Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle

Roberto Dini, Delle leggi e dei rescritti
Responsabilità patrimoniale delle società di capitali
D.Lgs. 17.01.2003, n. 6, modificato da
D.Lgs. 06.02.2004, n.37
Art. 2325
1.
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
2.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad
una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto
previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362.
[2325. – Nozione: Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.]
N.B.
Nella società per azioni i soci non sono di regola responsabili per le obbligazioni contratte dalla società.
È superato il disposto del vecchio articolo 2362 del codice civile: l’ipotesi dell’unico azionista non viene più considerata
patologica, ma ad essa viene attribuita nel nuovo codice piena dignità.
L’unico azionista può essere chiamato a rispondere illimitatamente, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le
azioni risultano essere da lui interamente possedute, solo nell’ipotesi in cui si verifichi l’insolvenza della società, con
conseguente assoggettamento a procedura concorsuale.
Mentre nella vecchia versione tale regola era ferrea, nella novella è di carattere residuale, poiché l’unico azionista è
chiamato, in caso di insolvenza, a rispondere solo se non si è ottemperato a quanto prescritto dagli articoli:
(i) art. 2342, in merito ai conferimenti: a tale riguardo, è di particolare rilievo il dovere dell’unico azionista di effettuare
i conferimenti in denaro per l’intero ammontare, immediatamente in ipotesi di costituzione della società con atto
unilaterale o di aumento del capitale sociale, ovvero entro 90 giorni, nel caso in cui l’azionista rimanga unico in
relazione al venire meno della preesistente pluralità dei soci
(ii) art. 2362, che impone di depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione, nell’ipotesi in cui le
azioni risultino appartenere ad una sola persona o muti la persona dell’unico socio.
Si deve sottolineare che, nei casi in cui tali adempimenti siano correttamente posti in essere, l’unico azionista non è
assoggettato alla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, neppure in caso di insolvenza della società: tale
regola si applica per le obbligazioni sorte a partire dal 01.01.2004, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Per quelle sorte sino al 31.12.2003, continua a trovare applicazione la vecchia versione del codice.
Autonomia patrimoniale e personalità giuridica
Acquisto della personalità giuridica con l’iscrizione ex art. 2330
Cass. 19.11.1981, n. 6151, in Dir. fall., 1982, II, pag. 302; in Foro it., 1982, I, pag. 2897; in Giur. it., 1983, I, 1, pag.
1334
La personalità giuridica acquistata dalla società di capitali con l'iscrizione di cui all'art. 2330, c.c., e la perfetta
autonomia patrimoniale che vi inerisce, comportano l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività
svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, con la conseguenza che
(al di fuori del caso
tassativamente previsto dall'art. 2362, c.c.), la violazione delle regole del diritto societario che si sia tradotta in danno
Roberto Dini, Delle leggi e dei rescritti
per la società, o per i creditori o per i soci o per i terzi, ha come unica sanzione la responsabilità civile degli
amministratori ed eventualmente anche dei sindaci, ma non comporta la possibilità che la titolarità della relativa
impresa dalla società possa attribuirsi o propagarsi ai soci che, dietro lo schermo della società, svolgano, come propria
e personale, l'attività formalmente imputabile alla prima.
Il negozio indiretto, il quale è caratterizzato dall'adozione di uno strumento negoziale tipico per realizzare uno scopo
diverso da quello che ne costituisce la causa, va distinto dagli effetti anomali o mediati che dalla stipulazione di un
contratto tipico derivano come conseguenza collegata al mezzo tecnico adottato.
Pertanto, nell'ipotesi di alienazione delle quote di partecipazione ad una società di capitali, in cui si verifica anche il
contestuale trasferimento della corrispondente porzione di patrimonio sociale - comprensiva di debiti o crediti - e degli
immobili che eventualmente la compongono, tale trasferimento non costituisce l'effetto della stipulazione di un negozio
indiretto, ma è una conseguenza della autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali.
