Spesometro annuale 2017 per le operazioni riferite al 2016

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RICCARDO PALMIERI
DANIELE VENTURI
N. 13
23 Marzo 2017
Ai gentili clienti
Loro sedi
Spesometro annuale 2017 per le operazioni riferite al 2016: istruzioni,
scadenze e novità.
Queste le principali istruzioni da seguire per una corretta compilazione dello spesometro 2017, in
scadenza ad aprile 2017, aggiornate alle recenti novità.
Lo spesometro è l'obbligo, introdotto dal D.l. 78/2010, di comunicare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di
servizi rese/ricevute). Per farlo occorre utilizzare il “Modello di comunicazione
polivalente” approvato dall’Agenzia delle Entrate, ed inviarlo entro l'10 aprile 2017 (per i
soggetti mensili) o 20 aprile 2017 per i trimestrali. Tra le novità di quest'anno si segnala che non
devono essere comunicate le operazioni black list già del 2016.
Spesometro 2017: soggetti obbligati ed esonerati
Sono obbligati alla compilazione e all'invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che
effettuano operazioni rilevanti Iva, compresi gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni
ecc…) con riferimento alle operazioni rilevanti Iva non documentate da fattura elettronica.
Sono esonerati dallo spesometro:
• i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta dalla Finanziaria 2015);
• i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L'esonero non opera se, in
corso d'anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei
ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono
venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime agevolato.
Spesometro 2017: operazioni incluse
Nello spesometro vanno indicate le operazioni:
• imponibili alle varie aliquote;
• non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
• assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
• per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);
• classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;
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esenti (art. 10 decreto Iva);
• soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base
imponibile Iva ;
• soggette al regime del reverse charge per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura
(es.: subappalti in edilizia); l’acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà
barrare l’apposita casella 6 “Op. in reverse charge”. Essa va selezionata nelle ipotesi di
acquisto di materiale d’oro e d’argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da
soggetti subappaltatori, di cui all’art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami
e metalli non ferrosi, di cui all’art. 74 c. 7 e 8 del decreto.
• soggette allo split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata
direttamente all'Erario;
• le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma
soggette all'obbligo di fatturazione (prestazioni di servizi extraue);
• le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
• la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. "autoconsumo");
• fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di
richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comunicare
l’operazione, a prescindere dall’importo.
I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono comunicare tutte le operazioni per le
quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare e che annotano
l’importo unitamente ai corrispettivi giornalieri.
Nei quadri FE ed FR confluiscono anche i documenti riepilogativi. Il trattamento dei documenti
riepilogativi è regolamentato dall’art. 6 del DPR 695/1996 c. 1 e 6 “…Per le fatture emesse o
relative ai beni e servizi acquistati nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro può essere
annotato in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati
i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta. In tal
caso non deve essere indicato alcun codice fiscale o partita IVA.
L'emissione della fattura, in sostituzione di altro documento, comporta comunque l'obbligo di
comunicazione dell'operazione, a prescindere dall'importo.
•
Spesometro 2017: operazioni escluse
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione
finanziaria. In particolare:
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche’ quelle già
sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso
della stessa, quali:
• le importazioni (in quanto risultanti da bolletta doganale e già note al Fisco);
• gli acquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura, perché già
comunicati nel corso del 2016 col modello polivalente – quadro SE;
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• le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
• le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perche’ già acquisite mediante i
modelli Intra;
• le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi
Intra servizi)
• le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art.
15/633;
• le operazioni di cui all’art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al
commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per
trasporto pubblico, registrate quali “operazioni fuori campo IVA”.
• le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai
sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle
connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti
di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l’esclusione
non riguarda le fatture d’acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di
utilizzatori.
• le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in
presenza di separazione dell'attività Iva).
• le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a €
3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio
nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con
assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);
• le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali,
soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
• operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.
In caso di dubbi se inserire o meno un’operazione, ricordarsi che “melius est abundare quam
deficere”.
Spesometro 2017 novita’ per il 2016
Si ricorda che, a seguito delle novità introdotte dal D.l. 193/2016 (c.d. Collegato alla Finanziaria
2017), è stata soppressa la comunicazione black list già dal 2016.
Resta, invece, la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o
superiore a mille Euro, e inferiori a 15mila Euro, utilizzando il quadro TU del Modello di
comunicazione polivalente.
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Spesometro 2017: scadenze e modalità di invio
Per lo spesometro 2017, relativo alle operazioni del 2016, le scadenze sono quelle fissate a regime:
• 10.4.2017 per i soggetti mensili;
• 20.4.2016 per gli altri soggetti.
Per stabilire il termine di riferimento è necessario considerare la periodicità di liquidazione IVA
dell’anno in cui è effettuato l’invio della comunicazione.
Ricordiamo che il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via
telematica.
Si prega di fornire allo studio, entro il prossimo 3 Aprile 2017, per i contribuenti mensili ed
entro il 11 Aprile 2017, per i contribuenti trimestrali, il file da trasmettere, in modo da poter
effettuare i dovuti controlli Entratel ed il relativo invio entro i termini di legge.
La comunicazione può essere alternativamente inviata in forma:
• analitica, ossia in forma analitica (fattura per fattura);
• aggregata come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun
cliente/fornitore (non è consentita tale modalità per la comunicazione relativa agli
acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati, ex art. 34 comma 6 D.p.R. 633/72).
Le due modalità non possono coesistere nella stessa Dichiarazione per cui la scelta effettuata
vincola l’intero contenuto dello Spesometro.
Le sanzione per l'omissione dell'invio dello spesometro
L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da
un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000,00 (art. 11 del DLgs. 471/97).
In calce si riporta un riepilogo delle casistiche particolari chiarite dalle istruzioni ministeriali.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro
interesse.
Cordiali saluti
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Fatture ricevute per operazioni effettuate
dai "nuovi minimi"
Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. "nuovi
contribuenti minimi" devono essere comunicate, in quanto le stesse,
pur non recando l'addebito dell'imposta, sono da considerare
comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA.
Contabilità separate
In caso di esercizio di due attività in contabilità separata ai sensi
dell'art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene
costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata:
compilando un dettaglio unico, ancorché possa dar luogo a distinte
registrazioni; al netto di eventuali voci "fuori campo IVA".
Autotrasportatori
Schede carburanti
Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono
annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a
quello della loro emissione ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72, l'obbligo
di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le
medesime sono registrate.
Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante
pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da
operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui
all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.
Nell'ipotesi in cui, invece, gli acquisti di carburante sono registrati
mediante le c.d. "schede carburante", il modello di comunicazione
polivalente prevede la possibilità, per il soggetto obbligato alla
comunicazione, di riportarne i dati con le stesse modalità del
documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00
euro ex art. 6 co. 1 e 6 del DPR 9.12.96 n. 695.
Pertanto, analogamente a quanto disposto per gli operatori che si
avvalgono della semplificazione in esame, prevista per la
registrazione delle fatture attive e passive di importo inferiore a
300,00 euro, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti
occorre barrare la casella "documento riepilogativo" nel quadro FA
in caso di comunicazione "aggregata" o nel quadro FR in caso di
comunicazione "analitica".
La casella "documento riepilogativo" dovrebbe, invece, essere
alternativa all'indicazione del codice fiscale e della partita IVA della
controparte.
A prescindere, inoltre, dalla modalità di predisposizione della
comunicazione, andranno indicati:
l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili della scheda
oggetto di riepilogo; l'ammontare complessivo della relativa
imposta.
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Spedizioni internazionali di beni
Le prestazioni di servizi strettamente legate ad operazioni di
importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto),
non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/72, vanno
comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).
Vendite per corrispondenza
Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le stesse
modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali
distributivi ordinari. Di conseguenza, per le operazioni per le quali:
viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita
indipendentemente dall'importo; non viene emessa fattura, la
comunicazione deve essere effettuata se di importo non inferiore a
3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.
Cessioni gratuite oggetto di autofattura
Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti
nell'attività propria dell'impresa cedente, vanno comunicate con
l'indicazione della partita IVA del cedente.
L'Agenzia delle Entrate, nel documento 19.11.2013, ha
ulteriormente precisato che, nel caso in cui la cessione gratuita sia
fatturata con rivalsa dell'IVA ai sensi dell'art. 18 co. 3 del DPR
633/72, la comunicazione deve riportare come imponibile il valore
minimo di 1,00 euro.
Regime del margine
Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati
di cui all'art. 36 del DL 41/95, non documentate da fattura, sono
oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a 3.600,00
euro
Corrispettivi SNAI
Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione:
i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al
gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 7
del RD 18.6.31 n. 773 (TULPS); le fatture emesse dal pubblico
esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore
degli stessi; i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da
parte di soggetti privati.
Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL
Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione i
corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte
riepilogative ASL.
Fatture cointestate
Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere
comunicate per ognuno dei soggetti cointestatari.