manuale diritto autore

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SOMMARIO
Premessa
(I) IL DIRITTO D’AUTORE
1. Cos’è il diritto d’autore?
2. Chi è titolare dei diritti d’autore?
3. Quali diritti competono all’autore di un’opera dell’ingegno?
4. Quanto dura il diritto d’autore?
5.
6.
7.
8.
9.
Cosa si rischia se si violano i diritti d’autore?
Quali sono le principali sanzioni penali per la violazione del diritto d’autore?
Quali sono le principali opere dell’ingegno, soggette alla legge sul diritto d’autore?
Chi è l’autore nel caso di opere collettive e di opere derivate?
A chi bisogna rivolgersi per l’acquisto di diritti d’autore su opere musicali da utilizzare in pubblico [es: live,
sottofondo, segreterie telefoniche, siti internet ecc]?
(II) I CONTRATTI DI CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE
10.Come si vendono e si acquistano i diritti d’autore necessari ad utilizzare un’opera dell’ingegno?
11.A chi competono i diritti nel caso di opere create su commissione?
12.In cosa consiste il contratto di cessione di diritti d’autore?
(III) LE LICENZE
13.Cosa sono le licenze d’uso?
14.Che differenze ci sono tra i contratti di cessione e le licenze?
15.In quali casi è preferibile ricorrere ad un contratto di cessione e in quali ad una licenza d’uso?
(IV) LE LIBERATORIE
16.Cosa sono e a cosa servono le liberatorie?
17.Le liberatorie sono sempre necessarie?
18.Possiamo fare alcuni esempi pratici?
(V) L’USO DELLE IMMAGINI
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19.Le fotografie sono tutelate dal diritto d’autore?
20.In quali casi l’utilizzo di un’altrui fotografia online è lecito?
21.Si può modificare una fotografia scattata da qualcun altro?
22.Serve una licenza per pubblicare un’immagine di un dipinto su un sito internet o su un giornale?
(VI) L’USO DEI CONTENUTI
23.Quali sono i diritti su un’opera musicale e a chi competono?
24.Si può abbinare della musica “trovata” online ad un video da pubblicare su YouTube o sul proprio sito internet?
25.Si può tenere la radio accesa in un esercizio commerciale?
(VII) I SITI WEB
26.I siti internet sono protetti dal diritto d’autore?
27.Qual è la tutela giuridica dei nomi a dominio?
28.Sono legittimi il linking, il deep linking e il framing?
29.Come è disciplinato il diritto d’autore sulle piattaforme UGC – User Generated Content?
30.Quale tutela è prevista per le opere online dinanzi all’AGCOM – Autorità Garante per le comunicazioni?
31.È possibile realizzare una rassegna stampa online?
(VIII) IL SOFTWARE
32.Come è tutelato il software?
33.Cosa significa avere i diritti esclusivi sul software?
34.Di quali forme di deposito si può avvalere l’autore di un software?
35.Come può essere tutelato il software?
36.Cos’è il contratto di sviluppo software?
37.Cosa sono le licenze d’uso di software?
38.In cosa consiste il contratto di cessione di un software?
39.Quali sono le differenze tra software derivato, autonomo e contraffatto
40.In cosa consiste l’open source?
41.Posso modificare il programma senza pagare diritti né richiedere autorizzazioni?
(IX) I DRONI
42.Che cos’è un drone e in cosa si differenzia da un aeromodello?
43.Le tipologie di droni e requisiti per il loro utilizzo.
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44.Che tipo di abilitazione è richiesta per il monitoraggio di APR?
45.Esistono regole specifiche per il trattamento di dati personali raccolti attraverso l’impiego di droni?
(X) IL DIRITTO D’AUTORE NELL’EDITORIA
46.Come definire le case editrici (Imprese editoriali)?
47.Come regolare i rapporti tra autore e editore?
48.Come regolare i rapporti tra editore e stampatore?
49.Per aprire una casa editrice servono autorizzazioni particolari?
(XI) FAB-LAB. MAKERS, STAMPANTI IN 3D
50.Cosa sono le stampanti 3D?
51.Con le stampanti in 3D posso riprodurre tutti gli oggetti che voglio?
52.Come faccio a sapere se un oggetto è tutelato oppure no?
(XII) DESIGN
53.Cosa sono i disegni e i modelli?
54.Quali sono i requisiti necessari per accedere alla tutela “industriale” di disegni e modelli?
55.Come si registra un disegno o un modello e per quanto tempo si estende la tutela?
56.È possibile ottenere una registrazione del modello o disegno valida per tutto il territorio comunitario?
57.È possibile tutelare le opere di design in base al diritto d’autore o come marchi?
(XIII) I SOCIAL MEDIA
58.Chi decide di usare i social media in azienda?
59.Quali contenuti si possono pubblicare sui social media?
60.Cos’è una social media policy?
61.Cosa posso fare se qualcuno ha attivato profili corrispondenti alla denominazione della mia azienda (o dei miei prodotti)?
62.Posso utilizzare i contenuti pubblicati da altri utenti sui social media?
63.L’hashtag è protetto dal diritto d’autore?
(XIV) I DATI
64.I dati sono tutelabili in base alla Legge sul diritto d’autore?
65.Come nascono e quali sono i diritti dell’autore sulla banca dati?
66.Qual è la differenza tra il diritto d’autore sulla banca dati ed il diritto sui generis del costitutore di una banca dati?
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67.Quali sono i titoli per l’accesso legittimo a una banca dati e quali operazioni può compiere l’utilizzatore? 68.Cosa sono gli open data?
69.I dati pubblicati sui siti delle pubbliche amministrazioni possono essere riutilizzati anche per finalità commerciali?
70.È possibile chiedere alla pubblica amministrazione di riutilizzare le informazioni in suo possesso?
Glossario dei termini e delle leggi
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Premessa
“I mercati stanno cedendo il passo alle reti e la proprietà è progressivamente sostituita dall’accesso… I cambiamenti in atto nella struttura delle
relazioni economiche sono parte di una trasformazione di portata ben più profonda che riguarda l’essenza stessa del sistema capitalistico. Stiamo,
infatti, assistendo ad uno spostamento di lungo periodo dalla produzione industriale a quella culturale. Nel futuro, una quota sempre crescente di
scambi economici nella loro forma più innovativa sarà riferibile alla commercializzazione di una vasta gamma di esperienze culturali, più che di
beni e servizi prodotti industrialmente. Viaggi e turismo globale, parchi e città a tema, centri specializzati per il divertimento ed il benessere, moda e
ristorazione, sport professionistico, gioco d’azzardo, musica, cinema, televisione, oltre che il mondo virtuale del cyberspazio e dell’intrattenimento
elettronico di ogni genere, stanno diventando rapidamente il nucleo di un nuovo ipercapitalismo fondato sull’accesso a esperienze culturali.”[J.
Rifkin, L’era dell’accesso].
E’ difficile rappresentare in maniera più plastica di come lo abbia fatto Jeremy Rifkin l’autentica rivoluzione che le nuove tecnologie – ma in
particolare quella digitale e quella telematica – stanno producendo nei mercati e nelle società contemporanee.
Era dell’accesso, come scrive Rifkin, o società dell’informazione come la definisce l’Unione europea è fuor di dubbio che quella che stiamo
vivendo è un’epoca senza precedenti nella storia dell’umanità nella quale l’unica forma di proprietà che appare destinata a sopravvivere ed a
veder crescere esponenzialmente il proprio lavoro è quella sull’immateriale ovvero la c.d. proprietà intellettuale.
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In modo più o meno consapevole, ciascuno di noi, ai tempi di Internet, acquista e cede, quotidianamente diritti di proprietà intellettuale e, in
particolare diritti d’autore.
Lo facciamo quando sfogliamo il giornale, in digitale, la mattina, lo facciamo in ogni istante del nostro quotidiano condividendo contenuti
attraverso i social network, lo facciamo quando ascoltiamo musica online e lo facciamo ogni volta che scarichiamo ed installiamo un’app sul
nostro smartphone.
E si tratta, naturalmente, solo di un campione modestissimo di occasioni quotidiane nelle quali usiamo diritti d’autore.
E lo scambio di diritti d’autore aumentare in maniera crescente negli anni che verranno in modo direttamente proporzionale alla progressiva
dematerializzazione di centinaia di migliaia di azioni umane, di rilievo giuridico-economico, che, ogni giorno di più, si consumeranno in
digitale.
In un contesto di questo genere non è difficile comprendere la centralità della proprietà intellettuale e delle regole che la governano nella
società di oggi e, ancor di più, in quella di domani.
Quella sull’immateriale è – per quanto oggi è possibile intuire del futuro – l’unica forma di proprietà destinata a sopravvivere alla rivoluzione
in atto.
Non sorprende, quindi, che la disciplina sulla proprietà intellettuale, fino ad una manciata di anni fa isola elitaria frequentata, esclusivamente,
da un nugolo ristrettissimo di super esperti chiamati a conoscerla ed applicarla dalle grandi major dell’audiovisivo e dai grandi editori, abbia
oggi acquistato una straordinaria centralità nella vita di centinaia di milioni di persone, divenendo un autentico fenomeno di massa.
Termini come “licenza”, “liberatoria”, “copyright”, “violazione dei diritti d’autore” e tanti altri analoghi, un tempo non troppo lontano erano
sconosciuti ai più e appannaggio esclusivo di azzeccagarbugli, uomini di spettacolo ed etichette cinematografiche e discografiche mentre,
oggi, questi ed i tanti altri analoghi sono divenuti termini quasi di uso comune.
Che sia accaduto per stillicidio di concetti sentiti in tv, letti sui giornali o incrociati nelle esperienze di navigazione online o che sia successo,
quasi per osmosi o per contatto sociale, frequentando questa o quella realtà imprenditoriale o artigianale, ormai, termini come quelli ai quali
si è appena fatto riferimento appartengono almeno al nostro subconscio cognitivo: forse non ne conosciamo in modo consapevole significato
e profili giuridico-economici ma, certamente, ne percepiamo, almeno in modo intuitivo, l’essenza e la sostanza e li usiamo quando in modo
più appropriato e quando in modo meno appropriato.
Il diritto d’autore è, oggi, quotidianamente sulla bocca di tutti ed ha ormai perso quell’aurea di sacralità ed elitarismo intellettuale che l’hanno
ammantato per oltre un secolo.
È in un contesto di questo genere che è nata l’idea ed ha preso forma questo ebook, un progetto attraverso il quale si intende dare una prima
risposta semplice, quasi intuitiva, senza alcuna pretesa di esaustività né di scientificità ai tanti artigiani, professionisti, piccoli imprenditori
e persone qualunque che oggi si ritrovano a confrontarsi quotidianamente con problemi e questioni che affondano le proprie radici nella
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proprietà intellettuale e, in particolare nel diritto d’autore.
Cosa è il diritto d’autore? A che serve? Come lo si esercita? Che significa cedere o comprare diritti d’autore o, piuttosto, aver diritto di usare
un’opera dell’ingegno che non si possiede?
E, ancora prima, cosa è un’opera dell’ingegno?
Il nostro quotidiano è, ormai, pervaso da un numero incredibile di oggetti in digitale che chiamiamo per nome e cognome ma che, probabilmente,
non abbiamo mai pensato essere protetti dal diritto d’autore e destinati a circolare nel mercato attraverso contratti di cessione di diritti o di
licenza.
Che si tratti della realizzazione di un sito internet, della costituzione di una banca dati, dell’utilizzo di una mappa nell’ambito di un servizio
di localizzazione o navigazione o dello sviluppo e distribuzione di un app o, piuttosto, di un blog di cucina o di un canale di auto e motori su
YouTube, tutto, ormai, è governato dalle regole del diritto d’autore.
Questo ebook, lungi dal voler trasformare tutti in professionisti del diritto d’autore ha l’ambizione di porre tutti nella condizione di confrontarsi
con la proprietà intellettuale nel quotidiano, possedendo quel minimo di nozioni ed informazioni utili e, anzi, ormai indispensabili per dare il
giusto valore alle “cose immateriali” che, ormai, popolano ed affollano la nostra esistenza.
Una domanda ed una risposta, nessuna trattazione diffusa, esaustiva o scientifica. Tanta sintesi, nemica, come è noto, dell’analisi con l’unico
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obiettivo di offrire a chiunque la possibilità di girare con in tasca un breviario della proprietà intellettuale che, forse, è troppo poco per
consentire di risolvere i casi e le questioni – peraltro sempre nuove e diverse – che nell’Era di Internet emergono a proposito del diritto
d’autore ma che, probabilmente, è abbastanza per consentire a chiunque di percepire l’esistenza di un problema e l’esigenza di usare cautela
nel maneggiare ciò che, complice l’immaterialità, sembra di tutti, appare come un bene comune ma, invece, è oggetto della proprietà di
qualcuno proprio come accade per un vaso di fiori, una macchina o una casa.
Settanta domande, settanta risposte che, naturalmente, non bastano a tratteggiare un panorama completo della materia ma che hanno
l’ambizione di incuriosire ed indurre chiunque si ritrovi a maneggiare una qualsiasi creazione intellettuale, a farlo con estrema cautela o,
almeno, con la consapevolezza che anche ciò che è immateriale – e, anzi, oggi soprattutto ciò che è immateriale – non solo non è di tutti ma, al
contrario, è, quasi certamente e, salvo eccezioni, di qualcuno ovvero del suo creatore che si tratti di un autore, un produttore, un interprete o
un inventore.
Non è un ebook da leggere ma un prontuario, un compendio, un sussidiario da consultare e sfogliare quando serve, quando si ha un dubbio o,
forse, ancora meglio, quando non lo si ha, per farselo venire ed andare a caccia di una soluzione.
L’augurio è che sia utile se non a tutti ai più e che valga a diffondere un pizzico di cultura dei bit e dell’immateriale ed a far meglio comprendere
che, talvolta – nell’Era dell’accesso – una semplice idea o la sua forma espressiva può avere uno straordinario valore economico.
Buona lettura
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(I) IL DIRITTO D’AUTORE
1. Cos’è il diritto d’autore?
Il diritto d’autore è una delle principali forme di proprietà
intellettuale ovvero di proprietà su creazioni intellettuali, come tali
immateriali.
Il diritto d’autore, in particolare, tutela le c.d. opere dell’ingegno,
creazioni dell’ingegno umano quali, a titolo esemplificativo, le
opere musicali, cinematografiche, televisive, letterarie, fotografiche
ma anche il software o le basi dati.
A differenza di quanto accade nel sistema brevettuale che tutela le
c.d. invenzioni industriali e rappresenta un’altra forma di proprietà
intellettuale, il diritto d’autore copre esclusivamente la forma nella
quale è espressa un’opera, lasciando sempre liberi i principi e le
idee che ne sono alla base.
Questo, per intenderci, vuol dire che se un programmatore ha scritto
un determinato software che risolve un certo problema e/o automatizza una certa attività, tale programmatore, in forza del diritto d’autore,
potrà vietare a chiunque altro di riscrivere, riprodurre, modificare o diffondere il codice del proprio software ma non anche di scrivere un
diverso codice in grado di risolvere lo stesso problema o automatizzare la stessa procedura.
Riferimenti normativi: LDA (L. 633/41), Art. 1
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2. Chi è titolare del diritto d’autore?
Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori.
Salvo patto contrario, inoltre, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o
della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Riferimenti normativi: LDA, Art. 6, Art. 12 bis
3. Quali diritti competono all’autore di un’opera dell’ingegno?
I diritti dell’autore sono costituiti da tre macro-gruppi di diritti:
i. Morali
ii. Economici
iii. Connessi
Diritti morali
Spettano esclusivamente all’autore e sono inalienabili, cioè non possono essere ceduti nemmeno con contratto scritto; si conservano anche
dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. I principali diritti morali sono:
• il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);
• il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la
reputazione dell’autore);
• il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).
Diritti patrimoniali
Sono i diritti esclusivi di utilizzazione economica, sono cedibili e permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera
dietro compenso economico. Questi diritti si possono sintetizzare in:
• diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;
• diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera: cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico
nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;
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•
•
•
•
diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su
reti telematiche, ecc.);
diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;
diritto di noleggio e prestito;
diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale , di trasformarla, adattarla, ridurla, tradurla ecc..
Diritti connessi
Oltre al diritto d’autore, le opere dell’ingegno sono coperte anche dai cosiddetti “diritti connessi” che non sono relativi all’opera in sé, ma
all’opera materialmente fissata su supporti di diversa natura. I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti
ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive
Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d’ autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione
a creazioni che non costituiscono vere e proprie “opere dell’ingegno”: è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle
edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’ autore ecc …
Per l’esercizio dei diritti connessi al diritto d’autore, il deposito delle opere presso il Registro pubblico generale delle opere protette è condizione
indispensabile.
Viene riservato al produttore, agli artisti interpreti ed esecutori il diritto esclusivo di:
• autorizzare la fissazione delle loro prestazioni;
• autorizzare la riproduzione della fissazione delle loro prestazioni;
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• autorizzare la distribuzione, il noleggio delle fissazioni;
• autorizzare qualsiasi comunicazione al pubblico delle proprie prestazioni, compresi la radiodiffusione e la comunicazione via satellite.
Riferimenti normativi: LDA, Art. 20 e sgg.; Art. 25 e sgg. ; Art. 72 e sgg.
4. Quanto dura il diritto d’autore?
La regola generale è che i diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.
Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere
compensi per diritto d’autore. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.
Esistono, tuttavia, talune eccezioni come, ad esempio, quella delle opere creare da amministrazioni dello Stato i cui diritti si estinguono dopo
20 anni dalla prima pubblicazione.
Riferimenti normativi: LDA, Art. 25 e sgg.
5. Cosa si rischia se si violano i diritti d’autore?
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La violazione dei diritti d’autore può dare luogo a conseguenze
tanto sul piano civile che su quello penale ed amministrativo.
Sotto il profilo civilistico, violando gli altrui diritti d’autore si rischia
un’azione di risarcimento del danno attraverso la quale, il titolare
dei diritti, può chiamare il responsabile della violazione a risarcirlo
per il danno che ha sofferto per effetto dell’utilizzo abusivo dei
propri diritti.
In questo caso, l’autore della violazione può essere condannato a
versare al titolare dei diritti un risarcimento in misura proporzionata al c.d. costo della licenza o, invece, al vantaggio perseguito attraverso
l’utilizzo abusivo dell’opera.
Chi viola gli altrui diritti d’autore, inoltre, limitatamente ad una serie di ipotesi disciplinate dalla legge, rischia altresì di incorrere in rilevanti
sanzioni amministrative e penali di natura pecuniaria e, in taluni casi, anche detentiva.
Riferimenti normativi: Artt. 171 e ss. LDA
6. Quali sono le principali sanzioni penali per la violazione del diritto d’autore?
Chiunque compie le violazioni di seguito elencate, viene punito con una sanzione da € 51 a € 2.056:
• riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde opere prima che siano pubblicate;
• pubblica su internet opere dell’ingegno protette. Chiunque commette tale violazione, è ammesso a pagare, prima dell’emissione del
decreto penale di condanna, una somma pari alla metà del massimo della pena, estinguendo così il reato.
• riproduce un numero di esemplari o rappresenta un numero di esecuzioni maggiore rispetto all’autorizzazione;
• ritrasmette per radio o registra su supporti le trasmissioni radiofoniche.
Chi commette i reati di cui sopra su opere non destinate alla pubblicazione o ne usurpa la paternità intellettuale, o modificando l’opera può
offendere la reputazione e l’onore dell’autore, sono puniti con la reclusione fino ad un anno o ad una multa non inferiore a 516 €.
Per quanto riguarda i responsabili dei Punti di riproduzione o copisterie, è il titolare il diretto responsabile di ogni violazione che viene
compiuta nell’ambito della sua attività. In particolare se non viene rispettato il termine del 15% sulle riproduzioni di opere protette,
sono previste la sospensione dell’attività da 6 mesi ad un anno e la sanzione amministrativa pecuniaria da€ 1.032 a € 5.164.
Chi duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o importa, distribuisce, vende, detiene programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e ad una multa da €2.582 a € 15.493.
Chi trasferisce o riproduce il contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati dalla SIAE, o chi comunque viola una banca dati
senza autorizzazione, è soggetto a reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da € 2.582 a € 15.493.
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Chiunque compie le violazioni di seguito elencate, per uso non personale, è soggetto a reclusione da 6 mesi a 3 anni e ad una multa da €
2.582 e € 15.493:
• chi duplica, riproduce o trasmette abusivamente opere dell’ingegno;
• chi vende, distribuisce o noleggia supporti per i quali è prevista l’apposizione del contrassegno, privi del medesimo contrassegno o
contraffatto;
• chi diffonde o importa e poi mette in commercio supporti non prodotti in Italia, oltre 50 copie di opere tutelate dal diritto d’autore e dai
diritti connessi;
Chi abusivamente e con fini di lucro noleggia o fissa su supporti audio o video, opere protette, è punito con l’arresto sino ad un anno e ad
una ammenda da € 516 a € 5.164.
I produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, entro 30 giorni dall’immissione in commercio devono comunicare
alla SIAE tutti i dati per l’identificazione degli stessi; in caso contrario produttori e importatori sono puniti con la reclusione da 6 mesi a
3 anni e ad una multa da € 2.582 a € 15.493.
Riferimenti normativi: LDA, Art. 171 e sgg.
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7. Quali sono le principali opere dell’ingegno, soggette alla legge sul diritto d’autore?
La legge sul diritto d’autore tutela i seguenti tipi di opere dell’ingegno:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del
Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di
creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le
idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla
base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per
la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati
o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende
al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Riferimenti normativi: LDA, Art. 2
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8. Chi è l’autore nel caso di opere collettive e di opere derivate?
E’ considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.
E’ considerato autore delle opere derivate l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Riferimenti normativi: LDA, Art. 7
9. A chi bisogna rivolgersi per l’acquisto di diritti d’autore su opere musicali da utilizzare in pubblico [es: live,
sottofondo, segreterie telefoniche, siti internet ecc.]?
La legge sul diritto d’autore stabilisce che l’attività di intermediazione dei diritti d’autore, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta
di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di
recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere
tutelate, in Italia, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Per acquistare la più parte dei diritti d’autore su opere da
utilizzare in pubblico, pertanto, nella maggior parte dei casi
occorre rivolgersi alla SIAE.
L’esclusiva di quest’ultima, peraltro, non è assoluta.
E’, quindi, ad esempio, possibile acquistare i diritti d’autore
direttamente d’autore dell’opera o quelli di sincronizzazione
musicale [ndr l’abbinamento di una musica a delle immagini]
direttamente dagli editori o dai produttori.
Ci sono poi una serie di ipotesi – ad esempio relative ad opere
musicali straniere – nell’ambito delle quali, specie per utilizzazioni
online, la licenza può anche essere acquistata da società diverse
dalla SIAE, di diritto europeo.
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Riferimenti normativi: Art. 181-ter LDA
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(II) I CONTRATTI DI CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE
10. Come si vendono e si acquistano i diritti d’autore necessari ad utilizzare un’opera dell’ingegno?
I diritti d’autore sono una forma di proprietà benché sull’immateriale e, esattamente come ogni altro diritto di proprietà, possono essere
trasferiti a titolo definitivo o temporaneo, in tutto o in parte, per atto tra vivi o per testamento.
La prassi e gli usi negoziali contemplano un’ampia gamma di tipi contrattuali che rispondono ad esigenze diverse.
In prima approssimazione può distinguersi tra contratti con i quali si commissiona la realizzazione di un’opera, garantendosi i relativi diritti
d’autore, contratti di cessione/trasferimento di diritti d’autore dei quali si dispone e, infine, contratti attraverso i quali si licenziano in uso
a terzi i propri diritti.
Riferimenti normativi: Art. 12, 107 ss. LDA
11. A chi competono i diritti nel caso di opere create su commissione?
Le opere create su commissione, solitamente sono realizzate in esecuzione di un contratto d’appalto o di un contratto d’opera, a seconda
che a realizzarle sia un’impresa o di un libero professionista. La diversa qualificazione del contratto determina diverse responsabilità, secondo
quanto previsto dal codice civile, ma nulla cambia per quanto riguarda il trasferimento dei diritti d’autore: il regime dei diritti sull’opera
realizzata deve, pertanto, essere espressamente disciplinato nel contratto. Il committente avrà, naturalmente, in ogni caso il diritto ad utilizzare
l’opera come ne fosse un licenziatario mentre scegliere se debba o meno divenire titolare di ogni altro diritto patrimoniale d’autore come
se fosse stato l’autore dell’opera è scelta integralmente rimessa all’autonomia delle parti. I diritti sull’opera realizzata, peraltro, potrebbero
anche essere affidati in contitolarità al committente ed all’appaltatore.
Riferimenti normativi: Artt. 12-bis, 88 LDA
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12. In cosa consiste il contratto di cessione di diritti d’autore?
Con il contratto di cessione dei diritti l’autore – o, comunque, il titolare di tali diritti – cede ad un altro soggetto la titolarità dei diritti medesimi
esattamente come accadrebbe in relazione al diritto di proprietà su un bene materiale in caso di compravendita.
E’ da tener presente che i diritti d’autore su un’opera possono circolare in modo autonomo l’uno dall’altro con la conseguenza che possono
formare oggetto di cessione solo taluni diritti e non necessariamente tutti i diritti sull’opera medesima.
Il contratto di cessione dei diritti deve, comunque, sempre avere
forma scritta.
Riferimenti normativi: Artt. 107 ss LDA
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(III) LE LICENZE
13. Cosa sono le licenze d’uso?
Il contratto di licenza d’uso è lo strumento maggiormente utilizzato per la commercializzazione dei prodotti protetti dal diritto d’autore.
Si tratta di un contratto atipico, in quanto non regolamentato dalla legge, consensuale e generalmente – ma non necessariamente - a titolo
oneroso. Attraverso questo negozio, il licenziante concede al licenziatario il godimento del prodotto per un periodo di tempo determinato o
indeterminato, dietro pagamento di un canone o di un compenso fisso.
Le licenze presentano problematiche diverse in base al prodotto che si concede in licenza: software, corsi di formazione online, ecc.
Riferimenti normativi: 1321 ss. Cod. Civile
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14. Che differenze ci sono tra i contratti di cessione e le licenze?
Riferimenti normativi: Artt. 107 ss LDA; Art. 1321 ss Cod. Civile
15. In quali casi è preferibile ricorrere ad un contratto di cessione e in quali ad una licenza d’uso?
Generalmente è opportuno ricorrere ad un contratto di cessione di diritti d’autore quando si intende acquistare la disponibilità esclusiva
di tutti diritti su un’opera dell’ingegno al fine di poterla sfruttare economicamente in un dimensione imprenditoriale e/o farne diventare i
relativi diritti parte integrante del patrimonio dell’azienda.
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Si ricorrerà ad un contratto di licenza d’uso quando, invece, si è
semplicemente interessati a fruire dell’opera da utilizzatori finali
in regime esclusivo o non esclusivo.
Riferimenti normativi: Artt. 107 ss LDA; Art. 1321 ss Cod. Civile
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(IV) LE LIBERATORIE
16. Cosa sono e a cosa servono le liberatorie?
Quando le fotografie o le riprese di persone non sono scattate per uso personale ma vengono utilizzate per essere pubblicate in concorsi,
mostre, pubblicazioni, internet o per qualsivoglia altro uso pubblico, è necessario che il fotografo, l’operatore o chi organizza l’evento o
produce l’audiovisivo si faccia rilasciare una liberatoria: si tratta di una dichiarazione scritta con la quale il soggetto autorizza la pubblicazione
della propria immagine. La liberatoria va stilata in duplice copia, l’originale sarà conservato dal fotografo, l’altra copia dal soggetto ripreso.
Nella sostanza la liberatoria è una autorizzazione ad utilizzare l’immagine di chi la concede e, dunque, propri diritti d’autore esattamente
come accade con un contratto di licenza.
Riferimenti normativi: Artt. 96 ss LDA
17. Le liberatorie sono sempre necessarie?
La liberatoria non è richiesta nel caso di persone note (politici, attori, cantanti) o anche di persone non note che siano riprese nel corso di
pubbliche manifestazioni o comunque in situazioni che possano essere considerate di pubblico dominio.
A tale proposito la legge sul Diritto d’autore è molto chiara:
- il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa …;
- non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione
o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata;
- salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa
essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi
utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve
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essere indicato.
Riferimenti normativi: Artt. 96 ss LDA
18. Possiamo fare alcuni esempi pratici?
Ci si può chiedere quali siano quei “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Facciamo alcuni esempi.
Una fiera di paese può essere considerata un avvenimento pubblico? Certo, è un evento pubblico, un
avvenimento, anche se non in senso stretto. Dunque le foto fatte in un mercato o in un raduno sportivo possono essere riprodotte senza
liberatoria da parte dei soggetti, a patto che sia evidente che sono state riprese appunto in quella sede e che il soggetto non sia isolato dal
contesto.
Si può esporre in pubblico, senza liberatoria, la fotografia fatta ai parenti della sposa, durante le nozze? La regola da tenere a mente è sempre la
stessa: se si tratta di una cerimonia pubblica (contesto pubblico) e la foto riprende una panoramica dei partecipanti, allora possiamo esporla.
Se invece non ci sono “primi piani” allora sì. NO se si tratta di un primo piano che isola la ragazza dal contesto o se la foto è stata ripresa fuori
dell’ambito della cerimonia oppure si focalizza su di un viso ben identificabile, allora serve la liberatoria. Inoltre, non dimentichiamo che, se
le foto sono state commissionate, allora dovrà essere concordato con il committente ogni possibile uso delle foto da parte del fotografo.
Se invece si fotografa una persona per strada e si pensa di esporre le sue foto in una mostra o un concorso, è evidente che sarà necessario
chiederle di firmare la liberatoria.
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Una buona regola, sempre valida, è la trasparenza: spiegare chiaramente la finalità delle fotografie, che può spaziare dall’uso privato al diritto
d’informazione, dal report fotografico in un contesto familiare.
Riferimenti normativi: Artt. 96 ss LDA
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(V) L’USO DELLE IMMAGINI
19. Le fotografie sono tutelate dal diritto d’autore?
L’art. 2, n. 7 della legge sul diritto d’autore annovera, tra le opere protette dal diritto d’autore, “le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia”.
La legge sul diritto d’autore distingue, però, tra semplici fotografie e fotografie artistiche.
Nel primo caso, si tratta di fotografie nelle quali manca un elemento artistico e, pertanto, non sono tutelate dal diritto d’autore. Ai sensi
dell’art. 87 LDA sono fotografie semplici “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo
fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”.
Sono escluse dall’ambito di tutela della legge, invece, le “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e
prodotti simili”.
All’autore della fotografia è riconosciuto un diritto connesso, per i vent’anni successivi alla produzione della fotografia stessa. Sempre
all’autore sono poi riconosciuti i diritti di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Tale previsione, tuttavia, è soggetta ad alcune
eccezioni.
Innanzi tutto, se le fotografie sono state ottenute nell’ambito di un rapporto di lavoro o di impiego (non deve, quindi, trattarsi necessariamente
di un rapporto di lavoro subordinato), allora i diritti competono al datore di lavoro.
In ogni caso, comunque, per l’applicazione di tale regola, è necessario che le fotografie siano state realizzate nei limiti e all’interno delle finalità
del rapporto di lavoro. Si pensi, ad esempio, al fotografo che faccia degli scatti ad una sfilata di moda, per la propria agenzia e che, durante il
tragitto per la sfilata, fotografi i monumenti della città. In questo caso, le fotografie dei monumenti – che esulano dalle finalità del rapporto di
lavoro – resteranno di proprietà del fotografo.
Quanto detto a proposito dei rapporti di lavoro, vale anche nei casi di semplice committenza, qualora le fotografie abbiano ad oggetto “cose in
possesso del committente medesimo”; in questo caso, tuttavia, è riconosciuto un equo corrispettivo al fotografo.
Gli esemplari delle fotografie – ai sensi dell’art. 90 LDA – devono recare il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del
committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Le indicazioni possono essere
riportate anche in forma abbreviata. È opportuno precisare che il diritto sulle fotografie sorge con la creazione dell’opera: tali informazioni
sono richieste esclusivamente per finalità probatorie, al fine di poter esercitare i diritti sulle fotografie stesse.
Come si accennava, le semplici fotografie devono essere distinte dalla fotografie artistiche, che sono caratterizzate dalla presenza del
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requisito della creatività. Nella pratica non sempre è agevole operare tale differenziazione: si ritiene, tuttavia, che le fotografie artistiche siano
quelle in cui si manifesti la capacità del fotografo di suscitare delle emozioni ovvero quelle caratterizzate da originalità dell’inquadratura,
dell’impostazione dell’immagine e così via discorrendo.
In questa ipotesi, al fotografo non sono riconosciuti dei meri diritti connessi, ma un vero e proprio diritto d’autore. La distinzione non è
irrilevante sul piano pratico, considerando che il diritto d’autore ha un valore economico superiore e che la durata del diritto sulla fotografia
permane, ai sensi dell’art. 32-bis LDA, “sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore”.
