2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla
migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’art.118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti, l’appaltat ore è solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art.41 Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del con corrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, l’osservanza dell’articolo 118 del Dlgs
n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e come di seguito specificato:
a) Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett.h, del Dlgs n°152/2008, qualora nell’oggetto dell’appalto rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, anche strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107 del regolamento generale n°207/2010, qualora
uno o più di essi sia di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto, sei i soggetti affidatari non siano
in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti
dettati dall’art.118, comma 2, terzo periodo del Dlgs n°163/2006.
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota
superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di cui all’articolo 107 del regolamento generale n°207/2010, nel caso in cui non siano tutti di importo superiore
al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto, purché in ogni caso di importo superiore al 10% dell’importo totale
ovvero a 150.000 Euro, e a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora
l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indica ti
nel bando possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere
autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate,
(da cui risulti l’inserimento delle clausole di cui al successivo art. 54, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, c ommi
8 e 9, della Legge n°136 del 2010, così come modificati dall’art.7 della legge n°217/2010, a pena la nullità assoluta del
contratto di subappalto) unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c)
che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in po ssesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del
1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a
Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di
cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che,
ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo
dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situa zioni indicate dall'articolo 10, comma
7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998.
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3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito
a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appalta nte abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidame nto
del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati
in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativ i di tutte le imprese subappaltatrici,
completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabi li, in
solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicu rativi ed
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e copia del propri o
piano operativo di sicurezza di cui all’art.131, comma 2, del Codice dei contratti.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate
che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei div ieti di cui al comma 2.
d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 42 Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto
di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e
del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto -legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art.43 Pagamento dei subappaltatori
1. In caso di subappalto la Stazione Appaltante non provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo
delle prestazioni eseguite dallo stesso.
2. Ai sensi dell’art.118, comma 6, del Dlgs n°163/2006, i pagamenti saranno subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore ed all’ottemperanza dello stesso alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art.44 Controversie
1. Ai sensi dell’art. 240 e 240 bis del Dlgs n°163/2006, così come modificati dalla legge n°106/2011 all’art.4, comma 2,
lettera g) qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisit a la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle predette riserve,
proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante e l'appaltatore, in merito alla suddetta proposta, si
pronunciano nei successivi 30 giorni. L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti
per cento dell’importo contrattuale.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art .112 e del regolamento, sono stati oggetto
di verifica.
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2. La procedura di cui al comma 1 può essere reiterata per una sola volta.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria compe tente ed è
esclusa la competenza arbitrale.
6. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di
giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art.45 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accor di
locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d)
è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Art.46 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risul ti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008 e successive modifiche e integrazioni, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento
o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per esecuzione dei lavori, qual i il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello sta to
di consistenza dei lavori, all'inventario inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in canti ere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
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essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da e seguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’ asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque
approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo ap
palto per
il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.
5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecu tivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132,
comma 6, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, si rendano necessari lavori suppletivi che
eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza
ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori no n
eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
7. Il contratto è risolto altresì qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione
S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante da l casellario informatico.
Art.46/bis – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione la disciplina di cui all’Allegato 4, art.3, comma 19, lettera e, del Dlgs n°104/2010.
Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all’Allegato 4, art.3, comma 19,
lettera f, del Dlgs n°104/2010.
2. Trova in ogni caso applicazione ove compatibile, in seguito a provvedimento giurisdizionale, la disciplina di cui
all’Allegato 4, art.3, comma 19, lettera g-h, del Dlgs n°104/2010.
3. CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
4. Art.47 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
5.
6.
7.
8.
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, e ntro 15
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavo ri il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2.In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, importo dell a
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale im mediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro
i termini previsti dal capitolato speciale.
Art.48 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo
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si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto ne gli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art.49 Presa in consegna dei lavori ultimati
1.La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione
dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art.50 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ap paltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tut ti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizio ne delle opere. In ogni caso
l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 165 9
del codice civile.
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pub bliche o private, la recinzione
con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altr a
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato .
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalca ture, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante
intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’imp resa non potrà
pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte;
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l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori d i acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle
spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto s pecificatamente
dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione del le
opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei pun ti prescritti e di quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e
assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da
calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilie vi, misurazioni, prove e controlli dei
lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con div ieto
di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffa re i disegni e i modelli avuti in
consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché
la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso
di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;
t) l’acquisizione delle bolle ecologiche comprovanti l’avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti (pericolosi e n on) da
consegnare alla Direzione dei Lavori prima dell’emissione del certificato di pagamento.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, A.Q.P. e altri eventuali) interessati direttamente
o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Ai sensi dell’art.4 della Legge n°136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività
del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero
di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario,
del comodatario,
dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
Art.51 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richies ta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
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Art.52 Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art.53 Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e
200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.1729/UL, ed
aggiornato con le indicazioni previste dalla normativa sopravvenuta, e comunque sulla base di quanto indicato nella
allegata tabella “C”, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 54. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’art.3 della legge n.136 del 2010, così come modificato dall’art.7 della Legge n°217/2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p. A.,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro a ccensione se successiva,
comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli arti coli 29
e 30.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai
fini della tracciabilità, in ogni caso sui conti dedicati di cui al comma 1;
b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali non
ché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal
comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Tali
obblighi devono essere assolti anche in caso di costituzione di un fondo cassa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
C.U.P. ed il C.I.G. di cui all’articolo 1, comma 3.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della
prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2,
lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art.55 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestion e del
cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o ind irettamente gravino sui
Lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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NOTA BENE:
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE RIPORTATO NEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO,
SI RICHIAMA LA NORMATIVA VIGENTE, ED IN PARTICOLAR MODO IL DPR 163/2006 E S.M.I. ED IL DPR
N°207/2010 E S.M.I.
CAPITOLO 5
SPECIFICHE TECNICHE OPERE ELETTRICHE e STRUTTURALI
Art 56 Premesse
La presente descrizione particolareggiata delle opere, relative alla costruzione in oggetto, ha lo scopo di individuare,
illustrare e fissare tutti gli elementi che compongono l’intervento.
Essa inoltre deve intendersi comprensiva di quanto, pur non essendo specificato nella descrizione delle singole opere, né
sulle tavole di progetto, risulti tuttavia necessario per dare le opere ultimate nel loro complesso.
In particolare tutte le opere e forniture si intendono comprensive, di ogni e qualsiasi onere, (materiale, mano d’opera, mezzi
d’opera, assistenza, etc.), necessario a dare le medesime opere o forniture, complete, posate e funzionanti a perfetta regola
d’arte. Tutte le lavorazioni sono da intendersi complete di tutte le opere provvisionali ed accorgimenti necessari per il
rispetto della Sicurezza.
Su eventuali divergenze fra le tavole di progetto e la descrizione delle opere deciderà il Direttore dei Lavori in base alle
esigenze tecniche ed estetiche del lavoro. I materiali da impiegare debbono essere di prima qualità, rispondenti a tutte le
norme stabilite per la loro accettazione, dai decreti ministeriali, dalle disposizioni vigenti in materia, dovranno inoltre
conformarsi ai campioni, ai disegni o modelli indicati, e comunque preventivamente approvati dalla Direzione Lavori o
dalla Committenza. Per tutti i materiali, a semplice richiesta della Direzione Lavori e del Committente, l’Impresa
Appaltatrice è tenuta a far eseguire prove ed analisi di laboratorio, qualora si ravvivasse questa necessità, per la loro
accettazione. L’Impresa dovrà attenersi ai disegni di progetto ed alle prescrizioni contenute nelle descrizioni
particolareggiate più sotto riportate, con l’avvertenza che, per quanto non detto e specificato nella descrizione seguente,
valgono i particolari sui disegni e le relative prescrizioni che la Direzione Lavori darà all’atto dell’esecuzione. Gli impianti
devono essere realizzati a regola d'arte.
Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli impianti realizzati sulla base delle norme del Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEI).
L’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e
alle indicazioni che riceverà dalla Direzione Lavori ogni qualvolta se ne presenterà la necessità.
Art 57 Allestimento Di Cantiere
L’intera area adibita a cantiere dovrà essere delimitata con adeguata e solida recinzione con l'individuazione del punto di
accesso dotato di cancello carraio. Occorrerà inoltre individuare una zona di sosta automezzi e deposito materiali e
installare adeguata segnaletica di cantiere con cartello indicatore con tutti i dati necessari. Allestire e mantenere in
efficienza per tutta la durata del cantiere una baracca per tecnici e operai e servizio igienico aerato e riscaldato, compresi
tutti gli allacciamenti ed altre opere provvisionali. Nello spazio destinato a cantiere dovrà trovare spazio il locale da
destinare a baracca per tecnici ed operai ed il servizio igienico. L’intervento è da considerarsi comprensivo di ogni onere
derivante dalla natura del terreno e dalle caratteristiche dell’edificio su cui si interviene. A lavori ultimati si dovrà
provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Art 58 Prescrizioni riguardanti i circuiti
Cavi e conduttori:
a) isolamento dei cavi
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale
(Uo/U) non inferiori a 450/750V (simbolo di designazione 07). Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando
devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V (simbolo di designazione 05). Questi ultimi, se posati
nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione
nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti
tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere
contraddistinti, rispettivamente ed esclusivamente, con il colore blu chiaro e con il bicolore gialloverde. Per quanto
riguarda i conduttori di fase, essi devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio
(cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse
le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di
tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto), devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non
21
devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di
unificazione CEIUNEL 35024.
d) sezione minima dei conduttori neutri
la sezione dei conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase nei circuiti
monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori e, nei circuiti polifase, quando la sezione dei conduttori di fase sia
inferiore o uguale a 16 mm². Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione dei conduttori di
neutro può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame),
purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 delle norme CEI 64-8.
e) sezione dei conduttori di terra e protezione la sezione dei conduttori di protezione non deve essere inferiore al valore
ottenuto con la formula K Sp l t 2
dove:
Sp = sezione del conduttore di protezione (mm²).
I = valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza
trascurabile (A).
t = tempo di intervento del dispositivo di protezione (s).
K = coefficiente il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dall'isolamento e dalle temperature iniziali
e finali.
I valori di K possono essere desunti dalle Tabelle 54B, 54C, 54D e 54E delle norme CEI 64- 8/5.
Le sezioni minime dei conduttori di protezione, in alternativa alla formula sopra riportata, possono essere desunte dalla
Tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8/5 art. 543.1.2, con le prescrizioni riportate negli articoli successivi delle
stesse norme CEI 64-8/5 relative ai conduttori di protezione.
Sezione del conduttore
protezione facente parte dello
stesso cavo o infilato nello
stesso tubo del conduttore di fase
2
di fase che alimenta la
macchina o
l'apparecchio
mm
minore o uguale a 16
di
o uguale a 35
sezione del conduttore di fase
16
e 16
non
meccanicamente
protetto
protetto
16
multipolari
specificata
norme
maggiore di 35
Conduttore di protezione non
facente parte dello stesso cavo
e non infilato nello stesso tubo
del conduttore di fase
mm
la
dalle
sezione
rispettive
multipolari.,
specificata
norme
la
dalle
del
cavi
sezione
rispettive
contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti in conformità alle norme CEI
20-22;
g) provvedimenti contro il fumo:
allorché i cavi siano installati, in notevole quantità, in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta
evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o, in alternativa,
si deve ricorrere all'impiego di cavi di bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38.
h) problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi:
qualora i cavi, in quantità rilevanti, siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a coesistere
in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il
pericolo che i cavi stessi, bruciando, sviluppino gas tossici o corrosivi. Ove tale pericolo sussista, occorre fare ricorso
all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici o corrosivi ad alte temperature, secondo le norme
CEI 20-37 e 20-38.
Art 59 Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione come specificata nel
relativo articolo con i minimi di seguito indicati:
Protetti contro la
corrosione
Protetti
Non protetti
meccanicamente
In
accordo con 543.1
meccanicamente
rame
16 mm ferro zincato
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Non protetti contro la
corrosione
25 mm rame
50 mm ferro zincato
Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente.
In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di protezione mediante il
metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'Art.543.1.1 della norma CEI 64-8, cioè mediante l'applicazione della seguente
formula:
Sp = (l2 t)1/2 / K
nella quale:
Sp è la sezione del conduttore di protezione [mm2];
l è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza
trascurabile [A];
t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s];
K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti e dalle
temperature iniziali e finali
Art 60 Canalizzazioni
A meno che non si tratti di installazioni volanti, i conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, ecc.
Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi
protettivi devono essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in materiale termoplastico
serie pesante per gli attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il
diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; il diametro del tubo deve essere sufficientemente
grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi
stessi o i tubi. Comunque, il diametro interno non deve essere inferiore a 16 mm.
Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo
scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non
danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura
muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere
interrotta con cassette di derivazione. Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione,
impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che, nelle condizioni di
installazione, non sia possibile introdurre corpi estranei; inoltre, deve risultare agevole la dispersione del calore in esse
prodotto. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo.
I tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette
di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti
appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate.
Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione
più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili, se non a mezzo di attrezzo, posti
tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. Il numero dei cavi che si possono introdurre nei
tubi è indicato nelle Tabelle seguenti.
Art 61 Tubi protettivi percorso tubazioni, cassette di derivazione
Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie
leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per
gli attraversamenti a pavimento;
il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso
contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto
guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso
contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi o il tubo. Comunque il diametro interno non deve essere
inferiore a 10 mm;
il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo
scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature che non danneggino
il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi; a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali,
a ogni derivazione secondaria dalla linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette
di derivazione; le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni
morsetti e morsetterie. Dette cassette devono essere costruite in modo tale che nelle condizioni ordinarie di installazione
non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle
cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; i tubi protettivi dei montanti di
impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere
distinti per ogni montante. Tuttavia è ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo
stesso complesso di locali e siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
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qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere
protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle
stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di
diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi
diversi.
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni, devono essere disposti in
modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di
condensa, ecc.
Canalette porta cavi
Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23-19. Per gli altri sistemi di canalizzazione si
applicano le norme CEI 23-32. La sezione occupata dai cavi non deve superare la metà di quella disponibile e deve essere
tale da consentire un'occupazione della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8/5 art.
522.8.1.1.
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8, utilizzando i necessari
accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti. I cavi vanno
utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20. Per i canali metallici devono essere previsti i necessari
collegamenti di terra ed equipotenziali, secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8. Nei passaggi di parete devono
essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di segregazione assicurati dalle pareti. I
materiali utilizzati devono avere caratteristiche di resistenza al calore anormale ed al fuoco che soddisfino quanto richiesto
dalle norme CEI 64-8.
Art 62 Tubazioni per le costruzioni prefabbricate
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN
61386-22. Essi devono essere inseriti nelle scatole, preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta.
La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo, i
tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione. La predisposizione dei tubi deve essere
eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è, in
genere, possibile apportare sostanziali modifiche, né in fabbrica, né in cantiere. Le scatole da inserire nei getti di
calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali
condizioni. In particolare, le scatole rettangolari porta-apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono essere costruite
in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla
membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole.
La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti,
comprese le scatole di riserva conduttori, necessarie per le discese alle tramezze, che si monteranno in un secondo tempo, a
getti avvenuti.
Art 63 Posa di cavi elettrici isolati sotto guaina - in tubi interrati
Per l'interramento dei cavi elettrici, qualora necessario, si dovrà procedere nel modo seguente:
- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si
dovrà costituire un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm sul quale si
dovrà distendere il cavidotto corrugato pesante a doppia parete liscia internamente del tipo pesante con resistenza allo
schiacciamento 750N;
- si dovrà, quindi, ricoprire mediante magrone di cls per tutto il tracciato;
La profondità di posa dovrà essere almeno 0,8 m, secondo le norme CEI 11-17 art. 2.3.11.
- IN CUNICOLI PRATICABILI
Si dovrà assicurare un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore
nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm, onde assicurare la libera circolazione dell'aria. A questo riguardo la Ditta
dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali
canalette di cui sopra, e sarà altresì di competenza della Ditta soddisfare a tutto il fabbisogno di cavidotti, canalette,
passaggi, brecce, cunicoli, mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo. Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in
opera (grappe murate, chiodi sparati, ecc.) dovrà essere tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al
distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito, di massima, intorno 70 cm. In particolare, le parti in acciaio
debbono essere zincate a caldo. Ogni 150/200 m di percorso, i cavi dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in
materiale inossidabile.
