IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE – AVV. MARIANNA SALA

CRIMINE ANIMALE
Reati su animali, normativa e giurisprudenza tra presente e futuro
AVV. MARIANNA SALA
IL DIRITTO ANIMALE VIGENTE.
Teoria e prassi alla luce delle novità giurisprudenziali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Università E Campus, Novedrate - 22 maggio 2015
1. LA CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ANIMALE:
EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
LA QUESTIONE ANIMALE
La questione animale, fino a poco tempo fa relegata al campo dell’animalismo militante, occupa
ormai spazi sempre più centrali non solo in ambito etico, ma anche economico, medico,
alimentare e dietetico e, soprattutto, giuridico. Confrontando, anche superficialmente, la
legislazione animale italiana ed europea degli anni ’90 con quella del 2013 emerge con
chiarezza una stupefacente fruttificazione giuridica, forse superiore a quella di ogni altro ramo
del diritto.
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IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE
(sino agli anni ‘90)
Il nostro sistema giuridico tradizionale è alquanto contraddittorio nel modo in cui
considera gli animali:
•
nel diritto amministrativo molte norme – in tema di allevamento, trasporto,
mattazione, commercio … - offrono talune garanzie, almeno sotto il profilo
collettivo;
•
secondo il diritto civile (artt. 812, 820 e 923 c.c.), gli animali sono mere cose
mobili oggetto di diritti reali;
•
il diritto penale, con il previgente art. 727 c.p. tutelava solo il maltrattamento
e l’abbandono di animali
contraddittorietà giustificata in base alla naturale stratificazione delle leggi nel
tempo, che riflette l’evoluzione non solo economica, ma anche culturale.
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ANNI ’90: SI APRE UNA NUOVA STAGIONE GIURIDICA
stupefacente fruttificazione di leggi, decreti, ordinanze ministeriali a tutela degli animali,
volti a rimarcare l’importanza degli animali all’interno delle società
Dagli anni ‘90 il sistema giuridico italiano subisce
profonde modifiche in senso favorevole alla tutela
degli animali, grazie a:
I. Principi giuridici di derivazione europea
II. Nuovi interventi della legislazione italiana
III. Giurisprudenza
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I. Principi giuridici di derivazione europea
a) TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
siglato a Lisbona il 13.12.2007, ratificato in Italia con Legge 130/2008
ART. 13 TRATTATO DI LISBONA: animali = esseri senzienti
«Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori
dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno (…) l’Unione
Europea e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia
di benessere degli animali in quanto esseri senzienti rispettando nel contempo
le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per
quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio
regionale»
Si tratta di una disposizione di fondamentale importanza, in quanto rappresenta
una norma primaria dell’Unione e, come tale, direttamente applicabile agli Stati
membri
Non solo. In mancanza di una Costituzione europea, si può affermare che i
principi di cui al Trattato di Lisbona hanno valore paracostituzionale, in
quanto rappresentano i fondamenti su cui poggia l’Unione Europea.
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b) CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
(Strasburgo, 13.11.1987) - ratificata in Italia con la Legge 201/2010 si prevede che:
“l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”, e
“in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli
animali da compagnia” si afferma “l’importanza degli animali da
compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità
della vita e dunque il loro valore per la società”.
La normativa di matrice europea (già applicabile al nostro
ordinamento) impone all’interprete il ricorso a un «favor
animalis» quale canone ermeneutico per l’interpretazione della
normativa italiana
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II. Legislazione italiana. Nuovi interventi.
- Legge 281/1991 «Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo»
art. 1: «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro
abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale»
- Legge 189/2004: introdotto nel codice penale il
nuovo Titolo IX-bis “Dei delitti contro il sentimento
per gli animali”
previste nuove figure delittuose
c.d. ANIMALICIDIO (544 bis c.p.)
maltrattamento di animali (544 ter)
c.d. ANIMALICIDIO (544 bis c.p.)
Art. 544 bis Uccisione di animali: Chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagiona la
morte di un animale è punito con la reclusione
da quattro mesi a due anni.
Art. 575. Omicidio. Chiunque cagiona la morte
di un uomo è punito con la reclusione non
inferiore ad anni ventuno.
maltrattamento di animali (544 ter)
I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a
diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
[II]. La stessa pena si applica a chiunque somministra
agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero
li sottopone a trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi.
[III]. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo
comma deriva la morte dell'animale.