Riferimenti normativi: Artt, 2, 32-bis, 87 e 90 LDA
20. In quali casi l’utilizzo di un’altrui fotografia online è lecito?
In linea di massima, una fotografia altrui può essere utilizzata solo con il consenso – ossia con un accordo di licenza – dell’autore della
fotografia o del titolare dei diritti. Pertanto, per ripubblicare una fotografia (o parte di essa) è necessario prendere contatti con l’autore ovvero
con l’agenzia che ne detiene i diritti.
Ai sensi dell’art. 91 LDA, la “riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi,
comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso”. In questi casi, quindi, non è necessario il consenso dell’autore
della foto, sebbene sia a lui dovuto un corrispettivo. Quanto detto vale anche per la pubblicazione di fotografie semplici (e non artistiche) nelle
antologie ad uso scolastico e nelle opere scientifiche o didattiche.
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La disciplina giuridica delle fotografie on-line non si differenzia rispetto
a quelle tradizionali. Poiché il plagio o la contraffazione delle fotografie online sono semplificati dalle nuove tecnologie dell’informazione, è prassi
tutelare le immagini attraverso sistemi di watermark e altre forme di
marcatura delle opere, che consentono di associare l’immagine al titolare
dei diritti.
La immagini possono essere però utilizzate liberamente se ciò è previsto
dall’autore dell’immagine stessa. Sono molto diffuse, a tal proposito, le
licenze creative commons, che consentono di riutilizzare gratuitamente
le opere (e, quindi, anche le fotografie) altrui.
Occorre però esaminare attentamente la licenza con cui l’opera è rilasciata – che ne sono di sei tipi – e considerare, tra l’altro, se l’opera possa
essere riutilizzata anche per finalità commerciali o solo per usi non commerciali.
Riferimenti normativi: Art. 91 LDA
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21. Si può modificare una fotografia scattata da qualcun altro?
Occorre distinguere tra fotografie semplici e fotografie artistiche. Nel primo caso, mancando l’elemento della creatività e, quindi, l’autorialità
sulla foto stessa, il fotografo non è titolare di un diritto morale e, di conseguenza, è ammessa la modificabilità della fotografia da parte di
soggetti terzi.
Nel caso delle fotografie artistiche, invece, è necessaria l’autorizzazione dell’autore.
È possibile, tuttavia, che le fotografie siano rilasciate con licenze che consentono di modificare l’immagine, come nel caso di alcune delle
licenze creative commons di cui si diceva poc’anzi.
Riferimenti normativi: Artt. 87 ss. LDA
22. Serve una licenza per pubblicare un’immagine di un dipinto su un sito internet o su un giornale?
In questo caso, è necessario distinguere se l’opera sia caduta o meno in pubblico dominio. Un’opera cade in pubblico dominio quando l’autore
o altro titolare non può vantare i diritti sullo sfruttamento commerciale delle opere stesse, perché sono decorsi i termini previsti dalla legge
(settant’anni dopo la morte dell’autore).
Bisogna operare un’ulteriore ripartizione tra opere tutelate dalla legge sul diritto d’autore e i beni tutelati dal Codice dei beni culturali. Le
prime sono tutte «le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura,
al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» (e, quindi, anche i dipinti aventi valore artistico). I beni
culturali, invece, sono «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente
ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». Su tali ultimi beni è esercitata, ai sensi dell’art. 12 del Codice dei beni culturali,
una verifica di interesse culturale che riguarda i beni, mobili o immobili, «che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga
ad oltre cinquanta anni».
Nell’ipotesi ora considerata, per foto o video che riprendano le opere non cadute in pubblico dominio, occorrerà comunque rivolgersi all’ente
che le detiene, al fine di valutare la sussistenza di eventuali accordi di licenza: potrebbe essere possibile, in altri termini, che i diritti di
sfruttamento economico delle opere siano stati ceduti dall’autore all’ente stesso e che, quindi, i diritti d’autore vadano pagati a tale soggetto
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e non all’autore. La Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che la riproduzione di un’opera (anche nel caso in cui si realizzi un’opera
derivata, come nel caso di fotografia o di video dell’opera originaria) è coperta dal diritto d’autore, che «non vieta solo la moltiplicazione di
copie fisicamente identiche all’originale, ma protegge l’utilizzazione economica che può effettuare l’autore mediante qualunque altro tipo di
moltiplicazione dell’opera in grado d’inserirsi nel mercato della riproduzione» (Cass., n. 11343/1996).
Sono ammesse, tuttavia, alcune eccezioni, elencate dagli artt. 65 e seguenti della legge sul diritto d’autore. Tra le varie ipotesi contemplate
dalla legge, merita di essere ricordata quella di cui all’art. 70, comma 1-bis, che concerne la pubblicazione delle opere degradate o a bassa
risoluzione. Si tratta di riproduzioni di immagini o di musiche, realizzate per mezzo di internet e in assenza di uno scopo di lucro. In altri
termini, è possibile riprendere liberamente la fotografia di un bene tutelato dal diritto d’autore e pubblicarla sul proprio sito internet, purché
ricorrano i tre presupposti anzidetti.
Pare opportuno precisare, anche in relazione alla prima ipotesi elencata, che la giurisprudenza ha sempre interpretato in senso restrittivo le
nozioni di uso personale e di assenza di scopo di lucro. Si pensi al caso di una fotografia destinata a un calendario distribuito gratuitamente:
sebbene non vi sia un ritorno economico diretto per l’autore della pubblicazione, tuttavia lo scopo di lucro non è escluso, giacché, per mezzo
della pubblicazione stessa, l’autore potrebbe farsi pubblicità ovvero ospitare inserzioni pubblicitarie all’interno della propria opera. Lo stesso,
del resto, vale anche per i fini di studio: pubblicare la foto di un’opera tutelata dalla legge sul diritto d’autore o dal Codice dei beni culturali
all’interno di un’antologia scolastica non esclude il pagamento dei diritti e dei
canoni previsti dalla legge.
Nel caso di opere cadute in pubblico dominio, ma considerate beni culturali, è
possibile imbattersi in due ipotesi. La prima è che il bene sia custodito in un luogo
privato (musei, biblioteche, archivi); l’altra è che l’opera sia collocata, stabilmente,
in un luogo liberamente accessibile al pubblico.
Si pensi, quanto alla prima ipotesi, ad un vaso etrusco custodito al Museo Guarnacci
di Volterra. La fruizione di tali beni è riservata, nel senso che occorre accedere,
pagando un biglietto o meno, al luogo in cui i beni stessi sono fisicamente conservati.
Si tratta di un’ipotesi la cui risoluzione è agevole, perché espressamente disciplinata
dal Codice dei beni culturali, che, all’art. 107, stabilisce che «Il Ministero, le regioni
e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso
strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna». I canoni di
concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono
determinati dall’autorità che ha in consegna i beni e, quindi, dalla singola istituzione
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museale, dalla singola biblioteca, ecc..
Canoni e corrispettivi, da pagare in genere in via anticipata, non sono dovuti in caso di utilizzazione per scopi strettamente personali ovvero
per motivi di studio o, ancora, ma solo nel caso di soggetti pubblici, per finalità di valorizzazione dei beni stessi.
È invece possibile scattare liberamente foto di beni pubblici collocati all’esterno (si pensi, ad esempio, ad un calendario con le immagini del
Colosseo o del Pantheon).
Per la verità, la legge non disciplina espressamente quest’ipotesi, il che ha fatto discutere sulla sussistenza della libertà di panorama in Italia.
Il Codice dei beni culturali, peraltro, agli artt. 107 e 108, ricorre ad un’espressione ambigua, discorrendo di «beni in consegna al Ministero, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali», senza distinguere tra beni collocati all’esterno o all’interno ovvero tra beni visibili senza accedere
ad un luogo e beni conservati in musei, biblioteche, pinacoteche, ecc ..
Tuttavia, la questione pare essere stata chiarita dal parere del Ministero della cultura a seguito dell’interrogazione parlamentare depositata
il 28 settembre 2007 dagli onorevoli Franco Grillini e Cinzia Dato. La risposta dell’Ufficio legislativo, datata 5 febbraio 2008 e firmata dal
sottosegretario Danielle Mazzonis, sembra confermare quest’interpretazione: «Pur non essendo espressamente disciplinata nel nostro
ordinamento, la libertà di panorama ossia il diritto spettante a chiunque di fotografare soggetti visibili, in particolare monumenti ed opere
dell’architettura contemporanea, è riconosciuta in Italia per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma
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deve considerarsi lecito. In altre legislazioni, invece, tale diritto è disciplinato diversamente a seconda dell’interesse che si ritiene di tutelare
prevalentemente (si pensi, ad esempio, alla legislazione belga ed a quella olandese che consentono di fotografare liberamente solo gli edifici
mentre è necessaria la richiesta di un permesso per le sculture ove costituiscano il soggetto principale della fotografia; oppure a quella tedesca
secondo cui è possibile invece fotografare anche le sculture pubblicamente visibili per usi commerciali; infine a quella statunitense che, similmente
a quella italiana consente di poter utilizzare le fotografie scattate in luoghi pubblici o aperti al pubblico per qualunque scopo, salvo che si tratti
di opere d’arte non stabilmente installate in un luogo pubblico poiché in tal caso è necessaria l’autorizzazione del titolare). In Italia, non essendo
prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell’Ara
Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed
i valori che esso esprime».
Riferimenti normativi: Artt. 2, 65 ss LDA ; Artt. 12, 107, 108 Codice Beni Culturali
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(VI) L’USO DEI CONTENUTI
23. Quali sono i diritti su un’opera musicale e a chi competono?
L’art. 2, n. 2 LDA include, tra le opere protette, “le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le
variazioni musicali costituenti di per sé opera originale”.
Sono tutelate, quindi, sia le composizioni musicali (ossia linee melodiche, armoniche e, in taluni casi, ritmiche di un brano) sia le parole
dell’opera stessa. Generalmente, nei contratti è prevista una ripartizione differente dei diritti tra autori delle musiche e delle parole.
La legge sul diritto d’autore tutela anche la variazioni musicali, che sono considerate opere derivate, ai sensi dell’art. 4 LDA: si pensi al caso
in cui si crei una nuova opera, operando modifiche della melodia, dell’armonia o del ritmo di un’altra composizione musicale.
Un caso peculiare è rappresentato dal mash-up ossia dalla fusione di due brani: in genere, si fonde la linea melodica e armonica di un brano
con le parole di un altro. Anche in questo caso, si tratta di un’opera derivata, considerando l’apporto creativo del soggetto che realizza il mashup.
Agli interpreti ed esecutori dei brani – a prescindere dal fatto che siano anche autori dell’opera musicale – sono riconosciuti dei diritti
connessi.
Analoghi diritti sono riconosciuti al produttore del fonogramma ossia al soggetto che, ai sensi dell’art. 78 LDA, è “la persona fisica o giuridica
che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di
rappresentazioni di suoni”. Al produttore competono, inoltre, il diritto di riproduzione del fonogramma (ossia del supporto sul quale è fissata
la registrazione dell’opera musicale, anche detto master), di distribuzione dei fonogrammi, di noleggio e di prestito, di messa a disposizione
del pubblico.
I diritti del produttore fonografico durano cinquant’anni dal momento della fissazione dell’opera ovvero settant’anni dalla pubblicazione
dell’opera stessa.
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Riferimenti normativi: Artt. 2, 4, 78 LDA
24. Si può abbinare della musica “trovata” online ad
un video da pubblicare su YouTube o sul proprio sito
internet?
In linea di principio per procedere all’abbinamento di un’opera
musicale a delle immagini in movimento è necessario acquistare i cc.dd. diritti di sincronizzazione.
In assenza di tali diritti la c.d. sincronizzazione – ovvero l’abbinamento – è illecito.
Vi sono, naturalmente, online dei siti internet che distribuiscono, legittimamente, musica proprio destinata ad essere associata a video da
pubblicare sul web.
Utilizzando tale musica nei limiti delle condizioni generali d’uso dei siti in questione che, nella sostanza, sostituiscono le ordinarie licenze, non
si viola i diritti di nessuno.
Riferimenti normativi: Art. 12 LDA
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25. Si può tenere accesa la radio in un esercizio commerciale?
Per diffondere musica, per mezzo di una radio, all’interno di un esercizio commerciale, è necessario pagare la licenza per la musica d’ambiente
alla SIAE o, comunque, al titolare dei diritti sulla musica che si vuole diffondere o a chi lo rappresenta.
Occorre, inoltre, nella più parte dei casi perfezionare un contratto di licenza per l’utilizzo dei cc.dd. diritti connessi anche con la SCF – società
consortile fonografici e/o con una delle altre collecting society che, a seguito della liberalizzazione del mercato, operano in Italia.
L’elenco di tali società è disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’editoria.
Riferimenti normativi: Artt. 15 ss. LDA
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(VII) I SITI WEB
26. I siti internet sono protetti dal diritto d’autore?
Generalmente occorre dare risposta positiva a tale quesito anche se la qualificazione giuridica da dare a un sito internet appare ancora oggi
incerta tra gli addetti ai lavori.
Secondo un primo orientamento, il sito internet sarebbe equiparabile
a una banca dati, consistendo in una serie di informazioni, dati e
contenuti (suoni, immagini, etc.) organizzati dal gestore del sito e
resi disponibili per mezzo di una rete di link ipertestuali attraverso
cui gli utenti sono in grado di accedere alle singole parti del sito.
In base a tale interpretazione, fatto salvo il diritto degli autori sui
singoli contenuti eventualmente incorporati all’interno del sito (per
esempio, un’immagine, un testo, una composizione musicale, etc.),
al soggetto che raccoglie, organizza e rende consultabili i contenuti
la legge conferirebbe un diritto esclusivo sulle operazioni di
estrazione e reimpiego dei contenuti del sito medesimo. La durata
di tale protezione è di 15 anni dal 1° gennaio dell’anno successivo
alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
Secondo una tesi differente il sito internet andrebbe inquadrato
nell’ambito delle opere collettive o composte, rappresentando
l’unione di più opere o parti di opere provenienti da autori diversi;
più in particolare, l’opera sarà collettiva se esiste un soggetto che
funge da coordinatore dell’intero sito – generalmente il titolare del
sito - mentre negli altri casi l’opera avrà natura composta.
Nell’opera collettiva il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa – e quindi al titolare del sito - fatto salvo il diritto
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dei singoli autori di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti con l’editore – è peraltro frequente la
prassi per cui gli autori di singole parti del sito cedono al titolare del sito i relativi diritti di utilizzazione economica: si pensi ad esempio agli
sviluppatori del sito che cedono al committente i diritti sul software e sulle parti grafiche create in esecuzione dell’incarico ricevuto.
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha inoltre diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione
della sua opera nelle forme d’uso.
In ogni caso, chiunque voglia riprodurre, in tutto o in parte, il contenuto di un sito internet, è tenuto ad ottenere l’autorizzazione preventiva
da parte di tutti gli autori che vantino diritti su quei contenuti – a meno che tali diritti non siano stati ceduti al gestore del sito – nonché del
gestore del sito in quanto titolare dell’opera collettiva realizzata attraverso il contributo di più autori.
Riferimenti normativi LDA, Artt. 3, 38, 40, e 102-bis
27. Qual è la tutela giuridica dei nomi a dominio?
Da un punto di vista strettamente tecnico, il nome a dominio consiste in una sequenza alfanumerica associata all’indirizzo IP a 10 cifre che
in rete identifica il computer o il server su cui è ospitato il sito internet; considerato che per ognuno di noi è più semplice ricordare un nome
rispetto a una mera sequenza numerica, è stato ideato il cosiddetto sistema DNS – Domain Name System che ha la funzione di associare ad
ogni indirizzo IP una sequenza alfanumerica – il nome a dominio, appunto.
Per ottenere la registrazione di un nome a dominio occorre rivolgersi alle cosiddette Registration Authority – per il dominio .it il NIC – che
operano sulla base del principio “first come, first served”: il nome a dominio, previo pagamento dei diritti di registrazione, viene assegnato
automaticamente al soggetto che per primo ne faccia richiesta senza alcun tipo di verifica preliminare da parte della Registration Authority
circa la legittimità della domanda di registrazione.
In passato è stata molto discussa la natura giuridica dei nomi a dominio. Le tesi erano principalmente due: la prima, muovendo dalla funzione
tecnica dei nomi a dominio, li equiparava nella sostanza a indirizzi, alla stregua di quelli che contraddistinguono la residenza di una persona
ovvero la sede di una società. La seconda tesi, invece, valorizzando l’aspetto del sempre maggiore utilizzo dei nomi a dominio nell’ambito delle
attività commerciali dei gestori delle piattaforme, riconosceva agli indirizzi internet il valore di veri e propri segni distintivi dell’impresa.
