CONTRATTO PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI UTILIZZABILI AI FINI PUBBLICITARI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ MOM MOBILITA’ DI MARCA S.p.A. Tra Società MOM MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. con sede legale in 31100 - Treviso – Via Polveriera n. 1 (CF/P.Iva 04498000266) rappresentata da…………………. in qualità di ……………………………….., di seguito e per brevità denominata MOM e ……………………….. con sede in ………… – …………………………………. (CF/P.Iva …………………..) rappresenta da ………………………………… in qualità di ……………………………….., di seguito e per brevità denominata Concessionaria si conviene quanto segue: ART. 1 - OGGETTO LA MOM concede in esclusiva alla Concessionaria, che accetta senza riserva alcuna, la locazione degli spazi destinati a pubblicità mediante affissione all’esterno ed all’interno dei n. 131 autobus utilizzati per il servizio di pubblico trasporto di persone nelle città di Treviso, Vittorio Veneto e Conegliano e precisati, alla data di stipulazione del presente contratto, nell’allegato A al presente contratto. Per “Spazi” si intendono più precisamente le superfici esterne e interne degli autobus da impiegarsi a fini pubblicitari nei limiti e nel rispetto della normativa vigente posta dal Nuovo Codice della Strada o da altra normativa inerente e dalle specifiche previste nei Contratti di Servizio sottoscritti da MOM e sempre in modo da non menomare l’estetica delle vetture né danneggiarle. Qualora nel corso di validità del presente contratto la MOM dovesse immettere nei servizi altre vetture o dovessero acquisire altri servizi di pubblico trasporto di persone la locazione potrà essere estesa ai nuovi mezzi alle condizioni tutte di cui al presente contratto. In caso di mancata estensione del contratto alle vetture adibite a servizi di pubblico trasporto su linee di nuova acquisizione, alla Concessionaria verrà riservato il diritto di prelazione a parità di condizioni della migliore offerta pervenuta ala MOM e da questa comunicata alla Concessionaria. La Concessionaria entro il termine di giorni sei dalla data di ricevimento della predetta comunicazione avrà la facoltà di esercitare il diritto di prelazione. Resta consentita alla MOM l’esposizione di tutti quegli avvisi inerenti il servizio e le norme relative al servizio stesso. Questi avvisi dovranno essere esposti senza occupare spazi locati ala Concessionaria. ART. 2 - LIMITI DELLE ESPOSIZIONI La pubblicità sulle vetture sarà effettuata con le seguenti modalità: a) Pubblicità interna - mediante cartelli da cm.20x30 circa, con angoli arrotondati, da appendere all’interno delle vetture in ragione di quattro, come massimo, per vettura; - mediante vetrofanie da cm.30x20 circa da applicare ai vetri dei finestrini laterali in ragione di una vetrofania come massimo per ogni finestra, esclusi i vetri a destra e sinistra del conducente; - mediante profilati adatti a contenere cartelli plastificabili (lavabili) del formato di cm.70x25 sul bordo sovrastante le finestre. b) Pubblicità esterna: La pubblicità dovrà essere applicata alle carrozzerie lasciando visibili i loghi aziendali. Qualora si rendesse necessario, come nel caso di grandi formati, la Concessionaria è autorizzata a coprire temporaneamente i loghi aziendali sulle fiancate per dare espletamento ai messaggi pubblicitari o di spostarli, a sua cura e spese riducendone, se del caso, le dimensioni, nelle parti della carrozzeria indicate dalla MOM: - mediante l’utilizzo di adesivi sulle fiancate laterali destre delle vetture delle dimensioni massime di cm 120x70 o di tabelle dello stesso formato entro appositi telai; - mediante l’utilizzo di adesivi sulle fiancate laterali sinistre delle vetture delle dimensioni massime di cm 300x70 o di tabelle dello stesso formato entro appositi telai ; - mediante l’utilizzo di adesivi sul lato posteriore (al di sotto del lunotto) delle dimensioni di cm.120x70 o di cm. 200x70 o di tabelle dello stesso formato entro appositi telai; - mediante l’applicazione di adesivi, denominati “Maxi-side”, sulle fiancate laterali sinistre delle vetture delle dimensioni di cm 450x200, 300x200, 500x200; le pellicole adesive dovranno essere del tipo 3M omologato e avranno caratteristiche tali da consentire la visibilità dall’interno verso l’esterno; - mediante l’applicazione di adesivi, denominati “Mini-side”, sulle fiancate laterali destre delle vetture delle dimensioni di cm 120x180; le pellicole adesive dovranno essere del tipo 3M omologato e avranno caratteristiche tali da consentire la visibilità dall’interno verso l’esterno; - mediante l’applicazione di adesivi, denominati “Maxi-Retro”, che corrispondono alla decorazione completa della parte posteriore delle vetture. Sul lunotto posteriore le pellicole adesive dovranno essere del tipo 3M omologato e avranno caratteristiche tali da consentire la visibilità dall’interno verso l’esterno; c) Pubblicità integrale: fatto salvo quanto indicato all’art. 1 come “Spazi”, mediante l’applicazione di pellicole adesive sulle fiancate laterali e sulla parte posteriore delle vetture, Il lunotto posteriore e le superfici vetrate laterali possono essere decorate con pellicola che consenta la visibilità dall’interno verso l’esterno. I tempi tecnici di applicazione, effettuata durante le ore diurne, saranno ridotti al minimo in modo da non interferire sul normale utilizzo delle vetture per il trasporto pubblico. La Concessionaria si impegna ad osservare tutte le indicazioni della MOM circa gli accorgimenti tecnici da utilizzare per la messa in opera della pubblicità e tutte le norme tecniche che regolano la materia. La fornitura, posa in opera, manutenzione e sostituzione dei telai anche in caso di danneggiamento, saranno a totale cura e spese della Concessionaria la quale provvederà, altresì, a sua cura e spese, alla produzione, installazione, manutenzione e rimozione del materiale pubblicitario. ART.3– GESTIONE PUBBLICITARIA La Concessionaria si impegna alla fruizione ottimale degli spazi pubblicitari locati, salvaguardando il valore commerciale dello strumento pubblicitario. La Concessionaria’, con la propria organizzazione, sostenendo tutti i necessari costi, dovrà provvedere: - alla produzione delle commissioni di pubblicità; - al pagamento dell'imposta comunale gravante la pubblicità; - alla applicazione e manutenzione delle strutture per l'applicazione della pubblicità all'esterno ed all'interno delle vetture di pubblico trasporto - alla fatturazione degli importi delle commissioni alla clientela; - all'incasso degli importi dovuti, lasciando la MOM ampia facoltà alla Concessionaria di concedere rateazioni, fare transazioni, dare corso ad azioni giudiziarie, effettuare istanze di fallimento e domande di ammissione al passivo, rinunciare ai crediti qualora non fossero più esigibili; - alle spese di struttura per la gestione della pubblicità; - alle spese per la esposizione, manutenzione e rimozione della pubblicità sulle vetture; - alle spese che riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di pubblicità attuabili, per ricerche di mercato, per illustrazioni, depliant, ecc.; - a quant'altro necessario, qui non elencato, limitandosi la MOM a mettere a disposizione della Concessionaria i mezzi e le strutture per far esercitare l'attività pubblicitaria. La concessionaria subentrante inoltre si impegna - a rilevare i contratti commerciali in corso aventi efficacia oltre la data del 30/06/2016 attraverso il riconoscimento alla concessionaria uscente di una pagamento del 35% del valore del portafoglio ultrattivo. - a riconoscere al concessionario uscente il rateo di Imposta Comunale sulla Pubblicità già versato (e documentato) e non goduto. ART. 4 - CONDIZIONI DI LAVORO Sarà consentito agli incaricati della Concessionaria di poter accedere nelle autorimesse per la posa in opera e manutenzione della pubblicità, beninteso che questi non dovranno nell'adempimento del loro compito - disturbare il servizio né immobilizzare le vetture. La pubblicità mediante pellicole adesive sarà attuata alle seguenti condizioni: le spese necessarie all'impianto e alla sistemazione e rimozione della pubblicità saranno a carico totale della Concessionaria; il supporto adesivo, con il quale la pubblicità dovrà essere affissa al veicolo, dovrà essere sempre removibile e avere caratteristiche tali da non arrecare danni alla carrozzeria dei mezzi, sia nella fase di montaggio, sia in quella di rimozione. Al riguardo, per quanto riguarda le pellicole adesive da collocare sulla carrozzeria degli autobus, di cui all’allegato A, a cura e spese della Concessionaria, qualora si dovessero verificare danni di modesta entità alla carrozzeria di autobus, la Concessionaria si impegna a versare alla MOM l’importo annuo di € ………………………oltre iva quale importo forfettario di risarcimenti, importo da corrispondere in rate e alle stesse scadenze previste per il pagamento del canone annuo minimo garantito di cui agli artt. 9 e 10. La Concessionaria garantisce in particolare la perfetta aderenza della pellicola alla carrozzeria ed una adeguata resistenza agli agenti atmosferici ed ai lavaggi successivi, sollevando la MOM da qualsiasi responsabilità per abrasioni od altri inconvenienti che dovessero verificarsi. La Concessionaria si impegna ad effettuare sorveglianza affinché gli impianti pubblicitari siano sempre in perfetto stato e si impegna a sostituire immediatamente, anche a richiesta della MOM, quelli che presentassero anomalie. La richiesta di messa a disposizione dei veicoli dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi rispetto all'inizio dei lavori di allestimento. I veicoli verranno messi a disposizione della Concessionaria previo lavaggio meccanico di tipo "industriale" della carrozzeria a mezzo degli impianti aziendali, così come visti. Eventuali interventi di pulizia e sgrassaggio supplementare dei veicoli, che si rendessero necessari per consentire la corretta adesione del materiale pubblicitario, saranno eseguiti a cura e spese della Concessionaria. L'allestimento dovrà essere eseguito senza creare intralci di alcun tipo ai compiti di istituto della MOM. Il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare un giorno lavorativo dalla messa a disposizione del veicolo. I nominativi del personale addetto all'allestimento delle vetture dovrà essere segnalato ai responsabili della MOM La MOM non sarà tenuta responsabile per la buona conservazione del materiale e della pubblicità che la Concessionaria farà esporre nelle vetture, tuttavia farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di sua proprietà. La MOM avrà diritto di fare rimuovere, con l’obbligo a provvedervi da parte della Concessionaria entro due giorni dalla richiesta, e di rifiutare l'applicazione sulle proprie vetture di quelle forme di pubblicità che contenessero scritti o disegni sconvenienti o che fossero offensivi per il buon costume e la morale o in contrasto o in concorrenza con gli interessi della MOM. In particolare la MOM si riserva il diritto di autorizzare preventivamente le inserzioni dirette a propaganda politica. ART. 5 - PARCO VEICOLI Oggetto della presente convenzione sono gli autobus di cui all’allegato elenco A che alla data di sottoscrizione del presente contratto, sono n° 131 La MOM in relazione alle necessità del servizio, all'immissione di nuovi mezzi o al loro accantonamento, potrà aumentare o diminuire il numero dei bus sui quali effettuare pubblicità, alle stesse condizioni del presente contratto, La MOM si riserva, per esigenze di servizio, per strategie imprenditoriali o, in conseguenza, di obbligazioni assunte nei confronti di enti pubblici o di disposizioni di legge di apportare modifiche e/o variazioni all’Allegato A. La MOM appena possibile dovrà dare comunicazione alla Concessionaria delle modifiche e/o variazioni che verranno attuate. In caso queste variazioni determino contestazioni da parte di clienti della Concessionaria, la MOM e la Concessionaria si faranno carico delle spese ristampa del materiale pubblicitario del cliente da ricollocare su altri autobus, suddividendo le spese in parti uguali. In ogni caso, la MOM non potrà apportare agli autobus locati modifiche e/o variazioni che comportino una diminuzione dello spazio utilizzabile dalla Concessionaria, il posizionamento della pubblicità e/o cambiamenti nelle caratteristiche di installazione dei medesimi. ART. 6 - GARANZIE SUI TEMPI DI CIRCOLAZIONE Vista la peculiare priorità che il servizio di trasporto pubblico riveste, la Concessionaria si obbliga a non proporre ed a non fare osservazioni sullo svolgimento dei servizi, sulle eventuali modifiche degli stessi, sull'orario di esercizio delle vetture in questione, su quelle che verranno inviate in officina per manutenzioni normali o straordinarie e per quanto riguarda le sospensioni del servizio per qualsiasi motivo. La MOM garantisce, comunque, nell'arco di un periodo di 12 mesi, la circolazione delle vetture in servizio per un minimo di 300 giorni medi calcolati sulle sotto-reti da riproporzionarsi per periodi di durata diversa. Nella eventualità che la circolazione suddetta sia inferiore a 300 giorni anche in conseguenza di fermi amministrativi, la MOM rimborserà unicamente alla Concessionaria la sola quota parte del canone minimo garantito corrispondente ai giorni pagati e non goduti, con il seguente criterio di calcolo: canone annuo x (300 - Y) = importo rimborso 365 dove Y = numero di giornate di circolazione delle vetture in servizio. Nulla sarà dovuto dalla Concessionaria nel caso in cui il servizio effettivo delle vetture superi i 300 giorni nell'arco dell'anno contrattuale. Per quanto riguarda le vetture utilizzate a decorazione integrale, la MOM assicura alla Concessionaria la permanenza in servizio della vettura nei servizi urbani di Treviso o di Vittorio Veneto o di Conegliano per la durata in cui la vettura sarà utilizzata con questa pubblicità, fatte salve le cause di forza maggiore. ART. 7 - RIMESSA IN PRISTINO AL TERMINE DELLA LOCAZIONE La Concessionaria provvederà a sua cura e spese alla fornitura, alla posa in opera, alla manutenzione e rimozione del materiale pubblicitario e successivo rinnovo. Queste applicazioni, manutenzioni e rimozioni dovranno essere eseguite in modo tale da non disturbare l'uso delle vetture né apportare ad esse alcun danno. Alla scadenza del periodo di utilizzo dei veicoli per pubblicità con pellicole adesive, la Concessionaria dovrà provvedere, a proprie spese, alla asportazione completa delle pellicole e quant'altro utilizzato per la decorazione, compreso la rimessa in posizione originale delle indicazioni di servizio delle vetture, indicazioni che saranno fornite dala MOM. Tali operazioni dovranno essere eseguite nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta di messa a disposizione del mezzo. Mentre i costi di ripristino dovuti a eventuali danni arrecati alla verniciatura degli autobus nelle fasi di rimozione delle pellicole pubblicitarie saranno inclusi nello importo forfettario di risarcimenti indicato all’art.4, gli eventuali danni causati alle carrozzerie, verificati in contradditorio e imputabili direttamente o indirettamente alla Concessionaria a causa dell'utilizzo di materiali solventi o altro non idonei e/o alla non corretta rimessa in pristino dello stato dei veicoli al termine di utilizzo del veicolo con pellicole adesive, daranno diritto ala MOM di addebito alla Concessionaria dei relativi costi a risarcimento del danno. ART. 8 - ADEMPIMENTI DELLA CONCESSIONARIA IN MATERIA DI MANO D'OPERA E DI INFORTUNISTICA La Concessionaria si impegna, quale unico soggetto responsabile, ad osservare obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei propri incaricati utilizzati nell’esecuzione delle mansioni inerenti e conseguenti le attività di cui al presente contratto ed in ogni caso, anche qualora si avvalesse di prestatori d’opera non dipendenti, si impegna, quale unico soggetto responsabile, ad osservare tutte le norme in materia, manlevando la MOM da qualunque pretesa azionata dai propri incaricati. A cura dei responsabili operativi delle singole strutture (la MOM e la Concessionaria) verrà effettuata una preventiva ricognizione congiunta dei luoghi interessati alle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel piano di sicurezza della Concessionaria. La MOM inoltre si obbliga a collaborare con la Concessionaria per garantire l’applicazione di adeguate procedure di sicurezza e a redigere il Documento Unico di Valutazione Rischi come previsto dall’art.26 del D.Lgs81/2008 e s.m.i. che verrà inviato successivamente alla stipula del contratto. La Concessionaria, prima della stipula del contratto, dovrà dichiarare di aver ricevuto dalla MOM le informazioni degli eventuali rischi interferenziali presenti nelle aree di proprietà della MOM in cui i propri dipendenti e incaricati, addetti alle prestazioni contemplate dal presente contratto, si troveranno ad operare, secondo quanto previsto dal DUVRI. La Concessionaria inoltre divrà dichiarare di aver preso visione del Documento di Valutazione Rischi di cui al D. L.gs 81/08 ed in particolare ai rischi specifici collegati all’attività oggetto per presente contratto nonché alle previste misure di prevenzione. Conseguentemente il personale e gli incaricati della Concessionaria, all'interno dei depositi aziendali, dovranno rispettare le norme di sicurezza ed ogni altra disposizione in vigore per il personale della MOM ed a questo scopo la Concessionaria manleverà la MOM per i rischi interferenziali relativi alle operazioni di allestimento, manutenzione e rimozione della pubblicità. Comunque i dipendenti e gli incaricati della Concessionaria che dovranno accedere nei depositi aziendali si dovranno attenere a tutte le disposizioni di sicurezza in detti depositi vigenti. Ogni ulteriore informazione pertinente agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, attinente ai rischi specifici, potrà essere assunta tramite il Servizio di Protezione e Prevenzione. La Concessionaria sarà tenuta a comunicare alla MOM i rischi ed i pericoli derivanti dall'uso dei propri materiali e strumenti nonché i rischi e pericoli correnti alle proprie attività. ART. 9 - CANONE DI LOCAZIONE La Concessionaria corrisponderà alla MOM il canone annuo fisso garantito offerto in gara di Euro cifre ( lettere) oltre iva. ART. 10 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI La fatturazione delle somme dovute alla MOM, a titolo di minimo garantito, sarà effettuata in quattro rate contro regolari fatture come segue: - prima fattura: 30 aprile di ogni anno; - seconda fattura: 31 luglio di ogni anno; - terza fattura: 31 ottobre di ogni anno; - quarta fattura: 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 60 gg.d.f.f.m. ART.11 – RETROCESSIONE A FAVORE DI MOM Oltre al canone annuo fisso garantito di cui all’art.9, la Concessionaria dovrà corrispondere alla MOM la retrocessione del 30%(trentapercento) sulla parte del fatturato incassato annuo di competenza, al netto dell’iva, delle imposte comunali sulla pubblicità, del canone annuo di locazione e dei costi per la raccolta delle commissioni pubblicitarie ( i costi per la realizzazione del materiale pubblicitario esposto, se realizzato dalla o per il tramite della Concessionaria, dovranno essere fatturati a parte) , eccedente il doppio del canone offerto in gara (somma complessiva offerta compresa della maggiorazione percentuale). Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità contrattuale, la Concessionaria è obbligata a inviare alla MOM il riepilogo delle fatture emesse al netto dell’iva, con indicato gli importi di competenza dell’annualità contrattuale, gli importi incassati, l’ammontare delle imposte comunali, il canone annuo di locazione minimo garantito e i costi per la raccolta delle commissioni pubblicitarie. Sulla quota di fatturato così ricavato che risulterà eccedente il doppio del canone annuo di locazione corrisposto, la Concessionaria verserà alla MOM il 30% oltre iva entro 30 gg. dal ricevimento della fattura che MOM invierà alla Concessionaria. Il mancato invio dei precitati conteggi nell’anzidetto termine potrà essere motivo di risoluzione del contratto per inadempienza della Concessionaria. ART.12 – DEPOSITO CAUZIONALE La Concessionaria costituirà a favore della MOM, prima della sottoscrizione del contratto, deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti, nessuno escluso, e del pagamento del canone annuo minimo garantito di cui all’art.9 e della retrocessione di cui all’art.11, deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo non inferiore al canone annuo indicato all’art.9. La Fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della MOM. L’ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 75, comma 7 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.m.i. Nei casi in cui dovessero essere escussi importi inferiori a quello del deposito cauzionale, la Concessionaria è obbligata al reintegro entro e non oltre 30 gg. dalla richiesta della MOM, da inviarsi per PEC o per posta raccomandata a.r., pena la risoluzione anticipata del contratto. ART.13 - RESPONSABILITA' PER LIMITAZIONI DEI PERIODI ESPOSITIVI Qualora, per ordine o per disposizioni interpretative delle competenti autorità, dovesse essere limitata o soppressa la pubblicità in oggetto, questa si intenderà risolta senza alcuna formalità. In tale caso la MOM rimborserà alla Concessionaria, previ accordi tra le parti, la sola parte di canone relativo al periodo pagato e non goduto. ART. 14 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI La MOM non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra la Concessionaria e terzi a causa della pubblicità realizzata. La MOM dovrà essere sempre e comunque manlevata da qualsiasi pretesa od azione di terzi verso la Concessionaria. Tutti i danni che potessero derivare a terzi e/o alla MOM, in conseguenza della pubblicità, saranno a totale carico della Concessionaria. Il rischio derivante da atti vandalici nei confronti della struttura pubblicitaria sarà a totale carico della Concessionaria che dovrà pure provvedere a sua cura e spese alle eventuali azioni legali per il recupero dei danni patiti a causa terzi. Se, a causa di incidenti stradali, dovessero derivare danni all'apparato pubblicitario affisso sui mezzi, il recupero del danno stesso dovrà avvenire nei confronti dei terzi a cura e spese della Concessionaria. La MOM provvederà, a sua volta, al recupero dei danni alla carrozzeria del mezzo. Qualora il sinistro venisse provocato per fatto e colpa del personale della MOM, il risarcimento verrà determinato direttamente fra le parti e limitato ai soli danni materiali diretti. La Concessionaria solleva totalmente la MOM da ogni responsabilità per gli eventuali danni che gli impianti pubblicitari potessero arrecare alle persone ed alle cose, compresi gli eventuali danni che potessero arrecare al personale alle dipendenze della MOM. ART. 15 - RAPPORTI CON I CLIENTI DELLA PUBBLICITA' Nessuna responsabilità può essere attribuita ala MOM in caso di contestazioni da parte degli utenti della pubblicità, ai quali non è tenuta a dare spiegazioni di sorta in quanto il loro rapporto interessa unicamente la Concessionaria; tuttavia - se autorizzati di volta in volta dalla MOM - sarà consentito che questi utenti, senza disturbare il servizio, possano, accompagnati da un incaricato della Concessionaria, accedere nelle rimesse della MOM per i controlli desiderati. ART. 16 - IMPOSTE E TASSE Prima di effettuare la pubblicità, la Concessionaria dovrà provvedere a corrispondere direttamente ai Comuni competenti e ad ogni altro Ente interessato, le imposte, le tasse, dirette e consequenziali o qualsiasi altro diritto dagli stessi Enti richiesto, per cui nessuna somma a tale titolo potrà essere imputata alla MOM. Tutte le tasse, imposte e tributi di ogni specie gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa saranno a totale carico della Concessionaria, la quale solleva la MOM da ogni responsabilità nel caso di contestazioni da parte delle competenti autorità, contestazioni che potessero eventualmente insorgere a qualunque titolo e per qualsiasi motivo. ART. 17 - DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto avrà la durata di due anni. Avrà inizio con decorrenza dal 01/07/2016 e scadenza il 31/12/2018. e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi alle stesse condizioni previo accordo tra le parti da perfezionarsi entro il 30 marzo dell’anno di scadenza. L’emanazione di eventuali provvedimenti pubblici ostativi all’esercizio della pubblicità e/o dei servizi di trasporto, quali ad esempio la perdita del servizio di trasporto a seguito di cessione di ramo d’azienda, procedura concorsuale per l’aggiudicazione dei servizi di TPL, cessione di concessione o di ramo d’azienda, operazioni di fusione e/o scissione, determinano la risoluzione del diritto del presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto della Concessionaria ad una riduzione proporzionale dei canoni di locazione in relazione al periodo per il quale gli autobus non sono disponibili. ART. 18 – PROPRIETA’ MATERIALE Tutte le attrezzature ed il materiale pubblicitario esposto sulle vetture rimarrà di proprietà della Concessionaria sino alla scadenza del contratto. Qualora dovesse subentrare un nuovo concessionario, le attrezzature, se presenti sugli autobus, potranno essere vendute al nuovo concessionario al prezzo di perizia da stabilirsi di comune accordo e, in caso di disaccordo, da un perito designato dal Tribunale di Treviso. ART. 19 - COLLEGIO ARBITRALE In caso di discordanza sulla interpretazione e sulla esecuzione del presente accordo, sarà nominato senza formalità, un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, uno per ciascuna delle parti ed in terzo nominato d'intesa dai primi due arbitri ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Treviso. Le decisioni del collegio arbitrale saranno rese per equità, saranno considerate espressione della comune volontà delle parti e saranno inappellabili. La parte che non provvederà a nominare il proprio arbitro nel termine di giorni 20 dalla data in cui fosse stata invitata a farlo a mezzo lettera raccomandata si intenderà aver rinunciato a suo danno alla controversia e considerata soccombente. ART.20 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Le parti si impegnano reciprocamente a considerare soggetti a vincolo di riservatezza tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso del rapporto oggetto del presente contratto. Ciascuna delle parti, inoltre, considererà come riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti e utilizzerà gli stessi esclusivamente per scopi connessi al presente contratto. ART. 21 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. n.196/2003 Le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto correttamente l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003. Le parti, in osservanza ai principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali dettati dal D.Lgs. 196/2003, dichiarano che i dati di cui verranno a conoscenza e necessari per l’esecuzione del contratto, saranno trattati con idonee garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla precitata normativa. ART. 22 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI Qualora ne sussistano le condizioni la Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. ART. 23 - SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE Le eventuali spese di stipulazione e scritturazione del presente atto e delle copie occorrenti sono a totale carico della Concessionaria. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni il cui importo è soggetto all'IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta l'articolo 40 del citato decreto. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, costituito da n° 23 articoli in 9 pagine individuate univocamente, ha formato oggetto di libera contrattazione fra le medesime in tutte le sue parti. Treviso