Es. maltrattamento di animali (544 ter)
sottoporre l’animale a comportamenti insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche
Condanna per zooerastia (Cass. Pen., sez. III,
2012/5979)
consistente nel compimento di atti sessuali con
animali, finalizzati, nel caso specifico, alle riprese di un
film pornografico
Il delitto a danno dell’animale si configura solo se il
comportamento dannoso è tenuto «per crudeltà o senza
necessità»
Dunque, l’uccisione o il maltrattamento che siano «necessitati»
non integrano la fattispecie delittuosa
v. art. 19 ter disp. att. c.p.
le disposizioni del Titolo IX bis del Libro II del c.p. non si
applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di
caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica
sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché
dalle altre leggi speciali in materia di animali
«vecchia» interpretazione: immunità ex art. 19 ter
Pur in presenza di una situazione in sé idonea ad integrare il
delitto di uccisione o di maltrattamento, il fatto non sarebbe
punibile, perché non sarebbe previsto dalla legge come reato.
L’art. 19 ter disp att c.p. escluderebbe dal novero delle
fattispecie punibili quelle attività umane che hanno un rilievo sia
di carattere commerciale che ludico, ovvero un risvolto di
carattere economico.
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«nuova» interpretazione: piena applicabilità dei delitti di
cui al capo IX bis cod. pen. alle attività con animali
La Cassazione ribalta la prospettiva: la precedente interpretazione costituiva un
travisamento dell’art. 19 ter
L'art. 19 ter disp. coord. c.p. esclude l'applicabilità del reato previsto dall'art.
544 ter c.p. e delle altre disposizioni del titolo IX bis, libro secondo, c.p.
all'attività circense ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purché siano
svolte nel rispetto della normativa di settore.
(Cassazione Pen. 2012/11606)
• l'eccezione ex art. 19 ter serve per giustificare quelle offese (alla vita e
alla integrità fisica degli animali) previste dalle leggi speciali
 ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere
penalmente valutato.
Le attività obbiettivamente lesive della vita o salute degli animali devono
essere svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché
considerate socialmente adeguate al consesso umano
CIRCHI: Cassazione Penale, III, 6-26
marzo 2012, n. 11606
L’attività circense è disciplinata dalla Legge 1968/337 "Disposizioni sui circhi equestri e
sullo spettacolo viaggiante’’
 tale normativa non scrimina in alcun modo condotte integranti maltrattamento 
quindi gli animali oggetto di spettacoli circensi non possono essere maltrattati e
costretti a condizioni di vita abbrutenti
ADDESTRAMENTO
DETEZIONE
TRASPORTO
CITES
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DELFINARI: Cassazione Penale, III,
27.3.2014, n. 39159
Collocare animali (nella specie, delfini) in ambienti inadatti alla loro naturale
esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità e delle
condizioni tecniche integra la "sottoposizione a comportamenti insopportabili per le
caratteristiche etologiche dell'animale" punita dall'art. 544 ter c.p. in quanto forma di
maltrattamento di animali
DETENZIONE INCOMPATIBILE:
delitto 544 ter c.p. o contravvenzione 727 c.p.?
Discusso – qui Cass. dice che è sempre delitto
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MACELLAZIONE anatre sgozzate in
ristorante a Milano – condanna per
maltrattamento
TRIB. MILANO, 10.2.2012 - SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO DEL REATO IN DANNO DI ANIMALI
DESTINATI AL CONSUMO ALIMENTARE
Il Tribunale di Milano ha condannato, in primo grado, a due mesi di reclusione per il reato di
maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) i dipendenti di un ristorante cinese di Milano che, nel
giugno del 2010, erano stati sorpresi a sgozzare anatre.
Prima di essere sgozzate, le anatre erano state legate con nastro adesivo e trasportate all’interno del
ristorante in un sacchetto di plastica nero. Sopraggiungendo la Polizia, erano state uccise con tagli al
collo.
La tesi difensiva invocava giustificazione per il fatto che gli animali “dovevano essere macellati”,
chiedendo l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Si tratta di una condanna significativa (e forse la prima nell’ambito della “ristorazione”) perché il delitto
è stato riconosciuto anche se rispetto ad animali destinati al consumo alimentare.
La destinazione finale delle anatre, infatti, non fa venir meno la crudeltà e
l’assenza di necessità che sono stati rilevati dagli organi inquirenti.
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caso-limite di ‘maltrattamento di animali’:
ARAGOSTE VIVE NEL FRIGORIFERO
DI UN RISTORANTE
Tribunale di Firenze, ud. 14 aprile 2014 (dep.14 luglio 2014), Giudice Panteri
contravvenzione di cui all'art. 727, co. 2, c.p.
In occasione di due accessi alle cucine del ristorante, la Polizia Municipale aveva
infatti verificato che granchi, aragoste e un astice erano detenuti, ancora vivi,
all'interno di frigoriferi a temperature prossime agli zero gradi centigradi, molto
inferiori a quelle delle acque nelle quali quegli animali vivono in natura. Alcuni degli
animali erano anche posizionati sopra un letto di ghiaccio e astici e aragoste avevano
le chele legate.