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Oggi, a seguito della riforma del Codice della proprietà industriale, quest’ultima tesi è quella che ha prevalso. Il legislatore ha quindi riconosciuto
la funzione distintiva del nome a dominio e la conseguente meritevolezza di tutela.
Proprio in quanto segno distintivo, il nome a dominio può essere legittimamente registrato solo nella misura in cui non violi il diritto sui segni
distintivi spettanti ad altri soggetti. In particolare, la registrazione di un nome a dominio costituisce violazione della privativa se riproduce un
marchio precedentemente registrato ed identifica un sito commerciale relativo a prodotti o servizi identici o affini, creando confusione tra gli
utenti.
Il titolare di un marchio rinomato può inoltre impedire l’uso di un nome a dominio per prodotti e servizi anche non affini laddove sussista un
indebito vantaggio per il soggetto che ha registrato il nome a dominio.
Nei giudizi di contraffazione legittimato passivo è il soggetto che utilizza il sito nell’esercizio della propria attività di impresa, a prescindere
dal fatto che il nome a dominio risulti eventualmente intestato ad altri.
Ogni volta si ritenga che un nome a dominio sia stato registrato in violazione di un proprio diritto, è possibile richiederne la riassegnazione
rivolgendosi al Giudice oppure, con minori costi, direttamente alla Registration Authority; in quest’ultimo caso la domanda di riassegnazione
dovrà essere accompagnata dalla prova del diritto che si assume leso (per esempio, diritto al marchio, diritto al nome, etc.) nonché della mala
fede del soggetto che ha effettuato la registrazione (l’ipotesi classica è quella del domain grabbing in cui la registrazione avviene all’unico
scopo di rivendere a caro prezzo il nome a dominio al soggetto realmente interessato al suo utilizzo, per esempio in quanto titolare di un
marchio corrispondente).
Riferimenti normativi CPI – Codice della proprietà industriale, Art. 22
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28. Sono legittimi il linking, il deep linking e il framing?
In senso generale il link rappresenta un collegamento ipertestuale tra due unità informative.
Per il diritto d’autore, il link assume rilievo quando ha la funzione di collegare due diversi siti internet.
Al riguardo è possibile distinguere il linking, il deep linking e il framing.
Il primo rappresenta la forma più soft di collegamento in quanto l’utente, cliccando su un link presente all’interno di un sito, viene rimandato
alla home page di un altro sito internet. Generalmente tale forma di collegamento non pone particolari problemi da un punto di vista del
diritto d’autore e deve ritenersi senz’altro consentito ogniqualvolta il sito di destinazione non lo vieti espressamente.
Più controversa è invece la pratica del cosiddetto deep linking in cui l’utente è rimandato non alla home page bensì direttamente alla pagina
interna di un altro sito internet. In alcuni casi, tale pratica è stata contestata da parte dei gestori dei siti di destinazione per ragioni di concorrenza
sleale ed indebito sfruttamento dei contenuti del sito (per esempio, il deep linking può provocare un danno al sito di destinazione sotto forma
di minori introiti pubblicitari in quanto l’utente, essendo reindirizzato direttamente alla pagina interna, non passa dalla home page del sito di
destinazione e quindi visualizza un numero inferiore di inserzioni pubblicitarie prima di accedere al contenuto di suo interesse).
Un tipo particolare di link è il framing in cui un sito internet consente
agli utenti di visualizzare il contenuto di un altro sito come se fosse
proprio; generalmente il contenuto linkato viene visualizzato
all’interno di una cornice contraddistinta dagli elementi grafici del
sito di partenza in modo tale da dare all’utente l’impressione di
essere rimasto sempre all’interno di quest’ultimo.
Generalmente il framing, se non espressamente consentito dal
sito di destinazione, è considerato illecito nella misura in cui
può rappresentare una forma di concorrenza sleale ovvero una
violazione del diritto d’autore.
A quest’ultimo riguardo appare opportuna una precisazione.
Di recente la giurisprudenza comunitaria si è occupata del caso in
cui un link (non importa se nelle forme del linking, del deep linking o
del framing) abbia direttamente ad oggetto un’opera altrui tutelata
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dal diritto d’autore. Secondo i giudici, quando un’opera è liberamente disponibile in rete senza particolari restrizioni o limitazioni di accesso,
allora il link a quell’opera non costituisce una violazione del diritto d’autore in quanto difetta il requisito della comunicazione ad un pubblico
nuovo; per gli stessi motivi, i giudici hanno inoltre stabilito che è legittimo incorporare un video attraverso le funzioni di condivisione messe
a disposizione in modo legale da una piattaforma (si pensi alle funzioni di embedding rese disponibili da YouTube o Spotify) anche laddove
il contenuto incorporato sia stato originariamente pubblicato in violazione del diritto d’autore; pure in questo caso, infatti, l’embedding non
rappresenta un’utilizzazione diversa e distinta rispetto alla comunicazione al pubblico dell’opera sul sito di partenza (per esempio, YouTube),
per cui la responsabilità da violazione del diritto d’autore non si estende a cascata ai soggetti che successivamente incorporano quel contenuto
attraverso le funzioni di condivisione della piattaforma.
Riferimenti normativi Direttiva 2001/29/CE, LDA, Artt. 13 e 16
29. Come è disciplinato il diritto d’autore nelle piattaforme UGC – User Generated Content?
I contenuti di un sito internet possono essere creati, raccolti ed organizzati dal gestore del sito internet ovvero possono essere generati dagli
utenti con materiale di propria creazione (video, foto, testi, etc.) ovvero prodotto da terzi (la canzone di un artista, etc.).
In quest’ultimo caso si parla di UGC – User Generated Content.
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I contenuti generati dagli utenti che siano originali e allo stesso tempo raggiungano un livello minimo di creatività (si pensi a una recensione,
a una fotografia, etc.), costituiscono a tutti gli effetti opere tutelate dal diritto d’autore.
Per questo motivo, i termini d’uso delle principali piattaforme UGC (YouTube, Facebook, Instagram, Flickr, etc.) prevedono sempre una licenza
dall’utente in favore del gestore della piattaforma, in assenza della quale la pubblicazione non potrebbe avvenire in modo legittimo. Tale licenza
dovrebbe essere limitata solo a quanto necessario al gestore del sito per la pubblicazione del contenuto sulla piattaforma; molto spesso, però,
accade che i gestori della piattaforma UGC si attribuiscano mediante i termini d’uso licenze dal contenuto ben più ampio, riservandosi il diritto
di riutilizzare il contenuto in qualsiasi modo, anche per scopi commerciali o di marketing. Per questo motivo, prima di pubblicare qualsiasi
contenuto l’utente dovrebbe prestare particolare attenzione al tipo di licenza concessa al gestore della piattaforma.
Nel caso in cui, invece, l’utente carichi sulla piattaforma contenuti creati da terzi, c’è il rischio che la pubblicazione avvenga senza la necessaria
autorizzazione da parte dei titolari dei diritti; in questo caso, ferma le responsabilità dell’utente per l’illecita diffusione dell’opera, anche il
gestore della piattaforma diventa spesso destinatario di richieste di risarcimento danni provenienti dai terzi che assumono lesi i propri diritti
sull’opera.
Generalmente, per sottarsi a qualsiasi responsabilità il gestore della piattaforma è tenuto a rimuovere prontamente il contenuto caricato
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dall’utente a seguito di una richiesta circostanziata da parte del titolare dei diritti; quest’ultimo ha comunque l’onere di consentire al gestore
della piattaforma di individuare agevolmente il contenuto da rimuovere, fornendo tutte le informazioni del caso, compreso il suo indirizzo
completo.
30. Quale tutela è prevista per le opere online dinanzi all’AGCOM – Autorità Garante per le comunicazioni?
Qualora si lamenti la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi di un’opera digitale o di un servizio di media, è possibile presentare
un’istanza all’AGCOM per ottenere la cessazione della violazione, a condizione che nel frattempo non sia stato promosso un procedimento
dinanzi all’autorità giudiziaria.
L’istanza può essere presentata da:
“il soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale o al servizio di media;
il soggetto (per esempio associazioni di gestione collettiva o di categoria) con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto”.
Per opera digitale si intende un’opera o parti di essa – di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi
i programmi per elaboratori - che siano tutelate in base alla Legge sul diritto d’autore.
Per servizio di media audiovisivo o radiofonico si intende un programma televisivo e radiofonico predisposto da un fornitore all’interno di un
palinsesto o di un catalogo.
L’istanza, redatta sull’apposito modello messo a disposizione dal Garante su un sito dedicato (www.ddaonline.it), deve comprovare l’esistenza
e la titolarità dei diritti che si assumono lesi.
Qualora la domanda non sia irricevibile o manifestamente infondata, l’Autorità comunica l’avvio del procedimento ai prestatori di servizi di
“hosting e di mere conduit” all’uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet.
All’esito dell’istruttoria, se la violazione risulta accertata, l’Autorità può ordinare al fornitore del servizio di hosting di provvedere alla rimozione
selettiva delle opere digitali medesime se il server su cui sono ubicate si trova in Italia; diversamente, l’Autorità ordina al fornitore del servizio
di mere conduit di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito.
Tali provvedimenti dovrebbero essere adottati entro 35 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Appare infine opportuno segnalare che il regolamento in questione ha sollevato dubbi circa la sua legittimità per i ristretti margini di difesa
concessi ai soggetti investiti dalle contestazioni ed è attualmente sub iudice.
Riferimenti normativi Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore Delibera AGCOM 680/13/Cons
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31. È possibile realizzare una rassegna stampa online?
Una rassegna stampa online consiste nella riproduzione per estratto del contenuto di articoli pubblicati su internet.
Al riguardo, in base alla Legge sul diritto d’autore il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione
al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, purché siano accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, del
nome dell’autore, dell’editore e, in caso di traduzione, del traduttore, se tali informazioni siano presenti nell’opera riprodotta.
La realizzazione di una rassegna stampa online senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti sarà quindi legittima entro i limiti sopra evidenziati,
avendo cura di:
- limitarsi agli scopi di critica e discussione (la raccolta pubblicitaria effettuata tramite la rassegna stampa online esula quindi dall’eccezione
prevista dalla legge);
- non costituire una forma di concorrenza rispetto alla normale utilizzazione economica dell’opera riprodotta;
- citare sempre la fonte, compreso il link di provenienza dell’opera.
Riferimenti normativi LDA, Artt. 65 e 70
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(VIII) IL SOFTWARE
32. Come è tutelato il software?
Il tipo di tutela riconosciuta al software è quella delle opere letterarie, per cui la durata è di 70 anni dopo la morte dell’autore, e riserva al
titolare del software non solo la riproduzione ma anche l’utilizzo stesso del programma, consentendogli di escludere qualsiasi possibilità di
uso da parte di altri soggetti, se non espressamente autorizzati.
Per software si intende “un programma per elaboratore in qualsiasi
forma espresso purchè originale, quale risultato di creazione
intellettuale dell’autore” (art. 64-bis, Legge 633/1941), in altre
parole, non è tutelato solamente il programma eseguibile, ma anche
i codici sorgente scritti in qualsiasi linguaggio di programmazione.
Un programma per elaboratore è tutelato dal diritto d’autore quando
“ha il requisito della creatività, cioè quando apporta innovazione ed
esprime soluzioni originali rispetto al passato” (Sentenza n.01323
del 06/02/1987 -Terza Sezione Penale – Corte di Cassazione).
L’autore del software è considerato colui che ha creato il programma,
a cui spettano i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica. Se
però l’autore è un lavoratore dipendente, che ha creato il software
nell’ambito di tale rapporto, i diritti di sfruttamento economico
spettano al datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Artt. 64-bis ss. LDA
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33. Cosa significa avere i diritti esclusivi sul software?
I diritti esclusivi sul software comprendono il diritto di sfruttamento economico del software nonché il diritto di effettuare o autorizzare la
riproduzione, la traduzione, l’adattamento, la trasformazione, la modificazione e la distribuzione in qualsiasi forma del software.
Il titolare dei diritti d’autore sul software ha, altresì, il diritto ad esserne riconosciuto l’autore ovvero il diritto morale alla paternità del
software.
Riferimenti normativi: Art. 64-bis LDA
34. Di quali forme di deposito di cui si può avvalere l’autore di un software?
Se risponde ai requisiti di legge il software è tutelato dal diritto di autore senza bisogno di particolari formalità. Al fine della prova della
creazione il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore oppure depositato come opera
inedita qualora il software stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato. È inoltre possibile brevettare il software, ma solo nei casi in cui
disponga degli speciali requisiti previsti dalla legge invenzioni.
Riferimenti normativi: Art. 103 LDA
35. Come può essere tutelato il software?
- tramite il diritto d’autore quando disponga dei requisiti di creatività ed originalità previsti dalla legge sul diritto d’autore;
- tramite brevetto anche se non “in quanto tale” ma solo se in combinazione con un trovato idoneo ad attuarne le specifiche funzionalità.
Protezione tramite il diritto d’autore
Se il software è già stato pubblicato (cioè utilizzato o ceduto a terzi) può essere registrato nel Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore, tenuto dalla S.I.A.E. per il quale non è necessario essere associati.
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Nel registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica,
e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’opera e della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati sono
reputati, sino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite.
Tale deposito, pur non essendo né obbligatorio, né costitutivo del diritto, ha una funzione probatoria dichiarativa dell’esistenza dell’opera e
della relativa paternità ad una data certa, trasferendo ai terzi l’onere di dimostrare il contrario.
I diritti sul software e la registrazione presso il Registro Pubblico Speciale sono cedibili liberamente a terzi. La cessione andrà trascritta nel
Registro Pubblico Speciale.
Se il software è inedito, può essere oggetto di un deposito cautelativo presso la Sezione O.L.A.F. della S.I.A.E. (attraverso il deposito di opere
inedite), al fine di precostituirne la prova dell’esistenza con data certa.
La registrazione del software nel Registro Pubblico Speciale tenuto presso la Sezione OLAF della SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), deve
essere effettuato direttamente dagli autori o dagli aventi diritto, o, per conto di questi, da loro mandatari, mediante la presentazione di un
apposito modulo e del software oggetto di registrazione.
Gli effetti della registrazione sono di costituire un mezzo di prova della data di creazione del software e dei dati contenuti nella domanda
presentata: paternità, titolo, data di pubblicazione.
Brevettabilità del software
Per brevettare un software non è necessario fornire le linee di codice, mentre occorre descrivere dettagliatamente gli algoritmi innovativi e la
loro interazione con il software, in particolare attraverso un documento contenente, ad esempio:
- metalinguaggi
- diagrammi di flusso
- schemi a blocchi dei sistemi hardware e software utilizzati.
In ogni caso, per poter essere brevettato, il software deve soddisfare anche i normali requisiti di brevettabilità di tutte invenzioni, in particolare
la novità e l’attività inventiva.
Icone, caratteri e simboli grafici possono anche essere tutelati mediante registrazione di design, purché soddisfino sempre i normali requisiti
di registrazione.
Il titolare di diritti di brevetto o di autore sul software ha diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti
contraffatti.
Deve, tuttavia, essere considerato che la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo stabilisce la non brevettabilità del software “in quanto
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tale”, con la conseguenza che, sebbene possibile, ottenere un brevetto di software non è un’operazione sempre semplicissima.
Riferimenti normativi: Art. 1 LDA
36. Cosa è il contratto di sviluppo software?
Il contratto di sviluppo software, è il contratto con il quale un’impresa o una persona incarica uno o più programmatori di realizzare un programma
per elaboratore. Nel contratto di sviluppo il committente sa che cosa vuole ottenere, ma non ha la capacità tecnica di realizzarlo. L’apporto del
programmatore è molto importante, in quanto sarà lui a dovere suggerire le soluzioni tecniche migliori per ottenere il risultato voluto. Questo
contratto si configura come un contratto d’appalto o come un contratto d’opera, a seconda che il programmatore sia un’impresa o un libero
professionista. La diversa qualificazione del contratto determina diverse responsabilità, secondo quanto previsto dal codice civile, ma nulla
cambia per quanto riguarda il trasferimento dei diritti sul software: i diritti dovrebbero
passare automaticamente al committente ma, è fortemente consigliabile predisporre un
contratto scritto e prevedere, fin da subito, l’oggetto del contratto, le facoltà ed i diritti delle
parti coinvolte. Il primo elemento da chiarire è il contenuto del software da realizzare. Dal
punto di vista pratico i contratti di sviluppo software sono sempre affiancati da uno o più
allegati che descrivono, nel modo più puntuale possibile, ciò che sarà sviluppato e quali
funzioni saranno incluse nel programma. Tra gli elementi più importanti da tenere in
considerazione nella redazione di un contratto di sviluppo software, si ricorda di indicare
il tipo di macchina su cui il programma deve girare, le modalità del collaudo, individuare
espressamente chi è il proprietario del software, chiedere al programmatore di dichiarare
che il programma è originale e frutto della sua opera, delimitare l’assistenza e prevedere
un periodo di intervento per eventuali bug. Come per tutti i contratti, ma soprattutto in
questo caso, è assai raro potere utilizzare dei contratti standard, in quanto ogni contratto
di sviluppo software deve essere realizzato sulla base di specifiche esigenze.
