STATUTO DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E' costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi e degli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile, denominata "Terre d’Acqua della Provincia Aurea s. r. l.". La società potrà agire anche con la sigla “Terre d’Acqua s. r. l.” o “TdA s. r. l.” ARTICOLO 2 – SEDE La società ha sede nel Comune di Trino, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. ARTICOLO 3 – DURATA La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2030. ARTICOLO 4 – OGGETTO La società si propone la promozione dell’interesse pubblico generale nell’interesse e su incarico degli enti locali soci ed in particolare l’avvio di una nuova vocazione turistica del territorio trinese e vercellese, con la riaffermazione delle matrici che affondano le loro radici nella storia dell’antica Vercelli e del Marchesato del Monferrato e nelle tradizioni, anche religiose, che ne hanno vivificato lo sviluppo sociale, economico e culturale; il coordinamento, la promozione e la realizzazione di manifestazioni culturali, storiche, folcloristiche, di collante e di promozione del territorio trinese e vercellese nei territori che si fronteggiano e si spartiscono diversi tratti comuni dove corrono il Po, la Sesia e la Dora Baltea, come quelli alessandrini, novaresi, lomellinesi e chivassesi, oltre che nell’ambito regionale, piuttosto che nazionale e internazionale; la valorizzazione dell’insieme delle risorse locali, per favorire lo sviluppo dell’area e della popolazione interessata in termini economici e sociali. A tal fine su incarico dei soci e nel loro interesse e nell’interesse delle relative comunità locali, la società potrà svolgere le seguenti attività: - la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l’insediamento di attività economiche – produttive, nonché gli interventi di ristrutturazione, razionalizzazione e recupero di immobili industriali ed artigianali già esistenti; - gli interventi di ristrutturazione, razionalizzazione e recupero di immobili civili, industriali ed artigianali già esistenti in centri urbani, ivi compresa l’attività di riprogettazione e recupero di centri storici e la loro successiva gestione; - la gestione e l’attuazione, in convenzione con la UE, lo Stato o con gli Enti Regionali e locali di programmi di intervento finalizzati al recupero dell’occupazione, includendo tra gli altri l’erogazione di aiuti alle imprese, nella misura “de minimis” o comunque nel rispetto della disciplina sugli aiuti di stato, per la creazione di nuovi posti di lavoro, la creazione di nuove iniziative economiche con particolare riferimento ai giovani e a situazioni di autoimpiego; - la realizzazione di infrastrutture funzionali alle attività produttive; - la creazione di incentivi allo sviluppo dell’innovazione e della ricerca nelle piccole e medie imprese (PMI), nell’artigianato, nel commercio, nel settore della promozione turistica, nell’ambito della normativa nazionale e comunitaria. La Società opererà con criteri di economicità, agendo nell'ambito della programmazione regionale piemontese, si ispirerà alle linee di pianificazione economica e territoriale degli Enti Locali ed alle scelte regionali volte al riequilibrio socio-economico del territorio, anche attivando gli interventi in aree industriali ed artigiane previste dalle leggi regionali del Piemonte n. 21 del 9/4/1975, n. 64 del 14/1/1979, n. 9 del 25/2/1980 e n. 34 del 22/11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. La società, al fine di conseguire l’oggetto sociale, può acquisire le aree in proprietà o in concessione oppure mediante mandato con rappresentanza o concessione; potrà inoltre avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto delle finalità sociali, negli altri modi previsti dalla legge. La società potrà altresì svolgere la funzione di centrale di committenza per conto degli enti locali soci nell’ambito degli interventi ad essa affidati. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, funzionalmente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale. Sempre nei limiti consentiti dalla legge ed in osservanza della normativa vigente: la società può ricorrere a prestiti in genere a credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti comunitari, potrà contrarre mutui passivi, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti; la società può convenzionarsi con qualsiasi ente pubblico per la gestione di fondi pubblici di qualsiasi genere, purché connesse con il presente oggetto; la società può concedere a terzi, ma non nei confronti del pubblico, fideiussioni e garanzie reali o personali, di ogni tipo, nonché contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale ed in relazione agli scopi strumentalmente connessi al raggiungimento dell'oggetto sociale, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 385/1993 e di tutte le altre norme vigenti in materia. La Società potrà inoltre promuovere tutte quelle iniziative che siano ritenute necessarie per lo sviluppo produttivo ed economico, ivi comprendendo la fornitura e la messa a disposizione di studi e servizi, a favore di Enti Locali, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, esclusi tutti quegli atti ed operazioni che per legge sono riservati a professionisti, regolarmente iscritti nei pubblici albi. A tale scopo la Società potrà promuovere e partecipare ad eventuali forme consortili e/o societarie, in particolare, potrà promuovere – anche con la partecipazione di privati – la costituzione di società volte allo sviluppo socio-economico del territorio Potrà altresì, oltre a svolgere attività in forma diretta, avvalersi per il raggiungimento dei propri scopi sociali della collaborazione e/o dell'opera di imprese, enti, associazioni, società pubbliche e private, oppure costituirne di nuove ed assumere partecipazioni. La società può infine eseguire, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali, direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici. Le eventuali attività, anche commerciali, imprenditoriali, mobiliari e immobiliari, da essa svolte, come azioni dirette di assistenza tecnica, azioni dirette o indirette di formazione professionale, progettualità, azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico, azioni di valorizzazione del commercio e dell’artigianato locali, dei prodotti dell’agricoltura, sono esclusivamente funzionali al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, ma di pubblico interesse, anche nel senso di promuovere lo sviluppo economico dei soggetti pubblici e privati operanti nei settori di riferimento dell’attività. La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, anche in collaborazione con territori limitrofi e attraverso partnership interterritoriali piuttosto che transnazionali. Per il perseguimento della propria attività la società potrà partecipare nel rispetto delle norme statutarie anche ad altri Enti o società che su più ampia dimensione territoriale o in specifici settori, si propongano scopi sociali eguali o affini a quelli della società stessa. La società, che opera attenendosi a criteri di economicità, potrà compiere tutti gli atti necessari ed utili per la realizzazione del proprio oggetto sociale, con la sola esclusione delle attività vietate dalla legge. La parte prevalente dell’attività sociale dovrà essere svolta nei confronti dei soci pubblici e/o di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni di pubblici servizi attribuite dai soci pubblici. TITOLO II – SOCI ARTICOLO 5 –SOCI Possono far parte della società enti locali ed altri enti pubblici. E’ esclusa la partecipazione al capitale di società, persone fisiche ed altri soggetti di diritto privato. Deve considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote o sottoscrizione di aumenti di capitale che sia effettuato in violazione di quanto previsto dal presente articolo. ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI I soci sono obbligati: a. alla scrupolosa osservanza delle norme del presente statuto, nonché degli atti e delle deliberazioni degli organi della società. b. all’adempimento degli impegni assunti nell’interesse comune; c. a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti. TITOLO III – CAPITALE SOCIALE ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale è fissato in Euro 14.000,00 (quattordicimila), ripartito in quote non inferiori ad euro 200,00. ai sensi dell’art. 2468 del Codice Civile e potrà essere aumentato in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 9. . ARTICOLO 8 – FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ L'attività della società, nei limiti dettati dalla vigente e futura legislazione, potrà essere finanziata, oltre che dal capitale, da:entrate derivate da prestazioni di servizi a terzi ed altri proventi. Per il fabbisogno della società i soci potranno inoltre effettuare versamenti in conto capitale, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, così come erogare finanziamenti con obbligo di restituzione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia bancaria e creditizia. Su tali versamenti e finanziamenti, salvo diversa disposizione, è esclusa la decorrenza di ogni e qualsiasi interesse. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l’art. 2467 del Codice Civile. ARTICOLO 9 – AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.. L'aumento del capitale sociale, in singoli casi, potrà essere effettuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte l'importo dell'aumento, con esclusione o limitazione dell'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c.. Il diritto di opzione è escluso nel caso di conferimenti di beni in natura, nonché di delibera di aumento del capitale sociale finalizzata all’ingresso di un nuovo socio ex articolo 6, ultimo comma, del presente statuto. La delibera che prevede l'aumento di capitale sociale, prevederà altresì, ex art. 2481 bis c.c., l'eventuale sovrapprezzo, ogni modalità attuativa, condizioni economiche, l'eventuale prelazione dei soci per l'inoptato, modi e termini per la comunicazione, ed eventualmente che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, disciplinandone le modalità. La delibera che destina comunque a terzi la parte di capitale non sottoscritta dai soci, nonché l'aumento di capitale sociale deliberato in tutto o in parte a favore di terzi importeranno automaticamente gradimento per il terzo sottoscrittore. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata. In tal caso nel corso dell'assemblea l'amministratore o gli amministratori presenti dovranno illustrarne il contenuto; dovrà presenziare almeno un amministratore. ARTICOLO 10 – DISCIPLINA DELLE QUOTE SOCIALI E’ consentito il trasferimento delle partecipazioni sociali (o del diritto di opzione) alle condizioni di cui infra. In caso di vendita (della proprietà o di diritti reali di godimento) le quote dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, specificando l'offerente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le condizioni di alienazione e il nominativo dell'acquirente prescelto. Ove il diritto di prelazione è esercitato da più soci, le quote di vendita saranno acquistate in proporzione all’entità della loro partecipazione. TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ ASSEMBLEA ARTICOLO 11 – POTERI DELL’ASSEMBLEA Spettano all’Assemblea: 1) l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuali; 2) la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione entro i limiti previsti dal presente statuto; 3) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione la cui nomina non spetti ai soci fondatori ex articolo 18 del presente statuto; 4) la nomina del Collegio sindacale e del revisore se richiesta; 5) la determinazione degli eventuali compensi diversi da quelli previsti nel presente statuto spettanti al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione e, qualora nominato, ai componenti il Collegio sindacale; 6) l’approvazione di eventuali modifiche all’atto costitutivo; 7) le decisioni relative allo scioglimento della società, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la definizione dei suoi poteri, in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 32; 8) l’autorizzazione dell’adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, del programma annuale e triennale delle attività sociali; 9) l’autorizzazione dell’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del budget annuale delle spese; 10) l’autorizzazione dell’attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 50.000, che non siano già ricomprese nei programmi pluriennali o nel budget approvati dall’Assemblea, salvi i casi di spese urgenti; 11) l’autorizzazione, ove possibile in base alla legge, dell’affidamento a trattativa privata di appalti di lavori, forniture e servizi di valore superiore a Euro 50.000, fatti salvi i casi di affidamento per ragioni di urgenza; 12) l’autorizzazione dell’acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o Società e/o la costituzione di Società controllate e / o partecipate, nonché la dismissione di partecipazioni in essere; l’autorizzazione della nomina e revoca dei rappresentanti della Società presso altri Enti, Società, Istituzioni e simili; 14) la determinazione dell’importo complessivo per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. 13) ARTICOLO 12– COSTITUZIONE, CONVOCAZIONE E ADUNANZA DELL’ASSEMBLEA Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell’art. 2479-bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto. L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in provincia di Vercelli. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. L’assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Se la convocazione viene effettuata mediante telefax o posta elettronica, l’avviso deve essere inviato rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società e annotati nel libro dei soci Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all’assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. ARTICOLO 13 – DIRITTO DI VOTO Ciascun socio, iscritto nel relativo libro, ha un diritto di voto proporzionale alla partecipazione al capitale. . ARTICOLO 14- DELEGHE I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 2372 del Codice Civile. ARTICOLO 15 - SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea e proclamare i risultati delle votazioni. L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell’articolo 2479 bis, ultimo comma cc) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente secondo quanto sopra scritto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. ARTICOLO 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea. Nei casi previsti dai numeri 6, e 7 dell’articolo 11 del presente statuto è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Nei casi previsti dai numeri 8, 9, 10, 11, 12, e 13 dell’articolo 11 del presente statuto è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 70% del capitale sociale. Per introdurre, modificare o sopprimere i particolari diritti attribuiti ai singoli soci, ed in particolare per modificare i diritti attribuiti alla Provincia di Vercelli e al comune di Trino dall’art. 18, ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. Altrettanto per la modifica del presente comma. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. ARTICOLO 17 – DOMICILIO Il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicarlo per l'iscrizione nel libro soci e comunicare altresì gli eventuali successivi cambiamenti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ARTICOLO 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da un numero dispari di componenti - da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Ciascun socio fondatore pubblico (Provincia di Vercelli, Comune di Trino) avrà diritto di nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere nominati tra i soci o tra soggetti non soci. Gli Amministratori operano con metodo collegiale e devono essere sempre in numero dispari. ARTICOLO 19 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE Gli amministratori durano in carica cinque esercizi.. Scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori di nomina assembleare gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri in carica di nomina assembleare, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se viene a mancare un amministratore la cui nomina è riservata ad un socio fondatore ai sensi del precedente articolo 18, la sua sostituzione dovrà essere disposta senza indugio dal socio medesimo. Gli amministratori nominati ai sensi dei due precedenti commi scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Sino a quando non saranno sostituiti ut supra previsto gli amministratori venuti meno, il Consiglio gestirà soltanto gli affari strettamente urgenti ed ordinari. ARTICOLO 20 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente individuandolo fra i suoi componenti. ARTICOLO 21 - DELIBERAZIONI COLLEGIALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Le decisioni del consiglio di amministrazione, devono essere assunte con metodo collegiale. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Provincia di Vercelli. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonché i sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel detto luogo; - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in forma collegiale si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. ARTICOLO 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezione alcuna, salvo quelli che la legge o lo statuto, riservano espressamente all’assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Agli organi delegati si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell’articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma quinto c.c.. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Il Consiglio di Amministrazione dovrà prontamente rispondere alle domande di informazioni da parte dei soci, mediante relazione scritta che dovrà essere contestualmente trasmessa anche al presidente del collegio sindacale. ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti, ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. ARTICOLO 24 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovute le seguenti indennità di carica: - al Presidente, un’indennità pari a quella prevista per l’incarico di Vice Sindaco nei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti; - agli altri componenti del consiglio un’indennità di carica pari alla metà di quella prevista per il presidente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale se nominato, nei limiti dell’importo complessivo determinato dall’assemblea. ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CONCORRENZA I componenti dell’Organo Amministrativo sono soggetti all’obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all’art. 2390 codice civile. ARTICOLO 26 - ORGANO DI CONTROLLO La società può nominare un collegio sindacale o un revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. ARTICOLO 27 - COLLEGIO SINDACALE Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell’articolo 2397 c.c.. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento; esercita, inoltre, il controllo contabile sulla società quando l’assemblea non abbia provveduto alla nomina di un revisore per il controllo stesso. Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge. ARTICOLO 28 - REVISORE Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci al momento della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci. ARTICOLO 29 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO In ogni caso i soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'attività della società ed all’amministrazione della stessa, tra cui, in via esemplificativa, i verbali del consiglio di amministrazione, i contratti conclusi e la corrispondenza. TITOLO V - BILANCIO ED UTILI ARTICOLO 30 - ESERCIZIO SOCIALE Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla detta chiusura; in tali casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. ARTICOLO 31 - UTILI Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio annuale - previa deduzione del 5% da destinarsi alla costituzione del fondo di riserva legale - fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale verranno distribuiti tra i soci salvo diversa deliberazione dell’assemblea dei soci. TITOLO VI - NORME FINALI ARTICOLO 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; c) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea; d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’articolo 2482-ter c.c.; e) nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 c.c.; f) per deliberazione dell’assemblea; g) per le altre cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L’assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, delibererà su: - il numero dei liquidatori; - le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori; - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri dei liquidatori. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori. ARTICOLO 33 – RINVIO ALLA LEGGE Per tutto quanto non previsto si richiamano le norme di legge in materia.