STATUTO DELLA SOCIE *** COSTITUZIONE E' legalmente - DENOMINAZIONE Art.I costituita la Società denominata - SEDE "VIRTUS F.C." avente sede nella Repubblica di San Marino, in località Acquaviva, Piazza Castello Montecerreto n. 2, ma può istituire sedi secondarie in territorio sammarinese. SCOPI E OGGETTO SOCIALE Art. 2 La Società VIRTUS F.C. ha natura privatistica senza fini di lucro, ed inoltre non persegue finalità religiose, politiche o partitiche. L'oggetto sociale ha per scopo lo: "Sviluppo, promozione, organizzazione ed esercizio della pratica sportiva in ambito calcistico, sia a livello agonistico sia a livello amatoriale purché esercitata in unione con la Federazione Sammarinese Gioco Calcio a cui è affiliata, con particolare riguardo per le attività che interessano i giovani. Essa può compiere ogni operazione, compatibilmente ritenuta utile o necessaria con la natura degli enti senza fini di lucro, per il raggiungimento degli scopi sociali compreso la promozione ed organizzazione di manifestazioni culturali, sociali'e ricreative'". DURATA Art. 3 La durata della Società è fissata fmo l'anno 2050, ma con delibera dell' Assemblea dei Soci può essere sciolta o prolungata in qualsiasi momento. COLORI SOCIALI Art. 4 I colori sociali sono il verde e nero. Tali colori devono essere posti m modo predominante su tutto l'abbigliamento tecnico sportivo di gara ufficiale. 1 CAPITALE SOCIALE Art. 5 Il Capitale Sociale è formato da un numero illimitato di quote il cui valore nominale è di € 400.00= (quattrocento/O O) cadauna. Il Capitale Sociale minimo è fissato in Euro 6.000,00= (seimila/OO) e per effetto dell'ammissione di nuovi soci è suscettibile di variazioni. QUOTE SOCIALI ART. 6 Le quote sociali sono nominative e indivisibili. L'iscrizione nel Libro Soci, e l'acquisizione della qualifica di Socio, si perfeziona con il versamento della quota sociale. La quota societaria non può essere data in pegno ne costituire garanzia in qualunque forma, ne possono essere gravate da usufrutto. Ogni socio può possedere una sola quota. AMMISSIONE Art. 7 Possono essere ammessi a far parte della Società Virtus P.C. tutti gli appassionati, amanti e praticanti dell' attività calcistica. Gli interessati devono. fare apposita richiesta al Consiglio Direttivo specificando: a) nome, cognome, data di nascita, residenza e cittadinanza; b) l'intenzione di voler partecipare attivamente sociali e a quanto sancito dall'oggetto al conseguimento sociale, dichiarando degli SCOpI di non porsi in contraddizione con esso; c) l'impegno all'osservazione e rispetto del presente statuto e di tutti i regolamenti interni, inoltre l'impegno a non portare discredito alla Società. 2 Sull'accoglimento della richiesta decide con voto segreto il consiglio dandone comunicazione all' interessato. L'accoglimento della richiesta comporta l'iscrizione immediata nel Libro dei Soci ed il versamento della quota sociale. RECESSO ~ .'.: Art. 8 Il recesso di un Socio dalla Società Virtus F.C. è comunicato a mezzo lettera inviata al Presidente, evidenziando le motivazioni. Il Presidente, preso atto della decisione, dispone la cancellazione nel Libro dei Soci. Il recesso ha effetto con la chiusura dell' anno solare in corso se comunicato tre mesi prima di tale data, in caso contrario si intende dall'anno successivo. Per il socio che recede, come in ogni altro caso, non è previsto alcun rimborso delle quote versate e che determinano il Capitale Sociale. In caso di morte del Socio, gli eredi devono dame comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e nel contempo effettuare la scelta se proseguire le sorti societarie o procedere alla cessione delle quote. ESCLUSIONE Art. 9 Il Consiglio Direttivo può determinare l'esclusione o espulsione del Socio che: a) provoca o fomenta dissidi o disordini fra i Soci; b) non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali nelle materie di loro competenza; c) per sopraggiunti eventi od impegni, si trovi nella condizione di non poter operare legalmente per il.conseguimento degli scopi sociali; 3 d) si rende moroso nel versamento della quota sociale annua o di altri debiti contratti; e) in qualunque modo arrechi danni, o grave pregiudizio all'immagine stessa della Società; f) introduce scopi speculativi, politici o partitici. La delibera di esclusione viene comunicata dal Presidente a mezzo raccomandata entro 5 giorni dalla presa di posizione .ed automaticamente si dispone la cancellazione dal Libro Soci. Avverso la decisione di esclusione è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. ORGANI SOCIETARI Art. 10 Sono Organi sociali della Società Virtus F.C.: a) l'Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) il Collegio Sindacale. L'ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 11 L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante della Società Virtus F.C. ed è formata da tutti i Soci in regola con le norme statutarie. Si riunisce in Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno ed in Assemblea Straordinaria ogni qual volta avvenga tale necessità, o su richiesta del 30% dei Soci, o su richiesta del Presidente o del Collegio Sindacale. 