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Riferimenti normativi: Artt. 1655 ss., 2222 ss. Cod. Civile
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37. Cosa sono le licenze d’uso di software?
Chi produce software ha spesso la necessità di predisporre licenze “ad hoc”, oltre che di siglare contratti specifici con i propri sviluppatori in
modo da essere sicuro di avere tutti i diritti sul programma e poterlo distribuire tranquillamente.
Le variabili in un contratto di licenza possono essere molteplici. Si possono predisporre contratti di licenza con cui si conferisce il diritto di
utilizzare un programma per un tempo determinato o indeterminato, dietro pagamento di un canone annuale o una tantum, contratti di prova,
con i quali il software viene concesso al licenziatario, in prova, per un certo periodo di tempo durante il quale valuterà se acquistarlo o meno,
mentre alla scadenza se vorrà continuare ad utilizzarlo potrà farlo solo pagando il canone intero.
Tra i vari modelli di licenza d’uso per software, uno dei più diffusi a causa della necessità di renderne più veloce la commercializzazione e
dell’impossibilità di utilizzare la forma scritta per le relative transazioni, è il contratto di licenza a strappo (shrink-wrap license). In tale caso
il supporto contenente il software è racchiuso dal licenziante/produttore in un involucro che reca al suo esterno le condizioni generali del
contratto, e il contratto si perfeziona nel momento in cui l’utente apre l’involucro senza che sia necessario apporre alcuna firma.
Altra licenza d’uso di software molto diffusa, in quanto poco costosa, è la licenza OEM (Original Equipment Manufacturer) che viene conclusa
automaticamente con l’acquisto di un hardware sul quale il programma è stato preinstallato. La caratteristica principale di questa licenza è
di essere collegata direttamente con il computer che si acquista. Alcuni produttori di software hanno concluso un accordo con i produttori
di PC ai quali hanno attribuito l’autorizzazione a precaricare sul disco rigido i loro sistemi operativi, che non possono essere distribuiti
separatamente dall’hardware.
Riferimenti normativi: Artt. 1321 ss. Cod. Civile
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38. In cosa consiste il contratto di cessione di un software?
Il contratto di cessione di un’opera (fotografia, ritratto, una musica,
una poesia, ecc.) software è equiparabile ad una compravendita,
per cui presenta una minore complessità rispetto al contratto
di sviluppo software. Tuttavia, visto il particolare oggetto del
contratto, anche in questo caso occorrerà prestare una particolare
attenzione alle problematiche del caso. Un primo aspetto da tenere
in considerazione è la necessità di prevedere che venga ceduto il
codice sorgente senza il quale non sarebbero possibili interventi
sul programma. Inoltre è opportuno prevedere contrattualmente
la possibilità di modificare il software, in quanto l’originario autore
potrebbe anche opporsi ad un intervento di terzi sull’opera da lui
creata. Altro problema sono le eventuali copie del programma che possono essere conservate o meno dal cedente, e l’eventuale riproduzione
di parti del codice.
In merito al diritto di inedito o di pubblicazione, il software ha una peculiarità, nel senso che al programmatore è riservato il diritto di
mantenere inedito il codice sorgente anche quando il programma è stato messo in commercio. Così un programma viene commercializzato
solo nella versione “frontale”, da cui è possibile ricavare il codice sorgente soltanto a seguito di de-compilazione, attività comunque riservata
al solo autore. In questo modo il codice sorgente può essere ottenuto solo con consenso dell’autore. Ovviamente ciò vale per i programmi
commerciali, mentre per i programmi open source, come già precisato, il codice sorgente è distribuito insieme al codice oggetto. Comunque,
chi acquista il diritto di usare una copia può, senza alcuna autorizzazione, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del
programma.
Riferimenti normativi: Artt. 107 ss LDA
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39. Quali sono le differenze tra il software derivato, autonomo, contraffatto?
I criteri per stabilire se l’elaborazione di un software costituisce un’opera autonoma, derivata o contraffatta sono determinati dall’articolo
64 bis, lett. b), LDA. Tra le derivazioni cui può essere soggetto un software «la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti» sono previsti quali dritti esclusivi dell’ideatore
del programma. Per stabilire se un software modificato sia riconducibile a un’opera derivata o a un’opera autonoma, bisogna fare un esame
“tecnico” costituito da una comparazione strutturale tra i due programmi.
Si tiene conto sia dell’algoritmo complessivo che delle distinte procedure indipendenti, in quanto:
- spesso la derivazione della maggior parte dell’algoritmo tutelabile non si traduce in un’elaborazione sufficientemente creativa per costituire
un’opera originaria;
- la derivazione di alcune sequenze protette dell’algoritmo, poi elaborate secondo differenti combinazioni o composizioni informatiche, può
garantire il rispetto dei criteri di originalità che rendono il prodotto modificato un’opera autonoma (purché, il procedimento creativo di
risoluzione sia diverso e indipendente). Inoltre la diversa combinazione di singoli comandi o di istruzioni originali già presenti nel programma
di partenza, a differenza di una modifica delle procedure già al suo interno, può dare luogo a nuove soluzioni dotate di creatività. Risultano
dunque tendenzialmente irrilevanti eventuali elaborazioni della sola rappresentazione grafica, in quanto semplici trasposizioni formali del
codice sorgente, sulla cui struttura deve essere attuata l’astrazione comparativa complessiva.
La tutela del diritto d’autore sui software, nell’ipotesi d’illecita riproduzione, elaborazione o trasposizione in diversa forma del programma,
in mancanza dell’autorizzazione del titolare, prevede, in seguito all’accertamento del diritto violato ed all’inibizione dell’attività illegittima
(articolo 156 LDA), la rimozione o distruzione degli esemplari frutto di tale attività (articolo 158 LDA), la condanna al risarcimento del danno
(articolo 158 LDA) e la pubblicazione della decisione in uno o più giornali a spese della parte soccombente (articolo 166 LDA).
Riferimenti normativi: Artt. 64, 156 ss. LDA
40. In cosa consiste l’open source?
In informatica, open source (sorgente aperto) indica un software la cui licenza prevede il necessario rilascio del codice sorgente ed il
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riconoscimento al licenziatario del diritto di utilizzare il software. Questa definizione, pur non essendo esaustiva, indica in modo chiaro i due
aspetti che contraddistinguono l’open source: la licenza e la necessaria disponibilità del codice sorgente.
Riferimenti normativi: Art. 68 CAD
41. Posso modificare un programma distribuito con una licenza open source senza pagare diritti né richiedere
autorizzazioni?
La natura “open” di una licenza per l’uso di un software e del relativo programma per elaboratore non ha nulla a che vedere con il corrispettivo
eventualmente previsto.
L’uso e la modifica di un software c.d. “open source, pertanto, possono essere o non essere subordinati al pagamento di un prezzo.
Nel mondo open source la licenza deve, invece, necessariamente prevedere il diritto dell’utilizzatore di modificare il codice sorgente senza
bisogno di nessuna ulteriore autorizzazione da parte del titolare dei diritti.
Riferimenti normativi: Art. 1321 ss. Cod. Civile
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(IX) I DRONI
42. Che cos’è un drone e in cosa si differenzia da un aeromodello?
Il Regolamento dell’Ente nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) del 16 luglio 2015, come già il Regolamento del 16 dicembre 2013, distingue
i mezzi aerei a pilotaggio remoto in Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e Aeromodelli.
Per drone, o tecnicamente aeromobile a pilotaggio remoto (APR), si intende un dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo,
destinato all’impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca.
Si parla, invece, di aeromodello qualora l’aeromobile a pilotaggio remoto sia utilizzato per fini ricreativi e sportivi, non sia dotato di
equipaggiamenti che ne permettono un volo autonomo e navighi sotto il controllo visivo dell’aeromodellista.
Gli aeromodelli, a differenza degli APR, non sono assoggettati al Codice della Navigazione; il loro utilizzo deve avvenire esclusivamente nel
rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento ENAC.
Le attività aeromodellistiche possono essere svolte liberamente, senza alcuna riserva di spazio aereo, qualora gli aeromodelli che rispettino i
requisiti tecnici e le prescrizioni di volo previste dal Regolamento; in caso contrario l’attività di volo dovrà effettuarsi in aree istituite dall’ENAC
per tali attività o, in alternativa, in spazi aerei riservati a fronte di specifica richiesta.
Riferimenti normativi: art. 743 Codice della Navigazione; art. 1 Regolamento ENAC; art. 35 Regolamento ENAC.
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43. Le tipologie di droni e requisiti per il loro utilizzo.
Il Regolamento ENAC classifica gli APR in sistemi aerei di massa
massima al decollo uguale o maggiore di 25 Kg e non superiore ai
150 Kg e sistemi di massa al decollo minore di 25 Kg, prevedendo
condizioni diverse per l’utilizzo delle due tipologie di mezzi.
Con riferimento ai sistemi APR di massa minore di 25 Kg, per le
operazioni di volo “critiche” - a titolo esemplificativo, il sorvolo di
aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani
o di infrastrutture industriali - la capacità dell’operatore deve
essere attestata dall’ENAC mediante apposita autorizzazione concessa sulla base di accertamenti che tengono conto della complessità del
sistema e della criticità degli scenari operativi; diversamente, per le operazioni di volo “non critiche” - vale a dire, operazioni di volo poste
in essere in condizioni tali per cui, in caso di malfunzionamenti, il mezzo non arrecherebbe danni a terzi – la capacità è attestata dallo stesso
operatore con propria dichiarazione.
La dichiarazione dell’operatore e l’autorizzazione concessa dall’ENAC sono valide senza limiti temporali se non sono apportate modifiche al
sistema, effettuate operazioni al di fuori dei limiti previsti dall’autorizzazione.
Qualora la massa dell’aeromobile sia inferiore o uguale a 2 kg, le operazioni specializzate condotte sono considerate non critiche in tutti gli
scenari operativi, a condizione che l’ENAC abbia accertato l’inoffensività delle caratteristiche del mezzo.
Per gli APR con massa al decollo uguale o maggiore di 25 Kg sono prescritte la registrazione nel Registro degli Aeromobili a Pilotaggio
Remoto tenuto da ENAC e l’identificazione del mezzo aereo mediante l’apposizione di un’apposita targhetta recante le marche di registrazione.
L’abilitazione alla navigazione è attestata da un permesso di Volo o, nel caso di APR in possesso di un Certificato di Tipo ristretto (vale a dire
APR costruiti in serie) da un Certificato di Navigabilità Ristretto.
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Per poter effettuare operazioni specializzate con questa tipologia di APR è necessario, inoltre, ottenere un’autorizzazione dall’ENAC, concessa
in funzione del livello di criticità delle operazioni stesse e previa verifica del possesso di requisiti attinenti all’organizzazione dell’operatore e
alla manutenzione del mezzo.
Riferimenti normativi: artt. 8,9,10, 12, 14, 15, 17 Regolamento ENAC.
44. Che tipo di abilitazione è richiesta per il pilotaggio di un APR?
Per la conduzione di APR il pilota, che deve avere un’età minima di 18 anni, deve ottenere uno specifico riconoscimento di competenza che
attesti il possesso di conoscenze aeronautiche basiche e la capacità di condurre un APR.
Per gli APR con massa minore di 25 Kg condotti entro una distanza tale per cui il pilota sia in grado di mantenere il contatto visivo continuativo
con il mezzo (cd. operazioni VLOS, Visual Line of Sight), è necessario acquisire un Attestato di pilota; per il pilotaggio di APR con una massa
maggiore di 25 Kg oppure in operazioni condotte ad una distanza che non consenta al pilota di rimanere in contatto visivo col mezzo (cd.
operazioni BLOS, Beyond line of Sight), è invece necessario il possesso di una Licenza di Pilota di APR. L’Attestato e la Licenza hanno una
validità di cinque anni e sono rinnovabili.
Alcuna attestazione di competenza è richiesta per la conduzione di APR di massa minore o uguale a 300 grammi e con velocità massima
minore o uguale a 60 km/h; il pilota deve comunque garantire i rispetto delle regole di circolazione definite dal Regolamento ENAC.
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Riferimenti normativi: artt. 20, 21,22, 12 comma 5 Regolamento ENAC.
45. Esistono regole specifiche per il trattamento di dati personali raccolti attraverso l’impiego di droni?
Il Regolamento prevede che laddove le operazioni svolte attraverso APR possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza
deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione.
In ogni caso, sia che si utilizzi un APR (di qualsiasi genere) sia che si adoperi un aeromodello, il trattamento di dati deve essere effettuato
nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) “con particolare riguardo all’utilizzo di modalità che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’art. 3 del Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell’interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali”.
In realtà, ad oggi, il Garante non ha adottato provvedimenti specifici con rifermento a questo tema.
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Va chiarito che non tutte le immagini acquisite attraverso un APR o un aeromodello sono sottoposte alle prescrizioni del Codice della privacy.
Qualora il trattamento dei dati sia effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali, lo stesso è soggetto alla disciplina del Codice
solo se i dati sono destinati alla diffusione o ad una comunicazione sistematica, quindi siano dati accessibili da terzi.
Riferimenti normativi: art. 34 Regolamento ENAC, art. 3 Codice Privacy.
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(X) IL DIRITTO D’AUTORE NELL’EDITORIA
46. Come definire le case editrici (Imprese editoriali)?
E’ l’impresa destinataria dei rapporti giuridici attivi e passivi che derivano dall’esercizio di un’attività economica esercitata professionalmente
ed in forma organizzata per la pubblicazione di opere dell’ingegno.
Dal punto di vista giuridico, per avere esercizio di attività editoriale sono quindi necessari i requisiti della professionalità e dell’organizzazione.
L’attività di editore può essere svolta da una persona fisica, da una società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità
limitata, per azioni, in accomandita per azioni, cooperativa il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata con qualunque mezzo
e supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le
attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime. (art. 1, Legge 5 agosto 1981 n. 416)
Sotto il profilo giuridico, quindi, chi esercita attività editoriale in via accessoria, può definirsi editore solo se l’attività principale è identificabile
in una di quelle sopra evidenziate (esempio tipografia).
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L’attività editoriale consiste nella possibilità di utilizzare l’opera dell’ingegno concessa dall’autore, mediante pubblicazione e
commercializzazione della stessa; il rischio sul risultato economico dell’operazione è a totale carico dell’editore al quale competono i profitti
o le perdite dell’operazione; in questo caso si concretizza un vero e proprio contratto di edizione (articoli 118 e seguenti l. 633/41) con il
quale l’editore pubblica il prodotto dell’opera di ingegno di carattere creativo dell’autore
Diversamente, il contratto d’appalto in base al quale un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo pagato dall’autore, a riprodurre un’opera e a
consegnare le copie concordate va qualificato come contratto di stampa. In tal caso è lo stesso autore che, assumendosi il rischio del risultato
economico dell’operazione, assume la qualifica di editore.
Riferimenti normativi: Art. 1 Legge n. 416/1981; Artt. 118 ss. LDA
47. Come regolare i rapporti tra autore e editore?
Il contratto di edizione trova la sua disciplina legislativa negli articoli da 118 a 135 della legge sul diritto di autore e dal relativo regolamento
approvato con RD 18 Maggio 1942, n. 1369. Alla Legge speciale rinvia l’articolo 2853, Codice Civile, per l’esercizio del diritto di autore.
A norma dell’articolo 18 della Legge sul diritto d’autore (non modificato dalla Legge 248/2000) si definisce contratto di edizione “il contratto
con il quale l’autore concede ad un editore il diritto di pubblicare per la stampa, per conto ed a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno”. Tale
contratto, precisa il citato articolo, “è regolato, oltre che dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e
dalle disposizioni particolari che seguono” e, quindi, fissa una gerarchia delle fonti normative.