Sentenza significativa, perché riconosce tutela penale anche nei confronti
di animali non di affezione, ma specificamente destinati al consumo e
nell'ambito di un'attività di ristorazione
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VIVISEZIONE: il caso
«Green Hill»
•
•
«Green Hill» è un allevamento di cani beagle destinati alla vivisezione
la Procura di Brescia ha contestato all’allevamento i delitti di uccisione e di
maltrattamento di animali (uccisione, perché rinvenuti dei corpi non dichiarati e morti
in circostanze ignote; maltrattamento, perché animali detenuti in condizioni
incompatibili con la loro natura)
TRIB. BRESCIA, SEZ. I, 23.1.2015 – CONDANNA UCCISIONE
All’interno di Green Hill c’era una strategia precisa – aveva detto il pm Cassiani nel corso
della sua requisitoria – non c’era alcun interesse a curare i cani malati. Le cure avrebbero
potuto alterare i parametri per la sperimentazione. I cani andavano quindi sacrificati 
CONDOTTA OMISSIVA
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Cass. Pen., 28 febbraio – 11 aprile 2013, n. 16497
Sul maltrattamento applicato agli animali destinati alla vivisezione
•
la Cassazione chiarisce come la ratio dell'art. 19 ter disp. att. c.p. è la
necessità di scriminare attività che, già riconosciute come lecite dalle leggi
speciali, possano essere obiettivamente lesive della vita e della salute degli
animali
In pratica, dette attività cd speciali che prevedono il maltrattamento e l’uccisione
di animali per scopi commerciali (in questo caso la vivisezione), devono essere
svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della
normativa speciale stessa come espressione del principio della necessaria
coerenza dell'ordinamento giuridico
La normativa speciale di cui al d.lgs 116 del 1992 (art. 6 – sperimentazione;
allegato II - allevamento) pone i limiti che non devono essere oltrepassati in
entrambe dette attività, pena, diversamente, secondo quanto previsto dall'art. 14,
l'integrazione, "salvo che il fatto costituisca reato", di illeciti amministrativi
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- «CODICE DEL TURISMO» (d. lgs. 2011/79)
(Ministro del Turismo: on. Brambilla)
art. 30: «lo Stato promuove ogni iniziativa volta a agevolare e favorire
l’accesso ai pubblici servizi e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con
animali domestici al seguito»
- nuovo «CODICE DELLA STRADA» (l. 120/2010)
Legge 120 / 2010 - riforma del Codice della Strada, che ha fissato
l’obbligo di fermarsi a soccorrere l’animale ferito in caso di incidente e
individua le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi
condizioni di salute può essere considerato «in stato di necessità»
 equiparato il diritto di soccorso dell’animale ferito in un incidente a
quello dell’umano
Art. 189, comma 9 bis, d. lgs. 285/1992 «L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito
o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli
obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali
d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».”
Una serie di Ordinanze ministeriali su temi quali l’anagrafe canina e
i microchip, i palii con cavalli e asini - provvedimenti in parte tuttora
in vigore, perlopiù positivi, che non hanno però visto la loro
trasformazione in leggi.
Attuazione delle direttive europee in tema di:
- “protezione dei polli allevati per la produzione di carne” (2007/43
con D. Lgs. 181/2010)
- “protezione dei suini in allevamento” (2008/120 con D.Lgs
122/2011).
ULTERIORI INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI:
- protezione della fauna selvatica (direttiva europea
2009/147, Legge 96/2010, D. Lgs. 121/2011 ha
inserito nel cod. pen. gli artt. 727-bis e 733-bis in
riferimento alla direttiva comunitaria 2088/99 sul
danno ambientale.
- Divieto di commercializzazione di pellicce di cane
e gatto (Art. 49 d. lgs. 47/2010, rafforza le sanzioni principio legislativo già sancito dall’art. 2 l. 189/2004 Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
- Divieto di commercio di prodotti derivati dalle
foche (art. 49 l. 2010/96, la “Comunitaria 2009” –
rafforza la normativa nazionale ex art. 2 l. 189/2004)
Stop ai test cosmetici su animali
11 marzo 2013: è entrato in vigore l’ultimo stop previsto
dalla
Direttiva
2003/15
che
impone
il
divieto
di
sperimentare su animali, o importare, anche gli ingredienti
oltre ai prodotti cosmetici.
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LA RIFORMA SUL CONDOMINIO
Legge 220 / 2012 – in vigore dal 18 giugno 2013
Art. 1138 c.c., nuovo ultimo co. <<le norme del
regolamento [di condominio, n.d.r.] non possono vietare di
possedere o detenere animali domestici>>.
