Regolamento - CASA di RIPOSO Dr. CARLO FATTORI

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CASA DI RIPOSO DR. CARLO FATTORI
REGOLAMENTO INTERNO
ART. 1
(Classificazione e dotazioni)
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo Dr. Carlo Fattori è una struttura di tipo
misto con n. 29 posti letto di cui n. 12 per persone non autosufficienti, n. 16 per persone
autosufficienti e n. 1 posto per persone temporanee.
La struttura è dotata dei seguenti servizi generali: cucina, mensa, bar, lavanderia, ambulatorio, sale
comuni di soggiorno, palestra, locale parrucchiera e ufficio.
ART. 2
(Finalità e prestazioni)
La Casa di Riposo Dr. Carlo Fattori, quale articolazione funzionale dei servizi e interventi in favore
della popolazione anziana, ha il compito di garantire agli ospiti un elevato confort abitativo e
assistenziale nel rispetto dell’autonomia individuale e della riservatezza personale, consentendo
ritmi di vita di tipo familiare, compatibilmente con le esigenze di una collettività e favorendo la
partecipazione degli ospiti e dei loro congiunti alla vita comunitaria.
Questa struttura per garantire un adeguato livello di benessere psico-fisico agli ospiti, fornisce un
complesso di servizi e prestazioni così articolati:
a) assistenza diurna e notturna;
b) igiene e cura completa della persona;
c) fornitura e pulizia biancheria
d) cura e pulizia degli indumenti personali dell’anziano;
e) assistenza infermieristica con personale adibito a tali funzioni;
f) assistenza medico-generica tramite il medico di fiducia dell’assistito;
g) prestazioni fisioterapiche e riabilitative con personale adibito a tali funzioni;
h) attività occupazionali e ricreative
ART. 3
(Domande di ammissione)
La persona che intende essere ammessa presso la struttura deve presentare domanda scritta
indirizzata all’Azienda stessa elencando con precisione i motivi per i quali è necessaria l’eventuale
ammissione.
Nella domanda dovranno essere dichiarati: nome e cognome, luogo e data di nascita, la residenza e
l’eventuale recapito telefonico, la condizione di autosufficienza o meno, se è affetto da malattie
mentali o contagiose; dovrà inoltre essere precisata la propria indipendenza economica per il
pagamento della retta o il bisogno di una eventuale integrazione.
La domanda dovrà essere corredata da un certificato di stato di salute rilasciato dal medico curante.
Nei casi di integrazione della retta, da parte dell’Azienda U.s.l.,l’ammissione è subordinata
all’impegno dell’interessato o dei suoi familiari, al pagamento dell’intera retta fino al momento
della concessione dell’integrazione della stessa Azienda Sanitaria Locale.
I casi di estrema necessità ed eccezionalità saranno valutati puntualmente e singolarmente dal
Consiglio di Amministrazione.
ART. 4
(Istruttoria)
Le domande di ammissione saranno ritenute valide per un periodo massimo di anni 1 dalla data di
acquisizione al protocollo, previa verifica della permanenza delle condizioni generali dell’anziano.
ART. 5
(Requisiti per l’ammissione)
Per l’ammissione sono necessari i seguenti requisiti:
a) Certificato medico attestante le condizioni psico-fisiche dell’anziano e l’assenza di malattie
contagiose da prodursi al momento della domanda;
b) La dichiarazione di presa visione del presente regolamento interno
c) La stipula del contratto di ingresso
ART. 6
(Dimissione)
La dimissione di un ospite verrà disposta con provvedimento del Presidente, sentito il Consiglio di
Amministrazione, nei casi in cui l’ospite abbia tenuto una cattiva condotta per molestie o comunque
in quanto promotore di situazioni che rechino disturbo alla normale conduzione dell’attività
dell’Azienda. In caso di morosità nel pagamento delle rette l’Azienda inviterà immediatamente gli
interessati a regolarizzare la posizione dell’ospite. Nel caso in cui la morosità si protragga per tre
mensilità, anche non consecutive, l’Azienda potrà disporre, previo avviso da comunicare con
raccomandata AR ai familiari dell’ospite, la dimissione dello stesso ove nei venti giorni successivi
non risultino regolarizzati i pagamenti.
ART. 7
(Determinazione delle rette)
All’inizio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione con propria delibera stabilisce il costo e le
prestazioni della retta pro-capite, in modo così distinto:
Retta tipo A - Retta tipo B
Retta tipo A
La retta di tipo A comprende i servizi di: pernottamento, colazione, pranzo, cena e fruizione dei
servizi comuni all’interno della struttura.
Comprende altresì cambio di biancheria, riscaldamento, acqua, energia elettrica, citofono presa tv e
completo arredamento della camera.
Retta tipo B
La retta di tipo B comprende i servizi di semiresidenza diurna: quali la fruizione dei servizi comuni
all’interno della struttura con la possibilità di colazione, pranzo e cena.
ART. 8
(Visite agli ospiti)
La Casa di Riposo prevede la possibilità di visite agli ospiti da parte dei familiari ed amici nel
rispetto dell’orario che verrà affisso all’interno della struttura per consentire le operazioni di pulizia
e di assistenza agli ospiti.
ART. 9
(Cauzione)
Per l’ammissione alla Casa di Riposo è previsto un deposito cauzionale di € 310,00 a garanzia dei
danni arrecati alla struttura, attrezzature e suppellettili, che sarà restituita in caso di dimissione.
L’ospite può portare all’interno della struttura oggetti ed indumenti personali ed anche alcuni arredi,
purchè non in contrasto con l’insieme e comunque con l’autorizzazione dell’amministrazione
dell’Azienda.
ART. 10
(Integrazione della retta)
Qualora l’ospite non possa provvedere direttamente al pagamento dell’intera quota per i servizi
usufruiti, l’integrazione della retta dovrà essere assicurata dai familiari o dagli Enti preposti.
L’eventuale indagine della situazione economica degli ospiti e dei loro familiari sarà effettuata dai
competenti uffici A.s.l., che stabiliranno l’integrazione a carico dei familiari.
Le persone autosufficienti già ospiti della Casa di Riposo, il cui aggravarsi delle condizioni fisiche,
ne determinino la non autosufficienza, dovranno farsi carico del pagamento della quota sanitaria
integrativa personalmente o tramite richiesta agli uffici competenti dell’A.s.l..
ART. 11
(Conservazione del posto)
La durata del periodo di conservazione del posto letto, in caso di assenza dell’ospite, sarà di 30 gg.
consecutivi, eccetto per le assenze forzate in ricoveri ospedalieri. In ogni modo deve essere
corrisposta, per la conservazione del posto il 40% della retta di cui all’art. 7 (Retta A e B).
Non è ammessa l’interruzione periodica della permanenza.
ART. 12
(Manutenzioni)
L’Azienda assicura tutte le manutenzioni dell’immobile, la pulizia e l’igiene di tutti i locali ed
attrezzature ed il pagamento di tasse varie, energia elettrica, acqua, riscaldamento e tutto il
necessario per il buon funzionamento della struttura.
ART. 13
(Somministrazione pasti)
I pasti saranno scelti dagli ospiti di giorno in giorno, ed i menù saranno stabiliti in base alle tabelle
dietetiche approvate dal personale specializzato dell’A.s.l.
I pasti vengono somministrati ai seguenti orari:
Colazione
dalle ore 8,00 alle ore 9,00
Pranzo
dalle ore 12,00 alle ore 13,00
Cena
dalle ore 19,00 alle ore 20,00
E’ proibito l’uso di superalcolici. L’uso di alcolici è consentito solo durante i pasti nelle minime
quantità e fatte salve controindicazioni mediche.
ART. 14
(Rientro serale)
Il rientro serale deve avvenire entro le ore 23,00 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre ed entro
le ore 21,30 per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.
Eventuali casi particolari saranno concordati con il Consiglio di Amministrazione.
ART. 15
(Disciplina all’interno della struttura)
Gli ospiti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto con gli altri ospiti, con il personale di
servizio ed a non danneggiare le attrezzature della struttura.
Eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli ospiti saranno risolte con l’intervento del
personale di servizio. In caso di gravi controversie tra il personale di servizio e gli ospiti, spetta al
Presidente intervenire al riguardo e riferire in Consiglio di Amministrazione alla prima seduta.
ART. 16
(Associazioni sul territorio)
Nell’ambito delle associazioni l’Azienda ne favorirà la presenza nella struttura per migliorare la
vita quotidiana degli ospiti attraverso uscite varie e attività di intrattenimento.
ART. 17
(Accesso volontari)
L’accesso dei volontari nella struttura deve risultare da apposito registro delle presenze. I volontari
dovranno rispettare gli obblighi derivanti dalla legge sulla privacy. L’accesso alla struttura sarà
concordato sulla base di programmi condivisi fatta salva l’esclusione di momenti quali l’ora dei
pasti (salvo nel caso di occasioni particolari) e delle ore precedenti al termine della colazione.
ART. 18
(Rinvio)
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla normativa regionale
e nazionale in materia.
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