societa professionali 1

annuncio pubblicitario
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7 Professionisti
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Con l’entrata in vigore del decreto legge —
dal 4 luglio —, le pubbliche amministrazioni
potranno imporre limiti alla riduzione delle tariffe (confermando l’inderogabilità di minimi), ma
solo come requisito di qualità: le amministrazioni, nei bandi di gara, possono escludere offerte
troppo basse (in precedenza filtrate dal principio dell’inderogabilità dei minimi), motivando
tale scelta con l’esigenza di garantire qualità di
prestazioni.
Le prestazioni pubbliche gratuite. Il problema dei minimi tariffari è connesso anche a
quello dei servizi gratuiti alla pubblica amministrazione. Esiste una consolidata giurisprudenza che dà rilievo alle prestazioni effettuate con finalità di immagine: un committente
pubblico e un’ampia platea di rapporti possono infatti compensare, grazie al ritorno pubblicitario, prestazioni in perdita. Ne sono
bene a conoscenza, per esempio, le banche,
che gestiscono le tesorerie di enti pubblici in
perdita. Prestazioni gratuite sarebbero ovviamente sotto la soglia di inderogabilità, ma
per situazioni particolari, remunerate dal ri-
torno di immagine, restano possibili.
Le prestazioni accessorie. È frequente che i
professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri) siano collegati ad altri professionisti:
per esempio un ente pubblico toscano ha affidato lavori di ristrutturazione e di successiva
vendita di un importante immobile a un’associazione tra ingegneri e avvocati. La ristrutturazione era posta in gara per oltre un milione di
euro, mentre la valorizzazione dell’immobile e
la successiva vendita era posta in gara a circa
100mila euro, come prestazione accessoria alla
ristrutturazione. L’associazione tra ingegneri e
avvocati che è risultata vincitrice della gara
aveva offerto di effettuare gratuitamente le
prestazioni di assistenza, cioè l’intera consulenza legale sulla compravendita dell’immobile.
Secondo il Consiglio di Stato (decisione
2445/2006) questo tipo di offerta gratuita è
valida per due motivi: perché l’utile ricavabile
dall’attività professionale è apprezzabile in termini di prestigio e perché le prestazioni "accessorie" non sono soggette a vincoli tariffari.
G.SA.
L’avvocato può partecipare agli «utili»
I
l patto di quota lite, per gli avvocati, fino per le consulenze e l’attività di arbitro o il
all’entrata in vigore del decreto legge raffreddamento di controversie.
223/2006 — il 4 luglio — era vietato. RegoPrima del decreto legge era considerato lecilando in modo uniforme il contenuto patrimo- to solo l’ulteriore ridotto compenso corrisposto
niale dei rapporti tra gli avvocati e i propri in seguito all’esito vittorioso della lite (cosidassistiti si garantiscono — secondo la Cassazio- detto palmario, Cassazione civile 4078/86). Ad
ne civile (sentenza 6073/85) gli interessi del esempio, è stato considerato legittimo un precliente, la dignità del professionista e, più in mio di 88 milioni di lire perché giustificato
generale, la stessa funzione giurisdizionale.
dall’importanza delle prestazioni da svolgere e
Il patto di quota lite. Consiaggiuntivo all’onorario, in ogni
ste nell’accordo, con cui il
caso spettante al legale.
cliente si impegna a riconosceÈ stato invece ritenuto nullo
re all’avvocato una parte del
il patto con cui il cliente riconoCon il patto
risultato ottenuto. Questo accorsceva al legale il compenso,
do riguarda non solo beni o
solo a risultato ottenuto e cioè
di quota lite
crediti oggetto della lite, ma ansolo qualora l’avvocato fosse
che ogni compenso correlato al
riuscito a far liberare un immoil compenso
risultato pratico dell’attività
bile entro un certo tempo (Cassvolta. In particolare si ha "quosazione 11485/97). Analogaè legato al risultato mente è stato considerato illecita lite" quando il compenso sia
accordato facendo riferimento
to il comportamento dell’avvoalla somma conseguita dal
cato che si accorda per un comdell’attività legale
cliente
(Cassazione
civile
penso pari al 25% dell’importo
4777/80). In varie decisioni si
ottenuto a titolo di risarcimento
sottolinea che non è consentita la partecipazio- danni a favore del cliente (Consiglio nazionale
ne del professionista agli utili generati dalla forense, 24 ottobre 2003, n. 310), o l’accettaprestazione svolta e quindi spettanti al cliente zione di un compenso pari al 20% del credito
(Consiglio nazionale forense, 23 dicembre per cui è stata instaurata la causa (Consiglio
1998, n. 221). Il divieto trova applicazione nel nazionale forense, 13 dicembre 2000, n. 253).