Autonomia negoziale delle società di capitali
Cass., 12.04.2005, n. 7536
Il principio di autonomia negoziale è applicabile al contratto di società di capitali, con i limiti derivanti dalla circostanza
che l'art. 2249 c.c., nel prevedere che le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali devono costituirsi
secondo i tipi di legge, non consente l'adozione di clausole statutarie incompatibili con il tipo di società prescelto.
Autonomia patrimoniale esclude la riferibilità del patrimonio al socio
Cass. 25.01.2000, n. 804, in Le società, 2000, pag. 846
Gli istituti dell'autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci
comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio (ivi compresi i titoli azionari di altre società)
intestato alla prima, anche nella ipotesi in cui uno dei soci possa essere considerato (eventualmente attraverso
un'Anstalt a lui facente capo la quale risulti intestataria della quasi totalità del capitale della società) il socio di larga
maggioranza.
Imputabili alla società iscritta gli atti compiuti in suo nome
Cass. 19.11.1981, n. 6151, in Dir. fall., 1982, II, pag. 302; in Foro it., 1982, I, pag. 2897; in Giur. it., 1983, I, 1, pag.
1334
La personalità giuridica acquistata dalla società di capitali con l'iscrizione di cui all'art. 2330, c.c., e la perfetta
autonomia patrimoniale che vi inerisce, comportano l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività
svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive.
Ne consegue che al di fuori del caso tassativamente previsto dall'art. 2362, c.c., la violazione delle regole del diritto
societario che si sia tradotta in danno per la società, o per i creditori o per i soci o per i terzi, ha come unica sanzione
la responsabilità civile degli amministratori ed eventualmente anche dei sindaci, ma non comporta la possibilità che la
titolarità della relativa impresa dalla società possa attribuirsi o propagarsi ai soci che, dietro lo schermo della società,
svolgano, come propria e personale, l'attività formalmente imputabile alla prima.
Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
art. 7, D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni in
L. 24.11.2003, n. 326
Roberto Dini, Delle leggi e dei rescritti
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono
esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata
irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in
quanto compatibili.
Nota 13.07.2005, 1949/IV/2005, Agenzia delle Dogane
I principi di colpevolezza, le cause di non punibilità e i criteri di determinazione della sanzione prevista dal Dlgs 472/97
sono compatibili con la nuova impostazione normativa.
Responsabili per la sanzione amministrativa
art. 11, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal
dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo
mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od
ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società,
l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al
pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti (art. 2,
c. 1, lett. d), D.Lgs. 05.06.1998, n. 203)…
5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano
state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni.
Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la
responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata
all'eventuale eccedenza.
6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente
indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione
amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.
Soggettività giuridica esclude la legittimazione del socio alla impugnazione ex art. 26, L.F.
Cass. 11.10.1999, n. 11369
La soggettività giuridica piena della società di capitali, soggetto distinto da quello dei singoli soci, comporta che in caso
di fallimento della stessa questi ultimi abbiano un interesse solo indiretto al miglior risultato liquidatorio del patrimonio
della società.
Essi, in quanto tali, pertanto, sono sforniti di un interesse proprio e diretto, nei termini di cui all'art. 100, c.p.c., idoneo
a legittimarli ad esperire il reclamo a norma dell'art. 26, L.F., che pur attribuisce la legittimazione alla relativa
impugnazione a "chiunque vi abbia interesse", contro i provvedimenti del giudice delegato concernenti la vendita di
beni della società fallita, in funzione di un miglior risultato liquidatorio.
Denazionalizzazione di società italiana a danno dei creditori
Roberto Dini, Delle leggi e dei rescritti
App. Trieste, 09.10.1999, in Riv. not., 2000, pag. 167
La delibera di trasferimento della sede sociale all’estero che comporti la perdita della nazionalità italiana si configura –
a tutti gli effetti, ed in particolare rispetto alla previsione dell’art. 25, c. 2, lett. c, L. 31.05.1995, n. 218 – quale vera e
propria estinzione della società; dal punto di vista dell’ordinamento giuridico italiano infatti, tale "denazionalizzazione"
avrebbe implicazioni ancor più drastiche e trancianti rispetto alle ordinarie ipotesi di scioglimento e di liquidazione di
cui agli artt.2448 e segg., c.c., considerando ad esempio come la conseguente cancellazione della società – siccome
non preceduta dalla procedura di liquidazione – renderebbe inoperante, tra l’altro, la garanzia a favore dei creditori
prevista dall’art. 2456, c. 2, c.c.
Società trasferita all'estero non può assumere una forma non prevista nell’ordinamento italiano
App. Torino, 01.12.1995, in Giur. comm., 1996, pag. 415
È illegittimo che, a seguito del trasferimento all'estero della sede sociale, la società italiana si trasformi in un tipo non
contemplato dall'ordinamento nazionale (nella specie è stata omologata la delibera di una società a responsabilità
limitata italiana quanto al trasferimento della sede in Svizzera, e non quanto alla trasformazione in società anonima di
diritto svizzero).
Deroghe nel diritto internazionale privato al principio della responsabilità limitata
Cass. 22.03.2000, n. 3365
Non è contraria all'ordine pubblico italiano la condanna personale del socio o amministratore di società per azioni, per
fatti ascrivibili a quest'ultima.
Nel nostro ordinamento il socio o l'amministratore di società di capitali, in certe circostanze (artt. 2362, 2947, c. 2, e
2449, c. 2, c.c.), risponde personalmente dei debiti di questa, onde si palesa l'impossibilità di elevare al rango di
principio fondamentale quello della responsabilità limitata del socio di società di capitali, che, se pure espressamente
affermato in via generale dagli artt. 2325, c. 1, e 2472, c. 1, c.c., trova tuttavia deroga in casi particolari.
Responsabilità dei soci
Confusione del patrimonio del socio con quello della società
Cass. 28.04.1994, n. 4111
Cass. 25.01.2000, n. 804, in Giur. it. 2001, pag. 306
Cass. 16.11.2000, n. 14870, in Giur. it., 2001, pag. 306
La circostanza che un socio disponga, direttamente e/o indirettamente - nella specie attraverso una anstalt dal
medesimo fondata - dell'intero capitale sociale di una società di capitali, non comporta la confusione del patrimonio
personale del primo con quello della seconda, e perciò i creditori dell'uno, pur se socio sovrano o tiranno, non possono
aggredire i beni dell'altra, sottraendoli alla loro primaria funzione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni
sociali.
Roberto Dini, Delle leggi e dei rescritti
Invece, proprio per rafforzare questa funzione, a norma dell'art. 2497, c. 2, c.c., nella formulazione previgente a
quella introdotta dall'art. 7, D. Lgs. 03.03.1993 n. 88, nel caso di insolvenza di una società a responsabilità limitata,
per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le quote sociali siano appartenute ad un solo socio, questi ne rispondeva
illimitatamente con il suo patrimonio.
Abuso della personalità giuridica
Cass. 25.01.2000, n. 804, in Società, 2000, pag. 846
Tali conclusioni si impongono ancor a più forte ragione, quando manchi la dimostrazione della sussistenza di
comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica (configurabile con riguardo alla
natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza, e ravvisabile allorchè alla forma societaria corrisponda
una gestione individuale, che rende ipotizzabili la responsabilità illimitata del socio "tiranno" con il proprio patrimonio,
nonchè forme di responsabilità civile e penale), manifestandosi in tale ipotesi la esigenza di tutela delle partecipazioni
di minoranza non fittizie o fraudolente.
Estensione della limitata responsabilità dei soci richiede la unanimità
Cass. 23.02.1984, n. 1296, in Arch. civ. 1985, pag. 169; in Dir. fall. 1984, II, pag. 413; in Giur. comm. 1984, II, pag.
709; in Riv. not. 1985, II, pag. 713
Deve essere considerata (alla luce della disciplina propria delle) società di persone, e non società di capitali, benché
qualificata in quest'ultimo senso in sede di costituzione, la società il cui atto costitutivo preveda a carico dei soci
l'obbligo di ulteriori apporti oltre i conferimenti iniziali, non determinati ex ante, ma determinabili solo in rapporto alle
future non prevedibili necessità connesse al conseguimento del fine sociale, nonché l'obbligo di partecipazione alle
perdite oltre il limite dei conferimenti in considerazione dell'incompatibilità di dette clausole con i connotati essenziali
delle società di capitali.
Pertanto, per la proroga della durata di una tale società fissata nell'atto costitutivo, non è sufficiente la maggioranza di
cui all'art. 2486 c.c., relativo alle società a responsabilità limitata, bensì occorre il consenso di tutti i soci a norma
dell'art. 2252, c.c., applicabile alle società in nome collettivo in virtù del successivo art. 2293, c.c.
Interesse del socio al potenziamento e conservazione della consistenza della società
Cass. 15.11.1999, n. 12615
Nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio
al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con
strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le
deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali.
Invece, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente non implica
la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla
società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile
solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421, c.c.
Obblighi assunti dal socio verso la società non sono trasferibili, salvo specifico patto
Roberto Dini, Delle leggi e dei rescritti
Cass. 30.03.1987, n. 3052
La compravendita di azioni può trasferire in capo all'acquirente, indipendentemente da specifico patto, gli obblighi
inerenti alla qualità di socio, posti dall'atto costitutivo o da deliberazioni assembleari, non anche quelli che derivino da
impegni personalmente assunti dal venditore verso la società con autonomi contratti (nella specie, per l'erogazione di
mezzi finanziari).
Ne consegue che, rispetto agli impegni personalmente assunti dal cedente, il debito dell'acquirente, sia pure come
dovere di tenere indenne il venditore di quanto sborsato in favore della società, può derivare soltanto da un'espressa
clausola della compravendita stessa.
Responsabilità sussidiaria del socio unico italiano per i debiti di società di capitali estera
Trib. Milano, 22.01.1998, in Giur. it., 1998, pag. 1660
L'unico azionista italiano di una società estera non risponde dei debiti di quest'ultima, se il creditore non dimostri che
la legge nazionale della società di capitali debitrice preveda una responsabilità del socio unico per le obbligazioni
sociali.
È, infatti, la legge del luogo in cui è stabilita la sede sociale a stabilire l'obbligazione da cui deriva la responsabilità
sussidiaria del socio unico per i debiti di una società di capitali.
Sequestro preventivo delle azioni non colpisce la società, ma il diritto del socio
Cass. pen. 08.05.1992, n. 979
Cass. pen. 22.04.1994, n. 668
Discende dalla disciplina generale che la società di capitali (nel caso: a responsabilità limitata) è un autonomo soggetto
di diritto, distinto dai singoli soci (artt. 2331 e 2475, u.c., c.c.) ed è titolare di un proprio patrimonio, costituito dal
complesso degli elementi attivi e passivi, facenti capo al soggetto societario.
Il diritto alla quota, che ha natura obbligatoria, attiene, a sua volta, alla posizione dei singoli soci, ed ha ad oggetto,
non una frazione ideale degli elementi attivi del patrimonio sociale, che appartengono, invece, alla società, ma una
percentuale degli utili di ogni esercizio e l'eventuale eccedenza attiva in caso di liquidazione.
Con la conseguenza che il sequestro preventivo delle quote, non colpendo né la società - persona giuridica, né il suo
patrimonio, ma esclusivamente il diritto dei singoli soci, non soggiace al divieto di cui al combinato disposto degli artt.
321, c. 2, c.p.p. e 240, c.p.
Soci, coniugi in regime di comunione legale
Cass. 18.08.1994, n. 7437, Vita not., 1995, pag. 839
Cass. 12.12.1986, n. 7409, Foro it., 1987, I, pag. 1101
Cass. 27.01.1984 n. 640, Giust. civ., 1984, I, pag. 3090
Trib. Reggio Emilia 17.12.1984, Riv. not., 1985, pag. 440
È ammessa la partecipazione congiunta o separata di coniugi a società di capitali con i terzi, generalmente comportanti
la limitazione della responsabilità; né si riscontra nella normativa della comunione legale alcuna norma che impedisca
tale possibilità.
Gli acquisti di partecipazioni sociali comportanti responsabilità limitata ricadono in comunione legale ai sensi dell'art.
177/a c.c.