4 " i ) . J.i .' J deliberazioni prese in conformità alle norme statutarie, vincolano tutti i Soci anche se non presenti, incapaci o dissenzienti. Le sedute dell' Assemblea devono avvenire in territorio sammarinese ed i presenti non possono riportare deleghe. CONVOCAZIONE L'assemblea SI nurusce dell'Assemblea ASSEMBLEA Art. 12 In prima od in seconda convocazione, l'indizione è esercitata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e si ritiene valida se i presenti in: Prima convocazione superano i % dei Soci;" Seconda convocazione (mezz'ora più tardi) superano Y4 dei Soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della seduta, con gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Gli argomenti non inseriti all' ordine del giorno non possono essere posti in discussione se non con la presenza dell'intero Capitale Sociale. COMPETENZA DELL' ASSEMBLEkDEI SOCI Art. 13 Competono all' Assemblea dei Soci i seguenti compiti: .-~ . a) approvazione del Bilancio d'Esercizio e relative Relazioni; b) modifica ed approvazione del Bilancio di Previsione; c) approvazione del regolamento tecnico societario e del programma di gestione; d) modifica nonne statutarie; / e) nomina del Presidente; 1/ f) nomina del Consiglio Direttivo; g) nomina del Collegio Sindacale 5 I ~h I f/ 1/~ i J h) esclusione e radiazione di soci; i) troncare le cariche direttive; j) tutti gli atti che per Statuto non competono al Consiglio Direttivo; k) proroga o anticipo durata societaria; l) variazione del Capitale e oggetto sociale. Le deliberazioni dell' Assemblea dei Soci sono valide quando riportano la maggioranza dei voti dei Soci presenti. Per tutte le nomine e decisioni riguardanti le persone che l'Assemblea stessa deve intraprendere, si adotta la posta in votazione con modalità segreta, mentre altre decisioni possono essere prese a maggioranza dei presenti con votazione palese. : Le decisioni riguardanti fusione, incorporazione o scioglimento della Società Virtus F.C. si ritengono valide col voto favorevole dei % dei Soci iscritti. IL PRESIDENTE Art. 14 La firma, la rappresentanza legale e responsabilità sociale spettano al Presidente che oltre a svolgere tali funzioni ha il compito di mantenere un coordinamento organizzato all'interno del Consiglio Direttivo e fra i Soci della Società Virtus 'F.C .. Inoltre ha competenza nel coordinamento dell'attività sportiva con particolare riferimento alla gestione e supervisione. Il Presidente è eletto dall' Assemblea dei Soci con votazione semplice e risulta eletto il Socio che somma il maggior numero di preferenze. A parità di voti tra due o più candidati si ripete la votazione tra i soci che hanno ottenuto pari risultato. Il Presidente deve risiedere stabilmente nelle Repubblica di San Marino. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 15 6 L'Amministrazione, la tutela e la gestione della Società sono affidate al Consiglio Direttivo che può essere composto da un minimo di sei -membri ad un massimo di quattordici membri oltre al Presidente. Devono fare parte del Consiglio Direttivo i tre rappresentanti inseriti nell' Assemblea Federale della F.S.G.C .. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati ma possono anche essere revocati in qualsiasi momento dall' Assemblea dei Soci, essi sono investiti dei più ampi poteri per ordinaria gestione societaria. Il Consiglio Direttivo decade automaticamente quando viene a mancare, per dimissioni o altra ragione, la metà dei suoi componenti. In tal caso è fatto obbligo al Presidente la convocazione d'urgenza di una nuova Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Organo Direttivo. CONVOCAZIONE La convocazione DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 16 del Consiglio Direttivo è disposta dal Presidente, o dal Collegio Sindacale, a mezzo lettera o telegramma, con preavviso di almeno tre giorni. La convocazione è esente da qualsiasi formalità e non richiede l'indicazione dell'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la metà dei suoi componenti. Nelle sedute del Consiglio Direttivo non è ammessa la delega né il voto di rappresentanza, inoltre, in caso di parità di votazione tra i presenti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni devono essere poste a verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario estensore. Nel verbale possono essere riassunte le dichiarazioni di membri del Consiglio che lo richiedano. CARICHE SOCIET ARIE Art. 17 Oltre alla carica di Presidente, nominato direttamente dall' Assemblea dei Soci, in seno al Consiglio Direttivo sono previste le figure del Segretario Generale, Responsabile Finanziario (f esoriere), Vice Presidente, Responsabile sportivo, Membro orgallizza~ 7 ecc. Il presidente incarica i nominati nella prima seduta tenuta. La durata di tutte le cariche societarie è biennale. IL SEGRETARIO GENERALE Art. 18 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente in seno agli eletti nel Consiglio Direttivo. Esso su mandato del Presidente, ha competenza in tutta l'organizzazione sportiva ed in particolare deve occuparsi di tesseramento, arbitrali, legali, di archivi azione e conservazione contratti, pratiche mediche, degli atti. Inoltre; deve svolgere il proprio incarico con dedizione ed essere in grado di comunicare rapidamente con gli enti federali. IL RESPONSABILE FINANZIARIO Il Responsabile Finanziario Art. 19 (Tesoriere) deve professionale, testimoniata dall'inserimento avere un'adeguata qualificazione di almeno tre anni in campo amministrativo finanziario. Esso può anche essere dipendente o consulente della Società Virtus F.C., ed a lui compete la sovrintendenza sulle aree contabili, amministrative finanziarie e gestionali. E' responsabile dei contatti con gli enti federali e di tutti gli adempimenti economici societari. IL COLLEGIO SINDACALE Art. 20 Il controllo sulla gestione amministrativa della Società Sportiva è affidato ad un Collegio Sindacale composto da due Sindaci Revisori che durano in carica due esercizi finanziari e possono essere rieletti. I Sindaci Revisori incaricati, per tali funzioni non ricevono alcun compenso ed entrambi devono essere in possesso di qualificate nozioni in materia commerciale amministrativa. Inoltre, non devono avere nessun rapporto di parentela con i membri del Consiglio Direttivo e con gli Amministratori. COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE 8 . Art. 21 Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione. ed accertare la regolare tenuta .t'J:0i~[~"'\ .: . . ~ /~':~"df;,~ ../,r ',"\'; della contabilità sociale, la corrispondenza del Bilancio d'esercizio e del conto profitti . ./ ..... perdite con le risultanze dei libri e delle scritture contabili. .' .....• \..,: ;.~ . ':'-'",;.:f:·,\ .;..•. -_. ~ \~S:5:~~i(1;': ,;~ I Sindaci Revisori devono, inoltre: ~~..->:,..~~ ,.~ ,')' accertare che per la valutazione del patrimonio societario vengano osservate le ----, _·"'l~!,'~~ 1) norme legislative; 2) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza della disponibilità finanziaria; ,3) verbalizzare le sedute e gli accertamenti indicando anche individualmente fatti ritenuti di rilievo; 4) poter intervenire, senza diritto di voto, nelle adunanze dell' Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; 5) convocare l'Assemblea dei Soci qualora vengano rilevati fatti che inducano a tale provvedimento. I Sindaci Revisori hanno tutti gli obblighi, compiti, doveri e principi stabiliti dalla Legge sulle Cooperative e Società di Capitali. SOCI ONORARI Art. 22 L'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei presenti, ha facoltà di nominare Soci Onorari a vita coloro che per particolari meriti si siano distinti e che siano ritenuti degni di tale nomina. I Soci Onorari hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni sociali, possono partecipare all' Assemblea solo con voto consultivo e non deliberativo e non sono tenuti al versamento delle quote sociali. SCIOGLIMENTO Art. 23 Lo scioglimento anticipato '; della Società Virtus F.C. può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in via Straordinaria dove la presenza effettiva deve 9 • essere di almeno il 90% di tutti i Soci. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori scegliendoli anche tra i Soci, e ne stabilisce anche i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, comprese le quote .: sociali viene destinato a fini umanitari. NORME TRANSITORIE Art. 24 Per tutto quanto non disciplinato dalle norme del presente statuto si fa riferimento alla Legge ed al diritto vigente nella Repubblica di San Marino. , ':li! •