Dal 2016 tre strade per gli acquisti
pubblici
di Alberto Barbiero
La legge di stabilità rivoluziona il sistema degli acquisti di beni e servizi degli enti
locali, rendendo obbligatori la programmazione e il ricorso ai soggetti
aggregatori per alcune categorie merceologiche.
Il disegno di legge della manovra 2016 contiene un'articolata serie di
disposizioni che rafforzano il ruolo di Consip e delle altre centrali di
committenza regionali, nonché potenziano l'utilizzo del mercato elettronico.
Il ricorso al Mepa
Le nuove norme prevedono che proprio con il Mepa (così come con
co gli altri
mercati elettronici e con le piattaforme telematiche messe a disposizione dai
soggetti aggregatori regionali) gli enti locali (ma anche altre amministrazioni,
come le camere di commercio, le Asl, le aziende ospedaliere) debbano effettuare
gli acquisti
cquisti di beni e servizi nella fascia di valore da 1.000 euro al limite della
soglia comunitaria (attualmente fissato a 207.000 euro).
La particolare riformulazione del comma 450 dell'articolo 1 della legge
296/2006 consente alle amministrazioni di sviluppare
sviluppare acquisti senza particolari
vincoli per valori inferiori ai 1.000 euro.
Le norme del Ddl stabilità, tuttavia, facendo salvo l'obbligo di ricorso al Mepa,
consentono comunque ai Comuni non capoluogo, indipendentemente dalla
popolazione (posta l'abolizione
l'abolizione del limite dei 10.000 abitanti), di utilizzare le
procedure in economia "tradizionali" per affidamenti diretti entro i 40.000 euro,
esperibili per beni e servizi non rinvenibili sul mercato elettronico o non
acquisibili con le piattaforme telematiche.
La programmazione
Il nuovo quadro normativo cambia l'approccio alla gestione della funzione
procurement, poiché obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvare entro il
mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti
annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a
1.000.000 euro.
La disposizione sostituisce l'articolo 271 del Dpr 207/2010 (che prevede
attualmente la programmazione su base annuale, individuandola come
facoltativa), configurando il programma biennale come strumento (da sottoporre
a revisione annuale) predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi,
destinato a indicare le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove
disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.
Sia il programma biennale sia l'aggiornamento annuale saranno assoggettati ad
adeguata pubblicità, compresa la pubblicazione sull'osservatorio nazionale
presso l'Anac.
Le amministrazioni devono porre inoltre particolare attenzione sul divieto, posto
dalla nuova norma, di finanziamento con fondi pubblici di acquisizioni non
comprese nel programma, fatta eccezione per quelle imposte da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari.
I dati della programmazione dovranno essere trasmessi al tavolo dei soggetti
aggregatori presso il Mef, al fine di consentire allo stesso di analizzare i
fabbisogni in rapporto alle tipologie di beni e servizi acquisibili da Consip e dagli
altri organismi inseriti nel particolare elenco elaborato dall'Anac in base
all'articolo 9 della legge 89/2014.
I Comuni (sia quelli capoluogo sia quelli non capoluogo), ma anche le Province e
le unioni di Comuni dovranno fare ricorso ai soggetti aggregatori per le tipologie
di beni e servizi definiti dal tavolo istituzionale e codificati con un Dpcm.
In questo sistema residua la fascia di valore compresa tra la soglia comunitaria e
il milione di euro, entro la quale i Comuni non capoluogo dovranno operare con i
modelli aggregativi previsti dal comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei
contratti (utilizzabili anche per valori superiori al milione di euro, qualora la
tipologia di beni o servizi non sia compresa nelle categorie gestite dai soggetti
aggregatori).
I Comuni capoluogo hanno margine di operare liberamente nella fascia tra la
soglia comunitaria e il milione di euro, potendo anch'essi gestire appalti per
valori superiori, qualora non rientranti nelle tipologie acquisite dai soggetti
aggregatori.
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