Rep. n. del CITTA’ DI VENARIA REALE (Provincia di Torino) SCRITTURA PRIVATA ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIVOLI TORINESE ED IL COMUNE DI VENARIA REALE PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI RIVOLI ATTRAVERSO L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI VENARIA REALE. Con la presente scrittura privata fra i sottoscritti: - CATANIA dott. Giuseppe nato a Gerocarne (VV) il 06 agosto 1948, domiciliato per la carica in Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà n. 1, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Venaria Reale (P.I. 01710650019), - Franco Dessì nato a Cesano Maderno (MB) il 16/05/1949, domiciliato per la carica in RIVOLI, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di RIVOLI, - CORRADO dott. Mario nato a Cosenza (CS) il 12 settembre 1959, domiciliato per la carica in Venaria Reale, Viale Buridani n. 56, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore protempore dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale con sede in Viale Buridani n.56 (P.I. 07019840011), PREMESSO CHE - il Comune di RIVOLI è titolare del servizio pubblico essenziale di farmacia afferente le sedi: Farmacia comunale n. 1 c.so Francia 200/b, Farmacia comunale n. 2 c.so De Gasperi 24, Farmacia comunale n. 3 via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35/a-b e Farmacia comunale n. 4 v.le Carrù 20, della Pianta organica delle farmacie del Comune di RIVOLI; - l’esercizio delle farmacie comunali deve essere svolto nell’area del farmaco (come servizio pubblico e come servizio sociale) e nell’area salutare (come servizio di pubblico interesse), attraverso una gestione di tipo economico; - la gestione del servizio assunto dal Comune di RIVOLI deve essere pertanto improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; - che gli obiettivi di carattere pubblico e sociale sottesi alla assunzione delle farmacie comunali possono essere utilmente conseguiti solo attraverso una organizzazione razionale della struttura deputata a tale servizio; - i fini perseguiti dal Comune di RIVOLI sono stati raggiunti attraverso la previsione di una gestione della farmacia comunale organizzata secondo la disciplina sulla Municipalizzazione dei pubblici servizi locali (T.U. n.ro 2158/1925 integrato dal D.P.R. n.ro 902/1986) espressamente richiamata dalla normativa sul servizio farmaceutico (articolo 9 Legge n.ro 475/1968) e possono essere agevolmente potenziati attraverso la coerente attivazione di quella forma di collaborazione con altri Enti Locali, espressamente prevista dal Testo Unico degli Enti Locali (articolo 30 del D.Lgs. 267/2000); - nel nostro ordinamento giuridico risulta espressamente prevista la possibilità di affidamento di un servizio alla Azienda Speciale di un altro Comune, sulla base dell’art. 5, D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2010, n. 2360; 18 ottobre 2001, n. 5515; 21 giugno 2005, n. 3264); - il diritto comunitario non impone in alcun modo alle autorità pubbliche di ricorrere ad una particolare forma giuridica per assicurare in comune le loro funzioni di servizio pubblico. Il protocollo sui servizi di interesse generale allegato al Trattato di Lisbona ha sancito, in merito, che i valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale comprendono il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti. - la giurisprudenza comunitaria riconosce la possibilità che le amministrazioni pubbliche concludano accordi diretti per il perseguimento di fini di interesse pubblico in quanto una cooperazione tra autorità pubbliche “non può rimettere in questione l’obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, poiché l’attuazione di tale cooperazione è retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico e poiché viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati di cui alla direttiva 92/50, cosicché nessun impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti” (Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 09/06/2009 n. C-480/06). Un’autorità pubblica ha, invero, “la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. Detta possibilità per le autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere alle loro missioni di servizio pubblico può essere utilizzata in collaborazione con altre autorità pubbliche” (Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 13/11/2008 n. C-324/07); - sempre secondo la giurisprudenza comunitaria (cfr. conclusioni dell’Avvocato Generale Verica Trstenjak del 23/05/2012, causa C-159/2011), la cooperazione intercomunale è sottratta dall’ambito di applicazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti in base ai criteri seguenti: • svolgimento di una funzione comune di interesse pubblico ovvero di funzioni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico; • da parte di sole autorità pubbliche senza la partecipazione di una parte privata; • sulla base di un contratto oppure di una forma giuridica istituzionalizzata, come ad esempio un’associazione di scopo; • con riguardo alla conclusione del contratto, nessuna impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti; • il contratto non è diretto ad eludere la normativa in materia di aggiudicazione di appalti; - il Comune di RIVOLI, ha proposto un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle aziende interessate alla gestione delle proprie farmacie comunali e la società che ha presentato l’offerta migliore è stata la ASM di Venaria. Pertanto, il Comune di Rivoli intende richiedere al Comune di Venaria Reale di attuare, attraverso la propria Azienda Speciale Multiservizi (già autorizzata a svolgere la sua attività oltre i limiti del territorio comunale), una tale collaborazione per la gestione delle farmacie comunali per l’esercizio delle farmacie afferente le sedi: Farmacia comunale n. 1 c.so Francia 200/b, Farmacia comunale n. 2 c.so De Gasperi 24, Farmacia comunale n. 3 via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35/a-b e Farmacia comunale n. 4 v.le Carrù 20, della Pianta organica delle farmacie del Comune di RIVOLI. - attraverso tale collaborazione le parti intendono perseguire un interesse comune consistente nello svolgimento del servizio farmaceutico qualificabile come servizio pubblico a rilevanza economica che inerisce direttamente alla tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato. Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, “la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci mira, infatti, ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale, sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista” (sentenze n. 448 del 2006 e n. 87 del 2006; nonché sentenze n. 275 e n. 27 del 2003). - nel rispetto di quanto stabilito dalla citata giurisprudenza comunitaria, le Parti realizzeranno una concreta collaborazione attraverso l’esercizio da parte del Comune di RIVOLI di poteri di ingerenza nella gestione della farmacia comunale; - la collaborazione tra le parti appare conforme alla normativa vigente anche in considerazione del fatto che l’affidamento dei servizi da parte del Comune di RIVOLI alla Azienda Speciale non coinvolge in alcun modo il mercato e dunque non lede il diritto alla concorrenza tutelato sia in ambito comunitario che nazionale. Invero, nel caso di specie non risulta non attuabile la rimessione del servizio a terzi mediante concessione, sia pur individuati con gara ad evidenza pubblica, in quanto se l’amministrazione esercita la prelazione farmaceutica, l’opzione presuppone la decisione “a monte” di assumere direttamente la gestione del servizio nelle forme previste dalla l. 475/1968 (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Lombardia, 12/12/2011 n. 657; Corte dei Conti, Sezione giurisd. per la Regione Lombardia, 5/3/2012 n. 49) tra le quali sono previste la gestione in economia e tramite Azienda Speciale. - l’Azienda Speciale non si pone in concorrenza con le imprese operanti nel mercato sia in quanto la stessa è legata al Comune di appartenenza da vincoli così stretti (sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza), al punto da farla ritenere “elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territoriale, ovvero, pur con l'accentuata autonomia derivatele dall'attribuzione della personalità giuridica, finanche parte dell'apparato amministrativo del Comune” (Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586, cfr., altresì, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5196, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6325, sez. V, 19 settembre 2000, n. 4850) sia in quanto può esercitare la propria attività al di fuori del Comune di appartenenza soltanto in virtù di apposite convenzioni; - l’Azienda Speciale Multiservizi