Aiuto di stato SA.38634 (2014/N) – Italia Blue Panorama

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COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.06.2014
C(2014) 3632 final
VERSIONE PUBBLICA
Il presente documento è un documento interno
della
Commissione
ed
ha
carattere
esclusivamente informativo.
Oggetto:
Aiuto di stato SA.38634 (2014/N) – Italia
Blue Panorama Airlines S.p.A.
Signora Ministro,
1.
(1)
2.
PROCEDIMENTO
Con notifica del 17 aprile 2014, cui hanno fatto seguito informazioni inviate in
data 2 maggio 2014, le autorità italiane hanno notificato un aiuto al
salvataggio a favore di Blue Panorama Airlines S.p.A. (in appresso "BPA" o
"l'impresa").
DESCRIZIONE
2.1.
(2)
Il beneficiario
BPA è una compagnia aerea italiana fondata nel 1998, attiva nel settore del
trasporto aereo di passeggeri, che offre principalmente voli turistici, sia nel
segmento "low cost" che nel segmento "executive". La maggior parte delle
tratte servite da BPA è stagionale e occasionale. La sua quota rispetto al totale
del traffico aereo di passeggeri in Italia è del 2,6% (e meno dello 0,2% del
traffico nell'UE). BPA serve sia rotte locali (Calabria, Sicilia), che europee
(Grecia, Spagna) e internazionali (prevalentemente verso destinazioni
turistiche popolari come il Messico, Cuba, il Brasile, ecc.) 1 . BPA opera voli a
partire dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa con una
F
1
F
Per il profilo dell'impresa si consulti: http://www.blue-panorama.it/it/about.html.
H
H
2
percentuale di passeggeri, rispettivamente, del 2,29% e dello 0,89% rispetto al
traffico passeggeri totale di tali aeroporti.
(3)
BPA è detenuta al 100% da Formula Blue S.r.l. con sede a Roma, in
liquidazione dal 6 giugno 2013. BPA è stata dichiarata insolvente dal tribunale
di Roma in data 17 marzo 2014.
(4)
BPA ha la propria sede a Roma, nella regione Lazio, una regione
non ammissibile agli aiuti regionali nel periodo 2007-2013 2 . BPA occupa circa
450 dipendenti. Le autorità italiane hanno spiegato che, a causa della crisi
economica e finanziaria, il settore dell'aviazione ha sofferto a tutti i livelli
(compagnie di trasporto di passeggeri e di merci, imprese di gestione e
manutenzione, etc.). Conseguentemente, anche il mercato del lavoro è
fortemente colpito dalla crisi e offre agli impiegati di BPA prospettive
estremamente limitate di trovare nuovi posti di lavoro.
F
2.2.
F
La misura notificata
(5)
L'Italia intende concedere, attraverso il ministero dello Sviluppo economico,
un aiuto a favore di BPA. La misura consiste in una garanzia statale per un
periodo di sei mesi emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze a
copertura di una serie di linee di credito attualmente in corso di definizione
(aperture di credito e bid/performance/advance payments) al fine di far fronte a
un fabbisogno di liquidità pari a 12 milioni di EUR.
(6)
Non sono ancora state definite esattamente le condizioni per le linee di credito,
ma le autorità italiane dichiarano che i tassi di interesse per tali linee di credito
saranno conformi alle normali condizioni bancarie per le imprese attive e non
saranno inferiori al tasso di riferimento della Commissione 3 .
F
F
(7)
Inoltre, l'Italia si è impegnata a far sì che la garanzia termini sei mesi dopo
l'erogazione della prima rata delle linee di credito all'impresa e a trasmettere
un piano di ristrutturazione o di liquidazione oppure una prova del fatto che il
prestito è stato completamente rimborsato e/o che la garanzia ha avuto fine
entro sei mesi dall'autorizzazione della misura di aiuto al salvataggio.
(8)
Infine, le autorità italiane hanno fatto presente che BPA non ha ricevuto alcun
aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione in passato.
2
L'attuale carta delle regioni assistite in Italia è stata stabilita mediante il caso di aiuto di Stato
N 324/2007 — Italia — Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, GU C 90 dell'11.4.2008,
pag. 4 e successive modifiche, la cui validità è stata prorogata fino al 30 giugno 2014 mediante il
caso SA.37407 Proroga della carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 fino al
30 giugno 2014, consultabili ai seguenti link:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/250043/250043_1482619_55_2.pdf.
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3
H
Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
3
3.
VALUTAZIONE
3.1.
(9)
Esistenza di un aiuto di Stato
L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza. Ne consegue che, perché una misura di aiuto si
qualifichi come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,
devono essere soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: l'utilizzazione di
risorse statali; un vantaggio economico selettivo al beneficiario; un
(potenziale) effetto di distorsione della concorrenza e degli scambi
commerciali all'interno dell'Unione.
Origine statale della misura
(10)
La misura notificata, una garanzia di Stato, viene concessa dal ministero
dell'Economia e delle Finanze attraverso il ministero dello Sviluppo
economico. Pertanto, la garanzia comporta l'utilizzazione di risorse di Stato in
caso di inadempienza del mutuatario ed è imputabile allo Stato italiano.
Vantaggio economico selettivo al beneficiario
(11)
La misura notificata è selettiva dal momento che la garanzia di Stato sarà
emessa a beneficio di una impresa specifica, BPA. La garanzia di Stato
conferisce un vantaggio economico al beneficiario permettendo l'accesso a
linee di credito cui non avrebbe potuto accedere sul mercato viste le sue
condizioni finanziarie.
Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi
(12)
Quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di
un'impresa a scapito di altre imprese concorrenti che operano sul mercato
dell'Unione, queste ultime sono da considerarsi influenzate dall'aiuto 4 .
F
(13)
F
Il mercato dei voli turistici è aperto alla concorrenza nell'UE. BPA è attiva su
destinazioni turistiche popolari, in Italia, in Europa e all'estero (Africa, Asia,
America del Sud), talvolta in concorrenza diretta con altri operatori europei (si
veda il punto (2)).
X
(14)
Nel concedere a BPA l'accesso alla liquidità a condizioni che altrimenti non
avrebbe potuto ottenere, la garanzia di Stato potrebbe migliorare la posizione
concorrenziale di BPA rispetto ai concorrenti sul mercato interno. La misura
pertanto falsa o rischia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati
membri.
Conclusione in merito all'esistenza dell'aiuto
4
Si vedano, in particolare, la causa 730/79, Philip Morris/Commissione (Raccolta 1980, pag. 2671,
punto 11); la causa C-53/00, Ferring (Raccolta 2001, pag. I-9067, punto 21; la causa C-372/97,
Italia/Commissione (Raccolta 2004, pag. I-3679, punto 44).
4
(15)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura costituisca
un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Le autorità
italiane condividono tale parere.
3.2.
(16)
Compatibilità dell'aiuto
La Commissione può autorizzare, considerandoli compatibili con il mercato
interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, gli aiuti al
salvataggio che soddisfano i criteri di compatibilità stabiliti dagli orientamenti
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà del 2004 5 (in appresso "orientamenti per il salvataggio e la
ristrutturazione").
F
F
Ammissibilità agli aiuti al salvataggio
(17)
Conformemente ai punti 12, lettera a) e 14 degli orientamenti per il
salvataggio e la ristrutturazione, sono ammissibili a tali aiuti soltanto le
imprese in difficoltà.
(18)
Conformemente al punto 10 degli orientamenti per il salvataggio e la
ristrutturazione, un'impresa si considera in difficoltà nei seguenti casi:
(…)
c) indipendentemente dal tipo di impresa, qualora ricorrano le condizioni
previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una
procedura concorsuale per insolvenza.
(19)
Come indicato al punto (3), un tribunale italiano ha già dichiarato BPA
insolvente. BPA si qualifica quindi come un'impresa in difficoltà ai sensi del
punto 10, lettera c), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
(20)
Conformemente al punto 12 degli orientamenti per il salvataggio e la
ristrutturazione, un'impresa di recente costituzione che abbia iniziato meno di
tre anni prima della notifica un'attività nel settore interessato non è ammessa a
beneficiare di aiuti per il salvataggio. BPA non è un'impresa di recente
costituzione in quanto le sue attività risalgono al 1998.
