TECH LAW
LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
Gabriele Baldi
Tra le costanti evoluzioni delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni particolare
rilievo ha assunto negli ultimi tempi una delle tecnologie più innovative: ci riferiamo alla tecnologia
c.d. “BLOCKCHAIN”. In ragione dei molteplici ambiti in cui essa è utilizzabile, di notevole interesse
appaiono le implicazioni di natura giuridica ad essa connesse.
1. DEFINIZIONE
La tecnologia in argomento rappresenta un processo in cui un insieme di soggetti condivide risorse
informatiche al fine precipuo di costruire un database virtuale pubblico e decentralizzato: esso è
allocato su un c.d. “database distribuito”, ovvero un database sincronizzato con tecniche
crittografiche che non risiede su server controllati da un singolo utente, bensì é replicato su decine
di migliaia di macchine dislocate in multiple località del mondo. Essendo tale libro contabile di
pubblico accesso, taluni siti web ne consentono una consultazione in tempo reale (inter alia, si veda
www.blockchain.info).
Le informazioni così raccolte sono considerate certe dalla comunità che condivide il processo perché
tutti gli utenti possono vedere tale database e poiché ogni partecipante ha una copia dei dati in virtù
della decentralizzazione.
Protocollo e crittografia rappresentano i pilastri della fiducia dei partecipanti nei dati archiviati:
tale sistema è quindi potenzialmente idoneo a sostituire quella fiducia che, ad oggi, solo i pubblici
registri sono idonei a garantire in quanto “terza parte affidabile”, giusta il riconoscimento di
“autorità” che il quadro regolamentare riconosce loro.
Sino ad oggi la denominazione Blockchain - definibile in italiano “catena di blocchi” – è stata
pressoché univocamente riferita al registro contabile su cui vengono registrate le transazioni in
ambito finanziario compiute dagli utenti. Storicamente, infatti, Blockchain ha rappresentato
l’architrave di funzionamento del bitcoin, ovvero della più nota fra le c.d. valute virtuali, ideata nel
2008 da Satoshi Nakamoto e da questi definita quale “valuta paritaria, basata su un algoritmo,
decentralizzata e digitale, la cui attuazione si basa sulla crittografia per convalidare le transazioni
e la generazione di monete”, immessa sul mercato nel 2009.
La definizione più ricorrente della tecnologia Blockchain in relazione al fenomeno bitcoin è quella
di “public ledger that records bitcoin transactions”.
2. IL FUNZIONAMENTO DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN IN AMBITO FINANZIARIO
Secondo la definizione datane dalla Autorità Bancaria Europea, le valute virtuali sono “le
rappresentazioni digitali di valore che non sono emesse da una banca centrale o da una autorità
pubblica, né sono necessariamente collegate ad una valuta avente corso legale, ma che vengono
utilizzate da una persona fisica o giuridica come mezzo di scambio e che possono essere trasferite,
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archiviate e negoziate elettronicamente” (cfr. EBA Opinion on virtual currencies del 04.07.2014)1.
L’emissione e la gestione di valute virtuali sono attività non soggette a vigilanza da parte di Banca
d’Italia, né di altra autorità nel nostro Paese; pur non essendovi quindi dati affidabili sulle valute
virtuali 2 , è un dato pacifico che nel nostro ordinamento debbono ritenersi lecite le attività di
acquisto, utilizzo ed accettazione in pagamento di valute virtuali, ben potendo le parti obbligarsi a
corrispondere somme di denaro anche non espresse in valute aventi corso legale.
Diverso invece il tema afferente le attività di emissione di valuta virtuale e conversione di moneta
legale in valute virtuali che soggiacciono al quadro normativo contenuto nel TUB per l’attività
bancaria e di raccolta del risparmio (artt. 130, 131, 131ter TUB) e nel TUF per la prestazione di
servizi di investimento (art. 166 TUF) le cui disposizioni, come noto, riservano l’esercizio dell’attività
ai soli soggetti legittimati.
Recentemente, anche il Parlamento Europeo ha approvato la Risoluzione 2016/2007 (INI) 3 in cui sono
state evidenziate le potenzialità positive delle valute virtuali in termini di riduzione dei costi di
transazione e operativi per i pagamenti; sono stati altresì individuati i principali rischi correlati alle
valute virtuali (volatilità, rischio di bolle speculative, incertezza giuridica connessa alle distributed
ledger technology, che costituisce il fondamento tecnologico di oltre 600 sistemi di valuta virtuale).
Sotto un profilo squisitamente tecnico, la sicurezza delle transazioni effettuate con tecnologia
Blockchain è assicurata dall’utilizzo della crittografia a doppia chiave, pubblica e privata. La chiave
pubblica è visibile da tutti i c.c. “blocchi della catena” (o nodi della rete Blockchain) ai quali spetta
il compito di supervisionare ed approvare la transazione: allorché la maggioranza di tali blocchi
approvi la transazione, essa diviene definitiva ed irrevocabile. Il “blocco” di transazioni compiute
nell’arco di dieci minuti deve essere validato per poter essere iscritto nel registro (il public ledger
di cui al punto 1 che precede) della Blockchain; l’attività di validazione, che comporta la soluzione
di complessi algoritmi matematici, viene svolta dai “minatori” (c.d. miners) i quali sono soggetti che
dispongono di macchinari di calcolo particolarmente potenti da poter risolvere gli algoritmi necessari
alla validazione dei “blocchi” di transazione. La complessità dei calcoli dipende dal fatto che il
risultato di ogni validazione deve rispettare determinate caratteristiche, tali che ogni blocco di
transazioni risulti indissolubilmente legato al precedente ed al successivo, così formando la “catena
di blocchi” che dà il nome alla tecnologia Blockchain. Il primo “minatore” che in ordine di tempo
riesce a validare il blocco (ricevendo come corrispettivo un corrispettivo espresso in bitcoin)
determina l’aggiornamento del registro (ledger) della Blockchain.
Nel prossimo triennio assisteremo ad una radicale trasformazione dei servizi finanziari ed in
particolare di quelli prestati dagli istituti di credito per effetto della adozione di nuove tecnologie
definite “disruptive”, tra cui spicca in particolare quella Blockchain 4.
3. L’IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN IN DIFFERENTI INDUSTRIES
Svariati sono i settori della economia e le industries ai quali tale tecnologia risulta idonea ad essere
prestata: dal settore dei servizi finanziari a quello sanitario/medicale, dall’automotive a quello dei
servizi inerenti le operazioni di scrutinio elettorale.
Non sono sfuggite le enormi potenzialità della tecnologia in tale settore a primari operatori della
tecnologia (IBM, INTEL, CISCO) la cui partnership ha dato vita al Progetto Hyperledger ovvero un
software a codice aperto (open source) finalizzato ad incrementare le possibili declinazioni di questa
tecnologia attraverso uno sviluppo trasversale alle varie tipologie di industrie.
1
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
Si stimano in oltre 600 nel mondo le valute virtuali che vengono monitorate a livello internazionale dalla Financial Action Task Force,
organismo intergovernativo istituito nel 1989 per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0228+0+DOC+XML+V0//IT
4 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41537516
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Di particolare interesse appare l’impiego della tecnologia nel settore sanitario/medicale, nel cui
ambito numerose aziende hanno subito colto le potenzialità offerte. Si pensi, ad esempio, alla
possibilità di condivisione sicura ed immodificabile di informazioni sensibili inerenti un paziente i cui
dati possono agevolmente essere condivisi (con evidente risparmio di tempi, costi ed altrettanti
evidenti benefici sul piano terapeutico) tra medico curante, struttura sanitaria di erogazione della
prestazione e paziente stesso. L’annotazione sul registro (ledger) della storia clinica del paziente
come pure quella dei risultati di prove cliniche di laboratorio ben potranno essere rese sicure, proprio
in quanto immodificabili, dall’utilizzo della tecnologia Blockchain potenzialmente idonea anche ad
eliminare i rischi di violazione della riservatezza.
E’ proprio sotto il profilo regolamentare, in particolare quello di protezione dei dati (c.d. “data
protection”), che la tecnologia appare idonea ad utilizzazioni innovative ed efficaci, potendo ad
esempio garantire e mantenere integre informazioni aziendali dalla cui conservazione dipende anche
la responsabilità amministrativa da reato: non sfuggono quindi le potenzialità offerte dalla “catena
di blocchi” anche in punto di adeguamento dei modelli organizzativi di gestione, ai fini di esimente
ex d. lgs. 231/2001.
Meritevoli di particolare attenzione sono poi i profili di collegamento tra l’utilizzo di tale tecnologia
e la tutela della riservatezza dei dati: tema che diviene ancor più attuale per utenti, fornitori e
sviluppatori di software in considerazione della recente approvazione del Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati Personali (c.d. GDPR o General Data Protection Regulation) alla cui applicazione
gli Stati membri dell’Unione sono chiamati a decorrere dal maggio 2018. Parimenti meritevole di
approfondimento il contemperamento che dovrà crearsi tra l’utilizzo di tecnologie quali la
blockchain ed il rispetto del neo introdotto concetto di PbD (Privacy by Design) cui è informata la
disciplina regolamentare in punto di protezione dei dati e che rappresenta il nuovo punto di approdo
di un lungo percorso iniziato a metà degli anni ’90 allorquando si introdusse per la prima volta il
tema delle Privacy Enhancing Technologies intese come tecnologie utili ad accrescere la protezione
dei dati personali nel comparto c.d. ICT.
All’interprete quindi spetta il delicato compito di comprendere le caratteristiche dell’innovazione
per valutare l’attualità del sistema di regole esistenti a presidio degli interessi che la normativa sulla
protezione dei dati personali intende tutelare, contenendo quanto più possibile l’inevitabile divario
tra la velocità dei ritmi di innovazione tecnologica e la diversa velocità di adeguamento ed
implementazione dei processi normativi.
Gabriele Baldi
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LS Lexjus Sinacta
Avvocati e Commercialisti Associati
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