D.P.R. 462-01

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DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI
NOTE SUL D.P.R. 462/01
In questi pochi schematici cenni sul DPR 462/01 ci siamo prefissati di dare
un’idea concreta all’amministratore e al datore di lavoro delle sostanziali novità
introdotte nel settore degli impianti elettrici.
Data la vastità della materia, abbiamo realizzato questo opuscolo con l’intento di
raggruppare le informazioni essenziali per la corretta comprensione del DPR e
per il corretto svolgimento delle verifiche.
Il messaggio di fondo che deve però essere ben chiaro riguarda il nuovo ruolo di
datore di lavoro e/o amministratore. Le figure di cui sopra sono ormai parte
attiva e direttamente responsabili della sicurezza dell’impianto elettrico di messa
a terra e devono quindi provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa.
Trattandosi di una materia complessa e pericolosa occorrerà avere sempre
presente l’importanza di circondarsi di collaboratori validi e competenti.
Ing. Luigi Mariani
INDICE
IL DPR 462/01 E LE DIRETTIVE EUROPEE NUOVO APPROCCIO .................................................................................4
D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 N° 462..........................................................................................................................................5
QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI? .......................................................................................................................6
UN CASO PARTICOLARE DI DATORE DI LAVORO: IL CONDOMINIO......................................................................7
LE VERIFICHE STRAORDINARIE: QUANDO LE DEVO EFFETTUARE?.....................................................................8
NORMATIVE APPLICABILI .................................................................................................................................................9
OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI ................................................................................................................................10
ALTRI OBBLIGHI ................................................................................................................................................................10
VERIFICHE ISPETTIVE (D.P.R. 462/01) E MANUTENTIVE ...........................................................................................11
SANZIONI .............................................................................................................................................................................12
DECORSO DI UNA DENUNCIA A SEGUITO DI UN VERBALE NEGATIVO ..............................................................16
CHI CONTROLLA L’OPERATO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI?............................................................................17
OBBLIGHI E DOVERI DEI VERIFICATORI DEGLI ORGANISMI ABILITATI PER LE VERIFICHE SECONDO IL
D.P.R. 462/01 .........................................................................................................................................................................18
PROCEDURE DI VERIFICA ................................................................................................................................................19
TESTO DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 N° 462..................................................................................................................30
DM N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008......................................................................................................................................34
NORMA CEI 64/8 SEZ. 710: CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI AD USO MEDICO......................................................41
Note sul DPR 462/01
3
IL DPR 462/01 E LE DIRETTIVE EUROPEE NUOVO
APPROCCIO
Pur essendo una legge italiana, il DPR 462/01 si inserisce sulla traccia delle
cosiddette Direttive Europee Nuovo Approccio.
Tali Direttive stanno portando ad una rivoluzione nel mondo della sicurezza,
spostando in modo significativo la responsabilità dagli Enti Statali ai legali
rappresentanti di condomini ed imprese.
Le materie trattate dalle Direttive sono molteplici: dagli ascensori alle macchine,
dai recipienti in pressione alle caldaie, dai materiali da costruzione ai giocattoli.
In ogni caso, l’amministratore di condominio ed il datore di lavoro diventano
protagonisti: non si devono più preoccupare solamente di espletare le pratiche
burocratiche di denuncia dell’esistenza dell’impianto e di pagamento delle tasse,
ma sono i diretti responsabili della sicurezza dello stesso e dell’effettuazione delle
necessarie verifiche.
Le direttive comunitarie, però, hanno anche introdotto la figura degli Organismi
Notificati come, ad esempio, CSDM.
Tali Organismi, operanti su tutto il territorio della Comunità Europea, sono
soggetti ad un costante controllo da parte del Ministero delle Attività Produttive e
devono espletare la funzione di controllo, prima affidata esclusivamente allo
Stato.
Il compito del nostro Ente non si limita ad un mero controllo di conformità alla
normativa degli impianti visitati, ma consta nella totale assistenza al proprietario
per la gestione degli obblighi relativi agli stessi. È nostra preoccupazione offrire ai
clienti la certezza di aver assolto pienamente ai propri compiti in rispetto della
legge, anche grazie ad una completa informatizzazione del nostro sistema di
gestione che, consentendo di abbreviare i tempi, assicura contemporaneamente il
rispetto delle scadenze.
4
D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 N° 462
Il DPR 462/01 ha rivoluzionato il mondo delle verifiche su:
• impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (fulmini);
• impianti elettrici di messa a terra per la protezione delle persone contro
contatti indiretti;
• impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.
Scopo del DPR 462/01 è di:
• semplificare le procedure di omologazione e verifica;
• snellire le procedure per agevolare l’attività delle imprese e degli operatori del
settore.
Le novità principali introdotte con il DPR 462/01 sono:
• la decadenza dell’obbligo di presentare all’ISPESL il modello “A” e/o “B” e
all’ASL il modello “C”;
• la necessità di fare eseguire dall’installatore una verifica strumentale
dell’impianto affinché venga emessa una dichiarazione di conformità secondo
il DM 37/08 (o alla Legge 46/90 per impianti installati prima del 27/03/08)
prima della messa in esercizio dell’impianto stesso; tale dichiarazione di
conformità redatta dall’installatore equivale a tutti gli effetti all’ omologazione
dell’impianto (salvo per impianti installati in luoghi a rischio di esplosione);
• resta la responsabilità del datore di lavoro di inviare entro trenta giorni dalla
messa in esercizio dell’impianto la dichiarazione di conformità allo Sportello
Unico per le attività economiche e produttive (o ad ASL, ISPESL o ARPA);
• la responsabilità del datore di lavoro di fare effettuare le verifiche periodiche
sull’impianto ad un Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive
(o da ASL e/o ARPA) secondo la corretta scadenza (biennale o quinquennale);
i verbali relativi alle suddette verifiche devono essere conservati a cura del
datore di lavoro.
Note sul DPR 462/01
5
QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI?
Il decreto si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti realizzati nei luoghi di
lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si è in presenza di un lavoratore dove
(art.2 Dlgs 81/08) per lavoratore si intende “persona che, indipendentemente dalla
tipologia
contrattuale,
svolge
un’attività
lavorativa
nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione”… . Quindi sono inclusi anche i luoghi in cui sono presenti solo
stagisti o praticanti. Fra le attività comprese dal decreto entrano anche quelle
esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti
pubblici.
La figura del datore di lavoro è così definita (art.2 Dlgs 81/08): “il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”…
Rientrano pertanto a pieno titolo anche gli amministratori di condominio che non
hanno personale alle dirette dipendenze ma che però, avendo la responsabilità
dell’unità produttiva (parti comuni dei condomini e locali tecnologici finalizzati
alla fruizione di servizi ai condomini), devono garantire la sicurezza anche dei
lavoratori di imprese terze quali imprese di pulizia o imprese di installazione e
manutenzione di impianti.
È necessario fare eseguire la verifica periodica ogni due anni sugli impianti
installati in:
• cantieri;
• luoghi adibiti ad uso medico (*);
• luoghi a maggior rischio in caso di incendio (le 80 attività elencate nel D.P.R.
1 agosto 2011, n. 151 soggette al controllo dei vigili del fuoco, come ad
esempio cinema, alberghi, autorimesse ed edifici aventi struttura portante in
legno);
• luoghi con pericolo di esplosione (centrali termiche a gas, mulini, luoghi di
lavoro dove vengono trattati materiali pericolosi o depositi di materiale
esplodente).
Negli altri casi la cadenza delle visite periodiche deve essere quinquennale.
(*) Locale ad uso medico: locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di
sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici). CEI 64/8 sez. 710
6
UN CASO PARTICOLARE DI DATORE DI LAVORO:
IL CONDOMINIO
Nel prospetto sottostante sono stati esemplificati alcuni casi di classificazione
delle aree.
Data la complessità della materia si deve, comunque, trattare ed approfondire ogni
singolo caso.
Amministratore
D.P.R. 462/01: verifica periodica del condominio
biennale
•
•
•
•
se l’altezza antincendio è maggiore di 24m;
se sono presenti parcheggi aventi superficie
complessiva coperta superiore a 300 m2;
se è presente una caldaia centralizzata con
potenza superiore a 116 kW;
altre situazioni per le quali è richiesto il
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
quinquennale
in caso contrario
Se all’interno del condominio sono presenti attività, la verifica dei relativi
impianti è responsabilità di ogni singolo titolare anche se gli impianti coincidono
in parte o per tutto.
In particolare la scadenza è biennale per:
• studi medici;
• studi dentistici;
• studi estetici;
• studi veterinari;
• panetterie.
la scadenza è invece quinquennale per:
o studi tecnici;
o studi amministrativi;
o attività commerciali (negozi).
Sempre qualora tali attività non abbiano impianti o luoghi o non risiedano
all’interno di luoghi a maggior rischio in caso d’incendio.
Note sul DPR 462/01
7
LE VERIFICHE STRAORDINARIE:
QUANDO LE DEVO EFFETTUARE?
È necessario fare effettuare una verifica straordinaria sull’impianto di messa a
terra se:
1) si ha una variazione della categoria dell’impianto o della tensione di
alimentazione;
2) si ha un aumento della potenza che imponga una modifica importante del
quadro generale o della cabina di trasformazione;
3) si ha un cambiamento del sistema di protezione dai contatti indiretti;
4) si ha una modifica importante delle cabine di trasformazione o aumento del
loro numero;
5) si ha un cambio della destinazione d’uso dell’impianto, con diversa
applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio
ad uso medico);
6) la verifica periodica ha avuto esito negativo;
7) viene richiesta dal datore di lavoro.
È necessario fare effettuare una verifica straordinaria sui dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, in corrispondenza di uno dei seguenti casi:
1) una nuova classificazione della struttura;
2) una modifica del numero di eventi limite;
3) una variazione della categoria dell’impianto;
4) verifica periodica con esito negativo;
5) richiesta da parte del datore di lavoro.
8
NORMATIVE APPLICABILI
27/04/1955
DPR 547/55
12/03/1990
DLgs 46/90
23/01/2002
DPR 462/01
27/03/2008
DM 37/08
09/04/2008
DLgs 81/08
Dichiarazione con modelli “A”, “B” e
“C” secondo la tipologia di impianto
Dichiarazione di conformità alla
Legge 46/90
Dichiarazione di
conformità al DM 37/08
Dichiarazione di Rispondenza secondo DM 37/08
DPR 462/01
elimina i modelli “A”, “B” e “C” ed
inserisce le verifiche periodiche che
possono essere effettuate da Ente
Abilitato dal Ministero delle Attività
Produttive
Note sul DPR 462/01
9
OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI
L’omologazione dell’impianto è l’accertamento dell’idoneità dello stesso a
svolgere le funzioni per le quali è stato progettato e realizzato in condizioni di
sicurezza e conformemente alla normativa tecnica vigente. Per gli impianti
installati in luoghi ordinari o a maggior rischio in caso d’incendio e per gli
impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, l’omologazione viene fatta
dall’installatore mediante la dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08
(oppure alla Legge 46/90 per impianti installati e/o modificati prima del
27/03/08).
Dato il maggiore rischio potenziale, per quanto riguarda gli impianti in luoghi a
rischio di esplosione, la dichiarazione di conformità, redatta dall’installatore, non
costituisce titolo sufficiente per la messa in esercizio dell’impianto ma deve essere
accompagnata da una omologazione da parte dell’ASL o ARPA.
ALTRI OBBLIGHI
È fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare il prima possibile agli Enti statali
competenti per territorio (ISPESL, ASL e ARPA):
1) la cessazione dell’esercizio;
2) le modifiche sostanziali dell’impianto;
3) trasferimento in altra sede.
10
VERIFICHE ISPETTIVE (D.P.R. 462/01) E MANUTENTIVE
Si descrivono le due tipologie di verifiche
- Verifiche manutentive
Sono verifiche che il datore di lavoro, nell’ambito di un corretto esercizio
dell’impianto, è tenuto ad effettuare per garantire l’efficienza dei dispositivi di
sicurezza .
Il datore di lavoro deve valutare le attività di manutenzione da svolgere in base
alla legislazione, alle norme tecniche ed alle istruzioni dei costruttori. Una
manutenzione “regolare” o “programmata” non può prescindere dalla
pianificazione (calendario) degli interventi e dalla registrazione formale delle
attività compiute.
- Verifiche ispettive (D.P.R. 462/01)
Verifiche finalizzate a controllare che l’esercizio e la manutenzione dell’impianto
da parte del datore di lavoro sia tale da garantire l’efficienza delle misure di
sicurezza ai fini della protezione dai contatti indiretti (impianti di terra).
Si segnala che un’attività di verifica non sostituisce l’altra.
Note sul DPR 462/01
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SANZIONI
Vengono descritte alcune sanzioni inerenti l’impianto elettrico dopo il
D.lgs n° 106 del 3 agosto 2009 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
Secondo l'art. 71, comma 1, del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro deve mettere a
disposizione dei lavoratori impianti idonei ai fini della sicurezza.
L'art. 80, comma 1, lettere a) e b), prescrive la protezione contro i contatti diretti ed
indiretti, perciò un impianto non correttamente protetto contro i contatti diretti o
indiretti non è idoneo ai fini della sicurezza.
Di conseguenza, il datore di lavoro viola l'art. 71, comma 1 e in base all'art. 87, comma
2, lettera c) è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2500 Euro a 6400 Euro.
Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto alle disposizioni del DPR
462/01 e quindi non sia nelle condizioni di esibire alle autorità competenti un verbale di
verifica viola l'art. 86, comma 3 e in base all'art. 87, comma 4 lettera d) è punito con
l'ammenda da 500 Euro a 1800 Euro.
Nel caso in cui il datore di lavoro a seguito di una valutazione del rischio elettrico non
abbia programmato e svolto le verifiche manutentive al fine di garantire nel tempo la
permanenza del livello di sicurezza dei propri impianti viola l’art. 80, comma 3 e 3bis
ed in base all’art. 87, comma 3, lettera d) è punito con la pena dell'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da 1000 Euro a 4800 Euro.
12
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L) (1)
(1) Il testo tiene conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto
2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L),
nonché dall’art. 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Gazzetta Ufficiale n. 161, 14
luglio 2009, Suppl. Ord. n. 110/L).
Omissis…..
Art. 71. (obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai
requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate
al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente
alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
Omissis…..
Art. 80. (obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano
salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle
apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da
quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose,
archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente
comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali
interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
Note sul DPR 462/01
13
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure
tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti,
ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla
conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione
atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con
l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di
uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle
disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e
manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di
quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Omissis…..
Art. 86. (Verifiche e controlli)
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli
impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti
a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente
per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di
cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione
dell’autorità di vigilanza.
Art. 87. (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del
concedente in uso)
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.
2. Il datore di [lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1,
5.9.2, 5.13.8 e
5.13.9 dell’allegato V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli [80, comma 2,] 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
14
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3,
5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7,
3.2.1 dell’allegato VI;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell’articolo 80, commi 3.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da
quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli
indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di
sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12,
5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a
seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa
pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è
tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di
sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è
punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo 72.
Omissis…..
Note sul DPR 462/01
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DECORSO DI UNA DENUNCIA A SEGUITO DI UN
VERBALE NEGATIVO
Il verificatore, incaricato di pubblico servizio
emette un verbale negativo che spedisce
all’Organo Di Vigilanza ODV (ASL)
ODV: impartisce prescrizione da realizzarsi
entro il tempo tecnicamente necessario (di
solito da 30 a 60 gg) e comunica notizia di
reato al Pubblico Ministero PM
Ufficio del PM: iscrive i responsabili nel
registro degli indagati.
L’AZIONE PENALE E’ SOSPESA
SI
CONTRAVVENTORE:
richiesta di proroga
max 6 mesi
CONTRAVVENTORE:
ulteriore richiesta di proroga
solo per circostanze non
imputabili al contravventore
stesso (max 6 mesi)
NO
ODV: entro 60 giorni dalla scadenza delle
proroghe, verifica l’eliminazione delle
violazioni.
NO
Prescrizioni
adempiute?
ODV: comunicazione al PM ed al contravventore
entro 90 gg
IL PROCEDIMENTO PENALE RIPRENDE IL SUO
CORSO
SI
Nei tempi e
con le
modalità
NO
ODV: comunicazione al PM
PM: valuta l’eventuale richiesta di ammissione
all’oblazione (pagamento di ¼ del max dell’ammenda)
SI
ODV: ammette il contravventore a pagare in
sede amministrativa ¼ del max
dell’ammenda entro 30 gg
ODV: comunica al PM l’adempimento e l’eventuale
pagamento entro 120 giorni
NO
Pagato?
SI
LA CONTRAVVENZIONE SI ESTINGUE
PM: RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AL GIP.
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PM: valuta l’eventuale richiesta di ammissione
all’oblazione.
CHI CONTROLLA L’OPERATO DEGLI ORGANISMI
NOTIFICATI?
L’operato degli Organismi Abilitati è controllato dal Ministero delle Attività
Produttive attraverso varie metodologie:
• istituzione dell’elenco dei verificatori abilitati, i quali devono firmare una
dichiarazione di terzietà con la quale si impegnano a non effettuare nessuna
opera di consulenza o progettazione riguardo agli impianti elettrici e di
protezione dalle scariche atmosferiche;
• censimento e controllo da parte del Ministero degli elenchi dei verbali emessi;
• ispezioni periodiche degli organismi notificati da parte di ispettori ministeriali;
• segnalazioni delle ASL che operano sul territorio;
• imposizione sul contratto, da parte del Ministero, dei tempi previsti per
l’effettuazione delle verifiche e imposizione sul verbale di verifica del tempo
impiegato per effettuare la verifica (tempi di accesso esclusi).
Note sul DPR 462/01
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OBBLIGHI E DOVERI DEI VERIFICATORI DEGLI
ORGANISMI ABILITATI PER LE VERIFICHE SECONDO
IL D.P.R. 462/01
Gli Organismi di ispezione forniscono servizi di "terza parte" e devono rispettare i
criteri di indipendenza di cui all'appendice (normativa) "A" alla norma UNI CEI
EN ISO IEC 17020 (ex UNI CEI EN 45004 – rif. Direttiva 11 marzo 2002 del
Ministero delle Attività Produttive)
Vengono illustrati i concetti basilari dell’Appendice A
“Gli Organismi d’ispezione devono essere indipendenti dalle parti interessate.
Gli Organismi di ispezione ed il loro personale responsabile dell’effettuazione
dell’ispezione non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore,
l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli
oggetti sottoposti ad ispezione, né essere il rappresentante autorizzato di una
qualsiasi di queste parti.
Gli organismi di ispezione ed il loro personale non devono essere impegnati in
attività che possano entrare in conflitto con l’indipendenza di giudizio e con
l’integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione. In particolare,
essi non devono essere direttamente coinvolti nel progetto, fabbricazione,
fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione degli oggetti sottoposti ad
ispezione, ovvero di oggetti similari in concorrenza.”
I tecnici degli Enti verificatori possono avere la qualifica di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria (ARPA, ASL) oppure la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio. In presenza di violazioni di Norme di legge penalmente
sanzionate, limitatamente all’oggetto della verifica per cui è incaricato, il tecnico
verificatore, con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria (UPG), provvederà ad
attivare le procedure sanzionatoria previste ed in assenza di qualifica UPG,
provvederà ad informare i soggetti competenti ai sensi dell’art. 331 del C.P.P.
18
PROCEDURE DI VERIFICA
Analisi ed esame della documentazione
La disponibilità della documentazione rientra nei mezzi che il datore di lavoro è
tenuto a mettere a disposizione, insieme con le attrezzature e il personale
occorrente, ai sensi del D.M. 12 settembre 1959. La documentazione, oltre che
rappresentare uno degli elementi che permettono al datore di lavoro la gestione
corretta ed in condizioni di sicurezza dell’impianto elettrico, consente di
individuare le caratteristiche al momento della verifica, della quale diventa un
sicuro riferimento.
L’esame della documentazione (come previsto dalla guida CEI O-14) consiste in
un’attenta valutazione ai fini della identificazione di eventuali rischi; essa è
composta da parti ben identificate:
• denuncia dell’impianto di terra e verbali precedenti dell’ASL, ISPELS, ARPA,
ORGANISMO ABILITATO (autorizzazione Ministeriale);
• progetto costituito da relazione, calcoli ed elaborati grafici, schemi dei quadri
e pianta della rete di terra; L’obbligatorietà della progettazione degli impianti
elettrici è regolata dal DM 37/08 (o dal dal D.P.R. 6-12-1991 n. 447
regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di
sicurezza degli impianti per impianti realizzati e/o modificati prima del
27/03/08).
• eventuali varianti a progetto per modifiche o ampliamenti;
• dichiarazione di conformità alla regola d’arte (DM 37/08 o legge 46/90)
rilasciata dal costruttore dell’impianto;
• eventuali altre dichiarazioni di conformità rilasciate per trasformazioni,
ampliamenti o modifiche;
• registro delle manutenzioni;
• lettera di richiesta delle tarature delle protezione dell’Ente distributore (valore
delle correnti di cortocircuito al punto di fornitura e tempo di eliminazione del
guasto) detta anche più comunemente “lettera di guasto”;
• dati relativi a:
o destinazione d’uso dell’impianto;
o eventuale diverso modo di protezione adottato contro i contatti
indiretti;
o caratteristiche dei dispositivi di protezione ai fini dei contatti indiretti.
Note sul DPR 462/01
19
Esame a vista dell’impianto elettrico
L’esame a vista dell’impianto elettrico viene esteso all’intera struttura oggetto
della verifica sotto l’aspetto della protezione contro i contatti indiretti nei suoi
ambienti interni ed esterni. Occorre controllare che l’impianto di terra e i
dispositivi di protezione e di controllo corrispondano a quanto indicato dalla
documentazione ed alle Norme di sicurezza come caratteristiche e disposizione.
La verifica della corretta installazione dei componenti viene estesa anche alle parti
dei componenti elettrici che hanno influenza con le caratteristiche di sicurezza
dell’impianto e che sono di immediata ed evidente percezione; ad esempio:
integrità degli involucri, caratteristiche delle protezioni (correnti nominali dei
fusibili e degli interruttori automatici) e le loro capacità di proteggere i conduttori,
modalità di installazione dei dispositivi di comando e sezionamento, ecc.
Prove
Le prove comprendono anche le misure e sono eseguite con le modalità indicate
nelle relative Norme e Guide CEI. Le prove e le misure possono essere eseguite
su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore,
quando gli impianti sono installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o
quando i componenti utilizzati risultano uguali. Il campione scelto deve essere
significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà,
dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i
componenti e del livello di rischio correlato.
L’esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto
dell’assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (preposto del
committente alla verifica)
20
Prova di continuità dei conduttori di terra e di protezione ed
equipotenziali
Tali prove si eseguono per verificare che l’impianto di terra sia unico e per
evidenziare eventuali interruzioni dovute a guasti (rottura del conduttore, morsetti
allentati o ossidati) nella distribuzione dei conduttori di protezione ed
equipotenziali.
