Raccomandata AR Anticipata via fax Autorità

Raccomandata A.R.
Anticipata via fax
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
P.zza G. Verdi 6/a
00198 Roma
Milano, 22 maggio 2008
Oggetto: Pratica commerciale scorretta e ingannevolezza
pubblicitario relativo al primo farmaco a marchio Coop.
del
messaggio
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori1, con sede in Via Valassina 22,
20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai
sensi del Titolo III, Capo II, d.lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo), la sussistenza dei
presupposti di ingannevolezza del messaggio pubblicitario apparso su La Repubblica di
sabato 17 maggio 20082, a tutta pagina, in cui compare l’immagine della confezione del
primo farmaco a marchio Coop, un generico a base di acido acetil salicilico e acido
ascorbico, “contraffatta” in modo da svicolare gli obblighi previsti dal Titolo VIII del Decreto
Legislativo n. 219 del 24 Aprile 2006, detto anche Codice Unico del Farmaco.
L’immagine pubblicitaria utilizzata, infatti, è esattamente la confezione del primo farmaco
Coop (vedi allegato 2), ampiamente annunciato sulla stampa nei giorni precedenti e
univocamente identificabile in quanto l’unico a marchio Coop esistente, da cui sono stati
cancellati i due principi attivi costituenti, mettendo – al loro posto, in alto – la scritta “20
compresse effervescenti – USO ORALE” che nella confezione reale compare invece in
basso.
Il Testo Unico del Farmaco prevede, all’art.116, le caratteristiche e il contenuto minimo
che la pubblicità presso il pubblico deve avere e che deve comprende, almeno:
1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva; l’indicazione di
quest’ultima non e' obbligatoria se il medicinale e' costituito da piu' sostanze attive;
2) le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale;
3) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio
illustrativo o sull’imballaggio esterno;
1
Altroconsumo, associazione di consumatori più rappresentativa del Paese, ha oltre 300.000 soci ed è unico
membro italiano del BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs).
2
Vedi allegato 1
Il claim della campagna recita, invece: «Leggere attentamente la convenienza». In fondo
alla pagina si legge «Nasce il primo farmaco a marchio Coop: per una salute meno cara ».
Il messaggio è quindi tutto concentrato sull’aspetto prezzo, mentre non viene fatto alcun
cenno al tipo di farmaco (antinfiammatorio) e alle avvertenze che devono essere per legge
riportate quando si pubblicizza un farmaco.
La pubblicità televisiva, il cui spot è disponibile anche su internet alla pagina http://www.ecoop.it/portalWeb/coop.portal?_nfpb=true&_pageLabel=previewFaro&cm_path=%2FCoopReposit
ory%2FCOOP%2FCoopItalia%2Fdocumento%2Fdoc00000053019&FROM_HOME_PAGE=
è analoga. Un gruppo di consumatori e farmacisti cantano di un farmaco a un prezzo
speciale, con un risparmio che farà stare bene. Infine, viene mostrata la confezione del
prodotto, sempre senza le indicazioni del principio attivo e il richiamo a leggere le
avvertenze e il foglietto illustrativo.
Altroconsumo denuncia aspramente questa campagna che banalizza il farmaco
trattandolo come un qualsiasi bene di largo consumo, mentre non si può omettere di
ricordare sempre che i farmaci hanno (tutti, quelli da banco compresi) effetti collaterali e
che il loro utilizzo va fatto a ragion veduta, leggendo le avvertenze.
Non a caso la legge lo prevede e richiede che debba essere chiesta l’autorizzazione al
Ministero della Salute (comma 3 Art. 118, Testo Unico del Farmaco), indicando che si tratta di
un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi.
L’intenzione di eludere le disposizioni di legge esistenti per la pubblicità dei farmaci è resa
ancor più evidente dalla messa on-line sul sito www.e-coop.it (http://www.ecoop.it/portalWeb/coop.portal?_nfpb=true&_pageLabel=home), dell’editoriale “il primo
farmaco a marchio Coop” (lato sinistro dello schermo, nell’elenco “in evidenza”), un testo
in cui si spiegano alcune caratteristiche del farmaco (es. la sua natura di generico o
equivalente a farmaci quali Aspirina C o Vivin C), e si evidenziano le indicazioni d’uso:
“..un farmaco per la cura degli stati febbrili, contro i raffreddamenti, ma anche un
analgesico che si può usare contro il mal di testa….”,
ma si omette di ricordare di leggere le avvertenze e di rammentare che può avere effetti
collaterali. Anzi, il testo insinua l’idea opposta di farmaco sicuro, privo di controindicazioni:
…”Insomma una di quelle medicine che si possono acquistare senza alcuna ricetta e che
normalmente abbiamo sempre in casa…”
mentre, invece, le reazioni avverse all’uso di acido acetilsalicilico posso essere anche
molto severe (dalla semplice irritazione gastrointestinale, alla formazione di ulcere con
sanguinamento)3, tanto che per questa categoria di farmaci le disposizioni ministeriali
dispongono che le pubblicità relative riportino la seguente avvertenza “"E' un medicinale che
può avere effetti indesiderati anche gravi".
3
Alleghiamo la monografia estratta dal Compendio farmaceutico telematico, fornito da FarmaDati, relativa al Vivin C,
uno dei farmaci di marca referente per il generico/equivalente prodotto dalla Coop. Ricordiamo che il farmaco
“generico” ha le stesse caratteristiche, effetti collaterali inclusi, del farmaco di riferimento. Le mononografie di
FarmaDati sono basate sulla documentazione fornita dalle aziende per avere l’AIC (Autorizzazione all’Immissione in
Commercio). Si veda anche il sito dell’Aifa, http://www.guidausofarmaci.it/pag1360.htm
In conclusione, riteniamo:
- che la diffusione dei messaggi in questione costituisca una pratica commerciale
scorretta e, in particolare, ingannevole ai sensi degli artt. 20 e seguenti del Codice del
Consumo, perché idonea sia ad indurre in errore il consumatore medio sia a pregiudicare
il suo comportamento economico;
- che sussistono i requisiti di particolare urgenza per disporre la sospensione
provvisoria del messaggio considerato l’elevato numero dei suoi potenziali destinatari.
* * *
Per le ragioni su esposte ALTROCONSUMO
CHIEDE
che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, verificata l’ingannevolezza
del messaggio pubblicitario individuato:
1) voglia inibire all’azienda sopra indicata la diffusione dei messaggi pubblicitari
descritti con il presente ricorso e la reiterazione degli stessi, assumendo –
inoltre – i provvedimenti più idonei e opportuni per eliminare gli effetti;
2) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque
cautelativamente per sospenderli provvisoriamente.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore precisazione e per eventuali audizioni
o confronti in materia.
Con i migliori saluti,
Luisa Crisigiovanni
Direttore Altroconsumo
Per informazioni:
Marialuisa Villa – Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali
Tel. 02 66890.208/209; Fax 02 66890288; [email protected]