Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (1793) La costituzione del 1793 (o dell’anno I° della Repubblica) segna il punto più avanzato della democrazia rivoluzionaria: prevede il rafforzamento del potere legislativo, il suffragio universale diretto, l’istituzione del referendum popolare. La costituzione non entrò mai in vigore, ma può essere molto utile confrontare la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino modificata nel 1793, con quella redatta nel 1791. Il popolo francese, convinto che l’oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell’uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri ed inalienabili, affinché tutti i cittadini potendo paragonare incessantemente gli atti del governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri; il legislatore l’oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell’essere Supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell’uomo e de cittadino. Art. 1. Lo scopo della società è la felicità comune. Il governo è istituito per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili. Art. 2. Questi diritti sono l’uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà. Art. 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge. Art. 4. La legge è l’espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società; non può vietare se non ciò che le è nocivo. Art. 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità. Art. 6. La libertà è il potere che permette all’uomo di 1 compiere tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la legge; il suo limite morale è in questa massima: " Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te". Art. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt’altra maniera, il diritto di riunirsi in assemblea pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetti. La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del despotismo. Art. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà. Art. 9. La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l’oppressione di quelli che governano. Art.10. Nessuno deve essere accusato, arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni cittadino citato o arrestato dalla autorità della legge deve ubbidire sull’istante; egli si rende colpevole con la resistenza. Art 11. Ogni atto esercitato contro un uomo fuori dai casi e senza le forme che la legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza. Art.12. Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli, e devono essere puniti. Art.13. Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge. Art.14. Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una regge promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l’effetto retroattivo dato alla legge sarebbe un crimine. 2 Art.15. La legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto, e utili alla società. Art.16. Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro e della sua operosità. Art.17. Nessun genere di lavoro di cultura, di commercio, può essere interdetto all’operosità dei cittadini. Art.18. Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi né essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile. La legge non riconosce domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l’uomo che lavora e quello che lo impiega. Art.19. Nessuno può essere privato della benché minima parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità. Art.20. Nessun contributo può essere stabilito se non per l’utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione dei contributi, di sorvegliarne l’impiego, e di esigerne il rendiconto. Art.21. I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età tale da poter lavorare. Art.22. L ‘ istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere, i progressi della ragione pubblica, e mettere l’istruzione alla portata di tutti i cittadini. Art.23. La garanzia sociale consiste nell‘azione di tutti per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale. Art.24. Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata. Art.25. La sovranità risiede nel popolo; essa è una e 3 indivisibile, imprescrittibile e inalienabile. Art.26. Nessuna parte di popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni sezione del sovrano riunito in assemblea deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà. Art.27. Ogni individuo che usurpa la sovranità, all’istante messo a morte dagli uomini liberi. sia Art.28. Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future. Art.29. Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla formazione della legge e alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti. Art.30. Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri. Art.31. I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono essere mai impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini. Art.32. Il diritto di presentare quelle petizioni ai depositari dell’autorità pubblica non può, in nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato. Art.33. La resistenza all’oppressione è la conseguenza dagli altri diritti dell’uomo. Art.34. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso. Art.35. Quando il governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri. 4