(21)
Infine, il punto 13 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione
stabilisce che un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da
esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il
salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le
difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano
dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo
gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Come si è spiegato al punto (3)
l'unica proprietaria di BPA è solo una holding, attualmente in liquidazione.
Pertanto, si può concludere che le difficoltà dell'impresa sono intrinseche e
non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo.
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X
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5
X
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà, GU 244 dell'1.10.2004, pag. 2, prorogati nel 2009, GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3 e
nel 2012, GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3.
H
H
5
Tali difficoltà non possono essere risolte dal gruppo stesso in quanto anche la
società proprietaria è in liquidazione.
Condizioni di compatibilità di cui al punto 25 degli orientamenti per il salvataggio e
la ristrutturazione
(22)
Per poter essere dichiarati compatibili con il mercato interno, gli aiuti al
salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 25 degli
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione
(23)
Conformemente ai punti 15 e 25(a) degli orientamenti per il salvataggio e la
ristrutturazione, un aiuto al salvataggio deve consistere in aiuti di tesoreria
sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. Il prestito deve essere gravato
da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti
concessi ad imprese sane. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie
devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione
all'impresa della prima tranche.
(24)
La misura notificata è una garanzia di Stato a copertura del 100% delle linee di
credito fino a un importo di 12 milioni di EUR che BPA utilizzerebbe per
soddisfare il fabbisogno di liquidità, restare in attività e sostenere il piano di
cessione dei propri attivi. Come indicato ai punti (5) e (7), l'Italia si è
impegnata a far sì che i tassi di interesse per tali linee di credito coperte dalla
garanzia di Stato siano conformi alle normali condizioni bancarie per le
imprese attive e non siano in alcun caso inferiori al tasso di riferimento della
Commissione applicabile per il periodo nel quale tali linee di credito saranno
concesse 6 . Inoltre, l'Italia si impegna a far sì che la garanzia termini sei mesi
dopo l'erogazione della prima tranche di qualsiasi prestito a BPA. Pertanto, la
misura notificata soddisfa le condizioni di compatibilità di cui al punto 25,
lettera a), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
X
F
(25)
X
X
F
Conformemente al punto 25, lettera b), degli orientamenti per il salvataggio e
la ristrutturazione, gli aiuti per il salvataggio devono essere motivati da gravi
difficoltà sociali e non avere indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati
membri. Nel caso in esame, se l'impresa cessasse la propria attività, ciò
comporterebbe — sulla base delle informazioni fornite dall'Italia — gravi
conseguenze sociali, una perdita diretta di quasi 450 posti di lavoro presso
BPA, ma avrebbe anche un effetto indiretto su un considerevole numero di
posti di lavoro connessi alle attività di BPA (imprese di trasporto merci,
gestione e manutenzione). Come spiegato al punto (4), la crisi economica ha
avuto un impatto considerevole sul mercato del settore del trasporto aereo
portando alla chiusura di imprese e a un calo delle opportunità di lavoro. Alla
luce di queste considerazioni, l'aiuto sembra essere motivato da gravi difficoltà
sociali. Inoltre, BPA è attiva su rotte internazionali ed europee, ma ha una
presenza relativamente limitata negli Stati membri in cui è attiva. La sua quota
rispetto al totale del traffico aereo di passeggeri in Italia è del 2,6% (e meno
dello 0,2% del traffico nell'UE). Una percentuale così esigua sembra indicare
X
6
X
X
Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
6
che l'aiuto non ha indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.
Sulla base di quanto precede, si può concludere che l'aiuto è conforme alle
disposizioni di cui al punto 25, lettera b), degli orientamenti per il salvataggio
e la ristrutturazione.
(26)
Il punto 25, lettera c), degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione
stabilisce che gli Stati membri che notificano un aiuto al salvataggio debbano
comunicare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione della misura
di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione/liquidazione o la prova
che il prestito sia stato rimborsato completamente e/o che la garanzia sia stata
estinta. Nella loro notifica le autorità italiane si sono impegnate a comunicare
alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione della misura di aiuto per
il salvataggio a favore di BPA un piano di ristrutturazione/liquidazione o la
prova che la garanzia sia stata estinta. Pertanto, la misura notificata è conforme
al punto 25, lettera c), degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione.
(27)
Conformemente al punto 25, lettera d), degli orientamenti per il salvataggio e
la ristrutturazione, gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati all'importo
necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è
stato autorizzato. L'importo necessario dovrebbe basarsi sul fabbisogno di
liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. Per la fissazione dell'importo si
terrà conto del risultato della formula di cui all'allegato degli orientamenti per
il salvataggio e la ristrutturazione 7 . Gli aiuti per il salvataggio di importo
superiore al risultato della formula dovrebbero essere debitamente motivati.
F
F
(28)
Dalle relazioni finanziarie dell'impresa per gli esercizi 2012-2013 il risultato
del calcolo della formula nel caso di BPA (EBIT 2013 + svalutazione +
(capitale netto di esercizio del 2013 − capitale netto di esercizio del 2012)),
escludendo l'accantonamento sul margine operativo (3,7 milioni di EUR) è di
24,4 milioni di EUR. Tale risultato deve essere diviso per 2 dal momento che
l'impresa avrà bisogno di rimanere in attività per un periodo di sei mesi
(il periodo per il quale l'aiuto è autorizzato). Il risultato finale di questa
formula è pertanto di − 12,2 milioni di EUR.
(29)
Trattandosi di un risultato negativo, la prima precondizione per l'aiuto al
salvataggio a favore di BPA è soddisfatta. In secondo luogo, l'importo
notificato di 12 milioni di EUR dell'aiuto al salvataggio per il fabbisogno di
liquidità di BPA è lievemente inferiore al dato risultante dall'applicazione della
formula. Pertanto, l'aiuto è limitato al minimo necessario, come richiesto dal
punto 25, lettera d), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
(30)
Infine, per quanto riguarda il rispetto del principio "una tantum" stabilito nella
parte 3.3 e al punto 25, lettera e) degli orientamenti per il salvataggio e la
7
La formula si basa sul margine operativo del beneficiario (EBIT: utile al lordo di interessi,
imposte e tasse) realizzato nell'esercizio anteriore alla notifica (2012), della svalutazione nello
stesso anno di riferimento e della variazione del capitale netto di esercizio (calcolato come la
differenza tra le attività correnti e le passività correnti) rispetto all'anno precedente quello di
riferimento. La somma di tutti questi elementi viene poi divisa per 2, in modo da calcolare
approssimativamente le esigenze di liquidità dell'impresa in un periodo semestrale – vale a dire
per la durata dell'aiuto per il salvataggio.
7
ristrutturazione, le autorità italiane hanno confermato che BPA non ha ricevuto
aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Pertanto, la
misura di aiuto notificata è conforme anche al punto 25, lettera e), degli
orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione.
(31)
Alla luce di quanto precede, l'aiuto notificato soddisfa le condizioni di
compatibilità di cui al punto 25, lettera e), degli orientamenti per il salvataggio
e la ristrutturazione.
(32)
Inoltre, l'Italia dichiara che BPA non ha ricevuto alcun aiuto illegale in
relazione al quale la Commissione abbia adottato una decisione negativa con
un ordine di recupero. Pertanto, l'aiuto notificato soddisfa anche la condizione
di cui al punto 23 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
4.
CONCLUSIONE:
La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni in merito
all'aiuto notificato dal momento che esso è compatibile con il mercato interno ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare,
si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di
ricezione della presente. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro
il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla
divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella
lingua facente fede sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
HX
H
La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax all'indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
1049 Bruxelles
Belgio
Fax +32(0)229-61242.
La prego di accogliere, signora Ministro, i sensi della mia più alta stima.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
8
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