CRIMINE ANIMALE Reati su animali, normativa e giurisprudenza tra presente e futuro AVV. MARIANNA SALA IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE. Teoria e prassi alla luce delle novità giurisprudenziali ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Università E Campus, Novedrate - 22 maggio 2015 1. LA CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ANIMALE: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA LA QUESTIONE ANIMALE La questione animale, fino a poco tempo fa relegata al campo dell’animalismo militante, occupa ormai spazi sempre più centrali non solo in ambito etico, ma anche economico, medico, alimentare e dietetico e, soprattutto, giuridico. Confrontando, anche superficialmente, la legislazione animale italiana ed europea degli anni ’90 con quella del 2013 emerge con chiarezza una stupefacente fruttificazione giuridica, forse superiore a quella di ogni altro ramo del diritto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE (sino agli anni ‘90) Il nostro sistema giuridico tradizionale è alquanto contraddittorio nel modo in cui considera gli animali: • nel diritto amministrativo molte norme – in tema di allevamento, trasporto, mattazione, commercio … - offrono talune garanzie, almeno sotto il profilo collettivo; • secondo il diritto civile (artt. 812, 820 e 923 c.c.), gli animali sono mere cose mobili oggetto di diritti reali; • il diritto penale, con il previgente art. 727 c.p. tutelava solo il maltrattamento e l’abbandono di animali contraddittorietà giustificata in base alla naturale stratificazione delle leggi nel tempo, che riflette l’evoluzione non solo economica, ma anche culturale. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA ANNI ’90: SI APRE UNA NUOVA STAGIONE GIURIDICA stupefacente fruttificazione di leggi, decreti, ordinanze ministeriali a tutela degli animali, volti a rimarcare l’importanza degli animali all’interno delle società Dagli anni ‘90 il sistema giuridico italiano subisce profonde modifiche in senso favorevole alla tutela degli animali, grazie a: I. Principi giuridici di derivazione europea II. Nuovi interventi della legislazione italiana III. Giurisprudenza ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA I. Principi giuridici di derivazione europea a) TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA siglato a Lisbona il 13.12.2007, ratificato in Italia con Legge 130/2008 ART. 13 TRATTATO DI LISBONA: animali = esseri senzienti «Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno (…) l’Unione Europea e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale» Si tratta di una disposizione di fondamentale importanza, in quanto rappresenta una norma primaria dell’Unione e, come tale, direttamente applicabile agli Stati membri Non solo. In mancanza di una Costituzione europea, si può affermare che i principi di cui al Trattato di Lisbona hanno valore paracostituzionale, in quanto rappresentano i fondamenti su cui poggia l’Unione Europea. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA b) CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (Strasburgo, 13.11.1987) - ratificata in Italia con la Legge 201/2010 si prevede che: “l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”, e “in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” si afferma “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”. La normativa di matrice europea (già applicabile al nostro ordinamento) impone all’interprete il ricorso a un «favor animalis» quale canone ermeneutico per l’interpretazione della normativa italiana ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA II. Legislazione italiana. Nuovi interventi. - Legge 281/1991 «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» art. 1: «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale» - Legge 189/2004: introdotto nel codice penale il nuovo Titolo IX-bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” previste nuove figure delittuose c.d. ANIMALICIDIO (544 bis c.p.) maltrattamento di animali (544 ter) c.d. ANIMALICIDIO (544 bis c.p.) Art. 544 bis Uccisione di animali: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. Art. 575. Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. maltrattamento di animali (544 ter) I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. [II]. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. [III]. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Es. maltrattamento di animali (544 ter) sottoporre l’animale a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche Condanna per zooerastia (Cass. Pen., sez. III, 2012/5979) consistente nel compimento di atti sessuali con animali, finalizzati, nel caso specifico, alle riprese di un film pornografico Il delitto a danno dell’animale si configura solo se il comportamento dannoso è tenuto «per crudeltà o senza necessità» Dunque, l’uccisione o il maltrattamento che siano «necessitati» non integrano la fattispecie delittuosa v. art. 19 ter disp. att. c.p. le disposizioni del Titolo IX bis del Libro II del c.p. non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali «vecchia» interpretazione: immunità ex art. 19 ter Pur in presenza di una situazione in sé idonea ad integrare il delitto di uccisione o di maltrattamento, il fatto non sarebbe punibile, perché non sarebbe previsto dalla legge come reato. L’art. 19 ter disp att c.p. escluderebbe dal novero delle fattispecie punibili quelle attività umane che hanno un rilievo sia di carattere commerciale che ludico, ovvero un risvolto di carattere economico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA «nuova» interpretazione: piena applicabilità dei delitti di cui al capo IX bis cod. pen. alle attività con animali La Cassazione ribalta la prospettiva: la precedente interpretazione costituiva un travisamento dell’art. 19 ter L'art. 19 ter disp. coord. c.p. esclude l'applicabilità del reato previsto dall'art. 544 ter c.p. e delle altre disposizioni del titolo IX bis, libro secondo, c.p. all'attività circense ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purché siano svolte nel rispetto della normativa di settore. (Cassazione Pen. 2012/11606) • l'eccezione ex art. 19 ter serve per giustificare quelle offese (alla vita e alla integrità fisica degli animali) previste dalle leggi speciali ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato. Le attività obbiettivamente lesive della vita o salute degli animali devono essere svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano CIRCHI: Cassazione Penale, III, 6-26 marzo 2012, n. 11606 L’attività circense è disciplinata dalla Legge 1968/337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante’’ tale normativa non scrimina in alcun modo condotte integranti maltrattamento quindi gli animali oggetto di spettacoli circensi non possono essere maltrattati e costretti a condizioni di vita abbrutenti ADDESTRAMENTO DETEZIONE TRASPORTO CITES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA DELFINARI: Cassazione Penale, III, 27.3.2014, n. 39159 Collocare animali (nella specie, delfini) in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità e delle condizioni tecniche integra la "sottoposizione a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale" punita dall'art. 544 ter c.p. in quanto forma di maltrattamento di animali DETENZIONE INCOMPATIBILE: delitto 544 ter c.p. o contravvenzione 727 c.p.? Discusso – qui Cass. dice che è sempre delitto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA MACELLAZIONE anatre sgozzate in ristorante a Milano – condanna per maltrattamento TRIB. MILANO, 10.2.2012 - SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO DEL REATO IN DANNO DI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO ALIMENTARE Il Tribunale di Milano ha condannato, in primo grado, a due mesi di reclusione per il reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) i dipendenti di un ristorante cinese di Milano che, nel giugno del 2010, erano stati sorpresi a sgozzare anatre. Prima di essere sgozzate, le anatre erano state legate con nastro adesivo e trasportate all’interno del ristorante in un sacchetto di plastica nero. Sopraggiungendo la Polizia, erano state uccise con tagli al collo. La tesi difensiva invocava giustificazione per il fatto che gli animali “dovevano essere macellati”, chiedendo l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Si tratta di una condanna significativa (e forse la prima nell’ambito della “ristorazione”) perché il delitto è stato riconosciuto anche se rispetto ad animali destinati al consumo alimentare. La destinazione finale delle anatre, infatti, non fa venir meno la crudeltà e l’assenza di necessità che sono stati rilevati dagli organi inquirenti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA caso-limite di ‘maltrattamento di animali’: ARAGOSTE VIVE NEL FRIGORIFERO DI UN RISTORANTE Tribunale di Firenze, ud. 14 aprile 2014 (dep.14 luglio 2014), Giudice Panteri contravvenzione di cui all'art. 727, co. 2, c.p. In occasione di due accessi alle cucine del ristorante, la Polizia Municipale aveva infatti verificato che granchi, aragoste e un astice erano detenuti, ancora vivi, all'interno