Regolamento Tosap - Comune di Moriago della Battaglia

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COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso
Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa
Approvato con delibera di C. C. n° del 10 febbraio 1995
Modificato con delibera di C. C. n° 3 del 31 gennaio 1996
INDICE SISTEMATICO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
Art. 1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
Art. 2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
Art. 3 – Concessione e/o autorizzazione
Art. 4 – Occupazione d’urgenza
Art. 5 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
Art. 6 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione
Art. 7 – Revoca della concessione e/o autorizzazione
Art. 8 – Obblighi del concessionario
Art. 9 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 10 – Costruzioni gallerie sotterranee
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA
Art. 11 – Classificazione del Comune
Art. 12 – Suddivisione del territorio in categorie
Art. 13 – Tariffe
Art. 14 – Soggetti passivi
Art. 15 – Specie di occupazione
Art. 16 – Denuncia occupazioni permanenti
Art. 17 – Denuncia occupazione temporanea
Art. 18 – Criterio di applicazione della tassa
Art. 19 – Misura dello spazio occupato
Art. 20 – Passi carrabili
Art. 21 – Autovetture per trasporto pubblico
Art. 22 – Distributori di carburante
Art. 23 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
Art. 24 – Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento
Art. 25 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari
Art. 26 – Maggiorazioni della tassa
Art. 27 – Riduzioni della tassa permanente
Art. 28 – Passi carrabili – affrancazione della tassa
Art. 29 – Riduzione della tassa temporanea
Art. 30 – Esenzione dalla tassa
Art. 31 – Esclusione dalla tassa
Art. 32 – Sanzioni
Art. 33 – Versamento della tassa
Art. 34 – Rimborsi
Art. 35 – Accertamenti
Art. 36 – Ruoli coattivi
Art. 37 – Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
Art. 1
Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
1. E’ fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico
passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica
concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal sindaco su richiesta
dell’interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei
singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 2
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico
passaggio, deve inoltrare all’amministrazione Comunale apposita richiesta.
Ogni richiesta deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del
richiedente, l’ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte
misure e la durata dell’occupazione, le modalità dell’uso nonché la dichiarazione che il
richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente
Regolamento e delle leggi vigenti, nonché a tutte le altre norme che l’amministrazione
Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del
pubblico transito e della pubblica proprietà.
Qualora l’occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare rilievo, la
domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad
inquadrare l’opera stessa.
Inoltre l’Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura
che sarà stabilita dal competente ufficio.
alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti che l’Amministrazione richiederà al
fine dell’esame e della decisione sull’istanza.
Qualora l’occupazione riguardi casi particolari, l?amministrazione entro 30 giorni dalla
domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant’altro necessario ai fini
dell’esame e della decisione dell’istanza.
Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno otto giorni prima
della data di richiesta dell’occupazione.
Art. 3
Concessione e/o autorizzazione
Nell’atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente ufficio comunale sono
indicate: il sito dell’occupazione, la durata dell’occupazione, la misura dello spazio
concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e
le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della
medesima (art. 50, comma 1).
La concessione deve inoltre contenere l’espressa riserva che il Comune non assume
alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
E’ fatta salva in ogni caso l’obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun
intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o
sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli
stessi termini, alla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma
6 dell’art. 2 del presente Regolamento.
Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno
cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l’occupazione.
6. La concessione e/o autorizzazione dovrà essere sempre esibibile ai vigili o ad altro
personale comunale addetto al controllo.
Art. 4
Occupazioni d’urgenza
1. Per far fronte a situazioni di emergenza che non consentono alcun indugio, l’occupazione
può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di
autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione e/o concessione,
l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale.
L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza. In caso negativo
verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste
nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto
a riguardo dall’art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada.
Art. 5
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell’occupazione ai sensi
dell’art. 2 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità
sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista
dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee,
almeno otto giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della
autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
Art. 6
Decadenza della concessione e/o autorizzazione
1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece,
delle condizioni previste nell’atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione
dei suoli;
- l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme
ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o
autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza
giustificato motivo;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di
concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
Art. 7
Revoca della concessione e/o autorizzazione
1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo
pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l’Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non
usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
Art. 8
Obblighi del concessionario
1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo
pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l’obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al
personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l’atto di
concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico nonché l’attestazione
dell’avvenuto pagamento della tassa dovuta.
3. E’ pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni
riportate nell’atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e
pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall’occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il
concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In caso d’inerzia
provvederà l’Amministrazione con rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente
esercitando i poteri d’autotutela previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 9
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed
aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con
propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo
termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio
con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
Art. 10
Costruzioni gallerie sotterranee
1. Ai sensi dell’art. 47 comma 4 del DLgs. 507/93, il Comune, qualora provveda alla
costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli
impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell’art. 47 del D.Lgs. 507/93, impone un
contributo “una tantum” a parziale compensazione delle spese sostenute per la
realizzazione delle opere. Il complesso dei contributi “una tantum” non può superare, nel
massimo, il 50% di dette spese complessivamente sostenute dal Comune.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA
Art. 11
Classificazione del Comune
1. Ai sensi dell’art. 43, comma 1, D.Lgs. 507/93, si dà atto che questo Comune agli effetti
dell’applicazione della T.o.s.a.p., appartiene alla V classe, avendo meno di 10.000 abitanti
residenti alla data del 31.12.1993.
Art. 12
Suddivisione del territorio
1. In ottemperanza dell’art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo
Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche
adottato con provvedimento contestuale a quello in cui si approva il seguente regolamento.
Art. 13
Tariffe
1. Ai sensi dell’art. 40, comma 3, le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed
entrano in vigore il primo gennaio successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta
esecutiva a norma di legge.
2. Ai sensi dell’art. 42, comma 6, le tariffe sono determinate entro misure minime e massime
previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della
tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell’art. 14 nelle seguenti
proporzioni:
- prima categoria
100 per cento;
seconda categoria 70 per cento;
terza categoria
60 per cento;
Art. 14
Soggetti passivi
1. Ai sensi dell’art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione
o, in mancanza, dell’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie
effettivamente sottratta all’uso pubblico.
-
Art. 15
Specie di occupazione
1. Ai sensi dell’art. 42, comma 1, ed ai fini dell’applicazione della tassa, le occupazioni sono
permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio
di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno che
comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
Art. 16
Denuncia occupazioni permanenti
1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n° 507/93, la denuncia,
redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente
ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto
di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della
concessione medesima.
2. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione
della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.
Art. 17
Denuncia occupazioni temporanee
1. Prima di iniziare qualsiasi occupazione temporanea di suolo pubblico o di suolo comunque
gravato da servitù pubbliche, il soggetto interessato all’occupazione deve fare apposita
domanda all’amministrazione Comunale che ne rilascerà il relativo permesso liquidando nel
contempo la tassa dovuta.
2. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della
tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui all’art. 50, comma 4, da effettuarsi
non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’amministrazione, il
pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo,
mediante versamento diretto.
3. non è dovuta alcuna formalità né alcuna tassa per ordinaria sosta di veicoli e mezzi in
genere rientrante nel corrente movimento del traffico urbano regolato dal codice della
strada.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 18
Criterio di applicazione della tassa
Ai sensi dell’art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in
metro quadrato o metro lineare.
Le superfici eccedenti i 1000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono
calcolate in ragione del 10%.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25%
per la parte eccedente i 100 mq fino a mq 1000, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento
alla misura superiore.
La tassa è commisurata a seconda dell’importanza degli spazi ed aree sulle quali insiste
l’occupazione: gli spazi ed aree sono suddivise nelle categorie di cui all’art. 14.
6. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, in unica soluzione, e si
applica, sulla base delle misure di tariffa tenuto conto delle categorie degli spazi ed aree
pubbliche occupati.
7. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è
graduata, nell’ambito delle categorie previste dall’art. 42, comma 3, in rapporto alla durata
delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono
deliberati dal Comune o dalla Provincia ed indicati nel Regolamento.
Art. 19
Misura dello spazio occupato
1. Ai sensi dell’art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso
di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al
metro lineare, si determina autonomamente per ciascuna di esse. Non si fa luogo a
tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano
complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed
impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono
calcolate cumulativamente a km o frazione superiore e comunque secondo quanto previsto
dall’art. 47 del D.Lgs. 507/93.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, l’estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione
ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.
Art. 20
Passi carrabili
Art. 21
Autovetture per trasporto pubblico
Art. 22
Distributori di carburante
1. Ai sensi dell’art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di
carburante è riferita ad impianti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non
superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5
per ogni 1000 litri eccedenti i primi 3000. E’ ammessa tolleranza per il 5 per cento sulla
misura della capacità.
2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità,
raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità
maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo comunale
effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell’acqua e dell’area
compresa, ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un
chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.
5. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono
soggette alla tassa di occupazione di cui all’art. 18 del presente regolamento.
Art. 23
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
1. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la
distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico
è dovuta una tassa annuale, ad impianto, come da specifica tariffa.
Art. 24
Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento
1. Ai sensi dell’art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all’anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alla misura giornaliera di
tariffa. La tariffa oraria è pari ad 1/24 della tariffa giornaliera deliberata dai competenti
organi.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino
ai 30 giorni il 20% di riduzione; oltre i 30 giorni il 30% di riduzione.
4. Ai sensi dell’art. 47, comma 5, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del
soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l’esercizio e la
manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata a km lineare
o frazione.
Art. 26
Maggiorazioni della tassa
1. ai sensi dell’art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un
periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore
all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario,
aumentata del 20%.
Art. 27
Riduzione della tassa permanente
In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa
ordinaria della tassa:
1. Ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree
pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte fino al 40%;
2. Ai sensi dell’art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili,
aggettanti sul suolo è ridotta al 30%,
Art. 28
Passi carrabili – affrancazione della tassa
1. Ai sensi dell’art. 44, comma 11, la tassa relativa all’occupazione con i passi carrabili può
essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento, di una
somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano
interesse a utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l’abolizione con apposita domanda
al comune. La messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
Art. 29
Riduzione della tassa temporanea
1. Ai sensi dell’art. 45:
- comma 2/c – per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti
il suolo la tariffa è ridotta al 40%;
- comma 5 – le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici
esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il
loro prodotto;
- comma 6 – per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell’80%;
- comma 7 – per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o
sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell’80%. La medesima riduzione si applica
anche nel caso di manifestazioni politiche qualora la superficie occupata risulti
essere superiore a 10 metri quadrati;
- comma 8 – per le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un mese o che si
verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione
a tariffa ridotta del 50%;
- comma 6 bis – la tariffa per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività
edilizia è graduale secondo la categoria dell’area.
Art. 30
Esenzioni dalla tassa
1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs.
15.11.1993 n° 507.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in
occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie
natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente
Regolamento di Polizia Urbana;
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per
piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti,
coperti, di durata non superiore ad un’ora;
d) sono esenti dalla tassa le occupazioni operate dalle associazioni culturali locali
senza fini di lucro.
Art. 31
Esclusione dalla tassa
1. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni soprastanti il suolo
pubblico effettuate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, ed alle
occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture
di impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
1.bis Sono inoltre esenti dalla tassa le occupazioni derivanti da:
a) passi carrai;
b) innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
c) manifestazioni od iniziative di carattere politico purchè l’area occupata non superi i
10 metri quadrati;
d) occupazione con tende o simili, fisse o detraibili. Ove le tende siano poste a
copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate,
l’esenzione si riferisce alla sola parte occupata da queste eventualmente sporgente
dai banchi o dalle aree medesime;
e) occupazione permanente con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato
nelle aree pubbliche a ciò destinate.
Art. 32
Sanzioni
1. Sopratasse
- per le violazioni concernenti l’applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui
all’art. 53 del D.Lgs. 507/93.
1.
2.
3.
4.
Art. 33
Versamento della tassa
Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l’intero anno del rilascio
della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
rilascio dell’atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre
dell’anno di rilascio medesimo.
Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il
versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto
corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso le tesorerie comunali,
ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, anche
mediante conto corrente postale, con arrotondamento alle 1000 lire per difetto se la
frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della
tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4) dell’art. 50 del D.Lgs.
507/93, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le
occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione, il pagamento
della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante
versamento diretto.
Art. 34
Rimborsi
1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme
indebitamente versate entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Art. 35
Accertamenti
1. Per le verifiche e gli accertamenti si rinvia a quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n° 507
del 15.11.1993.
Art. 36
Ruoli coattivi
1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall’art. 68 del
D.P.R. n° 43 del 28 gennaio 1988, in un’unica soluzione.
2. Si applica l’art. 2752 del Codice Civile.
Art. 37
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 46 della Legge 142/90 è
pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Art. 38
1. A norma dell’art. 3, comma 68, lettera d) della Legge del 28.12.1995 n° 549, si dispone la
retroattività delle disposizioni di cui al precedente art. 30 comma 1-bis, lettera a) ed e).
Allegato sub a)
OCCUPAZIONI PERMANENTI
N° Occupazioni – caratteristiche
1
2
Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al
suolo pubblico – (riduzione 60%)
3 Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico – (riduzione obbligatoria
al 30%)
4 Passi carrabili:
4.1 Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la
superficie occupata – (riduzione obbligatoria al 50%)
4.2 Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a
richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali –
(riduzione al 50%)
4.3 Passi costruiti direttamente dal Comune:
- superficie fino a mq 9 soggetta a tariffa ordinaria
intera;
- oltre mq 9 la superficie eccedente si calcola in
ragione del 10% (riduzione obbligatoria del 50%)
Tariffa per categoria e per mq
1^
2^
3^
17,559535 12,291674 10,535721
7,023814
4,916670
4,214288
5,267860
3,687502
3,160716
8,779767
6,145837
5,267860
8,779767
6,145837
5,267860
8,779767
6,145837
5,267860
8,779767
6,145837
5,267860
8,779767
6,145837
5,267860
4.4 Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili
o non utilizzati dal proprietario – (riduzione al 50%)
4.5 Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti –
(riduzione al 50%)
5 Occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la
superficie assegnata
17,559535 12,291674 10,535721
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata
nell’ambito delle categorie, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono
indicati nel Regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso per le occupazioni fino a 14 giorni si
applica la tariffa intera; oltre i 14 giorni e fino a 30 giorni il 20% di riduzioni; oltre i 30 giorni il 30% di
riduzioni.
La tassa si applica in relazione ai giorni di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla
seguente tariffa:
N°
2.1
2.2
2.3
2.4
Occupazioni – caratteristiche
Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al
suolo comunale – (riduzione 60%)
Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%.
Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree
per le quali già è stata corrisposta la tassa
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi
e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Tariffa per categoria e per mq
1^
2^
3^
1,032914 0,723040 0,619748
0,413166
0,289216
0,247899
0,309874
0,216912
0,185924
1,032914
0,723040
0,619748
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici
esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto
(riduzione del 50%)
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante
(riduzione dell’80%)
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su
aree a ciò destinate dal Comune
Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia
0,516457
0,361520
0,309874
0,206583
0,144608
0,123950
1,032914
0,723040
0,619748
1,032914
0,723040
0,619748
0,206583
0,144608
0,123950
0,516457
0,361520
0,309874
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive (riduzione ordinaria dell’80%)
2.10 Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un
mese o che si verificano con carattere ricorrente e la
riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa
ridotta del 50%)
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
1. Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri
manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione di reti per l’erogazione di pubblici
servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie
sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la
parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico
passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:
Occupazioni – caratteristiche
N°
1^
3.1
3.2
3.3
Tariffa per categoria
2^
3^
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale
con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti
destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di
erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul
suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata
con criteri di cui al par. 2, per km lineare o frazione
129,114225 90,379957 77,468535
Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti od
allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi,
indipendentemente dalla effettiva consistenza delle
occupazioni:
tassa dovuta in misura complessiva
25,822845 25,822845 25,822845
Occupazione con seggiovie e funivie: fino ad un
massimo di 5 km lineari tassa annua
51,645690 36,151983 30,987414
Per ogni km o frazione superiore a 5 km maggiorazione
della tassa annua
10,329138
7,230397
6,197483
4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle
condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto
3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può
superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.
5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:
N°
5.1
5.2
5.3
5.4
Occupazioni – caratteristiche
Occupazione temporanea del sottosuolo e del
soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30
giorni:
- fino ad 1 km lineare
- superiore al km lineare
Occupazione di cui al n° 5.1 di durata superiore a 30
giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure
percentuali:
- del 30% per le occupazioni di durata non
superiore a 90 giorni:
- fino ad 1 km lineare
- superiore al km lineare
Occupazione di cui al n° 5.1 di durata superiore a 30
giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure
percentuali:
- del 50% per le occupazioni di durata superiore a
90 giorni e fino a 180:
- fino ad 1 km lineare
- superiore al km lineare
Occupazione di cui al n° 5.1 di durata superiore a 30
giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure
percentuali:
- del 100% per le occupazioni di durata superiore a
180 giorni:
- fino ad 1 km lineare
- superiore al km lineare
Tariffa per categoria
1^
2^
3^
5,164569
7,746853
3,615198
5,422797
3,098741
4,648112
6,713940
10,070910
4,699758
7,049637
4,028364
6,042546
7,746853
10,329138
5,422797
8,134196
4,648112
6,972168
10,329138
7,230397
15,493707 10,845595
6,197483
9,296224
Allegato sub b)
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^
CATEGORIA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.
N° ord. Definizione dello spazio od area pubblica Denominazione
1
Piazza
Della Vittoria
2
Piazza
Vittorio Veneto
3
Piazzale
Carlo Conte
4
Piazza
Albertini
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^
CATEGORIA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.
N° ord. Definizione dello spazio od area pubblica Denominazione
1
Via
Roma
2
Via
San Rocco
3
Via
Manzoni
4
Via
San Gaetano
5
Via
Montegrappa
6
Via
Brigata Mantova
7
Via
Aldo Moro
8
Via
Calmentera
9
Via
Raboso
10
Via
PapaGiovanni XXIII°
11
Via
Chiesa
12
Via
Zalamena
13
Via
Presti
14
Via
Todoverto
15
Via
Faveri
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 3^
CATEGORIA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.
N° ord. Definizione dello spazio od area Denominazione
1
Via
Levade
2
Via
Fiume
3
Via
Meneghin
4
Via
Arditi (da Via Brigata Mantova a Via Montello)
5
Via
XXV Aprile
6
Via
San Marco
7
Via
Degli Alpini
8
Via
Papa Lucani
9
Via
Cal Dritta
10
Via
Cal Longa
11
Via
Arditi (da p.zza Della Vittoria a Via Brigata Mantova)
12
Via
Isola dei Morti
13
Via
Maglio
14
Via
Croce
15
Via
Molino Pallonetto
16
Via
Rive
17
Via
Montello
18
Via
Emigranti
19
Via
Menare
20
Via
Sevunzin
21
Via
Piave
22
23
24
25
26
27
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Capitello
Calleselle
Kennedy
Cimavilla
Sentier
Vidor
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