contenzioso e in campo stragiudiziale (CassaEra un patto di quota lite vietato quello con
zione civile 4777/80), quindi sia per le liti che cui un avvocato aveva concordato un compen-
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Saltano le limitazioni alla pubblicità
I
l decreto legge 223/2006 recante nuove li». Non risultano nemmeno limitazioni espresnorme sulla concorrenza e i diritti dei con- se alla possibilità di indicare i prezzi dei servisumatori ha rimosso anche il divieto di zi offerti. Pericolosa, e a rischio di inefficacia,
pubblicità per i professionisti. L’articolo 2 appare peraltro la clausola di chiusura dell’artiafferma che sono abrogate le norme che impe- colo 32, secondo cui non sono consentite «fordiscono di pubblicizzare l’attività professiona- me di pubblicità diverse da quelle descritte nei
le, le specializzazioni e i prezzi dei servizi commi precedenti». Il decreto 223, semmai,
offerti. La disposizione interessa numerose ca- inverte questo principio: è consentita qualsiasi
tegorie professionali: architetti, avvocati, com- forma di pubblicità, se non vietata da una
mercialisti e ragionieri.
specifica disposizione di legge.
A ben guardare i principali codici deontologiRagionieri. Il codice deontologico si occupa
ci già prima della riforma non proibivano in di pubblicità all’articolo 10. Si tratta di una
senso tecnico la pubblicità, ma vi ponevano disposizione molto breve, di una decina di righe,
delle "limitazioni". Esaminiamo il contenuto dei che rivela però già allo stato attuale una consideprincipali codici deontologici, cercando di identi- revole apertura nei confronti della possibilità di
ficare le disposizioni che potrebbe essere neces- effettuare pubblicità. Si stabilisce che la pubblisario emendare.
cità può essere sia "diretta" sia "indiretta". I
Architetti. Il codice deontologico degli archi- mezzi utilizzabili vengono descritti con ampieztetti dedica tre articoli alla materia: il 35 si za: «giornali, riviste, bollettini, periodici e ogni
occupa della informativa, il 35-bis della pubblici- altro mezzo di comunicazione anche telematico
tà e il 35-ter pone alcune limiti. La differenza o informatico». Sulla possibilità di indicare i
fra "informativa" e "pubblicità" consiste nel fat- prezzi dei servizi offerti non si dice nulla. L’unito che la prima è rivolta a chi è
ca preclusione è relativa ai «crigià cliente dello studio, mentre
teri visivi e simbolici propri della pubblicità può essere indirizla pubblicità commerciale».
zata anche a soggetti che non
Le ricadute del decreto. A
Entro il 1˚ gennaio fronte
sono ancora clienti. Il decreto
delle modifiche introdotte
legge 223 dovrebbe quindi incidal decreto legge 223 i Consigli
vanno rimosse
dere sull’articolo 35-bis, laddonazionali possono ora adottare,
ve specifica (e dunque limita) i
in via generale, tre diversi tipi di
le previsioni
mezzi che possono essere utilizcomportamento. In primo luogo
zati per la pubblicità. Inoltre,
essi potrebbero lasciare invarial’articolo 35-ter stabilisce che è
te le attuali previsioni deontoloin contrasto
esclusa qualsiasi indicazione sugiche. In questo caso alcune di
gli onorari praticati. Il decreto
esse (il discorso, si è visto, vale
con
la
legge
legge consente invece di indicasoprattutto per gli avvocati) sare i prezzi dei servizi offerti.
ranno in contrasto con la legge e
Avvocati. La questione della pubblicità è cesseranno di produrre effetti.