- IN TUBAZIONI A PARETE, O IN CUNICOLI NON PRATICABILI
Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei, ecc., valgono le
prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili con i dovuti adattamenti. Per la posa interrata delle
tubazioni non idonee a proteggere meccanicamente i cavi, valgono le prescrizioni precedenti circa l'interramento dei cavi
elettrici, le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa, il reinterro, ecc. Le tubazioni dovranno risultare coi singoli
tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna. Il diametro interno
della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i
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cavi, sistemati a fascia. Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti con chiusino in ghisa carrabile sulle
tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare,
come da elaborato grafico. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta
stabilito di massima:
- ogni 30 m circa, se in rettilineo;
- ogni 15 m circa, se è interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
Art.64 Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti diretti elementi di un impianto
di terra
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio
impianto di messa a terra (impianto di terra locale), che deve soddisfare le prescrizioni della vigente norma CEI 64-8. Tale
impianto, che deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza, comprenderà:
- il dispersore (o i dispersori ) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno e che
realizza il collegamento elettrico con la terra;
- il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore (o
nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati, a tutti gli
effetti, dispersori per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno);
- il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le prese
a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione
contro i contatti indiretti mediante messa a terra), o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi
gli apparecchi di illuminazione, con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l'impiego di conduttori di protezione
non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate
a un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico), il conduttore di
neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione;
- il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione e di equipotenzialità;
- il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee (parti
conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra).
Art.65 Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata mediante il
coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di
un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere
non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente deve
essere osservata la seguente relazione:
- Rt < 50/Id
dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.
Art 66 Protezione contro i contatti indiretti
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi
utilizzatori, normalmente non in tensione, ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali,
potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di impianti contenuti in
uno stesso complesso deve avere un proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili e altre tubazioni entranti,
nonché tutte le masse metalliche accessibili, di notevole estensione, esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore
stesso.
Art 67 Protezione mediante doppio isolamento
Tra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti diretti può essere realizzata
adottando:
- macchine o apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzioni o installazioni:
apparecchi di classe II.
In uno stesso impianto, la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione mediante messa a terra;
tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di
classe II.
Art 68 Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti (come da elaborato grafico) causate
da sovraccarichi o da corto circuiti.
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La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8 art. 433.
In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente
di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli
interruttori automatici magnetotermici, da installare a loro protezione, devono avere una corrente nominale (In) compresa
fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o
uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: Ib <In< Iz, If 1,45 Iz. La seconda delle due disuguaglianze
sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN
60898 e CEI EN 60947-2. Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che
possono verificarsi nell'impianto, in modo tale da garantire che, nel conduttore protetto, non si raggiungano temperature
pericolose secondo la relazione:
Iq <I Ks2 conforme alle norme CEI 64-8, art. 434.
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
IMPIANTI ELETTRICI
Art. 69 Designazione delle opere da eseguire
Nell'indire l'appalto, verranno designati gli impianti da eseguire alle condizioni del presente capitolato speciale tipo, che
contempla l'installazione di:
- rifasamento degli impianti;
- stazioni di energia;
- linee principali di alimentazione;
- impianti elettrici di illuminazione;
- impianti di forza motrice ed utilizzazioni varie;
- impianti di orologi elettrici;
- impianti di terra;
- impianti contro i fulmini.
Art. 70 Definizioni relative ad impianti elettrici
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici specificati nell'articolo precedente,
valgono quelle stabilite dalle vigenti norme CEI.
Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari impianti, nei rispettivi
articoli del Capitolo "Caratteristiche tecniche degli Impianti".
CAPITOLO 2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Art. 71 Prescrizioni tecniche generali
71.1 Requisiti di rispondenza a norme , leggi e regolamenti
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, c. 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i.. Si
considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo
sullo spazio economico europeo.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonchè dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di
regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta ed in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni della Telecom o dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
71.2 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere chiaramente precisata, dalla Stazione Appaltante, la
destinazione o l'uso di ciascun ambiente, affinchè le ditte concorrenti ne tengano debito conto nella progettazione degli
impianti ai fini di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, nonchè dalle norme CEI.
71.3 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori:
a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale
(Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando
devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati
nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione
nominale maggiore;
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b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti
tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 50334. In particolare i conduttori di
neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il
bicolore gialloverde.
Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero,
grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei circuiti (affinchè la caduta di
tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non
devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di
unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono;
- 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;
- 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi
con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
- 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o
uguale a 3 kW;
- 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3 kW;
d) sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in
circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei
conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art.
3.1.0.7 delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7.
e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da
proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme
CEI 64-8/1 ÷ 7:
SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE
Sezione del conduttore di fase che alimenta la macchina o l'apparecchio (mm2)
Sezione minima del conduttore di terra facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso tubo del conduttore di fase
(mm2) non facente parte dello stesso cavo o non infilato nello stesso tubo del conduttore di fase (mm2)
minore o uguale a 5
maggiore di 5 e minore o uguale a 16
maggiore di 16
sezione del conduttore di fase
sezione del conduttore di fase
metà della sezione del conduttore di fase
con il minimo di 16
sezione del conduttore di fase 16
Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione suddetta con i minimi di
seguito indicati:
Sezione minima (mm²)
- Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE)
- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)
In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante il
metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1 delle norme CEI 64-8.
71.4 Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile
ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione deve essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante.
Negli impianti in edifici civili e similari si devono rispettare le seguenti prescrizioni:
Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie
leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per
gli attraversamenti a pavimento;
il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso
contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto
guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso
contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve
essere inferiore a 10 mm;
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il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo
scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non
danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi;
ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale e
secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione;
le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o
morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi
corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire
buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;
i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette
di derivazione devono essere distinti per ogni montante. E' ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purchè i
montanti alimentino lo stesso complesso di locali e che ne siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in
corrispondenza delle due estremità;
qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere
protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle
stesse cassette, purchè essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di
diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi
diversi.
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni devono essere disposti in
modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di
condensa, ecc. E' inoltre vietato collocare nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel
vano degli ascensori o montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non
appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.
I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonchè quelli per impianti di traduzioni
simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio
smaltato o tipo mannesman.
71.5 Tubazioni per le costruzioni prefabbricate
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI EN 61386-22.
Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta. La posa dei
raccordi deve essere eseguita con la massima cura in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo i tubi devono
essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione.
La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica in considerazione del fatto
che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile apportare sostanziali modifiche nè in fabbrica nè in cantiere.
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni termiche e
meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare le scatole rettangolari porta apparecchi e le scatole per i
quadretti elettrici devono essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o
magneti da inserire in apposite sedi ricavatesulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire
la non deformabilità delle scatole.
La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti comprese
le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo a getti
avvenuti.
71.6 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati
Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:
sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione dei Lavori e privo
di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata
e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o dei cavi) senza
premere e senza fare affondare artificialmente nella sabbia;
si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in corrispondenza della
generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto lo spessore finale complessivo della sabbia dovrà risultare di almeno
cm 15 più il diametro del cavo (quello maggiore, avendo più cavi);
sulla sabbia così posta in opera si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro e con il
lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà il diametro (o questi comporranno una striscia) non
superiore a cm 5 od al contrario in senso trasversale (generalmente con più cavi);
sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a rifiuto il
materiale eccedente dall'iniziale scavo.
L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con l'asse della fila di
mattoni.
Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il cavo (o i cavi) posti sufficientemente al sicuro da possibili scavi
di superficie per riparazioni ai manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o
giardino.
Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17.
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Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria.
71.7 Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili.
A seconda di quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto, i cavi saranno posati:
entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre dalla Stazione
Appaltante;
entro canalette di materiale idoneo, come cemento, cemento amianto, ecc. (appoggio egualmente continuo) tenute in sito da
mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;
direttamente sui ganci, grappe, staffe, o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato d'acciaio zincato, ovvero di
materiali plastici resistenti all'umidità, ovvero ancora su mensoline di calcestruzzo armato.
Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e
mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di cm 3, onde assicurare la libera circolazione
dell'aria.
A questo riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere
dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non diversamente prescritto dalla Stazione
Appaltante, sarà di competenza dell'Impresa aggiudicataria di soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e
ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza.
Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati, ecc.) dovrà essere tenuto conto del
peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito di massima intorno a cm 70.
In particolari casi, la Stazione Appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio debbano essere zincate a
caldo.
I cavi, ogni m 150-200 di percorso dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile.
71.8 Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, od in cunicoli non praticabili.
Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei, ecc., valgono le
prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.
Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei cavi elettrici,
circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il
reinterro, ecc.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella
loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio
circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni
non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da infilare.
Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:
ogni m. 30 circa se in rettilineo;
ogni m. 15 circa se con interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
In sede di appalto, verrà precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette. In tal caso,
per il loro dimensionamento, formazione, raccordi, ecc., l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire tutte le indicazioni
necessarie.
71.9 Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi
Per la posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi, dovranno osservarsi le relative
norme CEI.
Se non diversamente specificato in sede di appalto, la fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera per la posa aerea
in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, accessori, ecc.) sarà di competenza dell'Impresa aggiudicataria.
Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento, ecc.), saranno di competenza
esclusiva ed a carico della Stazione Appaltante, in conformità di quanto disposto al riguardo dal Testo Unico di leggi sulle
Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui al R.D. 1775/33 e s.m.i..
71.10 Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti
Saranno ammessi a tale sistema di posa, unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non superiori a 1.000
V, isolati in conformità, salvo ove trattasi di cavi per alimentazione di circuiti per illuminazione in serie o per
alimentazione di tubi fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite massimo della tensione ammessa sarà considerato di
6.000 Volt.
Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:
- cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente alternata secondo le
norme CEI 20-58;
- cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;
- cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione "americana") a mezzo di fibbie o ganci di
sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, intervallati non più di cm 40.
29
Per entrambi i casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, per la
tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio.
Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto espresso al comma "Posa Aerea di
Cavi Elettrici, Isolati, Non Sotto Guaina, o di Conduttori Elettrici Nudi".
71.11 Protezione contro i contatti indiretti
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi
utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali,
potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di impianti contenuti in
uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili) deve avere un proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione,
distribuzione e scarico delle acque, nonchè tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area
dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti
Elementi di un impianto di terra
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio
impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8/1 ÷ 7 e
64-12. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:
a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno e che
realizza il collegamento elettrico con la terra (norma CEI 64-8/5);
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore (o
nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno, debbono essere considerati a tutti gli
effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori
di terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno (norma CEI 64-8/5);
c) il conduttore di protezione parte del collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le prese a
spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a
terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti
metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione
inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente
indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato come
conduttore di protezione;
d) l collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità ed
eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche la funzione di conduttore di
protezione (norma CEI 64-8/5);
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee ovvero le
parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5).
Prescrizioni particolari per locali da bagno Divisione in zone e apparecchi ammessi
I locali da bagno vengono suddivisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono regole particolari:
zona 0 - E' il volume della vasca o del piatto doccia: non sono ammessi apparecchi elettrici, come scalda-acqua ad
immersione, illuminazioni sommerse o simili;
zona 1 - E' il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all'altezza di 2,25 m dal pavimento: sono
ammessi lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa collegata al conduttore di protezione) e gli interruttori di circuiti
SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in c.a. e 30 V in c.c. con la sorgente di sicurezza installata fuori dalle zone
0,1 e 2;
zona 2 - E' il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino all'altezza di 2,25 m dal
pavimento: sono ammessi, oltre allo scaldabagno e agli altri apparecchi alimentati a non più di 25 V, anche gli apparecchi
illuminanti dotati di doppio isolamento (Classe II). Gli apparecchi installati nelle zone 1 e 2 devono essere protetti contro
gli spruzzi d'acqua (grado protezione IPx4). Sia nella zona 1 che nella zona 2 non devono esserci materiali di installazione
come interruttori, prese a spina, scatole di derivazione; possono essere installati pulsanti a tirante con cordone isolante e
frutto incassato ad altezza superiore a 2,25 m dal pavimento. Le condutture devono essere limitate a quelle necessarie per
l'alimentazione degli apparecchi installati in queste zone e devono essere incassate con tubo protettivo non metallico; gli
eventuali tratti in vista necessari per il collegamento con gli apparecchi utilizzatori (per esempio con lo scaldabagno)
devono essere protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante;
zona 3 - E' il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasca o la doccia): sono
ammessi componenti dell'impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di gocce di acqua (grado di protezione IPx1),
come nel caso dell'ordinario materiale elettrico da incasso IPx5 quando è previsto l'uso di getti d'acqua per la pulizia del
locale; inoltre l'alimentazione degli utilizzatori e dispositivi di comando deve essere protetta da interruttore differenziale ad
alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30 mA.
Le regole date per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i pericoli provenienti dall'impianto
elettrico del bagno stesso, e sono da considerarsi integrative rispetto alle regole e prescrizioni comuni a tutto l'impianto
elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento delle masse al conduttore di protezione, ecc.).
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Collegamento equipotenziale nei locali da bagno
Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale da bagno (ad esempio da una tubazione che vada in
contatto con un conduttore non protetto da interruttore differenziale), è richiesto un conduttore equipotenziale che colleghi
fra di loro tutte le masse estranee delle zone 1-2-3 con il conduttore di protezione; in particolare per le tubazioni metalliche
è sufficiente che le stesse siano collegate con il conduttore di protezione all'ingresso dei locali da bagno.
Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8/1 ÷ 7; in particolare devono
essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni. Devono essere impiegate fascette che stringono il metallo vivo. Il
collegamento non va eseguito su tubazioni di scarico in PVC o in gres. Il collegamento equipotenziale deve raggiungere il
più vicino conduttore di protezione, ad esempio nella scatola dove è installata la presa a spina protetta dell'interruttore
differenziale ad alta sensibilità.
E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione.
Per i conduttori si devono rispettare le seguenti sezioni minime:
- 2,5 mm² (rame) per collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o sotto intonaco;
- 4 mm² (rame) per collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete.
Alimentazione nei locali da bagno
Può essere effettuata come per il resto dell'appartamento (o dell'edificio, per i bagni in edifici non residenziali).
Se esistono 2 circuiti distinti per i centri luce e le prese, entrambi questi circuiti si devono estendereai locali da bagno.
La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità può essere affidata all'interruttore
differenziale generale (purchè questo sia del tipo ad alta sensibilità) o ad un differenziale locale, che può servire anche per
diversi bagni attigui.
Condutture elettriche nei locali da bagno
Devono essere usati cavi isolati in classe II nelle zone 1 e 2 in tubo di plastica incassato a parete o nel pavimento, a meno
che la profondità di incasso non sia maggiore di 5 cm.
Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, deve essere prolungato per coprire il tratto esterno, oppure
deve essere usato un cavetto tripolare con guaina (fase+neutro+conduttore di protezione) per tutto il tratto dall'interruttore
allo scaldabagno, uscendo, senza morsetti, da una scatoletta passa cordone.
Altri apparecchi consentiti nei locali da bagno Per l'uso di apparecchi elettromedicali in locali da bagno ordinari, è
necessario attenersi alle prescrizioni fornite dai costruttori di questi apparecchi che possono essere destinati ad esser usati
solo da personale addestrato.
Un telefono può essere installato anche nel bagno, ma in modo che non possa essere usato da chi si trova nella vasca o sotto
la doccia.
Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione è maggiore sia per condizioni ambientali (umidità) sia per particolari
utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba, ecc.) come per esempio:
cantine, garage, portici, giardini, ecc. le prese a spina devono essere alimentate come prescritto per la zona 3 dei bagni.
71.12 Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata con uno dei
seguenti sistemi:
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione richiede
l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti
soddisfatta la seguente relazione:
Rt<=50/Is
dove Rt è il valore in ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Is è il più elevato tra i
valori in ampere, della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; se l'impianto comprende piu' derivazioni
protette dai dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento piu' elevata;
b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede l'installazione
di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere
non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinchè detto coordinamento sia efficiente deve
essere osservata la seguente relazione:
Rt<=50/Id
dove Rd è il valore in ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Id il più elevato fra i
valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle protezioni differenziali poste a protezione dei
singoli impianti utilizzatori.
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società Distributrice, la soluzione più affidabile
ed in certi casi l'unica che si possa attuare, è quella con gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo
margine di sicurezza a copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto.
71.13 Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti
indiretti può essere realizzata adottando:
- macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione:
apparecchi di Classe II.
31
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione mediante messa a terra;
tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle
altre parti dell'impianto di Classe II.
71.14 Protezione contro i contatti indiretti in luoghi adibiti ad uso medico
Gli impianti elettrici da realizzare nei luoghi adibiti ad uso medico devono essere eseguiti in conformità alla Norma CEI
64-8/7.
In questi impianti la tensione di contatto limite non deve superare i 24 V.
Sistemi di protezione particolari contro i contatti indiretti (CEI 64-8/7)
Ad integrazione dei sistemi previsti nell'art. "Protezione contro i contatti indiretti", si considerano sistemi di protezione
contro le tensioni di contatto anche i seguenti:
a) bassissima tensione di sicurezza isolata da terra e separata dagli altri eventuali circuiti con doppio isolamento; viene
fornita in uno dei seguenti modi:
- dal secondario di un trasformatore di sicurezza;
- da batterie di accumulatori o pile;
- da altre sorgenti di energia che presentino lo stesso grado di sicurezza. Le spine degli apparecchi non devono potersi
innestare in prese di circuiti a tensione diversa;
b) separazione elettrica con controllo della resistenza di isolamento.
La protezione deve essere realizzata impiegando per ciascun locale circuiti protetti da tubazioni separate alimentati da
sorgenti autonome o da trasformatore di isolamento. Il trasformatoredeve avere una presa centrale per il controllo dello
stato di isolamento e schermatura metallica fra gli avvolgimenti per eliminare le correnti di dispersione. Le masse dei
generatori autonomi edei trasformatori di isolamento devono essere messe a terra; la schermatura deve essere collegata al
collettore equipotenziale a mezzo di due conduttori di protezione della sezione minima di 6 mm².
Ai fini della protezione contro i contatti indiretti si deve tenere permanentemente sotto controllo lo stato di isolamento
dell'impianto; a tale scopo si deve inserire tra la presa centrale del secondario del trasformatore di isolamento ed un
conduttore di protezione, un dispositivo di allarme; tale dispositivo non deve poter essere disinserito e deve indicare,
otticamente ed acusticamente, se la resistenza di isolamento dell'impianto è scesa al disotto del valore di sicurezza
prefissato; questo valore deve essere non inferiore a 15 KOhm e possibilmente più alto. Il dispositivo di allarme deve essere
predisposto per la trasmissione a distanza dei suoi segnali; non deve essere possibile spegnere il segnale luminoso; il
segnale acustico può essere tacitato ma non disinserito. Deve essere possibile accertare in ogni momento l'efficienza del
dispositivo di allarme: a tale scopo esso deve contenere un circuito di controllo inseribile a mezzo di un pulsante. La
tensione del circuito di allarme non deve essere superiore a 24 V; il dispositivo di allarme deve essere tale che la corrente
che circola in caso diguasto diretto a terra del sistema sotto controllo non sia superiore a 1 mA. Il dispositivo di allarme
deve avere una separazione, tra circuito di alimentazione e circuito di misura, avente caratteristiche non inferiori a quelle
garantite da un trasformatore di sicurezza.
Sistemi di protezione contro i contatti indiretti nei diversi locali adibiti ad uso medico (CEI 64-8/7)
Protezione contro i contatti indiretti nei locali per chirurgia
Per i circuiti che alimentano apparecchi utilizzati per le operazioni la cui sospensione accidentale potrebbe pregiudicare
l'esito delle operazioni stesse non è consentita l'interruzione automatica al primo guasto, fatta eccezione per quelli con
potenza superiore a 5 kVA.
E' però necessario che l'anormalità venga segnalata efficacemente e senza ritardo da un dispositivo automatico d'allarme.
Per ogni locale per chirurgia, o gruppo di locali ad esso funzionalmente collegati, si deve prevedereun proprio
trasformatore di isolamento con tensione secondaria nominale non superiore a 220 V.
Per ogni impianto alimentato da trasformatore di isolamento si deve prevedere un dispositivo di allarme.
I segnali ottico e acustico ed il pulsante di controllo devono essere racchiusi in una custodia collocata in posizione ben
visibile nel locale per chirurgia.
Per i circuiti che alimentano lampade per illuminazione generale o utilizzatori con elevata potenza, la cui interruzione al
primo guasto non può arrecare pregiudizio nè alla salute di pazienti nè allo svolgimento del lavoro, è preferibile
l'inserzione sull'impianto di distribuzione generale.
In questo caso la protezione contro i contatti indiretti si realizza con la messa a terra diretta e l'utilizzo di interruttori
differenziali con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA (la massima tensione di contatto ammessa è di
24 V).
Le prese a spina alimentate da trasformatori di isolamento non devono essere intercambiabili con le prese a spina collegate
a circuiti soggetti ad essere interrotti in caso di guasto.
La sezione del conduttore di protezione, quando questo fa parte dello stesso cavo o è infilato nello stesso tubo, deve essere
sempre uguale a quella dei conduttori di fase.
Protezione contro i contatti indiretti nei locali di sorveglianza e cura intensiva La protezione contro i contatti indiretti si
deve realizzare secondo le prescrizioni dell'articolo "Protezione contro i contatti indiretti nei localì per chirurgia". Qualora
nelle camere di degenza si dovessero usare apparecchiature per sorveglianza o cura intensiva la protezione deve essere
realizzata sempre secondo l'articolo sopra menzionato.
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Protezione contro i contatti indiretti nei locali per esami di fisio-patologia Nei locali per idro-terapia e nei locali per terapia
fisica, radiologia e ambulatori medici nei quali si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate senza anestesia
generale (ambulatori medici tipo a).
La protezione contro i contatti indiretti deve essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:
a) bassissima tensione di sicurezza con valori nominale non superiore a 24 V;
b) protezione per separazione elettrica con controllo della resistenza di isolamento con tensione nominale massimo di 220
V nel circuito isolato;
c) messa a terra diretta ed adozione di interruttori differenziali secondo le prescrizioni dell'articolo "Protezione contro i
contatti indiretti nei locali per chirurgia".
Protezione contro i contatti indiretti nei locali di anestesia Nei locali in cui si praticano le anestesie generali a le analgesie,
la protezione contro i contatti indiretti deve essere realizzata secondo le prestazioni degli articoli "Protezione contro i
contatti indiretti nei locali per chirurgia" e "Protezione contro i contatti indiretti nei locali per sorveglianza e cura
intensiva". Le prescrizioni dell'equalizzazione del potenziale non si applicano alle masse estranee, quando in qualsiasi
condizione d'uso si trovino ad un'altezza superiore a 2,5 m dal piano di calpestio.
Equalizzazione del potenziale In tutti i locali adibiti ad uso medico si deve effettuare l'equalizzazione del potenziale
collegando fra loro e al conduttore di protezione o al conduttore di terra dell'impianto, tutte le masse metalliche accessibili
in un locale o in un gruppo di locali (CEI 64-8/7).
I conduttori equipotenziali devono fare capo ad un nodo collettore equipotenziale o ad un conduttore di rame della sezione
di 16 mm², disposto ad anello senza giunzioni, quale collettore lungo il perimetro del locale. Il nodo collettore
equipotenziale o l'anello collettore, devono essere collegati al conduttore di protezione. Nei locali per chirurgia,
sorveglianza o cura intensiva, fisiopatologia, idroterapia, terapia fisica, radiologia e anestesia si applicano le seguenti
disposizioni:
- non è ammesso l'impiego del collettore ad anello;
- i conduttori equipotenziali che interessano locali o gruppi di locali corredati di apparecchiature di misura o di
sorveglianza, per esempio delle funzioni del corpo, devono essere in rame con sezione minima di 16 mm².
Le prescrizioni sull'equalizzazione del potenziale non si applicano alle masse estranee, quando in qualsiasi condizione d'uso
si trovino a un'altezza superiore a 2,5 m dal piano di calpestio.
Qualora sia stata adottata per uno stesso gruppo di camere di degenza o di ambulatori di tipo B, come precedentemente
definiti, la protezione con interruttori differenziali con Id<=30 mA, è ammesso non applicare le prescrizioni del presente
articolo.
71.15 Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi a da corto
circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescriziuni delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7.
In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente
di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli
interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In) compresa fra
la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o
uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
pag. 57
Ib<=In<=Iz If<=1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori
automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e 60947-2.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi
nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature
pericolose secondo la relazione
Iq <= Ks² (norme CEI 64-8/1 ÷ 7).
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione.
E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a monte
vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme CEI 64-8/1 ÷ 7).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia specifica passante I²t
lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo
a valle e dalle condutture protette.
In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che il potere di interruzione
richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a:
3.000 A nel caso di impianti monofasi;
4.500 A nel caso di impianti trifasi.
Protezione di circuiti particolari
a) devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;
b) devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta per quelli umidi;
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c) devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;
d) devono essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi in uso nei locali per chirurgia
e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (CEI 64-8/7).
71.16 Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo d'arte della ditta
appaltatrice
Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo d'arte della Ditta,
contemplate nel presente Capitolato Speciale, ed escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad
esigenze dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo alla Ditta di render note
tempestivamente alla Stazione Appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa Stazione Appaltante possa disporre di
conseguenza.
71.17 Materiali di rispetto
La scorta di materiali di rispetto non è considerata per le utenze di appartamenti privati. Per altre utenze, vengono date, a
titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:
- fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una scorta pari al 20% di quelli in
opera;
- bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in opera, con minimo almeno di
una unità;
- una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi;
- lampadine per segnalazioni; di esse dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di quelle in opera.
71.18 Protezione dalle scariche atmosferiche
Generalità
La Stazione Appaltante preciserà se negli edifici ove debbono venir installati gli impianti elettrici oggetto dell'appalto,
dovrà essere prevista anche la sistemazione di parafulmini per la protezione dalle scariche atmosferiche.
In tal caso l'impianto di protezione contro i fulmini dvrà essere realizzato in conformità al D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i.,
al D.P.R. 462/2001 ed alle norme CEI EN 62305-1/4.
In particolare i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine
sono considerate in due gruppi separati:
- il primo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre il rischio sia di danno materiale che di pericolo per le
persone, è riportato nella Norma CEI EN 62305-3;
- il secondo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i guasti di impianti elettrici ed elettronici presenti nella
struttura, è riportato nella Norma CEI EN 62305-4.
71.19 Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra
a) Protezione d'impianto
Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso collegate, contro le sovratensioni di
origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli
interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto deve essere installato un limitatore di sovratensioni in conformità alla
normativa tecnica vigente.
b) Protezione d'utenza
Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio computer video terminali,
registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi elettronici a memoria programmabile, le prese di corrente
dedicate alla loro inserzione nell'impianto devono essere alimentate attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione in
aggiunta al dispositivo di cui al punto a). Detto dispositivo deve essere componibile con le prese ed essere montabile a
scatto sulla stessa armatura e per poter essere installato nelle normali scatole di incasso.
71.20 Protezione contro i radiodisturbi
a) Protezione bidirezionale di impianto
Per evitare che attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo quali ad esempio motori elettrici a spazzola, utensili
a motore, variatori di luminosità ecc., convoglino disturbi che superano i limiti previsti dal D.M. 10 aprile 1984 e s.m.i. in
materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, l'impianto elettrico deve essere
disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni filtri.
Detti dispositivi devono essere modulari e componibili con dimensioni del modulo base 17,5X45X53 mm ed avere il
dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.
Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30 MHz.
b) Protezione unidirezionale di utenza
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione, radioricezione e dispositivi elettronici a memoria
programmabile dai disturbi generati all'interno degli impianti e da quelli captati via etere, è necessario installare un filtro di
opportune caratteristiche in aggiunta al filtro di cui al punto a) il più vicino possibile alla presa di corrente da cui sono
alimentati.
1) Utenze monofasi di bassa potenza
Questi filtri devono essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla stessa armatura e poter
essere installati nelle normali scatole da incasso.
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Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30 MHz.
2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza
Per la protezione di queste utenze è necessario installare i filtri descritti al punto a) il più vicino possibile
all'apparecchiatura da proteggere.
71.21 Stabilizzazione della tensione
La Stazione Appaltante, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda elettrica distributrice, preciserà se dovrà
essere prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, se
tale stabilizzazione dovrà essere prevista per tutto l'impianto o solo per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in
corrispondenza di qualche singolo utilizzatore, pure, al caso da precisarsi.
71.22 Maggiorazioni Dimensionali rispetto ai Valori Minori consentiti dalle Norme CEI e di Legge
Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente capitolato speciale tipo,
rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate per consentire possibili futuri limitati
incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti.
Art. 72 Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti
Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: si intende quindi che le prestazioni e le garanzie per
quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e l'esercizio in genere sono riferite alla potenza
impegnata. Detta potenza viene indicata dalla Stazione Appaltante o calcolata in base a dati forniti dalla Stazione
Appaltante.
Per gli impianti elettrici negli edifici civili, in mancanza di indicazioni, si fa riferimento al carico convenzionale
dell'impianto. Detto carico verrà calcolato sommando tutti i valori ottenuti applicando alla potenza nominale degli
apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla corrente nominale delle prese a spina, i coefficienti che si
deducono dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti.
72.1.2 Valori di Potenza Impegnata negli Appartamenti di Abitazione
1) Per l'illuminazione:
- 10 W per m² di superficie dell'appartamento col minimo di 500 W.
2) Scalda-acqua:
pag. 65
- 1.000 W per appartamenti fino a 4 locali (va considerato come locale ogni vano abitabile con esclusione cioè di
anticamere, corridoi, cucinino, bagno);
- 2.000 W per appartamenti oltre i 4 locali.
3) Cucina elettrica:
- da considerare solo se ne è prevista esplicitamente l'installazione.
4) Servizi vari:
- 40 W per m² di superficie dell'appartamento in zone urbane;
- 20 W per m² di superficie dell'appartamento in zone rurali.
72.1.3 Punti di utilizzazione
Nelle abitazioni si devono prevedere i punti di utilizzazione in conformità a quanto indicato nella norma CEI 64-50.
72.1.4 Suddivisione dei circuiti e loro protezione in abitazioni ed edifici residenziali
Nelle abitazioni e negli edifici residenziali in genere, si devono alimentare attraverso circuiti protetti e singolarmente
sezionabili facenti capo direttamente al quadro elettrico almeno le seguenti utilizzazioni:
a) illuminazione di base:
sezione dei conduttori non inferiore a 1,5 mm²; protezione 10 A; potenza totale erogabile 2 kW;
b) prese a spina da 10 A per l'illuminazione supplementare e per piccoli utilizzatori (televisori, apparecchi radio ecc.):
- sezione dei conduttori 1,5 mm²;
- protezione 10 A; potenza totale erogabile 2 kW.
c) prese a spina da 16 A ed apparecchi utilizzatori con alimentazione diretta (es. scaldacqua) con potenza unitaria minore o
uguale a 3 kW:
- sezione dei conduttori 2,5 mm².
- protezione 16 A; potenza totale erogabile 3 kW.
d) eventuale linea per alimentazione di utilizzazione con potenza maggiore di 3 kW:
- sezione conduttori 4 mm²;
- protezione 25 A.
Ogni qualvolta si verificano le seguenti condizioni, sul quadro elettrico devono essere previsti un numero superiore di
circuiti protetti:
a) elevata superficie abitabile, maggiore di 150 m²:
occorre prevedere più linee per l'illuminazione di base al fine di limitare a 150 m² la superficie dei locali interessati da una
singola linea;
b) elevato numero di prese da 10 A:
occorre prevedere una linea da 10 A ogni 15 prese;
35
c) elevato numero di apparecchi utilizzatori fissi o trasportabili (scalda-acqua, lavatrici, lavastoviglie) che debbono
funzionare contemporaneamente prelevando una potenza totale superiore a 3 kW;
occorre alimentare ciascun apparecchio utilizzatore con potenza unitaria maggiore di 2 kW direttamente dal quadro con una
linea protetta.
Nella valutazione della sezione dei conduttori relativi al singolo montante, oltre a tener conto della caduta di tensione del
4%, considerare anche i tratti orizzontali (ad esempio 6 m in orizzontale dal quadro contatori al vano scale). Il potere di
interruzione degli interruttori automatici deve essere di almeno 3.000 A (CEI 64-8/1 ÷ 7) a meno di diversa comunicazione
dell'ENEL; gli interruttori automatici devono essere bipolari con almeno un polo protetto in caso di distribuzione faseneutro, bipolari con due poli protetti in caso di distribuzione fase-neutro, bipolari con due poli protetti in caso di
distribuzione fase-fase.
72.1.5 Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle unità d'impianto
Impianto Illuminazione
Scalda-acqua Cucina
Servizi vari, comprese le prese a spina (per queste la potenza è quella corrispondente alla corrente nominale)
Ascensore (la potenza è quella corrispondente alla corrente di targa)
Appartamenti di abitazione
Alberghi,
Ospedali,
Collegi
0,65
0,75
1 per l'apparecchio di maggior potenza,
0,75 per il secondo,
0,50 per gli altri
1 per l'apparecchio di maggior potenza,
0,75 per il secondo,
0,50 per gli altri
(1)
1 per l'apparecchio di maggior potenza,
0,75 per gli altri vedi paragrafo "Suddivisione dei circuiti"
0,5
(2)
3 per il motore dell'ascensore di maggior potenza, 1 per il successivo, 0,7 per tutti
Uffici e negozi 0,90
1 per l'apparecchio di maggior potenza,
0,75 per il secondo,
0,50 per il terzo, 0,25
gli altri
0,5
gli altri ascensori
3 per il motore
dell'ascensore di maggior potenza, 1 per il successivo, 0,7 per tutti
gli altri ascensori
(1) Per le derivazioni facenti capo a singoli apparecchi utilizzatori o a singole prese a spina si deve assumere come valore
del coefficiente, l'unità, fatta eccezione per il caso degli ascensori.
(2) Per gli ascensori ed altri servizi generali di edifici di abitazione comuni, i dati relativi sono allo studio.
40.2.5.5 Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle colonne montanti che alimentano appartamenti di
abitazione unità di impianto alimentate valore del coefficiente 1
da 2 a 4
da 5 a 10
11 ed oltre
1
0,8
0,5
0,3
72.1.6 Impianti trifase
Negli impianti trifase (per i quali non è prevista una limitazione della potenza contrattuale da parte dell'ENEL) non è
possibile applicare il dimensionamento dell'impianto di cui all'articolo "Potenza Impegnata e Dimensionamento degli
Impianti"; tale dimensionamento dell'impianto sarà determinato di volta in volta secondo i criteri della buona tecnica,
36
tenendo conto delle norme CEI. In particolare le condutture devono essere calcolate in funzione della potenza impegnata
che si ricava nel seguente modo:
a) potenza assorbita da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) intesa come la potenza di ogni singolo utilizzatore
(PU) moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione (Cu);
P1 = Pu x Cu;
b) potenza totale per la quale devono essere proporzionati gli impianti (Pt) intesa come la somma delle potenze assorbite da
ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) moltiplicata per il coefficiente di contemporaneità (Cc);
Pt = (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) x Cc
Le condutture e le relative protezioni che alimentano i motori per ascensori e montacarichi devono essere dimensionate per
una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio continuativo; se i motori sono più di uno (alimentati dalla stessa
conduttura) si applica il coefficiente della tabella di cui al paragrafo "Coefficienti per la Valutazione del Carico
Convenzionale delle Unità d'Impianto".
La sezione dei conduttori sarà quindi scelta in relazione alla potenza da trasportare, tenuto conto del fattore di potenza, e
alla distanza da coprire.
Si definisce corrente d'impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in considerazione per la
determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si calcola in base alla potenza totale ricavata dalle
precedenti tabelle, alla tensione nominale e al fattore di potenza.
Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente che, in regime permanente e in
condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore specificato. Essa dipende
dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed è indicata nella tabella CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.
Il potere d'interruzione degli interruttori automatici deve essere di almeno 4.500 A (Norme CEI 64- 8/1 ÷ 7), a meno di
diversa comunicazione dell'ENEL.
Gli interruttori automatici devono essere tripolari o quadripolari con 3 poli protetti.
Art. 73 Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione
73.1 Assegnazione dei valori di illuminazione
I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori su un piano
orizzontale posto a m 0,85 dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno desunti, per i vari locali, dalle
tabelle della norma UNI EN 12464-1.
Ai sensi della stessa norma il rapporto tra i valori minimi e massimi di illuminazione, nell'area di lavoro non deve essere
inferiore a 0.80.
In fase di progettazione si adotteranno valori di illuminazione pari a 1.25 volte quelli richiesti per compensare il fattore di
deprezzamento ordinario (norma UNI EN 12464-1).
73.2 Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti)
Il tipo di illuminazione sarà prescritto dalla Stazione Appaltante, scegliendo fra i sistemi più idonei, di cui, a titolo
esemplificativo, si citano i seguenti:
- ad incandescenza;
- a fluorescenza;
- a vapori di mercurio;
- a vapori di sodio.
Le ditte concorrenti possono, in variante, proporre qualche altro tipo che ritenessero più adatto.
In ogni caso, i circuiti relativi ad ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee, non dovranno avere un fattore di
potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante rifasamento. Devono essere presi opportuni provvedimenti per
evitare l'effetto stroboscopico.
73.3 Condizioni ambiente
La Stazione Appaltante fornirà piante e sezioni, in opportuna scala, degli ambienti da illuminare, dando indicazioni sul
colore e tonalità delle pareti degli ambienti stessi, nonchè ogni altra eventuale opportuna indicazione.
73.4 Apparecchiatura illuminante
Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o controllo ottico del flusso
luminoso emesso dalla lampada.
Soltanto per ambienti con atmosfera pulita è consentito l'impiego di apparecchi aperti con lampada non protetta. Gli
apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un migliore sfruttamento della luce emessa dalle lampade; per
installazioni particolari, la Stazione Appaltante potrà prescrivere anche apparecchi a flusso luminoso diretto-indietro o
totalmente indiretto.
73.5 Ubicazione e disposizione delle sorgenti
Particolare cura si dovrà porre all'altezza ed al posizionamento di installazione, nonchè alla schermatura delle sorgenti
luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto o indiretto, come prescritto dalla norma UNI EN 12464In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione si intendono ubicati a soffitto con disposizione simmetrica e
distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di disuniformità consentito.
37
In locali di abitazione è tuttavia consentita la disposizione di apparecchi a parete (applique), per esempio, nelle seguenti
circostanze: sopra i lavabi a circa m 1,80 dal pavimento, in disimpegni di piccole e medie dimensioni sopra la porta.
73.6 Potenza emittente (Lumen)
Con tutte le condizioni imposte sarà calcolato, per ogni ambiente, la potenza totale emessa in lumen, necessaria per ottenere
i valori di illuminazione prescritti.
73.7 Luce ridotta
Per il servizio di luce ridotta o notturna, sarà opportuno che l'alimentazione venga compiuta normalmente con circuito
indipendente.
73.8 Alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza
(CEI 64-8/1 ÷ 7). Si definisce alimentazione dei servizi di sicurezza il sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di
apparecchi o parti dell'impianto necessari per la sicurezza delle persone. Il sistema include la sorgente, i circuiti e gli altri
componenti.
Si definisce alimentazione di riserva il sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi o parti dell'impianto
necessari per la sicurezza delle persone. Il sistema include la sorgente, i circuiti e gli altri componenti.
Si definisce alimentazione di riserva il sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi o parti dell'impianto
per motivi diversi dalla sicurezza delle persone.
Alimentazione dei servizi di sicurezza
E' prevista per alimentare gli utilizzatori ed i servizi vitali per la sicurezza delle persone, come ad esempio:
- lampade chirurgiche nelle camere operatorie;
- utenze vitali nei reparti chirurgia, rianimazione, cure intensive;
- luci di sicurezza scale, accessi, passaggi;
- computer e/o altre apparecchiature contenenti memorie volatili.
Sono ammesse le seguenti sorgenti:
- batterie di accumulatori;
- pile;
- altri generatori indipendenti dall'alimentazione ordinaria;
- linea di alimentazione dell'impianto utilizzatore (ad esempio dalla rete pubblica di distribuzione) indipendente da quella
ordinaria solo quando sia ritenuto estremamente improbabile che le due linee possono mancare contemporaneamente;
- gruppi di continuità.
- intervento deve avvenire automaticamente.
L'alimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo T entro cui è disponibile, nel modo seguente:
- T=0: di continuità (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono interruzione);
- T<O,15s: ad interruzione brevissima;
- 0,15s<T<O,5s: ad interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza).
La sorgente di alimentazione deve essere installata a posa fissa in locale ventilato accessibile solo a persone addestrate;
questa prescrizione non si applica alle sorgenti incorporate negli apparecchi.
La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere utilizzata per altri scopi salvo che per l'alimentazione
di riserva, purchè abbia potenza sufficiente per entrambi i servizi, e purchè, in caso di sovraccarico, l'alimentazione dei
servizi di sicurezza risulti privilegiata.
Qualora si impieghino accumulatori la condizione di carica degli stessi deve essere garantita da una carica automatica e dal
mantenimento della carica stessa. Il dispositivo di carica deve essere dimensionato in modo da effettuare entro 6 ore la
ricarica (Norma CEI EN 60598-2-22).
Gli accumulatori non devono essere in tampone.
Il tempo di funzionamento garantito deve essere di almeno 3 ore.
Non devono essere usate batterie per auto o per trazione.
Qualora si utilizzino più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in parallelo devono essere presi
provvedimenti per impedire che ciò avvenga.
L'alimentazione di sicurezza può essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in ogni caso i circuiti relativi devono
essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto elettrico, un intervento, una modifica su un circuito non
comprometta il corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza.
A tale scopo può essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazione distinte, cassette di derivazione
distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi, ecc.
Va evitato, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza attraversino luoghi con pericolo d'incendio;
quando ciò non sia praticamente possibile i circuiti devono essere resistenti al fuoco.
E' vietato proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza.
La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti e indiretti deve essere idonea nei confronti sia
dell'alimentazione ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza, o, se previsto, di entrambe in parallelo.
I dispositivi di protezione contro i corti circuiti devono essere scelti e installati in modo da evitare che una sovracorrente su
un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti di sicurezza.
I dispositivi di protezione comando e segnalazione devono essere chiaramente identificati e, ad eccezione di quelli di
allarme, devono essere posti in un luogo o locale accessibile solo a persone addestrate.
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Negli impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare deve essere tale da assicurare il ripristino del servizio nel tempo
richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione dell'alimentazione.
Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non deve compromettere nè la protezione
contro i contatti diretti e indiretti, nè il funzionamento dell'altro circuito.
Tali apparecchi devono essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di entrambi i circuiti.
Alimentazione di riserva
E' prevista per alimentare utilizzatori e servizi essenziali ma non vitali per la sicurezza delle persone, come ad esempio:
- luci notturne;
- almeno un circuito luce esterna e un ascensore;
- centrale idrica;
- centri di calcolo;
- impianti telefonici, intercomunicanti, segnalazione, antincendio, videocitofonico.
La sorgente di alimentazione di riserva, ad esempio un gruppo elettrogeno oppure un gruppo di continuità, deve entrare in
funzione entro 15s dall'istante di interruzione della rete.
L'alimentazione di riserva deve avere tensione e frequenza uguali a quelle di alimentazione dell'impianto.
La sorgente dell'alimentazione di riserva deve essere situata in luogo ventilato accessibile solo a persone addestrate.
Qualora si utilizzino più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in parallelo devono essere presi
provvedimenti per impedire che ciò avvenga.
La protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti diretti e indiretti deve essere idonea nei confronti sia
dell'alimentazione ordinaria sia dell'alimentazione di riserva, o, se previsto, di entrambe in parallelo.
Luce di sicurezza fissa
In base alla norma CEI EN 60598-2-22 devono essere installati apparecchi di illuminazione fissi in scale, cabine di
ascensori, passaggi, scuole, alberghi, case di riposo e comunque dove la sicurezza lo richieda.
Luce di emergenza supplementare
Al fine di garantire un'illuminazione di emergenza in caso di black-out o in caso di intervento dei dispositivi di protezione,
deve essere installata una luce di emergenza estraibile in un locale posto preferibilmente in posizione centrale, diverso da
quelli in cui è prevista l'illuminazione di emergenza di legge.
Tale luce deve essere componibile con le apparecchiature della serie da incasso, essere estraibile con possibilità di blocco,
avere un led luminoso verde per la segnalazione di "pronto all'emergenza" ed avere una superficie luminosa minima di 45
X 50 mm.
In particolare nelle scuole e negli alberghi, case di riposo ecc. deve essere installata una luce di emergenza componibile in
ogni aula e in ogni camera in aggiunta all'impianto di emergenza principale e in tutte le cabine degli ascensori.
Art. 74 Disposizioni particolari per impianti per servizi tecnologici e per servizi generali
Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere derivate da un quadro sul quale devono
essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.
74.1 Quadro generale di protezione e distribuzione
Detto quadro deve essere installato nel locale contatori e deve avere caratteristiche costruttive uguali a quelle prescritte ai
paragrafi "Quadri di Comando In Lamiera" "Quadri di Comando Isolanti" e "Quadri Elettrici da Appartamento o Similari"
dell'art. "Qualità e Caratteristiche dei Materiali" ed essere munito di sportello con serratura.
Sul quadro devono essere montate ed elettricamente connesse, almeno le protezioni ed il comando dei seguenti impianti.
74.2 Illuminazione scale, atri e corridoi comuni
Gli apparecchi di illuminazione devono rispondere ai requisiti indicati nelle norme CEI.
Le lampade di illuminazione devono essere comandate a mezzo di un relè temporizzatore modulare e componibile con le
apparecchiature da incasso per montaggio in scatole rettangolari standard oppure di tipo modulare componibile con le
apparecchiature prescritte all'art. "Qualità e caratteristiche dei materiali".
Il comando del temporizzatore deve avvenire con pulsanti luminosi a due morsetti, componibili con le apparecchiature
installate nel quadro di comando, installati nell'ingresso, nei corridoi e sui pianerottoli del vano scale.
Il relè temporizzatore deve consentire una regolazione del tempo di spegnimento, deve avere un commutatore per
illuminazione temporizzata o permanente ed avere contatti con portata 10A.
74.3 Illuminazione cantine solai e box comuni
L'impianto elettrico in questi locali deve essere realizzato con l'impiego di componenti a tenuta stagna (grado di protezione
IP55).
Se l'energia consumata da dette utenze viene misurata dai contatori dei servizi comuni, l'impianto deve essere derivato dal
quadro servizi generali.
In caso contrario, da ciascun contatore partirà una linea adeguatamente protetta destinata all'alimentazione dei locali
suddetti.
Nelle autorimesse private con più di 9 autoveicoli e nelle autorimesse pubbliche, l'impianto elettrico deve essere realizzato
in conformità alle norme CEI 64-2.
In particolare tutte le apparecchiature installate fino a 3,5 m di altezza devono avere grado di protezione minimo IP44.
Per quanto possibile dovranno essere evitate installazioni elettriche nelle fosse e nei cunicoli;
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diversamente è necessario attenersi alle prescrizioni contenute nell'appendice A delle norme CEI 64-2.
Le prese fisse devono essere ubicate in posizioni tali da evitare la necessità di ricorrere a prolunghe e devono essere
installate ad un'altezza minima del pavimento di 1,50 m.
Le diverse parti dell'impianto elettrico devono essere protette dagli urti da parte dei veicoli.
Il gruppo di misura e gli interruttori generali devono essere installati in un vano privo di tubazioni e di contenitori di fluidi
infiammabili.
I componenti di cui sopra devono essere facilmente e rapidamente accessibili dall'esterno delle zone pericolose.
74.4 Illuminazione esterna
Le lampade destinate ad illuminare zone esterne ai fabbricati devono essere alimentate dal quadro servizi generali. I
componenti impiegati nella realizzazione dell'impianto, nonchè le lampade e gli accessori necessari devono essere protetti
contro la pioggia, l'umidità e la polvere.
L'accensione delle lampade deve essere effettuata a mezzo di interruttore programmatore (orario) con quadrante giornaliero
modulare e componibile con gli apparecchi montati nel quadro elettrico d'appartamento.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
74.5 Impianto alimentazione ascensori
Le linee di alimentazione degli impianti elettrici degli ascensori e dei montacarichi devono essere indipendenti da quelle
degli altri servizi e devono partire dal quadro servizi generali.
Le condutture e le protezioni devono essere proporzionate per una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio
continuativo.
Se i motori sono più di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si deve applicare il coefficiente di riduzione della tabella di
cui al paragrafo "Coefficienti per la Valutazione del Carico Convenzionale delle Unità d'Impianto".
Nel vano ascensore o montacarichi devono essere installate solo condutture appartenenti all'elevatore.
L'impianto di allarme deve essere alimentato da una sorgente indipendente dall'alimentazione ordinaria e deve essere
separato per ogni ascensore (batterie caricate in tampone).
Nel locale macchina deve essere installato un quadro contenente gli interruttori automatici magnetotermici differenziali
nonchè gli interruttori e le lampade spia relative, per l'illuminazione del vano ascensori, del locale, ecc.
Il quadro e gli apparecchi devono avere le caratteristiche descritte nell'art. "Qualità e Caratteristiche dei Materiali".
In conformità all'art. 6 del D.P.R. 1497/63 e s.m.i., nei fabbricati nei quali non vi è personale di custodia, deve essere
previsto l'interruttore generale o il comando dell'interruttore installato in una custodia sotto vetro da disporsi al piano
terreno in posizione facilmente accessibile.
L'interruttore può essere automatico oppure senza alcuna protezione; in qualsiasi caso la linea deve avere una protezione a
monte. Il quadretto deve permettere il fissaggio a scatto di interruttori magnetotermici e non automatici fino a 63 A.
L'impianto di messa a terra dell'ascensore o del montacarichi deve essere collegato all'impianto di terra del fabbricato, salvo
diversa prescrizione in fase di collaudo dell'ascensore e del montacarichi stesso.
74.6 Impianto alimentazione centrale termica
L'impianto elettrico nelle centrali termiche deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 64-2
"Impianti termici non inseriti in un ciclo di lavorazione industriale".
E' di competenza dell'Impresa aggiudicataria, salvo diversi accordi tra le parti, l'esecuzione dell'impianto riguardante:
a) alimentazione del quadro servizi generali o dai gruppi di misura (contatori) al quadro all'interno del locale previo
passaggio delle linee da uno o più interruttori installati in un quadretto con vetro frangibile e serratura posto all'esterno del
locale vicino all'ingresso, per l'interruzione dell'alimentazione elettrica al quadro interno, secondo disposizioni dei VV.F.;
b) quadro interno al locale sul quale devono essere installate le protezioni della linea di alimentazione bruciatore, della
linea di alimentazione delle pompe e di altri eventuali utilizzatori;
c) illuminazione del locale.
Il resto dell'impianto deve essere eseguito in modo da rispettare le disposizioni di legge sia per quanto riguarda i dispositivi
di sicurezza sia per quanto riguarda i dispositivi di regolazione per fare in modo che la temperatura nei locali non superi i
20 gradi C.
Salvo alcune particolari zone di pericolo da identificare secondo le disposizioni delle norme CEI 64-2, tutti gli impianti
all'interno del locale devono essere adatti per i luoghi di classe 3.
In particolare il quadro elettrico, i corpi illuminanti, gli interruttori di comando, le prese, ecc. devono avere grado di
protezione minimo IP44.
IMPIANTI TERMICI - RISCALDAMENTO
Art. 75 Impianto di riscaldamento
In conformità all’art. 6, c.1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti di riscaldamento devono essere eseguiti secondo la
regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme
dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
75.1) Generalità
40
L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura indicata in progetto,
compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. Detta temperatura deve essere
misurata al centro dei locali e ad un'altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale purchè la temperatura esterna non sia
inferiore al minimo fissato in progetto.
Nell'esecuzione dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il contenimento dei
consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene, l'inquinamento dell'aria, delle acque e del
suolo.
75.2) Sistemi di Riscaldamento
I sistemi di riscaldamento degli ambienti si intendono classificati come segue:
a)mediante "corpi scaldanti" (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali e alimentati da un fluido
termovettore (acqua, vapore d'acqua, acqua surriscaldata);
b)mediante "pannelli radianti" posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati mediante tubi, in cui circola acqua a
circa 50 °C;
c)mediante "pannelli sospesi" alimentati come i corpi scaldanti di cui in a);
d)mediante l'immissione di aria riscaldata per attraversamento di batterie. Dette batterie possono essere:
-quelle di un apparecchio locale (aerotermo, ventilconvettore, convettore ventilato, ecc.);
-quelle di un apparecchio unico per unità immobiliare (condizionatore, complesso di termoventilazione);
e)mediante l'immissione nei locali di aria riscaldata da un generatore d'aria calda a scambio diretto.
Dal punto di vista gestionale gli impianti di riscaldamento si classificano come segue:
-autonomo, quando serve un'unica unità immobiliare;
-centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio, o di più edifici raggruppati;
-di quartiere, quando serve una pluralità di edifici separati;
-urbano, quando serve tutti gli edifici di un centro abitato.
75.3) Componenti degli Impianti di Riscaldamento
In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati vuoi alla produzione,
diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del calore, vuoi alla regolazione automatica e contabilizzazione del
calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi competenti.
I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di conformità rilasciato, secondo
i casi, dall'I.S.P.E.S.L. o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed Esperienze).
Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere
agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione o della eventuale sostituzione.
La Direzione dei Lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che rispondano alle
prescrizioni vigenti.
75.4) Generatori di Calore
Secondo il combustibile impiegato i generatori di calore possono essere alimentati:
-con combustibili solidi, caricati manualmente o automaticamente nel focolare;
-con combustibili liquidi mediante apposito bruciatore;
-con combustibili gassosi mediante apposito bruciatore.
Secondo il fluido riscaldato i generatori di calore possono essere:
-ad acqua calda;
-a vapore con pressione inferiore a 98067 Pa;
-ad acqua surriscaldata con temperatura massima corrispondente alla pressione di cui sopra;
-ad aria calda.
1)Il generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento previsto ai vari carichi e di
esso dovrà essere precisato il tipo e la pressione massima di esercizio, il materiale impiegato, lo spessore della superficie di
scambio e il volume del fluido contenuto (nel caso di generatori di vapore d'acqua il contenuto d'acqua a livello).
2)Per i generatori con camera di combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso in cui il camino sia a tiraggio
naturale e corra all'interno dell'edificio, che all'uscita dei fumi non sussista alcuna pressione residua.
3)Il generatore sarà dotato degli accessori previsti dalla normativa ed in particolare:
-dei dispositivi di sicurezza;
-dei dispositivi di protezione;
-dei dispositivi di controllo; previsti dalle norme I.S.P.E.S.L..
In particolare:
a)dispositivi di sicurezza:
-negli impianti ad acqua calda a vaso aperto, la sicurezza del generatore verrà assicurata mediante un tubo aperto
all'atmosfera, di diametro adeguato;
-negli impianti ad acqua calda a vaso chiuso, la sicurezza verrà assicurata, per quanto riguarda le sovrappressioni, dalla o
dalle valvole di sicurezza e, per quanto riguarda la sovratemperatura, da valvole di scarico termico o da valvole di
intercettazione del combustibile;
-negli impianti a vapore a bassa pressione o ad acqua surriscaldata, la sicurezza dei generatori verrà assicurata dalle valvole
di sicurezza.
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b)dispositivi di protezione sono quelli destinati a prevenire l'entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza, ossia
termostati, pressostati e flussostati (livellostati nei generatori di vapore) essi devono funzionare e rispondere alle normative
vigenti.
c)dispositivi di controllo sono: il termometro con l'attiguo pozzetto per il termometro di controllo e l'idrometro con l'attacco
per l'applicazione del manometro di controllo.
Nei generatori di vapore: il livello visibile ed il manometro dotato di attacco per il manometro di controllo. Questi
dispositivi devono rispondere alle normative vigenti.
1) Generatori d'aria calda a scambio diretto.
Dei generatori d'aria calda, a scambio diretto, ove ne sia consentito l'impiego per il riscaldamento di locali di abitazione ed
uffici, dovrà essere dichiarata la natura e spessore della superficie di scambio, la pressione della camera di combustione e
del circuito dell'aria, la potenza assorbita dal ventilatore.
Ai fini della sicurezza sarà verificata la tenuta del circuito di combustione e la pressione nel circuito dell'aria calda che deve
mantenersi superiore alla pressione massima rilevata nel circuito di combustione.
2) Generatori di calore a scambio termico.
Comprendono scambiatori di calore in cui il circuito primario è alimentato da acqua calda o vapore od acqua surriscaldata
prodotta da un generatore di calore ed il circuito secondario è destinato a fornire acqua calda a temperatura minore.
Tali apparecchi, se alimentati da un fluido a temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica,
devono essere provvisti, sul circuito secondario, di valvole di sicurezza e di valvole di scarico termico, oltre alle
apparecchiature di protezione (termostati, pressostati) che operano direttamente su generatore che alimenta il circuito
primario, oppure sul circuito primario.
Devono disporre altresì degli apparecchi di controllo come i generatori d'acqua calda (termometro, idrometro con attacchi).
75.5) Bruciatori
I bruciatori di combustibili liquidi, o gassosi, ed i focolari per combustibili solidi, devono essere in grado di cedere al fluido
termovettore il calore corrispondente al carico massimo del generatore servito.
In ogni caso la potenza del bruciatore non deve superare la potenza massima del generatore in questione. Il bruciatore deve
essere corredato da dispositivi che ne arrestino il funzionamento ed intercettino l'afflusso del combustibile nel caso che la
fiamma non si accenda o si spenga in corso di funzionamento.
In particolare le rampe di alimentazione dei bruciatori a gas debbono corrispondere esattamente per tipo e composizione a
quelle prescritte dalle norme UNI CIG ed essere quindi dotate, oltre che di elettrovalvole di intercettazione, anche del
dispositivo atto ad accertare l'assenza di perdite delle valvole stesse.
Negli impianti di maggiore importanza dotati di bruciatori di gas, si dovrà prevedere anche la verifica automatica del
dispositivo di controllo della fiamma all'atto di ogni accensione o, se del caso, la verifica continua.
L'arresto dei bruciatori, in generale, deve verificarsi anche nel caso di intervento dei vari apparecchi di protezione:
termostati, pressostati, flussostati, livellostati.
1) Condotti di evacuazione dei fumi ed aerazione delle centrali termiche.
I condotti dei fumi, raccordi fumari, canali fumari e camini debbono assicurare la corretta evacuazione dei fumi anche al
carico massimo e nelle peggiori condizioni esterne di temperatura, pressione ed umidità relativa. Qualora i condotti non
siano totalmente esterni all'edificio, il tiraggio ne dovrà assicurare la depressione lungo l'intero sviluppo così che in caso di
lesioni, non vi sia fuoriuscita dei prodotti della combustione.
Lo sbocco all'esterno dovrà avvenire secondo le prescrizioni vigenti e comunque in modo da non recare molestie. In
qualsiasi locale in cui funziona un generatore di calore, di qualsiasi potenza, deve essere assicurato il libero ingresso
dell'aria necessaria mediante un'apertura non chiudibile di dimensioni adeguate.
2)I depositi di combustibili liquidi.
Devono rispettare la legislazione in base alla capacità, ai locali in cui possono essere collocati ed alla loro sistemazione,
ove siano interrati o collocati in vista all'aperto.
Ove si presentassero delle perdite, il combustibile liquido dovrà fluire entro un apposito bacino di raccolta che, nel caso di
interramento, non deve inquinare il terreno e la falda acquifera.
Ogni serbatoio deve essere provvisto di un tubo di sfiato ubicato in modo che i prodotti gassosi non possano molestare le
persone. Le tubazioni di adduzione del combustibile, liquido o gassoso, al serbatoio debbono potersi intercettare all'esterno
delle centrali termiche, in caso di emergenza.
Deve essere provvisto altresì di un attacco di carico, facilmente accessibile e protetto da manomissioni.
Le tubazioni di adduzione ai bruciatori devono essere intercettabili all'esterno della centrale termica.
Le stazioni di riduzione per l'alimentazione dei bruciatori di gas ed i relativi contatori vanno collocati all'esterno e, dove ciò
non è possibile, in ambienti aerati e separati dai locali di utilizzazione secondo la regolamentazione antincendio.
75.6) Circolazione del Fluido Termovettore
1)Pompe di circolazione.
Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui si utilizza la circolazione naturale
per gravità, viene assicurata mediante elettropompe centrifughe la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di
massima, maggiore di 1/500 della potenza termica massima dell'impianto.
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Le pompe, provviste del certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee per alimentare tutti
gli apparecchi utilizzatori e debbono essere previste per un servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore.
La tenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potrà essere meccanica o con
premistoppa, in quest'ultimo caso la perdita d'acqua dovrà risultare di scarsa rilevanza dopo un adeguato periodo di
funzionamento.
Ogni pompa dovrà essere provvista di organi di intercettazione sull'aspirazione e sulla mandata e di valvole di non ritorno.
Sulla pompa, o sui collettori di aspirazione e di mandata delle pompe, si dovrà prevedere una presa manometrica per il
controllo del funzionamento.
2)Ventilatori.
Nel caso di riscaldamento ad aria calda, l'immissione dell'aria nei vari locali si effettua mediante elettroventilatori
centrifughi, o assiali, la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di 1/50 della potenza termica
massima dell'impianto.
I ventilatori, provvisti di certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee per l'immissione nei
singoli locali della portata d'aria necessaria per il riscaldamento e debbono essere previsti per un servizio continuo senza
sensibile surriscaldamento del motore.
75.7) Distribuzione del Fluido Termovettore
1)Rete di tubazioni di distribuzione.
Comprende:
a) le tubazioni della centrale termica;
b) le tubazioni della sottocentrale termica allorché l'impianto sia alimentato dal secondario di uno scambiatore di calore;
c) la rete di distribuzione propriamente detta che comprende:
- una rete orizzontale principale;
- le colonne montanti che si staccano dalla rete di cui sopra;
- le reti orizzontali nelle singole unità immobiliari;
- gli allacciamenti ai singoli apparecchi utilizzatori;
d) la rete di sfiato dell'aria.
1)Le reti orizzontali saranno poste, di regola, nei cantinati o interrate: in quest'ultimo caso, se si tratta di tubi metallici e non
siano previsti cunicoli accessibili aerati, si dovrà prevedere una protezione tale da non consentire alcun contatto delle
tubazioni con terreno.
2)Le colonne montanti, provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto di scarico, saranno poste possibilmente
in cavedi accessibili e da esse si dirameranno le reti orizzontali destinate alle singole unità immobiliari.
Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli delle singole reti o, come nel
caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini.
3)Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle norme UNI: in particolare per diametri
maggiori di 1”, tubi lisci secondo le norme UNI EN 10216 e UNI EN 10217. Per i tubi di rame si impiegheranno tubi
conformi alla norma UNI EN 1057.
4)Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la temperatura e pressione massima di
esercizio e per servizio continuo.
5)Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni dell’allegato B del D.P.R. 412/93, salvo il caso in
cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il riscaldamento, o per l'integrazione del riscaldamento
ambiente.
6)I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta e laddove non siano
accessibili dovranno essere provati a pressione in corso di installazione.
7)I sostegni delle tubazioni orizzontali o sub-orizzontali dovranno essere previsti a distanze tali da evitare incurvamenti.
8)Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed accidentali, deve essere
condotto così da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i circuiti generali e particolari di ciascuna utenza.
La velocità dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare rumori molesti, trascinamento d'aria, perdite
di carico eccessive e fenomeni di erosione in corrispondenza alle accidentalità.
9)Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell'acqua, il sicuro sfogo dell'aria e,
nel caso dell'impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre che l'eliminazione dell'aria.
Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche; dei dilatatori, dovrà essere fornita la garanzia
che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del materiale e dei punti fissi che l'ancoraggio è commisurato alle
sollecitazioni.
Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno corrispondere alle temperature e pressioni
massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della eventuale segregazione dall'impianto di ogni singolo
circuito.
Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o più scaricatori del condensato così da evitare i colpi
d'ariete e le ostruzioni al passaggio del vapore.
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2)Canali di distribuzione dell'aria calda.
Negli impianti ad aria calda, in cui questa viene immessa in una pluralità di ambienti, o in più punti dello stesso ambiente,
si devono prevedere canali di distribuzione con bocche di immissione, singolarmente regolabili per quanto concerne la
portata e dimensionati, come le tubazioni, in base alla portata ed alle perdite di carico.
I canali debbono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, non soggetti a disgregazione, od a danneggiamenti per
effetto dell'umidità e, se metallici, irrigiditi in modo che le pareti non entrino in vibrazione.
I canali dovranno essere coibentati per l'intero loro sviluppo a meno che il calore da essi emesso sia espressamente previsto
per il riscaldamento, o quale integrazione del riscaldamento dei locali attraversati.
La velocità dell'aria nei canali deve essere contenuta, così da evitare rumori molesti, perdite di carico eccessive e fenomeni
di abrasione delle pareti, specie se non si tratta di canali metallici.
Le bocche di immissione debbono essere ubicate e conformate in modo che l'aria venga distribuita quanto più possibile
uniformemente ed a velocità tali da non risultare molesta per le persone; al riguardo si dovrà tener conto anche della
naturale tendenza alla stratificazione.
In modo analogo si dovrà procedere per i canali di ripresa, dotati di bocche di ripresa, tenendo conto altresì che l'ubicazione
delle bocche di ripresa deve essere tale da evitare la formazione di correnti preferenziali, a pregiudizio della corretta
distribuzione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
75.8) Apparecchi Utilizzatori.
Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati alla pressione ed alla
temperatura massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe di circolazione che può presentarsi al suo
valore massimo qualora la pompa sia applicata sulla mandata e l'apparecchio sia intercettato sul solo ritorno.
1)Corpi scaldanti statici.
Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato di omologazione che ne attesti la
resa termica, accertata in base alla norma UNI EN 442.
Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali che non ne risulti pregiudicata la cessione di calore all'ambiente.
Non si debbono impiegare sullo stesso circuito corpi scaldanti dei quali sia notevolmente diverso l'esponente
dell'espressione che misura la variazione della resa termica in funzione della variazione della differenza tra la temperatura
del corpo scaldante e la temperatura ambiente (esempio radiatori e convettori).
Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi atti a consentire la regolazione manuale e, ove
occorra, l'esclusione totale del corpo scaldante, rendendo possibile la sua asportazione, senza interferire con il
funzionamento dell'impianto.
2)Corpi scaldanti ventilati.
Di tali apparecchi costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un elettroventilatore che obbliga l'aria a
passare nella batteria, occorre, oltre a quanto già esposto per i corpi scaldanti statici, accertare la potenza assorbita dal
ventilatore e la rumorosità dello stesso.
La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria evitando altresì correnti moleste.
3)Pannelli radianti.
Costituiscono una simbiosi tra le reti di tubazioni in cui circola il fluido termovettore e le strutture murarie alle quali tali
reti sono applicate (pannelli riportati) o nelle quali sono annegate (pannelli a tubi annegati). I tubi per la formazione delle
reti, sotto forma di serpentini, o griglie, devono essere di piccolo diametro (20 mm al massimo) ed ove non si tratti di tubi
metallici, dovrà essere accertata l'idoneità relativamente alla temperatura ed alla pressione massima di esercizio per un
servizio continuo.
Prima dell'annegamento delle reti si verificherà che non vi siano ostruzioni di sorta ed è indispensabile una prova a
pressione sufficientemente elevata per assicurarsi che non si verifichino perdite nei tubi e nelle eventuali congiunzioni.
1)Nel caso di pannelli a pavimento la temperatura media superficiale del pavimento finito non deve superare il valore
stabilito al riguardo dal progettista e la distanza tra le tubazioni deve essere tale da evitare che detta temperatura media si
consegua alternando zone a temperatura relativamente alta e zone a temperatura relativamente bassa.
Nel prevedere il percorso dei tubi occorre tener presente altresì che (anche con cadute di temperatura relativamente basse:
8-10 °C) le zone che corrispondono all'ingresso del fluido scaldante emettono calore in misura sensibilmente superiore a
quelle che corrispondono all'uscita.
Le reti di tubi devono essere annegate in materiale omogeneo (di regola: calcestruzzo da costruzione) che assicuri la totale
aderenza al tubo e ne assicuri la protezione da qualsiasi contatto con altri materiali e da qualsiasi liquido eventualmente
disperso sul pavimento.
2)Nel caso di pannelli a soffitto, ricavati di regola annegando le reti nei solai pieni, o nelle nervature dei solai misti, la
temperatura media superficiale non deve superare il valore stabilito dal progettista.
3)Il collegamento alle reti di distribuzione, deve essere attuato in modo che sia evitato qualsiasi ristagno dell'aria e che
questa, trascinata dal fluido venga scaricata opportunamente; per lo stesso motivo è opportuno che la velocità dell'acqua
non sia inferiore a 0,5 m/s.
4)Nel caso di reti a griglia, costituite da una pluralità di tronchi o di serpentini, collegati a due collettori (di ingresso e di
uscita), occorre che le perdite di carico nei vari tronchi siano uguali, così da evitare circolazioni preferenziali. In concreto
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occorre che i vari tronchi, o serpentini, abbiano la stessa lunghezza (e, possibilmente, lo stesso numero di curve) e che gli
attacchi ai collettori avvengano da parti opposte così che il tronco con la mandata più corta abbia il ritorno più lungo e il
tronco con la mandata più lunga, il ritorno più corto.
5)Nei pannelli, cosiddetti "riportati", di regola a soffitto e talvolta a parete, ove le reti di tubazioni sono incorporate in uno
strato di speciale intonaco, applicato alla struttura muraria, o anche separato dalla stessa, si dovrà prevedere un'adeguata
armatura di sostegno, una rete portaintonaco di rinforzo è l'ancoraggio del pannello, tenendo conto delle dilatazioni
termiche.
Qualunque sia il tipo di pannello impiegato, si deve prevedere un pannello, od un gruppo di pannelli, per ogni locale dotato
di una valvola di regolazione, collocata in luogo costantemente accessibile.
6)E' utile l'applicazione di organi di intercettazione sull'ingresso e sull'uscita così da poter separare dall'impianto il pannello
od il gruppo di pannelli senza interferenze con l'impianto stesso.
4)Pannelli pensili.
Si considerano come corpi scaldanti tenendo conto che, in relazione al loro sviluppo ed alla loro collocazione, le
temperature superficiali debbono essere compatibili con il benessere delle persone.
5)Riscaldatori d'acqua.
Sono destinati alla produzione di acqua calda per i servizi igienici e possono essere:
-ad accumulo con relativo serbatoio;
-istantanei;
-misti ad accumulo ed istantanei.
Il tipo di riscaldatore ed il volume di accumulo deve essere rispondente alla frequenza degli attingimenti: saltuari, continui,
concentrati in brevi periodi di tempo.
Qualora il fluido scaldante presenti una temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica occorre
applicare al serbatoio di accumulo la valvola di sicurezza e la valvola di scarico termico.
Nel serbatoio d'accumulo è altresì indispensabile prevedere un vaso di espansione, o una valvola di sfioro, onde far fronte
alla dilatazione dell'acqua in essi contenuta nel caso in cui non si verifichino attingimenti durante il riscaldamento
dell'acqua stessa.
L'acqua deve essere distribuita a temperatura non superiore a 50 °C, è comunque opportuno, nel caso dell'accumulo,
mantenere l'acqua a temperatura non superiore a 65 °C onde ridurre la formazione di incrostazioni, nel caso in cui l'acqua
non venga preventivamente trattata.
Il generatore di calore destinato ad alimentare il riscaldatore d'acqua durante i periodi in cui non si effettua il riscaldamento
ambientale deve essere di potenza non superiore a quella richiesta effettivamente dal servizio a cui è destinato.
6)Complessi di termoventilazione.
Sono costituiti, come i corpi scaldanti ventilati, da una batteria di riscaldamento alimentata dal fluido termovettore e da un
elettroventilatore per la circolazione dell'aria nella batteria. Dovendo provvedere al riscaldamento di una pluralità di locali
mediante l'immissione di aria calda, l'apparecchio dovrà essere in grado di fornire la potenza termica necessaria.
Dell'elettroventilatore, dotato di un motore elettrico per servizio continuo dovranno essere verificati: la portata, la
prevalenza, la potenza assorbita ed il livello di rumorosità nelle condizioni di esercizio.
L'apparecchio può essere provvisto di filtri sull'aria di rinnovo e/o sull'aria di circolazione (mentre la presenza di dispositivi
di umidificazione lo farebbe annoverare tra gli apparecchi di climatizzazione invernale).
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
75.9) Espansione dell'Acqua dell'Impianto
Negli impianti ad acqua calda, o surriscaldata, occorre prevedere un vaso di espansione in cui trovi posto l'aumento di
volume del liquido per effetto del riscaldamento. Il vaso può essere aperto all'atmosfera o chiuso, a pressione.
Il vaso aperto deve essere collocato a quota maggiore del punto più alto dell'impianto ed occorre assicurarsi che esso non
sia in circolazione per effetto dello scarico del tubo di sicurezza (allacciato scorrettamente) o della rete di sfiato dell'aria
(sprovvista di scaricatore idoneo). Ove si utilizzi un vaso chiuso la pressione che vi deve regnare deve essere: nel caso di
acqua calda, superiore alla pressione statica dell'impianto, nel caso di acqua surriscaldata superiore alla pressione del
vapore saturo alla temperatura di surriscaldamento.
Il vaso chiuso può essere del tipo a diaframma (con cuscino d'aria prepressurizzato), autopressurizzato (nel quale la
pressione, prima del riempimento, è quella atmosferica), prepressurizzato a pressione costante e livello variabile,
prepressurizzato a pressione e livello costanti.
Questi ultimi richiedono per la pressurizzazione l'allacciamento ad una rete di aria compressa (o ad un apposito
compressore) o a bombole di aria compressa o di azoto. I vasi chiusi collegati ad una sorgente esterna debbono essere dotati
di valvola di sicurezza e se la pressione della sorgente può assumere valori rilevanti, occorre inserire una restrizione tarata
sul tubo di adduzione cosicchè la portata massima possa essere scaricata dalla valvola di sicurezza senza superare la
pressione di esercizio per la quale il vaso è previsto.
In ogni caso, qualora la capacità di un vaso chiuso sia maggiore di 25 l, il vaso stesso è considerato apparecchio a pressione
a tutti gli effetti.
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75.10) Regolazione Automatica
Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un'apparecchiatura per la regolazione automatica della temperatura del
fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna e del conseguente fattore di carico.
Il regolatore, qualunque ne sia il tipo, dispone di due sonde (l'una esterna e l'altra sulla mandata generale) ed opera
mediante valvole servocomandate.
Il regolatore deve essere suscettibile di adeguamento del funzionamento del diagramma di esercizio proprio dell'impianto
regolato. Debbono essere previste regolazioni separate nel caso di circuiti di corpi scaldanti destinati ad assicurare
temperature diverse e nel caso di circuiti che alimentano corpi scaldanti aventi una risposta diversa al variare della
differenza tra la temperatura dell'apparecchio e la temperatura ambiente.
E' indispensabile prevedere un sistema di regolazione automatica della temperatura ambiente per ogni unità immobiliare e
di una valvola termostatica su ciascun corpo scaldante ai fini di conseguire la necessaria omogeneità delle temperature
ambiente e di recuperare i cosiddetti apporti di calore gratuiti, esterni ed interni.
La regolazione locale deve essere prevista per l'applicazione di dispositivi di contabilizzazione del calore dei quali venisse
decisa l'adozione.
75.11) Alimentazione e Scarico dell'Impianto
1)Alimentazione dell'impianto.
Può avvenire secondo uno dei criteri seguenti:
-negli impianti a vapore, mediante elettropompe che prelevano l'acqua dalla vasca di raccolta del condensato, vasca in cui il
livello è assicurato da una valvola a galleggiante allacciata all'acquedotto o ad un condotto di acqua trattata;
-negli impianti ad acqua calda, con vaso di espansione aperto, o mediante l'allacciamento all'acquedotto (o ad un condotto
di acqua trattata) del vaso stesso, in cui il livello è assicurato da una valvola a galleggiante come sopra; oppure mediante un
allacciamento diretto dell'acquedotto (o del predetto condotto di acqua trattata) al generatore di calore o ad un collettore
della centrale termica, allacciamento dotato di una valvola a perfetta tenuta da azionare manualmente;
-negli impianti ad acqua calda con vaso chiuso, mediante l'allacciamento diretto all'acquedotto (od al predetto condotto
dell'acqua trattata) attraverso una valvola di riduzione;
-negli impianti ad acqua surriscaldata, mediante elettropompe che prelevano l'acqua dall'acquedotto o dal serbatoio
dell'acqua trattata.
Occorrono ovviamente pompe di sopraelevazione della pressione qualora la pressione dell'acquedotto, o quella del condotto
dell'acqua trattata, non fosse in grado di vincere la pressione regnante nel punto di allacciamento.
Nel caso di valvole a galleggiante collegate all'acquedotto, la bocca di ingresso dell'acqua deve trovarsi ad un livello
superiore a quello massimo dell'acqua così che, in caso di eventuali depressioni nell'acquedotto non avvenga il risucchio in
esso dell'acqua del vaso. Nel caso di allacciamenti diretti all'acquedotto è prescritta l'applicazione di una valvola di non
ritorno così da evitare ogni possibile rientro nell'acquedotto dell'acqua dell'impianto.
Sulla linea di alimentazione occorre inserire un contatore d'acqua al fine di individuare tempestivamente eventuali
perdite e renderne possibile l'eliminazione.
2)Scarico dell'impianto.
Deve essere prevista la possibilità di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido termovettore contenuto nell'impianto.
Se si tratta di acqua fredda, questa può essere scaricata direttamente nella fognatura; se si tratta di acqua calda, o
addirittura caldissima (per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore), occorre raffreddarla in apposita vasca
prima di immetterla nella fognatura.
75.12 Quadro e Collegamenti Elettrici
Si dovrà prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo motore da corto circuiti,
abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati.
Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche, dovranno essere conformi alle norme
CEI ed in particolare a quella prevista espressamente per le centrali termiche nella CEI 64-2.
75.13 La Direzione dei Lavori
La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento opererà come segue.
a)Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in
vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella
concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
b)Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di
conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta, consumo di combustibile
(correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il rispetto della normativa vigente in materia
La Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di
conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza
delle operazioni.
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CAPITOLO 3
QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI
Art. 76 Qualita' e caratteristiche dei materiali
76.1 Generalità
Dovrà essere utilizzato materiale elettrico conforme alla normativa vigente e costruito a regola d'arte.
I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 791/77 e s.m.i. per i quali non esistono norme di riferimento
dovranno comunque essere conformi alla legge 186/68 e s.m.i..
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e
devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali
possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e le tabelle di unificazione CEI-UNEL,
ove queste esistono.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del capitolato speciale d'appalto, potranno pure essere
richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la
lingua Italiana.
Inoltre in ottemperanza al D.M. 203/2003 e s.m.i. si prescrive l'utilizzo di materiali riciclati (come da tabella allegata) nella
misura complessiva del fabbisogno dell'opera da realizzare.
76.2 Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina
Sono da impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili.
Gli interruttori devono avere portata 16 A; è ammesso negli edifici residenziali l'uso di interruttori con portata 10 A; le
prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare un
sistema di sicurezza e di servizi fra cui impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc.
La serie deve consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare; fino a 3 apparecchi di interruzione
e 2 combinazioni in caso di presenza di presa a spina nella scatola rotonda.
I comandi e le prese devono poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione IP40 e/o IP55.
Comandi in costruzioni a destinazione sociale
Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e
comunque in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le apparecchiature di comando devono essere installate ad
un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (apparecchi con tasti
fosforescenti) D.P.R 503/1996.
Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie, cucina, ecc.)
devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovraccorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla fase o
interruttore magnetotermico.
Detto dispositivo può essere installato nel contenitore di appartamento o in una normale scatola nelle immediate vicinanze
dell'apparecchio utilizzatore.
76.3 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e componibile con
fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad eccezione degli interruttori automatici da 100 A in su che si fisseranno
anche con mezzi diversi.
In particolare:
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con potere di interruzione
fino a 6.000 A, salvo casi particolari;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio trasformatori, suonerie,
portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CEE, ecc.) devono essere modulari e
accoppiati nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);
c) gli interruttori con relè differenziali fino a 63 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) e
b). Devono essere del tipo ad azione diretta e conformi alle norme CEI EN 61008-1, CEI EN 61008-1/A11/IS1 e CEI EN
61009-1;
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere modulari ed essere
dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta di distinguere se detto
intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. E' ammesso l'impiego di
interruttori differenziali puri purchè abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 4.500 A e
conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1;
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti
superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).
47
76.4 Interruttori scatolati
Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione magnetotermica con corrente nominale
da 100 A in su devono appartenere alla stessa serie.
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, gli apparecchi da 100 a 250 A è preferibile abbiano stesse
dimensioni d'ingombro.
Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo devono essere selettivi rispetto agli automatici fino a 80 A
almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A.
Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione PZ (CEI EN 60947-2) onde garantire un buon
funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione.
Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare devono essere disponibili nella versione normale e nella versione
con intervento ritardato per consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle.
76.5 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione
Negli impianti elettrici che presentano correnti di c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori automatici magnetotermici fino
a 63 A devono essere modulari e componibili con potere di interruzione di 30 kA a 380 V in classe P2.
Installati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, devono garantire un potere di interruzione della
combinazione di 30 kA a 380 V. Installati a valle di interruttori con corrente nominale superiore, devono garantire la
selettività per i c.c. almeno fino a 10 kA.
76.6 Quadri di comando in lamiera
I quadri di comando devono essere composti da cassette complete di profilati normalizzati DIN per il fissaggio a scatto
delle apparecchiature elettriche.
Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.
Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di
manovra delle apparecchiature e devono essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi.
Nei quadri deve essere possibile l'installazione di interruttori automatici e differenziali da 1 a 250 A.
Detti quadri devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-1 e costruiti in modo da dare la possibilità di essere
installati da parete o da incasso, senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave a seconda
della decisione della Direzione dei Lavori che può essere presa anche in fase di installazione.
I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono essere del tipo ad elementi componibili che
consentano di realizzare armadi di larghezza minima 800 mm e profondità fino a 600 mm.
In particolare devono permettere la componibilità orizzontale per realizzare armadi a più sezioni, garantendo una perfetta
comunicabilità tra le varie sezioni senza il taglio di pareti laterali.
Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di
manovra delle apparecchiature e devono essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi.
Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave fino a 1,95 m di altezza anche
dopo che l'armadio è stato installato. Sia la struttura che le porte devono essere realizzate in modo da permettere il
montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra.
76.7 Quadri di comando isolanti
Negli ambienti in cui la Stazione Appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera si dovranno installare
quadri in materiale isolante.
In questo caso devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi C (CEI 50-11).
I quadri devono essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per consentire il cablaggio degli
apparecchi in officina. Devono essere disponibili con grado di protezione IP40 e IP55, in questo caso il portello deve avere
apertura a 180 gradi.
Questi quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con fori di fissaggio esterni alla cassetta ed
essere conformi alla norma CEI EN 60439-1.
76.8 Quadri elettrici da appartamento o similari
All'ingresso di ogni appartamento deve essere installato un quadro elettrico composto da una scatola da incasso in materiale
isolante, un supporto con profilato normalizzato DIN per il fissaggio a scatto degli apparecchi da installare ed un coperchio
con o senza portello.
Le scatole di detti contenitori devono avere profondità non superiore a 60/65 mm e larghezza tale da consentire il passaggio
di conduttori lateralmente, per l'alimentazione a monte degli automatici divisionari.
I coperchi devono avere fissaggio a scatto, mentre quelli con portello devono avere il fissaggio a vite per una migliore
tenuta. In entrambi i casi gli apparecchi non devono sporgere dal coperchio ed il complesso coperchio portello non deve
sporgere dal filo muro più di 10 mm. I quadri in materiale plastico devono avere l'approvazione IMQ per quanto riguarda la
resistenza al calore, e al calore anormale e al fuoco.
I quadri elettrici d'appartamento devono essere adatti all'installazione delle apparecchiature prescritte, descritte al
paragrafo"Interruttori Scatolati".
Istruzioni per l'utente
I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili atte a dare all'utente
informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione delle apparecchiature.
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E'opportuno installare all'interno dei quadri elettrici un dispositivo elettronico atto ad individuare le cause di guasto
elettrico. Qualora tale dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, può essere omessa l'illuminazione di
emergenza prevista al punto successivo.
Illuminazione di emergenza dei quadri di comando
Al fine di consentire all'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei quadri elettrici anche in
situazioni di pericolo, in ogni quadro devono essere installate una o più lampade di emergenza fisse o estraibili ricaricabili
con un'autonomia minima di 2 ore.
76.9 Prove dei materiali
La Stazione Appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati
da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare
eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ) od equivalenti ai
sensi della legge 791/77 e s.m.i..
76.10 Accettazione
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da parte della
Stazione Appaltante. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di
che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare
materiali non contemplati nel contratto.
L'Impresa aggiudicataria non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Stazione Appaltante, provvedendo quindi ad
allontanarli dal cantiere.
Art. 77 Esecuzione dei lavori
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo
che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto ed al progettoofferta concordato.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le esigenze che
possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte.
L'Impresa aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti,
alle opere dell'edificio e a terzi.
Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel
modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà dell'Impresa
aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.
Art. 78 Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti
Durante il corso dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti
di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del capitolato
speciale di appalto.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel
controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonchè in prove parziali di
isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato.
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
CAPITOLO 4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
E MODO DI VALUTARE E COLLAUDARE I LAVORI
Art. 79 Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti
79.1 Verifica provvisoria e consegna degli impianti
Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante, questa ha la facoltà di
prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.
In tal caso però, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante dovrà essere preceduta da una
verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.
Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi delle facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati prima
del collaudo definitivo, può disporre affinchè dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica
provvisoria degli impianti.
E' pure facoltà dell'Appaltatore di chiedere che nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli impianti abbia
luogo.
49
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state
rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovrà controllare:
- lo stato di isolamento dei circuiti;
- la continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
La verifica provvisoria non ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli impianti
ad uso degli utenti a cui sono destinati.
Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione Appaltante prenderà in consegna gli impianti con regolare verbale.
79.2 Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo dei lavori deve essere iniziato entro $MANUAL$ giorni dalla data di ultimazione dei lavori e deve
essere concluso entro $MANUAL$ giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al
D.P.R. 554/99 e s.m.i., nonché le disposizioni dell’art.141, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la
funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel capitolato speciale d'appalto, tenuto conto di eventuali
modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso.
Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:
- rispondenza alle disposizioni di legge;
- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;
- rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.
In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
a) che siano state osservate le norme tecniche generali di cui all'art. "Prescrizioni Tecniche Generali";
b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e preventive indicazioni, richiamate nell'art.
"Formulazione dei progetti offerta", inerenti lo specifico appalto, precisate dalla Stazione Appaltante nella lettera di invito
alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purchè risultino confermate nel progetto-offerta della ditta
aggiudicataria e purchè non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto;
c) che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto offerta, purchè non siano
state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto;
d) che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione
dell'appalto, di cui è detto ai precedenti commi b) e c);
e) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nell'art. "Presentazione del
Campionario", siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;
f) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria.
Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale.
Esame a vista
Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle
Norme Generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentisi all'impianto installato. Detto
controllo deve accertare il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative Norme, sia scelto
correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano
compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
- protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
- presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di
protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi
cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di identificazione
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle
condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonchè correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in
funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEIUNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.
Verifica della sfilabilità dei cavi.
Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive e controllare che
questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per
una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra l'1% ed il 5% della lunghezza totale. A questa verifica
prescritta dalla norma CEI 64-8/1 ÷ 7 si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni
50
modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al
fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti.
Quest'ultima si deve effettuare a mezzo apposita sfera come descritto nelle norme CEI per gli impianti sopraddetti.
Misura della resistenza di isolamento
Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 250 V nel caso di misura su parti di
impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di
misura su parti di impianto di 1a categoria.
La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e fra ogni
coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura è relativa ad
ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.
I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:
- 500.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
- 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
Misura delle cadute di tensione
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto ed il punto scelto per la prova; si
inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa classe di
precisione).
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso di
apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per la
determinazione della sezione delle condutture.
Le letture dei due voltometri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della
caduta di tensione percentuale.
Verifica delle protezioni contro i circuiti ed i sovraccarichi
Si deve controllare che:
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti, sia adeguato alle condizioni dell'impianto e
della sua alimentazione;
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli stessi.
Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti
Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (CEI 64-8/1
÷ 7).
Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 va effettuata la denuncia degli
stessi alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) a mezzo dell'apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioè i risultati
delle misure della resistenza di terra.
Si devono effettuare le seguenti verifiche:
a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di
posa nonchè lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si deve inoltre controllare che i
conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il
contatto di terra delle prese a spina;
b) si deve eseguire la misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed una sonda
di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. La sonda di tensione e il dispersore
ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro; si possono ritenere ubicati in modo
corretto quando sono sistemati ad una distanza del suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso;
quest'ultima nel caso di semplice dispersore a picchetto può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza va
mantenuta tra la sonda di tensione e il dispersore ausiliario;
c) deve essere controllato in base ai valori misurati con il coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti dei
dispositivi di massima corrente o differenziale; per gli impianti con fornitura in media tensione, detto valore va controllato
in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica;
d) quando occorre, sono da effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. Queste sono di regola eseguite da
professionisti, ditte o enti specializzati. La norma CEI 64-8/1 ÷ 7 forniscono le istruzioni per le suddette misure;
e) nei locali da bagno deve essere eseguita la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra le tubazioni
metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il collegamento equipotenziale
ed il conduttore di protezione. Detto controllo è da eseguirsi prima della muratura degli apparecchi sanitari.
79.3 Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo
degli impianti
a) Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il collaudatore
dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente
tensione, frequenza e potenza disponibile) siano conformi a quelle previste nel capitolato speciale d'appalto e cioè quelle in
base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.
51
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte dell'appalto)
all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere
rinviate a quando sia possibile disporre di correnti d'alimentazione delle caratteristiche contrattualmente previste, purchè
ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni.
Nel caso vi sia al riguardo impossibilità da parte dell'Azienda elettrica distributrice o qualora la Stazione Appaltante non
intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione
disponibile, sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria ad ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo,
potranno egualmente aver luogo, ma il collaudatore dovrà tener conto, nelle verifiche di funzionamento e nella
determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione, rispetto a
quelle contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.
b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo la Ditta è
tenuta, a richiesta della Stazione Appaltante, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le
misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a maggiori compensi.
c) Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese
nell'appalto, spetterà alla Stazione Appaltante di provvedere a quelli di propria spettanza, qualora essa desideri che le
verifiche in corso d'opera, quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la
funzionalità.
Art. 80 Garanzia degli impianti
La garanzia è fissata entro 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.
Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta di riparare
tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica e tenuto presente quanto espresso nell'art. "Oneri ed obblighi
diversi a carico dell'appaltatore responsabilità dell'Appaltatore", tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli
impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, escluse soltanto le riparazioni dei danni
che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente
imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.
Art. 81 Infissi
1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e
sostanze liquide o gassose nonchè dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello
spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono,
inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma
UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo
relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In
mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono, nel loro insieme (telai,
lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni
meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e
resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali
accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi
componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione
dei giunti, ecc.;
b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua,
all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio
o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere punto 3).
3 - I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni
indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di
prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle
sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli
ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve
essere mantenuto nel tempo.
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a) La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle
guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare
dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni,
ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza
meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle
prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non
specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
1) Finestre
- isolamento acustico classe secondo la norma UNI 8204;
- tenuta all'acqua classe secondo la norma UNI EN 1027;
- tenuta all'aria classe secondo la norma UNI EN 1026;
- resistenza al vento classe secondo la norma UNI EN 12211;
- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158+ A1 ed EN 107).
2) Porte interne
- tolleranze dimensionali, spessore (misurate secondo le norme UNI EN 951); planarità (misurata secondo la norma UNI
EN 952);
- resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200);
- resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI EN 1634) ;
- resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328) .
3) Porte esterne
- tolleranze dimensionali, spessore (misurate secondo la norma UNI EN 951); planarità (misurata secondo la norma UNI
EN 952);
- tenuta all'acqua classe secondo la norma UNI EN 1027;
- tenuta all'aria classe secondo la norma UNI EN 1026;
- resistenza al vento classe secondo la norma UNI EN 12211;
- resistenza all'antintrusione (secondo la norma UNI 9569).
La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella
forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni
insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento,
sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
a) La Direzione dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che
costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra,
mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti,
conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e
comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle
caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere
climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 82 Prodotti di vetro (lastre, profilati ad u e vetri pressati)
1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonchè per le
operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 572. I prodotti vengono di seguito considerati al
momento della loro fornitura.
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 - I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi,
eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di
contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
3 - I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due
facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.
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Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-4 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di
contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
4 - I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di
metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di
contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
5 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali
tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di
contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
6 - I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più
intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso
di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il
fornitore comunicherà i valori se richiesti.
7 - I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che
incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543;
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN ISO 12543;
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i
valori se richiesti.
8 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie
liscia o lavorata, e traslucida alla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI EN
572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
9 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di controllo in caso di
contestazione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 83 Opere di vetrazione e serramentistica
- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari
sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o porte;
- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti
murarie destinate a riceverli.
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove questo
non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro
dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti
ed alle deformazioni prevedibili del serramento.
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Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di
trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.
Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si
intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143,
7144, 12758 e 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle
scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi
alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici
tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero,
posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli
elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di
metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto
materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, serramenti, ecc. e
collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di
fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese
visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i
sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni
ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od
effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. L'esecuzione effettuata secondo la norma
UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato deve
avvenire secondo le prescrizioni seguenti.
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare
sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento,
dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo;
se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere
l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di carichi dovuti
all'utenza (comprese le false manovre).
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione, ecc.);
- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti, fogli,
ecc.;
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la
malta.
c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le
altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Per la realizzazione delle cosiddette "vetrazioni strutturali" e/o lucernari ad illuminazione zenitale si farà riferimento alle
norme di qualità contenute nella Guida Tecnica UEAtc (ICITE-CNR) e relativi criteri di verifica.
La Direzione dei Lavori per la realizzazione opererà come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la
esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore
per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, sigillature,
ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea
necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed
all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva
manutenzione.
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 84 Esecuzione delle pavimentazioni
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la
resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta dal terreno).
Tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non è diversamente descritto negli altri documenti
progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà
composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni).
a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi
esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali;
6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi dai
vapori;
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed eventualmente
incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).
b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
2) strato impermeabilizzante (o drenante);
3) il ripartitore;
4) strato di compensazione e/o pendenza;
5) il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere previsti.
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel
progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nel
presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle
strutture di legno, ecc.
2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date
per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre,
di vetro o roccia.
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e
l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date per i
prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o
pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la
realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in
modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.
4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date
per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per
elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantità
consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od
adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e
preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI 10329).
5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date
nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.
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Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.)
nonchè le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto,
nonchè le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al vapore,
valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)".
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo "Esecuzione di Coperture
Continue (Piane)".
8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento per i prodotti alle
prescrizioni già date nell'apposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la
corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza
con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati
sovrastanti). Sarà verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi
elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili)
e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).
Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove
non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le
loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido,
plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla
formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla
norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione
e/o scorrimento.) si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate
nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i
tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia
e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli
strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei
punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro
realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle
norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la
realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che esso
sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purchè sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e
siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa,maturazione
e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione (conglomerati
bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà, a seconda della soluzione costruttiva
prescritta dal progetto, le indicazioni
fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni
locali, pendenze, ecc.), l'esecuzione dei bordi e dei punti
particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto
delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi,
verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita
all'elemento o strato realizzato. In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione
accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:
1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
2) adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa separazione);
3) tenute all'acqua, all'umidità, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà.
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Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti
impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 85 Prodotti per pavimentazione
1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di
pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione,
può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 - I prodotti di legno per pavimentazione (norma armonizzata UNI EN 14342): tavolette, listoni, mosaico di lamelle,
blocchetti, ecc. si intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
b1) qualità I:
- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore diverso) purchè
presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;
- imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purchè presenti su meno del 10% degli elementi;
b2) qualità II:
- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore diverso) purchè
presenti su meno del 20% degli elementi del lotto:
- piccole fenditure;
- imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
b3) qualità III: esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza
meccanica); alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
c) avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15%;
d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;
d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;
e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti solitamente
riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la fornitura; per i metodi di
misura valgono le prescrizioni delle norme vigenti;
f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidità nelle fasi di
trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche di cui ai
commi da a) ad e).
3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni (norma UNI EN ISO 10545) dovranno essere del materiale indicato nel
progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate
alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN 14411, UNI EN
ISO 10545-2 e 10545-3 .
a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN 14411.
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono all'appendice Q della norma predetta, saranno accettati in base alla
rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore.
b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e "mattonelle greificate" dal
Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm)
minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)2 minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1
km di percorso.
c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una
qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (norma UNI EN 14411), per
cui:
- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente;
- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i valori
di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei
dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel rispetto della norma
UNI EN ISO 10545-1.
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d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi
di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del
fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
4 - I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal
progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti (norma UNI EN 1816, 1817 e
12199):
a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista (norma UNI
8272-1);
b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto
dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2.
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi;
c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
- rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;
- piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;
- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e
0,0012;
- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN ISO 868);
e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³ (norma UNI 9185);
f) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per i rotoli (norma
UNI EN 434);
g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i;
h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve originare
contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltre ammessi
affioramenti o rigonfiamenti;
i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il
rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3
della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento
N2;
l) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i) e $MANUAL$, si intende effettuato secondo le modalità
indicate nel presente articolo in conformità alla norma UNI 8272;
m) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le indicazioni di cui ai commi da a) ad i).
5 - I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui alle
seguenti norme:
- UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
- UNI EN 649 per le piastrelle di vinile omogeneo;
- UNI EN 649 per le piastrelle di vinile non omogeneo.
I metodi di accettazione sono quelli del punto 1.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
6 - I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti (norma UNI 8297) saranno del tipo
realizzato:
- mediante impregnazione semplice (I1);
- a saturazione (I2);
- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
- con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del progetto.
I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direzione dei Lavori.
I metodi di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo in conformità alla norma UNI 8298.
Resistenza al fuoco I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da
agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la sicurezza
durante l'applicazione.
7 - I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con
resine;
59
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione
maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con
dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze
dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379 e UNI EN 14618.
a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto
prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre
finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le
tolleranze predette saranno ridotte);
b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto attiene
il coefficiente di usura al tribometro in mm;
c) l'accettazione avverrà secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati
ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
60
TABELLA “A”
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
DEI LAVORI (articoli 4 e 41, comma 1)
Categoria ex allegato
D.P.R. n. 34 del 2000
LAVORI
1
OPERE EDILI
Prevalente
A
OG1
Euro
%
€ 96.446,74
60,348 %
Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Dlgs n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori sopra descritti,
appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti
necessari.
2
IMPIANTI TECNOLOGICI
Subappaltabile
OG11
€ 63.370,74
39,652 %
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del capitolato speciale, i lavori sopra descritti al punto 2 appartengono a categorie di cui all’art.72,
comma 4, del regolamento generale, (strutture,impianti ed opere speciali). Possono essere eseguiti dall’appaltatore solo se in
possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa
mandante in possesso dei requisiti necessari (ATI verticale) Tali lavori possono essere subappaltati con i limiti dettati
dall’art.118, comma 2, terzo periodo, del Dlgs n°163/2006 (Trenta per cento).
Ai sensi dell’articolo 4, comma 6 , del capitolato speciale, per l’esecuzione dei lavori sopra descritti al n.2 vige l’obbligo di
esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero
dello sviluppo economico n°37 del 22 gennaio 2008.
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
escluso oneri per la sicurezza ed incidenza della manodopera
TABELLA “B”
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a)
b)
c)
€ 159.817,48
100 %
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera -- articolo 7
Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori
OG1 – OPERE EDILI
Pavimentazione pedonale e parcheggi
Opere Edili
Isolamento Acustico
Arredo urbano e interni
Sistemazione a verde ed alberi
Attrezzatura Sportiva
OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Impianto Condizionamento
Impianto Fotovoltaico
Impianto Antincendio
Impianto Elettrico
Totale importo esecuzione lavori (base d’asta)
Incidenza della manodopera
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b + c)
61
In Euro
Importi in
%
38.865,93
14.504,69
14.644,12
13.238,00
10.134,00
5.060,00
24,318 %
9,076 %
9,164 %
8,284 %
6,341 %
3,167 %
33.619,87
16.685,41
6.994,19
6.071,27
159.817,48
65.923,29
6.536,18
232.276,95
21,036 %
10,440 %
4,376 %
3.798 %
100 %
TABELLA “C”
CARTELLO DI CANTIERE
articolo 62
Ente appaltante: ……………………………………………………………………………
della Provincia di …………………………
LAVORI DI ……………………………………………………
Finanziamento
Euro ……………………………..
Progetto approvato con Deliberazione del …………………………………….
n. ____ del ___________
Progettista :
UFFICIO TECNICO
Direzione dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
.
Coordinatore per l’esecuzione:
Durata stimata in uomini x giorni:
Notifica preliminare in data:
Responsabile unico dell’intervento:
IMPORTO DEL PROGETTO:
Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:
Euro
ONERI PER LA SICUREZZA:
Euro
IMPORTO DEL CONTRATTO:
Euro__________
Gara in data ___________, offerta di Euro ____________ pari al ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
Qualificata per i lavori dell_ categori_:
_____, classifica _______.000.000)
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
subappaltatori:
per i lavori di
Categ.
Descrizione
Intervento finanziato con __________________________
inizio dei lavori ____________ con fine lavori prevista per il __________________
62
Importo lavori subappaltati
Euro
prorogato il _________________ con fine lavori prevista per il ________________
TABELLA “D”
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
Elemento di costo
Importo
Incidenza
%
1)
Manodopera
€
%
2)
Materiale
€
%
3)
Trasporti (ql/Km)
€
%
4)
Noleggi
€
%
€
100
%
squadra tipo:
Operai specializzati
n.
Operai qualificati
n.
Manovali specializzati
n.
TABELLA “E”
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
Euro
1.a
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
159.817,48
1.b
Incidenza della manodopera
65.923,29
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
6.536,18
1
Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)
232.276,95
2.a
Ribasso offerto in percentuale
2.b
Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)
3
Importo del contratto (2.b + 1.b)
4
Cauzione provvisoria (calcolata su 1)
2
%
5
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
10
%
6
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%)
7
Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)
8
Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)
9
Importo minimo netto stato d’avanzamento
50.000,00
10
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni
180
11
Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
12
Importo assicurazione
4.645,54
%
63
INDICE
CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO
Art 1) Art.1 Oggetto dell’appalto…………………………………………………………………………….……...… pag.2
Art 2) Art. 2 - Descrizione dei Lavori.……………………………………………………………………….…........ pag.3
Art 3) Art. 3 - Ammontare dell’appalto…………………………………………………………………….…...…….pag.3
Art 4) Art.4 Modalità di stipulazione del contratto……………………………………………………….………….pag.3
Art 5) Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili…………………………………….…………pag.4
Art 6) Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili……………………………………………....…………pag.4
Art 7) Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto…………………………………………….pag.5
Art 8) Documenti che fanno parte del contratto …………………………………………………………….…..…. pag.5
Art 9) Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ……………….……………………………………….……… pag.5
Art 10) Fallimento dell’appaltatore……………………………………………….…………………………………...pag. 5
Art 11) Rappresentante dell’appaltatore e domicilio……………….………………………………………………..pag. 6
Art 12) Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione………………………………………pag. 6
Art 13) Consegna e inizio dei lavori …………………………………………………………………………………..pag. 6
Art 14) Termini per l’ultimazione dei lavori ………………………………………………………………………...pag. 6
Art 15) Sospensioni e proroghe ……………………………………………………………………………………….pag. 6
Art 16) Penali in caso di ritardo………………………………………………………………………………………pag. 7
Art 17) Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore…………………………………………………………..pag. 7
Art 18) Inderogabilità dei termini di esecuzione ……………………………………………………………………pag. 8
Art 19) Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ……………………………………………… pag. 8
Art 20) Anticipazione …………………………………………………………………………………………………pag. 8
Art 21) Pagamenti in acconto …………………………………………………………………………………………pag. 8
Art 22) Pagamenti a saldo ……………………………………………………………………………………………..pag. 9
Art 23) Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ……………………………………………………………… pag. 9
Art 24) Ritardi nel pagamento della rata di saldo…………………………………………………………………...pag. 9
Art 25) Revisione prezzi …………………………………………………………………...........................................pag. 9
Art 26) Cessione del contratto e cessione dei crediti ……………………………………………………………….pag. 10
Art 27) Valutazione dei lavori a misura …………………………………………………………………………….pag. 10
Art 28) Valutazione dei lavori a corpo ……………………………………………………………….……………...pag. 10
Art 29) Valutazione dei lavori in economia …………………………………………………………..……………..pag. 10
Art 30) Cauzione provvisoria …………………………………………………………………………..…………….pag. 11
Art 31) Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva …………………………………………………..……………pag. 11
Art 32) Riduzione delle garanzie ……………………………………………………………………..……………..pag. 11
Art 33) Assicurazione a carico dell’impresa …………………………………………………………..……………pag. 11
Art 34) Variazione dei lavori …………………………………………………………………………..…………….pag. 12
Art 35) Varianti per errori od omissioni progettuali ………………………………………………..……………..pag. 12
Art 36) Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ……………………………………………...……………pag. 13
Art 37) Sicurezza sul luogo di lavoro ………………………………………………………………..………………pag. 13
Art 38) Piani di sicurezza ……………………………………………………………………………………..………pag. 13
Art 39) Piano operativo di sicurezza …………………………………………………………………..…….……….pag. 13
Art 40) Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ………………………………………………...…..………pag. 13
Art 41 Subappalto …………………………………………………………………………………………..…………pag. 14
Art 42 Responsabilità in materia di subappalto ……………………………………………………….………..…..pag. 15
Art 43 Pagamento dei subappaltatori …………………………………………………………………..……………pag. 15
Art 44 Controversie ……………………………………………………………………………………..……………pag. 15
Art 45 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera…………………………………………..……………pag. 16
Art 46 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ………………………………………………..pag. 16
Art 46/bis – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto …………………………………………………….pag. 17
Art 47 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione ……………………………………………………………pag.17
Art 48 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ………………………………….pag. 18
Art 49 Presa in consegna dei lavori ultimati ………………………………………………………………………..pag. 18
Art 50 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore …………………………………………………………………..pag. 18
Art 51 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ………………………………………………………………….pag. 19
Art 52 Custodia del cantiere …………………………………………………………………………………………pag. 20
Art 53 Cartello di cantiere ……………………………………………………………………………………………pag. 20
Art 54. Tracciabilità dei pagamenti ………………………………………………………………………………….pag. 20
Art 55 Spese contrattuali, imposte, tasse ……………………………………………………………………………pag. 20
64
SPECIFICHE TECNICHE OPERE ELETTRICHE e STRUTTURALI
Art 56 Premesse ……………………………………………………………………………………………………… pag. 21
Art 57 Allestimento Di Cantiere …………………………………………………………………………...…………..pag. 21
Art 58 Prescrizioni Riguardanti I Circuiti ………………………………………………………………………….pag. 21
Art 59 Sezione Minima Del Conduttore Di Terra ……………………………………………………….………….pag. 22
Art 60 Canalizzazioni ……………………………………………………………………………………...…………..pag. 23
Art 61 Tubi Protettivi Percorso Tubazioni, Cassette Di Derivazione …………………………………….………pag. 23
Art 62 Tubazioni Per Le Costruzioni Prefabbricate ……………………………………………….………………pag. 24
Art 63 Posa Di Cavi Elettrici Isolati Sotto Guaina - In Tubi Interrati ……………………………………………pag. 24
Art 64 impianto messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti diretti elementi di un impianto diterra. pag. 25
Art 65 Coordinamento Dell'impianto Di Terra Con Dispositivi Di Interruzione ……………………………..…..pag. 25
Art 66 protezione contro i contatti indiretti ……………………………………………………………..………….. pag. 25
Art 67 protezione mediante doppio isolamento terra …………………………………………………….………….pag. 25
Art 68 protezione delle condutture elettriche ………………………………………………………………...………pag. 25
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - IMPIANTI ELETTRICI
Art 69 Designazione delle opere da eseguire …………………………………………………………………….…..pag. 26
Art 70 Definizioni Relative Ad Impianti Elettrici ……………………………………………………………….… pag. 26
Art 71 Prescrizioni tecniche generali …………………………………………………………..…………………….pag. 26
Art 71.1 Requisiti di rispondenza a norme , leggi e regolamenti …………………………….………………………pag. 26
Art 71.2 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ………………………………...……………………. pag. 26
Art 71.3 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori ……………………………..………………………pag. 26
Art 71.4 Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione ………………………..………………….. pag. 27
Art 71.5 Tubazioni per le costruzioni prefabbricate ………………………………………………….……………. pag. 28
Art 71.6 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati ………………………………………….……………. pag. 28
Art 71.7 Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili ……………………………..…………..pag. 29
Art 71.8 Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non, od in cunicoli non praticabili …pag.29
Art 71.9 Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi …………….……….pag. 29
Art 71.10 Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti ……………..pag. 29
Art 71.11 Protezione contro i contatti indiretti …………………………………………………………...…………. pag. 30
Art 71.12 Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione ………………………...……….. pag. 31
Art 71.13 Protezione mediante doppio isolamento ………………………………………………………..………… pag. 31
Art 71.14 Protezione contro i contatti indiretti in luoghi adibiti ad uso medico ………………………..…………. pag. 32
Art 71.15 Protezione delle condutture elettriche ………………………………………………………..………….. pag. 33
Art 71.16 Coordinamento con le opere di specializz. edile e delle altre non facenti
parte del ramo d'arte della ditta appaltatrice ………………………………………………………………………pag. 34
71.17 Materiali di rispetto …………………………………………………………………………………………… pag. 34
Art 71.18 Protezione dalle scariche atmosferiche …………………………………………………………………. pag. 34
Art 71.19 Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra ………………………………… pag. 34
Art 71.20 Protezione contro i radiodisturbi………………………………………………………………………… pag. 34
Art 71.21 Stabilizzazione della tensione …………………………………………………………………………….. pag. 35
Art 71.22 Maggiorazioni Dimensionali rispetto ai Valori Minori consentiti dalle Norme CEI e di Legge ……… pag. 35
Art 72 Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti……………………………………………...…….. pag. 35
Art 72.1 Valori di Potenza Impegnata negli Appartamenti di Abitazione ………………………………………… pag. 35
Art 72.2 Punti di utilizzazione ……………………………………………………………………………………….. pag. 47
Art 72.3 Suddivisione dei circuiti e loro protezione in abitazioni ed edifici residenziali ………………………… pag. 35
Art 72.5 Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle unità d'impianto ………………………. pag. 35
Art 72.6 Impianti trifase ………………………………………………………………………………………………pag. 36
Art 73 Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione…………………………..……………………… pag. 37
Art 73.1 Assegnazione dei valori di illuminazione ………………………………………………………………….. pag. 37
Art 73.2 Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti) …..………..………………………………………………. pag. 37
Art 73.3 Condizioni ambiente ………………………………………………………………………………………...pag. 37
Art 73.4 Apparecchiatura illuminante …………………………..……………………………………………………pag. 37
Art 73.5 Ubicazione e disposizione delle sorgenti …………………………………………………………………… pag. 37
Art 73.6 Potenza emittente (Lumen) …………………………………………………………………………………. pag. 38
Art 73.7 Luce ridotta…………………………………………………………………………………………………. pag. 38
Art 73.8 Alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza ………………………………….. pag. 38
Art.74 Disposizioni particolari per impianti per servizi tecnologici e per servizi generali ………………………. pag. 39
Art 74.1 Quadro generale di protezione e distribuzione …………………………………………………………… pag. 39
Art 74.2 Illuminazione scale, atri e corridoi comuni ……………………………………………………………….. pag. 39
Art 74.3 Illuminazione cantine solai e box comuni …………………………………………………………………. pag. 39
65
Art 74.4 Illuminazione esterna ………………………………………………………………………………………. pag. 40
Art 74.5 Impianto alimentazione ascensori ………………………………………………………………………… pag. 40
Art 74.6 Impianto alimentazione centrale termica ………………………………………………………………… pag. 40
Art. 75 Impianti Riscaldamento ……………………………………………………………………………………. pag. 40
Art 75.1 Generalità …………………………………………………………………………………………………...pag. 41
Art 75.2) Sistemi di Riscaldamento ……………………………………………………………………………………pag. 41
Art 75.3) Componenti degli Impianti di Riscaldamento ……………………………………………………………..pag. 41
Art 75.4 Generatori di Calore …………………………………………………………………………………………pag. 41
Art 75.5 Bruciatori
…………………………………………………………………………………………………..pag. 42
Art 75.6) Circolazione del Fluido Termovettore …………………………………………………………………… pag. 42
Art 75.7) Distribuzione del Fluido Termovettore ……………………………………...…………………………….pag. 43
Art 75.8) Apparecchi Utilizzatori ……………………………………………………….…….………………………pag. 44
Art 75.9) Espansione dell'Acqua dell'Impianto ……………………………………………….……………………..pag. 45
Art 75.10) Regolazione Automatica ………………………………………………………….…………………….…pag. 46
Art 75.11) Alimentazione e Scarico dell'Impianto …………………………………………….……………..……….pag. 46
Art 75.12 Quadro e Collegamenti Elettrici………………………………………………….…………………………pag. 46
Art 75.13 La Direzione dei Lavori ………………………………………………………….………………………. pag. 46
Art. 76 Qualita' e caratteristiche dei materiali ……………………………………………………………………...pag. 47
Art 76.1 Generalità …………………………………………………………………………………………………….pag. 47
Art 76.2 Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina ……………………………………….pag. 47
Art 76.3 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato …………………………….……………………… pag. 47
Art.76.4 Interruttori scatolati …………………………………………………………………………………………pag. 48
Art.76.5 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione ………………………………………..pag. 48
Art.76.6 Quadri di comando in lamiera ………………………………………………………………………………pag. 48
Art.76.7 Quadri di comando isolanti …………………………………………………………………………………pag. 48
Art.76.8 Quadri elettrici da appartamento o similari ….……………………………………………………………pag. 48
Art.76.9 Prove dei materiali …………………………………………………………………….……………………. pag. 49
Art.76.10 Accettazione …………………………………………………………………………………………………pag. 49
Art.77 Esecuzione Dei Lavori ………………………………………………………………………………………..pag. 49
Art. 78 Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti ……………………….……….….…..…………………pag. 49
Art.79 Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti ………………...…………..……….pag.49
Art.79.1 Verifica provvisoria e consegna degli impianti …………………………………………………………......pag. 49
Art. 79.2 Collaudo definitivo degli impianti ………………………………..…………………………………………pag. 50
Art. 79.3 Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera per la verifica provvisoria e per il collaudo
definitivo degli impianti…………………………………………………………………………………………………pag. 51
Art. 80 Garanzia degli impianti ………………………………………………………………………………………..pag. 52
Art. 81 Infissi ………………………………………………………………………………………………………... pag. 52
Art. 82 Prodotti di vetro (lastre, profilati ad u e vetri pressati) ……….………………………………………......pag. 53
Art. 83 Opere di vetrazione e serramentistica ………………………………………….…………………………. pag. 54
Art. 84 Esecuzione delle pavimentazioni ………………………………………………………………………. pag. 56
Art. 85 Prodotti per pavimentazione …………………………………………………………………………………pag. 58
66
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