STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI SEZIONE II: STUDI Direttore Mario A Comitato scientifico Paolo A F Roma Patrick A Paris Aquilino I F Barcelona Eric G Poitiers Faustino M M Madrid Heinz M Frankfurt/Main STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI SEZIONE II: STUDI Questa collana si propone, oltre a sperimentazioni per una didattica rinnovata, di mettere in circolazione in primo luogo opere di giovani studiosi metodologicamente interessanti o su argomenti poco o per nulla considerati entro la letteratura storico–giuridica e istituzionale italiana corrente. Il proposito è però anche quello di non trascurare le traduzioni di saggi di autori stranieri che possano aprire nuove prospettive di ricerca, oppure di ‘classici’ destinati ad avere una circolazione specialistica. Infine, si ritiene opportuno anche riproporre lavori ormai datati ma apparsi solo in edizione provvisoria o a bassa tiratura, oppure ancora su temi scarsamente considerati al loro primo apparire sul mercato. Nel complesso, quindi, si tratta di una collana che vuole inserirsi utilmente nel dibattito storiografico contemporaneo, tenuto conto del crescente interesse che gli storici riservano alle trattazioni che sappiano inserire entro problematiche più generali le questioni specifiche del diritto e delle istituzioni, con i loro profili tecnici a volte anche molto delicati e complessi. Nella collana “Storia del diritto e delle istituzioni” sono pubblicate opere sottoposte a valutazione con il sistema del « doppio cieco » (« double blind peer review process ») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due revisori che sono stati scelti dal Comitato scientifico della collana. I revisori sono professori di provata esperienza scientifica italiani o straniere o ricercatori di istituti di ricerca notoriamente affidabili. Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni: a) pubblicabile senza modifiche; b) pubblicabile previo apporto di modifiche; c) da rivedere in maniera sostanziale; d) da rigettare; tenendo conto della: a) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; b) attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato critico; c) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; d) rigore metodologico; e) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; f ) uniformità dei criteri redazionali. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui il direttore medesimo provvederà a nominare un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell’elaborato. Le schede di valutazione verranno conservate, in doppia copia, nell’archivio del direttore e dell’editore. Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta. Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e le opere collettive di provenienza accademica. Il direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio. Paolo Angelini Il Codice di Dušan – Legislazione greco–romana e amministrazione dell’impero serbo–bizantino Copyright © MMXIV ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, /A–B Roma () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: giugno Alla mia famiglia a Fabiola a tutti i miei affetti Indice 11 Ringraziamenti 13 Introduzione 17 Abbreviazioni PARTE I 21 Capitolo I Il Codice di Dušan all’interno della codificazione tripartita 1.1 Il Syntagma abbreviato, 23 – 1.2 La Legge dell’imperatore Giustiniano, 31 – 1.3 Le connessioni giuridiche della codificazione tripartita, 36 – 1.3.1. La struttura giuridico-amministrativa dell’impero serbo, 41 — 1.4 Ambito di vigenza della codificazione, 45 – 1.5 La codificazione serbo-bizantina, 48. 49 Capitolo II Del diritto ecclesiastico 2.1 La “sinfonia” tra autorità laiche ed ecclesiastiche, 49 – 2.2 Disciplina del diritto ecclesiastico, 51 – 2.2.1. Sulla fede ortodossa, 52 – 2.2.2. Sui matrimoni, 53 – 2.2.3. Sulla scomunica, 54 – 2.2.4. Sugli eretici e sui Latini, 55 – 2.2.5. Sugli ecclesiastici, 60 – 2.2.6. Crimini contro la fede, 65 – 2.2.7. Sui monasteri, sulle proprietà e sulle immunità ecclesiastiche, 66 – 2.2.8. Disposizioni post codicem, 76 – 2.3 La struttura giuridico-amministrativa della chiesa serba secondo il modello bizantino, 77. 