La seconda possibilità consiste nell’abrogare
regolata nell’articolo 17 del codice deontologico del 1997. Ma la riforma legislativa potreb- del tutto le disposizioni deontologiche che regobe avere riflessi anche sull’articolo 19 che lano la pubblicità. Così facendo si avrebbe una
vieta l’offerta di prestazioni professionali a liberalizzazione totale della materia. È molto
terzi. Agli avvocati è vietato, fra l’altro, di improbabile che venga scelta questa strada peravvalersi di mezzi televisivi e radiofonici e di ché i Consigli nazionali vorranno mantenere un
giornali per farsi pubblicità. Ora il decreto certo controllo sull’attività dei propri professiolegge le norme che impediscono di pubblicizza- nisti. Infine vi è una terza possibilità, che — con
ogni probabilità — troverà attuazione: i Consire l’attività professionale in senso lato. Il Codi- gli nazionali adegueranno le proprie norme deonce deontologico forense, inoltre, attualmente tologiche. A tal fine il decreto fissa un termine
vieta di indicare le specializzazioni (salvo le preciso: il 1º gennaio 2007. La nuova normativa
specifiche ipotesi previste dalla legge) e i prez- stabilisce che gli ordini professionali devono
zi delle singole prestazioni.
adeguare statuti e regolamenti entro questa data,
Dottori commercialisti. L’articolo 32 del pena la nullità delle disposizioni confliggenti.
codice di categoria regola l’informazione e la
Se si tiene conto anche del contesto in cui
pubblicità informativa. Non si rinvengono limi- matura e della ratio del decreto legge 223, la
ti particolari alla possibilità di pubblicizzare riforma sembra piuttosto radicale nel suo approceventuali specializzazioni. Allo stesso modo i cio: anche semplici "limiti" alla pubblicità dei
mezzi con cui attuare la pubblicità sono de- professionisti parrebbero contrari a legge, perscritti con una certa ampiezza, venendo men- ché circoscrivono la capacità concorrenziale.
zionati «stampa, reti telematiche e mezzi simiVALERIO SANGIOVANNI
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so in una percentuale (del 35%) sui crediti con il patto di percepire solo i compensi liquidaderivanti dagli affari e dalle pratiche di risar- ti dal giudice in caso di vittoria (Cassazione,
cimento relative a incidenti stradali (Consi- 9111/2005). In casi analoghi si è evidenziato
glio nazionale forense, 17 novembre 2001, n. che l’accordo è valido, sul presupposto di una
236). Inammissibile anche l’accordo con cui comunanza di scelte etico-sociali, e quindi peril legale, incaricato di ottenere il pagamento ché non finalizzato a conseguire illeciti benefici
di onorari per lo svolgimento di un’attività (Pretura Torino, 2 ottobre 1987).
Analogamente anche recarsi in giorni prefissaprofessionale, avrebbe trattenuto l’eccedenza
rispetto a quanto originariamente spettante al ti presso un circolo, al fine di fornire pareri agli
iscritti o ai frequentatori è stato ritenuto lecito se
cliente (Cassazione 4777/80).
Agli avvocati va male anche nell’ipotesi di la consulenza sia regolarmente retribuita dall’asincarico professionale conferito congiuntamen- sociazione o dall’utente (Consiglio nazionale fote a un ingegnere al fine di indurre un Comune rense, 11 luglio 2001). Tenta di accaparrare cliena non adottare una variante al piano regolatore tela l’avvocato che sottoscriva una convenzione
che avrebbe diminuito il valore di un’area edifi- con l’associazione "giudici arbitrali" ed utilizzi
cabile. Una retribuzione calcolata in misura per il suo ufficio la denominazione "forum arbipercentuale sul valore o sul prezzo di vendita trale" pubblicizzando tale attività attraverso vodel suolo stesso è nulla solo per l’avvocato, lantinaggio (Consiglio nazionale forense, 11 aprimentre non influisce sulla retribuzione dell’inge- le 2003, n. 60). È ancora accaparramento quello
gnere (nei cui confronti non è previsto il divie- del legale che, collegato a una società commerto: Cassazione 3508/77).
