Dal 2016 tre strade per gli acquisti pubblici di Alberto Barbiero La legge di stabilità rivoluziona il sistema degli acquisti di beni e servizi degli enti locali, rendendo obbligatori la programmazione e il ricorso ai soggetti aggregatori per alcune categorie merceologiche. Il disegno di legge della manovra 2016 contiene un'articolata serie di disposizioni che rafforzano il ruolo di Consip e delle altre centrali di committenza regionali, nonché potenziano l'utilizzo del mercato elettronico. Il ricorso al Mepa Le nuove norme prevedono che proprio con il Mepa (così come con co gli altri mercati elettronici e con le piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali) gli enti locali (ma anche altre amministrazioni, come le camere di commercio, le Asl, le aziende ospedaliere) debbano effettuare gli acquisti cquisti di beni e servizi nella fascia di valore da 1.000 euro al limite della soglia comunitaria (attualmente fissato a 207.000 euro). La particolare riformulazione del comma 450 dell'articolo 1 della legge 296/2006 consente alle amministrazioni di sviluppare sviluppare acquisti senza particolari vincoli per valori inferiori ai 1.000 euro. Le norme del Ddl stabilità, tuttavia, facendo salvo l'obbligo di ricorso al Mepa, consentono comunque ai Comuni non capoluogo, indipendentemente dalla popolazione (posta l'abolizione l'abolizione del limite dei 10.000 abitanti), di utilizzare le procedure in economia "tradizionali" per affidamenti diretti entro i 40.000 euro, esperibili per beni e servizi non rinvenibili sul mercato elettronico o non acquisibili con le piattaforme telematiche. La programmazione Il nuovo quadro normativo cambia l'approccio alla gestione della funzione procurement, poiché obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a 1.000.000 euro. La disposizione sostituisce l'articolo 271 del Dpr 207/2010 (che prevede attualmente la programmazione su base annuale, individuandola come facoltativa), configurando il programma biennale come strumento (da sottoporre a revisione annuale) predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, destinato a indicare le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. Sia il programma biennale sia l'aggiornamento annuale saranno assoggettati ad adeguata pubblicità, compresa la pubblicazione sull'osservatorio nazionale presso l'Anac. Le amministrazioni devono porre inoltre particolare attenzione sul divieto, posto dalla nuova norma, di finanziamento con fondi pubblici di acquisizioni non comprese nel programma, fatta eccezione per quelle imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. I dati della programmazione dovranno essere trasmessi al tavolo dei soggetti aggregatori presso il Mef, al fine di consentire allo stesso di analizzare i fabbisogni in rapporto alle tipologie di beni e servizi acquisibili da Consip e dagli altri organismi inseriti nel particolare elenco elaborato dall'Anac in base all'articolo 9 della legge 89/2014. I Comuni (sia quelli capoluogo sia quelli non capoluogo), ma anche le Province e le unioni di Comuni dovranno fare ricorso ai soggetti aggregatori per le tipologie di beni e servizi definiti dal tavolo istituzionale e codificati con un Dpcm. In questo sistema residua la fascia di valore compresa tra la soglia comunitaria e il milione di euro, entro la quale i Comuni non capoluogo dovranno operare con i modelli aggregativi previsti dal comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti (utilizzabili anche per valori superiori al milione di euro, qualora la tipologia di beni o servizi non sia compresa nelle categorie gestite dai soggetti aggregatori). I Comuni capoluogo hanno margine di operare liberamente nella fascia tra la soglia comunitaria e il milione di euro, potendo anch'essi gestire appalti per valori superiori, qualora non rientranti nelle tipologie acquisite dai soggetti aggregatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA