STATUTO DELLA SOCIE
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COSTITUZIONE
E' legalmente
- DENOMINAZIONE
Art.I
costituita la Società denominata
- SEDE
"VIRTUS F.C." avente sede nella
Repubblica di San Marino, in località Acquaviva, Piazza Castello Montecerreto n. 2, ma
può istituire sedi secondarie in territorio sammarinese.
SCOPI E OGGETTO SOCIALE
Art. 2
La Società VIRTUS F.C. ha natura privatistica
senza fini di lucro, ed inoltre non
persegue finalità religiose, politiche o partitiche.
L'oggetto sociale ha per scopo lo: "Sviluppo, promozione, organizzazione ed esercizio
della pratica sportiva in ambito calcistico, sia a livello agonistico sia a livello amatoriale
purché esercitata in unione con la Federazione
Sammarinese
Gioco Calcio a cui è
affiliata, con particolare riguardo per le attività che interessano i giovani. Essa può
compiere ogni operazione, compatibilmente
ritenuta utile o necessaria
con la natura degli enti senza fini di lucro,
per il raggiungimento
degli scopi sociali compreso la
promozione ed organizzazione di manifestazioni culturali, sociali'e ricreative'".
DURATA
Art. 3
La durata della Società è fissata fmo l'anno 2050, ma con delibera dell' Assemblea dei
Soci può essere sciolta o prolungata in qualsiasi momento.
COLORI SOCIALI
Art. 4
I colori sociali sono il verde e nero. Tali colori devono essere posti m modo
predominante su tutto l'abbigliamento
tecnico sportivo di gara ufficiale.
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CAPITALE SOCIALE
Art. 5
Il Capitale Sociale è formato da un numero illimitato di quote il cui valore nominale è di
€ 400.00= (quattrocento/O O) cadauna.
Il Capitale Sociale minimo è fissato in Euro 6.000,00= (seimila/OO) e per effetto
dell'ammissione
di nuovi soci è suscettibile di variazioni.
QUOTE SOCIALI
ART. 6
Le quote sociali sono nominative e indivisibili.
L'iscrizione nel Libro Soci, e l'acquisizione della qualifica di Socio, si perfeziona con il
versamento della quota sociale.
La quota societaria non può essere data in pegno ne costituire garanzia in qualunque
forma, ne possono essere gravate da usufrutto. Ogni socio può possedere una sola quota.
AMMISSIONE
Art. 7
Possono essere ammessi a far parte della Società Virtus P.C. tutti gli appassionati,
amanti e praticanti dell' attività calcistica. Gli interessati devono. fare apposita richiesta
al Consiglio Direttivo specificando:
a)
nome, cognome, data di nascita, residenza e cittadinanza;
b)
l'intenzione
di voler partecipare
attivamente
sociali e a quanto sancito dall'oggetto
al conseguimento
sociale, dichiarando
degli SCOpI
di non porsi in
contraddizione con esso;
c)
l'impegno all'osservazione
e rispetto del presente statuto e di tutti i regolamenti
interni, inoltre l'impegno a non portare discredito alla Società.
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Sull'accoglimento della richiesta decide con voto segreto il consiglio
dandone comunicazione all' interessato.
L'accoglimento della richiesta comporta l'iscrizione immediata nel Libro dei Soci
ed il versamento della quota sociale.
RECESSO
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Art. 8
Il recesso di un Socio dalla Società Virtus F.C. è comunicato a mezzo lettera inviata al
Presidente, evidenziando le motivazioni. Il Presidente, preso atto della decisione,
dispone la cancellazione nel Libro dei Soci.
Il recesso ha effetto con la chiusura dell' anno solare in corso se comunicato tre mesi
prima di tale data, in caso contrario si intende dall'anno successivo.
Per il socio che recede, come in ogni altro caso, non è previsto alcun rimborso delle
quote versate e che determinano il Capitale Sociale.
In caso di morte del Socio, gli eredi devono dame comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo e nel contempo effettuare la scelta se proseguire le sorti societarie o procedere
alla cessione delle quote.
ESCLUSIONE
Art. 9
Il Consiglio Direttivo può determinare l'esclusione o espulsione del Socio che:
a)
provoca o fomenta dissidi o disordini fra i Soci;
b)
non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali nelle materie
di loro competenza;
c)
per sopraggiunti eventi od impegni, si trovi nella condizione di non poter
operare legalmente per il.conseguimento degli scopi sociali;
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d)
si rende moroso nel versamento della quota sociale annua o di altri debiti
contratti;
e)
in qualunque modo arrechi danni, o grave pregiudizio all'immagine stessa della
Società;
f)
introduce scopi speculativi, politici o partitici.
La delibera di esclusione viene comunicata dal Presidente a mezzo raccomandata
entro 5 giorni dalla presa di posizione .ed automaticamente si dispone la
cancellazione dal Libro Soci.
Avverso la decisione di esclusione è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo del
Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.
ORGANI SOCIETARI
Art. 10
Sono Organi sociali della Società Virtus F.C.:
a)
l'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c)
il Collegio Sindacale.
L'ASSEMBLEA
DEI SOCI
Art. 11
L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante della Società Virtus F.C. ed è formata da
tutti i Soci in regola con le norme statutarie.
Si riunisce in Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno ed in Assemblea
Straordinaria ogni qual volta avvenga tale necessità, o su richiesta del 30% dei Soci, o
su richiesta del Presidente o del Collegio Sindacale.
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deliberazioni prese in conformità alle norme statutarie, vincolano tutti i Soci anche se
non presenti, incapaci o dissenzienti.
Le sedute dell' Assemblea devono avvenire in territorio sammarinese ed i presenti non
possono riportare deleghe.
CONVOCAZIONE
L'assemblea
SI nurusce
dell'Assemblea
ASSEMBLEA
Art. 12
In prima od in
seconda
convocazione,
l'indizione
è esercitata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e si ritiene valida se i
presenti in:
Prima convocazione superano i % dei Soci;"
Seconda convocazione (mezz'ora più tardi) superano Y4 dei Soci.
Nell'avviso
di convocazione
devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della
seduta, con gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
Gli argomenti non inseriti all' ordine del giorno non possono essere posti in discussione
se non con la presenza dell'intero Capitale Sociale.
COMPETENZA
DELL' ASSEMBLEkDEI
SOCI
Art. 13
Competono all' Assemblea dei Soci i seguenti compiti:
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a)
approvazione del Bilancio d'Esercizio e relative Relazioni;
b)
modifica ed approvazione del Bilancio di Previsione;
c)
approvazione del regolamento tecnico societario e del programma di gestione;
d)
modifica nonne statutarie;
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e)
nomina del Presidente;
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f)
nomina del Consiglio Direttivo;
g)
nomina del Collegio Sindacale
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esclusione e radiazione di soci;
i)
troncare le cariche direttive;
j)
tutti gli atti che per Statuto non competono al Consiglio Direttivo;
k)
proroga o anticipo durata societaria;
l)
variazione del Capitale e oggetto sociale.
Le deliberazioni
dell' Assemblea
dei Soci sono valide
quando
riportano
la
maggioranza dei voti dei Soci presenti. Per tutte le nomine e decisioni riguardanti le
persone che l'Assemblea
stessa deve intraprendere, si adotta la posta in votazione
con modalità segreta, mentre altre decisioni possono essere prese a maggioranza dei
presenti con votazione palese.
:
Le decisioni riguardanti fusione, incorporazione o scioglimento della Società Virtus
F.C. si ritengono valide col voto favorevole dei % dei Soci iscritti.
IL PRESIDENTE
Art. 14
La firma, la rappresentanza legale e responsabilità sociale spettano al Presidente che
oltre a svolgere tali funzioni
ha il compito di mantenere
un coordinamento
organizzato all'interno del Consiglio Direttivo e fra i Soci della Società Virtus 'F.C ..
Inoltre ha competenza
nel coordinamento
dell'attività
sportiva con particolare
riferimento alla gestione e supervisione.
Il Presidente è eletto dall' Assemblea dei Soci con votazione semplice e risulta eletto
il Socio che somma il maggior numero di preferenze. A parità di voti tra due o più
candidati si ripete la votazione tra i soci che hanno ottenuto pari risultato.
Il Presidente deve risiedere stabilmente nelle Repubblica di San Marino.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15
6
L'Amministrazione,
la tutela e la gestione della Società sono affidate al Consiglio
Direttivo che può essere composto da un minimo di sei -membri ad un massimo di
quattordici membri oltre al Presidente. Devono fare parte del Consiglio Direttivo i tre
rappresentanti inseriti nell' Assemblea Federale della F.S.G.C .. I membri del Consiglio
Direttivo possono essere riconfermati
ma possono anche essere revocati in qualsiasi
momento dall' Assemblea dei Soci, essi sono investiti dei più ampi poteri per ordinaria
gestione societaria.
Il Consiglio Direttivo decade automaticamente
quando viene a
mancare, per dimissioni o altra ragione, la metà dei suoi componenti. In tal caso è fatto
obbligo al Presidente la convocazione d'urgenza di una nuova Assemblea dei Soci per
la nomina di un nuovo Organo Direttivo.
CONVOCAZIONE
La convocazione
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
del Consiglio Direttivo è disposta dal Presidente, o dal Collegio
Sindacale, a mezzo lettera o telegramma, con preavviso di almeno tre giorni.
La convocazione è esente da qualsiasi formalità e non richiede l'indicazione dell'Ordine
del Giorno. Il Consiglio
Direttivo
è regolarmente
costituito con la metà dei suoi
componenti. Nelle sedute del Consiglio Direttivo non è ammessa la delega né il voto di
rappresentanza,
inoltre, in caso di parità di votazione tra i presenti, prevale il voto del
Presidente. Le deliberazioni devono essere poste a verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario
estensore.
Nel verbale possono essere riassunte
le dichiarazioni
di
membri del Consiglio che lo richiedano.
CARICHE SOCIET ARIE
Art. 17
Oltre alla carica di Presidente, nominato direttamente dall' Assemblea dei Soci, in seno
al Consiglio Direttivo sono previste le figure del Segretario Generale, Responsabile
Finanziario (f esoriere), Vice Presidente, Responsabile sportivo, Membro orgallizza~
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ecc. Il presidente incarica i nominati nella prima seduta tenuta. La durata di tutte le
cariche societarie è biennale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 18
Il Segretario Generale è nominato dal Presidente in seno agli eletti nel Consiglio
Direttivo. Esso su mandato del Presidente, ha competenza in tutta l'organizzazione
sportiva ed in particolare deve occuparsi di tesseramento,
arbitrali, legali, di archivi azione e conservazione
contratti, pratiche mediche,
degli atti. Inoltre; deve svolgere il
proprio incarico con dedizione ed essere in grado di comunicare rapidamente con gli
enti federali.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile
Finanziario
Art. 19
(Tesoriere) deve
professionale, testimoniata dall'inserimento
avere
un'adeguata
qualificazione
di almeno tre anni in campo amministrativo
finanziario. Esso può anche essere dipendente o consulente della Società Virtus F.C., ed
a lui compete la sovrintendenza
sulle aree contabili,
amministrative
finanziarie
e
gestionali. E' responsabile dei contatti con gli enti federali e di tutti gli adempimenti
economici societari.
IL COLLEGIO SINDACALE
Art. 20
Il controllo sulla gestione amministrativa della Società Sportiva è affidato ad un
Collegio Sindacale composto da due Sindaci Revisori che durano in carica due esercizi
finanziari e possono essere rieletti. I Sindaci Revisori incaricati, per tali funzioni non
ricevono alcun compenso ed entrambi devono essere in possesso di qualificate nozioni
in materia commerciale
amministrativa. Inoltre, non devono avere nessun rapporto di
parentela con i membri del Consiglio Direttivo e con gli Amministratori.
COMPETENZE
DEL COLLEGIO SINDACALE
8
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Art. 21
Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione. ed accertare la regolare tenuta
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della contabilità sociale, la corrispondenza del Bilancio d'esercizio e del conto profitti
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perdite con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.
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I Sindaci Revisori devono, inoltre:
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accertare che per la valutazione del patrimonio societario vengano osservate le ----, _·"'l~!,'~~
1)
norme legislative;
2)
accertare almeno ogni tre mesi la consistenza della disponibilità finanziaria;
,3)
verbalizzare le sedute e gli accertamenti indicando anche individualmente fatti
ritenuti di rilievo;
4)
poter intervenire, senza diritto di voto, nelle adunanze dell' Assemblea dei
Soci e del Consiglio Direttivo;
5)
convocare l'Assemblea dei Soci qualora vengano rilevati fatti che inducano a
tale provvedimento.
I Sindaci Revisori hanno tutti gli obblighi, compiti, doveri e principi stabiliti dalla
Legge sulle Cooperative e Società di Capitali.
SOCI ONORARI
Art. 22
L'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei presenti, ha facoltà di nominare Soci Onorari
a vita coloro che per particolari meriti si siano distinti e che siano ritenuti degni di tale
nomina. I Soci Onorari hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni
sociali, possono partecipare all' Assemblea solo con voto consultivo e non deliberativo e
non sono tenuti al versamento delle quote sociali.
SCIOGLIMENTO
Art. 23
Lo scioglimento anticipato
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della Società Virtus F.C. può essere deliberato
dall'Assemblea dei Soci convocata in via Straordinaria dove la presenza effettiva deve
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essere di almeno il 90% di tutti i Soci. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea dei Soci
nomina uno o più liquidatori scegliendoli anche tra i Soci, e ne stabilisce anche i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione,
comprese le quote
.: sociali viene destinato a fini umanitari.
NORME TRANSITORIE
Art. 24
Per tutto quanto non disciplinato dalle norme del presente statuto si fa riferimento alla
Legge ed al diritto vigente nella Repubblica di San Marino.
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•