ciale di recupero crediti, applichi alle liti prezzi
L’accaparramento di clientela. Per i profes- preventivati (Consiglio nazionale forense
sionisti è illecita sotto l’aspetto deontologico — 189/2002) o accetti come compenso il semplice
ma e’ quindi valida sotto l’aspetto civile — rimborso spese, derogando ai minimi tariffari
ogni attività diretta all’acquisi(Consiglio nazionale forense, 13
zione di rapporti di clientela,
maggio 2002, n. 58).
tramite intermediari o attraverso
Accaparra clienti chi ingaggia
altri mezzi non consentiti.
un
procacciatore per l’assunzioLa deontologia
In base alla giurisprudenza
ne di incarichi professionali, ricoe alle pronunce degli organinoscendogli un compenso perpunisce anche
smi professionali procurarsi
centuale (Consiglio nazionale foclientela è lecito, ma occorre
rense, 13 maggio 2002, n. 49)
i comportamenti
seguire principi di correttezza.
oppure chi invii a clienti potenSul tema, prima del decreto
ziali, e con cui non sono in corso
volti ad accaparrare rapporti professionali, una «colegge 223 erano sorti contrasti
tra Ordini professionali e automunicazione trasferimento stula clientela
rità garante della concorrenza:
dio», in realtà contenente l’illul’occasione è stata fornita
strazione dell’attività professiodall’ordine dei veterinari, che
nale svolta (Ordine Avvocati di
aveva radiato un professionista che in un Vicenza, 17 ottobre 1994).
ambulatorio, facente capo a un’associazione
Un’ipotesi particolare è relativa all’utilizzo dei
senza scopo di lucro, aveva pubblicizzato la locali e del personale di precedenti professionisti,
possibilità di fruire di prestazioni veterinarie andati in pensione: queste circostanze, possono
pagando solo un "ticket" inferiore ai minimi essere sintomo di illecito accaparramento di clientariffari. Il provvedimento dell’Ordine non è ti che facevano capo allo studio del predecessore
stato condiviso dall’autorità garante, perché (Tribunale di Trapani 2 dicembre 2002), poiché
l’imposizione di tariffe minime restringe la servirsi esclusivamente della pregressa struttura
concorrenza e impedisce ai consumatori di organizzativa di un altro professionista può alterabeneficiare di prestazioni a costi più conve- re la concorrenza (Cassazione 17202/2002).
Diverso e più aggiornato è l’orientamento del
nienti di quelli prefissati.
Il repertorio della giurisprudenza su tema fisco sulla possibilità di dare continuità a strutture
dell’accaparramento è particolarmente ricco. So- professionali. Di recente è stato ritenuto possibile
no ritenute accaparramento illecito centinaia di dedurre le spese conseguenti all’acquisto di un
prestazioni professionali a onorario zero, per marchio di uno studio, che goda di ottima e consoasserito rapporto di amicizia (Cassazione lidata reputazione. L’agenzia delle Entrate, con
14227/2004). Nel caso esaminato, le prestazioni risoluzione 16 febbraio 2006 n. 30, afferma che
gratuite erano state effettuate a favore di società questo contratto è simile alla cessione di un mare di soggetti che operavano nel settore immobi- chio e il relativo costo può essere portato integralliare, da cui il professionista avrebbe tratto ulte- mente in deduzione nel periodo di imposta in cui
è sostenuto.
riori e successivi rapporti professionali.
GUGLIELMO SAPORITO
È invece ritenuto possibile un rapporto tra un
istituto di assistenza dei lavoratori e un legale,
MARIO PAGLIARULO
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Porte aperte alle società multidisciplinari
I
l decreto legge 223/06 dispone, all’articolo o ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza
2, comma 1, con effetto dal 4 luglio, giorno in materia tecnica, legale, commerciale, amminidella pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», strativa, contabile o tributaria». Una normativa
l’abrogazione delle disposizioni che comporta- sollecitata da motivazioni razziali: l’obiettivo
no «il divieto di fornire all’utenza servizi profes- era impedire agli ebrei di esercitare la libera
sionali di tipo interdisciplinare da parte di socie- professione "nascondendosi" dietro strutture sotà di persone o associazioni tra professionisti, cietarie. Anche dopo la caduta del fascismo, la
fermo restando che il medesimo professionista legge 1815/1939 ha comunque continuato a
non può partecipare a più di una società e che la regolamentare la materia dell’esercizio collettispecifica prestazione deve essere resa da uno o vo della libera professione, perché ritenuta anpiù professionisti previamente indicati, sotto la che espressione del generale principio in base al
quale il mondo della professione e quello
propria personale responsabilità».
Nel comma 3 dell’articolo 2 viene poi stabili- dell’impresa sono tradizionalmente ritenuti non
to che «le disposizioni deontologiche e pattizie compatibili.
Il divieto di esercizio societario era caduto,
e i codici di autodisciplina che contengono le
prescrizioni» ora abrogate devono essere ade- tuttavia, nel 1997, per effetto della cosiddetta
guate entro il 1˚ gennaio 2007. Quindi, mentre «legge Bersani» (legge 266/1997), che aveva
da subito scompare il divieto di esercizio della abrogato l’articolo 2 della legge 1815/1939 e
libera professione in forma societaria e nella aveva subordinato l’esercizio collettivo della
forma della società professionale, per effettuare libera professione all’emanazione di un decreto
il refresh delle norme deontologiche, gli organi- interministeriale frutto di una concertazione tra
i ministri della Giustizia, dell’Insmi competenti hanno tempo fidustria e della Sanità. Eppure,
no al prossimo dicembre.
benché la legge Bersani conceLe nuove società tra profesL’incarico
desse 120 giorni per l’emanaziosionisti. Dall’entrata in vigore
ne di questo regolamento, il
del decreto, è consentito costituideve essere reso
provvedimento non è stato emare società di persone o associanato e la questione è rimasta
zioni professionali, alle quali
da un socio
irrisolta.
possono partecipare esperti delPeraltro, già esistevano aree
la stessa o di diverse professioche è responsabile professionali all’interno delle
ni. Le compagini possono, infatquali l’esercizio in forma societi, avere come oggetto la forniturispetto al cliente
taria era possibile, anche se di
ra di «servizi professionali», anfatto poco praticato: vuoi perche «di tipo interdisciplinare».
Queste le regole delle nuove società di perso- ché esistono leggi che lo consentono (si pensi
ne e delle associazioni tra professionisti:
alle società ingegneristiche o a quelle tra avvo1 la società deve essere composta esclusivamen- cati), vuoi perché il divieto della legge
te da professionisti (resta quindi fermo quindi il 1815/1939 andava inteso come strettamente ridivieto di partecipazione di soci «di capitale»); volto solo alle cosiddette «professioni protette»
1 ciascun professionista non può partecipare a (come avvocati, commercialisti, notai, architetti, geometri e ingegneri). Restavano quindi
più di una società o associazione;
1 l’incarico professionale può essere assunto escluse la professione medica e le altre profesdalla società o associazione, ma la prestazione sioni che, seppure «collegiate» (si pensi, per
«deve essere resa da uno o più professionisti esempio, a giornalisti, veterinari, chimici e così
previamente indicati, sotto la propria personale via), non rientravano nella definizione della
legge 1815/1939.
responsabilità».
Società di ingegneria e società tra avvocaDal divieto assoluto alla liberalizzazione. Il
divieto di svolgere in forma societaria l’eserci- ti. Una breccia nel divieto delle società profeszio della libera professione venne fissato dalla sionali l’avevano già aperta le società di ingelegge 1815/1939: all’articolo 2, si stabiliva, in- gneria e quelle tra avvocati.
Era stata la legge 109 dell’11 febbraio 1994
fatti, che «è vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma ... società, istituti, uffi- (la «legge Merloni») a prevedere, all’articolo
ci, agenzie o enti, i quali abbiano lo scopo di 17, che «le prestazioni relative alla progettaziodare, anche gratuitamente, ai propri consociati ne preliminare, definitiva ed esecutiva nonché
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