MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA
COMITATO DEI GARANTI
Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno 2000, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di
Roma si è riunito il Comitato dei Garanti, convocato mediante fax, prot. 955073 del 1.12.2000, per
esaminare e decidere in merito al ricorso prodotto dalla O.S. Cgil – Scuola, con atto datato 30.11.2000
avente ad oggetto la illegittima candidatura di un docente di religione cattolica, con rapporto di lavoro a
tempo determinato, in servizio presso l’Istituto Tecnico Commerciale ‘Leonardo da Vinci’ di Roma, in
occasione delle elezioni RSU fissate per i giorni 13-16.12.2000.
Il Comitato risulta così composto: Cgil –Scuola, rappresentato dalla dott.ssa Maria Grazia Orfei;
Cisl-Scuola, rappresentata dal Sig. Staffieri Giovanni; Snals-Confsal, rappresentato dal prof. Antonio
Dinallo; dott. Gino Giardi, delegato, con funzioni di presidente.
Sebbene regolarmente convocati, risultano assenti i rappresentanti della Uil-Scuola, Cobas,
Unicobas, nonché il Preside dell’Istituto scolastico presso il quale sono in corso le elezioni.
Alle ore 9,30, constatata la presenza del numero legale, il presidente dà lettura del ricorso prodotto
invitando poi la rappresentante della Cgil di procedere ad una maggiore illustrazione dei motivi di ricorso. La
prof.ssa Orfei, richiamando l’accordo Aran, quanto a elettorato attivo e passivo, (v. art. 3 parte II e
successive note Aran del 25.9.98, art. 5; 3.10.2000, art. 6 e 2.11.2000, art. 2) nonché il Ccnl della Scuola
1994-97, art. 47, attinente i rapporti di lavoro a tempo determinato, comma 6, il quale specificamente recita:
“Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.L.vo 297
del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni
ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”. Pertanto, il docente di religione è da considerarsi a
tutti gli effetti un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato, nella tipologia dell’ ”incarico
annuale”.
Prende la parola il rappresentante Cisl sig. Staffieri il quale, in contrasto con quanto relazionato dal
ricorrente, e proprio con richiamo alla stessa normativa contrattuale e giuridica, precisa che l’insegnante di
religione, pur essendo beneficiario di contratto di durata annuale, è da intendere correttamente “di durata
pluriennale” dal momento che la di lui conferma nell’incarico non dipende dalla volontà del Capo d’istituto
scolastico ma dalla Curia vescovile, e che, nel caso in specie, il candidato alle attuali elezioni è da più di
venti anni in attività di insegnamento nello stesso Istituto e lo stesso in più occasioni e per più anni ha fatto
parte di Organi Collegiali con durata anche quinquennali, in applicazione della circolare ministeriale
30.11.1974 n. 301.
Evidenzia altresì che la progressione economica attribuita ai dipendenti a t. indet. è stata riconosciuta
agli insegnanti di religione, in applicazione della legge n. 312 del 1980, aventi quattro anni di anzianità e
trattamento cattedra, ed il candidato oggetto del ricorso possiede detti requisiti sin dal 1980.
Il dott. Dinallo, per lo Snals-Confsal, facendo proprie le argomentazioni della Cisl ritiene che il
diritto alla partecipazione all’elettorato passivo sia insito nella natura dell’incarico che tali insegnanti
svolgono all’interno della Amministrazione cui operano, dato che hanno già ampiamente operato all’interno
di organismi elettivi con chiara natura di rappresentanza di interessi collettivi.
Dopo altre precisazioni svolte sia dalla prof. Orfei che dal sig. Staffieri, il presidente espone le
proprie argomentazioni con richiamo alla stessa documentazione prodotta ed agli accordi stipulati dalle
OO.SS. ed Aran. Lo specifico problema richiede due diverse considerazioni:
1) I rapporti di lavoro degli insegnanti di religione cattolica nascono da accordi di carattere
internazionale, dal momento che l’art. 309 del D.L.vo 297 del 1994 ne fa espresso richiamo. Da questa
considerazione si trae la logica interpretativa, a modesto avviso, di quanto enunciato al comma 6 dell’art. 47
del Ccnl del settore Scuola e cioè che, il contratto de quo, seppur nato con una chiara durata temporale, non
consente – razionalmente – al preside di non rinnovarlo successivamente, dal momento che la
particolarissima contrattazione Stato-Chiesa ha previsto che sia il Vescovo, quale controparte dell’accordo, a
riconfermare o meno il docente. Da qui il particolare richiamo fatto nel secondo periodo del primo comma
dell’art. 3 dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle
PP.AA. del 6 luglio 1998.
2) Se si appunta l’attenzione alle finalità dell’organismo elettivo, ed ai diritti attivi che sottendono la
nascita degli stessi, si vede bene come ogni lavoratore ha diritto ad eleggere propri rappresentanti come pure
ad essere eletto per la tutela dei propri interessi. E, dal momento che “ubi lex voluit dixit”, non compare in
alcun atto ufficiale la chiara esclusione dall’elettorato passivo di dipendenti con contratto annuale,
sistematicamente riconfermato, salvo rare e motivate eccezioni (riferiscono gli interessati), mentre gli
stipulanti il predetto accordo nazionale hanno sentito il bisogno di precisare la posizione –attiva e passiva –
dei comandati e dei fuori ruolo, oltre al personale con contratto a tempo indet. sia pieno che parziale. Le
varie incompatibilità ed i vari divieti ed eccezioni sono state espressamente richiamate, ed una
interpretazione eventualmente espressa dall’Aran, senza l’accordo di tutti gli altri stipulanti, non può essere
tenuta in conto.
Se si pone mente, poi, in relazione alla durata dell’incarico in RSU, ad una eventuale non riconferma
del docente di religione, prende vita l’istituto delle “dimissioni”, ovvero della “sostituzione” dell’eletto con il
primo dei non eletti nella medesima lista.
Ad abundantiam, il presidente fa rilevare il comportamento adottato dagli stipulanti il Ccnl di
categoria allorchè, nel trattare del personale a tempo determinato, hanno sentito il bisogno di suddividere la
figura (nei diritti e nei doveri) di coloro che godono di un contratto di lavoro a t. d. e di chi, pur in rapporto di
lavoro a t.d., rivesta la qualifica di “insegnante di religione cattolica”. Poiché ogni argomento attinente il
caso in esame, risulta essere stato abbondantemente trattato, il presidente chiede ad ogni componente il
Comitato di esprimere il proprio voto.
Il sig. Staffieri dichiara il non accoglimento del ricorso. Il dott. Dinallo conferma il non
accoglimento del ricorso. Entrambi per le considerazioni espresse ed in accoglimento delle argomentazioni
riferite dal presidente.
Il presidente, per le suestese ragioni dichiara non accoglibile il ricorso in epigrafe.
La rappresentante della Cgil Suola provinciale, prof. Orfei, conferma i motivi del ricorso e il giudizio
di illegittimità della concessione del diritto di elettorato passivo nelle elezioni RSU al docente di religione
cattolica con le seguenti motivazioni:
1. La Cgil Scuola provinciale ritiene pienamente vincolanti per la determinazione del diritto
all’elettorato attivo e passivo le condizioni individuate dall’A.Q. 7.8.98 art. 3 p. II, rappresentate
dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro di ciascun lavoratore della scuola.
L’insegnante di religione, in quanto incaricato annuale, è un lavoratore a tempo determinato,
come esplicitamente previsto dall’art. 47 del Ccnl di riferimento. Ciò stante, non si ravvisa
motivo di necessità di ulteriori specificazioni che l’A.Q. avrebbe dovuto fornire su questo
personale.
2. Detto rapporto di lavoro non è in alcun modo pertanto riconducibile alla tipologia del rapporto a
tempo indeterminato, sia stante che detto rapporto di lavoro è subordinato, sia sotto il profilo del
reclutamento (concessione dell’idoneità) sia sotto quello della durata e della interruzione del
rapporto (diritto di revoca), al potere sovrano dell’autorità ecclesiastica ai sensi del Codice
canonico e della legislazione di riferimento.
3. La suddetta tipologia di rapporto, definita contrattualmente a tempo determinato, non può
considerarsi trasformata in altro dall’eventuale godimento di condizioni giuridiche ed
economiche di maggior favore assimilabili a quelle dei docenti a tempo indeterminato.
4. Non risulta altresì pertinente e significativo il richiamo al godimento da parte di questo docente
dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi collegiali della scuola, in quanto detto
diritto è soggetto a condizioni stabilite in un corpus normativo diverso da quello che disciplina
l’elezione delle RSU.
Pertanto, la Cgil Scuola provinciale, nel prendere atto di quella che individua come una violazione
delle regole elettorali sottoscritte, ribadisce e conferma il giudizio di illegittimità della candidatura e della
lista Cisl Scuola e i motivi di ricorso avverso le decisioni della Commissione elettorale, riservandosi il diritto
di ricorrere avverso quanto deciso nella presente riunione presso le opportune sedi giudiziarie.
Pertanto, ed a conclusione, il Comitato dei Garanti a maggioranza, e con espresso voto contrario
della prof. Orfei, dichiara non accolto il ricorso.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMITATO DEI GARANTI
(seguono firme autografe)