Tipico impianto di messa a terra
Con strumento conforme a quanto richiesto nelle norme CEI 64-14 art. 2.3.1 (corrente erogata di
almeno 0,2 A con una sorgente di tensione alternata o continua compresa tra 4 V e 24 V a vuoto),
vengono effettuate le prove della continuità:
-
tra il dispersore (se accessibile) ed il collettore di terra;
-
tra i vari collettori di terra;
-
quando necessario, tra i conduttori di protezione ed i conduttori equipotenziali, in presenza di
giunzioni e/o derivazioni, per individuare possibili discontinuità;
-
tra le masse e i collettori di terra;
-
tra le masse estranee fra loro e verso le masse.
Note sul DPR 462/01
21
Tra le masse controllate (carcasse metalliche delle lampade, dei computer, dei
distributori automatici, condizionatori, elettrodomestici, ecc) particolare
attenzione è rivolta alla continuità delle carcasse e gruppi riflettenti delle lampade
che, sebbene poste ad una altezza generalmente irraggiungibile senza scale,
presentano maggiori rischi in caso di dispersione poiché alla folgorazione si
somma l’effetto della caduta che può essere anche più pericolosa.
Prove di continuità
Durante queste prove il verificatore visiterà tutti gli uffici, i luoghi tecnici
e le parti comuni cercando di arrecare meno disturbo possibile al
personale (verrà steso un cavo con il quale viene verificata la continuità
delle prese, lampade e masse in genere con l'impianto di terra) e senza
togliere alimentazione agli impianti.
22
Prove di funzionamento
La prova consiste nel verificare che i dispositivi a corrente differenziale siano stati
installati e regolati in modo appropriato e che conservino nel tempo le proprie
caratteristiche. Tale prova viene effettuata sia tramite apposito strumento, con
corrente di prova pari a quella nominale d’intervento del dispositivo, che mediante
l’azionamento del tasto di prova.
Prova delle protezioni differenziali
Le prove di intervento delle protezioni differenziali nel quadro generale di
bassa tensione posto nella cabina di trasformazione richiedono di togliere
tensione per pochi minuti all’intera attività.
Le prove di intervento delle protezioni differenziali poste nei quadri
elettrici di zona e sottoquadri richiedono di togliere tensione per pochi
minuti agli impianti interessati dai singoli quadri elettrici.
Note sul DPR 462/01
23
Misura della resistenza di terra
Questa misura va effettuata per la verifica del coordinamento della protezione per
guasti:
- in impianti in alta tensione alimentati tramite stazione o cabina elettrica;
- in impianti alimentati in bassa tensione.
La misura non è richiesta negli impianti di sistemi di II e III categoria facenti
parte di un impianto di terra globale, dichiarato come tale dall’Ente distributore.
-
Sistemi di II categoria: sistemi a tensione nominale superiore a 1000 V se a corrente
alternata o superiore a 1500 V se a corrente continua, fino a 30000 V compresi.
Sistemi di III categoria: sistemi a tensione nominale maggiore di 30000 V.
Per impianti AT-MT/BT e MT/BT la misura della resistenza di terra viene
effettuata con il metodo volt-amperometrico. Tali misure sono effettuate al di
fuori del perimetro del dispersore.
Tecnica per dispersori di piccole dimensioni: si fa circolare una corrente
alternata di valore costante tra il dispersore in esame ed un dispersore ausiliario
posizionato ad una distanza dal contorno del dispersore in prova pari ad almeno
quattro volte la dimensione massima dello stesso dispersore. Si misura la tensione
tra il dispersore in esame ed una sonda di tensione situata, in genere, ad una
distanza dal contorno del dispersore pari a circa 2 volte la dimensione massima
dello stesso dispersore. Il valore della resistenza di terra è dato dal rapporto tra la
tensione misurata e la corrente di prova ed è indicato dallo strumento
appositamente utilizzato mediante lettura direttamente in Ohm.
Misura della resistenza di terra
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Tecnica per dispersori di grandi dimensioni: si posiziona il dispersore ausiliario
di corrente ad una distanza ridotta, pari, ad esempio, alla massima dimensione del
dispersore in esame. Per accertare che la sonda di tensione sia situata al di fuori
delle zone di interferenza generate dal dispersore in prova e dal dispersore
ausiliario di corrente, bisogna eseguire una misura spostando la sonda di tensione
in diversi punti verso il dispersore in prova e verso il dispersore ausiliario di
corrente partendo da un punto intermedio tra dispersore ausiliario di corrente e
dispersore in prova: se si ottengono, in due o più punti, valori con differenza
trascurabile (siamo nel punto di flesso) si ha la conferma dell’attendibilità della
misura. Il valore della resistenza è dato dal rapporto della tensione misurata al
punto di flesso e la corrente di prova ed è indicato dallo strumento appositamente
utilizzato mediante lettura direttamente in Ohm.
Anello di guasto: per gli impianti in BT (sistema TT) la misura consiste
nell’individuazione del valore della resistenza dell’anello di guasto e fornisce
sempre un valore maggiore di quello ottenuto con il metodo volt-amperometrico
per cui, ai fini del coordinamento con i dispositivi di protezione, risulta sempre a
vantaggio della sicurezza. Qualora il valore della misura non possa essere ritenuto
accettabile, perché troppo elevato ai fini del coordinamento con i dispositivi di
protezione o nettamente superiore a quello teoricamente desumibile dal dispersore
dell’utente è necessario utilizzare il metodo volt-amperometrico.
Misura della resistenza dell’anello di guasto per sistemi TT
La misura della resistenza di terra, è una prova eseguibile senza arrecare
disturbo al personale e senza togliere alimentazione agli impianti.
Note sul DPR 462/01
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Misura dell’impedenza dell’anello di guasto
Per gli impianti realizzati con un sistema TN, l’impedenza dell’anello di guasto
assume un valore molto basso (alcune decine di milliOhm); pertanto per la sua
misura, quando necessaria, viene utilizzata una strumentazione avente una
risoluzione adeguata, in grado di garantire l’effettiva rilevazione del valore
dell’impedenza del circuito. Vengono escluse dall’indagine tutte le utenze
provviste di protezione differenziale. Le misure possono essere limitate, nel caso
di impianti di tipo ripetitivo, solo ai circuiti più lunghi. Analoga campionatura può
essere assunta per circuiti identici, limitando le misure a quei punti con protezioni
di valore più elevato di corrente nominale.
Misura dell’impedenza dell’anello di guasto per sistemi TN
Tali prove sono eseguibili senza arrecare disturbo al personale e senza
togliere alimentazione agli impianti.
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Misura delle tensioni di contatto
La Norma CEI 64-8 non richiede, ai fini della protezione contro i contatti indiretti,
l’interruzione automatica dell’alimentazione in caso di guasto se la tensione di
contatto non è superiore a 50 V c.a. e 120 V c.c (nei luoghi ordinari).
Nei sistemi TN il valore dell’impedenza dell’anello di guasto può non soddisfare
la relazione imposta dalle norme se il dispositivo di protezione non interviene
entro i tempi stabiliti. In tal caso si può fare riferimento alla tensione di contatto e,
se è uguale o minore a 50 V c.a., non è necessario alcun provvedimento ai fini
della protezione contro i contatti indiretti.
Misure di contatto
Il metodo della misura diretta della tensione di contatto è in genere limitato
all’interno delle cabine elettriche per i quadri generali di bassa tensione o altre
masse eventualmente presenti.
Tali prove sono seguibili senza arrecare disturbo al personale e senza
togliere alimentazione agli impianti.
Note sul DPR 462/01
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Misure di passo e contatto
Qualora la resistenza di terra trovata non sia in grado di garantire, in caso di
guasto verso terra, una tensione totale di terra al di sotto della massima tensione di
contatto ammissibile (in relazione al tempo di eliminazione del guasto da parte
delle protezioni del fornitore di energia elettrica), occorre verificare che
all’interno della struttura in esame non si generino tensioni pericolose; tale
verifica avviene mediante prove di contatto e di passo,.
Tali prove si effettuano simulando, in scala ridotta, un guasto in media tensione e:
- simulando il percorso della corrente mano – piede (percorso che genera la
tensione di contatto) in caso di contatto con masse e masse estranee
all’interno e nei pressi della struttura;
- simulando il percorso della corrente piede – piede (percorso che genera la
tensione di passo) all’interno e nei pressi della struttura.
Misure di passo e contatto
Tali prove sono seguibili senza arrecare disturbo al personale e senza
togliere alimentazione agli impianti.
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Misura della resistenza dei conduttori nei locali medici di gruppo 2
La misura riguarda i locali ad uso medico di gruppo 2 (classificazione secondo la
CEI 64/8).
In questi luoghi la resistenza dei conduttori e delle connessioni, fra il nodo
equipotenziale e i morsetti previsti per il conduttore di protezione delle prese a
spina e degli apparecchi utilizzatori fissi o per qualsiasi massa estranea, non deve
superare 0,2 Ω.
Misure di resistenza dei conduttori
Tali prove sono seguibili senza arrecare disturbo al personale e senza
togliere alimentazione agli impianti.
Note sul DPR 462/01
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TESTO DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 N° 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra
di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
(G. U. 8 gennaio 2002, n. 6.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2 (1), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11 (2);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il D.M. 12 settembre 1959, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni
relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente
regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della
Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio
2001 e del 1° agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre
2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche
sociali e della salute;
Emana il seguente regolamento:
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Capo I - Disposizioni generali
1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa
a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di
lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate
disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli
impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli
impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche
2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto.
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica
eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della
normativa vigente.
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente
competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività
produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.
3. Verifiche a campione.
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa
vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di
messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le
singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed
ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore
di lavoro.
Note sul DPR 462/01
31
4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati.
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché
a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli
installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in
caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o
ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di
criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di
lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore
di lavoro.
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
5. Messa in esercizio e omologazione.
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può
essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi
del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la
dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che
effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti
denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività
produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore
di lavoro.
6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati.
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché
a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od
ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di
criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di
lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore
di lavoro.
32
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti
7. Verifiche straordinarie.
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi
individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla
normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
8. Variazioni relative agli impianti.
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio
dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione
dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento
degli impianti.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
9. Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 (3) e 328 (4) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
b) gli articoli 2 (5), 3 (6) e 4 (7) del D.M. 12 settembre 1959, del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale nonché i modelli A (8), B (9) e C (10) allegati al medesimo
decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono
riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua
entrata in vigore.
10. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note sul DPR 462/01
33
DM N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso
a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b)
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere
di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei
locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione
e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della
normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle
disposizioni del presente decreto.
Art. 2. Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende
disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale
fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione
eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica,
alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i
requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a
far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non
modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le
prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del
costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione
degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere.
Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW
nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno
di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione
ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa
alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le
componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni
sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e
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degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete
pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei
loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi
utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per
l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni
edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di
estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e
d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese
artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il
legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei
requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è
incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la
dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel
medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei
requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda
d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnicoprofessionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la
dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro
delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il
responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnicoprofessionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è
rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o
Note sul DPR 462/01
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legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività
cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso
quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di
operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del
comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in
possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i
collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di
imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d)
dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose
in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista
iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri
casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile
tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto
agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze
domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze
domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti
elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa
tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti
soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere
quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate,
nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o
superiore a 40.000 frigorie/ora;
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g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas
combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate,
o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio
del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore
a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità
alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione
tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e
componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior
rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è
tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui
deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e
sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla
vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli
Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si
considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine
dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione
con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese
quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione,
resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato
tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione
di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento,
ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
Note sul DPR 462/01
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comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le
condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle
imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del
presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto
ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto
all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti
eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da
un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha
esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli
impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre,
da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante
nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di
sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle
apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le
parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica,
acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della
dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati
obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima
documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di
interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il
raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli
impianti elettrici, la potenza di 6 kW.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di
variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3
senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il
distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9. Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto dalle norme vigenti.
Art. 10. Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto
né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1,
fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
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2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di
conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c),
d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi
restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice
deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha
sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad
interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di
costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli
impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato
l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai
conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese
artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni
pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
Art. 12. Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui
all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è
prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del
progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13. Documentazione (articolo abrogato dal D.L. 25.6.2008, n. 112)
ABROGATO (DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112) - (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152)
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione
amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la
garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la
dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI
e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3,
Note sul DPR 462/01
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comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a
carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15.Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni
amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto,
al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni
amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono
comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio,
che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese
in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle
imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla
tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori
propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal
presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al
risarcimento di eventuali danni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
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NORMA CEI 64/8 SEZ. 710: CLASSIFICAZIONE DEI
LOCALI AD USO MEDICO
Note sul DPR 462/01
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Note sul DPR 462/01
La C.S.D.M. S.r.l., Organismo Notificato CE n° 903, opera dal 1999 su
tutto il territorio nazionale nel settore ascensoristico, macchine,
elettrico ed acque potabili, con un parco gestito di oltre 40.000 utenze,
ha oggi raggiunto una posizione leader nel Nord Italia.
Ogni aspetto del lavoro, codificato da un Sistema di Qualità Aziendale
e da precise procedure, viene seguito dai nostri ingegneri che
assicurano un elevatissimo standard operativo e la completa
soddisfazione del cliente.
Il personale tecnico, costituito solo da ingegneri del Politecnico di
Milano iscritti all’Albo, mantiene il suo elevato livello professionale
grazie a frequenti corsi di aggiornamento ed alla partecipazione attiva
ai comitati tecnici del CEI e dell’ UNI.
Attualmente C.S.D.M. è abilitato e notificato per:
• DPR 462/01:
o Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche
o Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V
o Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione
oltre 1000V
o Impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di
esplosione
• Direttiva Ascensori
o Allegato VI
Esame Finale
o Allegato X
Verifica di Unico Prodotto.
o Verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 162/99
C.S.D.M. S.r.l.
via Caviglia, 3 - 20139 - Milano
02/56.81.61.88
www.csdm.it [email protected]
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