Roberto Dini, Delle leggi e dei rescritti
A sostegno di questa affermazione si rileva in primo luogo come nessuna norma del Codice possa essere ritenuta
ostativa all'esistenza di tale figura.
Inoltre, si evidenzia sia come i coniugi configurino una pluralità di soci, essendo essi due soggetti autonomi e distinti,
caratterizzati da interessi patrimoniali diversi, sia come non possa ritenersi unico socio la comunione quale entità
indipendente.
Pertanto, sarà riscontrabile una persona giuridica società, dotata di soggettività e patrimonio autonomi rispetto a
quello dei coniugi soci, la cui attività sarà assoggettata alla normativa societaria, salvo che per l'amministrazione delle
quote che resteranno comunque oggetto della comunione.
Il capitale sociale non apparterrebbe ad un solo soggetto ma ai due coniugi, si da risultare inapplicabile l'art. 2362,
c.c., e della conseguente responsabilità illimitata per l'unico socio.
N.B.
La dottrina prevalente ammette la partecipazione nelle società di persone, solitamente a responsabilità illimitata dei
soci, insieme ai terzi sia di un solo coniuge, che di entrambi: l'intervento del terzo che gestisce l'impresa collettiva
insieme ai coniugi impedisce la configurabilità della comunione legale, rendendo questo genere di attività comunitaria
del tutto incompatibile con l'impresa coniugale ex art. 177/d, c.c., e quindi soggetta esclusivamente alla disciplina
societaria.
La comprensione di quote sociali in un fondo patrimoniale sarà possibile solo nel caso in cui siano rappresentate da
azioni, vale a dire titoli di credito nominativ: in tale ipotesi si dovrà, di conseguenza, procedere alla annotazione del
vincolo sia sul titolo che sul libro dei soci.
Socio fidejussore della società
Cass. 26.09.1979, n. 4961, in Giur. it. 1980, I, 1, pag. 1545
Non sussiste alcuna incompatibilità tra la posizione di socio di una società di capitali e quella di fideiussore della
medesima, in quanto, in forza della fideiussione, lo stesso soggetto, rispondendo col proprio patrimonio
dell'adempimento del debitore principale, assume, verso il creditore, un'obbligazione sussidiaria diversa da quella
verso la società, limitata al conferimento della quota di partecipazione.
Socio dominante non è responsabile illimitatamente in via analogica con l'unico azionista
Cass. 07.10.1982, n. 5143, in Arch. civ. 1983, pag. 511; in Banca borsa 1983, II, pag. 277; Dir. fall. 1983, II, pag.
112; in Foro it. 1982, I, pag. 2410; Foro pad. 1983, I, pag. 11; Riv. dir. comm. 1983, II, pag. 397; Vita not. 1983, I,
pag. 189
L'art. 2362, c.c., sancendo la responsabilità illimitata dell'unico azionista per le obbligazioni sociali relative al tempo in
cui egli è stato titolare dell'intero pacchetto azionario, deroga al principio generale della responsabilità limitata previsto
dagli artt. 2325 e 2472, c.c.
Ne consegue che tale articolo non è applicabile analogicamente ad ipotesi diverse da quella prevista, la quale si
configura solo quando i soci sono ridotti ad un solo soggetto (o per le stesse risultanze formali o per l'accertamento
della presenza meramente fittizia di altri soci), ma non quando uno dei soci si trovi in posizione dominante riguardo
alla volontà gestionale ed agli effetti patrimoniali della gestione medesima, né se il pacchetto azionario di una seconda
o di altre società risultanti tra i soci sia posseduto totalitariamente dal socio dominante.
Socio dominante di società di capitali dichiarata fallita non è assoggettabile a fallimento
Roberto Dini, Delle leggi e dei rescritti
Trib. Genova, 28.11.1985, in Giur. comm., 1987, II, pag. 148
Il socio sovrano di società di capitali dichiarata fallita non è assoggettabile a fallimento.
Società di fatto tra i soci di una o più società di capitali
Trib. Messina, 15.02.1996
E' configurabile una società di fatto tra i soci di una o più società di capitali i quali, abusando della personalità giuridica
ed esautorando l'attività dei loro organi, abbiano dato vita ad un'attività di impresa, con confusione dei patrimoni e con
un unico centro di imputazione di tutti i rapporti giuridici patrimoniali facenti capo ai singoli enti.
In questo caso, sussistendo lo stato di insolvenza, va dichiarato il fallimento delle società di capitali e della società di
fatto, nonchè dei soci illimitatamente responsabili e va disposta la separazione delle masse di ciascuna società di
capitali, nelle quali confluiranno i debiti assunti da ciascuna, di quella della società di fatto, nella quale saranno
ammesse tutte le obbligazioni contratte nel corso dell'unica gestione posta in essere, ed infine di quelle dei soci
illimitatamente responsabili nelle quali saranno insinuate le obbligazioni della società di fatto e quelle personali di detti
soci.
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci
Cass. 09.12.1976, n. 4577
Cass. 19.11.1981, n. 6151, in Dir. fall., 1982, II, pag. 302; in Foro it., 1982, I, pag. 2897; Giur. it., 1983, I, 1, pag.
1334
La personalità giuridica acquistata dalla società di capitali con l'iscrizione di cui all'art. 2330, c.c., e la perfetta
autonomia patrimoniale che vi inerisce, comportano l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività
svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, con la conseguenza che - al di fuori del caso
tassativamente previsto dall'art. 2362, c.c. - la violazione delle regole del diritto societario che si sia tradotta in danno
per la società, o per i creditori o per i soci o per i terzi, ha come unica sanzione la responsabilità civile degli
amministratori ed eventualmente anche dei sindaci, ma non comporta la possibilità che la titolarità della relativa
impresa dalla società possa attribuirsi o propagarsi ai soci che, dietro lo schermo della società, svolgano, come propria
e personale, l'attività formalmente imputabile alla prima.
Società di capitali e di persone
Società di capitali e di persone costituite dagli stessi soci, restano autonome
Cass. 10.08.1990, n. 8154, in Dir. fall. 1991, II, pag. 304; in Fall. e proc. conc. 1991, pag. 239; Giur. it. 1991, I, 1,
pag. 591; in Riv. not. 1991, II, pag. 1053
Roberto Dini, Delle leggi e dei rescritti
Tra i soci di una società di capitali con personalità giuridica, è configurabile una società personale, collaterale, con
attività autonoma, la quale - pur quando esistano coincidenze di aree operative o sfruttamento di situazioni favorevoli
di mercato realizzate dalla società, persona giuridica, o a quest'ultima la detta impresa presti, o da essa riceva, il
supporto di indispensabili elementi - non cessa di essere un centro di imputazioni di atti e di attività distinto dalla
società di capitali, con distinti elementi di rischio e distinte eventualità di dissesto.
Ne consegue che questo, ove si verifichi, può determinare il fallimento della società collaterale, in quanto dipenda dalla
propria autonoma attività e dal passivo che ad essa si ricollega, senza che la collateralità sia da sola sufficiente a
determinare una sovrapposizione, o una confusione, di imprese, od un'osmosi di situazioni passive, salvo la possibilità
di responsabilità cumulative riguardo a particolari obbligazioni derivanti da affari specifici assunti in comune o da
specifiche prestazioni di garanzie.
Società di capitali non può versare in società di fatto con persona fisica
Cass. 09.12.1976, n. 4577, in Foro it., 1977, I, pag. 369; Foro pad., 1976, I, pag. 290; Giust. civ., 1977, I, pag. 647
Tra le società di capitali e le società di persone sussiste una tale incompatibilità ontologica e di struttura da escludere
in radice la possibilità di ipotizzare che una società a base capitalistica, come la società per azioni, possa far parte di
una società a base personale e dar luogo ad una società di fatto con una persona fisica.
Società di capitali non poteva partecipare in società di persone
Cass. 09.12.1976, n. 4577, in Foro it., 1977, I, pag. 369; Foro pad., 1976, I, pag. 290; Giust. civ., 1977, I, pag. 647
Cass., S.U., 17.10.1988, n. 5636, in Riv. not. 1988, pag. 989
(Prima della riforma del diritto socidetario) fra le società di capitali e le società di persone sussiste(va) una tale
incompatibilità ontologica e di struttura da escludere, pena la nullità, in radice la possibilità di ipotizzare per una
società a base capitalistica far parte di una società a base personale e dar luogo ad una società di fatto con una
persona fisica.
App. Torino, 20.07.1998, in Nuova giur. civ., 1999, I, pag. 135
(Prima della riforma del diritto socidetario) è(ra) inammissibile la presenza di una società di capitali come socio di una
società di persone, in quanto situazione contrastante con disposizioni inderogabili in tema di pubblicità dei bilanci e di
competenza degli amministratori nelle società di capitali.
Unico azionista persona giuridica responsabile ex art. 2362
Cass. 28.04.1994, n. 4111, in Corriere giur. 1994, pag. 843; in Dir. fall. 1995, II, pag. 30; Foro it. 1995, I, pag. 901
Giur. it. 1994, I, 1, pag. 1254; Società 1994, pag. 1193
La responsabilità dell'unico azionista per le obbligazioni sociali prevista dall'art. 2362 cod. civ. - che integra
un'eccezionale deroga al principio della responsabilità esclusiva della società di capitali per le obbligazioni sociali,
nell'ipotesi di mancanza della pluralità dei soci - sussiste sia nell'ipotesi che l'unico azionista sia una persona fisica sia
in quella che socio unico sia una persona giuridica (nella specie, un'altra società per azioni). Tale principio ha trovato
Roberto Dini, Delle leggi e dei rescritti
conferma nel nuovo testo dell'art. 2497, secondo comma, cod. civ. - introdotto con l'art. 7 del D.LGS. n. 88 del 1993,
in attuazione della XIII direttiva C.E.E. sul diritto delle società, relativa alle S.R.L. con unico socio (dir. n. 89/667
C.E.E.) - che, al punto "a", ha previsto che unico socio illimitatamente responsabile possa essere una persona
giuridica.
Unico azionista, persona fisica
Cass. 22.06.1990, n. 6278, in Dir. fall. 1990, II, pag. 1352; Foro it. 1991, I, pag. 828 e 1992, I, pag. 1892; Giur.
comm. 1992, II, pag. 45; Giur. it. 1991, I, 1, pag. 182, e 1991, I, 1, pag. 182; Giust. civ. 1990, I, pag. 2265
La concentrazione delle azioni di più società nelle mani di un unico socio, per l'intero capitale o per quota sufficiente ad
assicurare il controllo, ancorché accompagnata dall'acquisto da parte del medesimo socio, persona fisica, della
funzione di amministratore in tutte le società, non implica di per sé invalidità degli atti compiuti da ciascuna società,
considerando che l'ordinamento non vieta la formazione di "gruppi" tramite il collegamento od il controllo di società
(salvi i limiti per l'acquisto o sottoscrizione di azioni di cui agli artt. 2359-2361 cod. civ., nonché la responsabilità verso
i creditori dell'unico azionista, ai sensi dell'art. 2362 cod. CIV.). Anche in tali ipotesi, pertanto, la validità ed operatività
di quegli atti va riscontrata sulla base delle disposizioni che regolano la formazione ed attuazione della volontà sociale
(oltre che delle comuni norme negoziali).
Holding di tipo personale
Cass. 26.02.1990, n. 1439, in Dir. fall. 1990, II, pag. 1005; in Foro it. 1990, I, pag. 1174; in Giur. comm. 1991, II,
pag. 366; in Giust. civ. 1990, I, pag. 2394 e pag. 2910; in Riv. dir. comm. 1991, II, pag. 515; in Vita not. 1990, I,
pag. 175
In ipotesi di "holding" di tipo personale, cioè di persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di
titolare di quote o partecipazioni azionarie, e che svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il
controllo ed il coordinamento delle società medesime (non limitandosi così al mero esercizio dei poteri inerenti alla
qualità di socio), la configurabilità di un'autonoma impresa, come tale assoggettabile a fallimento, postula che la
suddetta attività, sia essa di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero pure di natura ausiliaria o
finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, quindi
fonte di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati
economici, per il gruppo o le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima.