Dichiarazione dei Diritti dell`Uomo e del Cittadino (1793)

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Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (1793)
La costituzione del 1793 (o dell’anno I° della Repubblica)
segna il punto più avanzato della democrazia rivoluzionaria:
prevede il rafforzamento del
potere legislativo, il
suffragio universale diretto, l’istituzione del referendum
popolare. La costituzione non entrò mai in vigore, ma può
essere molto utile confrontare la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino modificata nel 1793, con quella
redatta nel 1791.
Il popolo francese, convinto che l’oblio e il disprezzo dei
diritti naturali dell’uomo sono le sole cause delle sventure
del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne
questi diritti sacri ed inalienabili, affinché tutti i
cittadini potendo paragonare incessantemente gli atti del
governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si
lascino opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinché il
popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua
libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei
suoi doveri; il legislatore l’oggetto della sua missione. Di
conseguenza, esso proclama, al cospetto dell’essere Supremo,
la seguente dichiarazione dei diritti dell’uomo e de
cittadino.
Art. 1. Lo scopo della società è la felicità comune. Il
governo è istituito per garantire all’uomo il godimento dei
suoi diritti naturali e imprescrittibili.
Art. 2. Questi diritti sono l’uguaglianza, la libertà, la
sicurezza, la proprietà.
Art. 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti
alla legge.
Art. 4. La legge è l’espressione libera e solenne della
volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che
protegga sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto
e utile alla società; non può vietare se non ciò che le è
nocivo.
Art. 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli
impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri
motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le
capacità.
Art. 6. La libertà è il potere che permette all’uomo di
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compiere tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri;
essa ha per principio la natura, per regola la giustizia,
per salvaguardia la legge; il suo limite morale è in questa
massima: " Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a
te".
Art. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le
proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt’altra
maniera, il diritto di riunirsi in assemblea pacificamente,
il
libero
esercizio
dei
culti,
non
possono
essere
interdetti. La necessità di enunciare questi diritti
presuppone o la presenza o il ricordo recente del
despotismo.
Art. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata
dalla società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione
della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà.
Art. 9. La legge deve proteggere la libertà pubblica e
individuale contro l’oppressione di quelli che governano.
Art.10. Nessuno deve essere accusato, arrestato né detenuto,
se non nei casi determinati dalla legge e secondo le forme
da essa prescritte. Ogni cittadino citato o arrestato dalla
autorità della legge deve ubbidire sull’istante; egli si
rende colpevole con la resistenza.
Art 11. Ogni atto esercitato contro un uomo fuori dai casi e
senza le forme che la legge determina è arbitrario e
tirannico; colui contro il quale lo si volesse eseguire con
la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.
Art.12.
Coloro
che
procurano,
spediscono,
firmano,
eseguiscono o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono
colpevoli, e devono essere puniti.
Art.13. Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando
non
sia
stato
dichiarato
colpevole,
se
si
giudica
indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse
necessario per assicurarsi della sua persona deve essere
severamente represso dalla legge.
Art.14. Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo
essere stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di
una regge promulgata anteriormente al delitto. La legge che
punisse dei delitti commessi prima che essa esistesse,
sarebbe una tirannia; l’effetto retroattivo dato alla legge
sarebbe un crimine.
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Art.15. La legge deve decretare solo pene strettamente ed
evidentemente
necessarie:
le
pene
devono
essere
proporzionate al delitto, e utili alla società.
Art.16. Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad
ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei
suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro e
della sua operosità.
Art.17. Nessun genere di lavoro di cultura, di commercio,
può essere interdetto all’operosità dei cittadini.
Art.18. Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo
tempo; ma non può vendersi né essere venduto; la sua persona
non è una proprietà alienabile. La legge non riconosce
domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e di
riconoscenza tra l’uomo che lavora e quello che lo impiega.
Art.19. Nessuno può essere privato della benché minima parte
della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la
necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto
la condizione di una giusta e preventiva indennità.
Art.20. Nessun contributo può essere stabilito se non per
l’utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di
concorrere
alla
determinazione
dei
contributi,
di
sorvegliarne l’impiego, e di esigerne il rendiconto.
Art.21. I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società
deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando
loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a
quelli che non sono in età tale da poter lavorare.
Art.22. L ‘ istruzione è il bisogno di tutti. La società
deve favorire con tutto il suo potere, i progressi della
ragione pubblica, e mettere l’istruzione alla portata di
tutti i cittadini.
Art.23. La garanzia sociale consiste nell‘azione di tutti
per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei
suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità
nazionale.
Art.24. Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni
pubbliche non sono chiaramente determinati dalla legge, e se
la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.
Art.25.
La
sovranità
risiede
nel
popolo;
essa
è
una
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indivisibile, imprescrittibile e inalienabile.
Art.26. Nessuna parte di popolo può esercitare il potere del
popolo intero; ma ogni sezione del sovrano riunito in
assemblea deve godere del diritto di esprimere la sua
volontà con una completa libertà.
Art.27. Ogni individuo che usurpa la sovranità,
all’istante messo a morte dagli uomini liberi.
sia
Art.28. Un popolo ha sempre il diritto di rivedere,
riformare
e
cambiare
la
propria
Costituzione.
Una
generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni
future.
Art.29. Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere
alla formazione della legge e alla nomina dei suoi mandatari
o dei suoi agenti.
Art.30.
Le
funzioni
pubbliche
sono
essenzialmente
temporanee; esse non possono essere considerate come
distinzioni né come ricompense, ma come doveri.
Art.31. I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti
non devono essere mai impuniti. Nessuno ha il diritto di
considerarsi più inviolabile degli altri cittadini.
Art.32. Il diritto di presentare quelle petizioni ai
depositari dell’autorità pubblica non può, in nessun caso,
essere interdetto, sospeso né limitato.
Art.33. La resistenza all’oppressione è la conseguenza dagli
altri diritti dell’uomo.
Art.34. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno
solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro
ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.
Art.35. Quando il governo viola i diritti del popolo,
l’insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del
popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei
doveri.
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