di frigoriferi a temperature prossime agli zero gradi centigradi, molto inferiori a quelle delle acque nelle quali quegli animali vivono in natura. Alcuni degli animali erano anche posizionati sopra un letto di ghiaccio e astici e aragoste avevano le chele legate. Sentenza significativa, perché riconosce tutela penale anche nei confronti di animali non di affezione, ma specificamente destinati al consumo e nell'ambito di un'attività di ristorazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA VIVISEZIONE: il caso «Green Hill» • • «Green Hill» è un allevamento di cani beagle destinati alla vivisezione la Procura di Brescia ha contestato all’allevamento i delitti di uccisione e di maltrattamento di animali (uccisione, perché rinvenuti dei corpi non dichiarati e morti in circostanze ignote; maltrattamento, perché animali detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura) TRIB. BRESCIA, SEZ. I, 23.1.2015 – CONDANNA UCCISIONE All’interno di Green Hill c’era una strategia precisa – aveva detto il pm Cassiani nel corso della sua requisitoria – non c’era alcun interesse a curare i cani malati. Le cure avrebbero potuto alterare i parametri per la sperimentazione. I cani andavano quindi sacrificati CONDOTTA OMISSIVA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA Cass. Pen., 28 febbraio – 11 aprile 2013, n. 16497 Sul maltrattamento applicato agli animali destinati alla vivisezione • la Cassazione chiarisce come la ratio dell'art. 19 ter disp. att. c.p. è la necessità di scriminare attività che, già riconosciute come lecite dalle leggi speciali, possano essere obiettivamente lesive della vita e della salute degli animali In pratica, dette attività cd speciali che prevedono il maltrattamento e l’uccisione di animali per scopi commerciali (in questo caso la vivisezione), devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della normativa speciale stessa come espressione del principio della necessaria coerenza dell'ordinamento giuridico La normativa speciale di cui al d.lgs 116 del 1992 (art. 6 – sperimentazione; allegato II - allevamento) pone i limiti che non devono essere oltrepassati in entrambe dette attività, pena, diversamente, secondo quanto previsto dall'art. 14, l'integrazione, "salvo che il fatto costituisca reato", di illeciti amministrativi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA - «CODICE DEL TURISMO» (d. lgs. 2011/79) (Ministro del Turismo: on. Brambilla) art. 30: «lo Stato promuove ogni iniziativa volta a agevolare e favorire l’accesso ai pubblici servizi e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito» - nuovo «CODICE DELLA STRADA» (l. 120/2010) Legge 120 / 2010 - riforma del Codice della Strada, che ha fissato l’obbligo di fermarsi a soccorrere l’animale ferito in caso di incidente e individua le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato «in stato di necessità» equiparato il diritto di soccorso dell’animale ferito in un incidente a quello dell’umano Art. 189, comma 9 bis, d. lgs. 285/1992 «L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».” Una serie di Ordinanze ministeriali su temi quali l’anagrafe canina e i microchip, i palii con cavalli e asini - provvedimenti in parte tuttora in vigore, perlopiù positivi, che non hanno però visto la loro trasformazione in leggi. Attuazione delle direttive europee in tema di: - “protezione dei polli allevati per la produzione di carne” (2007/43 con D. Lgs. 181/2010) - “protezione dei suini in allevamento” (2008/120 con D.Lgs 122/2011). ULTERIORI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI: - protezione della fauna selvatica (direttiva europea 2009/147, Legge 96/2010, D. Lgs. 121/2011 ha inserito nel cod. pen. gli artt. 727-bis e 733-bis in riferimento alla direttiva comunitaria 2088/99 sul danno ambientale. - Divieto di commercializzazione di pellicce di cane e gatto (Art. 49 d. lgs. 47/2010, rafforza le sanzioni principio legislativo già sancito dall’art. 2 l. 189/2004 Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) - Divieto di commercio di prodotti derivati dalle foche (art. 49 l. 2010/96, la “Comunitaria 2009” – rafforza la normativa nazionale ex art. 2 l. 189/2004) Stop ai test cosmetici su animali 11 marzo 2013: è entrato in vigore l’ultimo stop previsto dalla Direttiva 2003/15 che impone il divieto di sperimentare su animali, o importare, anche gli ingredienti oltre ai prodotti cosmetici. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA LA RIFORMA SUL CONDOMINIO Legge 220 / 2012 – in vigore dal 18 giugno 2013 Art. 1138 c.c., nuovo ultimo co. <<le norme del regolamento [di condominio, n.d.r.] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici>>. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA III. La giurisprudenza Sempre a livello nazionale, la giurisprudenza sta dimostrando una crescente sensibilità verso la «questione animale» A titolo esemplificativo, si segnalano: - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI VISITA IN CARCERE da parte del cane del detenuto decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli (24.10.2006): si riconosce al cane del detenuto la qualifica di membro della famiglia e si rimuove l’ostacolo “di specie” alla visita in carcere Diritto di visita presso ospedali / centri per anziani Tribunale di Varese, Sez. I Civ., 7.12.2011, dott. Buffone RAPPORTO UOMO – ANIMALE = attività realizzatrice della personalità umana ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA Separazione tra coniugi Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., decreto 13.3.2013 L'animale non può essere più collocato nell'area semantica concettuale delle "cose" dovendo essere riconosciuto come "essere senziente". Non essendo l'animale una «cosa», bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi – in sede di separazione quella di regolarne la permanenza presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA 2. Conclusioni e prospettive future a) ANIMALI DI «SERIE A» E DI «SERIE B»? Per quanto l’applicazione della normativa penale sia ormai riconosciuta a tutte le specie animali, il nostro ordinamento continua a trattare in modo diverso GLI ANIMALI DOMESTICI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE GLI ANIMALI DA REDDITO TUTELA MINIMA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA b) CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ANIMALE DOMESTICO da res a soggetto DOMESTICO (O «DA COMPAGNIA» O FAMILIARE) PER CERTI VERSI E’ SOGGETTO DI DIRITTO, PER ALTRI UN OGGETTO (art. 812 c.c.) DA REDDITO DA OGGETTO STA ACQUISENDO SEMPRE PIU’ DIRITTI, CHE CONSIDERANO IL SUO «ESSERE SENZIENTE» tutela dell’uomo al possesso di un animale (es. eliminati i divieti condominiali; risarcimento del danno morale in caso di perdita del pet) CONTENUTO DEL DIRITTO Anim. Dom. tutela dell’animale in sé (tutela dalla sofferenza, diritto a vivere in modo etologicamente compatibile con le proprie caratteristiche; «diritto di abbaiare» v. Cass. 26.3.2008 n. 7856) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA incongruenze dell’ordinamento giuridico attuale: la pignorabilità degli animali domestici Fra i beni pignorabili vi sono anche il cane o il gatto di casa. Purtroppo lo sono, legalmente, per decisione di un Giudice su istanza del creditore, poiché “beni mobili”, considerati ancora oggetti dal Codice Civile, come un quadro o un tavolo, e quindi pienamente assoggettabili al relativo articolo 2905 c.c. per il sequestro conservativo e la possibile relativa messa all’incanto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA Auspicio: riforma costituzionale in tema di tutela dell’animale La profonda contraddittorietà che caratterizza l’ordinamento giuridico italiano potrebbe essere superata grazie a una modifica costituzionale, che dia veste formale al principio di tutela degli animali, così da dare piena armonizzazione alle norme di diritto interno Animali da res a soggetti, senza che ciò comprometta la specificità dei diritti umani L’art. 812 c.c. (animali = beni mobili) non corrisponde più al comune sentire e non tiene conto dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA Auspicio: riforma costituzionale in tema di tutela dell’animale Non si tratterebbe di un unicum – v. già la Costituzione tedesca, la Costituzione svizzera In Gran Bretagna Welfare Act U.S.A. – Giudice riconosce lo stato di «detenuti» a due scimpanzè utilizzati per la sperimentazione Per la prima volta negli Usa, un giudice ha equiparato la condizione dei due primati a quella dei detenuti umani. In particolare Barbara Jaffe, giudice della Suprema Corte di New York, ha accolto la richiesta di «habeas corpus» per Hercules e Leo posta dall’organizzazione animalista Nonhuman Rights Project. Questo significa che i due «prigionieri» (in questo caso probabilmente chi li rappresenta) dovranno comparire davanti al giudice che valuterà le motivazioni della loro «detenzione», giudicherà se si tratta di una detenzione arbitraria o meno, ed eventualmente ne stabilirà il rilascio. Lo stesso iter legale che verrebbe seguito se i due detenuti fossero umani Grazie per l’attenzione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA