contratto per la locazione degli spazi utilizzabili ai fini pubblicitari sui

annuncio pubblicitario
CONTRATTO PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI UTILIZZABILI AI FINI
PUBBLICITARI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DELLA
SOCIETA’ MOM MOBILITA’ DI MARCA S.p.A.
Tra
Società MOM MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. con sede legale in 31100 - Treviso – Via
Polveriera n. 1 (CF/P.Iva 04498000266) rappresentata da…………………. in qualità di
……………………………….., di seguito e per brevità denominata MOM
e
……………………….. con sede in ………… – …………………………………. (CF/P.Iva
…………………..) rappresenta da ………………………………… in qualità di
……………………………….., di seguito e per brevità denominata Concessionaria
si conviene quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO
LA MOM concede in esclusiva alla Concessionaria, che accetta senza riserva alcuna, la
locazione degli spazi destinati a pubblicità mediante affissione all’esterno ed all’interno dei
n. 131 autobus utilizzati per il servizio di pubblico trasporto di persone nelle città di
Treviso, Vittorio Veneto e Conegliano e precisati, alla data di stipulazione del presente
contratto, nell’allegato A al presente contratto.
Per “Spazi” si intendono più precisamente le superfici esterne e interne degli autobus da
impiegarsi a fini pubblicitari nei limiti e nel rispetto della normativa vigente posta dal Nuovo
Codice della Strada o da altra normativa inerente e dalle specifiche previste nei Contratti
di Servizio sottoscritti da MOM e sempre in modo da non menomare l’estetica delle vetture
né danneggiarle.
Qualora nel corso di validità del presente contratto la MOM dovesse immettere nei servizi
altre vetture o dovessero acquisire altri servizi di pubblico trasporto di persone la locazione
potrà essere estesa ai nuovi mezzi alle condizioni tutte di cui al presente contratto. In
caso di mancata estensione del contratto alle vetture adibite a servizi di pubblico trasporto
su linee di nuova acquisizione, alla Concessionaria verrà riservato il diritto di prelazione a
parità di condizioni della migliore offerta pervenuta ala MOM e da questa comunicata alla
Concessionaria. La Concessionaria entro il termine di giorni sei dalla data di ricevimento
della predetta comunicazione avrà la facoltà di esercitare il diritto di prelazione.
Resta consentita alla MOM l’esposizione di tutti quegli avvisi inerenti il servizio e le norme
relative al servizio stesso. Questi avvisi dovranno essere esposti senza occupare spazi
locati ala Concessionaria.
ART. 2 - LIMITI DELLE ESPOSIZIONI
La pubblicità sulle vetture sarà effettuata con le seguenti modalità:
a) Pubblicità interna
- mediante cartelli da cm.20x30 circa, con angoli arrotondati, da appendere all’interno
delle vetture in ragione di quattro, come massimo, per vettura;
- mediante vetrofanie da cm.30x20 circa da applicare ai vetri dei finestrini laterali in
ragione di una vetrofania come massimo per ogni finestra, esclusi i vetri a destra e
sinistra del conducente;
- mediante profilati adatti a contenere cartelli plastificabili (lavabili) del formato di
cm.70x25 sul bordo sovrastante le finestre.
b) Pubblicità esterna:
La pubblicità dovrà essere applicata alle carrozzerie lasciando visibili i loghi aziendali.
Qualora si rendesse necessario, come nel caso di grandi formati, la Concessionaria è
autorizzata a coprire temporaneamente i loghi aziendali sulle fiancate per dare
espletamento ai messaggi pubblicitari o di spostarli, a sua cura e spese riducendone, se
del caso, le dimensioni, nelle parti della carrozzeria indicate dalla MOM:
- mediante l’utilizzo di adesivi sulle fiancate laterali destre delle vetture delle dimensioni
massime di cm 120x70 o di tabelle dello stesso formato entro appositi telai;
- mediante l’utilizzo di adesivi sulle fiancate laterali sinistre delle vetture delle dimensioni
massime di cm 300x70 o di tabelle dello stesso formato entro appositi telai ;
- mediante l’utilizzo di adesivi sul lato posteriore (al di sotto del lunotto) delle dimensioni
di cm.120x70 o di cm. 200x70 o di tabelle dello stesso formato entro appositi telai;
- mediante l’applicazione di adesivi, denominati “Maxi-side”, sulle fiancate laterali sinistre
delle vetture delle dimensioni di cm 450x200, 300x200, 500x200; le pellicole adesive
dovranno essere del tipo 3M omologato e avranno caratteristiche tali da consentire la
visibilità
dall’interno
verso
l’esterno;
- mediante l’applicazione di adesivi, denominati “Mini-side”, sulle fiancate laterali destre
delle vetture delle dimensioni di cm 120x180; le pellicole adesive dovranno essere del tipo
3M omologato e avranno caratteristiche tali da consentire la visibilità dall’interno verso
l’esterno;
- mediante l’applicazione di adesivi, denominati “Maxi-Retro”, che corrispondono alla
decorazione completa della parte posteriore delle vetture. Sul lunotto posteriore le pellicole
adesive dovranno essere del tipo 3M omologato e avranno caratteristiche tali da
consentire la visibilità dall’interno verso l’esterno;
c) Pubblicità integrale:
fatto salvo quanto indicato all’art. 1 come “Spazi”, mediante l’applicazione di pellicole
adesive sulle fiancate laterali e sulla parte posteriore delle vetture, Il lunotto posteriore e le
superfici vetrate laterali possono essere decorate con pellicola che consenta la visibilità
dall’interno verso l’esterno.
I tempi tecnici di applicazione, effettuata durante le ore diurne, saranno ridotti al minimo in
modo da non interferire sul normale utilizzo delle vetture per il trasporto pubblico.
La Concessionaria si impegna ad osservare tutte le indicazioni della MOM circa gli
accorgimenti tecnici da utilizzare per la messa in opera della pubblicità e tutte le norme
tecniche che regolano la materia.
La fornitura, posa in opera, manutenzione e sostituzione dei telai anche in caso di
danneggiamento, saranno a totale cura e spese della Concessionaria la quale provvederà,
altresì, a sua cura e spese, alla produzione, installazione, manutenzione e rimozione del
materiale pubblicitario.
ART.3– GESTIONE PUBBLICITARIA
La Concessionaria si impegna alla fruizione ottimale degli spazi pubblicitari locati,
salvaguardando il valore commerciale dello strumento pubblicitario.
La Concessionaria’, con la propria organizzazione, sostenendo tutti i necessari costi,
dovrà provvedere:
- alla produzione delle commissioni di pubblicità;
- al pagamento dell'imposta comunale gravante la pubblicità;
- alla applicazione e manutenzione delle strutture per l'applicazione della pubblicità
all'esterno ed all'interno delle vetture di pubblico trasporto
- alla fatturazione degli importi delle commissioni alla clientela;
- all'incasso degli importi dovuti, lasciando la MOM ampia facoltà alla Concessionaria di
concedere rateazioni, fare transazioni, dare corso ad azioni giudiziarie, effettuare
istanze di fallimento e domande di ammissione al passivo, rinunciare ai crediti qualora
non fossero più esigibili;
- alle spese di struttura per la gestione della pubblicità;
- alle spese per la esposizione, manutenzione e rimozione della pubblicità sulle vetture;
- alle spese che riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di
pubblicità attuabili, per ricerche di mercato, per illustrazioni, depliant, ecc.;
- a quant'altro necessario, qui non elencato, limitandosi la MOM a mettere a
disposizione della Concessionaria i mezzi e le strutture per far esercitare l'attività
pubblicitaria.
La concessionaria subentrante inoltre si impegna
- a rilevare i contratti commerciali in corso aventi efficacia oltre la data del 30/06/2016
attraverso il riconoscimento alla concessionaria uscente di una pagamento del 35% del
valore del portafoglio ultrattivo.
- a riconoscere al concessionario uscente il rateo di Imposta Comunale sulla Pubblicità già
versato (e documentato) e non goduto.


ART. 4 - CONDIZIONI DI LAVORO
Sarà consentito agli incaricati della Concessionaria di poter accedere nelle autorimesse
per la posa in opera e manutenzione della pubblicità, beninteso che questi non dovranno nell'adempimento del loro compito - disturbare il servizio né immobilizzare le vetture.
La pubblicità mediante pellicole adesive sarà attuata alle seguenti condizioni:
le spese necessarie all'impianto e alla sistemazione e rimozione della pubblicità saranno a
carico totale della Concessionaria;
il supporto adesivo, con il quale la pubblicità dovrà essere affissa al veicolo, dovrà essere
sempre removibile e avere caratteristiche tali da non arrecare danni alla carrozzeria dei
mezzi, sia nella fase di montaggio, sia in quella di rimozione. Al riguardo, per quanto
riguarda le pellicole adesive da collocare sulla carrozzeria degli autobus, di cui all’allegato
A, a cura e spese della Concessionaria, qualora si dovessero verificare danni di modesta
entità alla carrozzeria di autobus, la Concessionaria si impegna a versare alla MOM
l’importo annuo di € ………………………oltre iva quale importo forfettario di risarcimenti,
importo da corrispondere in rate e alle stesse scadenze previste per il pagamento del
canone annuo minimo garantito di cui agli artt. 9 e 10. La Concessionaria garantisce in
particolare la perfetta aderenza della pellicola alla carrozzeria ed una adeguata resistenza
agli agenti atmosferici ed ai lavaggi successivi, sollevando la MOM da qualsiasi
responsabilità per abrasioni od altri inconvenienti che dovessero verificarsi. La
Concessionaria si impegna ad effettuare sorveglianza affinché gli impianti pubblicitari
siano sempre in perfetto stato e si impegna a sostituire immediatamente, anche a richiesta
della MOM, quelli che presentassero anomalie.
La richiesta di messa a disposizione dei veicoli dovrà essere effettuata con un anticipo di
almeno 3 giorni lavorativi rispetto all'inizio dei lavori di allestimento.
I veicoli verranno messi a disposizione della Concessionaria previo lavaggio meccanico di
tipo "industriale" della carrozzeria a mezzo degli impianti aziendali, così come visti.
Eventuali interventi di pulizia e sgrassaggio supplementare dei veicoli, che si rendessero
necessari per consentire la corretta adesione del materiale pubblicitario, saranno eseguiti
a cura e spese della Concessionaria.
L'allestimento dovrà essere eseguito senza creare intralci di alcun tipo ai compiti di istituto
della MOM.
Il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare un giorno lavorativo dalla messa a
disposizione del veicolo.
I nominativi del personale addetto all'allestimento delle vetture dovrà essere segnalato ai
responsabili della MOM
La MOM non sarà tenuta responsabile per la buona conservazione del materiale e della
pubblicità che la Concessionaria farà esporre nelle vetture, tuttavia farà esercitare al suo
personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di sua
proprietà.
La MOM avrà diritto di fare rimuovere, con l’obbligo a provvedervi da parte della
Concessionaria entro due giorni dalla richiesta, e di rifiutare l'applicazione sulle proprie
vetture di quelle forme di pubblicità che contenessero scritti o disegni sconvenienti o che
fossero offensivi per il buon costume e la morale o in contrasto o in concorrenza con gli
interessi della MOM. In particolare la MOM si riserva il diritto di autorizzare
preventivamente le inserzioni dirette a propaganda politica.
ART. 5 - PARCO VEICOLI
Oggetto della presente convenzione sono gli autobus di cui all’allegato elenco A che alla
data di sottoscrizione del presente contratto, sono n° 131
La MOM in relazione alle necessità del servizio, all'immissione di nuovi mezzi o al loro
accantonamento, potrà aumentare o diminuire il numero dei bus sui quali effettuare
pubblicità, alle stesse condizioni del presente contratto,
La MOM si riserva, per esigenze di servizio, per strategie imprenditoriali o, in
conseguenza, di obbligazioni assunte nei confronti di enti pubblici o di disposizioni di legge
di apportare modifiche e/o variazioni all’Allegato A. La MOM appena possibile dovrà dare
comunicazione alla Concessionaria delle modifiche e/o variazioni che verranno attuate. In
caso queste variazioni determino contestazioni da parte di clienti della Concessionaria, la
MOM e la Concessionaria si faranno carico delle spese ristampa del materiale
pubblicitario del cliente da ricollocare su altri autobus, suddividendo le spese in parti
uguali.
In ogni caso, la MOM non potrà apportare agli autobus locati modifiche e/o variazioni che
comportino una diminuzione dello spazio utilizzabile dalla Concessionaria, il
posizionamento della pubblicità e/o cambiamenti nelle caratteristiche di installazione dei
medesimi.
ART. 6 - GARANZIE SUI TEMPI DI CIRCOLAZIONE
Vista la peculiare priorità che il servizio di trasporto pubblico riveste, la Concessionaria si
obbliga a non proporre ed a non fare osservazioni sullo svolgimento dei servizi, sulle
eventuali modifiche degli stessi, sull'orario di esercizio delle vetture in questione, su quelle
che verranno inviate in officina per manutenzioni normali o straordinarie e per quanto
riguarda le sospensioni del servizio per qualsiasi motivo.
La MOM garantisce, comunque, nell'arco di un periodo di 12 mesi, la circolazione delle
vetture in servizio per un minimo di 300 giorni medi calcolati sulle sotto-reti da
riproporzionarsi per periodi di durata diversa.
Nella eventualità che la circolazione suddetta sia inferiore a 300 giorni anche in
conseguenza di fermi amministrativi, la MOM rimborserà unicamente alla Concessionaria
la sola quota parte del canone minimo garantito corrispondente ai giorni pagati e non
goduti, con il seguente criterio di calcolo:
canone annuo x (300 - Y) = importo rimborso
365
dove Y = numero di giornate di circolazione delle vetture in servizio.
Nulla sarà dovuto dalla Concessionaria nel caso in cui il servizio effettivo delle vetture
superi i 300 giorni nell'arco dell'anno contrattuale.
Per quanto riguarda le vetture utilizzate a decorazione integrale, la MOM assicura alla
Concessionaria la permanenza in servizio della vettura nei servizi urbani di Treviso o di
Vittorio Veneto o di Conegliano per la durata in cui la vettura sarà utilizzata con questa
pubblicità, fatte salve le cause di forza maggiore.
ART. 7 - RIMESSA IN PRISTINO AL TERMINE DELLA LOCAZIONE
La Concessionaria provvederà a sua cura e spese alla fornitura, alla posa in opera, alla
manutenzione e rimozione del materiale pubblicitario e successivo rinnovo. Queste
applicazioni, manutenzioni e rimozioni dovranno essere eseguite in modo tale da non
disturbare l'uso delle vetture né apportare ad esse alcun danno.
Alla scadenza del periodo di utilizzo dei veicoli per pubblicità con pellicole adesive, la
Concessionaria dovrà provvedere, a proprie spese, alla asportazione completa delle
pellicole e quant'altro utilizzato per la decorazione, compreso la rimessa in posizione
originale delle indicazioni di servizio delle vetture, indicazioni che saranno fornite dala
MOM. Tali operazioni dovranno essere eseguite nel termine massimo di tre giorni dalla
richiesta di messa a disposizione del mezzo.
Mentre i costi di ripristino dovuti a eventuali danni arrecati alla verniciatura degli autobus
nelle fasi di rimozione delle pellicole pubblicitarie saranno inclusi nello importo forfettario di
risarcimenti indicato all’art.4, gli eventuali danni causati alle carrozzerie, verificati in
contradditorio e imputabili direttamente o indirettamente alla Concessionaria a causa
dell'utilizzo di materiali solventi o altro non idonei e/o alla non corretta rimessa in pristino
dello stato dei veicoli al termine di utilizzo del veicolo con pellicole adesive, daranno diritto
ala MOM di addebito alla Concessionaria dei relativi costi a risarcimento del danno.
ART. 8 - ADEMPIMENTI DELLA CONCESSIONARIA IN MATERIA DI MANO D'OPERA
E DI INFORTUNISTICA
La Concessionaria si impegna, quale unico soggetto responsabile, ad osservare obblighi
assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei propri incaricati utilizzati
nell’esecuzione delle mansioni inerenti e conseguenti le attività di cui al presente contratto
ed in ogni caso, anche qualora si avvalesse di prestatori d’opera non dipendenti, si
impegna, quale unico soggetto responsabile, ad osservare tutte le norme in materia,
manlevando la MOM da qualunque pretesa azionata dai propri incaricati.
A cura dei responsabili operativi delle singole strutture (la MOM e la Concessionaria) verrà
effettuata una preventiva ricognizione congiunta dei luoghi interessati alle lavorazioni.
Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel piano di
sicurezza della Concessionaria.
La MOM inoltre si obbliga a collaborare con la Concessionaria per garantire l’applicazione
di adeguate procedure di sicurezza e a redigere il Documento Unico di Valutazione Rischi
come previsto dall’art.26 del D.Lgs81/2008 e s.m.i. che verrà inviato successivamente alla
stipula del contratto.
La Concessionaria, prima della stipula del contratto, dovrà dichiarare di aver ricevuto dalla
MOM le informazioni degli eventuali rischi interferenziali presenti nelle aree di proprietà
della MOM in cui i propri dipendenti e incaricati, addetti alle prestazioni contemplate dal
presente contratto, si troveranno ad operare, secondo quanto previsto dal DUVRI.
La Concessionaria inoltre divrà dichiarare di aver preso visione del Documento di
Valutazione Rischi di cui al D. L.gs 81/08 ed in particolare ai rischi specifici collegati
all’attività oggetto per presente contratto nonché alle previste misure di prevenzione.
Conseguentemente il personale e gli incaricati della Concessionaria, all'interno dei
depositi aziendali, dovranno rispettare le norme di sicurezza ed ogni altra disposizione in
vigore per il personale della MOM ed a questo scopo la Concessionaria manleverà la
MOM per i rischi interferenziali relativi alle operazioni di allestimento, manutenzione e
rimozione della pubblicità.
Comunque i dipendenti e gli incaricati della Concessionaria che dovranno accedere nei
depositi aziendali si dovranno attenere a tutte le disposizioni di sicurezza in detti depositi
vigenti.
Ogni ulteriore informazione pertinente agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e condizioni di lavoro, attinente ai rischi specifici, potrà essere assunta tramite il
Servizio di Protezione e Prevenzione.
La Concessionaria sarà tenuta a comunicare alla MOM i rischi ed i pericoli derivanti
dall'uso dei propri materiali e strumenti nonché i rischi e pericoli correnti alle proprie
attività.
ART. 9 - CANONE DI LOCAZIONE
La Concessionaria corrisponderà alla MOM il canone annuo fisso garantito offerto in gara
di Euro cifre ( lettere) oltre iva.
ART. 10 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI
La fatturazione delle somme dovute alla MOM, a titolo di minimo garantito, sarà effettuata
in quattro rate contro regolari fatture come segue:
- prima fattura: 30 aprile di ogni anno;
- seconda fattura: 31 luglio di ogni anno;
- terza fattura: 31 ottobre di ogni anno;
- quarta fattura: 31 dicembre di ogni anno.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 60 gg.d.f.f.m.
ART.11 – RETROCESSIONE A FAVORE DI MOM
Oltre al canone annuo fisso garantito di cui all’art.9, la Concessionaria dovrà corrispondere
alla MOM la retrocessione del 30%(trentapercento) sulla parte del fatturato incassato
annuo di competenza, al netto dell’iva, delle imposte comunali sulla pubblicità, del canone
annuo di locazione e dei costi per la raccolta delle commissioni pubblicitarie ( i costi per
la realizzazione del materiale pubblicitario esposto, se realizzato dalla o per il tramite della
Concessionaria, dovranno essere fatturati a parte) , eccedente il doppio del canone offerto
in gara (somma complessiva offerta compresa della maggiorazione percentuale). Entro 30
giorni dalla scadenza di ogni annualità contrattuale, la Concessionaria è obbligata a
inviare alla MOM il riepilogo delle fatture emesse al netto dell’iva, con indicato gli importi di
competenza dell’annualità contrattuale, gli importi incassati, l’ammontare delle imposte
comunali, il canone annuo di locazione minimo garantito e i costi per la raccolta delle
commissioni pubblicitarie. Sulla quota di fatturato così ricavato che risulterà eccedente il
doppio del canone annuo di locazione corrisposto, la Concessionaria verserà alla MOM il
30% oltre iva entro 30 gg. dal ricevimento della fattura che MOM invierà alla
Concessionaria.
Il mancato invio dei precitati conteggi nell’anzidetto termine potrà essere motivo di
risoluzione del contratto per inadempienza della Concessionaria.
ART.12 – DEPOSITO CAUZIONALE
La Concessionaria costituirà a favore della MOM, prima della sottoscrizione del contratto,
deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti, nessuno escluso, e del pagamento
del canone annuo minimo garantito di cui all’art.9 e della retrocessione di cui all’art.11,
deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo non inferiore al
canone annuo indicato all’art.9.
La Fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180
(centottanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto e dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della MOM. L’ammontare della cauzione è ridotto
del 50% nei casi previsti dall’art. 75, comma 7 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.m.i.
Nei casi in cui dovessero essere escussi importi inferiori a quello del deposito cauzionale, la
Concessionaria è obbligata al reintegro entro e non oltre 30 gg. dalla richiesta della MOM, da
inviarsi per PEC o per posta raccomandata a.r., pena la risoluzione anticipata del contratto.
ART.13 - RESPONSABILITA' PER LIMITAZIONI DEI PERIODI ESPOSITIVI
Qualora, per ordine o per disposizioni interpretative delle competenti autorità, dovesse
essere limitata o soppressa la pubblicità in oggetto, questa si intenderà risolta senza
alcuna formalità.
In tale caso la MOM rimborserà alla Concessionaria, previ accordi tra le parti, la sola parte
di canone relativo al periodo pagato e non goduto.
ART. 14 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI
La MOM non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra la
Concessionaria e terzi a causa della pubblicità realizzata.
La MOM dovrà essere sempre e comunque manlevata da qualsiasi pretesa od azione di
terzi verso la Concessionaria.
Tutti i danni che potessero derivare a terzi e/o alla MOM, in conseguenza della pubblicità,
saranno a totale carico della Concessionaria.
Il rischio derivante da atti vandalici nei confronti della struttura pubblicitaria sarà a totale
carico della Concessionaria che dovrà pure provvedere a sua cura e spese alle eventuali
azioni legali per il recupero dei danni patiti a causa terzi.
Se, a causa di incidenti stradali, dovessero derivare danni all'apparato pubblicitario affisso
sui mezzi, il recupero del danno stesso dovrà avvenire nei confronti dei terzi a cura e
spese della Concessionaria.
La MOM provvederà, a sua volta, al recupero dei danni alla carrozzeria del mezzo.
Qualora il sinistro venisse provocato per fatto e colpa del personale della MOM, il
risarcimento verrà determinato direttamente fra le parti e limitato ai soli danni materiali
diretti.
La Concessionaria solleva totalmente la MOM da ogni responsabilità per gli eventuali
danni che gli impianti pubblicitari potessero arrecare alle persone ed alle cose, compresi
gli eventuali danni che potessero arrecare al personale alle dipendenze della MOM.
ART. 15 - RAPPORTI CON I CLIENTI DELLA PUBBLICITA'
Nessuna responsabilità può essere attribuita ala MOM in caso di contestazioni da parte
degli utenti della pubblicità, ai quali non è tenuta a dare spiegazioni di sorta in quanto il
loro rapporto interessa unicamente la Concessionaria; tuttavia - se autorizzati di volta in
volta dalla MOM - sarà consentito che questi utenti, senza disturbare il servizio, possano,
accompagnati da un incaricato della Concessionaria, accedere nelle rimesse della MOM
per i controlli desiderati.
ART. 16 - IMPOSTE E TASSE
Prima di effettuare la pubblicità, la Concessionaria dovrà provvedere a corrispondere
direttamente ai Comuni competenti e ad ogni altro Ente interessato, le imposte, le tasse,
dirette e consequenziali o qualsiasi altro diritto dagli stessi Enti richiesto, per cui nessuna
somma a tale titolo potrà essere imputata alla MOM.
Tutte le tasse, imposte e tributi di ogni specie gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della
stessa saranno a totale carico della Concessionaria, la quale solleva la MOM da ogni
responsabilità nel caso di contestazioni da parte delle competenti autorità, contestazioni
che potessero eventualmente insorgere a qualunque titolo e per qualsiasi motivo.
ART. 17 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà la durata di due anni. Avrà inizio con decorrenza dal 01/07/2016
e scadenza il 31/12/2018. e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi alle stesse
condizioni previo accordo tra le parti da perfezionarsi entro il 30 marzo dell’anno di
scadenza.
L’emanazione di eventuali provvedimenti pubblici ostativi all’esercizio della pubblicità e/o
dei servizi di trasporto, quali ad esempio la perdita del servizio di trasporto a seguito di
cessione di ramo d’azienda, procedura concorsuale per l’aggiudicazione dei servizi di TPL,
cessione di concessione o di ramo d’azienda, operazioni di fusione e/o scissione,
determinano la risoluzione del diritto del presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del
codice civile, salvo il diritto della Concessionaria ad una riduzione proporzionale dei canoni
di locazione in relazione al periodo per il quale gli autobus non sono disponibili.
ART. 18 – PROPRIETA’ MATERIALE
Tutte le attrezzature ed il materiale pubblicitario esposto sulle vetture rimarrà di proprietà
della Concessionaria sino alla scadenza del contratto. Qualora dovesse subentrare un
nuovo concessionario, le attrezzature, se presenti sugli autobus, potranno essere vendute
al nuovo concessionario al prezzo di perizia da stabilirsi di comune accordo e, in caso di
disaccordo, da un perito designato dal Tribunale di Treviso.
ART. 19 - COLLEGIO ARBITRALE
In caso di discordanza sulla interpretazione e sulla esecuzione del presente accordo, sarà
nominato senza formalità, un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, uno per
ciascuna delle parti ed in terzo nominato d'intesa dai primi due arbitri ed in caso di
disaccordo dal Presidente del Tribunale di Treviso.
Le decisioni del collegio arbitrale saranno rese per equità, saranno considerate
espressione della comune volontà delle parti e saranno inappellabili.
La parte che non provvederà a nominare il proprio arbitro nel termine di giorni 20 dalla
data in cui fosse stata invitata a farlo a mezzo lettera raccomandata si intenderà aver
rinunciato a suo danno alla controversia e considerata soccombente.
ART.20 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Le parti si impegnano reciprocamente a considerare soggetti a vincolo di riservatezza tutti
i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso del rapporto oggetto del
presente contratto.
Ciascuna delle parti, inoltre, considererà come riservate tutte le informazioni e i documenti
acquisiti e utilizzerà gli stessi esclusivamente per scopi connessi al presente contratto.
ART. 21 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. n.196/2003
Le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto correttamente l’informativa prevista
dall’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003.
Le parti, in osservanza ai principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali
dettati dal D.Lgs. 196/2003, dichiarano che i dati di cui verranno a conoscenza e necessari
per l’esecuzione del contratto, saranno trattati con idonee garanzie di sicurezza e
riservatezza, secondo quanto previsto dalla precitata normativa.
ART. 22 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
Qualora ne sussistano le condizioni la Concessionaria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e
successive modifiche.
ART. 23 - SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE
Le eventuali spese di stipulazione e scritturazione del presente atto e delle copie
occorrenti sono a totale carico della Concessionaria.
Il presente atto, avente per oggetto prestazioni il cui importo è soggetto all'IVA, è esente
da registrazione fiscale fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26.04.1986 n.
131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento
dell'imposta fissa, giusta l'articolo 40 del citato decreto.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, costituito da n° 23 articoli
in 9 pagine individuate univocamente, ha formato oggetto di libera contrattazione fra le
medesime in tutte le sue parti.
Treviso
Scarica