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III. La giurisprudenza
Sempre a livello nazionale, la giurisprudenza sta dimostrando
una crescente sensibilità verso la «questione animale»
A titolo esemplificativo, si segnalano:
- RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI VISITA IN CARCERE da parte del cane
del detenuto
decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli (24.10.2006): si riconosce al
cane del detenuto la qualifica di membro della famiglia e si rimuove
l’ostacolo “di specie” alla visita in carcere
Diritto di visita presso ospedali / centri per anziani
Tribunale di Varese, Sez. I Civ., 7.12.2011, dott. Buffone
RAPPORTO UOMO – ANIMALE =
attività realizzatrice
della personalità umana
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Separazione tra coniugi
Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., decreto 13.3.2013
L'animale
non
può
essere
più
collocato
nell'area
semantica
concettuale delle "cose" dovendo essere riconosciuto come "essere
senziente". Non essendo l'animale una «cosa», bensì un essere
senziente, è legittima facoltà dei coniugi – in sede di separazione quella di regolarne la permanenza presso l'una o l'altra abitazione e le
modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento
dello stesso.
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2. Conclusioni e prospettive future
a) ANIMALI DI «SERIE A» E DI «SERIE B»?
Per quanto l’applicazione della normativa penale sia ormai riconosciuta a tutte
le specie animali, il nostro ordinamento continua a trattare in modo diverso
GLI ANIMALI
DOMESTICI
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
GLI ANIMALI
DA REDDITO
TUTELA MINIMA
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b) CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ANIMALE DOMESTICO
da res a soggetto
DOMESTICO
(O «DA COMPAGNIA» O FAMILIARE)  PER CERTI VERSI E’ SOGGETTO DI DIRITTO,
PER ALTRI UN OGGETTO (art. 812 c.c.)
DA REDDITO
 DA OGGETTO STA ACQUISENDO SEMPRE PIU’ DIRITTI,
CHE CONSIDERANO IL SUO «ESSERE SENZIENTE»
tutela dell’uomo al possesso di un animale
(es. eliminati i divieti condominiali; risarcimento del
danno morale in caso di perdita del pet)
CONTENUTO
DEL DIRITTO
Anim. Dom.
tutela dell’animale in sé
(tutela dalla sofferenza, diritto a vivere in modo etologicamente compatibile
con le proprie caratteristiche; «diritto di abbaiare» v. Cass. 26.3.2008 n. 7856)
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 incongruenze dell’ordinamento giuridico attuale:
la pignorabilità degli animali domestici
Fra i beni pignorabili vi sono anche il cane o il gatto di
casa. Purtroppo lo sono, legalmente, per decisione di
un Giudice su istanza del creditore, poiché “beni
mobili”, considerati ancora oggetti dal Codice Civile,
come un quadro o un tavolo, e quindi pienamente
assoggettabili al relativo articolo 2905 c.c. per il
sequestro conservativo e la possibile relativa messa
all’incanto.
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Auspicio: riforma costituzionale
in tema di tutela dell’animale
La profonda contraddittorietà che caratterizza l’ordinamento
giuridico italiano potrebbe essere superata grazie a una
modifica costituzionale, che dia veste formale al principio di
tutela degli animali, così da dare piena armonizzazione alle
norme di diritto interno
Animali da res a soggetti, senza che ciò comprometta la
specificità dei diritti umani
L’art. 812 c.c. (animali = beni mobili) non corrisponde più al
comune sentire e non tiene conto dell’evoluzione legislativa e
giurisprudenziale
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Auspicio: riforma costituzionale
in tema di tutela dell’animale
Non si tratterebbe di un unicum – v. già la Costituzione tedesca, la
Costituzione svizzera
In Gran Bretagna  Welfare Act
U.S.A. – Giudice riconosce lo stato di
«detenuti» a due scimpanzè
utilizzati per la sperimentazione
Per la prima volta negli Usa, un giudice ha equiparato la
condizione dei due primati a quella dei detenuti umani. In
particolare Barbara Jaffe, giudice della Suprema Corte di
New York, ha accolto la richiesta di «habeas corpus» per
Hercules e Leo posta dall’organizzazione animalista
Nonhuman Rights Project. Questo significa che i due
«prigionieri» (in questo caso probabilmente chi li
rappresenta) dovranno comparire davanti al giudice che
valuterà le motivazioni della loro «detenzione», giudicherà
se si tratta di una detenzione arbitraria o meno, ed
eventualmente ne stabilirà il rilascio. Lo stesso iter legale
che verrebbe seguito se i due detenuti fossero umani
Grazie per l’attenzione
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