gestisce, a seguito di convenzioni stipulate tra i Comuni interessati ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 24 della Legge 142/1990, n. 21 farmacie, di cui n. 4 nel territorio di Venaria Reale; - le farmacie gestite attraverso convenzione dall’Azienda Speciale Multiservizi sono dislocate nel territorio della Provincia di Torino, in comuni di dimensioni sia medio grandi che piccole; - l’Azienda Speciale Multiservizi possiede la conoscenza del settore e delle normative che ne presiedono il funzionamento nonché la forma organizzativa necessaria a svolgere in maniera efficiente il servizio, attraverso una gestione che assicuri il criterio di economicità; - una tale collaborazione appare decisiva per assolvere con efficacia, efficienza ed economicità il servizio farmaceutico assunto dal Comune di RIVOLI, senza che questo rinunci alla titolarità del diritto di esercizio delle farmacie afferente le sedi: Farmacia comunale n. 1 c.so Francia 200/b, Farmacia comunale n. 2 c.so De Gasperi 24, Farmacia comunale n. 3 via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35/a-b e Farmacia comunale n. 4 v.le Carrù 20, della Pianta organica delle farmacie del Comune di RIVOLI, oggetto del presente rapporto convenzionale; - il Comune di RIVOLI, affidando la gestione delle farmacie afferenti le sedi: Farmacia comunale n. 1 c.so Francia 200/b, Farmacia comunale n. 2 c.so De Gasperi 24, Farmacia comunale n. 3 via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35/a-b e Farmacia comunale n. 4 v.le Carrù 20, della Pianta organica delle farmacie, non incorrerebbe in un aggravio di spese, stante il riconoscimento di un importo minimo garantito (in valore assoluto) pari al canone attualmente percepito, pari ad € 406.651,30 (iva esclusa e da aggiornarsi di anno in anno secondo l’indice ISTAT del costo della vita, da versare in due rate semestrali posticipate), più un ulteriore canone variabile aggiuntivo, pari al 10% del fatturato relativo all’anno precedente rispetto a quello di spettanza del canone stesso, eccedente la soglia minima di € 5.000.000,00, da liquidarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo A.S.M. da parte dell'Ente proprietario e comunque non oltre il 30 giugno. L’onere derivante dall’acquisto di farmaci, attrezzature e personale ricadrebbe interamente sull’Azienda Speciale Multiservizi. - occorre pertanto che le Parti disciplinino, in accordo tra loro, l’esercizio dei poteri che il Comune di può esercitare nei confronti della Azienda Speciale; - l’art. 30 T.U.E.L. prevede (comma 1) che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni” e (comma 4) che tali convenzioni “possono prevedere la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo”; - risulta perciò congruo utilizzare lo strumento convenzionale previsto dall’art. 30 T.U.E.L. e in tale contesto prevedere le forme di controllo sulla Azienda Speciale che il Comune di RIVOLI, potrà esercitare; TENUTO CONTO CHE - con nota del Sindaco del Comune di RIVOLI prot.n. 2515/2013 veniva richiesto al Comune di Venaria Reale la disponibilità alla stipula di apposita convenzione per la gestione relativa all’esercizio in economia delle farmacie afferente le sedi: Farmacia comunale n. 1 c.so Francia 200/b, Farmacia comunale n. 2 c.so De Gasperi 24, Farmacia comunale n. 3 via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35/a-b e Farmacia comunale n. 4 v.le Carrù 20, della Pianta organica delle farmacie del Comune di RIVOLI, di cui lo stesso Comune di RIVOLI è titolare; - il Comune di Venaria Reale, con nota del Sindaco di Venaria Reale del 20/01/2014 acclarata a protocollo n. 4125 del 22/01/2014 ha confermato la disponibilità a sottoscrivere apposito atto convenzionale per la gestione delle farmacie afferenti le sedi: Farmacia comunale n. 1 c.so Francia 200/b, Farmacia comunale n. 2 c.so De Gasperi 24, Farmacia comunale n. 3 via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35/a-b e Farmacia comunale n. 4 v.le Carrù 20, della Pianta organica delle farmacie del Comune di RIVOLI, per il tramite della propria Azienda Speciale Multiservizi; TANTO PREMESSO E RITENUTO PARTE ESSENZIALE TRA - il Comune di RIVOLI, rappresentato dal Sindaco pro-tempore di seguito per brevità denominato “Comune di RIVOLI ” E - il Comune di Venaria Reale, rappresentato dal Sindaco pro-tempore di seguito per brevità denominato “Comune di Venaria Reale” E CON LA PARTECIPAZIONE - dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale, legalmente rappresentata dal Direttore pro-tempore Corrado Mario, di seguito e per brevità denominata “Azienda Speciale Multiservizi” SI CONVIENE E SI STIPULA la presente convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione delle farmacie afferenti le sedi: Farmacia comunale n. 1 c.so Francia 200/b, Farmacia comunale n. 2 c.so De Gasperi 24, Farmacia comunale n. 3 via Cavalieri di Vittorio Veneto, 35/a-b e Farmacia comunale n. 4 v.le Carrù 20, della Pianta organica delle farmacie del Comune di RIVOLI , di seguito e per brevità indicate “FARMACIE” ARTICOLO 1 Il Comune di RIVOLI, che è titolare di farmacie comunali, intende attuare una particolare forma di gestione delle farmacie concordando con il Comune di Venaria Reale un’organica collaborazione per la gestione di tali farmacie, che sarà attuata attraverso l’Azienda Speciale Multiservizi, senza che tale collaborazione comporti la cessione (in concessione ovvero ad altro titolo) della titolarità del diritto di esercizio delle farmacie al Comune di Venaria Reale, di cui il Comune di RIVOLI non intende privarsi e non si priva. ARTICOLO 2 L’Azienda Speciale gestirà le farmacie del Comune di RIVOLI rispetto delle disposizioni vigenti di legge e della presente convenzione e del contratto di servizio, attenendosi agli indirizzi ed alle direttive impartite dal Comune di RIVOLI alla Azienda medesima, così come stabilito nell’art. 10 e con la responsabilità e con la diligenza del mandatario. L’Azienda Speciale Multiservizi si impegna a tenere sollevato il Comune di RIVOLI da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’esercizio dei servizi ad essa affidati. Ogni responsabilità relativa alla titolarità del diritto di esercizio delle farmacie fa capo al Comune di RIVOLI Torinese, mentre rimangono affidati al Comune di Venaria Reale, per essere esercitati tramite l’Azienda Speciale Multiservizi, gli aspetti della gestione. ARTICOLO 3 Il Comune di Venaria Reale si impegna a provvedere, attraverso l’Azienda Speciale Multiservizi, alla puntuale fornitura – diretta od indiretta, comunque esclusiva – di tutti i prodotti farmaceutici e salutari e di quanto altro venga richiesto, affinché l’esercizio della farmacia sia sempre adeguato alle esigenze dell’utenza nell’area della salute ed in quella del salutare. ARTICOLO 4 Nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità, il Comune di Venaria Reale garantisce al Comune di RIVOLI, attraverso l’Azienda Speciale Multiservizi, il proprio intervento nella gestione della farmacia per quanto riguarda: a) la tenuta della contabilità economico-patrimoniale della farmacia; b) la fatturazione e la contabilizzazione anche informatica delle ricette spedite dalla farmacia nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed il loro inoltro all’Ente erogatore e/o all’Ente tenuto al pagamento delle relative prestazioni; c) la dotazione delle attrezzature necessarie per il corretto, funzionale e normale esercizio del servizio svolto dalla farmacia; d) la messa a disposizione e la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della farmacia; e) spese per la gestione dei locali farmacia comunale; f) la copertura assicurativa dei locali, degli impianti e del magazzino della farmacia. g) la messa a disposizione delle informazioni e dei dati contabili relativi al bilancio di previsione, ai trend semestrali e ai dati di dettaglio del conto consuntivo annuale della l’Azienda Speciale Multiservizi che gestisce le farmacie del Comune di Rivoli, relativamente alle quattro farmacie in oggetto; ARTICOLO 5 Sempre nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità, il Comune di Venaria Reale si impegna a coordinare, attraverso l’Azienda Speciale Multiservizi, una gestione della farmacia ispirata ai criteri ed agli orientamenti che informano l’attività dell’Azienda Speciale medesima e a curare la sorveglianza sulla loro perfetta conduzione secondo le leggi e le disposizioni in vigore. ARTICOLO 6 Il personale laureato e non, a carico dell’Azienda Speciale Multiservizi, verrà fornito direttamente dall’Azienda stessa e sarà inquadrato e gestito con C.C.N.L. di settore. ARTICOLO 7 Il Comune di Venaria Reale si impegna, attraverso l’Azienda Speciale Multiservizi, a versare sul conto del Comune di RIVOLI: 1. un corrispettivo annuo omnicomprensivo di euro 406.651,30 IVA esclusa, da corrispondere in due rate, da aggiornarsi di anno in anno secondo l’indice ISTAT del costo della vita, una entro il 31 gennaio e l'altra entro il 31 luglio. 2. Un ulteriore canone variabile aggiuntivo, da determinarsi nella misura di una quota percentuale del fatturato relativo all’anno precedente rispetto a quello di spettanza del canone stesso, eccedente la soglia minima di € 5.000.000,00. La quota percentuale è pari al 10%, da liquidarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo A.S.M. da parte dell'Ente proprietario, e comunque non oltre il 30 giugno. ARTICOLO 8 A seguito della stipulazione del contratto di servizio, l’Azienda dovrà comunicare al Comune di RIVOLI il nominativo di un proprio referente interno per il servizio oggetto del contratto, cui spettano i compiti e le funzioni che la legge riserva al responsabile del procedimento. Tale referente dovrà assicurare il raccordo con il responsabile del procedimento designato dal Comune di RIVOLI, acquisendo tutte le necessarie istruzioni e autorizzazioni, secondo quanto stabilito nel contratto di servizio. Ogni sei mesi l’ASM presenterà al Comune di RIVOLI una relazione sintetica sull’andamento e della gestione della farmacia, evidenziando eventuali problematiche. Le parti convengono che il Comune di RIVOLI possa esercitare nei confronti della Azienda Speciale i seguenti poteri: a) determinare le strategie aziendali della Azienda concernenti la gestione della farmacia del Comune di RIVOLI. A tal fine tutti gli atti di programmazione o di determinazione relativi alla gestione della farmacia dovranno essere inviati al Comune medesimo prima della loro approvazione. Una volta ricevuta la documentazione il Comune di RIVOLI dovrà esprimere un parere motivato sulle proposte entro 20 giorni. In tale parere, in particolare, il Comune di RIVOLI potrà individuare eventuali osservazioni e/o proposte vincolanti di modifica o integrazione. Se il parere non viene comunicato entro il suddetto termine, intende rilasciato positivamente; b) esercitare il diritto di veto sulle deliberazioni della Azienda concernenti l’attuazione della presente convenzione. A tal fine le deliberazioni della Azienda Speciale Multiservizi dovranno essere trasmesse al Comune di RIVOLI entro 15 giorni. Il Comune di RIVOLI può esercitare il diritto di veto entro 30 giorni. c) vigilare sull’attuazione, da parte della A.S.M., degli obiettivi gestionali e di qualità del servizio svolto, così come definiti nella presnete convenzione. A tali fini il Comune di RIVOLI può procedere ad atti di ispezione e richiedere agli organi di amministrazione documenti e notizie utili all’esercizio del controllo. d) revocare l’affidamento del servizio. ARTICOLO 9 L’Azienda Speciale Multiservizi provvederà a proprie spese all’acquisto di farmaco e parafarmaco per la gestione della farmacia. In caso di recesso o alla scadenza della convenzione, sarà cura dell’Azienda Speciale Multiservizi farsi carico di tutti i prodotti presenti nei locali della farmacia. ARTICOLO 10 L’Azienda Speciale Multiservizi acquisterà mobili, arredi ed attrezzature che provvederà ad ammortizzare per l’intera durata decennale della convenzione, senza aggravio sulla percentuale di fatturato riconosciuta al Comune di RIVOLI, ex art. 8.Alla scadenza della convenzione, salvo rinnovo, l’Azienda Speciale Multiservizi avrà la facoltà di rimuovere i mobili, gli arredi e le attrezzature di sua proprietà. Il Comune di Rivoli aveva concesso in data 28/02/2003, nella precedente convenzione, in uso gratuito all'Azienda i locali di sua proprietà destinati all'attività di farmacia con la dotazione degli arredi e delle attrezzature, nello stato in cui si trovavano alla data del 28.02.2003. L'Azienda ha l'onere, ai sensi delle vigenti norme di legge, della manutenzione ordinaria degli immobili e degli arredi ed attrezzature; potrà apportare migliorie, modifiche ed innovazioni anche strutturali allo scopo di ottimizzare i servizi rientranti nelle sue competenze come previsti dalla presente convenzione. Gli interventi di tipo strutturale dovranno essere concordati preventivamente ed autorizzati dal Comune di Rivoli. ARTICOLO 11 L'Azienda si impegna ad effettuare i servizi presenti nella precedente convenzione, ovvero: 1. Organizzazione iniziative di educazione sanitaria delle farmacie sul territorio, fornendo materiale sanitario e tecnico, attrezzature e materiali occorrenti per il loro svolgimento; 2. Esecuzione attività di cura al cittadino quali prestazioni analitiche di prima istanza (es. misurazione della pressione, controllo del peso, servizi di autoanalisi) possibilità di effettuare la prenotazione di esami e servizi aggiuntivi, quali a titolo esemplificativo: dietista, analisi della pelle e dei capelli, test per intolleranze; 3. Esecuzione di iniziative promozionali a favore dei residenti; 4. Partecipazione del personale di farmacia a corsi di aggiornamento professionale, così da incrementare le competenze del farmacista; 5. Realizzazione di un giornale/newsletter ad uscita stagionale nel quale affrontare i temi legati ai malanni di stagione, consigli di natura medica/farmacologica ecc., che verrà trasmessa via e-mail agli utenti; 6. Formazione database dei clienti da utilizzare per avvertire delle promozioni e/o iniziative in corso; 7. Istituzione di un servizio mail di consulenza denominato “il farmacista risponde”. Tale servizio sarà presente anche in farmacia attraverso una cassetta in cui il cliente metterà le proprie richieste; 8. Distribuzione di un volantino a cadenza bimensile su offerte e promozioni, attraverso il quale verranno proposti i prodotti a prezzi più convenienti; 9. Realizzazione di una fidelity card, che darà diritto a sconti; Istituzione di campagne mirate a tipologie di utenti (es. “mese della prima infanzia”, mese della prevenzione cardiovascolare etc.); 11. Noleggio di apparecchiature specialistiche (ed es. holter pressorio). 12. Consegne a Domicilio L’azienda si impegna ad aderire e promuovere progetti di consegne a domicilio a favore di pazienti particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, già organizzata e gestita dal Comune di Rivoli. 13. Farmacovigilanza La farmacia si assume con questo servizio l’impegno a segnalare in tempo reale alle autorità competenti tutte le reazioni avverse registrate dalla popolazione e non riportate sui foglietti illustrativi 14. Medici La farmacia mette a disposizione dell'intera utenza le primarie informazioni inerenti gli orari e gli indirizzi di tutti i medici che prestano servizio nel Comune di Rivoli. 10. ARTICOLO 12 La presente convenzione viene conclusa dal Comune di RIVOLI e dal Comune di Venaria Reale nel contesto dell’attività di collaborazione riservata agli Enti Locali disciplinata dall’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, per la durata di 10 anni (10 esercizi coincidenti con l’anno solare a partire dal primo). Resta salvo il diritto di recesso anticipato dal rapporto rispetto alla naturale scadenza dal 5° anno sia per l’Azienda Speciale Multiservizi, che per entrambi i Comuni. In questo caso, sia il Comune che intende esercitare il diritto che l’Azienda Speciale Multiservizi, devono dare comunicazione formale all’altro Comune e/o all’Azienda Speciale Multiservizi almeno 12 mesi prima della scadenza di ciascun esercizio. Alla scadenza naturale del rapporto, la presente convenzione potrà essere rinnovata per un periodo da concordare. ARTICOLO 13 Alla scadenza della convenzione, salvo rinnovo, e nel caso di recesso anticipato di cui al precedente articolo, l'Azienda avrà diritto alla rimozione delle attrezzature di sua proprietà, fatte salve quelle acquisite a seguito del trasferimento di fondi effettuati dal Comune di Rivoli durante la convenzione. Analitico dettaglio dovrà essere fornito da parte dell’Azienda di quanto acquistato con i fondi comunali, comprendente tipologia, ammortamento, cessione, permuta, criteri di valutazione, centro di costo, ecc. ARTICOLO 14 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, viene fatto rinvio alle norme che disciplinano i servizi pubblici gestiti da parte dei Comuni ed ai relativi regolamenti, nonché alle norme che disciplinano l’esercizio del servizio farmaceutico. ARTICOLO 15 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e il primo esercizio terminerà il 28/02/2015. La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.. In tal caso tutte le spese inerenti e conseguenti saranno ad esclusivo carico del Comune che ne richiederà la registrazione. Letta, approvata e sottoscritta il ____________________ Comune di RIVOLI Comune di Venaria Reale Azienda Speciale Multiservizi