2. L’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 2.1. L’informativa precontrattuale: strumenti e applicazioni 1 GLOSSARIO 4 NORMATIVA 10 2.1. L’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: STRUMENTI E APPLICAZIONE Al termine del capitolo sarai in grado di indicare le operazioni e i servizi cui si applicano le disposizioni in materia di pubblicità e informativa precontrattuale adottate dalla Banca d’Italia con il provvedimento del 29 luglio 2009 e di riconoscere i casi in cui è possibile non applicare la disciplina. 2.1.1 Pubblicità e informazione precontrattuale: finalità e strumenti Hai visto? Oggi si parla di informativa precontrattuale. Sì. La disciplina in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti deve essere rispettata in ogni fase del rapporto. È evidente però che è nella fase che precede la conclusione di un contratto che, applicando le norme in materia di trasparenza, mettiamo il cliente in grado di conoscere le condizioni contrattuali ed economiche che applichiamo. Buongiorno a tutti! Iniziamo subito con il tema di oggi … Come già vi ho ripetuto più di una volta, solo un cliente “informato” è in grado di scegliere compiutamente quale servizio o prodotto acquistare. Ne consegue che, nell’ambito della pubblicità e dell’informazione precontrattuale, gli intermediari, anche attraverso l’attività prestata dagli operatori di rete, cioè da voi, devono assicurare che il cliente comprenda esattamente le caratteristiche e i costi dei servizi e prodotti offerti. 1 So che per quanto riguarda i documenti informativi da mettere a disposizione del cliente prima della conclusione del contratto le disposizioni del 2009 hanno introdotto delle novità. Sì, e le vedremo analizzando i documenti uno per uno. Intanto cominciamo con gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali, che vedete in questa slide, per poi passare all’ambito di applicazione delle disposizioni sull’informativa precontrattuale. Come sapete, esiste poi la documentazione che attiene alla trasparenza nell’attività di mediazione creditizia, disciplinata dal Provvedimento UIC del 29 aprile 2005. 2.1.2 Operazioni e servizi coinvolti Le disposizioni in materia di pubblicità e informativa precontrattuale si applicano ai seguenti servizi e operazioni: depositi, mutui, aperture di credito, anticipazioni bancarie, crediti di firma, sconti di portafoglio, leasing finanziario, factoring, altri finanziamenti, garanzie ricevute, conti correnti di corrispondenza, incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento di cui al capo II bis del Titolo VI del TUB, emissione e gestione di mezzi di pagamento che non configurano servizi o operazioni di pagamento di cui al medesimo capo, custodia e amministrazione di strumenti finanziari. Per i servizi di pagamento e le operazioni di credito ai consumatori è stata prevista un’apposita disciplina, contenuta rispettivamente nelle sezioni VI e VII del provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009. 2 Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni di natura precontrattuale non possono essere assolti mediante rinvio agli usi. Ci sono dei casi in cui è possibile non applicare le disposizioni in materia di pubblicità e informativa precontrattuale. In particolare, tali disposizioni non si applicano per la conclusione di contratti: • unilateralmente predisposti dal cliente o • che costituiscono oggetto di trattativa individuale. Non sono da considerarsi “trattativa individuale” i casi in cui l’intermediario abbia predisposto schemi contrattuali predefiniti e la trattativa riguardi specifiche condizioni o clausole contrattuali. 3 GLOSSARIO Addebito diretto Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, servizio di pagamento per l’addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo. Area unica dei pagamenti L’insieme dei paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi accordi. Beneficiario Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Cliente Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intende entrare in relazione con l’intermediario. Non rientrano nella di cliente i seguenti soggetti: banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di assicurazione, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV), società di gestione del risparmio (SGR), società di gestione accentrata di strumenti finanziari, fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario, società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo. Cliente al dettaglio Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro e le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) Organismo cui spetta l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. è composto dal ministro dell’Economia e delle finanze, che lo presiede, dal ministro del Commercio con l’estero, dal ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dal ministro dello Sviluppo economico, dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e dal ministro per le Politiche europee. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il governatore della Banca d’Italia. In relazione alla trattazione di argomenti attinenti alle rispettive competenze, il presidente può invitare a prendere parte a singole riunioni del comitato, ai fini consultivi, altri ministri o i presidenti di altre autorità di vigilanza. 4 Consorzio di garanzia collettiva fidi (confidi) Consorzio con attività esterna, società cooperativa, società consortile per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa, che utilizza le risorse provenienti, in tutto o in parte, dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. I confidi sono costituiti da piccole medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria. Consumatore Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Contratto quadro Contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento. Identificativo unico Combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento (cioè l’intermediario) indica all’utilizzatore di servizi di pagamento (cioè il cliente) e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento. In assenza di un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento. Indicatore sintetico di costo (ISC) Misura sintetica del costo totale di un’operazione di natura bancaria o finanziaria che consente ai clienti una più rapida e agevole comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni. Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio, l’ISC è denominato “Tasso annuo effettivo globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori, secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente). Intermediario committente Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, l’intermediario per conto del quale è svolta un’offerta fuori sede. 5 Locale aperto al pubblico (o dipendenza) Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, la succursale dell’intermediario (come definita per le banche al titolo III, capitolo 2, delle Istruzioni di vigilanza per le banche) e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo. Micro-impresa Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, impresa che, al momento della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro o possiede i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nullità Una delle forme che può assumere l’invalidità di un negozio giuridico. La nullità di un negozio giuridico determina l’inidoneità dello stesso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri. Le cause che determinano la nullità di un negozio sono: • la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullità); • l’illiceità della causa; • l’illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile; • l’impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto; • la contrarietà a norme imperative; • altri casi stabiliti dalla legge. La nullità si dice “relativa” quando può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto. Nuovo Accordo di Basilea International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework, detto Basilea II. Versione riveduta dell’Accordo di Basilea sul capitale del 1988, pubblicata nel mese di giugno 2004 dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. La revisione delle regole di adeguatezza patrimoniale per le banche si caratterizza, rispetto all’Accordo originale, per la presenza di un requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo e, in generale, per un impianto volto ad assicurare una misurazione più accurata dei rischi e una loro copertura più ampia, in linea con le prassi maggiormente evolute di autocontrollo interno. Offerta fuori sede Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, l’offerta (cioè la promozione e il collocamento di operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario. 6 Operazione di pagamento Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario. Ordine di pagamento Qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale è chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento. Pagatore Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento. Prestatore di servizi di pagamento Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. Principio di proporzionalità In virtù del principio di proporzionalità le informazioni fornite dalla banca sono rese al cliente tenendo conto delle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari. Di conseguenza, il provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 prevede una diversificazione degli obblighi di trasparenza secondo le diverse fasce di clientela e le caratteristiche dei servizi. Reclamo Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (per esempio, lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o una sua omissione. Rinvio agli usi Clausola contrattuale che, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati richiama, anziché parametri fissi, condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza. 7 Rischio di non conformità Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Rischio di reputazione Rischio derivante dalla possibilità che un’errata comprensione delle caratteristiche delle operazioni e dei rischi delle attività intraprese determini un deterioramento dell’immagine presso il pubblico, tale da ledere la capacità della banca di mantenere una soddisfacente posizione competitiva. Rischio legale Anche identificato come rischio regolamentare. Rischio derivante dalla possibilità che si verifichino perdite causate dalla violazione di norme, regolamenti o prassi di mercato. Il rischio legale rientra nella categoria dei rischi operativi. Servizi accessori Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, servizi offerti, gratuitamente o a pagamento, insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (per esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni ecc.). Strumento di pagamento Qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore (cliente) e il prestatore di servizi di pagamento (intermediario) e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento. Supporto durevole Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. 8 Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Indicazione del costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi dovuti agli intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve sostenere in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: • le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora; • le spese, diverse dal prezzo di acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamenti in contanti o a credito. Il provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni prevede che il TAEG relativo ai mutui, alle anticipazioni bancarie, ai contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e alle aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio sia calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori, secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente). Tasso d’interesse di riferimento Tasso d’interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto relativo a servizi di pagamento. 9 NORMATIVA • Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, titolo V. Soggetti operanti nel settore finanziario, art. 106. Albo degli intermediari finanziari • Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, titolo VI. Trasparenza delle condizioni contrattuali • Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009 • Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, decreto n. 117 del 3 febbraio 2011 • Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 1 • Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 2 • Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 3 • Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 4A • Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 4B • Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 6 • Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Provvedimento della Banca d’Italia sul Conto corrente semplice • Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n. 18044 • Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, Deliberazione del 29 luglio 2008 relativa ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela • Banca d’Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, 18 giugno 2009 • Ministero dello Sviluppo Economico, nota del 21 febbraio 2007, Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248 • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, capo VII, art. 71. Regole tecniche • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, parte III, titolo III, capo I, sezione IV-bis. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori 10