Partners: ANTONELLA BORTOLOMASI CARLO FILIPPI RICCARDO PALMIERI DANIELE VENTURI N. 13 23 Marzo 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Spesometro annuale 2017 per le operazioni riferite al 2016: istruzioni, scadenze e novità. Queste le principali istruzioni da seguire per una corretta compilazione dello spesometro 2017, in scadenza ad aprile 2017, aggiornate alle recenti novità. Lo spesometro è l'obbligo, introdotto dal D.l. 78/2010, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute). Per farlo occorre utilizzare il “Modello di comunicazione polivalente” approvato dall’Agenzia delle Entrate, ed inviarlo entro l'10 aprile 2017 (per i soggetti mensili) o 20 aprile 2017 per i trimestrali. Tra le novità di quest'anno si segnala che non devono essere comunicate le operazioni black list già del 2016. Spesometro 2017: soggetti obbligati ed esonerati Sono obbligati alla compilazione e all'invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti Iva, compresi gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni ecc…) con riferimento alle operazioni rilevanti Iva non documentate da fattura elettronica. Sono esonerati dallo spesometro: • i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta dalla Finanziaria 2015); • i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L'esonero non opera se, in corso d'anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime agevolato. Spesometro 2017: operazioni incluse Nello spesometro vanno indicate le operazioni: • imponibili alle varie aliquote; • non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972; • assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva); • per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva); • classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93; Partners: ANTONELLA BORTOLOMASI CARLO FILIPPI RICCARDO PALMIERI DANIELE VENTURI esenti (art. 10 decreto Iva); • soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ; • soggette al regime del reverse charge per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura (es.: subappalti in edilizia); l’acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l’apposita casella 6 “Op. in reverse charge”. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d’oro e d’argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all’art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all’art. 74 c. 7 e 8 del decreto. • soggette allo split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario; • le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione (prestazioni di servizi extraue); • le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa; • la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. "autoconsumo"); • fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo. I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono comunicare tutte le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare e che annotano l’importo unitamente ai corrispettivi giornalieri. Nei quadri FE ed FR confluiscono anche i documenti riepilogativi. Il trattamento dei documenti riepilogativi è regolamentato dall’art. 6 del DPR 695/1996 c. 1 e 6 “…Per le fatture emesse o relative ai beni e servizi acquistati nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro può essere annotato in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta. In tal caso non deve essere indicato alcun codice fiscale o partita IVA. L'emissione della fattura, in sostituzione di altro documento, comporta comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dall'importo. • Spesometro 2017: operazioni escluse Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare: Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche’ quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali: • le importazioni (in quanto risultanti da bolletta doganale e già note al Fisco); • gli acquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura, perché già comunicati nel corso del 2016 col modello polivalente – quadro SE; Partners: ANTONELLA BORTOLOMASI CARLO FILIPPI RICCARDO PALMIERI DANIELE VENTURI • le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72; • le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perche’ già acquisite mediante i modelli Intra; • le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi) • le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633; • le operazioni di cui all’art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali “operazioni fuori campo IVA”. • le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l’esclusione non riguarda le fatture d’acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori. • le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva). • le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione); • le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale). • operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72. In caso di dubbi se inserire o meno un’operazione, ricordarsi che “melius est abundare quam deficere”. Spesometro 2017 novita’ per il 2016 Si ricorda che, a seguito delle novità introdotte dal D.l. 193/2016 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2017), è stata soppressa la comunicazione black list già dal 2016. Resta, invece, la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a mille Euro, e inferiori a 15mila Euro, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente. Partners: ANTONELLA BORTOLOMASI CARLO FILIPPI RICCARDO PALMIERI DANIELE VENTURI Spesometro 2017: scadenze e modalità di invio Per lo spesometro 2017, relativo alle operazioni del 2016, le scadenze sono quelle fissate a regime: • 10.4.2017 per i soggetti mensili; • 20.4.2016 per gli altri soggetti. Per stabilire il termine di riferimento è necessario considerare la periodicità di liquidazione IVA dell’anno in cui è effettuato l’invio della comunicazione. Ricordiamo che il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica. Si prega di fornire allo studio, entro il prossimo 3 Aprile 2017, per i contribuenti mensili ed entro il 11 Aprile 2017, per i contribuenti trimestrali, il file da trasmettere, in modo da poter effettuare i dovuti controlli Entratel ed il relativo invio entro i termini di legge. La comunicazione può essere alternativamente inviata in forma: • analitica, ossia in forma analitica (fattura per fattura); • aggregata come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore (non è consentita tale modalità per la comunicazione relativa agli acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati, ex art. 34 comma 6 D.p.R. 633/72). Le due modalità non possono coesistere nella stessa Dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l’intero contenuto dello Spesometro. Le sanzione per l'omissione dell'invio dello spesometro L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000,00 (art. 11 del DLgs. 471/97). In calce si riporta un riepilogo delle casistiche particolari chiarite dalle istruzioni ministeriali. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti Partners: ANTONELLA BORTOLOMASI CARLO FILIPPI RICCARDO PALMIERI DANIELE VENTURI Fatture ricevute per operazioni effettuate dai "nuovi minimi" Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. "nuovi contribuenti minimi" devono essere comunicate, in quanto le stesse, pur non recando l'addebito dell'imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA. Contabilità separate In caso di esercizio di due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata: compilando un dettaglio unico, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni; al netto di eventuali voci "fuori campo IVA". Autotrasportatori Schede carburanti Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate. Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73. Nell'ipotesi in cui, invece, gli acquisti di carburante sono registrati mediante le c.d. "schede carburante", il modello di comunicazione polivalente prevede la possibilità, per il soggetto obbligato alla comunicazione, di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro ex art. 6 co. 1 e 6 del DPR 9.12.96 n. 695. Pertanto, analogamente a quanto disposto per gli operatori che si avvalgono della semplificazione in esame, prevista per la registrazione delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300,00 euro, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti occorre barrare la casella "documento riepilogativo" nel quadro FA in caso di comunicazione "aggregata" o nel quadro FR in caso di comunicazione "analitica". La casella "documento riepilogativo" dovrebbe, invece, essere alternativa all'indicazione del codice fiscale e della partita IVA della controparte. A prescindere, inoltre, dalla modalità di predisposizione della comunicazione, andranno indicati: l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili della scheda oggetto di riepilogo; l'ammontare complessivo della relativa imposta. Partners: ANTONELLA BORTOLOMASI CARLO FILIPPI RICCARDO PALMIERI DANIELE VENTURI Spedizioni internazionali di beni Le prestazioni di servizi strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/72, vanno comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Vendite per corrispondenza Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari. Di conseguenza, per le operazioni per le quali: viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo; non viene emessa fattura, la comunicazione deve essere effettuata se di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA. Cessioni gratuite oggetto di autofattura Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, vanno comunicate con l'indicazione della partita IVA del cedente. L'Agenzia delle Entrate, nel documento 19.11.2013, ha ulteriormente precisato che, nel caso in cui la cessione gratuita sia fatturata con rivalsa dell'IVA ai sensi dell'art. 18 co. 3 del DPR 633/72, la comunicazione deve riportare come imponibile il valore minimo di 1,00 euro. Regime del margine Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui all'art. 36 del DL 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a 3.600,00 euro Corrispettivi SNAI Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione: i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 7 del RD 18.6.31 n. 773 (TULPS); le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi; i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati. Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL. Fatture cointestate Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei soggetti cointestatari.