La struttura del contratto di edizione è caratterizzata dal fatto che all’editore viene conferito “l’esercizio” del diritto di pubblicare l’opera.
Questo esercizio si concretizza nello svolgimento di una attività imprenditoriale consistente nella riproduzione in più esemplari dell’opera e
nella relativa messa in commercio.
A tale elemento caratterizzante deve aggiungersi l’obbligo, in capo all’editore, di svolgere attività di pubblicazione dell’opera.
La qualità di imprenditore, propria dell’editore, qualifica il contratto di edizione e lo differenzia da altri atti di trasmissione del diritto di
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autore, nei quali non si rinviene un analogo obbligo, a carico dell’acquirente, di svolgere un’attività economica relativa all’opera.
È, altresì, da rilevare che il diritto di pubblicazione dell’opera deve essere esercitato direttamente dall’editore e non può essere da questi
delegato a terzi; né l’editore può cedere ad altri il diritto trasferitogli, salve le specifiche ipotesi previste, in via di eccezione, dalla stessa legge
sul diritto di autore.
Il contratto di edizione, come precedentemente definito, richiede che l’opera sia pubblicata dall’editore “per suo conto e a sue spese”. Non
rientrano, pertanto, nello schema tipico del contratto di edizione, e non si applicano le specifiche norme ad esso relative, alcuni contratti nei
quali è prevista la pubblicazione dell’opera, ma per conto ed a spese dell’autore che ne assume, conseguentemente, il rischio. Tali contratti
sono:
-il contratto di stampa, con il quale l’autore dà incarico, dietro compenso, ad una impresa tipografica o simile, di riprodurre in più esemplari
l’opera;
-il contratto librario, con il quale l’autore dà incarico di mettere in vendita l’opera, già stampata a sue spese, ad una impresa di distribuzione
libraria;
-il contratto di appalto, con il quale l’autore dà incarico, verso un corrispettivo, ad una impresa editrice di stampare l’opera in più esemplari e
di curarne la distribuzione e vendita.
Forma del contratto
Il contratto di edizione, a norma dell’articolo 2581 del codice civile e
dell’articolo 110 della Legge sul diritto d’autore, deve essere provato per
iscritto.
La registrazione del contratto al registro pubblico generale delle opere
protette, istituito presso l’Ufficio della Proprietà letteraria, artistica e
scientifica è volontaria.
In sintesi, il contratto di edizione potrebbe essere:
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- a “numero di copie” oppure a “tempo”. Nel primo caso spettano all’autore le royalties per ogni copia venduta che saranno concretizzate in
una percentuale sul prezzo di copertina: solitamente le royalties variano dal 5 a 10% del prezzo di copertina al netto dell’IVA, su ogni copia
venduta. Tali percentuali possono variare in base a quanto è conosciuto/sconosciuto un autore;
- a “tempo” prevede la possibilità di pubblicare e distribuire il numero di copie che vogliono e allo scadere del contratto, per pubblicarne
altre copie dovrete fare un altro contratto. In questo caso l’autore cedete i diritti di pubblicazione all’editore per n anni in cambio di un
compenso, solitamente metà appena si firma il contratto e metà al suo scadere;
- “misto”, nel quale viene data all’autore una quota di anticipo appena firmato il contratto e poi una percentuale, come nel primo caso, su ogni
copia venduta. In questo caso bisogna leggere bene il contratto perchè solitamente tale anticipo verrà poi decurato dalle royalties successive.
Riferimenti normativi: Artt. 118 ss LDA
48. Come regolare i rapporti tra editore e stampatore?
Solitamente gli accordi tra editore e stampatore vengono inseriti in un contratto che contiene il dettaglio delle stampe da realizzare (come,
dove, quando, ecc.) dei compensi e dei diritti d’autore.
Il caso frequente: lo stampatore sottoscrive un contratto di stampa con un committente (editore o autore stesso). Innanzitutto lo stampatore
dovrà realizzare quanto previsto nei tempi stabiliti nel contratto; la tipologia contrattuale del “contratto di stampa” prevede solo una
responsabilità esplicita per quanto pattuito nello stesso (cioè lui risponde solo della realizzazione materiale dell’oggetto libro, ed è totalmente
sollevato da ogni responsabilità sui contenuti).
Per quanto riguarda gli adempimenti dello stampatore:
1) Cosa deve indicare in copertina
La legge 8 febbraio 1948, n. 47 “Disposizioni sulla stampa”, all’art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati) stabilisce quali sono le indicazioni
obbligatorie sugli stampati:
- il luogo e l’anno della pubblicazione;
- il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore (l’editore non compare in copertina quando l’autore stesso si incarica
dell’edizione).
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2) Deposito documenti di interesse culturale
La Legge 15 aprile 2004 n. 106, e successivo DPR 3 maggio 2006 n. 252, ha istituito il “deposito legale” dei documenti destinati all’uso pubblico,
al fine di costituire gli archivi nazionali e regionali della produzione editoriale.
I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, posti in vendita o distribuiti gratuitamente,
purchè non diffusi in ambito esclusivamente privato.
I soggetti obbligati al deposito legale sono: l’editore, o comunque il responsabile della pubblicazione, e in ultimo il tipografo/stampatore.
Detto ciò lo Stampatore dovrà accertarsi che il committente (editore o autore stesso) abbia provveduto a tale deposito; esistono anche specifici
casi di esonero qualora si stampi un numero esiguo di copie oppure il valore commerciale sia irrisorio, pertanto è bene che il tipografo faccia
le dovute verifiche. Nel caso in cui l’editore non abbia provveduto all’adempimento, la responsabilità del deposito ricade sullo stampatore
(solo in tal caso potremo risentirci per maggiori dettagli sulle modalità di deposito).
3) Apposizione del codice Isbn
L’ISBN - International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una
edizione di un titolo di un determinato editore.
Anche questo adempimento è inizialmente una responsabilità dell’editore, quindi il tipografo dovrà accertarsi che il testo che si avvia a
stampare riporti il codice Isbn.
Riferimenti normativi: Art. 2 Legge n. 47/1948; Legge n. 106/2004
49. Per aprire una casa editrice servono autorizzazioni particolari?
Per riuscire ad inquadrare correttamente è necessario distinguere l’editoria libraria da quella periodica, in quanto fanno riferimento a
normative diverse.
L’art. 1 della legge 7 marzo 2001 n. 62 (c.d. nuova legge dell’editoria), recante le nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali, definisce
quale “prodotto editoriale” quello realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione
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o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
Quindi siamo di fronte ad un prodotto editoriale solo qualora vi sia una diffusione/pubblicazione, appunto, al pubblico.
L’art. 3 prosegue aggiungendo:
“Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 L. 47/1948 (indicazioni obbligatorie sugli stampati) ... Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì,
agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948 (Iscrizione della testata in tribunale).”
Questa la distinzione di base tra i due tipi di editoria: il prodotto editoriale si differenzia qualora venga diffuso al pubblico con regolare
periodicità. Se ciò che viene pubblicato ha una uscita unica, oppure può essere
una collana in cui però rientrano singoli testi (sacri, antichi, gialli, narrativa
per ragazzi, ecc.) allora siamo nell’ambito dell’editoria libraria.
Se vengono pubblicati giornali quotidiani, settimanali, o comunque riviste
periodiche allora si rientra nell’ambito dell’editoria periodica. Tale distinzione
diventa importante ai fini dei requisiti e degli adempimenti necessari per
svolgere l’attività editoriale.
Riferimenti normativi: Artt. 1, 3 Legge n. 62/2001
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(XI) FAB-LAB. MAKERS, STAMPANTI IN 3D
50. Cosa sono le stampanti 3D?
La stampa 3D è l’evoluzione della stampa tradizionale: sono dispositivi in grado di realizzare qualsiasi modello tridimensionale mediante un
processo di produzione additiva, partendo da un oggetto disegnato tramite software e replicandolo nel mondo reale con l’ausilio di appositi
materiali. La procedura prevede solitamente il posizionamento di uno strato sopra l’altro, procedendo per sezioni trasversali.
La funzione delle stampanti 3D non è di imprimere un’immagine o un testo su un materiale piano, ma dare forma ad un oggetto tridimensionale,
non si crea superficie, ma volume.
Esistono diverse tipologie di stampanti 3D. Quelle più diffuse basano il loro funzionamento sul processo di produzione additiva, creando
l’oggetto uno strato alla volta, partendo da quelli sottostanti e man mano sovrapponendoli fino a coprire l’intera altezza. In questo caso il
procedimento può avvenire per sinterizzazione laser selettiva (o SLS, “selective laser sintering”), ovvero scaldando degli appositi materiali,
solitamente polveri metalliche o sostanze termoplastiche, per poi sistemarle nella posizione corretta.
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Con la modellazione a deposizione fusa (oppure FDM, dall’inglese “fused deposition modeling”) si ottiene lo stesso risultato, impiegando però
un ugello riscaldato che alza la temperatura del materiale prima di depositarlo. In questo caso sono utilizzati dei filamenti, plastici o metallici,
arrotolati su una sorta di matassa che viene progressivamente srotolata durante la stampa. In ambito industriale si impiega inoltre la tecnica
della produzione per laminatura degli oggetti (o “laminated object manufacturing”), in cui ogni strato viene inciso da un laser prima di essere
posizionato su quello sottostante.
L’ambito d’azione delle stampanti 3D è stato fin dall’inizio quello industriale. Questo tipo di macchinario può infatti essere impiegato per la
realizzazione di prototipi in modo relativamente rapido e poco costoso.
La medicina, soprattutto in ambito protesico, sta guardando con sempre maggiore interesse a queste tecnologie: è possibile stampare protesi
o addirittura interi organi, con ricerche già avviate anche sulla riproduzione di tessuti e vasi sanguigni da impiantare nei pazienti qualora le
tecniche tradizionali non dovessero rivelarsi efficaci.
La tipologia del materiale impiegato dipende dal tipo di stampante a disposizione. Si tratta principalmente di sostanze termoplastiche (per
la tecnica FDM) e fotopolimeri. Nella sinterizzazione laser si usano invece spesso composti che hanno alla base un metallo, garantendo una
resistenza più elevata del risultato finale.
L’evoluzione della tecnologia sta portando rapidamente all’introduzione di nuovi materiali: tra questi anche la fibra di carbonio. Le “cartucce” di
stampa sono composte nella maggior parte dei casi da filamenti utilizzati per la creazione del materiale di deposito. Il loro costo è estremamente
variegato così come è difficile una valutazione complessiva del costo di stampa. In linea di massima occorre stimare qualche unità di euro per
ogni centimetro cubo, ma la dimensione e la complessità del modello possono variare in modo determinante il preventivo finale.
51. Con le stampanti in 3D posso riprodurre tutti gli oggetti che voglio?
Possiamo riprodurre gli oggetti d’uso comune, purché non siano tutelati dal diritto d’autore.
Riferimenti normativi: Art. 1, 2 LDA
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52. Come faccio a sapere se un oggetto è tutelato oppure no?
I requisiti dell’opera dell’ingegno tutelata sono: creatività, originalità, novità ed esteriorità.
L’elemento comune ed identificativo è il carattere della creatività che si identifica nella capacità dell’opera di esprimere il pensiero dell’autore,
da alcuni definita anche personalità dell’opera. Il diritto d’autore non tutela solo le opere artistiche (il valore artistico è richiesto invece per i
disegni e i modelli industriali), il carattere della creatività deve essere inteso nel senso che l’opera deve mostrare una chiara impronta della
personalità dell’autore, che si può intendere come l’originalità dell’opera. Dunque non vi è una selezione tra opere dell’ingegno più o meno
creative, ma ogni opera dell’ingegno creativa è tutelata. L’originalità non è riferita al contenuto dell’opera, bensì alla sua forma espressiva.
Quindi, il diritto d’autore non protegge un’idea, né il suo supporto materiale (salvo casi specifici quando la forma coincide col supporto,
pensiamo alla scultura), bensì la forma espressiva dell’idea medesima. Il supporto in quanto tale diventa di proprietà di chi lo acquista, ma
il diritto d’autore sussiste a prescindere, e per questo il proprietario del supporto subisce comunque delle limitazioni nell’utilizzo dell’opera.
Ovviamente un’opera per essere tutelabile deve essere diversa dalle altre. La novità non è però riferita all’idea, ma alla forma esteriore
dell’opera, cioè deve essere diversa dalle altre nel modo concreto in cui è realizzata.
L’esteriorità è, invece, la suscettibilità di estrinsecazione nel mondo esteriore, per cui l’opera è tutelabile per il solo fatto di essere stata creata
ed è in grado di essere diffusa. Si concretizza nella trasfusione in un supporto materiale, ma si distingue dalla pubblicazione che è il momento
iniziale della divulgazione.
Se un oggetto è protetto dal Diritto d’autore, non lo posso mai riprodurre?
Lo posso riprodurre solo se ottengo l’autorizzazione alla riproduzione da parte del titolare dei diritti d’autore, oppure se l’opera è caduta in
pubblico dominio (che avviene trascorsi 70 anni dopo la morte dell’autore).
Gli oggetti d’uso comune, dal punto di vista del diritto d’autore, sono i più insidiosi (perché le opere d’arte è solitamente evidente che sono
tutelate dal diritto d’autore). Perciò potremmo incontrare due casi:
a. oggetti d’uso comune, non protetti, quindi liberamente riproducibili;
b. oggetti d’uso comune con caratteristiche di creatività, quindi tutelati dal diritto d’autore, perciò riproducibili solo con autorizzazione,
oppure se sono caduti in libero dominio.
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Riferimenti normativi: Art. 1, 2 LDA
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(XII) DESIGN
53. Cosa sono i disegni e i modelli?
Nel diritto industriale per “disegno o modello” si intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo
ornamento.
Il disegno e i modelli rappresentano quindi l’aspetto esterno del prodotto che può essere tutelato dal punto di vista del diritto industriale a
prescindere da una specifica gradevolezza estetica.
Sono inoltre tutelabili come modelli anche le parti staccate di un prodotto più complesso (si pensi, ad esempio, alle singole componenti che
formano la carrozzeria di un’auto).
Riferimenti normativi CPI – Codice della proprietà industriale, Art. 31
54. Quali sono i requisiti necessari per accedere alla tutela “industriale” di disegni e modelli?
I disegni e i modelli sono tutelabili dal punto di vista del diritto industriale mediante un’apposita registrazione presso l’UIBM – Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi.
I requisiti per avere diritto alla registrazione sono due: la novità e il carattere individuale.
Per novità si intende l’assenza di divulgazione del disegno o modello prima della presentazione della domanda di registrazione da parte
dell’autore. Tale principio subisce tuttavia alcuni temperamenti a favore dell’autore nella misura in cui in talune ipotesi espressamente
disciplinate dal legislatore una predivulgazione del disegno o del modello non fa comunque venir meno il requisito della novità. In particolare
non si riverberano negativamente sulla novità del disegno o modello le comunicazioni a terzi sotto vincolo di riservatezza, le divulgazioni
effettuate contro la volontà dell’autore nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, la circolazione del modello o
disegno al di fuori degli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, le divulgazioni effettuate dallo stesso autore
nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione.
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Il secondo requisito, come si è detto, è il carattere individuale. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che
suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia
stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.
Al riguardo appare opportuno evidenziare che la valutazione dell’individualità del disegno o modello deve essere effettuata alla stregua
del cosiddetto “utilizzatore informatore” e non quindi del consumatore medio. Ne consegue che differenze di lieve entità, che normalmente
sfuggirebbero al consumatore medio, potrebbero comunque essere apprezzabili per un utilizzatore informato, determinando così il carattere
individuale del disegno o modello.
Riferimenti normativi CPI - Codice della proprietà industriale, Artt. 32, 33 e 34
55. Come si registra un disegno o un modello e per quanto tempo si estende la tutela?
La domanda di registrazione di un disegno o modello in Italia si presenta presso una qualsiasi Camera di Commercio in formato elettronico
o cartaceo. In alternativa è possibile inviare la domanda direttamente all’UIBM per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. In ogni caso
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sono dovuti i diritti di segreteria.
La domanda va compilata su un apposito modello messo a disposizione dall’UIBM e deve essere corredata da una serie di documenti tra
cui la riproduzione grafica del disegno o modello, la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, la descrizione del disegno o modello, se
necessaria per la comprensione del disegno o modello medesimo, la designazione dell’inventore.
Attraverso un’unica domanda è possibile richiedere la registrazione per più disegni e/o modelli purché appartenenti alla medesima classe
secondo la classificazione di Locarno – ciò consente ovviamente di ottenere un risparmio sui diritti di segreteria che vengono corrisposti una
sola volta. Per esempio, una serie di tavoli e sedie sono registrabili con un’unica domanda ma lo stesso non vale per una sedia e una lampada
che devono invece formare oggetto di due domande distinte.
Lo stesso modello o disegno può inoltre presentare più varianti a condizione che si riferiscano allo stesso prodotto e non differiscano l’una
dall’altra in modo sostanziale (lampada da tavolo con base di appoggio oppure con clip).
La domanda può inoltre essere presentata dal datore di lavoro per modelli o disegni realizzati da un lavoratore subordinato a condizione che
l’opera rientri tra le mansioni del dipendente.
Da tenere presente che una volta presentata la domanda viene posta immediatamente a disposizione del pubblico insieme alle riproduzioni
grafiche o i campioni e le descrizioni; l’autore ha però la facoltà di escludere l’accessibilità per un periodo non superiore a 30 mesi dal deposito
della domanda.
Una volta presentata, la domanda viene sottoposta dall’Ufficio a una verifica di tipo tecnico-amministrativo; in questa fase, l’Ufficio può
richiedere chiarimenti o approfondimenti a cui l’interessato è tenuto a rispondere entro 60 giorni prorogabili fino a sei mesi. Terminata la fase
istruttoria, l´UIBM emette un provvedimento di rilascio o rifiuto della registrazione, contro il quale è ammesso ricorso alla Commissione dei
Ricorsi entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento.
Con la registrazione l’autore acquista i diritti di proprietà industriale sul modello o disegno registrato con effetti a partire dal momento in cui
la domanda è stata resa accessibile al pubblico; la tutela ha efficacia per cinque anni dalla data di deposito e può essere prorogata sino ad un
massimo di 25 anni, previo regolare pagamento dei diritti di rinnovo.
Riferimenti normativi CPI – Codice della proprietà industriale, Artt. 37 e 38
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56. È possibile ottenere una registrazione del modello o disegno valida per tutto il territorio comunitario?
La registrazione del modello o disegno può essere effettuata anche presso l’UAMI – Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno e in
questo caso è valida per l’intero territorio comunitario.
L’oggetto della tutela e i requisiti per accedervi sono gli stessi già visti per le registrazioni nazionali. Anche la durata è di 5 anni, prorogabile
sino a 25 anni.
L’unica particolarità degna di nota a livello comunitario è rappresentata dal fatto che un modello non registrato, ma dotato di tutti i requisiti
per una valida registrazione, forma oggetto di un diritto di privativa da parte del suo autore per un periodo di tre anni dalla data della prima
divulgazione al pubblico nell’Unione europea.
Riferimenti normativi Regolamenti nn. 6/02/CE e 2245/02/CE
57. È possibile tutelare le opere di design in base al diritto d’autore o come marchi?
Disegni e modelli sono tutelabili anche in base al diritto d’autore essendo previsto il cumulo tra la tutela della registrazione come disegno o
modello e la tutela d’autore.
Ovviamente la tutela d’autore presenta un significativo vantaggio sotto il profilo della durata,
estendendosi sino a 70 anni dalla morte dell’autore (come si è visto, la tutela industriale può
al massimo arrivare a 25 anni dal deposito della domanda di registrazione).
Per accedere alla tutela d’autore il disegno o modello deve però presentare due requisiti
ulteriori rispetto a quelli previsti per la semplice tutela industriale: il carattere creativo e il
valore artistico.
Sotto il primo profilo, la creatività è requisito trasversale a tutte le opere del diritto d’autore
e generalmente richiede che l’opera rifletta in qualche modo la personalità dell’autore,
recandone l’impronta; spesso però tale requisito viene interpretato in senso riduttivo,
reputando sufficiente ai fini della sua integrazione il semplice fatto che l’autore non abbia
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copiato da altri.
Ben più importante è il secondo requisito del valore artistico inteso a limitare la tutela d’autore alle sole opere di design di “fascia alta”. Si tratta
peraltro di un’eccezione rispetto al principio generale per cui il diritto d’autore accorda la propria tutela ad ogni opera originale dell’ingegno,
a prescindere dal suo livello artistico.
La ragione di tale eccezione va ricercata nel fatto che le opere del design sono normalmente destinate al mercato dove una privativa prolungata
nel tempo avrebbe come effetto quello di restringere la concorrenza in modo rilevante; per questo motivo, nell’ottica di un bilanciamento
degli interessi in gioco, la tutela d’autore è stata accordata alle sole opere di design “meritevoli” per il loro valore artistico.
Più complicato resta comprendere quando in concreto un modello o un disegno possa essere considerato alla stregua di un’opera tutelata dal
diritto d’autore nella misura in cui qualsiasi criterio presenta inevitabili margini di discrezionalità; per evitare tuttavia che la discrezionalità
sconfini in arbitrio appare opportuno fare riferimento a criteri legati a riconoscimenti di tipo collettivo nell’ambito di mostre, rassegne critiche,
esposizioni, etc..
Laddove un elemento di design presenti anche una particolare capacità distintiva rispetto alla provenienza del prodotto, sarà inoltre tutelabile
come marchio di forma.
Riferimenti normativi Direttiva n. 71/98/CE, CPI – Codice della proprietà industriale, Art. 44, LDA, Art. 2
(XIII) I SOCIAL MEDIA
58. Chi decide di usare i social media in azienda?
Se è vero che, nella gran parte dei casi, l’iscrizione a un sito di social media è gratuita, è anche vero che la registrazione di un profilo comporta
la conclusione di un vero e proprio contratto ad oggetto informatico (c.d. contratto di social networking).
Di conseguenza, la decisione relativa all’iscrizione dell’azienda ai servizi social deve essere presa (o quantomeno autorizzata) dal soggetto
che, in base all’organizzazione aziendale, è in grado di impegnarlo verso l’esterno.
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Tale autorizzazione è ancor più necessaria se si pensa che, di norma, l’utente dei siti di social networking non ha la possibilità di influire
sui contenuti del contratto (proponendo clausole o ottenendo la modifica di quelle già predisposte), potendo soltanto scegliere se aderire o
meno al servizio. Assume grande importanza la lettura dei termini di servizio (in inglese Terms of Service o TOS) che devono essere accettati
dall’Ente prima di poter accedere ai servizi di social media e, quindi, prima della creazione del profilo. Tali condizioni, che è opportuno
conservare al pari di qualunque altro contratto, si occupano di:
• riservatezza dei dati degli utenti (privacy policy);
• condotte consentite all’utente;
• diritti sui contenuti inseriti dagli utenti;
• limitazioni di responsabilità del fornitore.
Tra gli aspetti maggiormente rilevanti rientrano quelli legati alla privacy degli utenti e ai contenuti veicolati attraverso i canali sociali. Con
riferimento al primo aspetto, deve essere sempre garantita la conformità con quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs. n. 196/2003); invece, in relazione ai diritti d’autore e di proprietà intellettuale che l’azienda può vantare su alcuni dei
contenuti pubblicati, si deve tenere conto che alcuni provider nei propri modelli contrattuali prevedono che l’utente trasferisca al fornitore il
diritto di utilizzare, anche a fini commerciali, il materiale caricato sulle proprie piattaforme.
Riferimenti normativi: Artt. 1321, 1326, 1341, 1342 Cod. Civile; Art. 13 Codice Privacy; LDA
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59. Quali contenuti si possono pubblicare sui social media?
Nell’uso dei social media, l’Azienda deve prestare attenzione al tipo di comportamenti vietati dal gestore del social network che potrebbero
comportare la cancellazione del profilo o dell’account e alla circostanza che tutti i contenuti pubblicati sui canali social non debbano ledere i
diritti d’autore o di proprietà intellettuale di terzi soggetti (comportamento che potrebbe esporre l’azienda a contenzioso).
Nel caso di fotografie, ad esempio, nel caso in cui non si tratti di contenuti originali dell’utente, si suggerisce di ricercare immagini non coperte
da privativa, servendosi degli appositi strumenti liberamente disponibili in rete (ad es. per mezzo di strumenti quali “Google immagini” o
“Flikr” è consigliabile utilizzare – ove disponibili – “risultati utilizzabili o condivisibili liberamente” oppure “immagini coperte da licenze
Creative Commons”). In ogni caso, la pubblicazione di contenuti altrui dovrà essere accompagnato, ove presente, dal riferimento alla licenza
alla stessa applicata nonché alla fonte.
Inoltre, dal momento che i termini di servizio sono soggetti a frequente revisione e modifica da parte dei fornitori del servizio, è opportuno
monitorare l’evoluzione di questo documento in modo da valutare, volta per volta, se le modifiche possano essere accettate oppure l’azienda
debba abbandonare il social network o rivedere le categorie di contenuti da pubblicare (si pensi, ad esempio, alle campagne pubblicitarie
che ritraggano donne nella fase dell’allattamento che sono contrarie alle policy di alcuni social network e possono portare alla rimozione
dell’immagine o, addirittura, alla sospensione del profilo dell’utente che le ha postate).
Riferimenti normativi: Artt. 12, 20 e 171 LDA
60. Cos’è una social media policy?
Con il termine di “social media policy” (SMP) si indicano uno o più documenti utili a definire una serie di regole di base per coloro i quali sono
coinvolti nella gestione dei social media in azienda. L’obiettivo è formalizzare un istruzioni, che consenta di cogliere le opportunità offerte
dai social media, definendo le modalità d’uso di questi strumenti compatibili con il rapporto di lavoro e fornendo una risorsa per il lavoro
quotidiano di chi deve gestire i profili aziendali.
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La SMP è un documento composto da due parti:
- Social Media Policy interna: in cui vengono specificate le regole
di comportamento dei dipendenti e dell’organizzazione in relazione
all’uso dei Social Media;
- Social Media Policy esterna: in cui viene regolato il rapporto tra
azienda e utenti.
La Social Media Policy interna è, di norma, rivolta solo al personale
e fornisce, tra le altre, le seguenti indicazioni:
A) le modalità con cui viene gestita la presenza Social dell’azienda
dal personale (titolarità degli account, riservatezza dei codici
di accesso, “regole d’ingaggio” nella gestione dei commenti, tipo e licenza dei contenuti che possono essere diffusi sui canali aziendali);
B) Il codice di comportamento che i dipendenti devono rispettare nell’uso dei Social Media, eventualmente anche in ambito privato (possibilità
e limiti all’accesso al Web sociale dal posto di lavoro, possibilità di indicare la propria appartenenza all’azienda anche sui profili personali,
possibilità di interagire con la presenza aziendale).
Invece, nella Social Media Policy esterna, vengono:
1) le finalità perseguite sui Social Network;
2) il tipo di contenuti che saranno pubblicati e la loro licenza;
3) i comportamenti consentiti (ad es. come saranno trattati Spam, OT e post inappropriati?);
4) l’informativa ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati personali (c.d. “privacy policy”);
5) i contatti a cui gli utenti possono rivolgersi (ad esempio per segnalare abusi o violazioni del copyright).
Riferimenti normativi: LDA, art. 13 Codice Privacy
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61. Cosa posso fare se qualcuno ha attivato profili corrispondenti alla denominazione della mia azienda (o dei miei
prodotti)?
I segni distintivi dell’azienda, anche atipici, sono protetti in caso di loro uso abusivo sui social media.
Sul punto, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che l’imprenditore titolare di un segno distintivo e, in particolare, di marchio di
impresa ha il diritto di vietarne a terzi qualunque uso.
Di conseguenza, eventuali pagine e/o profili che si connotino con l’uso della denominazione dell’impresa (o dei suoi marchi) legittimano
il soggetto leso – oltre alla richiesta di rimozione della pagina/profilo al gestore del social media – ad adire l’autorità giudiziaria contro
l’interferenza confusoria e la contraffazione del marchio (in questo senso si è pronunciato il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in
materia di proprietà industriale e intellettuale, con ordinanza del 7 luglio 2011, relativa al caso di Gruppo Facebook la cui denominazione
coincideva con quella dell’azienda).
Riferimenti normativi: art. 2598 Cod. Civile; art. 20 Codice Proprietà Industriale
62. Posso utilizzare i contenuti pubblicati da altri utenti sui social media?
La pubblicazione di un da parte di un utente consente a tutti gli altri utenti di poter condividere quel contenuto (testo, video, foto, ecc.) sul
medesimo social network e su tutti i social eventualmente connessi, ma non consente di riprodurre né diffondere altrove tali contenuti senza
il consenso del titolare dei diritti (che – in assenza di altri elementi – si presume il titolare del profilo sul quale il contenuto è stato pubblicato).
Di conseguenza, per pubblicare al di fuori dei social media un ‘immagine o un testo si rende sempre necessario il consenso dell’utente che li
ha pubblicati; la giurisprudenza ha chiarito che, in caso di contestazione, si applica un inversione dell’onere della prova per cui la titolarità
dei diritti si presume in capo a chi ha pubblicato il contenuto e affinché la riproduzione non venga considerata abusiva, spetta al riproduttore
dimostrare che l’uso si è basato sul prelevamento di un file non coperto da diritti di proprietà intellettuale in capo a colui che ha pubblicato il
contenuto sul social media (in questo senso Trib. Roma, IX Sez., sent. N. 12076/2015).
Riferimenti normativi: Artt. 12, 20 LDA; art. 2598 Cod. Civile; art. 20 Codice Proprietà Industriale
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63. L’hashtag è protetto dal diritto d’autore?
Come noto, l’hashtag è una parola chiave
preceduta dal simbolo “#” inserita nel messaggio
postato dagli utenti sui social media. Viene usata
dagli utenti per raggruppare tutti i post che fanno
riferimento ad un tema e renderli più facilmente
ricercabili.
In linea di principio, anche l’hashtag potrebbe
essere coperto dal diritto d’autore nel caso in cui
ricorressero i requisiti di creatività ed originalità
previsti dalla Legge n. 633/1941. Allo stesso
modo, sussistendone i presupposti, è possibile
registrare l’hashtag come marchio, così come
è possibile contestare l’uso illegittimo fatto
da terzi di un hashtag che riproduca il segno
distintivo atipico (ad es. l’uso di un marchio
di un concorrente nel post che pubblicizza un
prodotto/servizio aziendale).
Riferimenti normativi: Artt. 1, 2, 87 e 90 171 LDA
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(XIV) I DATI
64. I dati sono tutelabili in base alla Legge sul diritto d’autore?
I singoli dati, intesi come semplici informazioni, numeri, etc., non
rappresentano un’espressione creativa dell’ingegno umano con
la conseguenza che, se considerati individualmente, non sono
tutelabili in base alla Legge sul diritto d’autore. Anche informazioni
e dati grezzi, come per esempio numeri, statistiche, rilievi, indirizzi,
etc., possono però assumere rilevanza sotto il profilo della proprietà
intellettuale nella misura in cui siano organizzati all’interno di una
banca dati.
L’art. 1 della Direttiva 96/9/CE definisce la banca dati come “una
raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente
o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a
mezzi elettronici o in altro modo”.
Al riguardo si rendono opportune due precisazioni:
-
la banca dati può essere costituita da dati ed elementi
di qualsiasi natura, compresi testi, immagini, suoni, informazioni semplici, etc.. I singoli elementi, tuttavia, devono continuare ad essere
fruibili individualmente in quanto esula dalla definizione di banca dati la fusione o l’interazione delle singoli componenti in funzione del
raggiungimento di un risultato nuovo;
-
possono entrare a far parte di una banca dati anche opere, siano esse letterarie, musicali, scientifiche, etc., tutelate autonomamente dal
diritto d’autore; in questo caso, il diritto spettante all’autore/costitutore della banca dati concorre con quello dell’autore sulla sua opera nel
senso che l’inserimento nella banca dati, da un lato, richiede la preventiva autorizzazione dell’autore, e dall’altro, lascia inalterati i diritti di
proprietà intellettuale spettanti a quest’ultimo.
Ad essere tutelata come banca dati è solo la raccolta di dati, informazioni, opere, etc. all’interno di un sistema organizzato, mentre esula da
tale forma di protezione il software eventualmente necessario per la costituzione ed il funzionamento della banca dati accessibile attraverso
79
strumenti elettronici (il software sarà ovviamente tutelabile in via autonoma come programma per elaboratore, sussistendone i relativi
presupposti).
Riferimenti normativi LDA, Artt. 1 e 2
65. Come nascono e quali sono i diritti dell’autore sulla banca dati?
La raccolta dei dati e delle informazioni di per sé non determina la nascita del diritto d’autore in capo al soggetto che si è fatto carico della loro
organizzazione all’interno di un sistema unitario i cui elementi siano accessibili individualmente.
Per accedere alla tutela del diritto d’autore, è necessario che ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
-
la banca dati rappresenta il frutto di una selezione originale di dati;
-
i dati sono ordinati secondo criteri originali.
Ciò che rileva è quindi l’apporto creativo dell’autore nella sistemazione ed organizzazione dei dati, mentre resta di per sé irrilevante la quantità
dei dati e delle informazioni raccolte.
L’ordinamento riconosce all’autore di una banca dati i diritti previsti dall’art. 64 quinquies della Legge sul diritto d’autore secondo cui:
“L’autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell’Unione
europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le vendite successive
della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera
b)”.
80
I diritti sopra menzionati durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Riferimenti normativi LDA, Artt. 25 e 64-quinquies
66. Qual è la differenza tra il diritto d’autore sulla banca dati ed il diritto sui generis del costitutore di una banca dati?
Dal diritto dell’autore di una banca dati deve essere distinto il diritto connesso (o sui generis) spettante al costitutore.
In base all’art. 102-bis della Legge sul diritto d’autore, il costitutore di una banca dati è colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione
di una banca dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo o lavoro.
L’attribuzione della qualifica di costitutore di una banca dati prescinde quindi dall’esistenza di un apporto creativo nella selezione dei dati
ovvero nella sistemazione del materiale, rilevando esclusivamente l’impegno profuso in termini di mezzi finanziari, tempo o lavoro investiti
nelle attività di costituzione e/o verifica.
Ne consegue che il ruolo di costitutore ed autore potranno coesistere in capo
al medesimo soggetto qualora all’investimento di risorse per la costituzione
della banca dati si accompagni un apprezzabile sforzo creativo dell’autore nella
selezione e organizzazione dei dati e degli altri materiali.
Peraltro, i diritti del costitutore sorgono a prescindere dal diritto d’autore e
quindi anche nel caso in cui difetti il requisito della creatività nella scelta e/o
nell’organizzazione dei dati. A differenza del diritto d’autore, il diritto connesso
del costitutore può inoltre sorgere anche in capo a una persona giuridica.
Ai sensi dell’art. 102-bis, comma 3 della Legge sul diritto d’autore
“Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto
d’autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di
esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni
stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego
della totalità o di una parte sostanziale della stessa.”
81
Per estrazione si intende “il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di
dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma”, mentre il reimpiego è rappresentato da “qualsivoglia forma di messa a
disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma”.
Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio
dell’anno successivo alla data del completamento stesso ovvero, in caso di messa a disposizione del pubblico, trascorsi quindici anni dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti, dal
momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata decorre un
autonomo termine di durata della protezione pari a quello indicato al punto precedente Affinché si possa godere del nuovo termine di
protezione, è però importante identificare espressamente la banca dati come il frutto di una modifica o integrazione sostanziale rispetto alla
precedente versione.
Riferimenti normativi LDA, Art. 102-bis
67. Quali sono i titoli per l’accesso legittimo a una banca dati e quali operazioni può compiere l’utilizzatore?
Come si è detto, l’autore di una banca dati è titolare di una serie di diritti esclusivi che gli consentono di impedire a terzi l’accesso e la
consultazione senza la sua preventiva autorizzazione.
Normalmente, quindi, un utente può avere legittimo accesso a una banca di dati solo in forza di una licenza concessa dall’autore.
La Legge sul diritto d’autore, tuttavia, prevede alcune ipotesi in cui l’accesso, la consultazione o l’impiego possono avvenire anche in assenza
di autorizzazione da parte del titolare dei diritti; in particolare sono consentiti anche senza l’autorizzazione del titolare:
a) l’accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta
nell’ambito di un’impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell’ambito di
tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto
su altro supporto sono comunque soggette all’autorizzazione del titolare del diritto;
82
b) l’impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per
effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
Quando invece si ottiene una licenza per l’accesso alla banca dati, le
operazioni consentite sono quelle di volta in volta espressamente
autorizzate nel contratto con il titolare dei diritti; tuttavia, al fine
di contemperare gli interessi di tutte le parti coinvolte, la Legge
sul diritto d’autore prevede che una volta ottenuta la licenza
per accedere a una banca dati, all’utente sono automaticamente
consentite tutte le attività soggette ad autorizzazione da parte del
titolare dei diritti (riproduzione, traduzione, etc.) nei limiti in cui
tali operazioni siano necessarie per l’accesso al contenuto della
stessa banca di dati e per il suo normale impiego; ogni clausola in
senso contrario contenuta nell’accordo di licenza deve considerarsi
nulla.
Resta inteso che la licenza può comunque vietare tutte le attività che non siano strumentali al normale impiego della banca dati, come per
esempio l’esposizione in pubblico del suo contenuto nell’ambito di presentazioni.
Nel caso del diritto connesso sulla banca dati, si è visto invece che il costitutore può vietare a terzi l’estrazione e/o il reimpiego della totalità
ovvero di una parte sostanziale del contenuto della banca dati.
Non sono invece soggette all’autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le
attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per
qualsivoglia fine effettuate dall’utente legittimo.
Questo vuol dire che se il costitutore mette a disposizione del pubblico il contenuto di una banca dati non tutelabile anche in forza del vero e
proprio diritto d’autore, il titolare del diritto non può impedire agli utenti la consultazione dei dati resi accessibili né le operazioni di estrazione
e reimpiego di parti non sostanziali purché tali attività non siano contrarie alla normale gestione della banca di dati ovvero non arrechino un
pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
Al riguardo, vale la pena di ricordare che per la giurisprudenza costituisce un’attività di estrazione soggetta ad autorizzazione del costitutore
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anche il prelievo di elementi di una banca dati con il loro contestuale inserimento in un’altra banca di dati, a seguito della semplice consultazione
a video del contenuto della prima banca dati e della valutazione individuale degli elementi in essa presenti; ciò a condizione che tale operazione
corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale del contenuto della prima banca dati (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 9 ottobre 2008,
C-304/07).
Riferimenti normativi LDA, Artt. 64-sexies e 102-bis/ter
68. Cosa sono gli open data?
Con il termine “open data” (o “dati aperti”) si indicano comunemente i dati (prevalentemente della pubblica amministrazione) che possono
essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli
con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati.
Per il legislatore italiano, sono dati di tipo aperto i dati che presentano le seguenti tre caratteristiche:
a) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;
84
b) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche, in formati aperti, sono
adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
c) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche,
oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.
Riferimenti normativi: Artt 52 e 68 Codice dell’Amministrazione Digitale
69. I dati pubblicati sui siti delle PA possono essere riutilizzati anche per finalità commerciali?
Nel nostro ordinamento, vige il principio dell’Open by default, in base al quale tutti i dati e documenti pubblicati dalle amministrazioni (ad
esempio sui propri siti) senza l’adozione di una specifica licenza, devono intendersi “dati aperti” e quindi liberamente riutilizzabili anche per
finalità commerciali.
Questo significa che è consentito a chiunque di riusare i contenuti presenti sui siti delle pubbliche amministrazioni, con l’unica precauzione
di citare la fonte (preferibilmente il nome dell’amministrazione titolare, l’url da cui è stato scaricato il dato e la data dell’accesso).
È importante specificare che l’adozione di una licenza “chiusa” da parte della pubblica amministrazione che inibisca il riutilizzo per finalità
commerciali deve essere adeguatamente motivata da parte dell’ente per essere legittima.
Riferimenti normativi: Artt 52 Codice dell’Amministrazione Digitale; Art. 7 Decreto Trasparenza
85
70. È possibile chiedere all’amministrazione di riutilizzare informazioni in suo possesso?
Si, con una precisazione: se l’informazione è pubblicata dalla pubblica amministrazione sul proprio sito non è necessario ottenere dall’ente
un’autorizzazione al riutilizzo.
Invece, con riferimento a informazioni pubbliche non ancora rese disponibili (come dati e foto, ad esempio), i soggetti che intendano riutilizzarli
possono presentare apposita richiesta. L’amministrazione esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in
forma elettronica, entro il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse.
In caso di decisione negativa, l’ente deve comunicare al richiedente i motivi del rifiuto.
Nel caso in cui, invece, la richiesta venga accolta, l’amministrazione può indicare una tariffa da corrispondere per il riutilizzo; la tariffa può
essere differente a seconda che il riutilizzo abbia o meno finalità commerciali.
Riferimenti normativi: Artt. 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. n. 36/2006
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GLOSSARIO DEI TERMINI
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|Z
A
AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Autorità indipendente di garanzia con il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le
libertà fondamentali degli utenti delle reti di comunicazione.
B
Brevetto
Titolo di proprietà industriale attraverso il quale è possibile tutelare, per un periodo di tempo limitato, un’invenzione. Possono costituire
oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità o le nuove varietà vegetali.
C
Copyright
Diritto di derivazione anglosassone che consiste nel diritto riconosciuto all’autore di controllare la produzione e la vendita delle proprie
opere dell’ingegno. Il copyright garantisce la protezione dell’opera innovativa sin dal momento in cui viene creata e la protezione è garantita
in modo automatico, senza che vi sia bisogno di una registrazione o pubblicazione ufficiale.
87
D
Diritto d’autore
Insieme di diritti facenti capo all’autore di un’opera dell’ingegno, e relativi alla paternità e allo sfruttamento economico dell’opera stessa.
Nella tutela rientrano tutte le opere di carattere creativo, quale che sia la forma di espressione utilizzata: scrittura, musica, scultura, pittura,
o, architettura, teatro, cinematografia e fotografia, programmazione informatica. Sono inoltre protette le “elaborazioni di carattere creativo”,
come le traduzioni in un’altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un’altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc ..
E
E-Book
Qualsiasi testo compiuto, organico e classificabile come monografia, disponibile in un qualsiasi formato elettronico che ne consenta la
distribuzione in rete, l’incorporazione di dati sul copyright e la lettura tramite un supporto hardware.
Spesso con il termine e-Book si indica sia l’opera in digitale che il supporto di lettura, proprio come accade per il libro, che nell’accezione
comune può indicare sia il contenuto veicolato che il mezzo veicolante.
G
GNU GPL
La GNU General Public License, comunemente indicata con l’acronimo GNU GPL o semplicemente GPL, nell’ambito del software, è la licenza
d’uso libera più diffusa.
88
H
Hashtag
In alcuni social network, parola o frase preceduta dal simbolo cancelletto (#), che permette di contrassegnare i messaggi con una parola
chiave utile a classificarli, rendendoli facilmente reperibili agli utenti interessati all’argomento.
HTML (Hyper-Text Markup Language)
Hyper Text Markup Language, è il linguaggio di programmazione universale per la realizzazione di pagine web. Il linguaggio HTML permette
di generare link a documenti diversi, consentendo l’organizzazione e la costruzione di ipertesti.
HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol)
Protocollo usato per lo scambio e il trasferimento di documenti ipertestuali nel Web.
I
Ipertesto
Documento che include collegamenti ad altri testi, consentendo percorsi di lettura differenziati. Il passaggio all’interno dell’ipertesto, da un
documento ad un altro è reso possibile dai link.
ISBN
International Standard Book Number, codice internazionale che identifica in modo univoco un libro. A partire da un codice ISBN si può
generare il codice a barre a esso collegato.
89
L
Licenza
Permesso di riprodurre o riusare materiale protetto da parte di chi detiene i diritti. Accordo contrattuale in base al quale il titolare di un diritto
di proprietà industriale (licenziante) autorizza un terzo (licenziatario) ad utilizzare l’oggetto della privativa, in genere a fronte del pagamento
di un corrispettivo (royalty).
Licenza d’uso
Documento che consente l’uso di un software a determinate condizioni (Licenze libere e Licenze proprietarie).
Licenza esclusiva
Licenza che implica l’impegno del licenziante a non fabbricare o commercializzare il prodotto brevettato (o a non utilizzare il marchio, o a non
utilizzare il disegno o modello) nel territorio del licenziatario, direttamente o tramite la concessione di licenze a terzi.
Licenze Creative Commons
Licenze che nascono dall’esigenza di permettere la libera circolazione del materiale creativo protetto dal diritto d’autore. Le licenze Creative
Commons, attraverso l’uso di apposite icone, indicano quali sono le condizioni e le libertà che l’autore concede agli utilizzatori.
Linking
- surface linking: è un collegamento che consiste nel trasferire il visitatore alla home page di un altro sito;
- deep linking: consiste nel rinviare alla pagina di un altro sito, ad una pagina interna, non alla home page;
- framing: utilizza la struttura a frame di un sito e consiste nel far comparire, all’interno di una delle cornici (in genere la principale, quella
dedicata ai contenuti), la pagina di un altro sito.
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M
Marchio
Titolo di proprietà industriale che protegge i segni distintivi finalizzati a contraddistinguere i prodotti o servizi di un’impresa dai prodotti e
servizi delle altre imprese.
Modello
Aspetto complessivo di un prodotto, in termini di caratteristiche della forma, della struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e
dell’ornamento, dove per prodotto si intende un oggetto industriale o artigianale, eventualmente inclusi i componenti destinati all’assemblaggio
per formare il prodotto complesso, gli imballaggi, i simboli grafici, i caratteri topografici e le presentazioni.
Modello di utilità
Invenzione in cui l’idea inventiva consiste nel fornire a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili, oggetti di uso in genere, particolare
efficacia o comodità di applicazione o d’impiego.
N
Nome a dominio (Domain Name System, DNS)
Un nome di dominio identifica in maniera univoca una persona, un’azienda o un’organizzazione su Internet. Il nome a dominio è l’indirizzo
web di un sito internet. Il dominio è formato da due parti principali. La prima parte è il nome che l’utente del web sceglie per identificarsi,
mentre la seconda è una sigla che può indicare un’area geografica oppure il tipo di categoria (ad esempio: .it, .fr, .com, ecc.).
O
Open data
Dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, con la sola limitazione – al massimo – della richiesta di attribuzione
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dell’autore e della redistribuzione tal quale (senza che vengano effettuate modifiche).
Open source software
Software il cui codice sorgente è liberamente accessibile, al fine di aumentare la circolazione del software stesso e dare la possibilità a chiunque
di apportare miglioramenti.
P
Plagio
È l’appropriazione indebita di un’opera d’ingegno altrui, al fine di millantarne la paternità, sfruttando i vantaggi e i diritti.
Pirateria
Illeciti commessi in violazione del diritto d’autore.
Proprietà intellettuale
Insieme dei titoli di protezione delle attività intellettuali che afferiscono alla sfera artistico-espressiva, riconducibili essenzialmente al diritto
d’autore. Nel linguaggio comune, spesso per proprietà intellettuale si intendono sia il diritto d’autore che la proprietà industriale.
R
Royalty
Compenso riconosciuto al titolare di un diritto di proprietà intellettuale, effettuato nell’ambito di un contratto di licenza, con lo scopo di poter
sfruttare il bene oggetto del diritto per fini commerciali.
92
S
Social network
Accezione inglese utilizzata nell’ambito del web per indicare i siti che rendono possibile la creazione di una rete di contatti, attraverso la
nascita e il mantenimento dei legami sociali.
Software libero
Ogni tipo di software la cui licenza d’uso consenta la libera copia, modifica e redistribuzione gratuita o a pagamento del programma.
U
U.G.C. (User-Generated Content)
Contenuti generati dagli utenti, caratteristica modalità del web 2.0 di trasformare l’utente del web da soggetto passivo a soggetto attivo.
L’UCG si serve di ambienti applicativi capaci di favorire questo tipo di contenuti, attraverso servizi online che non necessitano di specifiche
competenze tecniche.
93
GLOSSARIO NORMATIVO
(Tutte le norme indicate si intendono nella loro versione vigente e di ultima modifica)
C
CAD Codice amministrazione digitale
Decreto legislativo 07/03/2005 n° 82
Codice beni culturali e del paesaggio
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice civile
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Codice della navigazione
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327
CP - Codice Privacy
Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196
CPI - Codice proprietà industriale
Decreto legislativo 10/02/2005 n° 30
D
Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
94
Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico
Decreto Trasparenza
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 “Protezione giuridica dei disegni e dei modelli”
Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 “Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione”
L
LDA Legge sul diritto d’autore
Legge 22 aprile 1941, n. 633
Legge 7 marzo 2001, n. 62
“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”
Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Disposizioni sulla stampa
Legge 15 aprile 2004, n. 106
“Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”
Legge 5 agosto 1981, n. 416
Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
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R
Regolamento ENAC
Regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” - Edizione del 16 luglio 2015
Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore
Delibera AGCOM 680/13/Cons del 12 dicembre 2013
Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari
Regolamento (CE) N. 2245/2002 del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su
disegni e modelli comunitari
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derivate dall’originale, ma non a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell’opera all’autore.
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