9 10 Indice 81 Capitolo III Del diritto criminale 3.1 Dalla vendetta al sistema della pena pubblica, 81 – 3.1.1. A proposito della terminologia giuridica del diritto penale, 85 – 3.2 Responsabilità collettiva, familiare e territoriale, 87 – 3.3 Le fattispecie criminali, 89 – 3.3.1. Omicidio, 91 – 3.3.2. Crimini contro la morale sessuale, 95 – 3.3.3. Furto, rapina e brigantaggio, 99 – 3.3.4. Crimini contro il sovrano e lo stato, 104 – 3.3.5. Incendio, 108 – 3.3.6. “Crimen falsi” – 3.4 Pene patrimoniali e pene corporali, 110 – 3.4.1. Pena capitale, 115 – 3.5 Tra innovazioni e resistenze, 117. PARTE II 121 Capitolo I Manoscritti, edizioni, traduzioni del Codice di Dušan 1.1 Testimoni manoscritti del Codice di Dušan, 121 – 1.1.1. Testimoni manoscritti di antica redazione, 122 – 1.1.2. Testimoni manoscritti di redazione recente, 131 – 1.2 Principali edizioni ed opere critiche del Codice di Dušan, 136 – 1.3. Traduzioni del Codice di Dušan, 143. 145 Capitolo II Abbreviazioni e indice 2.1. Abbreviazioni dei manoscritti, 145 – 2.2. Indice dei capitoli, 145. 157 Capitolo III Il testo tradotto 191 Conclusioni 195 Glossario 205 Bibliografia Ringraziamenti Il presente volume è il frutto degli studi iniziati nella mia Giulianova durante gli anni del dottorato alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo e proseguiti tra Francoforte sul Meno e Leuven, che oramai considero la mia città di adozione. Pubblicazione che è stato possibile portare a termine solamente lasciando il mio “stanco” paese, come tanti ricercatori della mia generazione. Un ringraziamento sentito va alla Prof.ssa Dr. Stevka Šmitran che mi ha avviato alla slavistica, al Prof. Dr. Luca Loschiavo, severo supervisore durante il dottorato e al Dr. Ludwig Burgmann, il cui lavoro è sempre stato un esempio da seguire. Un ringraziamento particolare va al Prof. Dr. Laurent Waelkens che mi ha accolto nel Dipartimento di Diritto Romano e Storia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Leuven, dandomi la possibilità di proseguire nel percorso accademico, possibilità che sarebbe stata a me preclusa in Italia. Questo volume vuole essere un incoraggiamento a partire rivolto ai tanti ricercatori che in Italia devono far fronte alla mancanza assoluta di certezze e prospettive. Abbandonare il proprio paese è l’unico modo per portare avanti gli studi e realizzare le proprie aspirazioni. Il fine ultimo deve essere però quello di tornare per cambiare le cose, lottando contro un sistema gerontocratico di stampo feudale, oramai chiuso in sé stesso, che cerca di perpetuare i propri privilegi attraverso la difesa ad oltranza dello status quo. Il ringraziamento più importante va alla mia famiglia, a Fabiola, agli amici e a tutti gli affetti, che sono la parte fondamentale della mia vita. Giulianova / Leuven Settembre 2013 11 Introduzione Il 16 aprile 1346 Stefano Dušan riceveva la corona imperiale. Tre anni più tardi, a Serre, in un sinodo in cui erano intervenuti i maggiorenti della nobiltà e gli ecclesiastici dei più alti ranghi della chiesa serba e di quella greca, si procedeva alla promulgazione di una codificazione tripartita che avrebbe dovuto essere legge vigente nell’impero. Il Codice di Dušan costituiva solamente l’ultima parte di tale codificazione, di cui facevano parte anche il Syntagma abbreviato e la cosiddetta Legge dell’imperatore Giustiniano. Dušan mirava in realtà alla successione al trono di Costantinopoli, città dove aveva trascorso la prima parte della propria vita1. Il 1 Ecco, per comodità del lettore, alcuni necessari cenni biografici. Stefano Uroš IV Dušan, nacque nel 1308 da Stefano Dečanski III e Teodora di Bulgaria. Nel 1314 aveva seguito il padre Stefano III nel suo esilio a Costantinopoli, presso la corte di Andronico II. Nel 1320, grazie all’intercessione di Danilo, vescovo di Hum, e di Nicodemo, Arcivescovo di Serbia, il re Milutin si persuase a concedere loro di tornare in patria. Morto Milutin (29 ottobre 1321), si aprì una lotta tra Stefano III e il fratellastro Costantino che era stato designato quale successore. Stefano III riuscì ad eliminare il rivale ed essere incoronato il 6 gennaio 1322. Al figlio Stefano Dušan venne concesso il titolo di “giovane re”. In gioventù Dušan si distinse per le capacità militari, partecipando ad importanti battaglie, tra cui quella di Velbudž, in cui lo zar di Bulgaria Simeone venne sconfitto ed ucciso. Il giovane erede, spinto dalla nobiltà a perseguire una campagna di aggressione per espandere i domini verso sud, entrò in forte contrasto con il padre nel 1331, sino a entrare in guerra l’uno contro l’altro. Padre e figlio firmarono una pace nell’aprile 1331, ma qualche mese più tardi Dušan attaccava nuovamente il padre, sconfiggendolo, catturandolo e rinchiudendolo in monastero (agosto 1331). All’inizio di settembre fu incoronato “re delle terre serbe e del litorale”. Negli anni successivi il nuovo sovrano represse alcune rivolte interne, fronteggiò la costante minaccia ungherese a nord e portò avanti l’espansione meridionale ai danni dell’Impero bizantino. Occupò l’Albania e le terre 13 14 Introduzione sovrano sapeva di aver bisogno di una legittimazione che andasse oltre la semplice conquista territoriale. La figura del basileus bizantino, principale difensore ‘esterno’ dell’ortodossia religiosa, era segnata da alcuni altri tratti imprescindibili. Tra questi vi era in particolare quello di legislatore: è anche in questa luce che deve essere interpretata la promulgazione della codificazione tripartita. Oltre all’aspetto pratico, rappresentato della necessità di regolamentare i rapporti sociali nel nuovo assetto istituzionale, ad assumere fondamentale importanza era anche il profilo ideologico. Dare leggi al proprio impero faceva infatti di Stefano Dušan un sovrano legislatore secondo la tradizione bizantina. Dare vigenza sui propri domini a leggi bizantine tratte dal Syntagma di Blastares e dalla Legge dell’imperatore Giustiniano affiancando a queste il proprio codice rientrava pertanto in una lucida e consapevole strategia di legittimazione. Dal punto di vista contenutistico il modello bizantino costituì il vero humus dell’intero impianto normativo. Prescindere da esso nell’analizzare la compilazione serba significherebbe precludersi la del litorale adriatico. Dal 1345 il sovrano serbo iniziò ad utilizzare il titolo di zar per poi farsi incoronare imperatore nell’anno successivo dal patriarca serbo. Nel 1348 completò la conquista di Epiro, Acarnania e Tessaglia, per poi avanzare verso est senza tuttavia riuscire a far capitolare la città di Tessalonica, inespugnabile senza l’ausilio di una flotta navale. Proprio a questo periodo risalgono le trattative con Venezia, cui Stefano aveva chiesto alleanza, in modo tale da avere a disposizione una flotta con cui contava di conquistare Tessalonica ma anche Costantinopoli. La Serenissima tuttavia non aveva interesse a contribuire al rafforzamento dell’Impero serbo-greco, preferendo un Impero bizantino indebolito a cui strappare continuamente privilegi commerciali, per cui non concesse alcun aiuto. Gli anni che seguono il 1350 sono caratterizzati da continui scontri con le truppe di Bisanzio. L’imperatore serbo, che nel frattempo aveva concesso larghi privilegi e donazioni alle istituzioni ecclesiastiche e provveduto a fondare egli stesso monasteri, puntava ancora alla conquista via terra della capitale bizantina. Ne fu però impedito dalla morte (forse dovuta a avvelenamento, ispirato dai Bizantini) che lo colse nel pieno delle forze e all’apogeo del potere, a soli 47 anni, nel 1355. Il sovrano venne seppellito presso il Monastero dei Santissimi Arcangeli, da lui fondato, nei pressi di Prizren. Per una più ampia descrizione degli eventi storici si veda: G.C. SOULIS, The Serbs and Byzantium during the reign of Emperor Stephen Dušan (1331-1355) and his Successors, Athens 1995, pp. 31-155. Il lettore che abbia familiarità con le lingue slave ed in particolare con il serbo può rifarsi a K. JIREČEK - J. RADONIĆ, Istorija srba, vol. 1, Beograd 1978, pp. 211-236. Gli eventi sono naturalmente riportati anche in G. OSTROGORSKY, Storia dell’Impero bizantino, Torino 1968, pp. 430-527. Introduzione 15 possibilità di cogliere gli aspetti più importanti di questa. Ciò nulla toglie, naturalmente, al fatto che il Codice di Dušan presenti aspetti che si distaccano evidentemente dal diritto greco-romano e che possono leggersi come un tipico riflesso di quel diritto non scritto che regolava la vita dei popoli slavi sin da un’epoca remota e che, ancora nel XIV secolo, trovava indubbia applicazione nella società serba. Della versione originale del Codice di Dušan si sono perse le tracce. I venticinque testimoni manoscritti riflettono versioni più tarde, alcune delle quali rivestono una importanza notevole nella storia della tradizione, altre una del tutto secondaria. Il lavoro di collazione ha permesso di ricostruire un testo composto da duecentouno capitoli: quindici sono paragraphi unici, la maggior parte dei quali probabilmente risalente ad una epoca successiva alla promulgazione della seconda parte del codice (1354). Nell’analisi del Codice di Dušan si dovrà fare costante riferimento al Syntagma abbreviato e alla Legge dell’imperatore Giustiniano. Il diritto civile, ecclesiastico, penale furono fortemente influenzati dai concetti e dagli istituti discendenti dal diritto greco-romano. Le interconnessioni tra le tre parti della codificazione e l’influenza del diritto bizantino verranno sottolineate costantemente, anche se contemporaneamente affioreranno gli aspetti legati al diritto non scritto slavo che il legislatore decise di prese.