San Candido/ Brunico Dicembre 2014
REGALI DI NATALE – LE REGOLE PIÙ IMPORTANTI
Con l’avvicinarsi del Natale, si pone di nuovo la domanda su come trattare da un punto di vista
contabile e fiscale, i regali natalizi destinati ai clienti / dipendenti, piuttosto che il cenone aziendale.
Con l’entrata in vigore del “Decreto semplificazioni” sarà innalzato, a partire dal 13. dicembre 2014, il
limite dei costi per i quali è prevista la detraibilità dell’IVA, passando da 25,82 Euro a 50 Euro. Sarà
dunque chiaramente conveniente attendere l’entrata in vigore del nuovo regolamento, prima di
affrontare le spese natalizie.
Nel prosieguo della presente circolare vorremo ricordarvi brevemente i tratti salienti della materia
in esame:
I regali di natale e i cosiddetti regali promozionali rientrano nell’
alveo delle spese di rappresentanza. Le quali, dovrebbero essere
funzionali all’attività pubblicitario/promozionale dell’impresa
piuttosto che all’implementazione delle pubbliche relazioni della
stessa. Dette spese dovrebbero, inoltre, essere coerenti con gli usi e
le pratiche commerciali del settore, così come ragionevoli rispetto
all’obiettivo di generare benefici economici futuri.
Se i regali natalizi per i clienti soddisfano sicuramente i requisiti
appena enunciati, non è altrettanto chiaro se si può giungere alla
stessa conclusione anche per i regali destinati a fornitori, partner
commerciali e rappresentanti di enti pubblici.
Sicuramente non rientrano nella categoria delle spese di
rappresentanza i regali destinati all’autoconsumo, piuttosto che ai
soci o ai famigliari.
Regali natalizi/ promozionali e Imposte sui redditi
Regali natalizi/ promozionali
fino a 50 Euro
Le cosiddette spese di modico importo (regali di importo fino a 50
Euro) sono deducibili per intero dalle imposte, purché siano
inerenti all’attività d’impresa (come riportato sopra).
I cestini- regalo sono sempre da considerarsi unitariamente, di
conseguenza il loro valore sarà determinato sommando l’importo di
tutti i beni ivi contenuti.
Regali natalizi/ promozionali I regali natalizi/ promozionali che superano i 50 Euro sono
che superano i 50 Euro
equiparati in tutto e per tutto alle spese di rappresentanza. Di
conseguenza, pur perdendo la detraibilità dell’IVA a credito,
saranno deducibili dalle imposte sui redditi nei limiti fissati dalla
legge, in relazione ai ricavi della gestione caratteristica. Per ricavi:
1. fino a €10 mln si possono dedurre (al massimo) spese fino a
concorrenza dell’1,3% dei ricavi stessi;
2. per la parte eccedente i € 10 mln e fino ai € 50 mln si
possono dedurre spese fino a concorrenza dell’0,5% dei
ricavi stessi;
3. per la parte eccedente i €50 mln si possono dedurre spese
fino a concorrenza dell‘0,1% dei ricavi della gestione
caratteristica.
Esempio: Ricavi= € 60 mln
Quota dei ricavi
% deducibile
Importo deducibile
Fino a € 10 mln
1.3% (x 10mln)
130.000
€10 mln- €50 mln
0.5% (x40 mln)
200.000
Sopra i €50 mln
0.1% (x10 mln)
10.000
Saranno dunque deducibili spese di rappresentanza fino a
concorrenza di 340.000 Euro.
Regali natalizi/ promozionali e l’Imposta sul valore aggiunto
Deducibilità dell’IVA per i Andando a trattare quest’aspetto è necessario fare una distinzione
regali natalizi/ promozionali in funzione della tipologia di bene omaggiato, bisognerà dunque
fino a 50 Euro
distinguere a seconda che i beni ceduti gratuitamente ai clienti
siano o no oggetto dell’attività caratteristica. A tal fine sono da
considerarsi estranei all’attività caratteristica tutti i beni o servizi
che non discendono dall’attività caratteristica dell’impresa.
I beni fino a 50 Euro non oggetto dell’attività esercitata sono
detraibili dall‘IVA, anche se si tratta di alimenti o bevande. All’atto
della consegna dell’omaggio non è richiesta l’emissione di alcun
documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). E’ tuttavia opportuno
emettere un ddt-documento di trasporto (con causale “omaggio”) o
un documento analogo (buono di consegna), al fine di provare
l’inerenza della spesa con l’attività esercitata e la relativa natura di
spesa di rappresentanza.
Se si prevede di regalare ai clienti beni oggetto dell‘attività, si viene
a configurare una cessione rilevante ai fini IVA indipendentemente
dal valore del bene(superiore o meno a 50 Euro), come invece
previsto per le cessioni gratuite di beni non oggetto dell’attività.
Di conseguenza l’IVA a credito sarà detraibile solo per i beni di costo
unitario non superiore a 50 Euro, mentre la cessione del bene è
rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene.
Dal momento che di norma, in caso di regali, non si procede con la
rivalsa dell’IVA nei confronti dei clienti, questa rimane in capo al
soggetto che effettua il regalo e rappresenta un costo non
detraibile.
L’imprenditore può dunque scegliere tra le seguenti alternative:
1. emissione di una fattura con applicazione dell’IVA, senza
addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di
„omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR n. 633/72“;
2. emissione di un autofattura in unico esemplare, con
indicazione del valore dei beni (prezzo di acquisto, se
comprati/ di costo, se prodotti internamente), dell’aliquota e
della relativa imposta, specificando che trattasi di „autofattura
per omaggi“. Detta fattura può essere:
3.
singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata“;
globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese
(“autofattura differita”).
tenuta del registro degli omaggi, sul quale annotare
l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite in ciascun
giorno, distinte per aliquota.
IVA indetraibile in caso di L’IVA a credito connessa ai regali natalizi/ promozionali il cui costo è
regali natalizi/ promozionali superiore ai 50 Euro non è detraibile.
sopra i 50 Euro
Come già osservato, più sopra bisogna ricordarsi che in caso di beni
oggetto dell’attività, è irrilevante se il valore dei beni è superiore o
inferiore a 50 Euro, essi saranno sempre assoggettati all’IVA.
Se si tratta invece di beni non oggetto dell’attiva, non sarà invece
necessario emettere un documento fiscale (autofattura), giacché al
momento dell’acquisto l’IVA non sarà stata detratta.
Regali di Natale per i collaboratori – Tassazione dei redditi
Regali ai dipendenti
Le spese per i regali ai collaboratori sono deducibili per
l’impresa indipendentemente dal fatto che si tratti di soldi o
regali materiali e indipendentemente dal fatto che si tratti di
beni oggetto dell’attività o meno. In caso di beni o servizi,
oggetto dell’attività, elargiti ai dipendenti a titolo di regalo
natalizio, sarà necessario classificare i costi a essi connessi come
“costi del personale”.
I regali monetari (costituiti da soldi) saranno in ogni caso
assoggettati in capo ai dipendenti alle imposte sui redditi.
Per i regali materiali sarà invece praticata una distinzione, a
seconda che si tratti di regali di valore superiore o inferiore a
258,23 Euro.
Regali materiali di valore inferiore ai 258,23 Euro (annui) non
saranno assoggettati a imposta sui redditi in capo ai dipendenti;
I regali materiali che invece superano i 258,23 Euro (annui)
costituiscono oggetto d’imposta sui redditi in capo ai
dipendenti.
Regali di Natale ai dipendenti – Imposta sul valore aggiunto
Regali di Natale ai dipendenti (IVA Anche in questo caso va sempre operata la distinzione tra beni
oggetto dell’attività e beni extra attività.
sempre indetraibile)
I beni che non costituiscono oggetto dell’attività non possono
essere classificati come spese di rappresentanza, di seguito
l’IVA a debito non sarà mai detraibile e questo
indipendentemente dal valore del regalo.
Inoltre, in seguito all‘indeducibilità dell’IVA all’atto d‘acquisto,
anche la consegna del bene al collaboratore non sarà
assoggettata ad IVA.
I beni che costituiscono oggetto dell’attività d’impresa non
rientrano anch’essi nella categoria delle spese di
rappresentanza, l’IVA ad essi connessa è tuttavia detraibile. Di
conseguenza anche la consegna dei regali ai dipendenti sarà
assoggettata ad IVA, ferma restando la possibilità di rinunciare
alla rivalsa sul collaboratore che riceve il regalo.
Cena/ Pranzo di Natale
Se si tratta di una cena/ pranzo di Natale alla quale partecipano
esclusivamente i collaboratori, bisogna considerare che ai fini
della determinazione:


dell‘IVA: l’IVA è indetraibile;
delle Imposte sui redditi:
o Il 75 % dei costi sono deducibili dai redditi d’impresa,
come previsto per le spese legate a soggiorni in hotel o
per le spese di ristorazione;
o La somma delle spese sostenute per la cena/ pranzo di
Natale non può superare il cinque per mille delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla
dichiarazione dei redditi;
 dell’IRAP: esse costituiscono un costo indeducibile dal
momento che si tratta di costi del personale.
Se si tratta di una cena/ pranzo di Natale con persone terze
(clienti, istituzioni, ecc.), le spese che ne deriveranno saranno
da considerarsi spese di rappresentanza. Di conseguenza sarà
necessario considerare ai fini della determinazione:



dell’IVA: l‘IVA è indetraibile;
delle imposte sui redditi:
o Il 75 % die costi sono deducibili dai redditi d’impresa,
come previsto per le spese legate a soggiorni in hotel o
per le spese di ristorazione;
o E’ in ogni caso da tenersi in considerazioni il limite alla
deducibilità delle spese di rappresentanza, dall’imposta
sui redditi, individuata rispettivamente nel 1,3% - 0,5% e
0,1% dei redditi derivanti dall’attività caratteristica
(percentuale decrescente all’aumentare dei redditi);
dell’IRAP, i costi saranno deducibili per i soggetti che
applicano il metodo da bilancio, indeducibili invece per
coloro che applicano il metodo fiscale.
Per eventuali domande o spiegazioni più dettagliate restiamo volentieri a Sua disposizione. Attraverso
la nostra pagina internet (www.sp-consulting.it) può agevolmente consultare tutte le nostre
precedenti circolari. Al seguente indirizzo troverà anche il numero telefonico e l’indirizzo E-Mail dei
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Cordiali saluti
- Dr. Corrado Picchetti -